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13.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 877/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Martine REICHERTS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
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(3) |
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Un apparecchio («videoparete a LCD») comprensivo di un monitor a colori a tecnologia LCD e una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, avente dimensioni di circa 91 × 53 × 12 cm. Il monitor, con diagonale dello schermo di circa 102 cm (40 pollici), ha le seguenti caratteristiche:
La macchina automatica integrata per l'elaborazione dell'informazione comprende un microprocessore, una memoria di 1 GB e un disco rigido da 40 GB. L'apparecchio comprende anche un amplificatore audio, due altoparlanti nonché i pulsanti di commutazione e controllo ed è corredato di telecomando. L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: VGA In, DVI-D In/Out, HDMI, CVBS (AV), RS232C In/Out, Audio In/Out e LAN. L'apparecchio è presentato per essere fruito come elemento di una videoparete a LCD. La macchina automatica integrata per l'elaborazione dell'informazione è usata come processore della videoparete per controllare una rete al massimo di 5 × 5 configurazioni. L'apparecchio può funzionare autonomamente come monitor o come macchina per l'elaborazione dell'informazione. |
8528 59 31 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528 , 8528 59 e 8528 59 31 . L'apparecchio è progettato per eseguire due funzioni della sezione XVI (elaborazione dell'informazione della voce 8471 e riproduzione di immagini della voce 8528 ). In virtù della nota 3 di detta sezione, l'apparecchio deve essere classificato nella voce attinente alla sua funzione principale. Tenuto conto della concezione e della progettazione, come il fatto che la macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione sia usata come processore del monitor per controllare una videoparete composta da una rete al massimo di 5 × 5 configurazioni, l'apparecchio è destinato all'uso come componente monitor di una videoparete a LCD. Di conseguenza la funzione principale dell'apparecchio è quella di un monitor della voce 8528 . Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero le dimensioni dello schermo, le modalità video supportate, un pixel pitch non adatto a periodi prolungati di visione ravvicinata, l'alta luminosità, la presenza di un telecomando, i circuiti audio con amplificatore e la funzione PIP, il monitor non è considerato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato a un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 . La classificazione nella sottovoce 8528 51 00 è pertanto esclusa. Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione a un livello sufficiente per un uso pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come altro dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare con un livello di funzionalità accettabile segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione dotate di schermo con tecnologia a cristalli liquidi (LCD). |