Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte prima: Principi - Articolo 7 - Articolo 4 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 4 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0183 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 7 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: - un PARLAMENTO EUROPEO; - un CONSIGLIO; - una COMMISSIONE; - una CORTE DI GIUSTIZIA; - una CORTE DEI CONTI. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.