<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2003ITB.1001198501.case.xml"><NO.CASE>C-423/01</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62001C0423</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>11987</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12004</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>18</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. LÉGER — CAUSA C-423/01</LEFT><RIGHT>FÄRBER</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Philippe Léger</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20030227">27 febbraio 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le carni fresche destinate al consumo umano costituiscono oggetto, negli Stati membri, di diverse misure di ispezione e di controllo sanitarie armonizzate. Tali misure di ispezione e di controllo intervengono, in particolare, a livello della macellazione, poi del sezionamento. Anche le condizioni di finanziamento di tali misure hanno beneficiato di un'armonizzazione comunitaria.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nella presente causa, alla Corte viene chiesto di determinare se la riduzione del contributo relativo alle ispezioni ed ai controlli connessi con le operazioni di sezionamento, prevista quando tali operazioni avvengono nello stabilimento di macellazione, sia subordinata alla condizione che il macello e il laboratorio di sezionamento appartengano allo stesso proprietario. Il giudice del rinvio chiede anche quali siano i criteri da prendere in conto per determinare l'importo di tale riduzione.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Contesto normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Diritto comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Il diritto comunitario pertinente è costituito dalle norme in materia di ispezione di carni fresche e da quelle relative al finanziamento di tali ispezioni.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le norme in materia di ispezione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Le norme in materia di ispezione di carni fresche sono definite dalla direttiva del Consiglio 64/433/CEE<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva <DATE ISO="19640626">26 giugno 1964</DATE>, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="121" DATE.PUB="1964" PAGE.FIRST="2012">GU 1964, n. 121, pag. 2012</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/497/CEE<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva <DATE ISO="19910729">29 luglio 1991</DATE>, clic modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="268" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="69">GU L 268, pag. 69</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva 64/433<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-11988"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>La direttiva 64/433 ha lo scopo di eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni per favorire la libera circolazione di queste ultime<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Primo e secondo <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="2019"/>.</P></NOTE>. Essa procede così ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri inteso a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento, come anche in materia di deposito e di trasporto<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terzo e quarto <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="2019"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>A tal fine, la direttiva 64/433 contiene all'art. 2 un determinato numero di definizioni. Secondo tale articolo, lett. k), si deve intendere per <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>All'art. 3, n. 1, punti A e B, la direttiva 64/433 prescrive che le operazioni di macellazione e di sezionamento devono essere effettuate, rispettivamente, in un macello e in un laboratorio di sezionamento riconosciuti nelle condizioni da essa fissate. La direttiva enuncia anche che si deve procedere sistematicamente a misure di ispezione e di controllo a livello della macellazione, poi a livello del sezionamento. Tali ispezioni e tali controlli devono essere effettuati da un veterinario ufficiale, conformemente alle condizioni previste all'allegato I della stessa direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Secondo il suddetto allegato I, tali ispezioni e tali controlli vertono, da un lato, sull'igiene del personale, dei locali e delle attrezzature negli stabilimenti<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, capitoli V e X, punto 48, quarto trattino, di tale allegato.</P></NOTE> e, dall'altro, sullo stato sanitario della carne. Così, a livello della macellazione, si procede, in particolare, ad un'ispezione sanitaria post mortem di tutte le parti dell'animale per verificare se esse siano idonee al consumo umano<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, capitolo VIII.</P></NOTE>. A livello del sezionamento, il conduttore del laboratorio di sezionamento, il proprietario di quest'ultimo o il suo rappresentante deve essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel suo stabilimento e l'origine degli animali abbattuti<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, capitolo IX, punto 44.</P></NOTE>. Analogamente, il veterinario ufficiale deve procedere al controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche, all'ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio di sezionamento nonché all'ispezione sanitaria di queste ultime prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dal suddetto stabilimento<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, capitolo X.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>La direttiva 64/433 prevede anche, all'art. 10, che ogni Stato membro redige un elenco di stabilimenti da esso riconosciuti attribuendo il numero di riconoscimento veterinario ad ogni stabilimento. Tale elenco viene trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee. In caso di carenza sotto il profilo igienico, tale riconoscimento può essere sospeso o revocato.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11989"?><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>I numeri di riconoscimento veterinario dei macelli e dei laboratori di sezionamento sono trascritti sui documenti di accompagnamento delle carni e sulle etichette degli imballaggi conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 64/433<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Allegato I, capitoli XI e XIII, nonché allegati IV e V.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le norme in materia di finanziamento</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Le norme armonizzate di finanziamento delle misure di ispezione e di controllo delle carni fresche sono previste dalla direttiva del Consiglio 85/73/CEE<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva <DATE ISO="19850129">29 gennaio 1985</DATE>, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata).</P></NOTE>, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 96/43/CE<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva <DATE ISO="19960626">26 giugno 1996</DATE>, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="162" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">CU L 162, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>direttiva 85/73<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L'armonizzazione di tali norme ha lo scopo di ostacolare le distorsioni di concorrenza che la riscossione di contributi diversi nei vari Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quinto e settimo <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="2019"/> della direttiva 96/43.</P></NOTE> potrebbe causare.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>La direttiva 85/73 impone così agli Stati membri di riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli armonizzati<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 1.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 85/73, tale contributo deve coprire i costi sostenuti dall'autorità competente, da un lato per, gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione e, dall'altro, per le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>L'importo di tale contributo è definito all'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73. Secondo il punto 1 di quest'ultimo, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione gli importi forfettari fissati da tale disposizione in funzione della specie animale, dell'età e del peso.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Le spese di ispezione connesse con le operazioni di sezionamento sono disciplinate all'allegato A, capitolo I, punto 2, della direttiva 85/73 nei termini seguenti:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui segnatamente<?PAGE NO="I-11990"?> all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE (...) sono coperti:</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.</TXT><P>Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>mediante la riscossione dei costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al primo comma.</P><P>Gli Stati membri che scelgono il regime <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>ora prestata<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/> devono essere in grado di provare alla Commissione che la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non copre i costi effettivi<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Secondo l'allegato A, capitolo I, punto 4, della direttiva 85/73, per coprire i costi più elevati, gli Stati membri possono ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti al suddetto capitolo, punti 1 e 2 lett. a), se le spese di ispezione sono maggiori a seguito, in particolare, della mancanza di uniformità dei capi macellati, dei frequenti ritardi nelle macellazioni, dei tempi di attesa per il personale di ispezione e dei tempi di spostamento. Gli Stati membri possono anche riscuotere un contributo che copra le spese effettivamente sostenute.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Conformemente all'allegato A, capitolo I, punto 5, della direttiva 85/73, gli Stati membri possono anche derogare verso il basso agli importi forfettari previsti ai punti 1 e 2, lett. a), del suddetto capitolo. Tale deroga è autorizzata sia in maniera generale, quando il costo della vita e i costi salariali sono molto inferiori alla media comunitaria, sia per un dato stabilimento a determinate condizioni. In particolare, la regolarità delle macellazioni in numero e in tipo di animali deve consentire di programmare l'intervento del personale incaricato delle ispezioni ed evitare i tempi di attesa. Tali deroghe non possono in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55% dei livelli previsti ai suddetti punti 1 e 2, lett. a).</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Secondo l'allegato A, capitolo I, punto 6, della direttiva 85/73, i contributi summenzionati sono riscossi nel macello o nel laboratorio di sezionamento. Essi sono a carico del gestore o del proprietario che procede alle operazioni di macellazione o di sezionamento, e questi ultimi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso<?PAGE NO="I-11991"?> per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali operazioni. Per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le catene di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Normativa nazionale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il Fleischhygienegesetz (legge in materia di igiene delle carni) dell'<DATE ISO="19930708">8 luglio 1993</DATE>, modificato dalla legge <DATE ISO="19960717">17 luglio 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BGBl. I, pag. 991.</P></NOTE>, stabilisce all'art. 24 che i fatti assoggettabili ad imposta vengono determinati in base alla normativa dei Lander e tali contributi vengono calcolati in base a quanto stabilito negli atti giuridici adottati dalla Comunità europea in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>La direttiva 85/73 è stata trasposta nel diritto del Land della Renania-Palatinato (Germania) mediante il Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften (legge del Land che applica le disposizioni in materia di igiene delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile) del <DATE ISO="19981217">17 dicembre 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>GVBl. pag. 422.</P></NOTE>, e mediante la Landesverordnung über die Gebühren und Auslagen für Untersuchungen und Hygienekontrollen nach fleisch-und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften (regolamento del Land del Land ai contributi e alle spese corrispondenti alle ispezioni e controlli sanitari in base alla normativa in materia di igiene della carne e delle carni di volatili da cortile) del <DATE ISO="19990217">17 febbraio 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>GVBI. pag. 32.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>regolamento del Land<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>),</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>In forza del regolamento del Land, il contributo per le <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>ispezioni e controlli nei laboratori di sezionamento riconosciuti, compresa l'identificazione e il rilascio di certificati, per tonnellata di carne non disossata destinata al sezionamento<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, ammontava, per il periodo compreso tra il <DATE ISO="19990101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1999</DATE> e il <DATE ISO="19991231">31 dicembre 1999</DATE>, a DEM 5,76, ovvero, secondo le constatazioni del giudice del rinvio<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. ordinanza di rinvio, punto 2.1.1.</P></NOTE>, l'equivalente, al tasso di conversione vigente all'epoca, di 3 ecu.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il punto 6.4 della terza parte dell'allegato del regolamento del Land dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Nel caso in cui le operazioni di cui trattasi nel punto 6 vengano effettuate nello stabilimento dal quale proviene la carne, i contributi devono essere ridotti conformemente a quanto stabilito ai punti 6.1-6.3, ma fino ad un massimo del 55%<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-11992"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Fatti e procedimento</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>La Färber GmbH &amp; Co (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Färber<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>) gestisce un laboratorio di sezionamento di carne autorizzato nel territorio comunale di Neustadt/Weinstrasse (Germania). Nello stesso edificio si trova il macello della Schlachthof-Betriebs-GmbH, una società indipendente dalla Färber, che fornisce a quest'ultima una parte della carne che seziona.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Il comune di Neustadt/Weinstrasse ha chiesto alla Färber il pagamento dei contributi calcolati al tasso di DEM 5,76, per le ispezioni e i controlli sanitari effettuati nel laboratorio di quest'ultima nel corso del 1999.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La Färber ha contestato l'importo di tali contributi presso il suddetto comune. Poiché la sua contestazione è stata respinta, essa ha presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstrasse (Germania). La Färber ha fatto valere che una parte della carne sezionata nel suo laboratorio proveniva dal macello gestito nello stesso edificio, sicché, conformemente al regolamento del Land, i contributi per il controllo di tale carne dovevano essere ridotti del 55%. Essa ha sostenuto che il suo laboratorio di sezionamento e il macello dovevano essere considerati un solo stabilimento ai sensi dell'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Il comune di Neustadt/Weinstrasse si è opposto a tale argomentazione in quanto un macello e un laboratorio di sezionamento possono essere considerati uno stesso stabilimento solo se essi sono gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Questioni pregiudiziali</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Il Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstrasse ha ritenuto che, a causa della concordanza esistente tra, da un lato, il punto 6.4 della terza parte dell'allegato del regolamento del Land e, dall'altro, l'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, la soluzione della controversia ad esso sottoposta dipendesse dall'interpretazione di quest'ultima disposizione.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Esso ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Se la disposizione del punto 2, secondo comma, dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73/CEE, nella formulazione della direttiva 96/43/CE, vada interpretata nel senso che debba considerarsi come <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="201C"/>stabilimento da cui provengono le carni<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="201D"/> anche uno stabilimento che si trova nello stesso edificio del laboratorio di sezionamento, ma il<?PAGE NO="I-11993"?> cui titolare è una persona fisica o giuridica diversa dal titolare del laboratorio di sezionamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Quali criteri siano determinanti per la decisione del destinatario del contributo relativa all'entità della riduzione dei contributi fino al 55% prevista al punto 2, secondo comma, dell'allegato A, capitolo 1, della menzionata direttiva.</TXT><P>Se a tal riguardo si possa tenere conto del tempo limitato che utilizza il personale, che effettua i controlli o le ispezioni, anche quando i relativi contributi vengono calcolati aggiungendo un importo forfettario ai sensi del punto 2, primo comma, lett. a), dell'allegato A, capitolo I, della direttiva sopra menzionata.</P><P>In caso di soluzione affermativa della questione n. 1), se si possa tuttavia tener conto, ai fini della riduzione del contributo, del fatto che gli stabilimenti che si trovano in uno stesso edificio appartengano a titolari giuridicamente diversi, e se questo possa comportare in sostanza che in tali casi venga concessa una riduzione inferiore rispetto ai casi in cui il macello e il laboratorio di sezionamento non solo si trovano nello stesso edificio, ma per di più sono gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI —</NO.P><TXT>Soluzione delle questioni pregiudiziali</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Sulla prima questione pregiudiziale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche qualora il laboratorio di sezionamento e lo stabilimento da cui provengono le carni non siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che la proprietà del macello e del laboratorio di sezionamento di cui trattasi non è un criterio pertinente. Tuttavia, la loro vicinanza geografica non sarebbe sufficiente a conferire il diritto alla riduzione controversa. Per questo sarebbe necessario che il macello e il laboratorio di sezionamento costituiscano un'unità di produzione e siano gestiti in maniera coordinata. Occorrerebbe anche che ognuno di essi programmi, organizzi ed esegua almeno una parte delle sue tappe di produzione pertinenti in funzione della parte eseguita dall'altro e che ne risultino vantaggi sotto il profilo sanitario.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Il governo svedese osserva che il beneficio della riduzione viene concesso solo se il macello e il laboratorio di sezionamento sono gestiti dalla stessa persona fisica o<?PAGE NO="I-11994"?> giuridica. Esso ritiene che la necessità di garantire un controllo efficace del rispetto delle condizioni igieniche richieda che, in ogni stabilimento, esista soltanto una sola persona fisica o giuridica responsabile. A suo parere, ammettere che un macello e un laboratorio di sezionamento appartenenti a diversi proprietari costituiscono uno stesso stabilimento farebbe sorgere un dubbio sull'identità della persona responsabile di ogni operazione. La <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>tracciabilità<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> della carne sarebbe anch'essa compromessa, in quanto tale macello e tale laboratorio di sezionamento applicherebbero su quest'ultima lo stesso numero.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>A mio parere, ritengo, alla stregua della Färber, che occorra dare una soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale. Conformemente al metodo di interpretazione seguito dalla Corte, fondo tale valutazione sulla lettera delle disposizioni pertinenti, sul loro contesto e gli scopi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20021210">10 dicembre 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-491/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-11453">C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperiai Tobacco (Racc. pag. I-11453, punto 203, e la giurisprudenza citata)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La lettera delle disposizioni pertinenti</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Tali disposizioni sono, da un lato, l'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73 e, dall'altro, l'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda l'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, si deve constatare che tale disposizione non comporta nessuna condizione o restrizione in forza della quale essa si applicherebbe solo qualora il laboratorio di sezionamento e il macello siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica. L'unica condizione enunciata dal legislatore comunitario è che le operazioni di sezionamento si svolgano nello stabilimento da cui provengono le carni. Il solo criterio espressamente previsto è quindi la localizzazione delle operazioni di sezionamento, restando escluso qualsiasi riferimento alla proprietà del macello e del laboratorio di sezionamento.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda l'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433, ritengo, alla stregua del giudice del rinvio<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. ordinanza di rinvio, punto 2.1.2.</P></NOTE> e di tutte le parti intervenienti<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. osservazioni scritte della Färber (punto 2.2); del governo svedese (punto 3), e della Commissione (punto 9).</P></NOTE>, che esso sia pertinente ai fini dell'interpretazione della direttiva 85/73. Infatti, tale direttiva si applica, in particolare, ai controlli e alle ispezioni previste dalla direttiva 64/433 e non esiste un'altra definizione della nozione di <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>, se non quella di cui al suddetto art. 2, lett. k), nei testi normativi che prevedono misure riguardanti i controlli sanitari il cui finanziamento è anch'esso coperto dalla direttiva 85/73<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., a tal riguardo, direttive del Consiglio <DATE ISO="19710215">15 febbraio 1971</DATE>, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="055" DATE.PUB="1971" PAGE.FIRST="23">GU L 55, pag. 23</REF.DOC.OJ>); del Consiglio <DATE ISO="19901127">27 novembre 1990</DATE>, 91/495/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="268" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="41">GU 1991, L 268, pag. 41</REF.DOC.OJ>), e del Consiglio <DATE ISO="19920616">16 giugno 1992</DATE>, 92/45/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="268" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="35">GU L 268, pag. 35</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11995"?><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Il tenore letterale dell'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433 non fa neanch'esso riferimento alla proprietà, in quanto si limita a prevedere che la nozione di <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> ricomprende allo stesso tempo un macello riconosciuto, un laboratorio di sezionamento riconosciuto, un deposito frigorifero riconosciuto o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo. Il legislatore comunitario non ha quindi prescritto che tale insieme abbia una forma giuridica particolare.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>A tal riguardo, occorre osservare che le versioni dell'art. 2, lett. k), della direttiva 64/443 nella maggior parte delle altre lingue ufficiali utilizzano termini che sul piano semantico concordano perfettamente con quelli della versione francese<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Deve essere fatta una riserva per quanto riguarda la versione tedesca. Quest'ultima termina con le parole <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>oder rein aus diesen Betrieben bestehender Gebäudekomplex<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> che significano <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>o un complesso immobiliare composto da tali stabilimenti<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>. Tuttavia, tale diversa versione corrobora la tesi secondo la quale la nozione di <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> non dipende da una condizione di proprietà.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Ne consegue che la tesi difesa dal comune di Neustadt/Weinstrasse e ripresa dal governo svedese, secondo la quale l'applicazione della riduzione prevista all'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73 sarebbe subordinata alla condizione che il laboratorio di sezionamento e il macello gestiti nello stesso edificio siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica, non trova alcun fondamento nel testo delle disposizioni pertinenti.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Tale interpretazione della lettera delle suddette disposizioni è confermata dal contesto normativo nel quale si inseriscono.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il contesto delle disposizioni pertinenti</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Esaminerò uno dopo l'altro il contesto normativo dell'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, e quello dell'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Il contesto dell'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Due elementi mi sembrano dover essere sottolineati, uno di ordine storico, l'altro riguardante la sistematica dell'allegato A, capitolo I, della suddetta direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Anzi tutto, per quanto riguarda il contesto storico, occorre far presente che la genesi del testo da interpretare costituisce uno degli elementi che la Corte può prendere in conto per corroborare l'interpretazione<?PAGE NO="I-11996"?> che deriva dal tenore letterale di quest'ultimo<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in tal senso, sentenze <DATE ISO="19790207">7 febbraio 1979</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="18/76" YEAR="1979" PAGE.ECR="343">18/76, Germania/Commissione (Racc. pag. 343, punto 5)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20011011">11 ottobre 2001</DATE>, cause riunite da <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-95/99—C-98/99+C-180/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-7413">C-95/99 a C-98/99 e C-180/99, Khalil e a. (Racc. pag. I-7413, punto 43)</REF.DOC.ECR>. V., per una recente applicazione, sentenza <DATE ISO="20020502">2 maggio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-292/99" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-4097">C-292/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4097, punto 42)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Nella fattispecie, l'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73, riprende, essenzialmente, la decisione del Consiglio 88/408/CEE<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione <DATE ISO="19880615">15 giugno 1988</DATE>, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="24">GU L 194, pag. 24</REF.DOC.OJ>). L'art. 3, n. 1, dispone che <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>(l)a parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, della direttiva 64/433/CEE (...) è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>. Il n. 4 dello stesso articolo prevede che <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>(q)uando le operazioni di sezionamento sono effettuate nel macello da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 50% sugli importi previsti al paragrafo 1<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Risulta dal quinto <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="2019"/> di tale decisione che la fissazione, da parte del legislatore, di un importo del contributo distinto per le ispezioni connesse alle operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio aveva lo scopo di prendere in conto le situazioni nelle quali tali tre operazioni non fossero effettuate nel macello. L'elemento determinante che ha portato alla fissazione di un livello del contributo per ognuna di tali tre operazioni era quindi unicamente il luogo in cui esse dovevano essere effettuate, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proprietà dei diversi stabilimenti in oggetto<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale quinto <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="2019"/> è redatto come segue: <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>considerando che non è escluso che le operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio siano effettuate in stabilimenti diversi; che pertanto, in questi casi, le ispezioni e i controlli sanitari, contemplati dal contributo, a norma delle direttive 64/433/CEE (...) non vengono effettuati tutti nel macello; che bisogna (...) disciplinare tali eccezioni prevedendo una suddivisione proporzionale del livello del contributo in funzione dei vari controlli e delle ispezioni sanitarie da effettuare<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Inoltre, per quanto riguarda la sistematica dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73, essa dimostra, a mio parere, che il legislatore comunitario non ha voluto che la riduzione dell'importo dei contributi di ispezione dipenda dal fatto che i laboratori di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio siano di proprietà della stessa persona o di persone giuridiche diverse.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Infatti, come già visto in precedenza, l'allegato A, capitolo I, punti 4 e 5, della direttiva 85/73, prevede che gli Stati membri possono derogare verso l'alto o verso il basso agli importi forfettari previsti al suddetto capitolo, punti 1 e 2, lett. a), per le ispezioni e i controlli connessi, rispettivamente, alle operazioni di macellazione e di sezionamento sia per un dato stabilimento, sia in maniera generale. Occorre rilevare che, tra le condizioni enunciate ai suddetti punti 4 e 5, per l'attuazione di tali deroghe, non figura mai un riferimento alla proprietà del macello e del laboratorio di sezionamento di cui trattasi. I criteri enunciati vertono tutti sulle condizioni nelle quali sono effettuate le macellazioni o sono realizzate le ispezioni, o ancora sul costo della vita e i costi salariali nello Stato membro considerato.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Se il legislatore comunitario ha ritenuto che i supplementi e le riduzioni previsti all'allegato A, capitolo I, punti 4 e 5, della direttiva 85/73 potevano applicarsi indipendentemente dal fatto che il macello e il laboratorio di sezionamento fossero dello stesso proprietario, un tale criterio deve, a fortiori, essere considerato inoperante per<?PAGE NO="I-11997"?> la concessione della riduzione prevista al punto 2 dello stesso capitolo, che si applica soltanto al contributo dovuto dal laboratorio di sezionamento.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Tale analisi è corroborata dalle norme relative alla riscossione dei contributi di cui trattasi. Come già osservato, l'allegato A, capitolo I, punto 6, della direttiva 85/73 prevede che i contributi connessi alle operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio devono essere riscossi, rispettivamente, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. Ai sensi del suddetto punto 6, lett. a), seconda frase, la proprietà del macello, del laboratorio di sezionamento e del deposito frigorifero deve unicamente essere presa in conto per determinare il debitore del contributo in ognuno di tali luoghi di riscossione. Tuttavia, essa non costituisce un criterio pertinente per determinare se gli Stati membri possano riscuotere un contributo globale. Infatti, allo stesso punto, lett. b), si prevede che, <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le catene di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>. Quindi, il legislatore non ha subordinato la riscossione di un contributo globale alla condizione che il macello, il laboratorio di sezionamento e il deposito frigorifero abbiano lo stesso proprietario.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>La sistematica della direttiva 85/73, come testé descritta, è confermata da quella della direttiva 64/433.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>La sistematica della direttiva 64/433</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Nella direttiva 64/433, il legislatore comunitario ha definito le condizioni sanitarie che devono essere osservate al momento delle operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio come se si trattasse di operazioni autonome. In particolare, ha prescritto che ognuna di esse sia effettuata in uno stabilimento riconosciuto e sotto la responsabilità, rispettivamente, del conduttore del macello, del laboratorio di sezionamento o del deposito frigorifero, o del proprietario di quest'ultimo o del suo rappresentante<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 3, n. 1, punto A, lett. a), e punto B, lett. a).</P></NOTE>. Ha disposto che ad ogni stabilimento venga attribuito un numero di riconoscimento veterinario<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 10.</P></NOTE>. Infine, ha previsto che tale riconoscimento fosse subordinato, da un lato, a condizioni comuni a tutti i tipi di stabilimenti e, dall'altro, a condizioni specifiche proprie dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Allegato I, capitoli IIV.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>A mio parere, deriva da tali elementi che uno stabilimento che appartiene allo stesso proprietario e nel quale sono effettuate operazioni di macellazione e di sezionamento deve beneficiare di due riconoscimenti, uno per il macello e l'altro per il laboratorio di sezionamento<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Allegato I, capitoli IIII, c allegati IV e V, della direttiva 64/433.</P></NOTE>. Inoltre, ognuno di tali riconoscimenti può essere sospeso temporaneamente o revocato in caso di carenza delle norme sotto il profilo igienico, indipendentemente dall'altro.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11998"?><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Analogamente, come la Commissione ha esposto molto chiaramente all'udienza e contrariamente a quanto sostenuto dal governo svedese, ritenere che un macello e un laboratorio di sezionamento che appartengono a proprietari diversi costituiscano uno stesso stabilimento non rimette in discussione il fatto che ognuno di essi ha un proprio riconoscimento. Ciò non comporta nemmeno un rischio di confusione quanto alla persona responsabile del rispetto dei requisiti della direttiva 64/433 in materia sanitaria nel macello e nel laboratorio di sezionamento, in quanto le operazioni di macellazione e di sezionamento dovranno essere effettuate, rispettivamente, sotto la responsabilità del conduttore o del proprietario del macello e del laboratorio di sezionamento di cui trattasi.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Concludo quindi dall'insieme di tali elementi che il legislatore comunitario non ha voluto che l'applicazione delle misure sanitarie previste dalla direttiva 64/433 e delle norme previste per il finanziamento di tali misure dipenda in un modo o nell'altro dal fatto che il macello e il laboratorio di sezionamento di cui trattasi siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Infine, tale analisi mi sembra conforme agli obiettivi della legislazione comunitaria pertinente.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Gli obiettivi della normativa pertinente</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>La direttiva 85/73 ha l'obiettivo di evitare le distorsioni di concorrenza che la riscossione di contributi diversi nei vari Stati membri potrebbe causare. In particolare, il legislatore comunitario ha voluto evitare che uno Stato membro favorisca la commercializzazione della propria produzione nazionale sul mercato comunitario prendendo a carico tutta o una parte delle spese relative all'attuazione delle ispezioni e dei controlli armonizzati. A tal fine, il legislatore comunitario ha fissato importi forfettari per le spese relative alle ispezioni e ai controlli connessi alle operazioni di macellazione e di sezionamento. Ha anche previsto che la facoltà di derogare verso il basso a tali importi fosse soggetta a determinate condizioni. Il perseguimento dell'obiettivo enunciato richiede quindi che i criteri per determinare se tali condizioni sono soddisfatte non siano lasciati alla discrezione di ogni Stato membro.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Di conseguenza, è necessario che la nozione di <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>, che ricorre più volte nella direttiva 85/73 e che determina l'applicazione dell'allegato A, capitolo I, punto 2, di quest'ultima, non dipenda dalle peculiarità linguistiche o giuridiche dei diversi Stati membri, ma assuma una portata comunitaria. Tale considerazione costituisce un motivo supplementare per ricorrere alla definizione della nozione di <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> contenuta all'art. 2, lett. k), della direttiva 64/433. Di conseguenza, non sarebbe logico far dipendere tale nozione<?PAGE NO="I-11999"?> da quella di <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>proprietà<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> che, conformemente all'art. 295 CE, rientra nell'ambito della competenza legislativa degli Stati membri.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>In altri termini, l'obiettivo perseguito dalla direttiva 85/73 sarebbe compromesso se, per l'applicazione di quest'ultima, la nozione di <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> dovesse dipendere dalla proprietà del macello e del laboratorio di sezionamento di cui trattasi, in quanto stabilire se questi due stabilimenti siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica potrebbe, a partire da una stessa situazione di fatto, portare a soluzioni diverse nei vari Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in tal senso, a proposito dell'esonero dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cure alla persona effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, sentenza <DATE ISO="20020910">10 settembre 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-141/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6833">C-141/00, Kügler (Racc. pag. I-6833, punto 30)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Infine, contrariamente a quanto sostiene il governo svedese, la soluzione alla quale conduce tale analisi non compromette la <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>tracciabilità<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> delle carni. Tale requisito di <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>tracciabilità<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>, la cui portata è stata rafforzata dal legislatore comunitario<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. il programma d'azione <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>Dai campi alla tavola<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>, definito nel Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, del <DATE ISO="20000112">12 gennaio 2000</DATE> [COM(1999) 719 clef.]. nonché il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20000717">17 luglio 2000</DATE>, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="204" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="1">GU L 204, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, era già sotteso a determinati requisiti della direttiva 64/433, quali la comunicazione dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti da uno Stato membro agli altri Stati della Comunità e alla Commissione nonché la menzione del numero di riconoscimento veterinario sui documenti che accompagnano la carne immessa sul mercato. Tali requisiti consentono di seguire le diverse tappe di trasformazione della carne e verificare che esse siano state effettuate in uno stabilimento che rispetti le norme sanitarie comunitarie. Come già indicato, ritenere che un macello e un laboratorio di sezionamento riconosciuti appartenenti a persone fisiche o giuridiche diverse, costituiscano uno stesso stabilimento ai sensi dell'allegato A, capitolo I, punto 2, della direttiva 85/73 non mette in discussione il fatto che ognuno di essi ha un proprio riconoscimento e un proprio responsabile.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Alla luce di tali considerazioni, la sola condizione richiesta, a mio parere, per la concessione del diritto alla riduzione del contributo per le ispezioni e i controlli connessi alle operazioni di sezionamento, prevista all'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, è che il laboratorio di sezionamento sia gestito nello stesso edificio o complesso immobiliare del macello.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Ne concludo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, che la concessione del diritto a tale riduzione non deve essere subordinata alla condizione che il macello e il laboratorio di sezionamento siano gestiti in maniera coordinata nel senso che ognuno di essi programmi, organizzi ed esegua almeno una parte delle sue tappe di produzione pertinenti in funzione della parte eseguita dall'altro e che ne risultino vantaggi sul piano sanitario.</TXT></NP><?PAGE NO="I-12000"?><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Inoltre, una tale condizione non corrisponde all'ambito di applicazione della riduzione controversa. Infatti, la suddetta riduzione, a differenza di quella prevista all'allegato A, capitolo I, punto 5, della direttiva 85/73, verte soltanto sul contributo per controlli e ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento. Quindi, essa avvantaggia, a priori, solo il conduttore o il proprietario del laboratorio di sezionamento. Non sarebbe di conseguenza logico subordinare la concessione del diritto ad una tale riduzione alla condizione che il macello programmi, organizzi ed esegua tutta o parte della sua attività in funzione delle prestazioni effettuate dal laboratorio di sezionamento. Quanto al coordinamento delle attività del suddetto laboratorio con quelle del macello, esso rientra, a mio parere, nell'ambito dei criteri che servono a determinare l'entità della riduzione da concedere, che costituiscono oggetto della seconda questione pregiudiziale.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Alla luce dell'insieme di tali elementi, proporrò alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73 dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche qualora il laboratorio di sezionamento e lo stabilimento da cui provengono le carni non siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Sulla seconda questione pregiudiziale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Tale questione comprende tre parti. Nella prima parte, il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che il beneficiario del contributo deve prendere in conto per fissare l'importo della riduzione prevista all'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Si deve ricordare che, ai sensi dell'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, il beneficiario del contributo relativo alle ispezioni e ai controlli connessi alle operazioni di sezionamento può concedere una riduzione di quest'ultimo <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>fino al 55% sugli importi previsti al primo comma<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>. I termini <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>fino al 55%<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> significano che tale riduzione può variare entro i limiti della percentuale così enunciata.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>È pacifico che la disposizione controversa non precisa i criteri che devono essere presi in conto per determinare il valore di tale riduzione. Tuttavia, tali criteri possono essere desunti, a mio parere, dall'economia delle direttive 85/73 e 64/433. Poiché tali direttive costituiscono disposizioni di diritto comunitario, spetta alla Corte precisare al giudice del rinvio quali sono tali criteri, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), per garantire l'applicazione uniforme di tale diritto. In caso contrario, potrebbe essere compromesso l'effetto utile della direttiva 85/73. Infatti, se le modalità di calcolo di tale riduzione fossero lasciate alla valutazione discrezionale di ogni Stato membro, non si può escludere che, pur restando nel limite del 55% fissato dal testo normativo, la riduzione<?PAGE NO="I-12001"?> dia luogo ad un contributo inferiore ai costi effettivi delle misure di ispezione e di controllo nel laboratorio di sezionamento di cui trattasi. Ora, una tale situazione avrebbe l'effetto di favorire indebitamente la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni sezionate in tale stabilimento.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>La Commissione propone di rispondere al giudice del rinvio che la portata della riduzione controversa deve essenzialmente essere fondata sul grado di integrazione degli elementi dello stabilimento di cui trattasi, sui vantaggi sanitari così ottenuti e, per quanto ciò non rientri già nel calcolo del contributo, sul minor carico di lavoro per le organizzazioni che effettuano controlli.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Tale risposta non mi sembra soddisfacente, in quanto i criteri suggeriti non sono abbastanza precisi e non consentono di capire chiaramente come possa essere calcolata la riduzione controversa. Alla stregua della Färber, ritengo che i risparmi in termini di costi di personale incaricato dei controlli e delle ispezioni costituiscano uno dei criteri pertinenti. Fondo tale analisi sugli elementi seguenti.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Anzitutto, occorre ricordare che i contributi comunitari sono fissati in modo da coprire l'insieme dei costi generati dai controlli e dalle ispezioni sanitarie. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 85/73, tali costi sono costituiti, da un lato, dalle spese per il personale, che dipendono dai salari dei membri del servizio di ispezione e dagli oneri sociali corrispondenti e, dall'altro, dalle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori. Ne concludo che la riduzione del contributo per ispezioni e controlli connessi alle operazioni di sezionamento deve logicamente dipendere dall'entità della diminuzione dei costi di personale e delle spese amministrative connesse a tali controlli e a tali ispezioni qualora il laboratorio di sezionamento si trovi in prossimità del macello.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Inoltre, non può essere contestato che una tale prossimità sia certamente idoneo a ridurre tali spese. Così, come già osservato, la direttiva 64/433 prevede che la qualifica richiesta per procedere ai controlli e alle ispezioni connessi, rispettivamente, alle operazioni di macellazione e di sezionamento è identica, in quanto, in entrambi i casi, tali ispezioni e tali controlli devono essere effettuati da un veterinario ufficiale<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ai sensi dell'art. 2, lett. g), della direttiva 64/433. occorre intendere per <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Inoltre, tali controlli e tali ispezioni devono essere effettuati in loco, in quanto riguardano i locali e le attrezzature del macello e del laboratorio di sezionamento nonché la carne che ivi si trova. Infine, le ispezioni e i controlli sanitari previsti a livello della macellazione, da un lato, e del sezionamento, dall'altro, costituiscono, in una determinata misura, un doppione. Infatti, il suddetto veterinario deve, a livello della macellazione, procedere ad un controllo approfondito post mortem di tutte le<?PAGE NO="I-12002"?> parti dell'animale per verificare che la carne sia idonea al consumo umano. A livello del sezionamento, egli è tenuto nuovamente, ai sensi dell'allegato I, capitolo X, della direttiva 64/433, a procedere al controllo e all'ispezione sanitaria delle carni fresche prima delle operazioni di sezionamento.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Ne consegue che le ispezioni e i controlli relativi alle operazioni di sezionamento, qualora il laboratorio di sezionamento si trovi in prossimità del macello, possono essere effettuati dal veterinario che ha proceduto alle misure sanitarie per la macellazione. Inoltre, il loro svolgimento può essere ampiamente facilitato o accelerato se l'organizzazione dell'attività del laboratorio di sezionamento rispetto a quella del macello consente a tale veterinario di seguire la carne dall'ispezione post mortem sino al sezionamento. Ne deriva così un risparmio di tempo e, quindi, una diminuzione dei costi di personale nonché delle spese amministrative connesse alle misure di ispezione e di controllo quali, in particolare, le spese di spostamento.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Infine, tali economie sui costi di personale e sulle spese amministrative possono costituire oggetto di una valutazione che consente di determinare il valore della riduzione da concedere da parte del beneficiario del contributo. Infatti, tale valutazione deve prendere in considerazione, da un lato, i costi di personale e le spese amministrative generati dalla realizzazione delle ispezioni e dei controlli nel laboratorio di sezionamento di cui trattasi e, dall'altro, a quanto ammonterebbero tali costi e tali spese se questo laboratorio non si trovasse in prossimità del macello. La determinazione di tali due serie di dati non mi sembra dover sollevare reali difficoltà. È sufficiente, per il primo tra di essi, riepilogare il tempo dedicato dai servizi di ispezione alle misure sanitarie nel laboratorio di sezionamento e le spese amministrative che tali misure hanno generato durante un dato periodo. Quanto al secondo, esso può essere determinato a partire dai costi di personale e dalle spese amministrative generati dalle ispezioni e dai controlli effettuati in uno o più laboratori di sezionamento che non si trovino in prossimità di un macello.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>La mia analisi secondo la quale la riduzione controversa deve essere concessa in funzione della diminuzione dei costi di personale e delle spese amministrative connessi alle ispezioni e ai controlli nel laboratorio di sezionamento di cui trattasi è suffragata dalle condizioni elencate all'allegato A, capitolo I, punto 5, della direttiva 85/73. Come già indicato, tali condizioni, che subordinano il diritto per gli Stati membri di derogare verso il basso agli importi forfettari previsti dal suddetto allegato, punti 1 e 2, lett. a), riguardano, in particolare, i costi salariali e la programmazione dell'intervento dei servizi di ispezione. Vero è che tale disposizione non precisa neanch'esso i criteri in funzione dei quali la riduzione degli importi forfettari deve essere calcolata, in quanto indica che gli Stati membri possono derogare a tali importi sino a concorrenza dei costi effettivi di ispezione purché tale riduzione non superi il 55% di tali importi. Tuttavia, mi sembra che, logicamente, i criteri utilizzati per il calcolo della riduzione così prevista corrispondano alle condizioni previste per la concessione del diritto a quest'ultima.</TXT></NP><?PAGE NO="I-12003"?><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Alla luce di tali elementi, ritengo che la riduzione controversa debba essere proporzionale alla diminuzione, grazie alla vicinanza del macello, dei costi di personale e delle spese amministrative connessi alle ispezioni e ai controlli delle operazioni di sezionamento.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Nella seconda parte della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il risparmio di tempo del personale che effettua le ispezioni e i controlli possa essere preso in conto qualora il contributo venga fissato ad un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni introdotte nel laboratorio di sezionamento.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Alla stregua delle due parti intervenienti che hanno depositato osservazioni sulla seconda questione pregiudiziale, ritengo che la riduzione controversa sia applicabile in tale caso di specie e sulla base degli stessi criteri. Infatti, risulta dalla lettera dell'allegato A, capitolo I, punto 2, secondo comma, della direttiva 85/73, che la suddetta riduzione può vertere <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>sugli importi previsti al primo comma<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>. Ne consegue che tale riduzione può applicarsi alle stesse condizioni non soltanto ai costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata, di cui al suddetto punto 2, primo comma, lett. b), quando questi sono stati fissati dalle autorità competenti per tutto il territorio dello Stato membro o una parte di quest'ultimo, ma anche all'importo forfettario di 3 ecu per tonnellata, previsto allo stesso punto 2, primo comma, lett. a).</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>Nella terza parte della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, il fatto che il macello e il laboratorio di sezionamento che si trovano nello stesso edificio appartengono allo stesso proprietario possa comunque essere preso in conto per la riduzione del contributo e giustificare una riduzione maggiore rispetto all'ipotesi in cui appartenessero a proprietari diversi.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Ritengo che l'appartenenza ad uno stesso proprietario del macello e del laboratorio di sezionamento, così come non costituisce una condizione per la concessione del diritto alla riduzione controversa, non debba essere presa in conto per la valutazione della suddetta riduzione.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Infatti, il fatto che il macello e il laboratorio di sezionamento abbiano lo stesso proprietario non può, di per sé, essere tale da ridurre i costi descritti all'art. 5 della direttiva 85/73. Vero è che la proprietà di tali due stabilimenti può consentire al titolare di organizzare il funzionamento di questi ultimi in maniera tale che lo svolgimento delle ispezioni e dei controlli connessi alle operazioni di sezionamento sia ampiamente facilitato e accelerato. Tuttavia, tale situazione potrà essere presa in conto dalle autorità competenti attraverso la diminuzione dei costi di personale e delle spese amministrative, connessi a tali ispezioni e a tali controlli.</TXT></NP><?PAGE NO="I-12004"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Alla luce di tali considerazioni, proporrò alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che la riduzione controversa dev'essere proporzionale al risparmio, in termini di costi di personale e di spese amministrative realizzato grazie alla prossimità del laboratorio di sezionamento e del macello, al momento dell'esecuzione dei controlli e delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Alla luce del complesso di tali elementi, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstrasse nella maniera seguente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'allegato A, capitolo I, punto, secondo comma, della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19850129">29 gennaio 1985</DATE>, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19960626">26 giugno 1996</DATE>, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche qualora il laboratorio di sezionamento e lo stabilimento da cui provengono le carni non siano di proprietà della stessa persona fisica o giuridica.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La riduzione prevista dalla suddetta disposizione dev'essere proporzionale al risparmio, in termini di costi di personale e di spese amministrative, realizzato grazie alla prossimità del laboratorio di sezionamento e del macello, al momento delle ispezioni e dei controlli connessi alle operazioni di sezionamento<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>