31997D0085

97/85/CE: Decisione della Commissione del 9 gennaio 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Spagna è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0035 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Spagna è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

- vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

- vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc., per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che il 3 dicembre 1996 il governo spagnolo ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per taluni v.q.p.r.d.;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che i v.q.p.r.d. di cui trattasi soddisfano i requisiti ivi previsti; che non è stato superato il limite di 3 615 ha previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>