ALLEGATO alla proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici /* COM/2013/0142 final - NLE 2013/0077 */
RELAZIONE 1. CONTESTO L'accordo sugli appalti pubblici (di seguito "l'accordo")[1] è ad oggi l'unico accordo
giuridicamente vincolante in materia nell'ambito dell'OMC. La versione attuale
è stata negoziata parallelamente all'Uruguay Round nel 1994 ed è entrata in
vigore il 1° gennaio 1996 ("l'accordo 1994"). Sono parti dell'accordo 1994: Armenia, Canada,
Corea, Giappone, Hong Kong-Cina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia,
Paesi Bassi con riguardo a Aruba, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei cinese,
Unione europea con riguardo ai 27 Stati Membri. L'accordo è amministrato dal
comitato per gli appalti pubblici (di seguito, "il comitato"). L'accordo 1994 contiene fin dall'adozione nel
1994 l'impegno intrinseco a rinegoziare testo e campo d'applicazione (articolo
XXIV, paragrafo 7, lettera b)). I negoziati a tal fine sono stati avviati nel
1999. I negoziati sono stati condotti dalla
Commissione a nome dell'Unione europea. Il Consiglio è stato regolarmente
informato a voce e per iscritto dell'andamento dei negoziati attraverso il
comitato della politica commerciale. Si sono inoltre tenute riunioni di
coordinamento con gli Stati membri prima di ciascuna sessione di negoziato a
Ginevra. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente per iscritto attraverso
la commissione per il commercio internazionale (INTA). Il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno adottato
gli elementi dei risultati dei negoziati nella cosiddetta "decisione sui
risultati dei negoziati", che contiene: i) il protocollo che modifica l'accordo
sugli appalti pubblici (di seguito, "il protocollo") e ii) sette
decisioni (di seguito, "le decisioni") del comitato. Tramite la
decisione sui risultati dei negoziati, le parti dell'accordo hanno adottato il
protocollo, aprendolo all'accettazione delle parti dell'accordo 1994. Il
protocollo entrerà in vigore, per le parti dell'accordo 1994 che avranno
depositato i rispettivi strumenti di accettazione, il trentesimo giorno
successivo all'avvenuto deposito da parte dei due terzi delle parti dell'accordo
1994. Inoltre, la decisione sui risultati dei negoziati istituisce le decisioni
del comitato che ne stabiliscono i futuri programmi di lavoro e precisano i
requisiti di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'accordo. Le decisioni sono parte del pacchetto
negoziato e riflettono l'impegno delle parti dell'accordo di iniziare ad
attuare alcune disposizioni dell'accordo riveduto non appena il protocollo sarà
entrato in vigore. Dato il merito, non si è ritenuto opportuno
includere le decisioni nel protocollo stesso, assoggettandole alle stesse
procedure di modifica; né era possibile adottarle prima dell'entrata in vigore
delle disposizioni del protocollo cui danno attuazione. Le parti dell'accordo
hanno pertanto raggiunto un accordo sul merito delle decisioni, cui dovrebbe
essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato successiva all'entrata
in vigore del protocollo, quando il comitato prenderà la decisione di
confermare l'impegno politico ad adottare le decisioni con effetto dalla data
di entrata in vigore del protocollo. Poiché sia il protocollo che le decisioni sono
oggetto dell'accordo adottato nel marzo 2012, fanno parte dello stesso
pacchetto ai fini della ratifica UE della revisione dell'accordo. Poiché l'Unione
dovrà prender posizione sulle decisioni nella prima riunione del comitato
successiva all'entrata in vigore del protocollo, le decisioni sono soggette ad
una procedura decisionale interna diversa dal protocollo. Occorre pertanto una
decisione del Consiglio separata in merito alle decisioni, oltre a quella
relativa alla conclusione del protocollo. Se il Consiglio, previa approvazione del
Parlamento europeo, adotta una decisione volta a concludere il protocollo che
modifica l'accordo sugli appalti pubblici a nome dell'Unione europea, l'Unione
dovrebbe essere in grado di prender posizione in merito alle decisioni in sede
di comitato. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Le decisioni da
adottare sono: i) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli
articoli XIX e XXII dell'accordo: è volta a semplificare i criteri di notifica,
precisando le modalità di notifica ad opera delle parti in ordine alle
modifiche della loro normativa e degli elenchi degli enti; ii) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di
lavoro: identifica precisi programmi di lavoro sui quali le parti si impegnano
a lavorare in futuro; iii) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI:
istituisce un programma di lavoro sulle PMI inteso ad agevolarne la
partecipazione agli appalti pubblici, ad evitare le misure discriminatorie nei
confronti delle PMI e ad aumentare la trasparenza; iv) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla
raccolta e segnalazione dei dati statistici: è volta ad agevolare la conformità
all'obbligo di raccogliere dati statistici; v) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli
appalti sostenibili: istituisce un programma di lavoro volto a conformare le
politiche in materia di appalti sostenibili ai principi di non discriminazione
e trasparenza; vi) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle
esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti: adotta un programma di
lavoro inteso a ridurre progressivamente le esclusioni e restrizioni disposte
dalle parti nei rispettivi allegati; vii) decisione
relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza: adotta un
programma di lavoro volto ad applicare disposizioni nell'interesse della
sicurezza pubblica in modo da non creare discriminazioni arbitrarie o
ingiustificate o restrizioni dissimulate. Nella misura in cui
le decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo e contribuiscono
ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione creerà un ambiente
favorevole all'ulteriore apertura degli appalti pubblici. 2013/0077 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione
prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni
che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo
sugli appalti pubblici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) I negoziati sulla revisione
dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ("l'accordo") sono stati
avviati nel gennaio 1999 sulla base dell'impegno incorporato nell'articolo
XXIV, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo. (2) I negoziati sono stati
condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo
207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (3) In questo contesto il 30
marzo 2012 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul protocollo che modifica
l'accordo sugli appalti pubblici ("il protocollo") e su sette decisioni
che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per iniziare ad
applicare determinate disposizioni del protocollo immediatamente alla sua
entrata in vigore. Le decisioni in questione sono le seguenti: i) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi
degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del comitato per gli
appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione
del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle
PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un
programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro
sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici
relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati
delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di
sicurezza, ("le decisioni"). (4) All'accordo raggiunto il 30
marzo 2012 dovrebbe essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato
per gli appalti pubblici successiva all'entrata in vigore del protocollo. In
tale riunione il comitato per gli appalti pubblici adotterà una decisione di
conferma dell'adozione delle sette decisioni e della rispettiva entrata in
vigore alla data di entrata in vigore del protocollo. (5) Nella misura in cui le
decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo sugli appalti pubblici
riveduto e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro
adozione agevolerà l'ulteriore apertura degli appalti pubblici. (6) È pertanto opportuno
stabilire la posizione che la Commissione prenderà a nome dell'Unione in sede
di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In sede di comitato per gli appalti pubblici l'Unione
europea prenderà la posizione di confermare l'adozione di quanto segue: i)
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di
notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di
lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un
programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti
pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei
dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a
un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato
per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e
restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma
di lavoro sulle norme di sicurezza, e di convenirne l'entrata in vigore alla
data di entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti
pubblici. Tale posizione è espressa dalla Commissione. Il testo delle decisioni è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU
C 256 del 3.9. 1996, pag. 1.
ALLEGATO
ALLEGATO A Decisione del comitato per gli appalti
pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo. 2 ALLEGATO B Decisione del comitato per gli
appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro. 4 ALLEGATO C Decisione del comitato per gli
appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI. 5 ALLEGATO D Decisione del comitato per gli
appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e
segnalazione dei dati statistici 8 allegato e Decisione del
comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli
appalti sostenibili 10 ALLEGATO F Decisione del comitato per gli
appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni
negli allegati delle Parti 11 ALLEGATO G Decisione del comitato per gli appalti
pubblici relativa a un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli
appalti pubblici internazionali 13
ALLEGATO
A
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di
notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII
dell’accordo
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli appalti pubblici, considerando l’importanza della trasparenza
delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il presente accordo e le
relative modifiche come previsto dall’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo; considerando inoltre l’importanza di mantenere
accurati elenchi degli enti disciplinati ai sensi degli allegati di una Parte
all’appendice I dell’accordo, conformemente all’articolo XIX dell’accordo; riconoscendo le difficoltà che incontrano le
Parti nel comunicare tempestivamente al comitato le modifiche delle loro leggi
e regolamenti attinenti all’accordo, come previsto dall’articolo XXII,
paragrafo 5, dell’accordo, e le modifiche proposte agli allegati all’appendice
I, a norma dell’articolo XIX, paragrafo 1, dell’accordo; considerando che le disposizioni dell’articolo
XIX dell’accordo distinguono tra la notifica delle modifiche proposte che non
alterano la copertura reciproca concordata di cui all’accordo e di altri tipi
di modifiche proposte degli allegati all’appendice I; constatando che l’evoluzione tecnologica ha
consentito a molte Parti di utilizzare mezzi elettronici per fornire
informazioni sui rispettivi regimi di appalti pubblici e per comunicare alle
Parti eventuali modifiche al regime applicabile; decide: Notifiche annuali relative alle modifiche
di leggi e regolamenti 1. Laddove
una Parte si avvale di uno strumento elettronico ufficiale che fornisce
collegamenti alle leggi e ai regolamenti in vigore attinenti al presente
accordo, se le leggi e i regolamenti sono disponibili in una delle lingue
ufficiali dell’OMC e se tali strumenti sono elencati all’appendice II, la Parte
rispetterà l’obbligo previsto all’articolo XXII, paragrafo 5, comunicando al
comitato, con cadenza annuale alla fine dell’anno, eventuali modifiche, salvo
quando tali modifiche sono sostanziali, ossia quando possono incidere sugli
obblighi della Parte ai sensi dell’accordo. In tal caso, la Parte comunica la
modifica immediatamente. 2. Le Parti
hanno l’opportunità di discutere la notifica annuale di una Parte nel corso
della prima riunione informale del comitato dell’anno successivo. Modifiche proposte agli allegati di una
Parte all’appendice 1 3. Ai
sensi dell’articolo XIX dell’accordo, le seguenti sono da intendersi come
modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I: a) la modifica del nome di un ente; b) la fusione di due o più enti di cui all’allegato; e c) la separazione
di un ente elencato in un allegato in due o più enti che vengono aggiunti agli
enti nello stesso allegato. 4. Nel
caso siano proposte modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I
disciplinate ai sensi del paragrafo 3, la Parte ne dà notifica al comitato ogni
due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica
dell’accordo esistente (1994). 5. Una
Parte può notificare al comitato un’obiezione a una modifica proposta entro 45
giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti. Conformemente all’articolo
XIX, paragrafo 2, laddove una Parte presenti un’obiezione dovrà indicare le
ragioni della stessa, comprese le ragioni per cui ritiene che la modifica
proposta possa ripercuotersi sulla copertura reciproca concordata ai sensi dell’accordo
escludendola, pertanto, dal campo di applicazione del paragrafo 3. In assenza
di obiezioni scritte, le modifiche proposte entrano in vigore se sono trascorsi
45 giorni dalla data di diffusione della notifica, come disposto dall’articolo
XIX, paragrafo 5, lettera a). 6. Entro
quattro anni dall’adozione della decisione, le Parti ne rivedono il
funzionamento e l’efficacia e apportano i necessari adeguamenti.
ALLEGATO
B
DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici
relativa all’adozione dei programmi di lavoro
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli
appalti pubblici, prendendo atto che, ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 8, lettera b), il comitato
può adottare una decisione e aggiungere nuovi programmi di lavoro che il
comitato intraprende per agevolare l’esecuzione dell’accordo e i negoziati di
cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo; decide: 1. All’elenco di programmi in base ai
quali il comitato condurrà i propri lavori futuri sono aggiunti i seguenti
programmi di lavoro: a) una verifica dell’utilizzo, della trasparenza e dei quadri
normativi dei partenariati pubblico-privati e il loro rapporto negli appalti
disciplinati; b) i vantaggi e gli svantaggi di formulare una nomenclatura
comune per beni e servizi; e c) i vantaggi e gli svantaggi di formulare avvisi
standardizzati. 2. In un secondo momento, il comitato
definisce il campo di applicazione e il calendario per ciascun programma di
lavoro. 3. Il comitato verifica periodicamente
l’elenco dei programmi e apporta i necessari adeguamenti.
ALLEGATO
C
DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici
relativa a un programma di lavoro sulle PMI
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli
appalti pubblici, prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli
appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino
periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle
piccole e medie imprese (PMI); constatando l’importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici; e constatando che le Parti hanno concordato nell’articolo XXII, paragrafo 6, di
evitare di introdurre o continuare ad applicare misure discriminatorie che
distorcano gli appalti aperti; adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le PMI: 1. Avvio del programma di lavoro
sulle PMI: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata
in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato
avvia un programma di lavoro sulle PMI. Il comitato verifica le misure e le
politiche applicabili alle PMI che le Parti utilizzano per assistere,
promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici e prepara una relazione contenente i risultati della suddetta
verifica. 2. Prevenzione delle misure
discriminatorie per le PMI: Le Parti evitano di introdurre misure
discriminatorie che agevolano le sole PMI nazionali e scoraggiano le altre
Parti aderenti dall’introdurre tali misure e politiche. 3. Programma per la trasparenza e
indagine sulle PMI 3.1 Programma per la trasparenza Alla data di
entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), le
Parti che, nella relativa appendice I, conservano disposizioni specifiche
applicabili alle PMI, comprese condizioni preferenziali, notificano al comitato
tali misure e politiche. La notifica comprende una descrizione dettagliata
delle misure e delle politiche, il quadro normativo applicabile, il loro
funzionamento e il valore degli appalti sottoposti a tali misure. Inoltre, tali
Parti comunicano al comitato eventuali modifiche sostanziali di tali misure e
politiche, conformemente all’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo. 3.2 Indagine sulle PMI a) Tramite un questionario, il comitato conduce un’indagine
sulle Parti per ottenere informazioni sulle misure e sulle politiche attuate al
fine di assistere, promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle
PMI agli appalti pubblici. Il questionario chiede a ciascuna Parte informazioni
riguardanti: i) una descrizione delle misure e delle politiche utilizzate
dalla Parte, comprese misure e politiche economiche, sociali e con altre
finalità e le rispettive modalità di gestione; ii) la
definizione di PMI data dalla Parte; iii) in che misura la Parte dispone di organismi o istituzioni
specializzate per assistere le PMI durante gli appalti pubblici; iv) il livello di partecipazione agli appalti pubblici in
termini sia di valore sia di numero di contratti aggiudicati alle PMI; v) una descrizione delle misure e delle politiche di subappalto
alle PMI, compresi obiettivi, garanzie e incentivi al subappalto; vi) le agevolazioni per la partecipazione delle PMI a offerte
congiunte (con altri fornitori di grandi o piccole dimensioni); vii) le misure e le politiche tese a consentire alle PMI di
partecipare agli appalti pubblici (per esempio maggiore trasparenza e
disponibilità di informazioni sugli appalti pubblici per le PMI, semplificazione
dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto, riduzione dell’entità dei
contratti e garanzia di pagamenti puntuali per la consegna di beni e l’erogazione
di servizi); e viii) il ricorso a misure e politiche per gli appalti pubblici
volte a promuovere l’innovazione delle PMI. b) Sintesi dell’indagine
sulle PMI da parte del segretariato dell’OMC: il segretariato dell’OMC fissa
una scadenza, applicabile a tutte le Parti del segretariato dell’OMC, per l’invio
delle risposte al questionario. Sulla base delle risposte ricevute il
segretariato prepara una sintesi delle stesse e diffonde le risposte e la
sintesi tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno
fornito le risposte più soddisfacenti. c) Scambi tra le Parti delle risposte fornite all’indagine
sulle PMI: In base al documento formulato dal segretariato dell’OMC, il comitato
stabilisce un periodo entro il quale è possibile porre domande, presentare
richieste di informazioni aggiuntive e formulare commenti alle risposte delle
altre Parti. 4. Valutazione e attuazione dei
risultati dell’indagine sulle PMI 4.1 Valutazione dei risultati dell’indagine
sulle PMI Il comitato
individua le misure e le politiche che reputa migliori pratiche volte a
promuovere e agevolare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti
pubblici e prepara una relazione che includa le migliori pratiche delle misure
e delle politiche, nonché un elenco di ulteriori misure. 4.2 Attuazione dei risultati dell’indagine
sulle PMI a) Le Parti
promuovono l’adozione delle migliori pratiche individuate nel corso della
valutazione dell’indagine per incoraggiare e agevolare la partecipazione delle
PMI delle Parti agli appalti pubblici. b) Per quanto riguarda eventuali altre misure, il comitato
incoraggia le Parti che le applicano a rivederle, allo scopo di eliminarle o
applicarle alle PMI delle altre Parti. Dette Parti informano il comitato sull’esito
del processo di revisione. c) Le Parti che applicano altre misure includono, nelle
statistiche che inviano al comitato ai sensi dell’articolo XVI, paragrafo 4,
dell’accordo, il valore degli appalti sottoposti a tali misure. d) Le Parti possono richiedere l’inclusione di tali altre
misure nei negoziati futuri ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo,
e tali richieste saranno considerate favorevolmente dalla Parte che applica le
suddette misure. 5. Riesame A due anni dalla
data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente
(1994), il comitato verifica l’impatto delle migliori pratiche in termini di
maggiore partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e considera
se altre pratiche potrebbero incrementare ulteriormente la partecipazione delle
PMI. Il comitato può anche valutare l’impatto di eventuali altre misure sulla
partecipazione delle PMI delle altre Parti agli appalti pubblici condotti dalle
Parti che applicano tali misure.
ALLEGATO
D
Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di
lavoro sulla raccolta e segnalazione
DEI DATI STATISTICI
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per
gli appalti pubblici, prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli
appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino
periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulla
raccolta e segnalazione dei dati statistici; considerando l’importanza della raccolta e della segnalazione dei dati statistici,
come previsto dall’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo sugli appalti
pubblici (l’accordo), nel garantire la trasparenza degli appalti disciplinati
ai sensi dell’accordo; considerando che i dati statistici tesi a illustrare in che misura le Parti si
aggiudicano gli appalti di beni e servizi disciplinati dall’accordo e condotti
da altre Parti potrebbero rivelarsi uno strumento importante per incoraggiare
altri membri dell’OMC ad aderire all’accordo; constatando le difficoltà che incontrano le Parti dell’accordo nel raccogliere i
dati relativi agli appalti pubblici e in particolare nel determinare il paese
di origine dei beni e servizi dati in appalto ai sensi dell’accordo; e constatando che le Parti utilizzano diverse metodologie di rilevazione statistica
nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo XVI, paragrafo
4, dell’accordo, e possono utilizzare diverse metodologie per la raccolta di
dati relativi alle autorità governative centrali e agli enti statali; adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda la raccolta e la
comunicazione dei dati statistici: 1. Avvio del programma di lavoro
sulla raccolta e comunicazione dei dati statistici: Alla prima riunione del
comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica
dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulla
raccolta e comunicazione dei dati statistici. Il comitato esamina la raccolta e
la comunicazione dei dati statistici delle Parti, valuta la possibilità di un’armonizzazione
e prepara una relazione dei risultati. 2. Presentazione dei dati ad opera
delle Parti: Il comitato fissa una data entro la quale le Parti dovranno
inviare al comitato stesso le seguenti informazioni relative ai dati statistici
sugli appalti disciplinati dall’accordo: a) una descrizione della metodologia utilizzata per
raccogliere, valutare e comunicare dati statistici, per appalti di valore
inferiore e superiore alle soglie definite dall’accordo e per gli appalti di
cui al paragrafo 4.2, lettera c), del programma di lavoro sulle PMI, indicando
inoltre se i dati sugli appalti disciplinati dall’accordo sono basati sul
valore complessivo dei contratti aggiudicati o sulla spesa totale degli appalti
in un determinato arco temporale; b) se i dati statistici raccolti riportano il paese di origine
dei beni e servizi dati in appalto e, in caso affermativo, in che modo è
determinato o stimato il paese di origine, nonché gli ostacoli tecnici
riscontrati durante la raccolta dei dati sui paesi di origine; c) una spiegazione delle classificazioni utilizzate nelle
relazioni statistiche; e d) una descrizione delle fonti da cui sono stati ricavati i
dati. 3. Elenco dei dati inviati: Il segretariato
prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco tra le Parti. Il
segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i dati più
soddisfacenti. 4. Raccomandazioni: Il comitato verifica i
dati inviati dalle Parti e propone raccomandazioni su: a) se le
Parti devono adottare un metodo comune per la raccolta di statistiche; b) se le Parti sono in grado di standardizzare le
classificazioni nei dati statistici inviati al comitato; c) i mezzi per agevolare la raccolta di dati sui paesi di
origine dei beni e servizi disciplinati dall’accordo; e d) ulteriori problematiche di natura tecnica relative alla
comunicazione dei dati sugli appalti pubblici riscontrate dalle Parti. 5. Il
comitato formula, laddove appropriato, raccomandazioni relative a: a) una potenziale armonizzazione della comunicazione dei dati
statistici allo scopo di includere le statistiche sugli appalti pubblici nella
comunicazione annuale dell’OMC; b) la fornitura da parte del segretariato di assistenza tecnica
riguardo alla comunicazione dei dati statistici ai membri dell’OMC il cui
processo di adesione all’accordo è in corso; e c) i mezzi atti a garantire che i membri dell’OMC il cui
processo di adesione all’accordo è in corso dispongano delle risorse adeguate
per conformarsi agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati statistici. 6. Analisi dei dati: Il
comitato considera in che modo i dati statistici inviati annualmente dalle
Parti al segretariato possono essere utilizzati ai fini di ulteriori analisi
volte a comprendere meglio l’importanza economica dell’accordo, compreso l’impatto
delle soglie sull’attuazione dello stesso.
allegato
e
DECISIONE DEl comitato per gli appalti pubblici
relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli
appalti pubblici, prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli
appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino
periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sugli
appalti sostenibili; constatando che numerose Parti hanno formulato politiche nazionali e subnazionali
sugli appalti sostenibili; affermando l’importanza di garantire che tutti gli appalti siano condotti conformemente
ai principi di non discriminazione e trasparenza di cui all’accordo; adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda gli appalti
sostenibili: 1. Avvio del programma di lavoro sugli
appalti sostenibili: Alla prima riunione del comitato
successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo
esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sugli appalti
sostenibili. 2. Il programma di lavoro considera,
tra gli altri, i seguenti argomenti: a) gli obiettivi
degli appalti sostenibili; b) le modalità che consentono di integrare il concetto di
appalto sostenibile nelle politiche nazionali e subnazionali sugli appalti; c) le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili
compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e d) le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili
compatibili con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti. 3. Il comitato individua le misure e
le politiche che considera pratiche di una conduzione di appalti sostenibili
compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con
gli obblighi commerciali internazionali delle Parti e prepara una relazione
contenente le migliori pratiche di tali misure e politiche.
ALLEGATO
F
decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di
lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli
appalti pubblici, prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli
appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino
periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle
esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti; constatando che le Parti hanno incluso esclusioni e restrizioni nei rispettivi
allegati all’appendice I dell’accordo (le esclusioni e le restrizioni); constatando l’importanza di misure trasparenti riguardo agli appalti pubblici; e considerando l’importanza di ridurre ed eliminare in modo progressivo le esclusioni
e restrizioni nei negoziati futuri di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo; adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le esclusioni e
restrizioni negli allegati delle Parti: 1. Avvio del programma di lavoro
sulle esclusioni e restrizioni: Alla prima riunione del comitato successiva
alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo
esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle esclusioni e
restrizioni negli allegati delle Parti allo scopo di: a) garantire una maggiore trasparenza riguardo alla portata e
agli effetti delle esclusioni e delle restrizioni indicate negli allegati delle
Parti all’appendice I dell’accordo; e b) fornire informazioni relative alle esclusioni e restrizioni
per agevolare i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo. 2. Programma per la trasparenza:
Ciascuna Parte invia al comitato, entro sei mesi dalla data di avvio del
programma di lavoro, un elenco di: a) esclusioni specifiche per paese che mantiene negli allegati
all’appendice I dell’accordo che la riguardano; e b) qualunque altra esclusione o restrizione, prevista negli
allegati all’appendice I dell’accordo che la riguardano, che rientra nel campo
di applicazione dell’articolo II, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo,
eccetto le esclusioni e le restrizioni esaminate nell’ambito del programma di
lavoro sulle PMI o laddove una Parte si sia impegnata a eliminare
progressivamente un’esclusione o una restrizione presente in un allegato all’appendice
I dell’accordo. 3. Elenco dei dati inviati: Il
segretariato prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco
tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i
dati più soddisfacenti. 4. Richieste di ulteriori
informazioni: Le Parti possono richiedere con cadenza periodica ulteriori
informazioni riguardanti qualsiasi esclusione o restrizione disciplinata dal
paragrafo 2, lettera a) e b), comprese le misure che rientrano nel campo
di applicazione di esclusioni o restrizioni, il loro quadro normativo, le
politiche e pratiche di attuazione e il valore degli appalti sottoposti a tali
misure. La Parte che riceve tale richiesta fornisce tempestivamente le
informazioni richieste. 5. Sintesi delle informazioni
aggiuntive: Il segretariato prepara una sintesi delle informazioni
aggiuntive relative a qualunque Parte e la diffonde tra le Parti. 6. Riesame da parte del comitato:
Durante la riunione annuale di cui all’articolo XXI, paragrafo 3, lettera a),
dell’accordo, il comitato esamina le informazioni inviate dalle Parti per
determinare se forniscono: a) il maggior livello di trasparenza possibile riguardo alle
esclusioni e alle restrizioni previste negli allegati delle Parti all’appendice
I dell’accordo; e b) informazioni soddisfacenti per agevolare i negoziati di cui
all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo. 7. Nuove Parti aderenti all’accordo:
Una nuova Parte che aderisce all’accordo invia al comitato l’elenco di cui al
paragrafo 2 entro sei mesi dall’adesione.
allegato
g
Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di
lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali
Decisione
del 30 marzo 2012 Il comitato per gli
appalti pubblici, prendendo atto che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli
appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino
periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle
norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali; prendendo atto che l’articolo X, paragrafo 1, dell’accordo prevede che l’ente
appaltante “si astenga dall’elaborare, dall’adottare o dall’applicare
specifiche tecniche allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli
agli scambi internazionali”; prendendo atto che l’articolo III, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo non
impedisce alle Parti di attuare o applicare misure necessarie a garantire la
sicurezza pubblica, fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una
forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una
restrizione dissimulata degli scambi internazionali; constatando l’esigenza di un approccio equilibrato tra sicurezza pubblica e ostacoli
inutili agli scambi internazionali; constatando che l’adozione di prassi contrastanti in materia di sicurezza pubblica
può ripercuotersi negativamente sull’esecuzione dell’accordo tra le Parti; adotta il seguente programma di lavoro per quanto riguarda le norme di
sicurezza: 1. Avvio del programma di lavoro
sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali: Alla prima
riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo
di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di
lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali. 2. Il programma di lavoro esamina
argomenti che consentano di condividere le migliori pratiche relative: a) al modo in cui vengono trattate le problematiche inerenti
alla sicurezza pubblica nella legislazione, nei regolamenti e nelle pratiche
delle Parti e alle linee guida relative all’esecuzione dell’accordo da parte
degli enti appaltanti; b) al rapporto tra le disposizioni sulle specifiche tecniche di
cui all’articolo X e la tutela della sicurezza pubblica di cui all’articolo III
dell’accordo e negli allegati delle Parti all’appendice 1; c) alle migliori pratiche da adottare per tutelare la sicurezza
pubblica alla luce delle disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla
documentazione di gara di cui all’articolo X. 3. Il comitato definisce il campo di
applicazione e il calendario per l’esame di ciascun argomento individuato al
paragrafo 2. Il comitato prepara una relazione che riassume l’esito dell’esame
di tali problematiche ed elenca le migliori pratiche di cui al paragrafo 2,
lettera c). __________