32001D0617

2001/617/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia nel 2000 [notificata con il numero C(2001) 2224]

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 09/08/2001 pag. 0046 - 0047


Decisione della Commissione

del 20 luglio 2001

relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia nel 2000

[notificata con il numero C(2001) 2224]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2001/617/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2000 si sono manifestati in Grecia focolai di afta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il bestiame della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Non appena la presenza dell'afta epizootica era stata confermata ufficialmente, le autorità greche hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CE del Consiglio(3).

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(4), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(5) È opportuno precisare i termini "indennizzo adeguato degli allevatori", che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE, la Grecia può beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità per le spese ammissibili sostenute ai fini di attuare le misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica manifestatisi nel 2000.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato sulla base della seguente documentazione:

a) i documenti giustificativi presentati dalla Grecia inerenti all'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori per:

- l'abbattimento e/o la distruzione degli animali e, ove necessario, del latte,

- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda,

- la distruzione degli alimenti contaminati e, ove necessario, dei materiali contaminati;

b) le risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. I documenti indicati al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica riguardante tutte le aziende in cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'afta epizootica. Le relazioni sono redatte su supporto elettronico secondo il modello e il formato richiesti dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi concernenti le misure adottate nel periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 15 luglio 2001.

4. Ai fini della presente decisione, "indennizzo adeguato" significa indennizzo degli animali pari al valore da essi posseduto immediatamente prima di contrarre la malattia.

Articolo 3

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

(3) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.