31998D0617

98/617/CE: Decisione della Commissione del 21 ottobre 1998 che nega all'Italia l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per determinati prodotti esenti dall'accisa in virtù della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche [notificata con il numero C(1998) 3154] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0043 - 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1998 che nega all'Italia l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per determinati prodotti esenti dall'accisa in virtù della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche [notificata con il numero C(1998) 3154] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (98/617/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

vista la notifica inviata dall'Italia alla Commissione e trasmessa dalla Commissione agli altri Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 4 luglio 1997 l'Italia ha notificato alla Commissione di aver imposto, per l'esenzione su taluni prodotti italiani o provenienti da altri Stati membri rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE le seguenti condizioni nazionali:

- per profumi e cosmetici: il divieto di contenere alcole di scarto;

- per alcuni prodotti di uso domestico [detergenti liquidi e preparazioni di liscivie (per bucato, stoviglie e superfici dure) del codice NC 3402, cere e creme liquide autolustranti per calzature del codice NC 3405, deodoranti per locali liquidi, aerosol e spray del codice NC 3307, insetticidi liquidi aerosol e spray del codice NC 3808]: titolo alcolometrico effettivo non superiore al 40 % vol.

(2) La notificazione indicava che le condizioni imposte per la concessione dell'esenzione dovevano garantire che i prodotti preparati intenzionalmente in maniera irregolare non potessero beneficiare abusivamente delle disposizioni sulla denaturazione né delle procedure di circolazione e di deposito previste per talune categorie di prodotti. È stato fornito l'esempio di un cosmetico denaturato in forma più blanda, commercializzato come profumo, che era stato esentato a norma dell'articolo 27, paragrafo l, lettera b), ma non aveva le caratteristiche richieste per essere considerato un profumo ed era di fatto utilizzato come alcole completamente denaturato, esentato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

(3) Nella notificazione si chiedeva che la Commissione informasse gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE, in modo da poter adottare una decisione sul provvedimento dell'Italia conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), modificata dal ultimo dalla direttiva 96/99/CE (3).

(4) Secondo la Commissione la notificazione conteneva informazioni insufficienti per adottare una decisione di autorizzazione del provvedimento dell'Italia. Le autorità italiane sono state quindi invitate a spiegare con maggiori dettagli i motivi della loro richiesta alla presenza del Comitato delle accise.

(5) Alla riunione del suddetto Comitato dell'8 ottobre 1997, la delegazione italiana ha spiegato ampiamente la sua posizione, come già aveva fatto nella notificazione iniziale. Dopo una lunga discussione il rappresentante della Commissione ha concluso che non disponeva ancora di un'informazione sufficiente a elaborare una proposta e che il Comitato non era in grado di prendere una decisione. La delegazione italiana è stata invitata a fornire ulteriori informazioni sul rischio di evasione dell'accisa, e in particolare sul fatto se le merci considerate erano impiegate per fini soggetti a imposizione fiscale.

(6) Con lettera del 10 novembre 1997 le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito:

- che il loro provvedimento si basava sui maggiori rischi che comportano per l'erario i prodotti che non soddisfano le condizioni imposte a livello nazionale,

- che la direttiva prevede, per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), un sistema di controllo molto più severo che per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

- che si era verificato un caso in cui un prodotto blandamente denaturato contenente alcole di scarto e dichiarato come prodotto cosmetico (per il quale non è di regola utilizzato l'alcole di scarto) esentato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), era stato commercializzato e successivamente impiegato per uso di detersione; in tal modo il prodotto veniva utilizzato come succedaneo dell'alcole completamente denaturato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), beneficiando così indebitamente di un regime più favorevole,

- che un tale risultato comporta, oltre ad un pericolo per l'erario, anche una distorsione della concorrenza,

- che la condizione per cui il tenore alcolico dei prodotti per la casa, esentati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere inferiore al 40 % vol. era imposta per motivi analoghi; tali prodotti infatti normalmente non superano detto tenore e non hanno suscitato nessuna contestazione.

(7) Dopo un'altra riunione del Comitato delle accise, tenutasi il 1° dicembre 1997, nella quale la posizione della delegazione italiana non ha ricevuto alcun sostegno, il rappresentante della Commissione ha concluso che se si intendeva prendere una decisione le autorità italiane dovevano fornire informazioni sufficienti sui prodotti e decidere se volevano o meno concludere il procedimento previsto dall'articolo 27, paragrafo 5.

(8) Con lettera del 20 febbraio 1998, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito che nel caso che si era effettivamente presentato, menzionato nella loro precedente lettera, era stato accertato che il profumo proveniente da un altro Stato membro era stato prodotto con alcole denaturato che rispettava le norme italiane di denaturazione ma non il requisito della purezza. L'Italia chiedeva che le si confermasse che in casi simili uno Stato membro può negare l'esenzione senza dover attivare il procedimento previsto dall'articolo 27, paragrafo 5.

(9) In caso di risposta affermativa, l'Italia sottolineava che la procedura dell'articolo 27, paragrafo 5, rimaneva necessaria per i prodotti denaturati conformemente alle norme dello Stato membro d'origine ma che non soddisfacevano la condizione italiana relativa all'alcole di scarto. Nessun caso del genere era stato tuttavia rilevato in Italia fino a quel momento.

(10) L'obiettivo della direttiva 92/83/CEE è quello di creare, in materia di imposizione dell'alcole, condizioni che garantiscano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva specifica i prodotti alcolici che sono esentati dall'accisa in tutta la Comunità. Ad eccezione dell'alcole «completamente denaturato» esentato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), al quale si applicano disposizioni particolari, il sistema previsto è quello della mutua accettazione: una volta che un prodotto di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), è stato esentato in uno Stato membro può circolare liberamente in tutta la Comunità. L'obiettivo dell'articolo 27, paragrafo 5 della direttiva è quello di permettere a uno Stato membro di adottare immediate misure a salvaguardia dell'erario qualora l'applicazione delle norme generali produca casi di vera e propria evasione, frode o abuso.

(11) Quanto ai motivi avanzati dall'Italia per negare l'esenzione ai cosmetici (profumi) contenenti alcole impuro, l'uso di alcole impuro a buon mercato per produrre prodotti rientranti nell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), non può essere considerato causa di evasione, frode o abuso in particolare in quanto, innanzitutto, l'alcole impuro presenta un rischio minore di uso improprio, inoltre, indipendentemente dal fatto che i cosmetici prodotti con alcole impuro sono più economici, l'articolo 27, paragrafo l, lettera b) non è assolutamente limitato ai prodotti costosi, e infatti la gamma di prezzi dei vari prodotti che vi rientrano è estremamente ampia. La direttiva non prescrive assolutamente che i prodotti esentati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che non sono destinati al consumo umano, siano derivati da alcole puro.

(12) Inoltre, poiché l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), comprende non solo né principalmente i prodotti cosmetici, ma anche i prodotti utilizzati, fra l'altro, per usi di detersione, l'uso di prodotti, descritti come cosmetici, a scopi di detersione non può incidere sulla loro classificazione nell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), né può essere considerato come un caso di evasione, frode o abuso. Ciò risulta particolarmente chiaro dal fatto che in alcuni Stati membri non è insolito che acque di colonia e prodotti simili siano utilizzati per usi non cosmetici come la detersione. Il fatto che gli alcoli «completamente denaturati» di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), possano essere utilizzati per tali scopi è irrilevante.

(13) Le precedenti considerazioni valgono ugualmente per il caso particolare sollevato dall'Italia di prodotti che arrivano a destinazione dichiarati come denaturati conformemente alle norme italiane, ma che non soddisfano il requisito di purezza. Inoltre:

i) i movimenti commerciali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dovrebbero essere assolutamente esenti da formalità e non richiedere nessuna dichiarazione,

ii) il rispetto dei requisiti di uno Stato membro è sufficiente, e

iii) poiché i metodi di denaturazione per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), non sono definiti a livello comunitario, il fatto che i prodotti siano stati autorizzati - per circolare liberamente in tutta la Comunità - nello Stato membro d'origine dimostra che soddisfano i requisiti ivi vigenti.

(14) Le precedenti considerazioni si applicano ugualmente al caso dei profumi esentati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo l, lettera b), e denaturati secondo le regole vigenti in un altro Stato membro ma non conformi alla condizione, stabilita dall'Italia, che siano derivati dall'alcole puro. Per di più l'Italia ha dichiarato di non aver accertato nessun caso di questo tipo.

(15) Analoghe considerazioni possono applicarsi al rifiuto di accordare l'esenzione ad alcuni prodotti per la casa, per i quali l'Italia ha semplicemente evidenziato che le ragioni addotte sono analoghe a quelle relative ai cosmetici, che non è pervenuto nessun reclamo e che la condizione prevista per l'esenzione non incide sul normale commercio.

(16) Inoltre l'Italia non ha dimostrato che uno dei prodotti a cui ha negato l'esenzione abbia realmente provocato evasione, frode o abuso. Nessun altro Stato membro - la maggior parte dei quali applica aliquote d'accisa più elevate dell'Italia - ha riferito problemi di evasione, frode o abuso provocati dall'esenzione di detti prodotti.

(17) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia non è autorizzata a rifiutare l'esenzione dall'accisa per i prodotti notificati nella sua lettera del 4 luglio 1997.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

(2) GU L 76 del 25. 2. 1992, pag. 1.

(3) GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 12.