|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/261 |
11.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/261 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base») in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 20 dicembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
|
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2023 dallo European Biodiesel Board («denunciante» o «EBB»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di biodiesel ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
|
(3) |
Le importazioni di biodiesel sono attualmente soggette a misure antidumping se originario degli Stati Uniti d’America («USA») (3) e a misure compensative se originario di Argentina (4), Indonesia (5) o USA (6). |
1.2. Misure provvisorie
|
(4) |
In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 19 luglio 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno presentato osservazioni sull’esattezza dei calcoli del margine di dumping. Tali osservazioni tuttavia riguardavano il metodo utilizzato dalla Commissione piuttosto che errori materiali. La Commissione ha pertanto informato le parti che le loro osservazioni sarebbero state esaminate nella fase definitiva dell’inchiesta. Un produttore esportatore ha segnalato un errore concernente la formula dei costi successivi all’importazione. La Commissione ha chiarito che non l’errore non era nella formula, bensì in una voce esplicativa. |
|
(5) |
Il 16 agosto 2024 la Commissione, mediante il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (7) («regolamento provvisorio») |
1.3. Fase successiva della procedura
|
(6) |
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, il produttore dell’Unione Neste, l’operatore europeo dello stoccaggio di biocarburanti Chane, l’operatore europeo della raccolta di olio da cucina usato («UCO») Quatra N.V., la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters («CCCMC») (8) e i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. |
|
(7) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni (9) con il denunciante, il produttore dell’Unione Neste, il produttore esportatore cinese inserito nel campione EcoCeres, la CCCMC, un importatore collegato (Excellence New Energy B.V.) e l’operatore europeo dello stoccaggio di biocarburanti Chane. |
|
(8) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, due produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno informato la Commissione di errori di lieve entità nei loro nomi elencati nell’allegato 1. La Commissione ha esaminato le contestazioni e ha rettificato di conseguenza i nomi delle società. |
|
(9) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. |
|
(10) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
|
(11) |
Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione con i servizi della Commissione o con il consigliere-auditore. |
|
(12) |
In seguito all’analisi di alcune osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni sono state apportate modifiche al calcolo del dumping e ai margini di dumping. Il 16 dicembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate di tutte le modifiche con una ulteriore divulgazione delle informazioni, limitata alle modifiche apportate. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. |
1.4. Campionamento
|
(13) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 7 a 24 del regolamento provvisorio. |
1.5. Esame individuale
|
(14) |
Secondo quanto affermato nel considerando 25 del regolamento provvisorio la Commissione avrebbe deciso se concedere l’esame individuale richiesto da un produttore esportatore nella fase definitiva dell’inchiesta. |
|
(15) |
In considerazione della complessità dell’inchiesta, della struttura del produttore esportatore che ha richiesto l’esame individuale e dei termini regolamentari applicabili all’inchiesta, la Commissione ha concluso che l’esame individuale sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta e ha deciso di respingere la richiesta di esame individuale presentata dalla parte. |
1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
|
(16) |
In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 29 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. SAF (10)
|
(17) |
Nella fase provvisoria la Commissione ha accettato l’esclusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) dall’ambito della presente inchiesta, come indicato al considerando 41 del regolamento provvisorio. |
|
(18) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Quatra N.V. ed EBB hanno osservato che l’esclusione dei SAF dall’ambito dell’inchiesta sarebbe stata in contraddizione con alcuni obiettivi di sostenibilità dell’UE. EBB ha aggiunto che l’esclusione avrebbe dato impulso alla futura capacità produttiva di SAF in Cina (che avrebbe raggiunto oltre il 200 % della domanda dell’Unione nel 2025) e scoraggiato gli investimenti nella produzione di SAF nell’Unione. Secondo EBB, i produttori cinesi potevano facilmente trasformare la loro capacità produttiva di olio vegetale idrotrattato («HVO») in produzione di SAF in quanto i processi produttivi erano simili. EBB ha inoltre asserito che l’esclusione dei SAF potrebbe consentire agli operatori di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore stradale attraverso i SAF cinesi, che contano il doppio ai fini degli obiettivi dell’UE, piuttosto che attraverso HVO/FAME (11) prodotti nell’Unione, arrecando in tal modo un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EBB ha ribadito le proprie osservazioni per quanto riguarda l’aumento delle capacità relative ai SAF in Cina, il passaggio dell’industria cinese da HVO a SAF e la diminuzione degli in vestimenti nella produzione di SAF nell’Unione. |
|
(19) |
Neste ha contestato l’esclusione dei SAF dall’ambito di applicazione delle misure in quanto i SAF sono intercambiabili e in concorrenza con l’HVO. Il produttore ha sostenuto che sia l’HVO che i SAF sono biodiesel a base di idrocarburi senza tenore di ossigeno e che gli impianti per l’HVO possono essere facilmente impostati per produrre HEFA-SPK (12). L’HVO e i SAF, ad alto livello, sono tipi di biodiesel e pertanto hanno lo stesso scopo fondamentale: sono impiegati nel settore dei trasporti dagli utilizzatori finali di carburanti rinnovabili per il trasporto su strada come combustibile autonomo o miscelati con diesel fossile, con le norme EN 590 e EN 15940 che consentono i SAF (HEFA (13)) nelle miscele. Secondo Neste, in teoria e per quanto riguarda la fattibilità tecnica gli HEFA-SAF possono essere miscelati al carburante stradale e sostituire l’HVO ai fini dei carburanti B7 o B30 ecc. senza incompatibilità tecniche. La parte ha inoltre osservato che, a norma del diritto dell’OMC, non è necessario che i prodotti siano perfettamente intercambiabili per essere «prodotti simili». |
|
(20) |
Secondo Neste, HVO e HEFA-SAF sarebbero in concorrenza nella misura in cui le direttive dell’UE sulle energie rinnovabili («RED» (14)) prevedono la possibilità (partecipazione facoltativa) per gli Stati membri di utilizzare HEFA-SAF/SAF miscelati per adempiere agli obblighi di miscelazione per il trasporto stradale. |
|
(21) |
Quanto precede, combinato con l’esclusione dei SAF dalle misure e con la possibilità per i produttori cinesi di utilizzare il 100 % della loro capacità produttiva per produrre HEFA-SAF, porterebbe presumibilmente a un forte afflusso di SAF cinesi in sostituzione dell’HVO ai fini dell’adesione agli obblighi di miscelazione nel trasporto stradale (partecipazione facoltativa) e una successiva riduzione della produzione di FAME, HVO e HEFA-SAF/SAF miscelati nell’Unione. Neste ha insistito sui piani cinesi di ingenti investimenti nel settore e sul fatto che i produttori cinesi di HVO che producono HEFA-SAF potrebbero facilmente massimizzare la loro produzione di SAF e persino riorientare la produzione su questi ultimi, in quanto entrambi i prodotti sarebbero fabbricati nello stesso impianto. |
|
(22) |
Al considerando 40 del regolamento provvisorio, la Commissione ha preso atto delle differenze limitate nel processo di produzione e nelle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base degli (HEFA) SAF rispetto all’HVO. Tuttavia alla luce delle argomentazioni di Neste ed EBB i SAF non possono essere considerati realisticamente intercambiabili con il biodiesel a prezzo inferiore utilizzato nel settore del trasporto su strada, né in concorrenza con HVO/FAME. Va notato che la stessa Neste ha riconosciuto che «al momento i canali di distribuzione commerciale sono diversi, a causa dei diversi utenti finali», che «... attualmente, HEFA-SAF/SAF miscelati sono prodotti per l’utilizzo come carburante per l’aviazione e l’HVO è prodotto per l’impiego come carburante stradale» e che l’impiego di HEFA-SAF come carburante stradale non è attualmente perseguito attivamente per motivi commerciali. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione secondo cui attualmente i SAF hanno un impiego diverso e non possono essere considerati intercambiabili o in concorrenza con HVO/FAME e possono pertanto essere esclusi dall’ambito della presente inchiesta. |
|
(23) |
Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Neste ha espresso disaccordo con tale conclusione della Commissione. Neste ha inoltre dichiarato che le citazioni tratte dalle sue affermazioni nel considerando 22 avevano fuso elementi che non rispecchiavano il messaggio complessivo. Per quanto riguarda l’asserita fusione delle affermazioni, la Commissione ha ribadito la propria opinione che la parte stessa aveva riconosciuto come l’impiego di HEFA-SAF come carburante stradale non fosse attualmente perseguito attivamente per motivi commerciali, in quanto Neste aveva scritto che «sebbene l’impiego di HEFA-SAF come carburante stradale possa non essere attualmente perseguito attivamente per motivi commerciali, ciò non è pertinente ai fini della presente analisi, perché l’impiego è possibile dal punto di vista tecnico». Secondo la Commissione, l’affermazione citata di Neste equivale alla conferma che al momento i SAF hanno un impiego differente da quello di HVO/FAME, elemento che corrobora le conclusioni generali della Commissione espresse nel considerando 22. La Commissione ha ritenuto che le opinioni divergenti sul fatto che le proprietà tecniche di HVO e FAME rendano tali prodotti adatti o inadatti all’impiego nel trasporto aereo (15) non possano modificare le conclusioni. |
|
(24) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Neste ha ribadito che l’HVO e i SAF sono merci simili e intercambiabili ai fini degli obblighi riguardanti il carburante stradale e ha ribadito le osservazioni sintetizzate nei considerando da 19 a 21, sottolineando nel contempo la necessità di proteggere la produzione di SAF nell’Unione. Neste ha aggiunto che il meccanismo di partecipazione facoltativa di cui al considerando 20 ha reso di fatto identici gli usi finali di HVO/FAME e SAF nella misura in cui solo le parti soggette a obblighi di miscelazione per il trasporto stradale possono dichiarare riduzioni delle emissioni ai fini degli obblighi di miscelazione per il trasporto stradale per l’impiego di SAF. Neste ha dichiarato che una compagnia aerea, se utilizzatrice di SAF, potrebbe chiedere un certificato di riduzione delle emissioni e ottenere documenti negoziabili, rivendibili a parti soggette a obblighi di miscelazione per il trasporto stradale. Tali parti utilizzerebbero detti documenti negoziabili per dimostrare l’adempimento dei loro obblighi di miscelazione per il trasporto stradale. La Commissione ha contestato il fatto che tale pratica renda HVO e SAF intercambiabili perché attualmente i SAF fisici non sono impiegati come carburanti stradali e non possono quindi essere considerati intercambiabili o in concorrenza con HVO/FAME. I SAF sono commercializzati separatamente da HVO/FAME e venduti a diversi utilizzatori finali, a conferma del fatto che le loro applicazioni sono diverse. |
|
(25) |
Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Neste ha sostenuto che HVO e SAF sono prodotti simili in quanto entrambi possono essere dichiarati con lo stesso codice NC, vale a dire con il nuovo codice NC 2710 19 42 per i combustibili rinnovabili. La Commissione ha respinto le osservazioni di Neste in quanto la classificazione con codici della nomenclatura combinata non incide sul diverso impiego dei SAF. |
2.2. Richiesta di esclusione dell’HVO
|
(26) |
Nella fase provvisoria la Commissione ha respinto le richieste di esclusione dell’HVO dall’ambito dell’inchiesta. |
|
(27) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha ribadito che l’HVO dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta, facendo riferimento alle argomentazioni confutate nel regolamento provvisorio. |
|
(28) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che l’HVO dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta. La parte ha affermato che l’HVO rappresenta un sostituto del diesel di alta qualità e un nuovo sviluppo tecnologico (rispetto al FAME) e ha poi ribadito l’osservazione di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio, secondo cui l’HVO presenta caratteristiche fisiche e chimiche più simili al diesel convenzionale piuttosto che al FAME, e l’osservazione di cui al considerando 53 del regolamento provvisorio secondo cui solo l’HVO può essere utilizzato in forma pura nei motori. La CCCMC ha aggiunto che FAME è stato utilizzato solo in via teorica come sostituto del diesel e che il B100 (16) è raramente utilizzato al posto del diesel a causa del suo minore potere calorifico (contenuto energetico) e perché, di norma, sono necessarie modifiche del motore per il B100 (e anche per le miscele con biodiesel superiore a B7 (17)). Secondo la CCCMC, l’uso di B100 sarebbe un’eccezione che non può valere come prova del fatto che FAME e HVO sono intercambiabili. Questa assenza di intercambiabilità sarebbe ulteriormente corroborata dal fatto che le materie prime influenzerebbero il punto di intasamento a freddo dei filtri («CFPP») del FAME, ma non il CFPP dell’HVO. La CCCMC ha inoltre affermato che il FAME non può essere utilizzato in tutte le stagioni in tutti gli Stati membri e che l’HVO non dovrebbe essere confrontato (solo) con l’RME (18), come avviene nel regolamento provvisorio, ma anche con altri tipi di biocarburanti. La CCCMC ha affermato che la Commissione non aveva comprovato la sua dichiarazione secondo cui il mercato percepisce FAME e HVO come combustibili sostenibili alternativi per i motori diesel nel settore dei trasporti. La CCCMC ha ricordato la posizione della Commissione in una controversia relativa all’olio di palma proveniente dalla Malaysia (DS600 (19)), secondo la quale i miscelatori si preoccupavano di quali biocarburanti utilizzare nella miscelazione, per poi concludere che i consumatori finali si preoccupavano delle materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti e anche del valore del CFPP. |
|
(29) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui sopra della CCCMC. Il fatto che l’HVO sia entrato nel mercato più tardi del FAME è irrilevante. Le osservazioni di cui ai considerando 48 e 53 del regolamento provvisorio sono state esaminate e respinte nello stesso documento. Quanto all’affermazione secondo cui il FAME è comunemente utilizzato nelle miscele, ciò non pregiudica il fatto che il B100 è un’alternativa reale nel settore dei trasporti, compatibile con la maggior parte dei motori EURO VI (20), come riconosciuto dagli stessi specialisti del settore. Contrariamente a quanto osservato dalla CCCMC, non sono sempre necessarie modifiche al motore per i veicoli compatibili con miscele superiori al B7, come dimostra ad esempio un lungo elenco di veicoli che possono funzionare con il B10 (21) in Francia. Il FAME è intercambiabile con l’HVO, in quanto può essere utilizzato nella sua forma pura e in miscele in tutte le stagioni, correggendo il suo CFPP mediante additivi e/o altri componenti, nel momento e nella misura necessari. Anche se la Commissione concorda sul fatto che i miscelatori si preoccupano delle caratteristiche del biodiesel trattato, ciò non pregiudica l’intercambiabilità di FAME e HVO. I miscelatori devono assicurarsi che il prodotto finale alla pompa rispetti le norme e altri requisiti, ma considerano comunque FAME e HVO di qualsiasi origine prodotti generici (in termini di proprietà fisiche/specifiche) (22). La Commissione ha osservato che, nella controversia DS600, la relazione del panel afferma che PME (23), RME e SBME (ossia FAME ottenuto, rispettivamente, da olio di palma, olio di colza e olio di soia), nonché HVO ottenuto da olio di palma, olio di colza e olio di soia, presentano proprietà e impieghi finali simili o identici e sono considerati altamente intercambiabili dai consumatori interessati (24). Per quanto riguarda l’asserzione secondo cui i consumatori finali si preoccupano delle materie prime e del valore del CFPP, la Commissione ha espresso disaccordo in quanto tali informazioni non sono generalmente disponibili presso le stazioni di rifornimento. |
2.3. Conclusioni
|
(30) |
In assenza di altre osservazioni sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 30 a 57 del regolamento provvisorio. |
3. DUMPING
3.1. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
|
(31) |
Il 14 agosto 2024 la Commissione ha informato Jiaao dell’intenzione di utilizzare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
|
(32) |
Nella lettera sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha ricordato di avere condiviso con Jiaao le sue relazioni di verifica che descrivevano, tra l’altro, i problemi incontrati durante le verifiche in loco. Il gruppo non ha contestato il resoconto delle verifiche in loco riportato nelle relazioni di verifica. |
|
(33) |
La Commissione ha inoltre sottolineato che Jiaao ha presentato un numero considerevole di revisioni di varie tabelle del questionario, oltre alla risposta iniziale al questionario e alla risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, poco prima dell’inizio o nel corso della verifica in loco. |
|
(34) |
Soprattutto, la Commissione ha elencato le incongruenze osservate per quanto riguarda le materie prime registrate nei documenti contabili del gruppo, riscontrate nei documenti relativi agli acquisti di tali materie prime e indicate nella risposta al questionario, in particolare nelle tabelle relative all’acquisto di materie prime, al costo di produzione e alle vendite del prodotto finito. |
|
(35) |
La presentazione tardiva delle informazioni rivedute e le incongruenze nella comunicazione delle materie prime hanno ostacolato in modo significativo l’inchiesta. La presentazione di informazioni rivedute in una fase avanzata dell’inchiesta ha impedito alla Commissione di esaminare adeguatamente i dati presentati e analizzare la coerenza interna delle informazioni presentate in diverse parti della risposta al questionario. Il fatto che il gruppo non abbia comunicato le materie prime effettivamente utilizzate per la produzione di biodiesel, ma abbia invece indicato in larga misura quelli che apparentemente erano semilavorati di tale produzione, ha impedito alla Commissione di stabilire se i codici per i tipi di prodotto siano stati creati in modo corretto e coerente nelle tabelle utilizzate per la costruzione del valore normale, da un lato, e nella tabella delle vendite, dall’altro. Inoltre non è stato possibile accertare se il consumo di materie prime sia stato ripartito in modo corretto e coerente per tipo di prodotto. Tale circostanza infine ha reso sempre più difficile l’uso di costi esenti da distorsioni, in quanto il costo dei fattori produttivi indicato da Jiaao consisteva nel costo della materia prima e nel costo della trasformazione parziale in un semilavorato. |
|
(36) |
È emerso infine che una delle società del gruppo ha fornito informazioni fuorvianti sui vari tipi di prodotti fabbricati dalla società. Alcuni prodotti sono stati inizialmente indicati come prodotti oggetto dell’inchiesta. Durante la verifica in loco tuttavia la società ha affermato che alcuni dei prodotti non potevano essere considerati biodiesel. Solo in quel momento alla Commissione è stato fornito un quadro completo delle attività della società. |
|
(37) |
La società ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. |
|
(38) |
Nelle sue osservazioni sulla lettera in merito all’articolo 18, il gruppo ha confermato che la relazione di verifica documentava fedelmente il processo di verifica. Ha però affermato di aver illustrato adeguatamente le ragioni delle incongruenze nella comunicazione delle materie prime durante le verifiche in loco e che tali ragioni sono state accettate dai funzionari incaricati del caso. Jiaao ha insistito sul fatto che le carenze non erano di natura tale da provocare eccessiva difficoltà per il calcolo di margini di dumping e di pregiudizio ragionevolmente precisi. |
|
(39) |
Il gruppo ha inoltre ricordato che le revisioni fornite subito prima dell’inizio della verifica in loco sono state presentate in linea con le istruzioni preliminari alla verifica. Jiaao ha sostenuto altresì che le ulteriori revisioni riflettevano la situazione effettiva delle società così come compresa dalla Commissione e su sua richiesta. |
|
(40) |
La Commissione non avrebbe dovuto pertanto ritenere che le informazioni rivedute poco prima o durante la verifica in loco ostacolassero in modo significativo l’inchiesta. |
|
(41) |
La Commissione è in disaccordo con le osservazioni di Jiaao di cui al considerando 38. Il gruppo ha effettivamente illustrato il proprio modus operandi. Con tale azione però non ha posto rimedio alle incongruenze descritte al considerando 35. |
|
(42) |
Per quanto riguarda la fornitura di informazioni rivedute, la Commissione ha ricordato che Jiaao ha presentato 15 tabelle rivedute poco prima dell’inizio della verifica in loco. Inoltre, anche dopo aver ricevuto le tabelle rivedute, la Commissione è stata costretta a chiedere ulteriori revisioni in quanto si è constatato che le informazioni fornite erano ancora errate. Il fatto che la Commissione abbia raccolto le informazioni rivedute e abbia compreso le spiegazioni fornite dal gruppo pertanto non significava che i funzionari incaricati del caso avessero accettato le informazioni fornite come corrette o sufficienti, né poneva rimedio al fatto che le informazioni corrette erano state presentate in una fase talmente avanzata della verifica da non poter più essere verificate e riconciliate con i registri del gruppo e con i dati riportati in altre parti della risposta al questionario. |
|
(43) |
Inoltre il margine di pregiudizio ha potuto di fatto essere calcolato in quanto i tipi di prodotto indicati come venduti nell’Unione sono risultati coerenti con la documentazione di vendita presentata. Erano però parzialmente incoerenti con i tipi di prodotto indicati come fabbricati. Per il gruppo è stato determinato anche il margine di dumping. Facendo ricorso alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha adeguato il costo esente da distorsioni utilizzato per sostituire il costo delle singole materie prime del gruppo per tenere conto del fatto che sono stati comunicati prodotti semilavorati anziché le materie prime originarie ed evitare una sottovalutazione del valore normale. |
|
(44) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che Jiaao non abbia fornito ulteriori informazioni o chiarimenti tali da indurla a modificare le sue conclusioni iniziali sul ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha confermato il ricorso ai dati disponibili per quanto riguarda le materie prime comunicate da Jiaao e la determinazione di un costo esente da distorsioni adeguato. |
3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
|
(45) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla comunicazione preventiva e sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, riguardanti le fonti e il metodo per la determinazione dei costi e dei profitti esenti da distorsioni o i calcoli del margine di dumping specifici per società, da tutti i produttori esportatori inseriti nel campione e dal denunciante. EcoCeres ed EBB hanno ribadito le loro osservazioni durante le audizioni. EBB inoltre ha presentato una comunicazione tardiva dopo che tutti i termini per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni erano già scaduti. |
|
(46) |
Tali osservazioni delle parti interessate, comprese le osservazioni tardive del denunciante, sono debitamente trattate nelle rispettive sezioni che seguono. Alcune argomentazioni che riguardavano dati specifici di una società e non potevano rientrare in un riassunto non riservato sono trattate nelle divulgazioni definitive delle informazioni specifiche per società. |
3.2.1. Esistenza di distorsioni significative
|
(47) |
In assenza di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base nel settore del biodiesel, la Commissione conferma le proprie risultanze a tale riguardo, come illustrato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. |
3.2.2. Paese rappresentativo e fonti di costi e profitti esenti da distorsioni
3.2.2.1. Paese rappresentativo
|
(48) |
Nelle sue osservazioni EBB ha ricordato di preferire il Brasile come paese rappresentativo, in quanto il suo mercato non era influenzato da distorsioni. La parte ha ribadito, sulla base delle sue conoscenze di mercato, che le dinamiche del mercato malese sono simili a quelle dell’Indonesia, con l’imposizione di tasse all’esportazione lungo la catena del valore del biodiesel, prezzi fissi del biodiesel sul mercato interno e la ripartizione del mercato interno mediante un sistema di licenze (25). EBB ha inoltre accusato EcoCeres di fornire alla Commissione informazioni fuorvianti nonostante disponesse di una solida conoscenza del mercato malese avendo uno stabilimento di produzione in Malaysia. |
|
(49) |
Il denunciante ha sostenuto che, qualora la Commissione insista sulla Malaysia come paese rappresentativo, sarebbe necessario adeguare i parametri di riferimento per l’UCO, gli effluenti dei frantoi di olio di palma («POME») e le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti. |
|
(50) |
La Commissione ha riconosciuto che il denunciante preferiva il Brasile come paese rappresentativo. In primo luogo, la Commissione ha già esaminato il fatto che i mercati del biodiesel erano regolamentati da misure governative ovunque nel mondo, nonché le asserzioni specifiche riguardanti la Malaysia nei considerando da 209 a 214 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la presunta ripartizione del mercato interno tra i produttori nazionali mediante un sistema di licenze, la parte non ha fornito alcun elemento di prova. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, tali licenze non sembravano avere lo scopo di suddividere il mercato tra un numero limitato di imprese. Si trattava piuttosto di licenze rilasciate dalle autorità malesi per autorizzare le società a operare nel settore della produzione di biodiesel, secondo un sistema non diverso dalle autorizzazioni rilasciate in Brasile dall’Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis («ANP») (26). |
|
(51) |
In secondo luogo, il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova tale da suggerire che l’utilizzo di informazioni provenienti dal Brasile comporterebbe valori di riferimento notevolmente diversi per gli elementi del valore normale costruito che sono stati ampiamente discussi da EBB nelle sue varie comunicazioni. Ad esempio, il livello di SGAV e profitti dei produttori di biodiesel brasiliani sulla base delle informazioni finanziarie disponibili nel fascicolo è simile a quello dei produttori di biodiesel malesi. Analogamente, le informazioni pubblicamente disponibili (27) indicano che i prezzi dell’UCO in Brasile durante il periodo dell’inchiesta erano simili al valore di riferimento utilizzato dalla Commissione nella fase provvisoria. |
|
(52) |
La Commissione ha constatato che non vi era motivo di respingere la Malaysia come paese rappresentativo. Le argomentazioni di EBB specifiche per i singoli valori di riferimento sono trattate nelle sezioni specifiche. |
3.2.2.2. Fattori produttivi
a) UCO e POME
|
(53) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres e Zhuoyue hanno presentato osservazioni sulla determinazione del costo esente da distorsioni di UCO e POME. Le parti hanno affermato in particolare che l’esclusione delle importazioni originarie dell’Indonesia non era giustificata. |
|
(54) |
A tale riguardo Zhuoyue ha sostenuto che la mera esistenza di una tassa all’esportazione non generava automaticamente un prezzo distorto e che la Commissione non ha fornito elementi di prova di tale distorsione. A sostegno di tale argomentazione, il gruppo ha fornito esempi di prezzi all’importazione di UCO e POME originari dell’Indonesia simili ai prezzi all’importazione delle due materie prime originarie di altri paesi. Il gruppo ha ribadito tale argomentazione nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni. |
|
(55) |
Analogamente EcoCeres ha sottolineato che la mera esistenza di una tassa all’esportazione non è sufficiente per concludere che il prezzo all’esportazione di UCO e POME indonesiani fosse distorto. Ha inoltre fatto riferimento a inchieste precedenti (28) in cui il prezzo all’esportazione dell’olio di palma greggio («CPO») e dell’olio di palmisti greggio («CPKO»), entrambi soggetti a una tassa all’esportazione in Indonesia, era stato considerato un parametro di riferimento adeguato che rifletteva il prezzo di mercato. |
|
(56) |
La Commissione ha osservato che di norma l’esistenza di una tassa all’esportazione incide principalmente sul prezzo interno delle rispettive merci, ossia sul prezzo di UCO e POME sul mercato interno indonesiano. Dopo il periodo dell’inchiesta delle due inchieste citate (ottobre 2017 – settembre 2018 per l’inchiesta antisovvenzioni relativa al biodiesel originario dell’Indonesia, ottobre 2020 – settembre 2021 per l’inchiesta antidumping relativa agli acidi grassi originari dell’Indonesia) il contesto legislativo per quanto riguarda l’olio di palma e i suoi derivati è comunque cambiato in Indonesia. In particolare, nel periodo immediatamente precedente e parzialmente coincidente con il periodo dell’inchiesta del caso in questione, il governo indonesiano ha introdotto una serie di modifiche legislative (ad esempio il divieto di esportazione in aprile e maggio 2022 (29) (30), la sospensione della tassa all’esportazione fino all’ottobre 2022 (31) (32), l’introduzione di un meccanismo per adeguare il livello della tassa all’esportazione sulla base dell’andamento dei prezzi globali dell’olio di palma greggio in agosto 2022 (33), la riduzione della soglia che consente un aumento della tassa all’esportazione (34)) che hanno potenzialmente inciso sul mercato dell’olio di palma e dei suoi derivati, compresi POME e UCO (35), in tale periodo specifico. Non si è potuto escludere che queste frequenti modifiche legislative abbiano causato fluttuazioni e/o distorsioni almeno temporanee, che hanno inciso sia sui prezzi sul mercato interno che sui prezzi all’esportazione dall’Indonesia rendendoli inadatti ad essere utilizzati come valore di riferimento in tali periodi in queste circostanze specifiche e ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
|
(57) |
Va notato inoltre che i valori di riferimento utilizzati nelle due inchieste menzionate da EcoCeres e nella presente inchiesta perseguono uno scopo economico diverso e rientrano in un quadro giuridico diverso, con un contesto e uno scopo diversi. Nell’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, il contesto era la definizione di un valore di riferimento per la quantificazione del vantaggio conferito ai produttori. Il valore di riferimento aveva lo scopo di determinare il prezzo che sarebbe prevalso in Indonesia in assenza dei regimi di sovvenzione in vigore durante il periodo dell’inchiesta, compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018. Il diverso tipo di procedimento (riguardante le sovvenzioni), il quadro giuridico e il contesto diversi, nonché i diversi periodi di tempo pertinenti, compromettono pertanto l’argomentazione della parte. Per quanto riguarda l’inchiesta antidumping sugli acidi grassi originari dell’Indonesia, la Commissione ha esaminato se le materie prime soggette a una tassa all’esportazione soddisfino i criteri concernenti l’incidenza sul costo di produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ulteriore differenza: il periodo dell’inchiesta era diverso (ottobre 2020 – settembre 2021). In quella inchiesta specifica inoltre la Commissione si è basata anche su altri valori di riferimento per esaminare il rispetto dei criteri pertinenti per accertare la presenza di distorsioni relative alle materie prime a norma di una diversa disposizione del regolamento di base. Nell’inchiesta in esame lo scopo dell’esercizio è determinare un prezzo esente da distorsioni di POME e UCO prevalente in un paese diverso dall’Indonesia, ossia la Malaysia come paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha osservato che EcoCeres non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che i prezzi indonesiani non siano stati influenzati dalle diverse modifiche legislative introdotte dal governo indonesiano e che pertanto fossero con ogni certezza idonei ad essere utilizzati come valore di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
|
(58) |
Infine, un confronto tra il prezzo all’importazione di POME e UCO di origine indonesiana e i prezzi di POME e UCO di altri paesi terzi potrebbe non essere conclusivo, in quanto i prezzi sono influenzati da molti fattori, quali la distanza dal paese di origine, la quantità di singole spedizioni/contratti, il periodo di consegna delle merci. |
|
(59) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni delle parti di cui ai considerando da 53 a 55 e ha confermato l’esclusione delle merci di origine indonesiana ai fini della determinazione del costo esente da distorsioni di UCO e POME. |
|
(60) |
EcoCeres ha inoltre ricordato di aver fornito alla Commissione i prezzi internazionali di UCO e POME raccolti da Argus Biofuels. La parte ha ribadito di aver trasmesso tali informazioni in considerazione delle quantità piuttosto limitate di importazioni di queste due importanti materie prime nei potenziali paesi rappresentativi analizzati (ad eccezione della Malaysia), nonché del fatto che le nomenclature doganali della maggior parte dei potenziali paesi rappresentativi (ad eccezione della Malaysia) non consentivano di identificare merci che sarebbero simili alle materie prime in quanto i rispettivi codici SA coprivano un’ampia varietà di merci. EcoCeres ha sostenuto che il fatto che non sia stato possibile accertare l’origine di UCO e POME inclusi nei prezzi internazionali di Argus Biofuels non è un motivo sufficiente per respingere i valori di riferimento come fonte di costi esenti da distorsioni. La parte ha menzionato diverse inchieste precedenti (36) in cui la Commissione ha utilizzato valori di riferimento internazionali che indicavano il prezzo di un fattore produttivo consegnato a un porto in Cina o in cui la Commissione non ha effettuato alcuna analisi per garantire che il valore di riferimento internazionale non includesse fattori produttivi di origine cinese. |
|
(61) |
In primo luogo, la Commissione ha ricordato che il motivo principale del mancato utilizzo dei valori di riferimento internazionali di Argus Biofuels era il fatto che erano protetti da diritti d’autore e che la parte non aveva ottenuto dal titolare dei diritti d’autore un’autorizzazione per utilizzare i dati nell’inchiesta. In secondo luogo, nel caso di specie la Commissione ha stabilito che a livello mondiale la RPC è il principale fornitore di UCO e l’Indonesia è uno dei principali fornitori di POME. Il fatto che i prezzi delle materie prime in questione siano risultati distorti in tali paesi di origine quindi non può essere ignorato nel selezionare la fonte più appropriata di costi esenti da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(62) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e nella sua comunicazione, EBB, pur sostenendo la decisione della Commissione di escludere UCO e POME di origine indonesiana dalla determinazione dei costi esenti da distorsioni sulla base dei dati sulle importazioni malesi, ha ribadito la sua proposta di utilizzare i prezzi all’importazione negli Stati Uniti come fonte di costi esenti da distorsioni di UCO e POME invece dei dati sulle importazioni malesi. A sostegno della sua domanda, EBB ha affermato quanto segue:
|
|
(63) |
La Commissione ha spiegato che non esiste una soglia precisa in termini di quantità che renderebbe le importazioni di determinati fattori produttivi una fonte inattendibile di costi esenti da distorsioni. Il consumo dei produttori esportatori in effetti può essere considerato un indicatore del quantitativo che potrebbe non essere ammesso in quanto non sufficientemente rappresentativo. Nel caso di specie, i quantitativi totali di importazioni malesi di UCO e POME hanno dimostrato che il mercato malese utilizzava ampiamente queste due materie prime per produrre biodiesel. I quantitativi assoluti dopo l’esclusione dell’origine indonesiana non sono stati considerati così bassi da comportare distorsioni dei prezzi unitari all’importazione. Poiché la quota di POME importata in Malaysia dall’Indonesia era considerevole, al fine di garantire che tale volume non influenzasse i prezzi delle restanti importazioni la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle altre importazioni non erano allineati ai prezzi delle importazioni dall’Indonesia. Un confronto analogo è stato effettuato per le importazioni di POME, dove la percentuale delle importazioni dall’Indonesia era di gran lunga inferiore. Dal confronto tra i prezzi delle importazioni indonesiane con altre importazioni è emerso che anche i prezzi delle importazioni aventi origine diversa non erano stati influenzati dai prezzi delle importazioni indonesiane. |
|
(64) |
Pertanto non era necessario un valore di riferimento alternativo. In ogni caso, le importazioni negli USA non sarebbero una fonte adeguata di prezzi, costi e valori di riferimento internazionali, in particolare per quanto riguarda l’UCO. In primo luogo i valori e i volumi delle importazioni forniti da EBB riguardavano l’intero codice SA 1518 00 . Sebbene la parte abbia presentato i dati come importazioni con due codici merci a 8 cifre, la Commissione ha constatato che la nomenclatura doganale statunitense non comprendeva altri codici nell’ambito del codice SA 1518 00 . EBB ha quindi presentato nuovamente le importazioni di una gamma completa di vari grassi e oli animali e vegetali, comprese potenziali importazioni di biodiesel, come una fonte adeguata di costi esenti da distorsioni. La Commissione aveva già spiegato (nella prima e nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, di cui ai considerando 223, 224, 227, 228, 233 e 234 del regolamento provvisorio) che tale approccio non è accettabile, in particolare per un fattore produttivo che rappresenta una quota rilevante del costo di produzione del biodiesel e quando in un paese rappresentativo esistono dati adeguati più precisi e prontamente disponibili. |
|
(65) |
In secondo luogo, la necessità di distinguere tra grassi e oli commestibili e non commestibili è stata affrontata anche nella prima e nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, ai considerando 223, 224, 227, 228, 233 e 234 del regolamento provvisorio. Come correttamente osservato da EBB, l’UCO è un prodotto di scarto. Sarebbe pertanto errato presumere che il prezzo medio di tutte le importazioni di grassi e oli animali e vegetali di cui al codice SA 1518 00 riflettesse il prezzo esente da distorsioni dell’UCO. La Commissione ha ritenuto che riducendo la selezione dei codici merci a quelli che coprono l’importazione di oli non commestibili sarebbe possibile individuare un prezzo all’importazione più vicino al prezzo effettivo dell’UCO. La Commissione non ha potuto prendere posizione in merito ai quantitativi asseritamente sospetti di UCO importato ed esportato, in quanto non era chiaro come fosse stata effettuata tale analisi. |
|
(66) |
Infine, come correttamente sottolineato anche da EcoCeres nelle comunicazioni scritte di contestazione, le differenze in termini di quantitativi e di prezzi dell’UCO importato derivano dal fatto che, mentre i dati sulle importazioni inclusi nella prima nota riguardavano diversi potenziali paesi rappresentativi, nella seconda nota e nella comunicazione preventiva essi erano limitati alla Malaysia in quanto paese rappresentativo selezionato. |
|
(67) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni di EBB di cui al considerando 62. |
b) Grasso bruno
|
(68) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhuoyue ha ribadito che la Commissione non avrebbe dovuto includere il codice merci 3823 19 90 nella determinazione del costo esente da distorsioni del grasso bruno («BG»), dei rifiuti alimentari e delle paste di saponificazione (38). Il gruppo ha sostenuto che, poiché si riferisce, tra l’altro, ad «altri oli acidi di raffinazione, […]», il codice merci di cui sopra dovrebbe essere escluso dal calcolo del valore di riferimento in quanto BG, rifiuti alimentari e pasta di saponificazione sono oli acidi ottenuti dalla raffinazione di avanzi di rifiuti. Zhuoyue ha sottolineato infine che il valore unitario delle importazioni con il codice merci in questione è superiore al costo esente da distorsioni determinato per l’UCO. Secondo la società ciò dimostra che il codice merci 3823 19 90 non dovrebbe essere utilizzato per il valore di riferimento per BG, rifiuti alimentari e pasta di saponificazione, in quanto l’UCO è una materia prima di qualità superiore (tenore inferiore di acidi grassi liberi) e pertanto dovrebbe essere naturalmente più costoso. |
|
(69) |
La Commissione ha osservato che BG, rifiuti alimentari e pasta di saponificazione non rappresentano necessariamente oli acidi raffinati. Si tratta piuttosto di prodotti di scarto che, considerando il loro tenore di acidi grassi liberi, assomigliano maggiormente alle merci classificate con il codice SA 3823 19 . Per individuare i codici merci idonei a determinare il costo esente da distorsioni di BG, rifiuti alimentari, pasta di saponificazione e SBEO del resto la Commissione ha escluso dall’esame i codici merci rientranti nel codice SA 3823 19 che riguardano i prodotti a base di palma. Il codice merci 3823 19 90 è un codice residuo che comprende merci che rientrano nel codice SA specifico ma non sono classificate in nessuno dei corrispondenti codici merci a 8 cifre. Nel contempo esso esclude i prodotti a base di palma. |
|
(70) |
La Commissione inoltre non contesta il fatto che, dato il suo contenuto inferiore di acidi grassi liberi, l’UCO è una materia prima di qualità superiore rispetto a BG, rifiuti alimentari o pasta di saponificazione. Il gruppo ha comunque confrontato il prezzo unitario all’importazione di un unico codice merci con il prezzo medio all’importazione di tutti i codici merci utilizzati per determinare il costo esente da distorsioni dell’UCO. Il valore di riferimento utilizzato per l’UCO era però superiore a quello utilizzato per BG, rifiuti alimentari e pasta di saponificazione. I valori di riferimento utilizzati dalla Commissione nella fase provvisoria quindi non contraddicevano l’ipotesi secondo cui il prezzo dell’UCO di norma dovrebbe essere superiore al prezzo delle altre materie prime menzionate. |
|
(71) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione di Zhuoyue di cui al considerando 68 e ha confermato le sue risultanze di cui al considerando 240 del regolamento provvisorio. |
c) Idrogeno
|
(72) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha sostenuto che l’adeguamento al costo dell’idrogeno esente da distorsioni applicato dalla Commissione nella fase provvisoria non era congruo. L’adeguamento ha comportato un aumento del valore di riferimento. La fonte del costo dell’idrogeno in Malaysia tuttavia corrispondeva all’idrogeno verde ad uso combustibile. Qualsiasi adeguamento all’idrogeno (non verde) per uso industriale dovrebbe pertanto ridurre il valore di riferimento. Il gruppo ha proposto una modifica del metodo applicato dalla Commissione nella fase provvisoria. |
|
(73) |
La Commissione non ha contestato la necessità di adeguare il prezzo dell’idrogeno combustibile al prezzo dell’idrogeno per uso industriale. Nella fase provvisoria la Commissione ha utilizzato le statistiche raccolte dal partenariato per l’idrogeno pulito per tale adeguamento. A seguito delle osservazioni di EcoCeres, la Commissione ha parzialmente modificato il proprio metodo per determinare l’adeguamento. Il metodo è stato comunicato alle parti interessate nella nota riveduta sul metodo di determinazione dei costi e dei profitti esenti da distorsioni nel quadro della divulgazione finale delle informazioni. Il costo dell’idrogeno esente da distorsioni riveduto è stato utilizzato nel calcolo del margine di dumping del gruppo nella fase definitiva. |
|
(74) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha accolto con favore il fatto che la Commissione abbia parzialmente modificato il proprio metodo per adeguare il prezzo dell’idrogeno combustibile al livello del prezzo dell’idrogeno industriale. Ha però anche sostenuto che l’adeguamento al ribasso avrebbe dovuto essere più significativo. A sostegno della sua affermazione, EcoCeres ha fatto riferimento a un’indagine dell’Energy Information Administration («EIA») statunitense (39), da cui è emerso che il prezzo di acquisto dell’idrogeno utilizzato dai produttori di sostanze chimiche era il più basso tra tutti i settori manifatturieri esaminati, oltre che nettamente inferiore al prezzo più elevato pagato dai produttori di impianti, apparecchi e componenti elettrici. |
|
(75) |
La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ritiene che le risultanze della EIA siano come minimo non conclusive ai fini della determinazione del costo esente da distorsioni dell’idrogeno (industriale). L’articolo pubblicato da EIA sulla base dei dati raccolti non distingue tra idrogeno combustibile e idrogeno industriale. Allo stesso tempo, i dati sottostanti (40) riguardano i prezzi medi delle fonti energetiche acquistate e pertanto si riferiscono probabilmente all’idrogeno combustibile. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
|
(76) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EBB ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un costo dell’idrogeno esente da distorsioni che era inferiore al reale, in quanto non ha calcolato il prezzo medio di acquisto dalle statistiche del partenariato per l’idrogeno pulito sulla base di una media ponderata. |
|
(77) |
La Commissione ha espresso disaccordo. Le statistiche del partenariato per l’idrogeno pulito non sono state presentate come una serie di singoli punti di dati, ma come una serie di osservazioni nell’ambito di diversi intervalli di prezzo. La Commissione ha calcolato una media ponderata dei limiti superiore e inferiore degli intervalli e ha successivamente determinato un valore centrale come media semplice. La Commissione ha ritenuto che tale metodo fosse il più appropriato in relazione alla serie di dati disponibile. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
d) Elettricità, gas naturale e vapore
|
(78) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EBB ha sottolineato che i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale utilizzati dalla Commissione erano applicati in Malaysia rispettivamente nel 2014 e 2021. La parte ha ricordato che in una precedente inchiesta (41) in cui ha utilizzato le stesse fonti di costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale in Malaysia come paese rappresentativo, la Commissione ha adeguato i prezzi per tenere conto dell’inflazione. |
|
(79) |
La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha concluso che in effetti nel caso di specie ha inavvertitamente omesso l’adeguamento all’inflazione. La Commissione ha utilizzato l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) per calcolare il costo riveduto esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale. Poiché il costo esente da distorsioni del vapore è stato calcolato sulla base del costo esente da distorsioni del gas naturale, anche il relativo valore di riferimento è stato riveduto a seguito della revisione concernente il gas naturale. |
|
(80) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni EcoCeres ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il PPI per l’adeguamento all’inflazione in quanto eccessivamente generico, e considerato che un indice dei prezzi specifico per l’energia era disponibile nella banca dati della Banca mondiale (42) utilizzata dalla Commissione. Inoltre, l’adeguamento all’inflazione non è stato calcolato specificamente per il periodo dell’inchiesta, che è ripartito su due anni, in quanto il PPI utilizzato dalla Commissione riguardava anni civili completi. EcoCeres ha sottolineato che l’indice dei prezzi dell’energia disponeva di dati mensili grazie ai quali era possibile determinare l’adeguamento specificamente per il periodo dell’inchiesta. |
|
(81) |
La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha constatato che, in effetti, la banca dati della Banca mondiale sull’inflazione conteneva un indice dei prezzi dell’energia per la Malaysia e per il periodo necessario per l’adeguamento all’inflazione. L’indice dei prezzi dell’energia per la Malaysia si basava tuttavia su prezzi stimati. Nel caso in questione, quindi, non era necessariamente una fonte di informazioni più affidabile o adeguata sull’inflazione in Malaysia. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
|
(82) |
La Commissione ha tuttavia tenuto conto del fatto che l’adeguamento per l’inflazione effettuato nella divulgazione finale delle informazioni non era stato specificamente riparametrato sul periodo dell’inchiesta, in particolare perché il PPI era disponibile anche su base trimestrale. Il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica, del gas naturale e del vapore è stato ulteriormente rivisto utilizzando un adeguamento rivisto per l’inflazione, a seguito delle osservazioni di EcoCeres sulla divulgazione finale delle informazioni. EcoCeres e le parti interessate sono state informate dell’adeguamento rivisto per l’inflazione in un’ulteriore divulgazione delle informazioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
|
(83) |
In seguito all’ulteriore divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare l’indice dei prezzi dell’energia anziché il PPI. Inoltre, nel calcolo dell’adeguamento all’inflazione per il gas naturale, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il quarto trimestre del 2021 come punto di partenza anziché l’intero anno 2021, in quanto il prezzo del gas naturale utilizzato come parametro di riferimento era applicabile in Malaysia in tale trimestre. |
|
(84) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni. In primo luogo EcoCeres non ha fornito alcuna giustificazione o motivazione supplementare per l’uso dell’indice dei prezzi dell’energia rispetto al PPI. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che l’utilizzo del PPI per l’intero anno 2021 fosse più appropriato. Il periodo dell’inchiesta ha riguardato un intero anno e, pertanto, l’adeguamento all’inflazione era stato calcolato confrontando l’indice dei prezzi per un periodo di quattro trimestri con un periodo precedente della stessa durata. |
e) Lavoro
|
(85) |
Nelle sue osservazioni sulla comunicazione preventiva EcoCeres ha presentato tre argomentazioni relative al costo del lavoro esente da distorsioni. Il gruppo ha ribadito le sue argomentazioni dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni:
|
|
(86) |
In primo luogo, sulla base delle informazioni raccolte durante le verifiche in loco, la Commissione ha stabilito che la maggior parte del personale addetto alla produzione (ad esempio sale di controllo, laboratori) possedeva un’istruzione superiore, corrispondente all’istruzione terziaria senza un diploma universitario, ossia inferiore a una laurea di primo livello. Secondo la classificazione standard delle occupazioni della Malaysia (Malaysia Standard Classification of Occupations) (43), le professioni che richiedono, tra l’altro, un’istruzione terziaria con un diploma non equivalente a un diploma di primo livello (ossia la laurea di primo livello) sono classificate nel gruppo delle «professioni tecniche e assimilate». La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare i dati relativi alle professioni tecniche e assimilate in Malaysia come costo del lavoro esente da distorsioni. |
|
(87) |
In secondo luogo, il sito web dell’ILMIA fornisce informazioni sull’indice salariale nazionale solo fino a settembre 2018. Il costo del lavoro tuttavia ha dovuto essere adeguato per tenere conto dell’inflazione per il periodo 2016 – 2023. La Commissione ha pertanto confermato che era opportuno utilizzare l’indice dei prezzi alla produzione ai fini dell’adeguamento all’inflazione. |
|
(88) |
La Commissione infine ha ritenuto che la determinazione del costo orario del lavoro in Malaysia fosse sufficientemente precisa, tenuto conto del fatto che la manodopera contribuiva al costo totale di produzione per meno dell’1,7 % e che un nuovo calcolo del valore di riferimento sulla base di quanto suggerito dal gruppo (descritto al considerando 85, lettera c)], avrebbe avuto un impatto trascurabile sul valore normale costruito. |
|
(89) |
Alla luce dei motivi illustrati ai considerando da 86 a 88, la Commissione ha respinto le argomentazioni di EcoCeres descritte al considerando 85 e ha confermato le risultanze di cui al considerando 270 del regolamento provvisorio. |
|
(90) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha ribadito che il costo del lavoro esente da distorsioni utilizzato nel calcolo del dumping avrebbe dovuto essere applicato proporzionalmente in base al livello di istruzione e/o di competenze del personale, come conferma l’argomentazione di cui al considerando 85, lettera a). |
|
(91) |
EcoCeres ha inoltre sottolineato che il costo del lavoro esente da distorsioni in Malaysia utilizzato dalla Commissione nella divulgazione finale delle informazioni era inattendibile in quanto si basava a) su informazioni obsolete che hanno imposto un adeguamento per tenere conto dell’inflazione, b) su una fonte che fornisce informazioni sul costo del lavoro in modo eccessivamente generico senza operare distinzioni per settore industriale e attività economica. Inoltre, l’adeguamento all’inflazione non è stato determinato per un periodo che corrisponderebbe esattamente al periodo dell’inchiesta. Infine la società ha sostenuto che l’utilizzo di due fonti diverse per il costo del lavoro (l’Istituto malese di informazioni e analisi del mercato del lavoro («ILMIA»)] e per le ore lavorate (Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»)] ha ulteriormente ridotto l’affidabilità del parametro di riferimento. |
|
(92) |
A tale riguardo EcoCeres ha osservato che, in un’inchiesta precedente (44), la Commissione si è basata sui dati del dipartimento di statistica della Malaysia («DOSM») per quanto riguarda i salari e le ore lavorate. EcoCeres ha inoltre fornito un calcolo del costo del lavoro esente da distorsioni sulla base a) dei dati del DOSM per la retribuzione oraria e b) delle informazioni provenienti da varie fonti pubbliche riguardanti il costo del lavoro aggiuntivo, in particolare vari tipi di contributi sociali. |
|
(93) |
La Commissione ha esaminato l’argomentazione. Tenuto conto del fatto che per il periodo dell’inchiesta erano disponibili i dati del DOSM, in particolare per il settore industriale cui appartiene la produzione di biodiesel, e del fatto che erano disponibili anche informazioni sul costo del lavoro aggiuntivo, era effettivamente più opportuno utilizzare le fonti proposte da EcoCeres per determinare il costo del lavoro esente da distorsioni. Tali informazioni aggiuntive fornite dalla società contenevano tutti gli elementi necessari per costruire il costo orario del lavoro esente da distorsioni, quali salari, ore lavorate, contributi sociali e altri costi del lavoro sostenuti dal datore di lavoro. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il costo del lavoro esente da distorsioni. |
|
(94) |
Alla luce delle conclusioni della Commissione in merito all’argomentazione di EcoCeres di cui ai considerando 91 e 92, l’argomentazione della società di cui al considerando 90 è diventata irrilevante. Il parametro di riferimento riveduto tiene conto del settore industriale, ma non del livello di istruzione e di competenze dei lavoratori. EcoCeres e le parti interessate sono state informate della revisione del parametro in un’ulteriore divulgazione delle informazioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
|
(95) |
In seguito all’ulteriore divulgazione finale, EcoCeres ha presentato osservazioni sul calcolo rivisto del costo del lavoro. Uno degli elementi presi in considerazione è stato l’indennità di licenziamento, alla quale un dipendente ha diritto se aveva lavorato per 12 mesi o più e la sua retribuzione mensile era fino a 4 000 MYR. A seconda della durata del rapporto di lavoro, il lavoratore aveva diritto a 10, 15 o 20 giorni di indennità di licenziamento. Poiché la retribuzione mensile calcolata era leggermente superiore a 4 000 MYR, la parte ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare un approccio prudente e includere nel calcolo del parametro di riferimento il costo di un’indennità di licenziamento pari a 10 giorni. |
|
(96) |
La Commissione ha confermato il metodo utilizzato in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha adottato un approccio equilibrato e ha incluso un’indennità di licenziamento di 15 giorni nel calcolo del parametro di riferimento. Il salario medio mensile non distingueva tra i vari posti di lavoro (produzione, amministrazione, gestione) all’interno dell’industria chimica. La Commissione ha ritenuto che fosse molto probabile che la maggior parte dei dipendenti percepisse una retribuzione inferiore a 4 000 MYR e avesse quindi diritto a un’indennità di licenziamento per legge. |
f) Costo esente da distorsioni di alcuni fattori produttivi riveduto
|
(97) |
In seguito alle osservazioni dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni descritte e trattate ai considerando da 48 a 94, la Commissione ha riveduto il costo esente da distorsioni di alcuni fattori produttivi come segue: Tabella 1 Costo esente da distorsioni di alcuni fattori produttivi riveduto
|
3.2.2.3. SGAV e profitti
a) Fonti di SGAV e profitti
|
(98) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres e Zhuoyue hanno presentato osservazioni in merito alla determinazione delle SGAV e dei profitti esenti da distorsioni, in particolare l’aggiunta di tre società malesi operanti nel settore dei prodotti chimici organici nel paniere di società utilizzato per determinare le SGAV e i profitti esenti da distorsioni. |
|
(99) |
Entrambe le parti hanno sottolineato che i tre produttori del settore chimico organico fabbricavano prodotti troppo diversi per riflettere i dati finanziari di un produttore di biodiesel. Non era chiaro inoltre in che modo i loro dati finanziari rappresentassero il processo produttivo mancante, ossia la produzione di biodiesel mediante idrogenazione, in quanto nessuna delle società aggiunte produceva biodiesel. |
|
(100) |
EcoCeres ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato perché il processo produttivo esercitasse un impatto significativo su SGAV e profitti. |
|
(101) |
EcoCeres ha inoltre osservato che utilizzando i dati finanziari dei produttori malesi del settore chimico organico ricavati dalla banca dati Orbis la Commissione ha contraddetto il suo precedente ragionamento nella presente inchiesta, in base al quale aveva respinto informazioni finanziarie che non erano sufficientemente dettagliate per individuare, ad esempio, i risultati finanziari di una società in un segmento direttamente collegato alla produzione di biodiesel. Il gruppo ha osservato che nemmeno i dati finanziari di Orbis fornivano informazioni dettagliate per segmento. |
|
(102) |
EcoCeres ha anche fatto riferimento a inchieste precedenti (45) in cui la Commissione ha utilizzato informazioni finanziarie relative a prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta solo qualora non fossero disponibili dati finanziari relativi ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
|
(103) |
EcoCeres ha inoltre sostenuto che, qualora la Commissione insista sull’estensione del paniere di società utilizzato per determinare le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, dovrebbe seguire una delle opzioni seguenti (in ordine di preferenza):
|
|
(104) |
Infine, in seguito alla comunicazione preventiva, EcoCeres ha presentato i bilanci aggiornati di quattro produttori di biodiesel in Malaysia per l’esercizio finanziario 2023 (le informazioni precedentemente fornite riguardavano l’esercizio finanziario 2022). Il gruppo ha ottenuto i bilanci dal registro locale malese. |
|
(105) |
La Commissione ha confermato che era effettivamente necessario ampliare il paniere di società i cui dati finanziari erano utilizzati per determinare le SGAV e i profitti esenti da distorsioni in modo da riflettere le differenze tra i vari processi produttivi, in particolare in termini di redditività. In effetti il margine di vendita di Neste, il produttore dell’Unione di biodiesel mediante idrotrattamento di oli vegetali, ha raggiunto un valore compreso tra 730 e 880 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta (49), mentre il profitto di riferimento del biodiesel prodotto mediante transesterificazione (ipoteticamente ottenuto in assenza di pregiudizio per i produttori dell’Unione) comunicato nella fase provvisoria era notevolmente inferiore (circa 200 EUR/tonnellata). La Commissione ha pertanto ribadito le sue risultanze di cui al considerando 282 del regolamento provvisorio, secondo cui è necessario stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti in Malaysia che rispecchino i diversi tipi di processi produttivi. Considerate le differenze in termini di costi e redditività associate ai due metodi di produzione, per essere considerati congrui ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, gli importi delle SGAV e dei profitti utilizzati per la determinazione del valore normale dovevano essere una combinazione di: i) SGAV e profitti relativi al biodiesel prodotto mediante transesterificazione; e ii) SGAV e profitti relativi al biodiesel prodotto mediante idrotrattamento di oli vegetali. Per quanto riguarda i primi, come spiegato al considerando 279 del regolamento provvisorio la Commissione è stata in grado di trovare dati prontamente disponibili relativi ai pertinenti produttori di biodiesel mediante il processo di transesterificazione. Per quanto riguarda la produzione mediante idrotrattamento di oli vegetali, non erano prontamente disponibili dati di questo tipo relativi a produttori di biodiesel in Malaysia. Per questo motivo la Commissione ha preso in considerazione le SGAV e i profitti generati da produttori malesi nel settore analogo a quello dei produttori di biodiesel mediante idrotrattamento di oli vegetali. |
|
(106) |
La Commissione ha espresso disaccordo con EcoCeres per quanto riguarda il codice NACE, che è idoneo a identificare società in un settore analogo, ossia un settore nel quale rientra la produzione di biodiesel. Il codice NACE 10.41 rientra nella divisione 10 – Fabbricazione di prodotti alimentari. Non è stato quindi possibile considerarlo idoneo a riflettere le SGAV e i profitti del settore analogo alla produzione di biodiesel. |
|
(107) |
La Commissione ha pertanto confermato il suo approccio descritto nei considerando da 279 a 284 del regolamento provvisorio, vale a dire che i dati finanziari dei produttori di biodiesel malesi devono essere integrati dai dati finanziari dei produttori di prodotti chimici organici in Malaysia. |
|
(108) |
La Commissione ha comunque preso in considerazione i bilanci aggiuntivi presentati da EcoCeres per i produttori malesi di biodiesel e di prodotti chimici organici. |
|
(109) |
A tale riguardo, la banca dati Orbis forniva dati finanziari per oltre 80 società classificate con il codice NACE 20.14 in Malaysia. EcoCeres ha presentato solo i bilanci di sei di queste società. In primo luogo, la Commissione ha osservato che le informazioni finanziarie contenute nei bilanci corrispondevano alle cifre della banca dati Orbis. In secondo luogo, poiché le società classificate con il codice NACE 20.14 non producono necessariamente biodiesel, ma forniscono piuttosto un valore indicativo di SGAV e profitti in un settore più ampio, non è necessaria un’ulteriore analisi dettagliata, come l’individuazione del segmento direttamente collegato al prodotto oggetto dell’inchiesta. In terzo luogo, in considerazione del numero elevato di produttori del settore chimico organico in Malaysia, non si può escludere che la parte abbia fornito solo bilanci finanziari che comporterebbero SGAV e profitti esenti da distorsioni a suo favore. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare tutte le informazioni finanziarie prontamente disponibili di cui sopra: bilanci di produttori di biodiesel, bilanci di produttori del settore chimico organico e informazioni finanziarie della banca dati Orbis dei produttori del settore chimico organico in Malaysia. |
|
(110) |
La Commissione inoltre desidera chiarire che le informazioni finanziarie provenienti dalla banca dati Orbis non sono inadeguate. Nel processo di selezione di un paese rappresentativo, la disponibilità di bilanci più dettagliati può essere un motivo per selezionare un paese rispetto a un altro. Ciò non significa tuttavia che le informazioni finanziarie della banca dati Orbis non siano accettabili ai fini della determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni. |
|
(111) |
La Commissione ha riesaminato la sua ricerca sui produttori del settore chimico organico in Malaysia nella banca dati Orbis. La Commissione ha constatato di aver utilizzato inavvertitamente non solo il codice NACE 20.14, ma anche codici simili nell’ambito di altre classificazioni dell’industria disponibili in Orbis. |
|
(112) |
Al fine di razionalizzare la determinazione delle SGAV e dei profitti esenti da distorsioni, in particolare il paniere dei produttori del settore chimico organico in Malaysia, la Commissione ha rivisto la sua interrogazione in Orbis. Nella fase definitiva la Commissione ha preso in considerazione solo le società che utilizzavano il codice NACE 20.14 come uno dei loro codici primari nell’ambito di questa classificazione dell’industria e ha selezionato solo società con bilanci non consolidati disponibili per il 2022 o il 2023 recanti le seguenti informazioni finanziarie: fatturato, costo delle vendite e profitto. Quando l’interrogazione restituiva una società per la quale EcoCeres ha presentato i bilanci ottenuti dal registro locale malese, si utilizzavano questi ultimi invece dei dati della banca dati Orbis. A tale riguardo, uno dei presunti produttori del settore chimico organico con bilanci presentati da EcoCeres (Pacific Oleochemicals Sdn Bhd) non risultava classificato con il codice NACE 20.14 in Orbis. Tale società è stata ignorata nella determinazione delle SGAV e dei profitti esenti da distorsioni. |
|
(113) |
La Commissione ha respinto la richiesta di EcoCeres di adeguare il peso dei produttori del settore chimico organico nel calcolo della media ponderata di SGAV e profitti. Il valore totale del costo delle vendite dei produttori del settore chimico organico era effettivamente superiore al valore totale del costo delle vendite dei produttori di biodiesel. La Commissione ha tuttavia ritenuto che i produttori di biodiesel fossero sufficientemente rappresentati nel calcolo della media ponderata, in quanto si trattava di società molto più grandi individualmente rispetto ai produttori del settore chimico organico. |
|
(114) |
La Commissione ha comunque adeguato il peso delle singole società nel calcolo della media ponderata di SGAV e profitti. Per le società per le quali erano disponibili informazioni finanziarie per entrambi gli esercizi finanziari (2022 e 2023), la Commissione ha utilizzato la media dei due anni anziché sommare semplicemente le cifre relative ai due anni, onde evitare che i dati finanziari di una società contassero il doppio nella media ponderata. |
|
(115) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e nelle sue osservazioni, EBB ha accolto con favore l’inclusione dei produttori del settore chimico organico nella determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi solo sui loro dati finanziari. A tale riguardo, il denunciante ha ribadito che l’importo di SGAV e profitti del biodiesel malese era distorto a causa del meccanismo automatico di fissazione dei prezzi applicabile al carburante diesel venduto al dettaglio e del prezzo del biodiesel fissato dal governo. |
|
(116) |
Per quanto riguarda il meccanismo automatico di fissazione dei prezzi, EBB ha fatto riferimento a una relazione dell’Istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile («IISD») (50), secondo la quale tale meccanismo incideva non solo sul prezzo al dettaglio, ma sull’intera catena di produzione. Il denunciante ha accusato EcoCeres di aver travisato il funzionamento del meccanismo automatico di fissazione dei prezzi nelle sue comunicazioni, in particolare sostenendo che tale meccanismo fissa solo il prezzo del carburante al dettaglio e che i prezzi fissi del carburante sono disponibili solo ai consumatori e a determinati settori dell’economia. |
|
(117) |
Per quanto riguarda il prezzo fisso del biodiesel, EBB ha fatto riferimento alle informazioni seguenti:
|
|
(118) |
Per quanto riguarda il meccanismo automatico di fissazione dei prezzi, la Commissione ha ritenuto che EBB non abbia fornito alcun elemento di prova del fatto che la sovvenzione fosse distribuita lungo l’intera catena del valore. In primo luogo, la relazione dell’IISD si limita ad affermare che il meccanismo automatico di fissazione dei prezzi non solo determina il prezzo del carburante per il cliente, ma disciplina anche i profitti e i servizi sul versante della produzione (ossia per il dettagliante, attraverso la formula del meccanismo automatico di fissazione dei prezzi applicata alla costruzione del prezzo al dettaglio). In secondo luogo, lo studio dell’UTM ha calcolato in che modo il prezzo del biodiesel, che era superiore al prezzo dei combustibili fossili, abbia contribuito all’aumento della sovvenzione necessaria per coprire la differenza tra il prezzo fisso al dettaglio del carburante e il costo effettivo di un dettagliante. Anche se la Commissione riconoscesse che la sovvenzione versata al dettagliante fornisce una certa garanzia di un prezzo di vendita favorevole a un produttore di biodiesel, occorre tenere conto del fatto che il finanziamento della miscela B10, stimato a 9,7 milioni di USD per il 2023, ammonterebbe a una sovvenzione di 0,005 MYR per litro di tale miscela (56). L’effetto sul produttore di biodiesel è quindi insignificante. |
|
(119) |
Per quanto riguarda l’asserito prezzo fisso del biodiesel, la Commissione ha osservato che EBB non ha fornito elementi di prova sufficienti. Le fonti citate dalla parte risalgono agli anni 2015 e 2017, ossia molto prima del periodo della presente inchiesta. La Commissione inoltre non è stata in grado di accertare fonti ufficiali attuali che confermerebbero l’esistenza di un meccanismo di fissazione dei prezzi del biodiesel regolamentato dal governo della Malaysia. |
|
(120) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di EBB descritte ai considerando da 115 a 117. |
|
(121) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha ribadito che la categoria dei prodotti chimici organici era troppo ampia. Sebbene la produzione di biodiesel mediante idrotrattamento fosse più redditizia rispetto alla transesterificazione, EcoCeres ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato in qual modo la vasta categoria di produttori di sostanze chimiche organiche fosse più rappresentativa dell’idrotrattamento rispetto alla produzione di un prodotto simile (biodiesel mediante transesterificazione). A tale riguardo EcoCeres ha dichiarato che, se la Commissione ha insistito per ampliare il campo di applicazione al di là dei produttori di biodiesel, avrebbe dovuto utilizzare il codice NACE 10.14, che comprende direttamente l’idrotrattamento degli oli vegetali. |
|
(122) |
La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 105, tutti i produttori di biodiesel per i quali erano disponibili informazioni finanziarie fabbricavano biodiesel mediante transesterificazione. Inoltre, dalle informazioni contenute nel fascicolo dell’inchiesta è emerso chiaramente che i livelli di redditività ottenuti dai produttori che utilizzano l’idrotrattamento sono diversi rispetto a quelli dei produttori che producono per transesterificazione. Risultava pertanto necessario includere altre società al fine di stabilire con precisione un importo corrispondente, esente da distorsioni e ragionevole per le SGAV e i profitti, che fosse rappresentativo dell’intera industria del biodiesel indipendentemente dal processo di produzione utilizzato. La Commissione non concorda con EcoCeres per quanto riguarda il codice NACE proposto dalla società. Come spiegato al considerando 106, il codice NACE 10.14 si riferisce all’idrogenazione degli oli vegetali nell’industria alimentare. Di conseguenza la redditività delle imprese alimentari non può essere utilizzata come indicatore della redditività delle imprese produttrici di carburante. In questa situazione, i risultati finanziari di società che operano nello stesso settore industriale (produzione di prodotti chimici organici) dei produttori di biodiesel costituiscono chiaramente l’approssimazione più appropriata per le SGAV e i profitti dei produttori che utilizzano il metodo dell’idrotrattamento. |
|
(123) |
La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
|
(124) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha ribadito la sua argomentazione relativa al peso dei produttori di prodotti chimici organici nella determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni (cfr. considerando 103, lettera d)]. In particolare, la società ha sottolineato il numero di produttori di prodotti chimici organici (93 società) rispetto al numero di produttori di biodiesel (7) nella serie di dati. |
|
(125) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 113. Essa ha ritenuto in particolare che il numero di società fosse irrilevante. La rappresentatività era determinata piuttosto dal peso attribuito nel calcolo al costo delle merci vendute dai produttori di biodiesel. |
|
(126) |
Infine, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, EcoCeres ha formulato le seguenti osservazioni specifiche sulle società incluse nella determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni:
|
|
(127) |
La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha rivisto, ove del caso, la determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni come segue:
|
|
(128) |
EcoCeres e le parti interessate sono state informate delle modifiche descritte in un’ulteriore divulgazione delle informazioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
|
(129) |
La Commissione ha respinto la richiesta di includere Pacific Oleochemicals Sdn Bhd nel calcolo di SGAV e profitti esenti da distorsioni. La società è stata effettivamente classificata con un codice di classificazione industriale diverso e la Commissione non disponeva di elementi di prova nel fascicolo che dimostrassero con certezza che le sue attività principali dovessero essere classificate con il codice NACE 20.14, ossia la fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base. |
b) Costi relativi al trasporto inclusi nelle SGAV
|
(130) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha ribadito la sua argomentazione concernente i costi relativi al trasporto inclusi nelle SGAV esenti da distorsioni utilizzate dalla Commissione. A tale riguardo, la parte ha menzionato il fatto che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e la decisione del Tribunale nella causa Sinopec Chongqing SVW Chemical (57), in cui la Corte ha confermato che la Commissione deve garantire che i costi di trasporto siano stati detratti dalle SGAV delle società utilizzate per calcolare il valore di riferimento. |
|
(131) |
La Commissione ha utilizzato una combinazione di bilanci ottenuti dal registro locale e dati finanziari della banca dati Orbis. Il fatto che le «spese di vendita» nei bilanci o le «altre spese operative» in Orbis possano includere i costi relativi al trasporto non significa necessariamente che le società in questione abbiano sostenuto tali costi. Di fatto, su 19 serie di bilanci prontamente disponibili nella presente inchiesta, solo una società ha indicato nelle note al bilancio di aver sostenuto costi di trasporto. Come già spiegato al considerando 280 del regolamento provvisorio, nel caso di questa società la Commissione ha dedotto i costi relativi al trasporto dalle SGAV della società utilizzate nel calcolo delle SGAV esenti da distorsioni. |
|
(132) |
Come spiegato inoltre al considerando 295 del regolamento provvisorio, la Commissione ha scelto di confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica. Come spiegato ai considerando 291 e 296 del regolamento provvisorio, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
|
(133) |
Nella sua sentenza nella causa CCCME, successiva alla sentenza Sinopec, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, se una parte chiede adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, tale parte deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata. L’onere di provare che gli adeguamenti specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base devono essere effettuati incombe a coloro che intendono avvalersene (58). Ne consegue che, in tal caso, come nella presente inchiesta, spettava alle parti interessate, conformemente a tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno degli elementi di prova da esse prodotti nel corso dell’inchiesta (59). |
|
(134) |
Il Tribunale ha poi sostenuto che, sebbene possa rivelarsi necessario effettuare adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze tra il prezzo all’esportazione e il valore normale che incidono sulla loro comparabilità, tali deduzioni non possono essere effettuate in relazione a un valore che è stato costruito e che pertanto non è autentico. Tale valore non è generalmente influenzato da fattori che potrebbero pregiudicarne la comparabilità, in quanto è stato stabilito artificialmente (60). Inoltre, come nel caso della CCCME, nel caso di specie la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica comprendeva un congruo importo per le SGAV e non erano disponibili informazioni a dimostrazione del fatto che le SGAV delle società malesi interessate comprendessero le spese di trasporto per la consegna ai clienti. Come spiegato al considerando 131, ogniqualvolta tali elementi di prova sono stati presentati, i dati sono stati adeguati di conseguenza. Tenuto conto del potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (61), l’approccio della Commissione si è pertanto conformato alla giurisprudenza più recente per quanto concerne le argomentazioni non comprovate secondo cui gli importi delle SGAV utilizzati per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), che la Commissione considera congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono costi di trasporto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
c) SGAV e profitti esenti da distorsioni riveduti
|
(135) |
Considerando le osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni di cui ai considerando da 98 a 134, le SGAV e i profitti esenti da distorsioni riveduti ammontavano rispettivamente al 5,88 % e all’11,78 %. La Commissione ha ritenuto che gli importi di SGAV e profitti basati su tali aliquote fossero congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica. |
3.2.3. Calcolo
a) Utilizzo dei costi delle società
|
(136) |
Nella fase provvisoria la Commissione ha accolto alcune richieste dei produttori esportatori inseriti nel campione di utilizzare i costi dichiarati per la costruzione del valore normale qualora le società fossero in grado di dimostrare che alcuni fattori produttivi erano stati acquistati a condizioni di mercato, ad esempio che tali fattori produttivi erano importati direttamente da un paese terzo senza il coinvolgimento di un intermediario cinese, che i fornitori non erano collegati ai produttori esportatori, che i prezzi sono stati negoziati e pagati in valuta estera. |
|
(137) |
La Commissione non ha tuttavia accettato il costo di UCO e POME originari dell’Indonesia, in linea con le proprie conclusioni sulla determinazione del costo esente da distorsioni di UCO e POME di cui ai considerando 232, 238 e 263 del regolamento provvisorio. |
|
(138) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno ribadito che tale approccio non era giustificato. Poiché la motivazione dettagliata riguardava informazioni specifiche per società, la Commissione ha esaminato le osservazioni nelle rispettive divulgazioni definitive delle informazioni specifiche per società. |
|
(139) |
Tenuto conto delle considerazioni di cui ai considerando da 56 a 59 sulla determinazione del costo esente da distorsioni di UCO e POME, la Commissione ha respinto le argomentazioni di cui al considerando 138. |
b) Costi e profitti esenti da distorsioni
|
(140) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Jiaao ha commentato il metodo applicato dalla Commissione per sostituire il costo dei vari tipi di materie prime utilizzate dal gruppo con un costo esente da distorsioni. Il gruppo ha formulato suggerimenti in merito al valore di riferimento da applicare per riflettere il costo esente da distorsioni di tali materie prime. Allo stesso tempo, il gruppo ha descritto tali materie prime come vari tipi di UCO. |
|
(141) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto nel periodo dell’inchiesta il gruppo ha venduto nell’Unione biodiesel ottenuto da varie materie prime. Tale circostanza è stata corroborata dalla corrispondente documentazione di vendita e dalla certificazione di sostenibilità ottenuta da Jiaao (62). Non era pertanto opportuno utilizzare un unico valore di riferimento per tutti i tipi di materie prime. Come spiegato nella sezione 3.1, la Commissione ha osservato incongruenze nelle materie prime registrate nei conti del gruppo, nei rispettivi documenti di acquisto e quelle riportate nelle informazioni fornite nel quadro della presente inchiesta. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili e ha applicato il costo esente da distorsioni dal paese rappresentativo in modo da eliminare il rischio di sottovalutazione del valore normale. |
|
(142) |
I dettagli dell’argomentazione di Jiaao di cui al considerando 140 sono stati presentati solo nella versione sensibile delle osservazioni del gruppo sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha pertanto esaminato in dettaglio le osservazioni nella divulgazione definitiva delle informazioni specifica per società. |
|
(143) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha sostenuto che l’approccio adottato dalla Commissione nel caso specifico del gruppo ha comportato un doppio conteggio di SGAV e profitti. I dettagli dell’argomentazione sono stati forniti solo nella versione sensibile della comunicazione del gruppo. L’argomentazione è stata pertanto esaminata in dettaglio nella divulgazione definitiva delle informazioni specifica per società. |
|
(144) |
A tale riguardo la Commissione ha concluso di avere considerato pienamente tutti gli elementi di costo pertinenti per lo stadio commerciale franco fabbrica al quale è stato calcolato il valore normale, nonché i profitti nella determinazione del valore normale, senza alcun doppio conteggio di tali elementi di costo e dei profitti. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione della parte di cui al considerando 143. |
c) Costi di trasporto
|
(145) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcuni produttori esportatori hanno anche commentato il metodo applicato dalla Commissione per determinare il valore del costo esente da distorsioni allo stabilimento nel paese rappresentativo, per quanto riguarda il costo del trasporto di determinati fattori produttivi dal confine allo stabilimento. |
|
(146) |
Ove giustificato, la Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni e ha rivisto il calcolo dei costi di trasporto. In considerazione del carattere sensibile e specifico di tali informazioni, i dettagli sono stati comunicati ai produttori esportatori interessati nelle divulgazioni definitive delle informazioni specifiche per società. |
d) Adeguamento dei sottoprodotti
|
(147) |
Nella determinazione del valore normale nella fase provvisoria, la Commissione ha adeguato il valore normale per tenere conto, se del caso, di un valore esente da distorsioni dei sottoprodotti. Nel caso di specie, i sottoprodotti erano di natura tale da non essere riutilizzati nella produzione di biodiesel, ma venduti a terzi. Il valore esente da distorsioni dei sottoprodotti è stato pertanto dedotto dal valore normale e non dal valore esente da distorsioni dei materiali utilizzati nella produzione di biodiesel. |
|
(148) |
Nelle sue osservazioni sulla comunicazione preventiva e sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiaao ha affermato quanto segue:
|
|
(149) |
In primo luogo la Commissione desidera sottolineare l’incoerenza del ragionamento di Jiaao, poiché il gruppo ha sostenuto, da un lato, che il consumo di fattori produttivi è irrilevante per le vendite di sottoprodotti, in quanto i fattori produttivi sono utilizzati contemporaneamente nella produzione di biodiesel. D’altro lato, tuttavia, il gruppo ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto dedurre il quantitativo di fattori produttivi consumati nella produzione di sottoprodotti dal quantitativo totale consumato comunicato. |
|
(150) |
In ogni caso la Commissione ha seguito la sua prassi consolidata nell’applicare l’adeguamento dei sottoprodotti. Se un sottoprodotto è venduto a terzi, collegati o indipendenti, il suo valore esente da distorsioni in provenienza da un paese rappresentativo rappresenta il valore di vendita del sottoprodotto e non il suo costo. Tale valore di vendita esente da distorsioni è composto dal costo di produzione, dalle SGAV e dai profitti del produttore di tale sottoprodotto. Il valore esente da distorsioni di tale sottoprodotto deve quindi essere dedotto dal valore totale di un valore normale costruito. |
|
(151) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni di Jiaao relative all’adeguamento dei sottoprodotti. |
3.3. Margini di dumping
|
(152) |
Come descritto ai considerando da 48 a 151, a seguito delle argomentazioni delle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping. |
|
(153) |
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
|
(154) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha osservato cambiamenti nei dati macroeconomici di EBB (in particolare un calo dei volumi delle vendite) e ha asserito che, se si estrapolano i dati macroeconomici basati unicamente sui dati dei membri di EBB e/o dei clienti dei rappresentanti legali di EBB, i dati macroeconomici non erano rappresentativi dell’industria dell’Unione nel suo complesso ed erano falsati. |
|
(155) |
La Commissione ha osservato che EBB aveva aggiornato i dati macroeconomici a seguito di errori individuati durante la visita di verifica. La Commissione ha concluso che tali dati macroeconomici erano rappresentativi dell’industria dell’Unione. In primo luogo EcoCeres non ha messo in discussione il considerando 2 del regolamento provvisorio in merito alla rappresentatività di EBB per quanto riguarda l’industria del biodiesel dell’Unione. In secondo luogo, le estrapolazioni di EBB si basavano su un campione di società che rappresentava oltre il 40 % della produzione dell’Unione e riguardavano solo due indicatori. Si trattava di indicatori per i quali EBB non ha riscontrato dati alternativi, ossia l’occupazione e il volume delle vendite nell’Unione (63). |
|
(156) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha contestato il fatto che la risposta di EBB al questionario sui dati macroeconomici fosse un elemento di prova positivo conforme alle regole dell’OMC. La parte ha asserito che il caso in esame è analogo alla controversia UE – Biodiesel (Argentina) (DS473) (64) e che nulla suggerisce che la Commissione abbia esercitato «particolare cura» nel garantire che i dati di EBB fossero esatti. La CCCMC ha criticato quanto affermato dalla Commissione nel considerando 308 del regolamento provvisorio, ossia che nessuna parte aveva presentato osservazioni in merito alla cifra indicata da EBB sulla produzione totale dell’Unione, in quanto l’ultima versione è stata presentata molto dopo la scadenza del termine per la presentazione di informazioni pertinenti per la fase provvisoria (e pertanto la CCCMC non aveva alcuna garanzia che la Commissione avrebbe preso in considerazione le osservazioni ai fini del regolamento provvisorio). La CCCMC ha criticato l’assenza di dettagli relativi alle stime della Commissione per i SAF e alle modalità con cui il fornitore di informazioni di mercato Stratas ha raccolto i dati, in particolare tenendo presente il divario tra il consumo totale dell’Unione stabilito da Stratas (disponibile in t24.004736) e dalla Commissione (cfr. tabella 2 del regolamento provvisorio). |
|
(157) |
La Commissione ha osservato che il considerando 308 del regolamento provvisorio fa il punto su un dato di fatto e che, in effetti, nessuna parte aveva presentato osservazioni in merito alla cifra indicata da EBB sulla produzione dell’Unione in nessuna fase del procedimento. La CCCMC non ha mai proposto dati (alternativi) sulla produzione di biodiesel dell’Unione. La CCCMC si è invece basata sui dati presentati dalla Commissione, come evidenziato nelle osservazioni della CCCMC sulla divulgazione provvisoria delle informazioni (65). La Commissione ha effettuato un controllo incrociato di tutti i dati sulla produzione dell’Unione disponibili nel fascicolo nella fase definitiva e ha confermato che la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 14 775 455 tonnellate. |
|
(158) |
Informazioni dettagliate sulle stime della Commissione per i SAF sono fornite nella sezione 4.5.2.1. |
|
(159) |
In assenza di altre osservazioni sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 305 a 309 del regolamento provvisorio. |
4.2. Osservazioni generali
|
(160) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EcoCeres ha dichiarato in generale di non essere d’accordo con il rifiuto della Commissione di effettuare un’analisi segmentata che distinguesse tra FAME e HVO e ha ricordato le sue osservazioni in proposito del 2 gennaio 2024 (66). |
|
(161) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha ribadito la sua richiesta di esaminare separatamente HVO e FAME qualora l’HVO non fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta. Secondo la CCCMC, la Commissione ha violato il diritto dell’OMC nella misura in cui il regolamento provvisorio non ha adeguatamente motivato o spiegato i motivi del rifiuto di effettuare un’analisi segmentata del pregiudizio. La CCCMC ha inoltre sostenuto che l’assenza di un’analisi segmentata rendeva le risultanze relative al pregiudizio incompatibili con l’obbligo della Commissione, a norma del diritto dell’OMC, di effettuare un esame obiettivo basato su elementi di prova positivi. |
|
(162) |
La Commissione ha ricordato che il regolamento provvisorio ha esaminato, condizione per condizione, se un’analisi segmentata del pregiudizio sarebbe giustificata nel presente caso. Le asserzioni di EcoCeres e della CCCMC sono di natura generale e non possono confutare le argomentazioni dettagliate per ciascuna condizione analizzate nel regolamento provvisorio. Le circostanze dell’inchiesta delle autorità del Regno Unito TD0004 (67), a cui ha fatto riferimento EcoCeres, non possono essere estrapolate al caso in esame, in quanto nel Regno Unito non esisteva alcuna produzione di HVO. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di un’analisi segmentata del pregiudizio di FAME e HVO e ha confermato le considerazioni del regolamento provvisorio secondo cui non vi è motivo per cui un’analisi segmentata del pregiudizio sarebbe giustificata nel presente caso. |
|
(163) |
In assenza di altre osservazioni sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 310 a 317 del regolamento provvisorio. |
4.3. Consumo dell’Unione
|
(164) |
La rettifica della tabella 6 di cui al punto 4.5.2.2 ha inciso leggermente sulla tabella 2 del regolamento provvisorio. La tabella 2 definitiva è la seguente: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
|
||||||||||||||||||||||
|
(165) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha affermato che il consumo dovrebbe essere calcolato sommando le vendite totali dell’industria dell’Unione, più le importazioni nell’Unione meno il totale delle esportazioni dell’Unione di biodiesel. La Commissione ha respinto la proposta, in quanto nulla mette in discussione l’affidabilità del metodo descritto al considerando 318 del regolamento provvisorio. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
|
(166) |
La correzione della tabella 6 di cui alla sezione 4.5.2.2 ha avuto un impatto lieve sulla quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta, pubblicata nella tabella 3 del regolamento provvisorio. La tabella 3 definitiva è la seguente: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(167) |
In una comunicazione del 26 gennaio 2024 (68), la CCCMC aveva chiesto alla Commissione di mettere a disposizione della parte e nel fascicolo non riservato i dati di monitoraggio sulle importazioni relativi all’intero periodo dell’inchiesta. Secondo la parte, la comunicazione dei dati annuali sulle importazioni nel regolamento provvisorio non poteva equivalere a i) pronta disponibilità/accesso tempestivo alle informazioni richieste in una fase iniziale del procedimento o ii) un’adeguata opportunità per le parti interessate di utilizzare le informazioni nella presentazione delle loro tesi. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha ribadito la sua richiesta alla Commissione di mettere a disposizione i dati mensili sulle importazioni nel fascicolo non riservato. Il 1o ottobre 2024 la Commissione ha trasmesso alla CCCMC i volumi mensili delle importazioni di biodiesel cinese. |
|
(168) |
In assenza di altre osservazioni e tenendo presente la tabella 2 definitiva, sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 321 a 325 del regolamento provvisorio. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi
|
(169) |
Secondo la CCCMC, la Commissione ha violato il diritto dell’OMC perché il regolamento provvisorio non ha adeguatamente motivato o spiegato le ragioni per cui è stata respinta la richiesta della CCCMC di non concentrare l’analisi degli effetti sui prezzi/l’undercutting dei prezzi su un unico anno del periodo in esame. La CCCMC ha aggiunto che la Commissione ha l’obbligo positivo di effettuare una valutazione dinamica delle tendenze nel rapporto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e dei prodotti simili sul mercato interno (per cui la CCCMC non deve giustificare la richiesta delle tendenze dell’undercutting durante l’intero periodo in esame) e ricordato la giurisprudenza dell’OMC, in particolare il fatto che l’autorità marocchina incaricata dell’inchiesta è stata criticata per aver raccolto dati per quattro anni ai fini della valutazione del pregiudizio, limitando però l’undercutting agli ultimi dodici mesi (DS578 (69)). La CCCMC ha sostenuto che le parti interessate non dovrebbero effettuare calcoli retrospettivi, asserendo di non essere in grado di presentare osservazioni significative sull’analisi dell’undercutting e ha chiesto una versione dettagliata non riservata da cui risulti che è stato riscontrato un undercutting per il 100 % dei volumi importati dalle società inserite nel campione. A tale riguardo, la CCCMC ha asserito una discrepanza tra i panieri delle importazioni in esame e di prodotti simili dell’Unione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio e il fatto che i prezzi delle importazioni cinesi riportati nella tabella 4 erano superiori ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione nella tabella 8 del regolamento provvisorio. |
|
(170) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCMC. La Commissione ha osservato che i dati raccolti durante l’inchiesta consentivano calcoli dettagliati dell’undercutting solo per il periodo dell’inchiesta. Questo fatto non ha impedito alla Commissione di valutare le tendenze nel rapporto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e dei prodotti simili sul mercato interno durante l’intero periodo in esame, nella misura in cui la Commissione ha raccolto i dati delle società inserite nel campione per l’intero periodo in esame e ha presentato e spiegato le tabelle 4 e 8 del regolamento provvisorio. Il mix di prodotti e i relativi volumi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati coerenti per tutto il periodo in esame e non vi sono indicazioni nel fascicolo che il mix di prodotti delle importazioni cinesi sia stato soggetto a un cambiamento significativo in tale periodo. Sebbene i rispettivi mix di prodotti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi fossero diversi gli uni dagli altri per tutto il periodo dell’inchiesta e non possano quindi essere confrontati direttamente, un confronto dei prezzi di vendita indicati nelle tabelle 4 e 8 mostra che la differenza tra i prezzi medi di vendita cinesi ed europei oscilla tra 170 EUR/tonnellata e 200 EUR/tonnellata, ad eccezione del 2022, quando tale differenza era molto inferiore. È importante notare che il prezzo medio unitario dell’industria dell’Unione riportato nella tabella 8 comprendeva tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Non tutti questi tipi di prodotto erano direttamente comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori cinesi e nel calcolo dell’undercutting sono stati presi in considerazione solo tipi di prodotto direttamente comparabili. Quando il confronto è stato effettuato a livello del tipo di prodotto per prodotti direttamente comparabili, è stato osservato un livello medio di undercutting del 10,1 %. |
|
(171) |
Dato che i mix di prodotti per l’industria dell’Unione e per i produttori esportatori sono rimaste relativamente stabili durante tutto il periodo in esame, una differenza di prezzo a favore dell’industria dell’Unione (quando il prezzo medio unitario si basa su tutti i tipi di prodotto venduti sul mercato dell’Unione) simile o inferiore a quella osservata nel periodo dell’inchiesta probabilmente comporterebbe comunque un undercutting da parte dei produttori esportatori cinesi se si prendono in considerazione solo i tipi di prodotto direttamente comparabili. Su tale base è probabile che l’undercutting si sia verificato anche nei tre anni precedenti il periodo dell’inchiesta, a livelli comparabili nel 2020 e nel 2021 e probabilmente molto più elevati nel 2022. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto, la Commissione ha effettuato una valutazione dinamica degli effetti sui prezzi per tutto il periodo in esame. Considerando tuttavia che i dati relativi al periodo dell’inchiesta sono molto più granulari dei dati relativi agli anni precedenti, tale valutazione per gli anni precedenti il periodo dell’inchiesta si è basata su estrapolazioni ragionevoli, basate sui dati e sulle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’inchiesta. |
|
(172) |
Per quanto riguarda la divulgazione dei calcoli dettagliati dell’undercutting, la Commissione li ha comunicati alle parti che potevano presentare osservazioni significative sul risultato (poiché il margine di undercutting è il risultato di un consolidamento di dati presentati solo in via riservata alla Commissione). La Commissione ha confermato che, come indicato al considerando 332 del regolamento provvisorio, è stato riscontrato un undercutting per il 100 % dei volumi importati dalle società inserite nel campione, il che non significa che sia stato confrontato il 100 % dei prodotti simili fabbricati dall’industria dell’Unione. I calcoli dettagliati dell’undercutting hanno dimostrato che, durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio di vendita del biodiesel fabbricato nell’Unione che era stato confrontato con le importazioni cinesi era notevolmente superiore al prezzo di vendita di cui alla tabella 8 del regolamento provvisorio, ossia tra 1 590 e 2 400 EUR/tonnellata. |
|
(173) |
Il gruppo Jiaao ha sostenuto che i costi successivi all’importazione utilizzati dalla Commissione erano obsoleti e anche inferiori a quelli di tre precedenti inchieste antidumping (70). Qualora la Commissione insista sul fatto di ricorrere ai costi successivi all’importazione determinati in precedenti inchieste antidumping sul biodiesel, la parte ha proposto il rapporto tra i costi successivi all’importazione e il prezzo cif, ossia EUR 14,08/tonnellata (71) quale valore di riferimento più appropriato. |
|
(174) |
La Commissione ha ritenuto che il livello dei costi successivi all’importazione fosse specifico per caso e per prodotto. In assenza di dati attendibili e verificati nel contesto del presente procedimento, la Commissione ha confermato l’opportunità di ricorrere ai costi successivi all’importazione di una precedente inchiesta sul biodiesel (72). Le argomentazioni del gruppo Jiaao sono state respinte. |
|
(175) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo EcoCeres ha chiesto un adeguamento dei costi successivi all’importazione da 8,5 EUR/tonnellata ad almeno 10 EUR/tonnellata per tenere conto dell’inflazione registrata nella zona euro dal 2018. In assenza di prove del fatto che le variazioni dei prezzi per le famiglie abbiano avuto un’incidenza sui costi non sopportati dalle famiglie, quali i costi successivi all’importazione, e in quale misura, la Commissione ha respinto l’argomentazione di EcoCeres. |
|
(176) |
Oltre ad accertare l’undercutting, al considerando 365 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito altresì che le importazioni cinesi determinano una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, costringendola così a vendere solo marginalmente al di sopra dei costi e impedendole quindi di realizzare profitti sani. Le risultanze relative alla contrazione dei prezzi a livello macroeconomico sono state confermate anche dalle risultanze relative al significativo underselling per ciascun produttore esportatore inserito nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 232, i margini di underselling oscillavano tra il 16,4 % e il 44,3 %. Di conseguenza, a causa della contrazione dei prezzi l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi che non coprivano nemmeno il costo di produzione, né tantomeno consentivano un normale margine di profitto. Le risultanze relative alla contrazione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono state pertanto confermate nella fase definitiva. |
|
(177) |
In assenza di altre osservazioni sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 326 a 332 del regolamento provvisorio. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
|
(178) |
In assenza di altre osservazioni sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 333 a 337 del regolamento provvisorio. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(179) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione aveva violato gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC (73) perché il regolamento provvisorio non aveva adeguatamente motivato, o spiegato la base per determinare, la quantità di produzione e la capacità produttiva dell’Unione per i SAF di cui alla nota 167 del regolamento provvisorio. A fini di chiarezza, la Commissione ha ricordato il testo di tale nota, che è il seguente: «Come osservato al considerando 57, i SAF sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, così come i rispettivi volumi. La Commissione ha pertanto dedotto la produzione stimata di SAF (ossia 75 000 tonnellate nel 2022 e 150 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta) e la capacità stimata per i SAF dalla risposta di EBB al questionario sui dati macroeconomici.» La Commissione ha ritenuto ingiustificata l’argomentazione della CCCMC. Il metodo della Commissione consisteva nel dedurre un quantitativo ragionevole (ossia 150 000 tonnellate) dalla risposta di EBB al questionario sui dati macroeconomici, che indicava un volume di produzione di 14 925 455 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un risultato di 14 775 455 tonnellate, ossia la cifra pertinente di cui alla tabella 5 del regolamento provvisorio. Gli importi dedotti si basavano sulle migliori informazioni a disposizione della Commissione sulla produzione di SAF nell’Unione, comprese le informazioni di mercato, i dati dei produttori dell’Unione, le stime di EcoCeres (74) e il fatto risaputo che la produzione di SAF è aumentata con l’avvicinarsi degli obblighi per il 2025. Va osservato che né la CCCMC né altre parti hanno proposto un metodo alternativo per stabilire i volumi di SAF da escludere dai dati macroeconomici di EBB. |
|
(180) |
Secondo la CCCMC, l’asserzione contenuta nel regolamento provvisorio secondo cui i volumi di produzione «sono diminuiti notevolmente» nel periodo dell’inchiesta non è stata suffragata da elementi di prova. La CCCMC ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, il calo non poteva essere imputato alle importazioni dalla Cina. La Commissione ha osservato che il calo della produzione tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta era evidente (-3 %) ed era sicuramente in contrasto con l’aumento del consumo. La causa del calo è stata analizzata nella sezione 5 del regolamento provvisorio. |
|
(181) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 338 e 339 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
|
(182) |
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha individuato errori materiali nella tabella 6. La tabella 6 è corretta come segue: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(183) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha rilevato che le importazioni cinesi nel 2022 erano al livello del 2020 e ha aggiunto che le vendite dei produttori dell’Unione hanno iniziato a calare quando le importazioni cinesi erano al livello basso del 2020. Concentrandosi esclusivamente sugli anni 2022 e 2020, la CCCMC ha travisato la correlazione tra l’andamento delle importazioni dal paese interessato e il livello delle vendite dell’industria dell’Unione. Tenendo conto dell’andamento di questi due indicatori di pregiudizio durante tutto il periodo in esame, è evidente che il livello delle vendite dei produttori dell’Unione è diminuito quando le importazioni cinesi sono aumentate (ad esempio + 52 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
|
(184) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha asserito che i produttori dell’Unione hanno perso la maggior parte della loro quota di mercato quando la quota di mercato delle importazioni cinesi era bassa, al 2,8 %. La Commissione ha respinto l’argomentazione perché la quota di mercato dei produttori dell’Unione si è ridotta maggiormente tra il 2021 e il 2022, quando le importazioni cinesi hanno iniziato ad aumentare in modo significativo (+ 96 % tra il 2021 e il 2022). |
|
(185) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione e tenuto conto della versione corretta della tabella 6, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 340 e 341 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.3. Crescita
|
(186) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha contestato la conclusione della Commissione relativa all’assenza di crescita, sostenendo che la tabella 11 del regolamento provvisorio mostra un aumento complessivo degli investimenti pari a +14 % e che le informazioni pubblicamente disponibili evidenziavano risultati complessivamente positivi per tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione e per il produttore dell’Unione Astra Bioplant. La Commissione ha osservato che le informazioni pubblicamente disponibili fornite dalla parte comprendevano un comunicato stampa pubblicato dopo il periodo dell’inchiesta e le relazioni annuali 2023 per l’intero gruppo Eni e per Chevron Corporation (75), per cui non potevano essere rappresentative della situazione della produzione di biodiesel dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCMC. |
|
(187) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 342 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
|
(188) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione aveva violato gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC (76) in quanto non ha spiegato perché il numero stimato di dipendenti presentato nella tabella 7 del regolamento provvisorio, nonostante le lacune, sia stato ritenuto ragionevolmente accurato e adeguato ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha espresso disaccordo con la CCCMC. La tabella 7 del regolamento provvisorio riflette i dati sull’occupazione comunicati al denunciante da 31 produttori di biodiesel, oltre a un’estrapolazione per i non rispondenti sulla base dei dati sull’occupazione forniti dai rispondenti. Il regolamento provvisorio ha rilevato che non tutti i produttori dell’Unione hanno comunicato a EBB i dati sull’occupazione con lo stesso approccio e che si sono rese necessarie alcune stime per le società che non hanno fornito dati. La Commissione non ha ritenuto che tale situazione equivalesse a invalidare i dati sull’occupazione presentati da EBB, in particolare poiché una parte significativa è stata sottoposta a controlli incrociati da parte della stessa Commissione durante le visite di verifica presso i produttori dell’Unione inseriti nel campione e il denunciante. Nessuna delle parti interessate ha fornito altre serie di dati che potessero mettere in discussione o sostituire i dati sull’occupazione presentati da EBB e modificare le conclusioni della Commissione. |
|
(189) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che un aumento dell’occupazione era un chiaro segno di un’industria sana e ha poi contestato le osservazioni della Commissione di cui al considerando 345 del regolamento provvisorio in merito all’argomentazione della CCCMC sul calo della produttività. La CCCMC ha sostenuto che il calo della produttività non poteva essere attribuito alle importazioni cinesi, in quanto la produttività è diminuita maggiormente (del 5 %) nel 2021, ossia l’anno in cui le importazioni cinesi erano al livello minimo nel periodo in esame. La Commissione ha rilevato la chiara correlazione tra la minore produttività nella seconda parte del periodo in esame e l’aumento delle importazioni dalla Cina tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta (+ 55 %) e ha respinto le argomentazioni della CCCMC. |
|
(190) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 343 a 345 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(191) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 346 a 348 del regolamento provvisorio. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
|
(192) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha affermato che le risultanze della Commissione non erano valide senza un’analisi segmentata del pregiudizio e ha poi sottolineato il notevole aumento complessivo dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione (+ 69 %) nonostante le crescenti importazioni dalla Cina. La CCCMC ha inoltre affermato che non era possibile imputare alle importazioni cinesi il divario fluttuante tra i prezzi di vendita e il costo di produzione unitario nella tabella 8 del regolamento provvisorio. La CCCMC ha inoltre sostenuto l’ipotesi di una valutazione insufficiente dei fattori che incidono sui prezzi, quali la capacità di trasferire i costi sui consumatori e gli elevati costi fissi a causa della sovraccapacità e dell’elevato livello di occupazione. |
|
(193) |
La Commissione ha osservato che, anche se i prezzi dell’Unione sono aumentati e il divario tra i prezzi medi di vendita dell’Unione e il costo unitario medio di produzione era fluttuante, nel periodo dell’inchiesta, quando il livello delle importazioni cinesi e anche il consumo dell’Unione erano al massimo, i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione superavano i costi di soli 2 EUR (o dello 0,1 %), il che è insostenibile. In un contesto di domanda elevata e di un mercato particolare vincolato da obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione, la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che i clienti non accetterebbero il ribaltamento dei costi effettuato dai produttori. La Commissione ha convenuto che i costi fissi aumenterebbero con un volume di produzione inferiore, ma questo volume di produzione inferiore non è stato una scelta, bensì una risposta necessaria da parte dei produttori dell’Unione all’afflusso di importazioni a basso prezzo dalla Cina, che sono state conteggiate due volte ai fini del conseguimento di determinati obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili, come spiegato al considerando 329 del regolamento provvisorio. |
|
(194) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 349 a 351 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
|
(195) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 352 e 353 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.3. Scorte
|
(196) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 354 e 355 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
|
(197) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha rilevato una mancanza di valutazione della capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali. La CCCMC ha inoltre asserito l’assenza di correlazione tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione in quanto, quando le importazioni cinesi sono diminuite nel 2021, anche la redditività dei produttori dell’Unione e altri indicatori sono diminuiti e, quando le importazioni cinesi sono aumentate nel 2022, i produttori dell’Unione hanno registrato un miglioramento. La parte ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva contestualizzato i fattori di pregiudizio, né li aveva messi in correlazione tra loro, come il fatto che investimenti aggiuntivi avrebbero avuto un impatto negativo sulla redditività dell’industria dell’Unione, e che la Commissione non aveva tenuto conto degli elementi di prova che sembravano in contrasto con le sue ipotesi. |
|
(198) |
Per quanto riguarda la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali, la Commissione ha osservato che tale capacità è stata ostacolata dal flusso di cassa fortemente negativo a partire dal 2021. |
|
(199) |
La presunta assenza di correlazione tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione era priva di fondamento. La Commissione ha ricordato che il calo maggiore della redditività è avvenuto tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, ossia quando le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello massimo. In quel momento la redditività dell’industria dell’Unione è scesa allo 0,1 %, ben al di sotto di qualsiasi ragionevole profitto di riferimento. |
|
(200) |
La Commissione ha contestato di aver trascurato elementi di prova che contraddicevano le sue analisi. La Commissione non può concordare sul fatto che gli elementi addotti dalla CCCMC fossero pertinenti ai fini dell’inchiesta, in particolare l’estrapolazione da parte della CCCMC dei risultati del 2023 di Chevron Corporation, una società multinazionale americana del settore energetico specializzata prevalentemente nel petrolio e nel gas, attiva in oltre 180 paesi, alle attività nel settore del biodiesel del produttore dell’Unione Chevron inserito nel campione; o l’estrapolazione da parte della CCCMC dei risultati del 2023 della multinazionale italiana del settore energetico Eni, specializzata nel petrolio e attiva in oltre 60 paesi, alle attività nel settore del biodiesel del produttore dell’Unione (Bio)raffineria di Gela inserito nel campione. La Commissione ha contestualizzato i fattori di pregiudizio e li ha messi in correlazione tra loro e, a tale riguardo, non poteva concludere che gli investimenti aggiuntivi hanno avuto un effetto negativo sulla redditività dell’industria dell’Unione, nella misura in cui i nuovi investimenti a lungo termine hanno avuto piuttosto un impatto sul bilancio e i costi di ammortamento di tali investimenti inizialmente erano bassi. |
|
(201) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 356 a 360 del regolamento provvisorio. |
4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio
|
(202) |
Nelle sue conclusioni in merito alle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC non ha negato che alcuni indicatori di pregiudizio riguardanti l’industria dell’Unione sembravano peggiorati durante il periodo in esame. |
|
(203) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 361 e 362 del regolamento provvisorio e ha concluso in via definitiva che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
|
(204) |
L’importatore collegato Excellence New Energy B.V. ha asserito che i prezzi del FAME erano in calo dopo l’istituzione delle misure provvisorie non a causa del biodiesel cinese ma per altri motivi, come le fluttuazioni legate a cicli lunghi nel mercato dei prodotti petroliferi, i cambiamenti geopolitici che continuano a influenzare l’offerta/la domanda, la diminuzione dell’olio vegetale e l’aumento del mercato dell’HVO. La Commissione ha osservato che gli eventi successivi al periodo dell’inchiesta non hanno potuto inficiare la conclusione secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, ragion per cui l’istituzione di misure antidumping era giustificata. |
|
(205) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni la CCCMC ha affermato che la Commissione doveva accertarsi che le importazioni cinesi e i prodotti simili sul mercato interno (principalmente FAME a base di colture e mangimi) fossero sufficientemente intercambiabili prima di stabilire un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. La Commissione ha fatto riferimento alle sezioni 2.3 e 2.4 del regolamento provvisorio, che confermavano che le importazioni cinesi e i prodotti interni erano prodotti simili e intercambiabili. |
|
(206) |
Nonostante la conclusione della Commissione di cui alla sezione 4.5.4 del regolamento provvisorio, la CCCMC ha sostenuto che le importazioni cinesi di biodiesel non potevano fungere da spiegazione delle tendenze negative evidenziate da alcuni indicatori di pregiudizio. La CCCMC ha affermato che il criterio di attribuzione positivo non è stato soddisfatto in quanto la Commissione non ha spiegato perché il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione potesse essere attribuito alle importazioni cinesi, la cui quota di mercato era bassa e che erano più costose di altre importazioni. La CCCMC ha sostenuto che la Commissione aveva violato il diritto dell’OMC (77) in quanto il regolamento provvisorio non conteneva una valutazione indipendente né una motivazione (sufficiente) del fatto che i prezzi asseritamente «bassi» delle importazioni cinesi «hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione, per cui l’industria dell’Unione non è stata in grado di realizzare profitti sani». La CCCMC ha sostenuto che una risultanza relativa a una contrazione dei prezzi non può essere ipotizzata e che i prezzi di vendita, i prezzi all’importazione, i volumi e le varie tendenze evidenziate nel regolamento provvisorio hanno dimostrato che le importazioni cinesi non avrebbero mai potuto causare un undercutting o una contrazione dei prezzi, in quanto i prezzi delle importazioni cinesi di biodiesel sono rimasti superiori ai prezzi dell’Unione e sono aumentati del 53 % durante il periodo in esame. Secondo la CCCMC, poiché i prezzi medi delle importazioni dalla Cina erano molto più elevati dei prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, non era chiaro in che modo le importazioni in esame determinassero «l’undercutting» o «la contrazione» dei prezzi o impedissero l’aumento dei prezzi medi unitari sul mercato interno. |
|
(207) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui sopra della CCCMC. I prezzi di vendita di cui alle tabelle 4 e 8 del regolamento provvisorio riguardano diversi mix di prodotti (78), come sottolineato al considerando 370 del regolamento provvisorio, e non sono direttamente comparabili. In effetti, durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio di vendita del biodiesel fabbricato nell’Unione che era stato in ultima analisi confrontato con le importazioni cinesi era superiore al prezzo di vendita di cui alla tabella 8 del regolamento provvisorio e compreso tra 1 590 e 2 400 EUR/tonnellata, ossia nettamente superiore alle importazioni dalla Cina. Ciononostante, prendendo in considerazione il mix di prodotti venduti dai produttori esportatori inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione, la Commissione ha accertato sia l’undercutting che la contrazione dei prezzi. Come spiegato al considerando 171, inoltre, è probabile che l’undercutting si sia verificato durante tutto il periodo in esame, in quanto nel fascicolo non vi erano elementi di prova del fatto che il mix di prodotti importati e le vendite dell’industria dell’Unione siano cambiati durante tale periodo. Nel periodo dell’inchiesta, per tipi di prodotto comparabili, i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di una percentuale compresa tra il 5,3 % e il 13,8 %, mentre i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non hanno potuto aumentare a livelli sufficienti per realizzare profitti sani. Per individuare la contrazione dei prezzi, la Commissione è partita da una situazione fattuale osservabile (calcoli per tipo hanno stabilito che i prezzi del biodiesel cinese erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione), ha rilevato che i prezzi medi complessivi dell’industria dell’Unione erano solo marginalmente superiori al suo costo medio di produzione e ha concluso che, in assenza dell’undercutting delle importazioni cinesi, i prezzi dei produttori dell’Unione sarebbero aumentati naturalmente più di quanto non abbiano fatto. In un contesto di domanda sana e in crescita, secondo la Commissione il differenziale tra il prezzo medio di vendita dell’Unione e il costo di produzione sarebbe aumentato, mentre si è ridotto da 26 EUR/tonnellata nel 2022 a 2 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che il livello di undercutting è stato confermato nella fase definitiva del procedimento, a un livello considerato sostanziale nel contesto di una merce di base. Come spiegato al considerando 176, inoltre, le risultanze relative alla contrazione dei prezzi sono state corroborate dai margini di underselling stabiliti per ciascun produttore esportatore inserito nel campione. |
|
(208) |
Oltre a quanto precede, la Commissione ha osservato che il quadro descritto nella tabella 3 non riflette il fatto che il biodiesel cinese ha ridotto la domanda fisica di altri tipi di biodiesel, in particolare il biodiesel prodotto da colture prodotto nell’Unione, del doppio dei quantitativi indicati nella tabella 3 in conseguenza del «doppio conteggio» del biodiesel cinese, ulteriormente spiegato nella sezione successiva. |
|
(209) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 364 a 367 del regolamento provvisorio. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
|
(210) |
La correzione della tabella 6 di cui alla sezione 4.5.2.2 ha avuto un impatto minore su alcune quote di mercato pubblicate nella tabella 12 del regolamento provvisorio. La tabella 12 definitiva è come segue: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(211) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha insistito sul fatto che i produttori dell’Unione hanno perso la maggior parte della loro quota di mercato quando sono aumentate le importazioni da paesi terzi. La CCCMC ha sostenuto che, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa di quasi 10 punti percentuali durante il periodo in esame, la quota di mercato cinese è aumentata di 2,6 punti percentuali, quindi molto meno delle importazioni da paesi terzi. La CCCMC ha lamentato il fatto che, in assenza di informazioni sulle materie prime delle importazioni da paesi terzi, la Commissione non abbia formulato conclusioni significative in merito all’impatto di tali importazioni e che la Commissione abbia formulato ipotesi, che sono rimaste senza spiegazione, secondo cui le importazioni da paesi terzi non beneficiano di prezzi generalmente più elevati sul mercato. |
|
(212) |
La Commissione ha confermato che, alla luce delle informazioni disponibili, la maggior parte delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina era prodotta da colture, come confermato tra l’altro dalla relazione statistica 2023 di EBB (81), dalle relazioni GAIN su Cina (82) e Unione europea (83), dalle informazioni di mercato (84) e da una serie di inchieste di difesa commerciale svolte dalla Commissione (85). Per quanto riguarda le importazioni da Singapore, la Commissione ha raccolto elementi di prova del fatto che i prezzi di tali importazioni non riflettevano effettive condizioni di mercato. Per quanto riguarda le importazioni nell’Unione originarie del Regno Unito (86), si trattava per lo più di merci provenienti da scambi (87); non si può escludere che comprendessero compensazioni di posizioni tra produttori transfrontalieri del Regno Unito (88)/dell’UE a prezzi di trasferimento, che la Commissione non ha potuto tracciare ulteriormente. Sono state inoltre rilevate pratiche commerciali anomale nel settore nel Regno Unito durante il periodo in esame (89). In terzo luogo, le autorità competenti del Regno Unito hanno concesso alle società petrolifere autorizzazioni al regime di perfezionamento attivo per le importazioni di biodiesel, che hanno agevolato il commercio di biodiesel non originario del Regno Unito nell’Unione attraverso il Regno Unito, confondendo le statistiche. Tali pratiche sono venute meno solo di recente (90) (91). |
|
(213) |
La Commissione ha confermato che, durante il periodo dell’inchiesta, il biodiesel cinese a base di UCO/rifiuti ha agevolato un adempimento più rapido di determinati obblighi nazionali grazie a volumi fisici inferiori di biodiesel e ha beneficiato di un premio sul mercato dell’Unione. A norma delle direttive sulle energie rinnovabili, gli Stati membri devono raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili nel loro consumo energetico. Per raggiungere la loro quota complessiva di riferimento, gli Stati membri hanno diversi obiettivi/sotto-obblighi. Nel settore dei trasporti, i biocarburanti avanzati, in particolare il biodiesel ottenuto da UCO e da alcuni grassi di scarto, possono essere conteggiati due volte ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali. Questo doppio conteggio limita l’effetto dei crescenti obblighi riguardanti i volumi fisici di miscelazione, in quanto per adempiere agli obblighi è necessario un quantitativo inferiore (ossia la metà) di biocarburante. |
|
(214) |
La Commissione ha osservato che gli operatori non avrebbero potuto raggiungere il loro obiettivo altrettanto rapidamente (come con il biodiesel cinese) tramite la maggior parte delle importazioni da altri paesi terzi, poiché erano prodotte da colture. La Commissione ha pertanto concluso che un confronto significativo dei prezzi, dei volumi e delle quote di mercato del biodiesel di origini diverse poteva essere effettuato solo tenendo conto del mix di prodotti in questione. Le importazioni di biodiesel prodotto da colture da altri paesi terzi non hanno sostituito il biodiesel dell’Unione nella misura (doppia) del biodiesel cinese e non avrebbero potuto causare un pregiudizio tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole dei produttori dell’Unione. |
|
(215) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 368 a 372 del regolamento provvisorio tenendo presente la tabella 12 definitiva. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
|
(216) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 373 a 376 del regolamento provvisorio. |
5.2.3. Aumenti dei costi/costo di produzione
|
(217) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCMC ha affermato che l’aumento del costo di produzione e del costo del lavoro e il calo della produttività erano una potenziale causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCMC perché è stata la pressione sui prezzi esercitata dal biodiesel cinese a impedire all’industria dell’Unione di riflettere l’aumento dei costi nei suoi prezzi. L’aumento dei costi quindi non ha attenuato il nesso di causalità riscontrato. |
|
(218) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 377 del regolamento provvisorio. |
5.2.4. Altri fattori
|
(219) |
La CCCMC ha rilevato un pregiudizio autoinflitto da parte dei produttori dell’Unione alla luce della loro incapacità di produrre biodiesel tale da beneficiare del premio per il doppio conteggio. |
|
(220) |
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che i produttori dell’Unione non fossero in grado di produrre biodiesel tale da beneficiare del premio per il doppio conteggio. La Commissione ha fatto riferimento al considerando 57 del regolamento provvisorio e ha ricordato che la determinazione dell’undercutting dei prezzi di cui alla sezione 4.4.2 del regolamento provvisorio è stata effettuata per tipo di prodotto e che il biodiesel cinese è stato confrontato con biodiesel fabbricato nell’Unione con le stesse materie prime e che beneficia dello stesso tipo di premio (doppio conteggio). |
|
(221) |
La CCCMC ha rilevato un pregiudizio autoinflitto da parte dei produttori dell’Unione dovuto agli ingenti investimenti che si sono tradotti in un flusso di cassa negativo e in una riduzione dell’utile sul capitale investito. |
|
(222) |
Il punto concernente il collegamento tra la minore redditività e gli investimenti dei produttori dell’Unione è stato affrontato nei considerando da 197 a 201. La Commissione ha ricordato che le importazioni cinesi hanno ridotto la redditività dei produttori dell’Unione. Come indicato nei questionari destinati ai produttori dell’Unione, la redditività è il principale fattore trainante della formula utilizzata per stabilire i dati relativi al flusso di cassa e all’utile sul capitale investito. Come rilevato nel considerando 359 del regolamento provvisorio, gli investimenti nell’ultima parte del periodo in esame erano progetti previsti da tempo e riguardavano solo due società. |
|
(223) |
Excellence New Energy B.V. ha sostenuto che, poiché un prezzo indicativo di 1 900-2 200 EUR/tonnellata è molto superiore ai prezzi all’importazione, l’industria dell’Unione non era in grado di competere con nessun tipo di importazione. La Commissione ha chiarito che il prezzo indicativo di 1 900-2 200 EUR/tonnellata rifletteva solo un mix di prodotti molto specifico con il quale sono stati confrontati i modelli cinesi e pertanto non poteva mettere in discussione la competitività dell’industria dell’Unione. Le importazioni di cui alla tabella 12 del regolamento provvisorio riguardavano vari mix di prodotti, come indicato al considerando 370 del regolamento provvisorio. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
|
(224) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 378 a 380 del regolamento provvisorio. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
6.1. Margine di pregiudizio
|
(225) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4 e per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio. |
|
(226) |
In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori del 58 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. |
|
(227) |
La Commissione quindi non ha adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo. |
|
(228) |
Diverse parti cinesi hanno contestato il profitto di riferimento dell’11 % utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio in quanto tale margine di profitto era irrealistico e/o privo di significato a seguito degli sviluppi del mercato e di altri elementi (ad esempio cambiamenti normativi, questioni relative ai costi) dal 2013, ossia l’anno in cui è stato stabilito l’11 %. Le parti hanno chiesto alla Commissione di individuare un profitto di riferimento più recente/significativo e la CCCMC ha sostenuto che il profitto dovrebbe essere realizzabile per l’industria dell’Unione. Il gruppo Jiaao aveva in previsione un profitto di riferimento inferiore all’11 % in quanto, a suo avviso, i margini di profitto sarebbero diminuiti nel tempo nella maggior parte dei settori industriali a causa della concorrenza sul mercato e del progresso tecnologico. Secondo il gruppo Zhuoyue, dovrebbe essere individuato un nuovo profitto di riferimento dopo la chiusura delle inchieste antidumping nei confronti di Argentina e Indonesia nel 2018, in quanto tali chiusure significavano che l’industria dell’Unione non subiva più alcun pregiudizio. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Zhuoyue ha ribadito tali osservazioni sostenendo che il livello di redditività degli ultimi anni rispecchiava una situazione concorrenziale normale. |
|
(229) |
Come osservato al considerando 384 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha potuto stabilire un margine di profitto sulla base degli anni precedenti l’aumento delle importazioni dalla Cina, poiché l’industria dell’Unione ha subito per anni un afflusso di importazioni oggetto di dumping/sovvenzionate, per cui nessun periodo di tempo poteva ritenersi riferito a una situazione concorrenziale normale nel mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al profitto accertato per questo tipo di industria in inchieste precedenti, compresa un’inchiesta conclusa nel 2019. Il profitto di base è stato stabilito all’11 % (92). L’affermazione del gruppo Jiaao, secondo cui i margini di profitto diminuirebbero nel tempo a causa della concorrenza sul mercato e del progresso tecnologico, non è stata suffragata da elementi di prova, in particolare per quanto riguarda il settore del biodiesel. A parte il 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, suggerito da Jiaao, nessuna parte ha proposto un profitto di base a suo parere (più) congruo. Le argomentazioni secondo cui l’11 % era un profitto di riferimento inadeguato sono state respinte. |
|
(230) |
Una parte cinese ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole calcolato al considerando 387 del regolamento provvisorio non dovrebbe basarsi sul costo di produzione di cui alla tabella 8 del regolamento provvisorio, il cui andamento era ritenuto anomalo, e ha chiesto un adeguamento ai fini del calcolo del prezzo non pregiudizievole (senza tuttavia spiegare in che modo o in che misura) asseritamente per correggere anomalie quali i prezzi elevati dell’energia dovuti alla guerra. La Commissione ha respinto le argomentazioni e ha ricordato che la tabella 8 del regolamento provvisorio presenta un costo di produzione per un mix più ampio rispetto ai prodotti con i quali sono state confrontate in ultima analisi le importazioni. |
|
(231) |
L’importatore collegato Excellence New Energy B.V. ha contestato il prezzo indicativo raggiunto dalla Commissione, in quanto aggiungendo un profitto di riferimento dell’11 % più i costi di conformità al costo di produzione nella tabella 8 del regolamento provvisorio si otteneva appena 1 508 EUR/tonnellata. La Commissione ha chiarito che il costo di produzione di cui alla tabella 8 del regolamento provvisorio riflette una combinazione più ampia del costo di produzione con cui sono stati confrontati i modelli cinesi. |
|
(232) |
In mancanza di osservazioni, è confermato il considerando 389 del regolamento provvisorio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
|
6.2. Conclusioni sul livello delle misure
|
(233) |
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
|
7. INTERESSE DELL’UNIONE
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
|
(234) |
EBB (per conto dei suoi membri) e Neste ritenevano che le misure fossero nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
|
(235) |
La CCCMC ha sostenuto che le considerazioni della Commissione in questa sezione del regolamento provvisorio non erano convincenti, in quanto si manterrà la concorrenza con le importazioni da paesi terzi e saranno importate anche materie prime per la produzione di biodiesel. La Commissione ha osservato che essa accoglie con favore la sana concorrenza sul mercato e ha respinto le argomentazioni della CCCMC. |
|
(236) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 392 a 394 del regolamento provvisorio. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e dei distributori
|
(237) |
In assenza di osservazioni su questa sezione, sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando da 395 a 398 del regolamento provvisorio. |
7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori
|
(238) |
Quatra, un operatore della raccolta di UCO, ha asserito che l’esclusione di SAF e UCO dalle misure innescherebbe l’importazione di tali prodotti nell’Unione e inciderebbe negativamente sugli sforzi di sostenibilità dell’Unione scoraggiando l’approvvigionamento interno di UCO/materie prime. La Commissione ha respinto le argomentazioni in quanto l’UCO non rientrava nell’ambito dell’inchiesta. |
|
(239) |
Chane, un grande operatore dello stoccaggio di biocarburanti in Europa che trattava anche SAF, ha affermato che le misure minaccerebbero le sue ambizioni in materia di sostenibilità e complicherebbero le dinamiche della catena di approvvigionamento, incidendo potenzialmente sulla disponibilità e sull’accessibilità di fonti energetiche rinnovabili. Chane temeva conseguenze quali perturbazioni, inefficienza degli impianti di stoccaggio, potenziale sottoutilizzo e implicazioni finanziarie negative. La Commissione ha osservato che, sebbene le misure possano incidere su determinati flussi nella catena di approvvigionamento, la disponibilità di biodiesel era garantita, data la capacità produttiva dei produttori dell’Unione e le numerose importazioni. Le misure non sono intese a impedire le importazioni, bensì a ripristinare condizioni di concorrenza leale sul mercato del biodiesel nell’Unione. |
|
(240) |
In assenza di altre osservazioni su questa sezione, sono state confermate le considerazioni di cui ai considerando 399 e 400 del regolamento provvisorio. |
7.4. Altri fattori
|
(241) |
La CCCMC ha contestato l’affermazione della Commissione in questa sezione del regolamento provvisorio secondo cui l’industria dell’Unione disponeva di capacità sufficienti per soddisfare la domanda, sulla base degli scarsi risultati registrati dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta e delle prospettive negative nella produzione di colza. La Commissione ha espresso disaccordo in considerazione delle sue risultanze sulla capacità inutilizzata al livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, delle sue risultanze generali concernenti l’industria dell’Unione e delle molteplici materie prime da cui è possibile ottenere biodiesel. |
|
(242) |
La CCCMC ha contestato l’affermazione della Commissione al considerando 402 del regolamento provvisorio, secondo cui l’istituzione di misure avrebbe un effetto positivo sulla sostenibilità e sulle emissioni di GHG (93). La Commissione ha rilevato il ruolo esercitato dalle buone pratiche agricole promosse da alcuni produttori dell’Unione sul sequestro del carbonio nel suolo (94) e ha respinto le argomentazioni della CCCMC. |
|
(243) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’importatore collegato Excellence New Energy B.V. ha contestato l’istituzione di dazi proibitivi ritenendoli controproducenti per gli obiettivi più generali di decarbonizzazione e, come la CCCMC, ha messo in dubbio l’adeguatezza delle misure antidumping in un contesto più ampio di azione internazionale per combattere i cambiamenti climatici. La CCCMC ha aggiunto che l’incertezza della politica ambientale ha frenato gli investimenti verdi delle imprese e l’innovazione verde e che le misure inciderebbero sul biodiesel del tipo maggiormente favorito dal legislatore dell’UE. |
|
(244) |
La Commissione ha osservato che il livello dei dazi non era proibitivo e che le misure non sono intese a impedire le importazioni, bensì a ripristinare condizioni di concorrenza leale sul mercato del biodiesel nell’Unione. L’impegno della Commissione nella lotta ai cambiamenti climatici non può essere messo in discussione dall’istituzione di misure antidumping quando sono giuridicamente giustificate. Dalle risultanze emerge chiaramente la necessità giustificata di ripristinare condizioni di parità nell’Unione. Secondo quanto rilevato, le chiusure di produttori di biodiesel dell’Unione aumenterebbero la dipendenza dal biodiesel proveniente da paesi terzi in luoghi geograficamente distanti, il che è controproducente in termini di riduzione dell’impronta di carbonio dell’Unione. La Commissione ha respinto le argomentazioni di Excellence New Energy B.V. e della CCCMC. |
|
(245) |
Excellence New Energy B.V. ha ipotizzato perturbazioni nei terminali e nei porti in caso di imposizione di misure. L’argomentazione, non suffragata da elementi di prova, è stata respinta. |
7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
|
(246) |
In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 404 e 405 del regolamento provvisorio. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Misure definitive
|
(247) |
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
|
(248) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
|
(249) |
EBB ha affermato che l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa della direttiva RED da parte di alcuni operatori equivaleva a un’elusione dei dazi antidumping sul biodiesel cinese. EBB ha osservato che gli operatori commerciali potrebbero scambiare i certificati di «prova di sostenibilità» tra prodotti dell’UE e di paesi terzi, effettuando spedizioni in T1 (ossia prima dello sdoganamento) di biodiesel non-UE - la «prova di sostenibilità» sarebbe venduta nell’Unione (in particolare nel caso di materiali che contano il doppio ai fini degli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili) - e inviando però il biodiesel fisico al di fuori dell’Unione La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che tali attività si potessero considerare pratiche di elusione da affrontare nel quadro della presente inchiesta. |
|
(250) |
Neste ed EBB hanno affermato che l’esclusione dalle misure di HEFA-SPK/ SAF miscelati aumenterebbe il rischio di elusione delle misure antidumping sul biodiesel cinese e comprometterebbe l’effetto riparatore delle misure. A tale riguardo, Neste ha sottolineato la mancanza di appositi codici NC separati per la maggior parte dei combustibili rinnovabili e il fatto che HEFA-SPK e HVO possono rientrare nello stesso codice merci quando soddisfano le stesse specifiche di distillazione. EBB ha sostenuto che la distinzione tra SAF e HVO alla frontiera era difficile. |
|
(251) |
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Neste e EBB hanno ribadito i punti essenziali delle osservazioni sintetizzate nel considerando precedente. EBB ha sostenuto che l’industria cinese passerebbe rapidamente da HVO a SAF, evitando così il pagamento di dazi antidumping su HVO. Il gruppo EcoCeres ha espresso disaccordo sul fatto che la conversione a SAF possa essere effettuata rapidamente. EBB ha invitato la Commissione ad adottare un approccio proattivo per quanto riguarda un nuovo meccanismo di tassazione all’esportazione sull’UCO cinese, asseritamente una sorta di sostegno per assorbire i dazi antidumping e anche una sovvenzione compensabile che ridurrebbe i prezzi cinesi all’esportazione di FAME, HVO e SAF nell’Unione nel prossimo futuro. EBB ha invitato specificamente alla creazione di nuovi codici TARIC specifici per i SAF a fini di monitoraggio, a un attento monitoraggio del prezzo all’importazione del biodiesel nell’Unione e a un’inchiesta d’ufficio per riesaminare i margini di dumping della presente inchiesta. Il gruppo EcoCeres ha ricordato gli strumenti già in atto per monitorare i movimenti dei biocarburanti, vale a dire la banca dati dell’Unione per i biocarburanti, operativa dal 2024. |
|
(252) |
La Commissione ha preso atto delle questioni sollevate dalle parti e si è impegnata a monitorare i flussi di biodiesel e di SAF successivamente all’istituzione delle misure antidumping sul biodiesel cinese quale definito all’articolo 1 del presente regolamento. Sono stati pertanto stabiliti codici TARIC distinti per i carburanti sostenibili per l’aviazione quali definiti all’articolo 1 del presente regolamento e originari della Repubblica popolare cinese a fini di monitoraggio. |
|
(253) |
La CCCMC ha contestato la forma delle misure. La Commissione ha respinto l’argomentazione della CCCMC, che non era suffragata da elementi di prova. |
|
(254) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
|
(255) |
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (95). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(256) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
|
(257) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
|
(258) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
|
(259) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(260) |
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell’inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell’inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione. |
8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
|
(261) |
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva ai livelli stabiliti dal regolamento provvisorio e fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
|
(262) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (96), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
|
(263) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 e 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 e 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 e 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 e 1518 00 99 39), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21, 2710 19 42 22, 2710 19 42 23, 2710 19 42 29, 2710 19 42 31, 2710 19 42 32 e 2710 19 42 39), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 22, 2710 19 44 23, 2710 19 44 29, 2710 19 44 31, 2710 19 44 32 e 2710 19 44 39), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 e 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 e 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 e 3824 99 92 19), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (97) (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 e 3826 00 90 39), esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti di cui alla specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati, attualmente classificati con i codici NC ex 2710 19 42 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 44 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (codice addizionale TARIC 89FT) e ex 2710 20 16 (codice addizionale TARIC 89FT), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:
|
Società |
Dazio antidumping definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
||||||
|
Gruppo EcoCeres:
|
10,0 |
89ED |
||||||
|
Gruppo Jiaao:
|
35,6 |
89EE |
||||||
|
Gruppo Zhuoyue:
|
23,4 |
89EF |
||||||
|
Altre società che hanno collaborato indicate nell’allegato |
21,7 |
|
||||||
|
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
35,6 |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva ai livelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 se inferiori alle aliquote definitive. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
|
a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023); |
|
b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
|
c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11.
(2) GU C, C/2023/1574, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1574/oj.
(3) GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj.
(4) GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj. Il riesame in previsione della scadenza in corso è stato avviato nel febbraio 2024 (GU C, C/2024/1355, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj).
(5) GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj.
(6) GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj).
(8) Per l’elenco dei produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC nel presente procedimento, cfr. nota 12 del regolamento provvisorio.
(9) Alcune audizioni sono state audizioni congiunte.
(10) La presente sezione riguarda i carburanti per l’aviazione pertinenti di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio.
(11) Esteri metilici di acidi grassi.
(12) Hydroprocessed Esters and Fatty Acids – Synthetic Paraffinic Kerosene (cherosene sintetico di tipo paraffinico ottenuto mediante idrogenazione di esteri ed acidi grassi).
(13) Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (esteri idrolavorati e acidi grassi).
(14) La direttiva RED in vigore al momento dell’inchiesta era la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: https//data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(15) Diversamente da Neste, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni (t24.010863) Valero Energy (Ireland) Limited ha osservato la non intercambiabilità tecnica tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e HVO/FAME.
(16) Combustibile diesel costituito al 100 % da esteri metilici di acidi grassi.
(17) Combustibile diesel costituito al 7 % da esteri metilici di acidi grassi.
(18) Esteri metilici dell’olio di semi di colza.
(19) Prima comunicazione scritta dell’UE in EU and Certain Member States – Palm Oil (Malaysia) (DS600), punto 664, disponibile all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/cd37f0ff-d492-4181-91a2-89f1da140e2f/library/8958b1a0-dcb6-4915-83e0-71c4221a6ff6/details.
(20) Per alcuni esempi cfr. https://votresoleilvotreenergie.com/biocarburants-le-b100-une-alternative-ecologique-qui-seduit-les-flottes-de-transport/ and https://www.transportinfo.fr/biocarburants-le-b100-fait-le-plein/.
(21) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2018/09/22/0219 (Décision du 11 septembre 2018 fixant la liste des véhicules et engins à motorisation Diesel compatibles avec le gazole B10).
(22) t24.001865.
(23) Estere metilico di olio di palma.
(24) Relazione del panel su European Union and certain Member states — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels, WT/DS600/R, 5 marzo 2024, punto 7.1024.
(25) Ministero delle piantagioni e delle materie prime. Concessione di licenze per i biocarburanti. Disponibile all’indirizzo https://www.kpk.gov.my/kpk/en/agricommodity/osc-biofuel (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(26) Ministério de Minas e Energia. Autorização para produção de biocombustíveis. Disponibile all’indirizzo https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/autorizacao-para-producao-de-biocombustiveis (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(27) Óleo de cozinha usado avança com demanda por biocombustíveis. Disponibile all’indirizzo https://www.biodieselbr.com/noticias/materia-prima/ogr/oleo-de-cozinha-usado-avanca-com-demanda-por-biocombustiveis-280923 (ultima consultazione 27 ottobre 2024). L’articolo fa riferimento a un prezzo dell’UCO pari a 4 825 BRL/tonnellata, che corrisponde a circa 7 130 CNY/tonnellata.
(28) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia (GU L 18 del 19.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/111/oj).
(29) Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2022 concerning Temporary Ban on Export of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-tahun-2022-tentang-larangan-sementara-ekspor-crude-palm-oil-refined-bleached-ang-deodorized-palm-oil-refined-bleached-and-deodorized-palm-olein-dan-used-cooking-oil (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(30) Regulation of the Minister of Trade Number 30 of 2022 concerning Provisions for the Export of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-30-tahun-2022-tentang-ketentuan-ekspor-crude-palm-oil-refinedbleached-and-deodorized-palm-oil-refined-bleached-and-deodorized-palm-oilen-and-used-cooking-oil (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(31) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 115/PMK.05/2022 on Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 103/PMK.05/2022 on Service Rates of the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency at the Ministry of Finance. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemenkeu.go.id/download/b86320c2-ab2e-4d84-a3ac-a868ca6def3d/115~PMK.05~2022Per.pdf (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(32) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.05/2022 on Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 103/PMK.05/2022 on Service Rates of the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency at the Ministry of Finance. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f641efc1-cbd7-4a27-af6f-40d60c3d304c/130~PMK.05~2022.pdf (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(33) Regulation of the Minister of Trade Number 46 of 2022 concerning Procedures for Determining Export Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty, Reference Prices for Agricultural and Forestry Products and List of Brands of Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein Subject to Export Duty and Service Tariffs of the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-46-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-yang-dikenakan-bea-keluar-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-dan-daftar-merek-refined-bleached-and-deodorized-palm-olein-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umum-badan-pengelola-dana-perkebunan-kelapa-sawit# (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(34) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 123/PMK.010/2022 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 39/PMK.010/2022 on the Determination of Export Goods Subject to Export Duty and Export Duty Rates. Disponibile all’indirizzo https://jdih.kemenkeu.go.id/download/65c2b2c0-c50e-432c-b71b-9c624af4fcd0/123~PMK.010~2022.pdf (ultima consultazione 4 novembre 2024).
(35) Edelman Global Advisory. Indonesiàs shifting export policies in an effort to boost Crude Palm Oil exports. Disponibile all’indirizzo https://www.edelmanglobaladvisory.com/insights/Indonesias-shifting-export-policies (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione dell’11 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/802/oj).
(37) Per quanto riguarda la «prima nota» e la «seconda nota», cfr. i considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio.
(38) Per completezza, lo stesso valore del costo esente da distorsioni è utilizzato per l’olio da terra sbiancante esaurita («SBEO»), anch’esso una materia prima con un tenore più elevato di acidi grassi liberi.
(39) Le raffinerie e i produttori chimici statunitensi sono i maggiori produttori e consumatori di idrogeno. Disponibile all’indirizzo https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61763 (ultima consultazione 14 dicembre 2024).
(40) Manufacturing Energy Consumption Survey, 2018, Table 7.1. Disponibile all’indirizzo https://www.eia.gov/consumption/manufacturing/data/2018/xls/Table7_1.xlsx (ultima consultazione 14 dicembre 2024).
(41) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2659, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj).
(42) Gruppo della Banca mondiale, A Global Database of Inflation. Disponibile all’indirizzo https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (ultima consultazione 14 dicembre 2024).
(43) Ministero delle Risorse umane. Malaysia Standard Classification of Occupations 2020 (pag. 10). Disponibile all’indirizzo https://jtksm.mohr.gov.my/sites/default/files/2022-12/MASCO_2020_BI_Edaran.pdf (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(44) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659.
(45) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/607/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/116/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/983/oj).
(46) NACE Rev. 2. Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(47) Idem, pagg. 67 e 143.
(48) Idem, pagg. 65 e 118.
(49) Neste’s Financial Statements Release for 2022 (pag. 2), Neste’s Interim Report for January–March 2023 (pag. 2), Neste’s Half-Year Financial Report for January–June 2023 (pag. 2), Neste’s Interim Report for January–September 2023 (pag. 2). Disponibile all’indirizzo https://www.neste.com/investors/financials#interim-reports (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(50) A Citizens’ Guide to Energy Subsidies in Malaysia (pagg. 7-10). Disponibile all’indirizzo https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_malaysia_cz guide.pdf (ultima consultazione 27 ottobre 2024).
(51) GAIN. Biofuels Annual 2022. Malaysia. Disponibile all’indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_MY2022-0008.pdf (ultima consultazione 28 ottobre 2024), pag. 4.
(52) UTM. Socio-economic and Feasibility Study of Utilising Palm Oil Derived Biofuel in Malaysia. Disponibile all’indirizzo https://palmoilis.mpob.gov.my/publications/OPIEJ/opiejv11n1-hanafi.pdf (ultima consultazione 28 ottobre 2024).
(53) GAIN. Biofuels Annual 2023. Malaysia. Disponibile all’indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_MY2023-0012.pdf (ultima consultazione 28 ottobre 2024), pag. 2.
(54) DBS Group Research Equity, «Regional Industry Focus – Plantation companies», 20 luglio 2017, pag. 5.
(55) Presentazione in data 12 febbraio 2015 del vicepresidente della Malaysia Biodiesel Association (MBA).
(56) 9,7 milioni di USD corrispondevano a circa 44 milioni di MYR. Secondo la relazione GAIN sulla Malaysia (2023), pag. 10, l’uso su strada della miscela diesel/biodiesel B10 nel 2023 è stato stimato a 8 576 milioni di litri. Dividendo l’importo totale del finanziamento (44 milioni di MYR) per il volume della miscela di carburante consumata (8,6 miliardi di litri) si ottiene una sovvenzione media di 0,005 MYR/litro.
(57) Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione, T-762/20, EU:T:2024:113, punti 132, 131-139.
(58) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 183.
(59) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 185.
(60) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 188.
(61) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 184.
(62) Certificazione internazionale sostenibilità e carbonio («ISCC»). Certificazione di Jiaao valida durante il periodo dell’inchiesta disponibile all’indirizzo https://certificates.iscc-system.org/cert-pdf/EU-ISCC-Cert-IT206-1516.pdf (ultima consultazione 24 ottobre 2024).
(63) EBB ha spiegato l’aggiornamento del suo metodo in t24.004736.
(64) Relazione del panel su EU — Anti-dumping measures on biodiesel from Argentina, WT/DS473/R, punti 7.399-7.7413.
(65) Punto 64 di t24.007508.
(66) t24.000069 e t24.000061.
(67) https://www.gov.uk/government/publications/trade-remedies-notices-anti-dumping-duty-on-biodiesel-from-canada-and-usa/trade-remedies-notice-202208-anti-dumping-duty-on-biodiesel-products-originating-in-the-united-states-of-america-including-biodiesel-consigned-from.
(68) t24.001022.
(69) Relazione del panel su Morocco — Definitive anti-dumping measures on Exercise Books from Tunisia, WT/DS578/R, punto 7.222.
(70) La parte ha osservato che il rapporto tra i costi successivi all’importazione e il prezzo cif era dell’1 % nell’inchiesta AD658 «determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili laminati a caldo», del 3,6 % in AD653 «alcuni prodotti in vetro tessuti e/o cuciti» e del 3,53 % in AD676 «determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio».
(71) Questo risultato si ottiene moltiplicando il rapporto tra i costi successivi all’importazione e i prezzi cif (0,923 %) per 1 526 EUR/tonnellata (il prezzo all’importazione cinese durante il periodo dell’inchiesta).
(72) GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj (cfr. sezione 4.3.5).
(73) Articolo 3.1, articolo 12.2 e articolo 12.2.1, accordo antidumping del 1994.
(74) In t24.001457, EcoCeres ha scritto: «L’attuale capacità produttiva dell’industria dell’UE è inferiore al 10 % della domanda oggetto di obbligo dell’UE nel 2025».
(75) Chevron Corporation è una multinazionale americana del settore energetico specializzata prevalentemente nel petrolio e nel gas, attiva in oltre 180 paesi.
(76) Articolo 2.2 e articolo 2.2.1, accordo antidumping del 1994.
(77) Articolo 3, accordo antidumping del 1994.
(78) GAIN. Biofuels Annual, 14 agosto 2023. Unione europea. Disponibile all’indirizzo https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (ultima consultazione 18 novembre 2024), pagg. 29-31 e tabella 10 e GAIN. Biofuels Annual, 19 ottobre 2023. Cina. Disponibile all’indirizzo https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (ultima consultazione 18 novembre 2024), pagg. 12-16, in particolare tabella 4.
(79) Dati Comext per biodiesel puro e relative miscele.
(80) Dati Comext solo per biodiesel puro. Dati per il codice 2710 19 43 29 per Singapore. Dati per il codice 3826 00 10 per Argentina, Regno Unito e altri paesi terzi. Dati per i codici 2710 19 43 29 e 3826 00 10 per altri paesi esclusa la Cina (per la quota del Regno Unito inclusa in «altri paesi esclusa la Cina» è stato considerato solo il codice 3826 00 10 ).
(81) Relazione statistica 2023 di EBB disponibile all’indirizzo https://ebb-eu.org/wp-content/uploads/2024/03/EBB_Statistical_Report2023-Final.pdf (ultima consultazione 18 novembre 2024).
(82) GAIN. Biofuels Annual, 19 ottobre 2023. Cina. Disponibile all’indirizzo https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (ultima consultazione 18 novembre 2024).
(83) GAIN. Biofuels Annual, 14 agosto 2023. Unione europea. Disponibile all’indirizzo https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (ultima consultazione 18 novembre 2024).
(84) Alla luce dihttps://www.reuters.com/business/energy/malaysian-2024-biofuel-output-seen-rising-if-b20-biodiesel-usage-expanded-2024-03-05/ (ultima consultazione 18 novembre 2024), il biodiesel malese è a base di olio di palma. Per una panoramica a livello mondiale, cfr. pag. 27 di UFOP’s report on global market supply 2023/2024, disponibile all’indirizzo https://www.ufop.de/files/8217/0548/9837/UFOP-2116_Report_Global_Market_Supply_A5_EN_23_24_160124.pdf.
(85) A titolo di esempio, cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj). Il considerando 32 recita: «Dall’inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Indonesia è principalmente un estere metilico di olio di palma («PME»), derivato da olio di palma […]». Per un altro esempio, cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj). Il considerando 41 recita: «Dall’inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è principalmente un estere metilico di soia («SME») derivato da olio di soia […]».
(86) Per le materie prime nel Regno Unito, cfr. ad esempio https://www.gov.uk/government/statistics/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023 e la domanda nel fascicolo pubblico dell’inchiesta del Trade Remedies Service disponibile all’indirizzo https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/.
(87) Le importazioni nell’Unione dal Regno Unito, un paese con una forte domanda interna di biodiesel, sono state considerate per lo più merci provenienti da scambi in quanto il loro volume nella tabella 12 del regolamento provvisorio era sostanzialmente il doppio della produzione totale di biodiesel in tale paese. Ciò risulta evidente dalla tabella C.41.1 di OCSE/FAO (2022), OECD D-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en. Inoltre, dalle pagine 30-32 della domanda nel fascicolo pubblico dell’inchiesta del Trade Remedies Service disponibile all’indirizzo https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/ è emerso che il gruppo Greenergy svolgeva importanti attività di esportazione. La tabella a pagina 27 (150 000 – 200 000 tonnellate da Olleco e Argent) della stessa domanda e le stime alla pagina 29 (320 000 – 370 000 tonnellate per Greenergy) della domanda indicano che la produzione di biodiesel nel Regno Unito era di circa mezzo milione di tonnellate (o leggermente superiore).
(88) Regno Unito.
(89) Considerando 12 e 13 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni (GU L, 2024/1273, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1273/oj).
(90) https://rtfa.org.uk/2024/07/23/uk-renewable-fuels-industry-calls-for-inward-processing-policy-to-be-made-more-transparent/(ultima consultazione 18 novembre 2024).
(91) https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/040324-uk-to-instate-biofuel-import-duties-after-halting-exemptions (ultima consultazione 18 novembre 2024).
(92) Il profitto di riferimento dell’11 % è stato stabilito nel 2013 (regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 19.11.2013, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj). Tale profitto di riferimento è stato ritenuto congruo anche nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (GU L 40 dell’12.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj).
(93) Gas a effetto serra.
(94) Per il ruolo del suolo nel sequestro del carbonio, cfr. in particolare https://4p1000.org/discover/?lang=en.
(95) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(96) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(97) Come attualmente definiti nel regolamento (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2024/2522 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto nei codici NC e TARIC considerati insieme.
ALLEGATO
PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Anhui Tianyi Environmental Protection Tech. Co., Ltd. |
89EG |
|
Baoshun (Henan) New Carbon Material Co., Ltd. |
89EH |
|
Bemay (Hubei) New Energy Company Ltd. |
89FU |
|
Changzhou City Jintan District Weige Biological Technology Co., Ltd. |
89EI |
|
Chongqing CH Bio Energy Co., Ltd. |
89EJ |
|
Chongqing Yubang New Energy Technology Co., Ltd |
89EK |
|
Dezhou Rongguang Biotechnology Co., Ltd. |
89EL |
|
Guangxi Guiping Guangran Energy Technology Co. Ltd. |
89EM |
|
Guangzhou Hongtai New Energy Technology Co., Ltd. |
89EN |
|
Guangzhou Leo-king Environmental Technology Co., Ltd. |
89EO |
|
Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. |
89EP |
|
Hebei Hui De Renewable Resources Co., Ltd. |
89EQ |
|
Hebei Jingu Plasticizer Co., Ltd. |
89ER |
|
Hebei Jingu Recycling Resources Development Co. Ltd. |
89ES |
|
Hebei Longhai Bioenergy Co., Ltd. |
89ET |
|
Hebei Nanhong New Energy Technology Pte. Ltd. |
89EU |
|
HENAN JUNHENG INDUSTRIAL GROUP BIOTECHNOLOGY COMPANY., LTD. |
89EV |
|
Hubei Tianji Bioenergy Co., Ltd. |
89EW |
|
Huizhou City Huilong Oil Energy Co., Ltd. |
89EX |
|
Huizhou Excellent and Innovation Bioenergy Technology Co., Ltd. |
89EY |
|
Hunan Xinhui Bioenergy Co., Ltd. |
89EZ |
|
Jiangxi Zunchuang New Energy Co., Ltd. |
89FA |
|
Jiujiang Oasis Energy Technology Co., Ltd. |
89FB |
|
Kunming Decheng Renewable Resources Technology Co. Ltd. |
89FC |
|
Linyi Huibang New Energy Co., Limited |
89FD |
|
Long Chang City Yuanju Oil and Greas Co. Ltd. |
89FE |
|
Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd. |
89FF |
|
Ningbo Jiesen Green Fuel Co., Ltd. |
89FG |
|
Shandong Baoshun Chemical Technology Co., Ltd. |
89FH |
|
Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co., Ltd. |
89FI |
|
SHANDONG HUIDONG NEW ENERGY CO., LTD. |
89FJ |
|
Shandong Sanju Bioenergy Co., Ltd. |
89FK |
|
Shanghai Zhongqi Environment Technology Co., Ltd |
89FL |
|
Shenzhen Leoking Biotechnology Co., Ltd |
89FM |
|
Sichuan Huisheng New Technology Co Ltd. |
89FN |
|
Sichuan Lampan New Energy Technology Co., Ltd. |
89FO |
|
Tanghe Jinhai Biological Technology Co., Ltd. |
89FP |
|
Tangshan Jinlihai Biodiesel Co., Ltd. |
89FQ |
|
Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co., Ltd. |
89FR |
|
YANGZHOU JIANYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
89FS |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)