52013PC0142

ALLEGATO alla proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici /* COM/2013/0142 final - NLE 2013/0077 */


RELAZIONE

1.           CONTESTO

L'accordo sugli appalti pubblici (di seguito "l'accordo")[1] è ad oggi l'unico accordo giuridicamente vincolante in materia nell'ambito dell'OMC. La versione attuale è stata negoziata parallelamente all'Uruguay Round nel 1994 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 ("l'accordo 1994").

Sono parti dell'accordo 1994: Armenia, Canada, Corea, Giappone, Hong Kong-Cina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi con riguardo a Aruba, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei cinese, Unione europea con riguardo ai 27 Stati Membri. L'accordo è amministrato dal comitato per gli appalti pubblici (di seguito, "il comitato").

L'accordo 1994 contiene fin dall'adozione nel 1994 l'impegno intrinseco a rinegoziare testo e campo d'applicazione (articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b)). I negoziati a tal fine sono stati avviati nel 1999.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Il Consiglio è stato regolarmente informato a voce e per iscritto dell'andamento dei negoziati attraverso il comitato della politica commerciale. Si sono inoltre tenute riunioni di coordinamento con gli Stati membri prima di ciascuna sessione di negoziato a Ginevra. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente per iscritto attraverso la commissione per il commercio internazionale (INTA).

Il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno adottato gli elementi dei risultati dei negoziati nella cosiddetta "decisione sui risultati dei negoziati", che contiene: i) il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (di seguito, "il protocollo") e ii) sette decisioni (di seguito, "le decisioni") del comitato. Tramite la decisione sui risultati dei negoziati, le parti dell'accordo hanno adottato il protocollo, aprendolo all'accettazione delle parti dell'accordo 1994. Il protocollo entrerà in vigore, per le parti dell'accordo 1994 che avranno depositato i rispettivi strumenti di accettazione, il trentesimo giorno successivo all'avvenuto deposito da parte dei due terzi delle parti dell'accordo 1994. Inoltre, la decisione sui risultati dei negoziati istituisce le decisioni del comitato che ne stabiliscono i futuri programmi di lavoro e precisano i requisiti di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'accordo.

Le decisioni sono parte del pacchetto negoziato e riflettono l'impegno delle parti dell'accordo di iniziare ad attuare alcune disposizioni dell'accordo riveduto non appena il protocollo sarà entrato in vigore.

Dato il merito, non si è ritenuto opportuno includere le decisioni nel protocollo stesso, assoggettandole alle stesse procedure di modifica; né era possibile adottarle prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo cui danno attuazione. Le parti dell'accordo hanno pertanto raggiunto un accordo sul merito delle decisioni, cui dovrebbe essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore del protocollo, quando il comitato prenderà la decisione di confermare l'impegno politico ad adottare le decisioni con effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo.

Poiché sia il protocollo che le decisioni sono oggetto dell'accordo adottato nel marzo 2012, fanno parte dello stesso pacchetto ai fini della ratifica UE della revisione dell'accordo. Poiché l'Unione dovrà prender posizione sulle decisioni nella prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore del protocollo, le decisioni sono soggette ad una procedura decisionale interna diversa dal protocollo. Occorre pertanto una decisione del Consiglio separata in merito alle decisioni, oltre a quella relativa alla conclusione del protocollo.

Se il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione volta a concludere il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici a nome dell'Unione europea, l'Unione dovrebbe essere in grado di prender posizione in merito alle decisioni in sede di comitato.

2.           ESITO DEI NEGOZIATI

Le decisioni da adottare sono:

i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo: è volta a semplificare i criteri di notifica, precisando le modalità di notifica ad opera delle parti in ordine alle modifiche della loro normativa e degli elenchi degli enti;

ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro: identifica precisi programmi di lavoro sui quali le parti si impegnano a lavorare in futuro;

iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI: istituisce un programma di lavoro sulle PMI inteso ad agevolarne la partecipazione agli appalti pubblici, ad evitare le misure discriminatorie nei confronti delle PMI e ad aumentare la trasparenza;

iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici: è volta ad agevolare la conformità all'obbligo di raccogliere dati statistici;

v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili: istituisce un programma di lavoro volto a conformare le politiche in materia di appalti sostenibili ai principi di non discriminazione e trasparenza;

vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti: adotta un programma di lavoro inteso a ridurre progressivamente le esclusioni e restrizioni disposte dalle parti nei rispettivi allegati;

vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza: adotta un programma di lavoro volto ad applicare disposizioni nell'interesse della sicurezza pubblica in modo da non creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate.

Nella misura in cui le decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione creerà un ambiente favorevole all'ulteriore apertura degli appalti pubblici.

2013/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       I negoziati sulla revisione dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ("l'accordo") sono stati avviati nel gennaio 1999 sulla base dell'impegno incorporato nell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo.

(2)       I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)       In questo contesto il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ("il protocollo") e su sette decisioni che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per iniziare ad applicare determinate disposizioni del protocollo immediatamente alla sua entrata in vigore. Le decisioni in questione sono le seguenti: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza, ("le decisioni").

(4)       All'accordo raggiunto il 30 marzo 2012 dovrebbe essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato per gli appalti pubblici successiva all'entrata in vigore del protocollo. In tale riunione il comitato per gli appalti pubblici adotterà una decisione di conferma dell'adozione delle sette decisioni e della rispettiva entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo.

(5)       Nella misura in cui le decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo sugli appalti pubblici riveduto e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione agevolerà l'ulteriore apertura degli appalti pubblici.

(6)       È pertanto opportuno stabilire la posizione che la Commissione prenderà a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In sede di comitato per gli appalti pubblici l'Unione europea prenderà la posizione di confermare l'adozione di quanto segue: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza, e di convenirne l'entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C 256 del 3.9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

ALLEGATO A  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo. 2

ALLEGATO B  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro. 4

ALLEGATO C  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI. 5

ALLEGATO D  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici 8

allegato e  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili 10

ALLEGATO F  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti 11

ALLEGATO G  Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali 13

ALLEGATO A decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

considerando l’importanza della trasparenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il presente accordo e le relative modifiche come previsto dall’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo;

considerando inoltre l’importanza di mantenere accurati elenchi degli enti disciplinati ai sensi degli allegati di una Parte all’appendice I dell’accordo, conformemente all’articolo XIX dell’accordo;

riconoscendo le difficoltà che incontrano le Parti nel comunicare tempestivamente al comitato le modifiche delle loro leggi e regolamenti attinenti all’accordo, come previsto dall’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo, e le modifiche proposte agli allegati all’appendice I, a norma dell’articolo XIX, paragrafo 1, dell’accordo;

considerando che le disposizioni dell’articolo XIX dell’accordo distinguono tra la notifica delle modifiche proposte che non alterano la copertura reciproca concordata di cui all’accordo e di altri tipi di modifiche proposte degli allegati all’appendice I;

constatando che l’evoluzione tecnologica ha consentito a molte Parti di utilizzare mezzi elettronici per fornire informazioni sui rispettivi regimi di appalti pubblici e per comunicare alle Parti eventuali modifiche al regime applicabile;

decide:

Notifiche annuali relative alle modifiche di leggi e regolamenti

1.         Laddove una Parte si avvale di uno strumento elettronico ufficiale che fornisce collegamenti alle leggi e ai regolamenti in vigore attinenti al presente accordo, se le leggi e i regolamenti sono disponibili in una delle lingue ufficiali dell’OMC e se tali strumenti sono elencati all’appendice II, la Parte rispetterà l’obbligo previsto all’articolo XXII, paragrafo 5, comunicando al comitato, con cadenza annuale alla fine dell’anno, eventuali modifiche, salvo quando tali modifiche sono sostanziali, ossia quando possono incidere sugli obblighi della Parte ai sensi dell’accordo. In tal caso, la Parte comunica la modifica immediatamente.

2.         Le Parti hanno l’opportunità di discutere la notifica annuale di una Parte nel corso della prima riunione informale del comitato dell’anno successivo.

Modifiche proposte agli allegati di una Parte all’appendice 1

3.         Ai sensi dell’articolo XIX dell’accordo, le seguenti sono da intendersi come modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I:

a)         la modifica del nome di un ente;

b)         la fusione di due o più enti di cui all’allegato; e

c)         la separazione di un ente elencato in un allegato in due o più enti che vengono aggiunti agli enti nello stesso allegato.

4.         Nel caso siano proposte modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I disciplinate ai sensi del paragrafo 3, la Parte ne dà notifica al comitato ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994).

5.         Una Parte può notificare al comitato un’obiezione a una modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti. Conformemente all’articolo XIX, paragrafo 2, laddove una Parte presenti un’obiezione dovrà indicare le ragioni della stessa, comprese le ragioni per cui ritiene che la modifica proposta possa ripercuotersi sulla copertura reciproca concordata ai sensi dell’accordo escludendola, pertanto, dal campo di applicazione del paragrafo 3. In assenza di obiezioni scritte, le modifiche proposte entrano in vigore se sono trascorsi 45 giorni dalla data di diffusione della notifica, come disposto dall’articolo XIX, paragrafo 5, lettera a).

6.         Entro quattro anni dall’adozione della decisione, le Parti ne rivedono il funzionamento e l’efficacia e apportano i necessari adeguamenti.

ALLEGATO B DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che, ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 8, lettera b), il comitato può adottare una decisione e aggiungere nuovi programmi di lavoro che il comitato intraprende per agevolare l’esecuzione dell’accordo e i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo;

decide:

1.         All’elenco di programmi in base ai quali il comitato condurrà i propri lavori futuri sono aggiunti i seguenti programmi di lavoro:

a)         una verifica dell’utilizzo, della trasparenza e dei quadri normativi dei partenariati pubblico-privati e il loro rapporto negli appalti disciplinati;

b)         i vantaggi e gli svantaggi di formulare una nomenclatura comune per beni e servizi; e

c)         i vantaggi e gli svantaggi di formulare avvisi standardizzati.

2.         In un secondo momento, il comitato definisce il campo di applicazione e il calendario per ciascun programma di lavoro.

3.         Il comitato verifica periodicamente l’elenco dei programmi e apporta i necessari adeguamenti.

ALLEGATO C DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle piccole e medie imprese (PMI);

constatando l’importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; e

constatando che le Parti hanno concordato nell’articolo XXII, paragrafo 6, di evitare di introdurre o continuare ad applicare misure discriminatorie che distorcano gli appalti aperti;

adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le PMI:

1.         Avvio del programma di lavoro sulle PMI: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle PMI. Il comitato verifica le misure e le politiche applicabili alle PMI che le Parti utilizzano per assistere, promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e prepara una relazione contenente i risultati della suddetta verifica.

2.         Prevenzione delle misure discriminatorie per le PMI: Le Parti evitano di introdurre misure discriminatorie che agevolano le sole PMI nazionali e scoraggiano le altre Parti aderenti dall’introdurre tali misure e politiche.

3.         Programma per la trasparenza e indagine sulle PMI

3.1        Programma per la trasparenza

Alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), le Parti che, nella relativa appendice I, conservano disposizioni specifiche applicabili alle PMI, comprese condizioni preferenziali, notificano al comitato tali misure e politiche. La notifica comprende una descrizione dettagliata delle misure e delle politiche, il quadro normativo applicabile, il loro funzionamento e il valore degli appalti sottoposti a tali misure. Inoltre, tali Parti comunicano al comitato eventuali modifiche sostanziali di tali misure e politiche, conformemente all’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo.

3.2        Indagine sulle PMI

a)         Tramite un questionario, il comitato conduce un’indagine sulle Parti per ottenere informazioni sulle misure e sulle politiche attuate al fine di assistere, promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il questionario chiede a ciascuna Parte informazioni riguardanti:

i)          una descrizione delle misure e delle politiche utilizzate dalla Parte, comprese misure e politiche economiche, sociali e con altre finalità e le rispettive modalità di gestione;

ii)          la definizione di PMI data dalla Parte;

iii)        in che misura la Parte dispone di organismi o istituzioni specializzate per assistere le PMI durante gli appalti pubblici;

iv)         il livello di partecipazione agli appalti pubblici in termini sia di valore sia di numero di contratti aggiudicati alle PMI;

v)         una descrizione delle misure e delle politiche di subappalto alle PMI, compresi obiettivi, garanzie e incentivi al subappalto;

vi)         le agevolazioni per la partecipazione delle PMI a offerte congiunte (con altri fornitori di grandi o piccole dimensioni);

vii)        le misure e le politiche tese a consentire alle PMI di partecipare agli appalti pubblici (per esempio maggiore trasparenza e disponibilità di informazioni sugli appalti pubblici per le PMI, semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto, riduzione dell’entità dei contratti e garanzia di pagamenti puntuali per la consegna di beni e l’erogazione di servizi); e

viii)       il ricorso a misure e politiche per gli appalti pubblici volte a promuovere l’innovazione delle PMI.

b)         Sintesi dell’indagine sulle PMI da parte del segretariato dell’OMC: il segretariato dell’OMC fissa una scadenza, applicabile a tutte le Parti del segretariato dell’OMC, per l’invio delle risposte al questionario. Sulla base delle risposte ricevute il segretariato prepara una sintesi delle stesse e diffonde le risposte e la sintesi tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito le risposte più soddisfacenti.

c)         Scambi tra le Parti delle risposte fornite all’indagine sulle PMI: In base al documento formulato dal segretariato dell’OMC, il comitato stabilisce un periodo entro il quale è possibile porre domande, presentare richieste di informazioni aggiuntive e formulare commenti alle risposte delle altre Parti.

4.         Valutazione e attuazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

4.1        Valutazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

Il comitato individua le misure e le politiche che reputa migliori pratiche volte a promuovere e agevolare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e prepara una relazione che includa le migliori pratiche delle misure e delle politiche, nonché un elenco di ulteriori misure.

4.2        Attuazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

a)         Le Parti promuovono l’adozione delle migliori pratiche individuate nel corso della valutazione dell’indagine per incoraggiare e agevolare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici.

b)         Per quanto riguarda eventuali altre misure, il comitato incoraggia le Parti che le applicano a rivederle, allo scopo di eliminarle o applicarle alle PMI delle altre Parti. Dette Parti informano il comitato sull’esito del processo di revisione.

c)         Le Parti che applicano altre misure includono, nelle statistiche che inviano al comitato ai sensi dell’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo, il valore degli appalti sottoposti a tali misure.

d)         Le Parti possono richiedere l’inclusione di tali altre misure nei negoziati futuri ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo, e tali richieste saranno considerate favorevolmente dalla Parte che applica le suddette misure.

5.         Riesame

A due anni dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato verifica l’impatto delle migliori pratiche in termini di maggiore partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e considera se altre pratiche potrebbero incrementare ulteriormente la partecipazione delle PMI. Il comitato può anche valutare l’impatto di eventuali altre misure sulla partecipazione delle PMI delle altre Parti agli appalti pubblici condotti dalle Parti che applicano tali misure.

ALLEGATO D Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione DEI DATI STATISTICI

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici;

considerando l’importanza della raccolta e della segnalazione dei dati statistici, come previsto dall’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo), nel garantire la trasparenza degli appalti disciplinati ai sensi dell’accordo;

considerando che i dati statistici tesi a illustrare in che misura le Parti si aggiudicano gli appalti di beni e servizi disciplinati dall’accordo e condotti da altre Parti potrebbero rivelarsi uno strumento importante per incoraggiare altri membri dell’OMC ad aderire all’accordo;

constatando le difficoltà che incontrano le Parti dell’accordo nel raccogliere i dati relativi agli appalti pubblici e in particolare nel determinare il paese di origine dei beni e servizi dati in appalto ai sensi dell’accordo; e

constatando che le Parti utilizzano diverse metodologie di rilevazione statistica nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo, e possono utilizzare diverse metodologie per la raccolta di dati relativi alle autorità governative centrali e agli enti statali;

adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati statistici:

1.         Avvio del programma di lavoro sulla raccolta e comunicazione dei dati statistici: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulla raccolta e comunicazione dei dati statistici. Il comitato esamina la raccolta e la comunicazione dei dati statistici delle Parti, valuta la possibilità di un’armonizzazione e prepara una relazione dei risultati.

2.         Presentazione dei dati ad opera delle Parti: Il comitato fissa una data entro la quale le Parti dovranno inviare al comitato stesso le seguenti informazioni relative ai dati statistici sugli appalti disciplinati dall’accordo:

a)         una descrizione della metodologia utilizzata per raccogliere, valutare e comunicare dati statistici, per appalti di valore inferiore e superiore alle soglie definite dall’accordo e per gli appalti di cui al paragrafo 4.2, lettera c), del programma di lavoro sulle PMI, indicando inoltre se i dati sugli appalti disciplinati dall’accordo sono basati sul valore complessivo dei contratti aggiudicati o sulla spesa totale degli appalti in un determinato arco temporale;

b)         se i dati statistici raccolti riportano il paese di origine dei beni e servizi dati in appalto e, in caso affermativo, in che modo è determinato o stimato il paese di origine, nonché gli ostacoli tecnici riscontrati durante la raccolta dei dati sui paesi di origine;

c)         una spiegazione delle classificazioni utilizzate nelle relazioni statistiche; e

d)         una descrizione delle fonti da cui sono stati ricavati i dati.

3.         Elenco dei dati inviati: Il segretariato prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i dati più soddisfacenti.

4.         Raccomandazioni: Il comitato verifica i dati inviati dalle Parti e propone raccomandazioni su:

a)         se le Parti devono adottare un metodo comune per la raccolta di statistiche;

b)         se le Parti sono in grado di standardizzare le classificazioni nei dati statistici inviati al comitato;

c)         i mezzi per agevolare la raccolta di dati sui paesi di origine dei beni e servizi disciplinati dall’accordo; e

d)         ulteriori problematiche di natura tecnica relative alla comunicazione dei dati sugli appalti pubblici riscontrate dalle Parti.

5.         Il comitato formula, laddove appropriato, raccomandazioni relative a:

a)         una potenziale armonizzazione della comunicazione dei dati statistici allo scopo di includere le statistiche sugli appalti pubblici nella comunicazione annuale dell’OMC;

b)         la fornitura da parte del segretariato di assistenza tecnica riguardo alla comunicazione dei dati statistici ai membri dell’OMC il cui processo di adesione all’accordo è in corso; e

c)         i mezzi atti a garantire che i membri dell’OMC il cui processo di adesione all’accordo è in corso dispongano delle risorse adeguate per conformarsi agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati statistici.

6.         Analisi dei dati: Il comitato considera in che modo i dati statistici inviati annualmente dalle Parti al segretariato possono essere utilizzati ai fini di ulteriori analisi volte a comprendere meglio l’importanza economica dell’accordo, compreso l’impatto delle soglie sull’attuazione dello stesso.

allegato e DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sugli appalti sostenibili;

constatando che numerose Parti hanno formulato politiche nazionali e subnazionali sugli appalti sostenibili;

affermando l’importanza di garantire che tutti gli appalti siano condotti conformemente ai principi di non discriminazione e trasparenza di cui all’accordo;

adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda gli appalti sostenibili:

1.         Avvio del programma di lavoro sugli appalti sostenibili: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sugli appalti sostenibili.

2.         Il programma di lavoro considera, tra gli altri, i seguenti argomenti:

a)         gli obiettivi degli appalti sostenibili;

b)         le modalità che consentono di integrare il concetto di appalto sostenibile nelle politiche nazionali e subnazionali sugli appalti;

c)         le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e

d)         le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili compatibili con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti.

3.         Il comitato individua le misure e le politiche che considera pratiche di una conduzione di appalti sostenibili compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti e prepara una relazione contenente le migliori pratiche di tali misure e politiche.

ALLEGATO F decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti;

constatando che le Parti hanno incluso esclusioni e restrizioni nei rispettivi allegati all’appendice I dell’accordo (le esclusioni e le restrizioni);

constatando l’importanza di misure trasparenti riguardo agli appalti pubblici; e

considerando l’importanza di ridurre ed eliminare in modo progressivo le esclusioni e restrizioni nei negoziati futuri di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo;

adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti:

1.         Avvio del programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti allo scopo di:

a)         garantire una maggiore trasparenza riguardo alla portata e agli effetti delle esclusioni e delle restrizioni indicate negli allegati delle Parti all’appendice I dell’accordo; e

b)         fornire informazioni relative alle esclusioni e restrizioni per agevolare i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo.

2.         Programma per la trasparenza: Ciascuna Parte invia al comitato, entro sei mesi dalla data di avvio del programma di lavoro, un elenco di:

a)         esclusioni specifiche per paese che mantiene negli allegati all’appendice I dell’accordo che la riguardano; e

b)         qualunque altra esclusione o restrizione, prevista negli allegati all’appendice I dell’accordo che la riguardano, che rientra nel campo di applicazione dell’articolo II, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, eccetto le esclusioni e le restrizioni esaminate nell’ambito del programma di lavoro sulle PMI o laddove una Parte si sia impegnata a eliminare progressivamente un’esclusione o una restrizione presente in un allegato all’appendice I dell’accordo.

3.         Elenco dei dati inviati: Il segretariato prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i dati più soddisfacenti.

4.         Richieste di ulteriori informazioni: Le Parti possono richiedere con cadenza periodica ulteriori informazioni riguardanti qualsiasi esclusione o restrizione disciplinata dal paragrafo 2, lettera a) e b), comprese le misure che rientrano nel campo di applicazione di esclusioni o restrizioni, il loro quadro normativo, le politiche e pratiche di attuazione e il valore degli appalti sottoposti a tali misure. La Parte che riceve tale richiesta fornisce tempestivamente le informazioni richieste.

5.         Sintesi delle informazioni aggiuntive: Il segretariato prepara una sintesi delle informazioni aggiuntive relative a qualunque Parte e la diffonde tra le Parti.

6.         Riesame da parte del comitato: Durante la riunione annuale di cui all’articolo XXI, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, il comitato esamina le informazioni inviate dalle Parti per determinare se forniscono:

a)         il maggior livello di trasparenza possibile riguardo alle esclusioni e alle restrizioni previste negli allegati delle Parti all’appendice I dell’accordo; e

b)         informazioni soddisfacenti per agevolare i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo.

7.         Nuove Parti aderenti all’accordo: Una nuova Parte che aderisce all’accordo invia al comitato l’elenco di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dall’adesione.

allegato g Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali

Decisione del 30 marzo 2012

Il comitato per gli appalti pubblici,

prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali;

prendendo atto che l’articolo X, paragrafo 1, dell’accordo prevede che l’ente appaltante “si astenga dall’elaborare, dall’adottare o dall’applicare specifiche tecniche allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali”;

prendendo atto che l’articolo III, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo non impedisce alle Parti di attuare o applicare misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica, fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali;

constatando l’esigenza di un approccio equilibrato tra sicurezza pubblica e ostacoli inutili agli scambi internazionali;

constatando che l’adozione di prassi contrastanti in materia di sicurezza pubblica può ripercuotersi negativamente sull’esecuzione dell’accordo tra le Parti;

adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le norme di sicurezza:

1.         Avvio del programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali.

2.         Il programma di lavoro esamina argomenti che consentano di condividere le migliori pratiche relative:

a)         al modo in cui vengono trattate le problematiche inerenti alla sicurezza pubblica nella legislazione, nei regolamenti e nelle pratiche delle Parti e alle linee guida relative all’esecuzione dell’accordo da parte degli enti appaltanti;

b)         al rapporto tra le disposizioni sulle specifiche tecniche di cui all’articolo X e la tutela della sicurezza pubblica di cui all’articolo III dell’accordo e negli allegati delle Parti all’appendice 1;

c)         alle migliori pratiche da adottare per tutelare la sicurezza pubblica alla luce delle disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla documentazione di gara di cui all’articolo X.

3.         Il comitato definisce il campo di applicazione e il calendario per l’esame di ciascun argomento individuato al paragrafo 2. Il comitato prepara una relazione che riassume l’esito dell’esame di tali problematiche ed elenca le migliori pratiche di cui al paragrafo 2, lettera c).

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