<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2000ITB.0800732101.case.xml"><NO.CASE>C-262/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997C0262</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>7323</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7346</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>24</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. LÉGER — CAUSA C-262/97</LEFT><RIGHT>ENGELBRECHT</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Philippe Léger</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="19990504">4 maggio 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Mediante le questioni rivolte alla Corte l'Arbeidshof di Anversa (Belgio) vi chiede di precisare la portata della sentenza Van Munster<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19941005">5 ottobre 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-165/91" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4661">C-165/91 (Racc. pag. I-4661)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Questa sentenza riguardava le difficoltà incontrate dai cittadini comunitari soggetti alle normative belga e olandese in materia, per quanto attiene ai loro diritti a pensione a causa del coniuge non occupato.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Lambito normativo</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La normativa belga</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>L'art. 3, n. 1, della legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Moniteur belge <DATE ISO="19900815">15 agosto 1990</DATE>.</P></NOTE> dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce, per ogni anno civile, in base ad una frazione delle retribuzioni lorde effettive, fittizie e forfettarie. Tali retribuzioni sono prese in considerazione entro i limiti del 75%, se il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di alcuna pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva (<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>aliquota per coniugati<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), e entro il limite del 60% negli altri casi (<QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>aliquota per celibi<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>In deroga a tali principi, l'art. 3, n. 8, della stessa legge prevede che, quando un coniuge percepisce una pensione di vecchiaia — o altra prestazione — il cui importo è inferiore alla differenza tra la pensione all'aliquota per coniugati e la pensione all'aliquota per celibi dell'altro coniuge, quest'ultimo ha diritto ad una pensione di vecchiaia all'aliquota per coniugati. Tuttavia, in questo caso, la pensione — o la prestazione — del primo coniuge viene detratta da quella del secondo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La normativa olandese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet (legge generale sull'assicurazione contro la vecchiaia, in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>AOW<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1956,281.</P></NOTE>, chiunque risieda nei Paesi Bassi in età compresa tra i 15 e i 65 anni è obbligatoriamente assicurato al regime di assicurazione contro la vecchiaia. In determinati casi, l'AOW consente anche ai non residenti di iscriversi volontariamente a tale regime.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7324"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Fino al 1985, l'AOW, come la normativa belga, era fondata sul principio del sostegno alla famiglia. Concedeva solo agli uomini sposati il diritto ad una pensione di vecchiaia fino al 100% della retribuzione minima netta legale. La moglie acquisiva il diritto ad una pensione personale — pari al 50% della retribuzione minima netta — solo a partire dal 65<HT TYPE="SUP">o</HT> anno di età e in seguito al decesso del marito.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Nel 1985, il legislatore olandese ha modificato la legge<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Mediante una legge <DATE ISO="19850328">28 marzo 1985</DATE> (Staatsblad 1985, 180).</P></NOTE> in modo da garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, conformemente alla direttiva 79/7/CEE<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva del Consiglio <DATE ISO="19781219">19 dicembre 1978</DATE>, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="006" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="24">GU 1979, L 6, pag. 24</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Nella versione entrata in vigore il <DATE ISO="19850401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 1985</DATE>, l'AOW concede a ogni persona coniugata, al compimento dei 65 anni, il diritto ad una pensione personale pari al 50% della retribuzione minima netta. Qualora uno dei coniuge non sia occupato e non abbia ancora raggiunto l'età di 65 anni, l'altro coniuge riceve, oltre alla sua pensione personale, un supplemento che può del pari raggiungere il 50% della retribuzione minima netta. Quando il coniuge non occupato compie 65 anni, l'importo che questi riceve come pensione personale viene detratto da quanto percepiva l'altro coniuge, di modo che il reddito globale del nucleo familiare resti invariato.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La normativa comunitaria</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento del Consiglio <DATE ISO="19710614">14 giugno 1971</DATE>, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" DATE.PUB="1971" PAGE.FIRST="2">GU L 149, pag. 2</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 2001/83<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento del Consiglio <DATE ISO="19830602">2 giugno 1983</DATE>, che modifica ed aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="230" DATE.PUB="1983" PAGE.FIRST="6">GU L 230, pag. 6</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, stabiliva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Le clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, n. 1, lettera b)<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-7325"?><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Tale articolo è stato modificato col regolamento (CEE) n. 1248/92<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento del Consiglio <DATE ISO="19920430">30 aprile 1992</DATE>, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/92 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="136" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">GU L 136, pag. 7</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, entrato in vigore il <DATE ISO="19920601">1<HT TYPE="SUP">o</HT> giugno 1992</DATE>. Esso è redatto attualmente come segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Inoltre, il regolamento n. 1248/92 ha inserito nel regolamento n. 1408/71 l'art. 46 bis che dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Ai sensi del presente capitolo si intendono per <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>cumulo di prestazioni della stessa natura<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/> tutti i cumuli di prestazione di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ai sensi del presente capitolo si intendono per <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>cumulo di prestazioni di natura diversa<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/> tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Per l'applicazione delle clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:</TXT></NP><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite ai sensi della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La sentenza Van Munster</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>La sopra citata sentenza Van Munster riguardava la compatibilità con il diritto<?PAGE NO="I-7326"?> comunitario della normativa belga in vigore in quel periodo<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si trattava dell'art. 10, paragrafi 1 e 4, del regio decreto <DATE ISO="19671024">24 ottobre 1967</DATE>, n. 50 (come modificato dalla legge <DATE ISO="19840515">15 maggio 1984</DATE>). Tali disposizioni erano, in sostanza, identiche a quelle dell'art. 3, paragrafi 1 e 8, della legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE>. Tuttavia, ai sensi del regio decreto n. 50, il coniuge non occupato aveva la facoltà di rinunciare alla propria pensione di vecchiaia o alla <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> per consentire al lavoratore in pensione di continuare a percepire una pensione all'aliquota per coniugati. La legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> ha eliminato tale facoltà.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>E bene ricordare i fatti all'origine della controversia.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il signor van Munster aveva svolto attività lavorativa subordinata in Belgio e nei Paesi Bassi. Sua moglie, più giovane, non lavorava. All'età di 65 anni egli otteneva una pensione belga all'aliquota per coniugati, nonché una pensione olandese sulla base del 100% della retribuzione minima netta. Quando raggiungeva i 65 anni di età, sua moglie otteneva una pensione olandese personale calcolata sulla base del 50% della retribuzione minima netta. Contestualmente, il signor van Munster si vedeva ritirare la maggiorazione di pensione che gli era stata fino ad allora attribuita, di modo che il reddito globale del nucleo familiare non veniva incrementato.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Tuttavia, ai sensi della legislazione belga, la signora van Munster aveva iniziato a beneficiare di una <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> della pensione di vecchiaia<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione belga, una pensione di vecchiaia concessa ai sensi dell'AOW costituisce una <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> della pensione d'anzianità in base alla legislazione belga (Cass. <DATE ISO="19800630">30 giugno 1980</DATE>, Rechtskundig Weekblad, 1980-81, 2182-2186).</P></NOTE>. Di conseguenza, le autorità belghe riducevano la pensione del suo coniuge, convertendo l'aliquota per coniugati in aliquota per celibi. Adito con ricorso proposto dal signor van Munster avverso il provvedimento che aveva disposto tale riduzione, il giudice a quo chiedeva alla Corte di esaminare due questioni.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>La prima questione verteva sulla compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>la disposizione controversa della normativa belga si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri. Essa non può pertanto essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 19.</P></NOTE>. La Corte ha quindi concluso che gli artt. 48-51 del Trattato CEE non ostavano a tale disposizione<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 20.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>La seconda questione riguardava l'applicazione concreta della disposizione controversa ad una situazione come quella dei coniugi van Munster.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Dopo aver sottolineato le specificità di tale situazione<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punti 22-26.</P></NOTE>, la Corte ha ricordato che <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto<?PAGE NO="I-7327"?> alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (...)<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 27.</P></NOTE>. La Corte ha rilevato che: <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>nella specie (...) l'applicazione di una normativa nazionale al lavoratore migrante, in modo analogo al lavoratore sedentario, producfe] impreviste ripercussioni, scarsamente compatibili con lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato, proprio in relazione al fatto che le spettanze pensionistiche del lavoratore migrante sono disciplinate da due normative differenti<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 30.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>La Corte ha definito quindi gli obblighi spettanti alle autorità competenti di fronte ad una siffatta divergenza di normative. La Corte ha sottolineato che <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>il principio di leale collaborazione, sancito nell'art. 5 del Trattato CEE, fa obbligo alle competenti autorità degli Stati membri di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l'obiettivo di cui all'art. 48 del Trattato<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 32.</P></NOTE>, e che <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>[q]uesto obbligo implica che le dette autorità accertino se la loro normativa possa essere applicata al lavoratore migrante come al lavoratore sedentario, esattamente allo stesso modo, senza che da tale applicazione consegua la perdita di una prestazione previdenziale per il lavoratore migrante e quindi senza dissuaderlo dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 33.</P></NOTE>. La Corte, facendo riferimento alla sua giurisprudenza precedente<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="19880204">4 febbraio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="157/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="673">157/86, Murphy e a. (Racc. pag. 673, punto 11)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19901113">13 novembre 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-4135">C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19940714">14 luglio 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-91/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-3325">C-91/92, Faccini Dori (Racc, pag. I-3325, punto 26)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, ha precisato che spetta al giudice nazionale <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme alle esigenze del diritto comunitario<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 34.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Risolvendo la seconda questione, la Corte ha dunque affermato che <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>[n]el procedere, ai fini dell'applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 2 del dispositivo.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>I fatti e il procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il contesto fattuale della controversia nel procedimento principale è analogo a quello della sopra citata causa Van Munster.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Il signor Engelbrecht ha svolto attività lavorativa subordinata in Belgio dal 1958 al 1993. Durante tale periodo, ha versato contributi volontari alla Sociale Verzekeringsbank — la cassa olandese di assicurazione sociale (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>SVB<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>) — allo scopo di costituire una pensione di<?PAGE NO="I-7328"?> vecchiaia ai sensi dell'AOW. Sua moglie, più giovane, non ha svolto attività lavorativa.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>L'<DATE ISO="19930508">8 maggio 1993</DATE> il signor Engelbrecht raggiungeva l'età di 65 anni.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>In Belgio, il Rijksdienst voor Pensioenen — l'Ufficio nazionale belga delle pensioni (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>ONP<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>) — gli attribuiva, a partire dal <DATE ISO="19930601">1<HT TYPE="SUP">o</HT> giugno 1993</DATE>, una pensione di vecchiaia all'aliquota per coniugati in virtù del fatto che sua moglie non aveva svolto attività lavorativa e non fruiva di alcuna pensione di vecchiaia, né di una prestazione sostitutiva.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Nei Paesi Bassi, la SVB gli versava, a partire dal <DATE ISO="19930501">1<HT TYPE="SUP">o</HT> maggio 1993</DATE>, una pensione di vecchiaia maggiorata di un supplemento a causa del fatto che sua moglie, a quella data, non aveva ancora raggiunto l'età di 65 anni.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19940816">16 agosto 1994</DATE>, la signora Engelbrecht raggiungeva l'età di 65 anni.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Di conseguenza, la SVB le erogava, a partire dal <DATE ISO="19940801">1<HT TYPE="SUP">o</HT> agosto 1994</DATE>, una pensione di vecchiaia personale calcolata sulla base dei periodi di residenza nei Paesi Bassi e dell'assicurazione volontaria sottoscritta da suo marito. A questo riguardo, la SVB precisava che tale assicurazione volontaria rientrava per l'88% nell'importo della pensione della signora Engelbrecht. Contestualmente, la SVB annullava la maggiorazione di pensione percepita dal signor Engelbrecht attribuendogli una pensione di importo identico a quello della pensione di sua moglie. Il reddito familiare non veniva quindi aumentato in ragione della pensione così concessa alla signora Engelbrecht.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Tuttavia, considerando che la signora Engelbrecht percepiva una <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> della pensione di vecchiaia ai sensi della normativa belga, l'ONP, con decisione <DATE ISO="19941020">20 ottobre 1994</DATE>, riduceva l'importo della pensione concessa al suo coniuge, sostituendo l'aliquota per coniugati con quella per celibi. Ne risultava che la pensione belga del signor Engelbrecht veniva ridotta del 15%.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Il signor Engelbrecht presentava ricorso avverso tale decisione dinanzi all'Arbeids-rechtbank di Turnhout. Sosteneva che, sebbene fosse stata calcolata sulla base di periodi di assicurazione sia obbligatoria che volontaria, la pensione di vecchiaia del coniuge doveva essere considerata come risultante, nella sua totalità, da un'assicurazione volontaria. Il signor Engelbrecht sosteneva che, ai sensi dell'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92 (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>regolamento n. 1408/71, come modificato<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>), l'ONP non poteva tenere conto della pensione del coniuge al momento del calcolo della sua pensione.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7329"?><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>L'Arbeidsrechtbank di Turnhout respingeva tale argomento, adducendo che il sopra citato art. 46 bis non prevedeva l'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le prestazioni di anzianità o di vecchiaia venissero versate a due persone diverse. Tuttavia, riteneva che la riduzione della pensione belga del signor Engelbrecht costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Riferendosi in particolare alla sentenza Van Munster, dichiarava che la pensione della signora Engelbrecht non poteva essere qualificata come <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>pensione di vecchiaia<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> ai sensi della normativa belga. Di conseguenza, riconosceva al signor Engelbrecht il diritto alla pensione all'aliquota per coniugati.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>L'ONP interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all'Arbeidshof di Anversa. Quest'ultimo esaminava le condizioni in cui la normativa belga poteva essere applicata alla pensione olandese della signora Engelbrecht.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Innanzitutto, l'Arbeidshof di Anversa respingeva l'argomento del signor Engelbrecht secondo cui l'intera pensione di sua moglie derivava da un'assicurazione volontaria. Considerava infatti che solo la maggior parte di tale pensione — ovvero l'88% dell'importo erogato — veniva versata sulla base di un'<QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>assicurazione volontaria o facoltativa continuata<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, ai sensi dell'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato. Inoltre, annullando la decisione del giudice di primo grado, affermava che tale disposizione poteva essere applicata quando prestazioni di anzianità o di vecchiaia vengono versate a due persone diverse. Ne concludeva che la summenzionata parte della pensione della signora Engelbrecht non poteva essere presa in considerazione al momento della determinazione dell'importo della pensione belga del suo coniuge.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Tuttavia, per la parte della pensione della signora Engelbrecht versata in base ai periodi di assicurazione obbligatoria — vale a dire il 12% dell'importo erogato — l'Arbeidshof di Anversa nutriva dubbi sull'interpretazione della sentenza Van Munster, dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), degli artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 e 40 CE), dell'art. 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE), nonché dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE).</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Tali dubbi derivano essenzialmente da una divergente giurisprudenza tra l'organo giurisdizione di rinvio e la Corte di cassazione belga. Infatti, in cause simili, l'Arbeidshof di Anversa aveva stabilito che dall'applicazione della normativa belga conseguiva, per i coniugi interessati, la perdita di una prestazione previdenziale, il che costituiva pertanto un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, aveva deciso di non applicare le disposizioni controverse della propria normativa. La Corte di cassazione belga ha invece annullato tale pronuncia<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze della Corte di cassazione belga <DATE ISO="19970113">13 gennaio 1997</DATE>, Office national des pensions/Swolfs, e <DATE ISO="19970210">10 febbraio 1997</DATE>, Bannink/Office national des pensions (citate al punto 16.1 della traduzione in francese dell'ordinanza di rinvio).</P></NOTE>. Ha ricordato che, ai sensi della sentenza Van Munster, il diritto comunitario non ostava alle disposizioni controverse. Ha rivelato<?PAGE NO="I-7330"?> che, poiché il diritto comunitario non lo imponeva, il giudice nazionale non era autorizzato a disapplicare tali disposizioni per evitare le conseguenze dannose di una carenza di coordinamento tra i sistemi previdenziali nazionali, anche se, nell'interpretare tali norme, poteva favorire, per quanto possibile, la libera circolazione dei lavoratori migranti.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Le questioni pregiudiziali</P></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Ritenendo che la soluzione della controversia nel procedimento principale dipenda dall'esatta portata della sentenza Van Munster, l'Arbeidshof di Anversa:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>chiede alla Corte di giustizia un pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni summenzionate e di tutte le altre che la Corte ritenga applicabili alla fattispecie:</TXT><P>Se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli arti. 5, 48 e 51 del Trattato CEE <DATE ISO="19570325">25 marzo 1957</DATE>, in special modo con il principio della libera circolazione dei lavoratori e della leale collaborazione tra le autorità competenti, l'orientamento secondo cui un giudice nazionale non può disapplicare la norma belga quando accerta che una norma nazionale applicabile obbliga a ridurre la pensione del lavoratore migrante (come l'art. 3, nn. 1 e 8, della legge belga <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE>, che obbliga a defalcare dall'importo della pensione di persona coniugata di un lavoratore migrante l'importo della pensione del coniuge, perché ritenuta prestazione equivalente a pensione) e ritenga impossibile qualsiasi altra interpretazione di detta norma nazionale che possa ovviare alle impreviste conseguenze dannose di una carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, oppure ritenga che la corretta applicazione di queste norme costituisca ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Chiede alla Corte di giustizia di interpretare la portata della sentenza della Corte <DATE ISO="19941005">5 ottobre 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-165/91" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4661">C-165/91, Van Munster, alla luce delle stesse norme del diritto comunitario:</REF.DOC.ECR></TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Se i punti di detta sentenza relativi alla seconda questione (punti 21-31) vadano intesi nel senso di <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="201C"/>conseguenze dannose impreviste della carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="201D"/>;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-7331"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Se il punto 2 del dispositivo di detta sentenza debba interpretarsi, alla luce dei punti 32-34, nel senso che, allorché non è possibile formulare un'interpretazione del diritto nazionale applicabile la quale consenta di evitare, in una determinata fattispecie, le conseguenze dannose dell'applicazione di detta norma per la libera circolazione dei lavoratori, il giudice nazionale deve applicare integralmente detta norma giuridica oppure nel senso che deve disapplicarla.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Alla luce del punto 2 del dispositivo della sentenza <DATE ISO="19941005">5 ottobre 1994</DATE> e della giurisprudenza della Corte, se sia conciliabile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 5, 48 e 51 del Trattato, dichiarare che non spetta al giudice nazionale disapplicare norme del diritto nazionale espresse e imperative per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dalla loro applicazione a danno dei lavoratori migranti che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione,</P></ITEM><ITEM><P>dalla carenza di coordinazione tra sistemi previdenziali di diversi Stati membri<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Osservazioni preliminari</P></TI></TITLE><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Prima di affrontare tali questioni, formulerò due osservazioni preliminari.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>In primo luogo, il governo belga e l'ONP sostengono che le questioni pregiudiziali sono identiche a quelle risolte dalla summenzionata sentenza Van Munster. Quindi, conformemente alla giurisprudenza Da Costa<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19630327">27 marzo 1963</DATE>, cause riunite da <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="28/62—30/62" YEAR="1963" PAGE.ECR="31">28/62 a 30/62 (Racc. pag. 57, in particolare pag. 74)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, non si dovrebbe procedere ad una nuova interpretazione del diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Tale argomento non mi sembra fondato.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>È vero che determinate questioni — segnatamente la seconda questione, sub a) — ricalcano le considerazioni formulate nella sentenza Van Munster<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 70 e 71 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Tuttavia, la maggior parte delle questioni pregiudiziali sono nuove.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Infatti, nella sentenza sopra citata, la Corte aveva invitato il giudice belga a dare alla propria normativa un'interpretazione conforme agli obiettivi degli artt. 8-51 del Trattato. Nella fattispecie, il giudice a quo afferma che tale interpretazione non è possibile. Chiede alla Corte — in<?PAGE NO="I-7332"?> sostanza — se, in una siffatta ipotesi, deve disapplicare la normativa nazionale.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Ora, tale questione non è stata risolta dalla summenzionata sentenza Van Munster.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo necessaria una nuova interpretazione del diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>In secondo luogo, dalle motivazioni dell'ordinanza di rinvio risulta che il giudice adito nel procedimento principale si è interrogato sull'interpretazione dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato, concludendo che quest'ultimo era applicabile alla situazione dei coniugi Engelbrecht<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, i punti 9-10.8 delia traduzione in francese dell'ordinanza di rinvio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>L'interpretazione di tale disposizione è di evidente interesse per la soluzione della controversia nel procedimento principale.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Infatti, se il sopra citato art. 46 bis viene interpretato nel senso che non è applicabile alla situazione dei coniugi Engelbrecht, l'ONP sarà autorizzato, al momento del calcolo della pensione di vecchiaia belga del signor Engelbrecht, a tenere conto dell'intera pensione olandese erogata al coniuge. In tal caso, l'importo della pensione della signora Engelbrecht sarà superiore alla differenza tra la pensione all'aliquota per coniugati e la pensione all'aliquota per celibi del marito. Pertanto, applicando l'art. 3, n. 1, della legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE>, l'ONP ridurrà la pensione di vecchiaia del signor Engelbrecht semplicemente convertendo l'aliquota per coniugati in aliquota per celibi.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Per contro, se l'art. 46 bis viene interpretato nel senso che è applicabile ad una situazione come quella della controversia nel procedimento principale, l'ONP potrà, ai sensi del n. 3, lett. c), di tale disposizione, tenere conto solo della parte della pensione olandese della signora Engelbrecht calcolata sulla base dei periodi di assicurazione obbligatoria — ovvero del 12% dell'importo erogato. Salvo errore da parte mia, tale quota sarà quindi inferiore alla differenza tra la pensione all'aliquota per coniugati e la pensione all'aliquota per celibi del signor Engelbrecht. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3, n. 8, della legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> consentirà al signor Engelbrecht di conservare il suo diritto ad una pensione all'aliquota per coniugati, con detrazione della summenzionata quota della pensione del coniuge (12% dell'importo erogato).</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Ora, l'interpretazione dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato, data dal giudice a quo non mi sembra corretta.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7333"?><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Questo è il motivo per cui chiedo alla Corte, conformemente alla sua giurisprudenza, di interpretare tale disposizione in modo da consentire all'Arbeidshof di Anversa <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>di disporre di tutti gli elementi utili di diritto comunitario (...) necessari ai fini dell'emenanda sentenza<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19810616">16 giugno 1981</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="126/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="1563">126/80, Salonia (Racc. pag. 1563, punto 8)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Soluzione delle questioni pregiudiziali</P></TI></TITLE><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Inizierò ad esaminare la questione relativa all'interpretazione dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato. Le questioni pregiudiziali mi porteranno in seguito a stabilire, da un lato, se la riduzione della pensione di vecchiaia del signor Engelbrecht costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e, dall'altro, se il giudice a quo sia tenuto a disapplicare la propria normativa nazionale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>L'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato</P></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Dalle motivazioni dell'ordinanza di rinvio<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, i punti 9-10.8 della traduzione in francese.</P></NOTE> risulta che l'Arbeidshof di Anversa intende far stabilire se l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato, osti a che, al momento della determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia versata a una persona in base alla normativa di uno Stato membro, si tenga conto dell'importo della prestazione di vecchiaia erogata al coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Nel corso del procedimento principale la discussione si è essenzialmente imperniata sulla sentenza della Corte Bakker<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19880420">20 aprile 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="151/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="2009">151/87 (Racc. pag. 2009)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>In tale sentenza la Corte ha stabilito che la normativa belga<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si trattava del pari dell'art. 10, paragrafi 1 e 4, del regio decreto n. 50.</P></NOTE> non costituiva una <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>clausola di riduzione<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Le <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>clausole di riduzione<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> sono anche chiamate <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>clausole anticumulo<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 15.</P></NOTE>. Infatti, secondo la Corte, <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>le clausole anticumulo contemplate da questa disposizione riguardano solo l'ipotesi in cui la stessa persona fruisce di più prestazioni<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 12.</P></NOTE>. Ora, la normativa belga <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>riguarda un'ipotesi diversa (...) [poiché] non riguarda l'ipotesi di cumulo di più prestazioni da parte della stessa persona, ma l'ipotesi in cui prestazioni di vecchiaia o ai superstiti siano corrisposte a due persone diverse<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 14.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7334"?><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la controversia nel procedimento principale riguarda proprio l'ipotesi in cui le prestazioni di anzianità o vecchiaia vengono versate a due persone diverse — in questo caso, al signor Engelbrecht e alla moglie.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Occorre pertanto verificare se, tenuto conto della sopra citata sentenza Bakker, l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato, possa essere applicato nell'ipotesi di cumulo di più prestazioni da parte di due persone diverse.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>A tale scopo, occorre in via preliminare definire l'ambito di applicazione dell'art. 12, n. 2, del summenzionato regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Ritengo, per due motivi, che la nozione di <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>clausola di riduzione<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato, è identica a quella prevista dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>In primo luogo, il regolamento n. 1248/92 ha modificato l'art. 12, n. 2, eliminando la seconda frase di tale disposizione, ed enunciando che il principio dell'opponibilità delle clausole anticumulo nazionali al beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale è applicabile <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>[s]e non è diversamente disposto<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>. A questo riguardo, il regolamento n. 1248/92 ha inserito nel titolo III, capitolo 3, intitolato <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>Vecchiaia e morte (pensioni)<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>, gli artt. 46 bis, 46 dir e 46 quater. Queste disposizioni stabiliscono le condizioni di applicazione delle norme nazionali anticumulo applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti. Ne risulta che le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 al regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83, hanno semplicemente fissato con precisione i limiti di applicazione delle norme nazionali anticumulo all'atto del calcolo delle pensioni<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19980212">12 febbraio 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-366/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-583">C-366/96, Cordelle (Racc. pag. I-583, punto 12)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Non hanno dunque inciso né sul principio dell'art. 12, n. 2<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem.</P></NOTE>, né sulla nozione di <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>clausola di riduzione<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> figurante in tale disposizione<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19981022">22 ottobre 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-143/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6365">C-143/97, Conti (Racc.pag. I-6365, punto 19</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>In secondo luogo, le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 non hanno, secondo me, annullato la conclusione cui la Corte è giunta nella sentenza Bakker.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Tale conclusione si fondava sia sulla lettera che sullo scopo dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83. Con riguardo al testo della disposizione in esame, la Corte ha osservato che la prima frase della disposizione si riferiva al <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>beneficiario<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/><?PAGE NO="I-7335"?> di prestazioni di sicurezza sociale e che la seconda riguardava l'ipotesi in cui <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>l'interessato beneficia<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> di prestazioni della stessa natura<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 11.</P></NOTE>. Dall'utilizzo al singolare dei termini <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>beneficiario<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>interessato<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> la Corte ha dedotto che le clausole di riduzione contemplate dall'art. 12, n. 2, riguardavano solo l'ipotesi in cui la stessa persona fruisce di più prestazioni<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 12.</P></NOTE>. Per quanto riguarda lo scopo dell'art. 12, n. 2, la Corte ha sottolineato che questa disposizione <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>costituisce la contropartita dei vantaggi che il diritto comunitario garantisce ai lavoratori, ponendoli in grado di valersi dell'applicazione simultanea delle norme previdenziali di più Stati membri. L'art. 12 ha infatti lo scopo di evitare che un lavoratore possa trarre da quest'applicazione simultanea di più normative vantaggi considerati indebiti tanto dalla normativa nazionale, quanto dal diritto comunitario<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 13.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>A mio giudizio, tali considerazioni valgono anche per l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato. Da una parte, anche se il regolamento n. 1248/92 ha eliminato la seconda frase di tale disposizione, ciò non toglie che la prima frase continui a riferirsi al <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>beneficiario<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> di prestazioni di sicurezza sociale. D'altra parte, come si è visto<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Paragrafo 56 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 non hanno messo in discussione il principio dell'art. 12, n. 2. Ora, tale principio, nel regolamento n. 1408/71, come modificato, ha uno scopo identico a quello perseguito nell'ambito del regolamento n. 1408/71, nella versione di cui al regolamento n. 2001/83.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che le clausole anticumulo contemplate dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato, riguardino solo l'ipotesi in cui la stessa persona è beneficiaria di più prestazioni di sicurezza sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>In tali circostanze, l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato, non mi sembra applicabile all'ipotesi di cumulo di più prestazioni da parte di due persone diverse.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Infatti, giacché determina la condizioni di applicazione delle norme nazionali anticumulo relative alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il precipitato articolo costituisce un limite al principio di opponibilità delle clausole anticumulo enunciato dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato. Di conseguenza, esso non può avere un campo di applicazione più ampio di quello del principio a cui deroga.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Peraltro, condivido l'opinione del-l'ONP secondo cui la nozione di <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>cumulo di prestazioni di natura diversa<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, di cui all'art. 46 bis, n. 2, non può riguardare l'ipotesi di cumulo di più prestazioni da parte di due persone diverse. Infatti, dal ventunesimo <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="2019"/> del regolamento n. 1248/92 risulta che tale nozione dev'essere interpretata <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>. Orbene, secondo tale la giurisprudenza,<?PAGE NO="I-7336"?> si è in presenza di cumulo di prestazioni di natura diversa quando un'unica persona beneficia di più prestazioni calcolate o versate sulla base di periodi assicurativi compiuti da persone diverse<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Per quanto riguarda l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione di cui al regolamento n. 2001/83, v. sentenza <DATE ISO="19871006">6 ottobre 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="197/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="3855">197/85, Stefanutti (Racc, pag. 3855)</REF.DOC.ECR>. Nel caso di specie, la signora Stefanutti fruiva, da un lato, di una pensione di invalidità basata sulla carriera lavorativa compiuta in uno Stato membro e, dall'altro, di una pensione superstiti basata sulla carriera lavorativa compiuta dal suo coniuge defunto in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato, v. sentenza <DATE ISO="19950811">11 agosto 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-98/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-2559">C-98/94, Schmidt (Racc, pag. I-2559)</REF.DOC.ECR>. Nel caso di specie, la signora Schmidt beneficiava, da un lato, di una pensione di vecchiaia assegnata in base ai periodi assicurativi compiuti in uno Stato membro e, dall'altro, di una pensione di vecchiaia ottenuta — in qualità di coniuge divorziato — sulla base di periodi assicurativi maturati dall'ex coniugò in un altro Stato membro.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Ne consegue che l'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, come modificato, non osta a che, al momento della determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia versata a una persona in base alla normativa di uno Stato membro, si tenga conto dell'importo della prestazione di vecchiaia ottenuta dal suo coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La seconda questione, sub a)</P></TI></TITLE><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Di primo acchito, la seconda questione, sub a), non è di semplice comprensione. Per afferrarne il contenuto, occorre fare riferimento alle altre questioni pregiudiziali nonché alle motivazioni dell'ordinanza di rinvio.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Nelle altre questioni sottoposte all'esame della Corte, l'Arbeidshof di Anversa sembra considerare due ipotesi.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Secondo la prima ipotesi, detto organo giurisprudenza <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>accert[a] che una norma nazionale (...) obbliga a ridurre la pensione del lavoratore migrante (...) e rit[iene] impossibile qualsiasi altra interpretazione (...) che possa ovviare alle (...) conseguenze dannose (...) di una <HT TYPE="ITALIC">carenza di coordinazione</HT> tra i sistemi previdenziali<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Prima questione (il corsivo è mio).</P></NOTE>. Il giudice nazionale disapplicherebbe tale disposizione al fine di <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>evitare conseguenze pregiudizievoli (...) della <HT TYPE="ITALIC">carenza di coordinazione</HT> tra [tali] sistemi<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terza questione (il corsivo è mio).</P></NOTE>. In tale ipotesi, la riduzione della pensione di vecchiaia del signor Engelbrecht costituirebbe quindi un ostacolo alla libera circolazione del lavoratori che deriva dalla carenza di coordinazione dei sistemi previdenziali nazionali. Allo stato attuale del diritto comunitario, essa non sarebbe dunque incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Secondo la seconda ipotesi, il giudice a quo <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/> rit[iene] che <HT TYPE="ITALIC">l'applicazione</HT> di questa norma [nazionale] (...) <HT TYPE="ITALIC">costituisce un ostacolo</HT> per la libera circolazione dei lavoratori<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Prima questione (il corsivo è mio).</P></NOTE>. Disapplicherebbe tale disposizione<?PAGE NO="I-7337"?> <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>per evitare conseguenze pregiudizievoli (...) della [sua] <HT TYPE="ITALIC">applicazione</HT> (...) per i lavoratori migranti<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terza questione {il corsivo è mìo).</P></NOTE>. In tale ipotesi, la riduzione della pensione del signor Engelbrecht costituirebbe dunque un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata dagli artt. 48-51 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Inoltre, nelle motivazioni dell'ordinanza di rinvio, l'Arbeidshof di Anversa aggiunge che <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>si potrebbe concludere che (...) l'art. 3, paragrafi 1 e 8, della legge <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> (...) comporta (...) le conseguenze che (...) al punto 27 (...) della sentenza Van Munster, la Corte (...) qualifica <HT TYPE="ITALIC">ostacolo</HT> alla libera circolazione dei lavoratori<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Putito 15.1 della traduzione in francese dell'ordinanza di rinvio (il corsivo è mio).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Ne deduco che, con la seconda questione, sub a), l'Arbeidshof di Anversa mira, in sostanza, a far stabilire se la riduzione della pensione di vecchiaia imposta dall'art. 3, paragrafi 1 e 8, della legge belga <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> in una situazione come quella dei coniugi Engelbrecht costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori o se derivi dalle disparità esistenti tra i sistemi previdenziali belga e olandese.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Ho già osservato<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> che tale questione è già stata affrontata nella sentenza Van Munster<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nei punti 21-35.</P></NOTE>. Tuttavia, dalle motivazioni dell'ordinanza di rinvio<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, i punti 14.5.1-14.5.4 della traduzione in francese.</P></NOTE> risulta chiaramente che, malgrado tale sentenza, l'Arbeidshof di Anversa continua ad avere difficoltà nello stabilire se l'applicazione della disposizione controversa ad una situazione come quella dei coniugi Engelbrecht costituisca o meno un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. A mio avviso, l'origine di tale difficoltà potrebbe risiedere nella circostanza che la sentenza Van Munster fa riferimento a volte alla nozione di <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>ostacolo<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 27 (v. anche i punti 33 e 35).</P></NOTE> e a volte alla nozione di <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>impreviste ripercussioni, <HT TYPE="ITALIC">scarsamente compatibili</HT> con lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 30, il corsivo è mio (v. anche i punti 31 e 32).</P></NOTE>. Pertanto, al fine di eliminare ogni equivoco, mi sembra opportuno tornare sulla questione.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Come è noto, il regolamento n. 1408/71, come modificato, non istituisce un sistema comune di previdenza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="19800709">9 luglio 1980</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="807/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2205">807/79, Gravina (Race. pag. 2205, punto 7)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19880705">5 luglio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="3715">21/87, Borowitz (Racc. pag. 3715, punto 23)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. In questa materia, l'art. 51 del Trattato contempla un coordinamento e non un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19860115">15 gennaio 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="1">41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 20)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, quanto ai diritti dei lavoratori ivi occupati. Le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali degli Stati membri non vengono<?PAGE NO="I-7338"?> quindi scalfite dall'art. 51 del Trattato<NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19910207">7 febbraio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-227/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-323">C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323, punto 12)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>L'avvocato generale Darmon ha ricordato, nelle sue conclusioni relative alla sentenza Van Munster<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusioni presentate il <DATE ISO="19940628">28 giugno 1994</DATE>, paragrafi 16-18.</P></NOTE>, che gli arti. 48-51 del Trattato ostano a due tipi di normative nazionali in materia previdenziale.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>In primo luogo, sono incompatibili con gli artt. 48-51 del Trattato le normative previdenziali che contengono discriminazioni palesi o dissimulate fondate sulla cittadinanza. Infatti, la Corte ha statuito che <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>[s]petta (...) alla legge di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale, purché non venga operata a questo proposito una discriminazione tra cittadini dello Stato ospitante e cittadini degli altri Stati membri (...)<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19940920">20 settembre 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-12/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4337">C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 26)</REF.DOC.ECR>. V. anche sentenza <DATE ISO="19990225">25 febbraio 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-320/95" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-951">C-320/95, Ferreiro Alvite (Racc. pag. I-951, punto 23)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>In secondo luogo, una normativa nazionale, anche se applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato ospitante e ai cittadini degli altri Stati membri, è incompatibile, con gli artt. 48-51 del Trattato se priva il lavoratore migrante di un vantaggio di cui beneficia il lavoratore sedentario. La Corte rileva che <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo al tale libertà (...)<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19911004">4 ottobre 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-349/87" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4501">C-349/87, Paraschi (Racc. pag. I-4501, punto 22)</REF.DOC.ECR>. V. anche sentenze <DATE ISO="19910307">7 marzo 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-1119">C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1119, punto 18)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19951122">22 novembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-443/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4033">C-443/93, Vougioukas (Racc. pag. I-4033, punto 39)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. A tale scopo, la Corte esamina se la normativa nazionale possa penalizzare, in materia di previdenza sociale, i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori che hanno esercitato attività in un solo Stato membro<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze sopracitate Masgio, punti 19-23, Paraschi, punti 24 e 25, e Vougioukas, punto 41. V. anche sentenza <DATE ISO="19990420">20 aprile 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-360/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-1919">C-360/97, Nijhuis (Racc. pag. I-1919, punto 31)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Nel caso di specie, è pacifico che la normativa belga — in quanto prevede il diritto ad una pensione all'aliquota per coniugi nell'ipotesi in cui il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di alcuna pensione di vecchiaia o di altra prestazione sostitutiva, ma applica l'aliquota per celibi nell'ipotesi in cui il coniuge del lavoratore fruisce di siffatta pensione o prestazione — non contiene alcuna discriminazione palese o dissimulata fondata sulla cittadinanza. La Corte lo ha deciso nella sentenza Van Munster: <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>la disposizione controversa della normativa belga si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri. Essa non può pertanto essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 19.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7339"?><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Occorre quindi verificare se la disposizione controversa privi il lavoratore migrante di un vantaggio previdenziale di cui beneficia il lavoratore sedentario.</TXT></NP><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>A tale proposito, è innegabile che il signor Engelbrecht, il quale si è avvalso del suo diritto alla libera circolazione, si trovi in una situazione meno favorevole di un lavoratore che, avendo anch'egli <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>a carico<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/> il coniuge che non lavora, abbia esercitato attività lavorativa solo in Belgio. Mentre il primo perde il suo diritto alla pensione di vecchiaia all'aliquota per coniugati, il secondo non corre il rischio di vedere ridotta la propria pensione.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Tuttavia, tale considerazione non implica necessariamente che la normativa belga sia incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Mi spiego.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Immaginiamo che il signor Engelbrecht abbia svolto attività lavorativa subordinata in Belgio e in Francia. Analogamente alla normativa belga, il diritto francese assegna al lavoratore pensionato una maggiorazione della pensione per il coniuge <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>a carico<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Artt. L.351-13 e R.351-31 del Code de la sécurité sociale.</P></NOTE>. Al raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, il signor Engelbrecht avrebbe dunque ottenuto, nel primo Stato, una pensione di vecchiaia all'aliquota per coniugati e, nel secondo, una pensione di vecchiaia maggiorata. Al raggiungimento dei 65 anni di età, sua moglie non avrebbe beneficiato di una pensione personale. Di conseguenza, la pensione belga del signor Engelbrecht avrebbe continuato ad essere calcolata in base all'aliquota per coniugati.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Immaginiamo ora che il signor Engelbrecht abbia svolto attività lavorativa in Belgio e in Irlanda. Il diritto irlandese assegna al lavoratore pensionato una pensione maggiorata di un supplemento settimanale se il suo coniuge non ha esercitato attività lucrativa e non percepisce alcun reddito proprio<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Section 87 del Social Welfare (Consolidation) Act 1993 for social insurance e Section 137 del Social Welfare (Consolidation) Act 1993 for social assistance.</P></NOTE>. Al raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, il signor Engelbrecht avrebbe così ottenuto, nel primo Stato, una pensione all'aliquota per coniugati e, nel secondo, una pensione di vecchiaia maggiorata del supplemento previsto dalla legge. Al raggiungimento dei 65 anni di età, sua moglie non avrebbe beneficiato di alcuna pensione di vecchiaia o di prestazione sostitutiva, di modo che la pensione belga del signor Engelbrecht non sarebbe stata ridotta.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Immaginiamo infine che la pensione olandese dei coniugi Engelbrecht sia stata calcolata ai sensi dell'AOW, nella sua versione precedente al <DATE ISO="19850401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 1985</DATE>. In questo caso, il signor Engelbrecht avrebbe beneficiato, in Belgio, di una pensione di vecchiaia all'aliquota per coniugati e, nei Paesi Bassi, di una pensione di vecchiaia calcolata sulla base del 100% della retribuzione minima netta. Non avendo il coniuge alcun diritto ad una pensione personale, il signor Engelbrecht avrebbe conservato il suo diritto ad una pensione belga all'aliquota per coniugati.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7340"?><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Da tali esempi risulta che la normativa belga non stabilisce disparità di trattamento tra i lavoratori sedentari e quelli che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Non priva il lavoratore migrante di un vantaggio previdenziale di cui godrebbe solo il lavoratore sedentario. È vero che, per ipotesi, la riduzione della pensione di vecchiaia prescritta dalla normativa belga riguarda solo i lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione. Tuttavia, tale riduzione deriva non già dall'esercizio di tale diritto, ma dal fatto che il lavoratore migrante e il suo coniuge che non lavora rientrano contemporaneamente nell'ambito di applicazione delle legislazioni belga e olandese in materia di pensioni.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>In altri termini, ritengo che la riduzione della pensione del signor Engelbrecht risulti dalle fondamentali divergenze esistenti tra i sistemi previdenziali belga e olandese. Come la Corte ha accertato nella sopra citata sentenza Van Munster: <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>[q]uesdi differenze sono dovute al fatto che dei due regimi pensionistici, uno prevede un'aliquota di pensione più elevata per i lavoratori il cui coniuge non fruisce di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, fermo restando che una pensione o prestazione del genere aumenta il reddito complessivo dei coniugi (...) mentre l'altro regime riconosce, nella medesima situazione, a ciascun coniuge, al raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, una pensione di pari importo (...) senza che questo presupponga un qualsiasi incremento del reddito globale dei coniugi<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 31.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Ne concludo che la riduzione della pensione di vecchiaia stabilita dall'art. 3, paragrafi 1 e 8, della legge belga <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> in una situazione come quella della controversia nel procedimento principale non costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ma deriva dalle disparità esistenti tra i sistemi previdenziali belga e olandese.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le altre questioni</P></TI></TITLE><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Tenuto conto delle conclusioni sopra esposte, le altre questioni — che occorre esaminare insieme — possono essere formulate come segue: <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>il giudice a quo che procede, ai fini dell'applicazione di una disposizione di diritto interno, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime normativo di un altro Stato membro, e che accerta che la propria normativa non può essere interpretata alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti, per il lavoratore migrante, dalla carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nazionali, è tenuto a disapplicare la propria normativa nazionale?<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/></TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>Non prendiamo a priori in considerazione la questione se la normativa belga possa essere interpretata conformemente agli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7341"?><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>Dinanzi alla Corte il signor Engelbrecht ha sostenuto che tale interpretazione era possibile. Infatti, rifiutando di qualificare la pensione olandese della signora Engelbrecht come <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/> della pensione di vecchiaia, l'Arbeidshof di Turnhout avrebbe dimostrato che la normativa belga poteva essere interpretata in modo tale da evitare che il lavoratore migrante fosse dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alla libera circolazione.</TXT></NP><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>Dal canto suo, l'ONP ha ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione belga, una pensione di vecchiaia erogata ai sensi dell'AOW doveva essere considerata come una <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>prestazione sostitutiva<QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/> della pensione di vecchiaia. Pertanto, il rifiutare di qualificare in questi termini la pensione della signora Engelbrecht equivarrebbe ad un'interpretazione contra legem della normativa belga. Orbene, in diritto comunitario, il metodo dell'interpretazione conforme non può costringere i giudici nazionali ad interpretare la propria normativa contra legem<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'ONP cita le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven relative alla sentenza <DATE ISO="19900517">17 maggio 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-262/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-1889">C-262/88, Barber (Race. pag. I-1889, punto 50)</REF.DOC.ECR>. Tale punto di vista è condiviso dai governi belga e olandese nonché dalia Commissione.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>91.</NO.P><TXT>E evidente che la Corte non potrebbe esaminare tale questione. Essa rientra nell'ambito di interpretazione del diritto belga e non è quindi di competenza della Corte<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, sentenze <DATE ISO="19940928">28 settembre 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-57/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4541">C-57/93, Vroege (Race. pag. I-4541, punto 34)</REF.DOC.ECR>, e causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-128/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4583">C-128/93, Fischer (Race. pag. I-4583, punto 42)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Occorre dunque partire dall'ipotesi — espressamente contemplata dal giudice a quo — secondo cui la normativa controversa non può essere interpretata conformemente agli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>92.</NO.P><TXT>Stando così le cose, il giudice a quo è tenuto a disapplicare la normativa nazionale?</TXT></NP><NP><NO.P>93.</NO.P><TXT>L'equità richiederebbe una risposta affermativa.</TXT></NP><NP><NO.P>94.</NO.P><TXT>Infatti, la riduzione della pensione di vecchiaia belga del signor Engelbrecht, effettuata senza reale contropartita per il suo coniuge, costituisce un'ingiustizia difficilmente accettabile. Tanto più che le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle disparità tra le normative belga e olandese sono ben note alle autorità competenti. Dal fascicolo risulta infatti che, fin dal mese di ottobre 1984, gli enti previdenziali belgi e olandesi avevano esaminato le ripercussioni della riforma dell'AOW sulla normativa belga<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punti II.B.20 e II.D.37 e 38 della traduzione in francese delle osservazioni dell'ONP.</P></NOTE>. In questa analisi avevano già constatato che la concessione di una pensione personale al coniuge non occupato da parte della normativa olandese avrebbe impedito il mantenimento della pensione belga all'aliquota per coniugati per il coniuge lavoratore in pensione<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto II.B.20, lett. e), e punto II.D.38.</P></NOTE>. Inoltre, tali conseguenze erano state evidenziate sia dalla causa Bakker<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. le conclusioni dell'avvocato generale Darmon relative alla sentenza sopra citata, paragrafi 15-33.</P></NOTE> che dalla sentenza Van Munster, citate sopra.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7342"?><NP><NO.P>95.</NO.P><TXT>Tuttavia si deve constatare che la giurisprudenza della Corte non ammette la soluzione di cui sopra.</TXT></NP><NP><NO.P>96.</NO.P><TXT>Da un lato, è costante giurisprudenza della Corte che, in assenza di armonizzazione in materia di previdenza sociale, gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra i lavoratori comunitari<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., ad esempio, sentenza <DATE ISO="19971104">4 novembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-20/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-6057">C-20/96, Snares (Racc. pag. I-6057, punto 45)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. E altrettanto pacifico che l'art. 48 del Trattato non contempla le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19780628">28 giugno 1978</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="1/78" YEAR="1978" PAGE.ECR="1489">1/78, Kenny (Racc. pag. 1489, punto 18)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>97.</NO.P><TXT>D'altra parte, a partire dalla sentenza Simmenthal<NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19780309">9 marzo 1978</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="106/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="629">106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punto 21)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, la Corte afferma che qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. anche sentenze <DATE ISO="19920604">4 giugno 1992</DATE>, cause riunite C-13/91 e <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-13/91+C-113/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3617">C-113/91, Debus (Racc. pag. I-3617, punto 32)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19920609">9 giugno 1992</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-228/90—C-234/90+C-339/90+C-353/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3713">C-228/90 — C-234/90, C-339/90 e C-353/90, Simba e a. (Racc. pag. I-3713, punto 27)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19981022">22 ottobre 1998</DATE>, cause riunite da <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/97—C-22/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6307">C-10/97 a C-22/97, IN.CO.GE.90 e a. (Racc. pag. I-6307, punto 20)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Tuttavia, tale principio riguarda unicamente l'ipotesi in cui il giudice nazionale si trova dinanzi ad una disposizione di diritto interno che, <HT TYPE="ITALIC">di per sé, è</HT> incompatibile con il diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>98.</NO.P><TXT>Occorre quindi estendere tale principio ad una situazione come quella della controversia nel procedimento principale?</TXT></NP><NP><NO.P>99.</NO.P><TXT>Ritengo di no.</TXT></NP><NP><NO.P>100.</NO.P><TXT>In primo luogo, come hanno sottolineato i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, tale soluzione difficilmente sarebbe conciliabile con il principio della certezza del diritto.</TXT></NP><NP><NO.P>101.</NO.P><TXT>Essa implicherebbe infatti che una disposizione di diritto interno, di per sé compatibile con il diritto comunitario, possa tuttavia essere disapplicata dai giudici nazionali solo perché la sua applicazione, in combinazione con quella della normativa di un altro Stato membro, produce conseguenze scarsamente compatibili con gli obiettivi del Trattato. In altri termini, siffatta soluzione equivarrebbe a subordinare l'applicazione della legislazione di uno Stato membro — compatibile con il diritto comunitario — al contenuto della normativa di un altro Stato membro<?PAGE NO="I-7343"?> — anch'essa conforme al diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>102.</NO.P><TXT>Ne conseguirebbero, tanto per le autorità competenti che per i singoli, difficoltà sostanziali a determinare le circostanze esatte in cui le rispettive norme previdenziali possono essere applicate. Tali difficoltà sarebbero tanto più inestricabili in quanto la situazione del lavoratore migrante può essere contemporaneamente disciplinata non solo, come nel caso di specie, dalla legislazione di due Stati membri, ma dalle norme di tre diversi Stati membri, o anche più<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Basta immaginare le difficoltà a determinare le condizioni di applicazione delle normative pertinenti se il signor Engelbrecht avesse svolto attività lavorativa in Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>103.</NO.P><TXT>In secondo luogo, la Corte, se dovesse estendere la summenzionata giurisprudenza Simmenthal ad una situazione come quella della controversia nel procedimento principale, affiderebbe ai giudici nazionali il delicato compito di garantire una migliore coordinazione dei sistemi previdenziali nazionali. I giudici nazionali avrebbero come solo e unico strumento di coordinamento l'obbligo di disapplicare una disposizione del loro diritto interno.</TXT></NP><NP><NO.P>104.</NO.P><TXT>È indubbio che le disparità tra sistemi previdenziali che possono dissuadere il lavoratore migrante dall'esercitate il diritto alla libera circolazione debbano essere eliminate. La libera circolazione dei lavoratori migranti <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>costituisce uno dei fondamenti della Comunità<QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19860225">25 febbraio 1986</DATE>, cansa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="284/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="685">284/S4, Spruyt (Racc. pag. 685, punto 18)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. In questo senso, lo scopo dell'art. 51 del Trattato consiste nel contribuire <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/>all'istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti (...)<QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="19860225">25 febbraio 1986</DATE>, cansa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="254/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="671">254/84, De Jong (Race. pag. 671, punto 14)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19900502">2 maggio 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-293/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-1623">C-293/88, Winter-Lutzins (Race. pag. I-1623, punto 13)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. E, di fronte ad una divergenza delle normative nazionali prevvalenziali, i termini della citata sentenza Van Munster sono chiari: <QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="00AB"/>il principio di leale collaborazione, sancito nell'art. 5 del Trattato CEE, fa obbligo alle competenti autorità degli Stati membri di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l'obiettivo di cui all'art. 48 del Trattato<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 32.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>105.</NO.P><TXT>Tuttavia, dubito che i giudici nazionali e il principio di <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="00AB"/>inapplicabilità<QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="00BB"/> di una disposizione di diritto interno incompatibile con il diritto comunitario costituiscano rispettivamente le autorità e lo strumento idonei a garantire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione che derivano dalle disparità esistenti tra le nonne nazionali relative alla previdenza sociale. Infatti, la coordinazione tra i sistemi previdenziali presuppone in genere una conoscenza approfondita e un'analisi sinottica delle normative di cui trattasi. Richiede inoltre una soluzione adeguata per la difficoltà incontrate, nel rispetto delle caratteristiche proprie dei regimi considerati.</TXT></NP><NP><NO.P>106.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che, di fronte ad una divergenza delle normative prevideliziali<?PAGE NO="I-7344"?> nazionali conformi al diritto comunitario, al giudice nazionale può essere imposto solo l'obbligo di interpretare la propria legislazione alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato, e di evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. Tale obbligo, enunciato dalla sentenza Van Munster, dev'essere confermato. Tuttavia, nell'ipotesi in cui siffatta interpretazione si riveli impossibile, il giudice nazionale non può, a mio avviso, essere tenuto a disapplicare la propria normativa.</TXT></NP><NP><NO.P>107.</NO.P><TXT>Per concludere su questo punto, osservo ad abundantiam che, per risolvere i problemi sollevati dalla controversia nel procedimento principale, vi sono altre possibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>108.</NO.P><TXT>Per esempio, il legislatore comunitario, ai sensi dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, come modificato, potrebbe inserire una disposizione nell'allegato V di detto regolamento per disciplinare le specifiche modalità dell'applicazione delle normative belga e olandese ai lavoratori migranti con il loro coniuge non occupato <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>a carico<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>109.</NO.P><TXT>Del pari, la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è autorizzata ad essere investita del problema. Infatti, ai sensi dell'art. 81 del regolamento n. 1408/71, come modificato, tale commissione è incaricata non solo di <QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/>, ma anche di <QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>presentare proposte alla Commissione (...) in vista (...) di una revisione del presente regolamento<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>110.</NO.P><TXT>Invito dunque la Corte a rispondere all'Arbeidshof di Anversa che un giudice nazionale che proceda, ai fini dell'applicazione di una disposizione del suo diritto interno, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime normativo di un altro Stato membro, e che accerti che la propria normativa non può essere interpretata alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti, per il lavoratore migrante, dalla carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nazionali, non è tenuto a disapplicare la propria normativa nazionale.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-7345"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>111.</NO.P><TXT>Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'art. 46 bis, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19710614">14 giugno 1971</DATE>, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19830602">2 giugno 1983</DATE>, n. 2001, come modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19920430">30 aprile 1992</DATE>, n. 1248, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che, al momento della determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia versata a una persona in base alla normativa di uno Stato membro, si tenga conto dell'importo della prestazione di vecchiaia ottenuta dal suo coniuge ai sensi della normativa di uno altro Stato membro sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La riduzione dell'importo della pensione di vecchiaia stabilita dall'art. 3, paragrafi 1 e 8, della legge belga <DATE ISO="19900720">20 luglio 1990</DATE> in una situazione come quella della controversia nel procedimento principale non costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ma deriva dalle disparità esistenti tra i sistemi previdenziali belga e olandese.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Il giudice nazionale che proceda, ai fini dell'applicazione di una disposizione del suo diritto interno, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime normativo di un altro Stato membro, e che<?PAGE NO="I-7346"?> accerti che la propria normativa non può essere interpretata alla luce degli obiettivi degli artt. 48-49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 e 40 CE), dell'art. 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE ) e dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti, per il lavoratore migrante, dalla carenza di coordinazione tra i sistemi previdenziali nazionali, non è tenuto a disapplicare la propria normativa nazionale<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>