<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11995ITA.0100046901.case.xml"><NO.CASE>T-488/93</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61993B0488</NO.CELEX><NO.SEQ>0020.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>470</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>475</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19950223">23.2.1995</DATE> — CAUSA T-488/93</LEFT><RIGHT>HANSEATISCHE INDUSTRIE-BETEILIGUNGEN / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Quarta Sezione ampliata)</P><P><DATE ISO="19950223">23 febbraio 1995</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-488/93,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH,</HT> società di diritto tedesco, con sede in Brema (Germania), con gli avv.ti Gerhard Wiedemann e Jan-Peter Hix, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dai signori Ben Smulders e Jürgen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione <DATE ISO="19930406">6 aprile 1993</DATE>, 93/412/CEE, relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a<?PAGE NO="II-471"?> Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="185" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="43">GU L 185, pag. 43</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),</P><P>composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C. P. Briët, R. García-Valdecasas e C. W. Bellamy, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il <DATE ISO="19930628">28 giugno 1993</DATE> la società Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Hibeg<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) ha proposto un ricorso contro la Commissione (causa C-335/93), diretto all'annullamento della decisione della Commissione <DATE ISO="19930406">6 aprile 1993</DATE>, 93/412/CEE, relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="185" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="43">GU L 185, pag. 43</REF.DOC.OJ>). La Repubblica federale di Germania è destinataria di questa decisione in forza dell'art. 4 della medesima.</TXT></NP><?PAGE NO="II-472"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il <DATE ISO="19930625">25 giugno 1993</DATE> la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso contro la Commissione diretto all'annullamento della stessa decisione (causa C-329/93).</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il <DATE ISO="19930701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 1993</DATE> la Bremer Vulkan Verbund AG (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Bremer Vulkan<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) ha proposto un ricorso contro la Commissione diretto all'annullamento della stessa decisione (causa C-339/93).</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con ordinanze <DATE ISO="19930927">27 settembre 1993</DATE> la Corte ha rinviato le cause C-335/93 e C-339/93 dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio <DATE ISO="19930608">8 giugno 1993</DATE>, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom, del <DATE ISO="19881024">24 ottobre 1988</DATE>, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="21">GU L 144, pag. 21</REF.DOC.OJ>). Le cause C-335/93 e C-339/93 sono state iscritte nel registro del Tribunale rispettivamente con i numeri T-488/93 e T-490/93.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Nei propri controricorsi depositati in cancelleria l'<DATE ISO="19930908">8 settembre 1993</DATE> la Commissione ha chiesto che il Tribunale declinasse la propria competenza in entrambe le cause C-335/93 e C-339/93, che la Corte si accingeva a rinviargli, affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto (CEE) della Corte (in prosieguo: lo <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Statuto<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), potesse statuire sulle tre domande, in considerazione dell'identità dell'oggetto delle controversie e tenuto conto del fatto che il ricorso principale è quello proposto dalla Repubblica federale di Germania, mentre i ricorsi della Hibeg e della Bremer Vulkan hanno in realtà il carattere di un intervento a sostegno della Germania.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Con memoria registrata nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19931119">19 novembre 1993</DATE> la Hibeg ha anch'essa concluso nel senso che il Tribunale declinasse la propria competenza nella causa T-488/93, conformemente all'art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto, affinché la Corte potesse disporre la riunione dei tre procedimenti e statuire sulle domande simultaneamente. Con memoria <DATE ISO="19941124">24 novembre 1994</DATE><?PAGE NO="II-473"?> la Hibeg ha reiterato la propria istanza di declinazione di competenza da parte del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Nella replica presentata il <DATE ISO="19931118">18 novembre 1993</DATE>, la Bremer Vulkan ha concluso per la declinazione della competenza del Tribunale nella causa T-490/93, reiterando tale sua domanda con memoria <DATE ISO="19941122">22 novembre 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>In forza dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto, quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Tuttavia, laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La Corte non ha sospeso, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto, il procedimento del quale era investita nella causa C-329/93. Conseguentemente, il Tribunale deve adottare una decisione su un'eventuale sospensione del procedimento nella causa T-488/93 o su un'eventuale declinazione di competenza.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che sia le ricorrenti Hibeg e Bremer Vulkan sia la Commissione si sono espresse in favore della declinazione di competenza da parte del Tribunale, affinché le cause possano proseguire simultaneamente dinanzi alla Corte.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Si deve inoltre rilevare che i ricorsi dei quali la Corte e il Tribunale sono investiti nel caso di specie sono diretti all'annullamento dello stesso atto, vale a dire la decisione <DATE ISO="19930406">6 aprile 1993</DATE>, 93/412.</TXT></NP><?PAGE NO="II-474"?><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Poiché l'art. 37, secondo comma, dello Statuto esclude il diritto d'intervento in capo alle persone fisiche o giuridiche nelle controversie fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della Comunità, dall'altro, l'unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i propri motivi e argomenti di fatto e di diritto nelle controversie che le riguardano è che propongano esse stesse, nelle ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Orbene, poiché la Corte non ha sospeso il procedimento del quale è investita nella causa 329/93, è nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro possa essere posto in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto fatti valere dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande tendenti all'annullamento dello stesso atto.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la semplice sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte, del procedimento del quale il Tribunale è investito non consentirebbe alla Corte di prendere in esame i motivi e gli argomenti fatti valere dalla ricorrente Hibeg nella causa T-488/93 avverso la decisione controversa.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Atteso quanto sopra, il Tribunale deve, in conformità dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto e dell'art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale, declinare la propria competenza nella causa T-488/93 e rinviare gli atti alla Corte, affinché questa possa statuire sulle domande di annullamento.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-475"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-488/93, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH/Commissione delle Comunità europee, affinché la Corte possa statuire sulle domande di annullamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le spese sono riservate.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19950223">23 febbraio 1995</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>K. Lenaerts</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>