52006PC0419

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) (versione codificata) /* COM/2006/0419 def. - CNS 2006/0139 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.7.2006

COM(2006) 419 definitivo

2006/0139 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica)

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, il 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo del presente progetto è quello di avviare la codificazione della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Sudafrica)[3]. La nuova decisione sostituisce le varie decisioni che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formal i necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. Il progetto di codificazione è stato elaborato sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della decisione 2000/24/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della decisione codificata.

ê 2000/24/CE (adattato)

2006/0139 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 181 A Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) La Decisione del Consiglio 2000/24/CE, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia e Repubblica del Sudafrica)[7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

ê 2000/24/CE considerando (1)

(2) Il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15-16 dicembre 1995, ha confermato l'importanza della Banca europea per gli investimenti («BEI») come strumento di cooperazione tra la Comunità e l'America Latina e ha invitato la BEI a intensificare le proprie attività in tale regione; tali progetti dovrebbero presentare interesse sia per la Comunità che per i paesi in questione.

ê 2000/24/CE considerando (2)

(3) Il Consiglio europeo, riunito a Firenze il 21-22 giugno 1996, ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euroasiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti.

ê 2000/24/CE considerando (3)

(4) Il Consiglio europeo, riunito ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997, ha salutato con favore le conclusioni adottate nell'ambito della seconda conferenza euromediterranea, tenutasi a La Valletta, Malta, il 15-16 aprile 1997, e ha ribadito i principi e gli obiettivi convenuti a Barcellona nel 1995.

ê 2000/24/CE considerando (4)

(5) Il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997, ha avviato il processo di allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale e a Cipro.

ê 2000/24/CE considerando (5)

(6) Il Consiglio europeo, riunito a Cardiff il 15-16 giugno 1998, ha accolto con favore gli sforzi che il Sudafrica sta compiendo per modernizzare la propria economia integrandola nel sistema commerciale mondiale.

ê 2000/24/CE considerando (6)

(7) La BEI sta completando gli attuali programmi di prestito per l'Europa centrale e orientale, i paesi mediterranei, l'Asia e l'America Latina e il Sudafrica a norma della decisione 97/256/CE[9] del Consiglio, nonché i prestiti disciplinati dal protocollo sulla cooperazione finanziaria con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, conformemente alla decisione 98/348/CE[10].

ê 2000/24/CE considerando (7)

(8) Il Consiglio ha invitato la BEI a iniziare le proprie attività in Bosnia Erzegovina; tali attività possono continuare a condizione che venga redatta una relazione positiva come previsto dalla decisione 98/729/CE del Consiglio[11].

ê 2000/24/CE considerando (8)

(9) Benché la Bosnia Erzegovina e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia siano state incluse nella regione dell'Europa centrale e orientale allorché è stata adottata la decisione 97/256/CE, lo sforzo di prestito BEI per i paesi candidati di questa regione dovrebbe aumentare tenuto conto dell'importanza dello strumento di preadesione che la BEI intende creare per prestiti BEI destinati a progetti in tali paesi senza comportare alcuna garanzia a carico del bilancio comunitario o degli Stati membri.

ê 2000/24/CE considerando (9)

(10) Pertanto la BEI deve assicurare che il suo prestito garantito nel quadro del mandato a favore dell'Europa centrale e orientale finanzierà soprattutto progetti nei paesi aventi un minor numero di progetti idonei a un finanziamento nell'ambito dello strumento di preadesione o progetti in paesi non candidati.

ê 2000/24/CE considerando (10)

(11) Gli accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Nepal, tra la Comunità europea e il Laos, tra la Comunità europea e lo Yemen sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1o giugno 1996, il 1o dicembre 1997 e il 1o luglio 1998; l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Corea del Sud è stato sottoscritto il 28 ottobre 1996; il Nepal, lo Yemen, il Laos e la Corea del Sud dovrebbero beneficiare dei finanziamenti BEI concessi nell'ambito del mandato per l'Asia e l'America Latina.

ê 2000/24/CE considerando (11)

(12) È opportuno apportare taluni miglioramenti ai programmi di attività della BEI per quanto riguarda la durata e i paesi interessati; è opportuno adeguare il tasso della garanzia globale e la quota di prestito per la quale la BEI è invitata ad assicurare il rischio commerciale con garanzie non statali.

ê 2000/24/CE considerando (12)

(13) Il Consiglio chiede alla BEI di continuare le proprie attività a sostegno di progetti di investimento intrapresi in tali paesi offrendole la garanzia di cui alla presente decisione.

ê 2000/24/CE considerando (13)

(14) Nel giugno 1996 la Commissione, in accordo con la BEI, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia sui prestiti accordati dalla BEI all'esterno della Comunità.

ê 2000/24/CE considerando (14) (adattato) e 2005/47/CE considerando 5 (adattato)

(15) Il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, in cui viene approvato il principio di una garanzia generale, senza distinzioni di regioni e di progetti, e viene accettato il sistema di ripartizione del rischio. In base al sistema di ripartizione del rischio Öla garanzia di bilancio deve coprire Õ soltanto i rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili Öe i rischi di denegata giustizia in cado di violazione di taluni contratti da parte del governo o di altre autorità di un paese terzoÕ.

2005/47/CE considerando 6

(16) In base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI deve assicurare i rischi commerciali mediante garanzie non statali ottenute da terzi o mediante ogni altro titolo o garanzia collaterale, nonché facendo affidamento sulla solidità finanziaria del debitore, secondo i propri criteri abituali.

ê 2000/24/CE considerando (15)

(17) Il sistema di garanzia non deve pregiudicare l'eccellente affidabilità finanziaria della BEI.

ê 2000/24/CE considerando (16)

(18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio[12] ha riveduto l'importo-obiettivo e il tasso di copertura del fondo di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio[13].

ê 2005/47/CE considerando (7)

(19) Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[14], le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l’iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR (ai prezzi del 1999) all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.

ê 2000/24/CE considerando (18)

(20) I finanziamenti BEI nei paesi terzi beneficiari dovrebbero essere gestiti in conformità dei criteri e delle procedure solitamente applicati dalla BEI, comprese misure di controllo appropriate, nonché delle pertinenti norme e procedure concernenti il controllo della Corte dei conti e la cooperazione con l'OLAF, in modo da sostenere le politiche comunitarie e da migliorare il coordinamento con gli altri strumenti finanziari comunitari; la BEI e la Commissione procedono a consultazioni periodiche per garantire il coordinamento della priorità e delle attività in detti paesi e per valutare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi corrispondenti di politica comunitaria; la definizione e il riesame periodico degli obiettivi operativi e la verifica del raggiungimento degli stessi sono di competenza del consiglio di amministrazione della BEI; in particolare, i finanziamenti BEI nei paesi candidati devono riflettere le priorità stabilite nei partenariati per l'adesione tra la Comunità e detti paesi; la trasparenza dei prestiti BEI a norma della presente decisione deve essere quindi sostanzialmente migliorata.

ê 2005/47/CE considerando 8

(21) Una stretta cooperazione tra la BEI e la Commissione deve garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica dell'Unione europea e assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'Unione europea per dette regioni.

ê 2000/24/CE considerando (19)

(22) Dall'entrata in vigore della presente decisione la garanzia comunitaria riguardante le agevolazioni speciali di prestito a favore delle zone colpite dal terremoto in Turchia di cui alla decisione 1999/786/CE del Consiglio[15] assumerà la forma di un'estensione della garanzia globale prevista dalla presente decisione.

ê 2000/24/CE considerando (20)

(23) La BEI e la Commissione adotteranno le procedure necessarie per concedere la garanzia,

ê 2000/24/CE

è1 2005/47/CE art. 1, punto 1, lett. a) i)

è2 2005/47/CE art. 1, punto 1, lett. a) ii)

DECIDE:

Articolo 1

1. è1 La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina e Asia e nella Repubblica del Sudafrica. ç

Tale garanzia è limitata al 65% dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. è2 Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente: ç

ê 2005/47/CE art. 1, punto 1, lett. a) ii)

- Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

- Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

- America Latina e Asia:

2 480 milioni di EUR,

- Repubblica del Sudafrica:

825 milioni di EUR,

- Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR;

e può essere utilizzato entro il 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.

ê 2000/24/CE (adattato)

La Commissione riferisce sull'applicazione della presente decisione entro sei mesi prima che un nuovo trattato di adesione entri in vigore e presenta eventualmente proposte di modifica della medesima. Il Consiglio discute e delibera sull'eventuale proposta con effetto dalla data di entrata in vigore di un nuovo trattato di adesione.

Qualora, alla scadenza del periodo di prestito garantito il 31 gennaio 2007, i prestiti concessi dalla BEI non avessero raggiunto gli importi complessivi di cui al secondo comma, detto periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.

2. I paesi compresi nelle regioni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

ê 2005/47/CE art. 1, punto 1, lett. b), punto i)

- Paesi vicini dell'area sud-est : Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia;

ê 2000/24/CE

è1 2006/174/CE art. 1

- paesi terzi mediterranei : Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, e Striscia di Gaza/Cisgiordania;

- America Latina : Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela;

- Asia : Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Laos, Macao, è1 Maldive, ç, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Yemen;

- Repubblica del Sudafrica.

3. La BEI è invitata a perseguire l'obiettivo di assicurare con garanzie non statali il rischio commerciale per un ammontare pari al 30% dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione, per quanto possibile nel quadro dei singoli mandati regionali. Tale percentuale dev'essere estesa, ove possibile, nella misura in cui il mercato lo consenta.

Articolo 2

Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 e presenta nel contempo una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie che operano in tale zona. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio comprendono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione hanno apportato alla realizzazione dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi e dell'adeguata verifica del raggiungimento degli stessi, definiti dalla BEI per i prestiti concessi ai sensi della presente decisione.

Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

ê 2005/47/CE art. 1, punto 2

La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006.

ê 2000/24/CE

Articolo 3

La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa.

ê

Articolo 4

La decisione 2000/24/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

ê 2000/24/CE

Articolo 5

La presente decisione ha efficacia a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

é

ALLEGATO I

Decisione abrogata e sue modificazioni successive

Decisione 2000/24/CE del Consiglio | (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24) |

Decisione 2000/688/CE del Consiglio | (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20) |

Decisione 2000/788/CE del Consiglio | (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27) |

Decisione 2001/778/CE del Consiglio | (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43) |

Decisione 2005/47/CE del Consiglio | (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9) |

Decisione 2006/174/CE del Consiglio | (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26) |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 2000/24/CE | Presente decisione |

Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |

- | Articolo 4 |

Articolo 4 | Articolo 5 |

- | Allegato I |

- | Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C (…( del (…(, pag. (…(.

[6] GU C […] del […], pag. […]

[7] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

[8] V. allegato I.

[9] GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

[10] GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53.

[11] GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54.

[12] GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1.

[13] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

[14] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

[15] GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35.