8.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/42


REGOLAMENTO (UE) 2019/1333 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio (1), l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia («protocollo») è stato firmato il 31 luglio 2019.

(2)

L'accordo di partenariato abroga l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia (2), che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.

(3)

Il protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione.

(4)

Le possibilità di pesca previste nel protocollo dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri per la durata di applicazione del protocollo.

(5)

Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

pescherecci con lenze e canne:

Spagna

8 unità

Francia

2 unità

c)

pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci da traino per la pesca demersale profonda attivi in un dato momento

Numero annuo di autorizzazioni di pesca trimestrali (3)

Tonnellate di specie bersaglio quali definite nell'allegato del protocollo, appendice 2b

Spagna

3

10

625

Grecia

2 (in due diversi trimestri)

125

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON


(1)  Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 146 del 6.6.1987, pag. 3.

(3)  Gli Stati membri interessati cooperano con la Commissione al fine di coordinare l'utilizzo delle autorizzazioni di pesca.