83/130/CEE: Decisione della Commissione del 16 febbraio 1983 concernente un aiuto del governo belga a favore di un'impresa del settore della ceramica sanitaria (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0032 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1983 concernente un aiuto del governo belga a favore di un'impresa del settore della ceramica sanitaria (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (83/130/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni e dopo averne preso atto, considerando che il governo belga, tramite le proprie strutture regionali, ha deciso di intervenire a favore di un'impresa del settore della ceramica situata a La Louvière; che detto intervento è consistito in un'assunzione di partecipazione di 475 milioni di FB nel capitale dell'impresa da parte di una finanziaria pubblica a vocazione regionale; considerando che, essendo giunta a conoscenza di questo intervento, la Commissione con telex dell'8 aprile 1982 e del 17 giugno 1982 ha ricordato al governo belga gli obblighi in materia di notifica preliminare dei progetti di aiuti, prescritti dalle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE; che a questi telex non è stata data risposta; considerando che il 14 settemre 1982 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, in esito alla quale ha rilevato che l'aiuto era stato concesso dal governo belga senza rispettare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE; che nell'ambito di tale procedura essa ha invitato il governo belga a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo entro il 23 ottobre 1982; considerando che, con lettera del 19 novembre 1982, il governo belga ha confermato che l'aiuto era stato deciso il 3 agosto 1981; che esso ha inoltre sottolineato che l'aiuto era inteso a contribuire alla ricostituzione del capitale dell'impresa; che scopo dell'aiuto era di consentire all'impresa di continuare a produrre in attesa dell'elaborazione di un piano di ristrutturazione per il settore; che, in attesa dell'attuazione di questo piano settoriale, per razionalizzare la produzione dell'impresa sono già state adottate determinate misure; che queste misure comporteranno una contrazione dell'occupazione di 200 posti di lavoro; considerando che, nel quadro delle consultazioni dei terzi interessati, i governi di quattro Stati membri e tre organizzazioni professionali del settore della ceramica hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione in ordine all'aiuto progettato; che un'impresa olandese ha inoltre sottolineato le gravi distorsioni di concorrenza che risulterebbero dagli aiuti del governo belga; considerando che l'aiuto del governo belga è nella fattispecie atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa beneficiaria e la produzione di ceramica sanitaria e di vasellame; considerando che una parte sostanziale della produzione dell'impresa è esportata verso gli altri Stati membri e che di conseguenza gli scambi fra Stati membri sono alterati dall'aiuto concesso dal governo belga; considerando che il divieto degli aiuti enunciato dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE può applicarsi ai conferimenti di capitale effettuati sia dal governo centrale sia da altri organismi pubblici che dipendono dall'autorità dello Stato; considerando che nella fattispecie la situazione finanziaria dell'impresa e la sovraccapacità nel settore della ceramica, in particolare in quello dei sanitari, rappresentavano difficoltà tali da rendere poco verosimile che l'impresa potesse ottenere le somme indispensabili alla propria sopravvivenza sui mercati privati dei capitali; considerando che l'impresa in questione ha accusato negli ultimi anni sostanziali perdite; che esse sono infatti ammontate a 133,6 milioni di FB nel 1979, a 242,8 milioni di FB nel 1980 ed a 302,3 milioni di FB nel 1981, ciò che corrisponde rispettivamente al 23, al 39 ed al 45 % del fatturato negli stessi anni; che inoltre fra il 1979 ed il 1982 le somme dovute per la sicurezza sociale sono passate da 120,8 milioni di FB nel 1979 a 221 milioni di FB nel 1982; considerando che in tali circostanze l'assunzione di una partecipazione di 475 milioni di FB in un'impresa il cui capitale e le cui riserve ammontavano alla data del 1o gennaio 1981 a 25,4 milioni di FB costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; considerando che un siffatto aiuto, destinato a consentire il mantenimento in attività di capacità produttive, è atto a recare un pregiudizio particolarmente grave alle condizioni di concorrenza poiché il libero gioco delle forze del mercato determinerebbe normalmente la chiusura dell'impresa in questione il che, in una sizuazione di sovraccapacità del settore, consentirebbe ai concorrenti più competitivi di espandersi; considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche da esso enunciate; che le deroghe a questa incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, precisano obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello del solo beneficiario dell'aiuto; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo allorché si esamini un qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale, o un qualsiasi singolo caso di applicazione dei regimi di aiuti generali, ed in particolare che esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che senza l'aiuto il gioco delle forze di mercato non consentirebbe, da solo, alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono; considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi intracomunitari ed un'alterazione della concorrenza senza che ciò possa essere giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri; considerando che, quando applica i principi sopraccitati all'esame dei casi di aiuti, la Commissione deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo sia necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione; considerando che, nella fattispecie, l'esistenza di tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto non risulta; considerando infatti che il governo belga non ha potuto fornire e la Commissione non ha potuto rilevare nessuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione ottempera alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando che per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che la zona di La Louvière non è una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso ovvero si registri una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a); che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), l'aiuto belga non presenta le caratteristiche necessarie per contribuire allo sviluppo di talune regioni economiche, come previsto da tale disposizione; considerando che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'aiuto in questione non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un importante progetto di comune interesse europeo od un progetto tale da rimediare ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, la cui promozione giustifichi una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti prevista dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; che il Belgio fa parte delle regioni centrali della Comunità, ossia di quelle che, in un contesto comunitario, non sono le più gravemente colpite da problemi sociali ed economici, mentre invece in esse il rischio di una spirale nella concessione degli aiuti è fra i più diretti e più che altrove qualsiasi aiuto potrebbe pregiudicare gli scambi tra Stati membri; che, d'altra parte, dalle informazioni socioeconomiche disponibili sul Belgio, non emergono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento dell'economia, come previsto dal trattato; che l'intervento del governo belga non ha la finalità di far fronte ad una situazione di questo tipo; considerando da ultimo che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore di talune attività economiche, l'evoluzione del settore della ceramica porta a concludere che, tenuto conto in particolare della situazione di sovraccapacità nella Comunità, il mantenimento di capacità produttive mediante aiuti di Stato è contrario all'interesse comune, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto a favore di un'impresa del settore della ceramica concesso dal governo belga è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere pertanto soppresso. Articolo 2 Il Belgio informa la Commissione, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi. Articolo 3 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1983. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione