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9.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2009
concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo
(2009/909/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,
visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in un’istituzione dell’Unione europea e istituisce la carica di presidente del Consiglio europeo con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. |
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(2) |
È opportuno fissare le condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al presidente del Consiglio europeo si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano al presidente della Commissione.
2. Lo stipendio base mensile del presidente del Consiglio europeo è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 138 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al presidente del Consiglio europeo a cura del presidente del Consiglio.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK