Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari /* COM/2010/0378 def. */
IT || COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.7.2010 COM(2010) 378 definitivo 2010/0209 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari {SEC(2010) 884}
{SEC(2010) 885}
RELAZIONE 1) Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta si inserisce tra le
iniziative dell'UE volte a sviluppare una politica globale in materia di
immigrazione. Nel programma dell'Aia del novembre 2004 si riconosce che “la
migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia
basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così
all'attuazione della strategia di Lisbona” e si invita la Commissione a
presentare un “programma politico in materia di migrazione legale che includa
procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda
fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro”. La successiva comunicazione della Commissione
del dicembre 2005 “Piano d’azione sull’immigrazione legale” (COM(2005) 669)
prevede l'adozione di cinque proposte legislative sull'immigrazione per motivi
di lavoro tra il 2007 e il 2009, tra le quali una proposta di direttiva sui
trasferimenti intrasocietari. Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,
adottato dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008, sancisce l'impegno
dell'Unione europea e degli Stati membri ad attuare una politica giusta,
efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate
dalle migrazioni. Il programma di Stoccolma, adottato dal
Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, riconosce che l'immigrazione per
motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità
dell'economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione
dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche
di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai
risultati economici dell'Unione a lungo termine. Il Consiglio europeo invita
quindi la Commissione e il Consiglio a portare avanti l'attuazione del Piano
d’azione sull’immigrazione legale del 2005. Nell'ottobre 2007 sono state presentate le
proposte relative ai lavoratori altamente qualificati (“Carta blu UE”) e a una
direttiva quadro generale[1]:
la prima è stata adottata dal Consiglio il 25 maggio 2009 e la seconda è
attualmente in corso di negoziato in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Di fronte agli ostacoli che derivano alle
imprese dalla complessità e dalla diversità delle norme, la presente proposta
di direttiva ha il duplice obiettivo di agevolare i trasferimenti
intrasocietari di competenze, sia verso l’Unione che al suo interno, per
rafforzare la competitività dell’economia dell’UE, e di integrare il complesso
di altre misure che l'Unione sta attuando per raggiungere gli obiettivi della
strategia Europa 2020. Essa mira in particolare a rispondere in modo efficace e
rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali
di società multinazionali, introducendo condizioni di ammissione trasparenti e
armonizzate per questa categoria di lavoratori, creando condizioni più
allettanti per il soggiorno temporaneo dei lavoratori trasferiti all’interno
della società e dei loro familiari e promuovendo un’assegnazione e una
riassegnazione efficiente dei lavoratori trasferiti tra entità dell'UE. Il
raggiungimento di tale obiettivo contribuirebbe inoltre al rispetto degli
impegni commerciali internazionali dell'UE, comprese le norme specifiche sui
trasferimenti intrasocietari. La promozione dei trasferimenti internazionali di
questo tipo richiede un clima di concorrenza leale, il rispetto dei diritti dei
lavoratori e la creazione di uno status giuridico sicuro per i lavoratori
trasferiti all’interno della società. · Contesto generale La globalizzazione delle imprese, l'aumento
degli scambi internazionali, la crescita e l’espansione delle multinazionali e
la ristrutturazione e il consolidamento in corso in molti settori hanno
intensificato negli ultimi anni gli spostamenti di manager e personale tecnico
di succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente
per brevi incarichi in altre unità della società. È essenziale per le imprese
reagire più rapidamente alle nuove sfide, trasferire know-how ai futuri manager
e armonizzare le qualifiche in tutti i paesi in cui operano. L'evoluzione
nell'organizzazione del lavoro e l'assegnazione del personale all'interno delle
imprese richiedono anch'esse maggiore mobilità. Attualmente, però, le possibilità per le
società internazionali di ricorrere alla mobilità dei propri dipendenti sono
limitate da una serie di fattori. Molte multinazionali che intendono trasferire
personale si imbattono nell'assenza di flessibilità e in varie restrizioni
(mancanza di regimi specifici chiari nella maggior parte degli Stati membri
dell'UE, requisiti complessi, costi, ritardi nel rilascio dei visti o dei
permessi di lavoro, incertezza delle norme e delle procedure, ecc.). Inoltre
tra gli Stati membri sussistono grandi differenze quanto a condizioni di
ammissione e limitazioni dei diritti familiari. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Lo strumento esistente a livello dell'UE per
la disciplina delle condizioni di ammissione dei lavoratori trasferiti
all’interno della società nell'ambito di una prestazione di servizi è la
risoluzione del Consiglio del 1994 sulle limitazioni all'ammissione di
cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di
occupazione[2],
adottata ai sensi dell'articolo K.1 del trattato CE, che contiene le
definizioni e i principi che regolano l'ammissione di questa categoria di
migranti. Anche la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi è collegata alla presente proposta,
in quanto all'articolo 1, paragrafo 4, dispone che “[l]e imprese stabilite
in uno Stato non membro non possono beneficiare di un trattamento più
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro”.
Di conseguenza, la presente proposta garantisce che le imprese stabilite in uno
Stato non membro che distacchino lavoratori in uno Stato membro nell'ambito di
una prestazione di servizi intrasocietari non beneficino di vantaggi
concorrenziali. Gli impegni assunti dall'UE-25 ai sensi
dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)[3] hanno
aperto la possibilità di ricorrere ai trasferimenti intrasocietari nel settore
dei servizi e nell'ambito di una prestazione di servizi - di norma senza dover
provare la necessità economica - per un massimo di tre anni (per manager e
specialisti) o di un anno (per laureati in tirocinio), purché gli interessati
soddisfino i requisiti previsti nell'elenco pertinente, ad esempio aver
lavorato in precedenza per almeno un anno. L'accordo di associazione UE-Cile,
concluso nel 2002, e l'accordo di partenariato economico con i paesi CARIFORUM,
concluso nel 2008, contengono inoltre disposizioni sui trasferimenti
intrasocietari basati sugli impegni ai sensi del GATS. Gli impegni commerciali
assunti nell'ambito del GATS e gli accordi bilaterali non intendono
disciplinare in modo esaustivo le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro. La direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22
settembre 2003 fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare. La presente proposta va oltre le disposizioni di
tale direttiva, in quanto prevede condizioni più favorevoli per il
ricongiungimento familiare. Alla presente proposta si applica il modello
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi istituito con
regolamento (CE) n. 1030/2002. La direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12
ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per
l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
stabilisce le condizioni per l'ammissione di ricercatori di paesi terzi negli
Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell'ambito di una
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato a tal fine
dallo Stato membro interessato. Potendosi verificare sovrapposizioni tra i
campi di applicazione dei due strumenti, e al fine di mantenere un insieme
coerente di norme per i ricercatori di paesi terzi, la presente proposta
esclude espressamente dalla sua portata i cittadini di paesi terzi che chiedono
di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della
direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca. Inoltre, la proposta di direttiva quadro[4] del 23
ottobre 2007 (COM(2007) 638) esclude dal proprio campo di applicazione le
persone che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un
accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, e i cittadini di paesi terzi che sono distaccati, a prescindere
che l’loro impresa sia stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo. I
lavoratori trasferiti all’interno della società che sono distaccati in base a
un contratto di lavoro con un'impresa di un paese terzo e che comprendono
persone che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni quali quelli
richiamati sono pertanto esclusi dal campo di applicazione di tale strumento e
di conseguenza soggiacciono a disposizioni specifiche su questi aspetti. La direttiva “Carta blu” prevede la stessa
esclusione della direttiva quadro per quanto riguarda le persone cui si
applicano accordi commerciali. Inoltre i richiedenti devono presentare un
contratto di lavoro. I lavoratori trasferiti all’interno della società sono
pertanto esclusi dal suo campo di applicazione. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE Le misure per attrarre lavoratori altamente
qualificati provenienti da paesi terzi, quali i membri chiave del personale di
società transnazionali, rientrano nel contesto più ampio stabilito dalla
strategia “Europa 2020” che fissa l'obiettivo per l'Unione di diventare
un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione tramite la riduzione
degli oneri amministrativi per le imprese e un maggiore equilibrio tra offerta
e domanda di lavoro. L'agevolazione dei trasferimenti intrasocietari rientra
inoltre tra gli obiettivi della politica commerciale dell’UE. La presente proposta rispetta i diritti
fondamentali, in particolare gli articoli 15, 21 e 31 (condizioni di lavoro
giuste ed eque), 12 (libertà di riunione e di associazione), 34 (sicurezza
sociale) e 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare) della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto riconosce e garantisce
il principio della parità di trattamento per i lavoratori trasferiti
all’interno della società e prevede garanzie procedurali e il diritto alla vita
familiare. Nell'attuare la presente proposta le autorità
saranno tenute a trattare i dati personali in conformità della direttiva
95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 2)
Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto ·
Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Il Libro verde sull'approccio dell'UE alla gestione della migrazione economica è stato oggetto di una consultazione pubblica, comprendente un'audizione pubblica svoltasi il 14 giugno 2005. Altre consultazioni si sono tenute nell’ambito di seminari e gruppi di lavoro. Gli Stati membri sono stati consultati in sede di comitato della Commissione sull'immigrazione e l'asilo. Nel quadro dello studio esterno commissionato a sostegno della valutazione d'impatto, si è proceduto a un'ulteriore consultazione delle principali parti interessate tramite questionari e colloqui. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione L'analisi dei 130 contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica ha messo in luce un consenso generale a favore di una politica comune dell'UE in materia di immigrazione economica, sebbene sussistano notevoli divergenze in relazione all'approccio da seguire e al risultato finale atteso. È stata inoltre espressa chiaramente la richiesta di proporre soluzioni semplici, non burocratiche e flessibili. Poiché molti Stati membri si sono dichiarati contrari a un’impostazione orizzontale, la Commissione ha ritenuto che un approccio settoriale sarebbe stato più realistico e avrebbe risposto meglio alle esigenze di flessibilità. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione d'impatto Sono state prese in esame le seguenti opzioni. Opzione 1: status quo. Proseguirebbero gli attuali sviluppi negli Stati membri, all'interno
del quadro giuridico vigente. Ciò significherebbe, tuttavia, che l'UE, nel suo
insieme, non sarebbe in grado di attrarre imprese e società, le quali
continuerebbero a incontrare difficoltà nell'ottimizzare l'assegnazione del
personale, nonostante l'aumento del fabbisogno di risorse interne altamente
qualificate. Opzione 2: direttiva che disciplina le
condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori trasferiti all’interno della
società. La normativa a livello dell'UE fornirebbe una
definizione comune di lavoratore trasferito all’interno della società,
rimandando a specifiche posizioni all'interno di una società transnazionale
(come negli elenchi allegati al GATS) o individuando membri chiave del
personale tramite criteri quali lo stipendio e le qualifiche (come nella
direttiva “Carta blu”). Prevedrebbe inoltre criteri armonizzati di ingresso, un
insieme comune di diritti, la durata massima del soggiorno e disposizioni su
determinati diritti sociali ed economici. Quest'opzione creerebbe un contesto
giuridico più trasparente. Tuttavia, per quanto riguarda la procedura e i
diritti familiari, le norme continuerebbero a variare da uno Stato membro
all'altro e non sarebbe assicurata la mobilità nell'UE. Opzione 3: direttiva che prevede la
mobilità nell'UE dei lavoratori trasferiti all’interno della società. Oltre ai punti di cui all'opzione 2, sarebbero introdotte disposizioni
per consentire ai lavoratori trasferiti di circolare all'interno dell'UE e
lavorare in più stabilimenti situati in Stati membri diversi. Non sarebbe
tuttavia garantito un trasferimento rapido e semplice da società di paesi terzi
a società dell'UE, e non sarebbero affrontate le questioni relative alla
famiglia. Opzione 4: direttiva che agevola il
ricongiungimento familiare e l'accesso dei coniugi al mercato del lavoro. In deroga alla direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non
dipenderebbe dall'ottenimento del diritto di soggiorno permanente né dal fatto
che il lavoratore trasferito abbia un periodo minimo di soggiorno. I permessi
di soggiorno per i familiari sarebbero rilasciati più rapidamente e, per quanto
riguarda l'accesso al mercato del lavoro, gli Stati membri non potrebbero
applicare il termine di 12 mesi. Di conseguenza, le società sarebbero in grado
di attrarre più facilmente i lavoratori trasferiti al loro interno. Tuttavia,
il diritto del coniuge di svolgere attività lavorativa potrebbe essere in
contrasto con il principio della preferenza ai cittadini dell'UE enunciato
negli atti di adesione. Opzione 5: direttiva che stabilisce
procedure comuni di ammissione. Sarebbe rilasciato un
unico documento che autorizza il titolare a lavorare in qualità di lavoratore
trasferito all’interno della società e a soggiornare nel territorio dello Stato
membro. In parallelo sarebbe fissato un termine massimo per il trattamento
delle domande (ad esempio, un mese). Quest'opzione migliorerebbe notevolmente
la capacità di trasferire facilmente e rapidamente membri chiave del personale
e ridurrebbe i tempi e i costi necessari per i trasferimenti intrasocietari. Opzione 6: comunicazione, coordinamento e
cooperazione tra Stati membri. Quest'opzione
contribuirebbe, in una certa misura, a ravvicinare le prassi nazionali sui
lavoratori cittadini di paesi terzi trasferiti all’interno della società in
tutta l'UE e a creare un quadro normativo più armonizzato. Tuttavia, in assenza
di misure imperative, l'impatto rischierebbe di essere molto limitato. Dopo un
confronto tra le varie opzioni e tra i relativi impatti si è scelta come
opzione preferita una combinazione delle opzioni 2, 3, 4 e 5. La definizione armonizzata di lavoratore trasferito all’interno della
società, condizioni armonizzate di ingresso e soggiorno, disposizioni che
garantiscono determinati diritti sociali ed economici (opzione 2), la mobilità
nell'UE (opzione 3), maggiori diritti familiari (opzione 4, senza diritto
d'accesso al mercato del lavoro per i coniugi) e l'introduzione di procedure
accelerate (opzione 5) contribuirebbero insieme a una migliore assegnazione del
personale all'interno di società multinazionali tra entità di paesi terzi ed
entità dell'UE e permetterebbero all'Unione di attrarre cittadini di paesi
terzi che lavorano per società multinazionali, offrendo nel contempo garanzie
contro la concorrenza sleale. 3) Elementi giuridici della proposta · Sintesi delle misure proposte La misura
stabilisce una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di
lavoratori trasferiti all’interno della società, sulla base di una definizione
comune e di criteri armonizzati: il lavoratore trasferito deve ricoprire un
posto di manager, specialista o laureato in tirocinio, come previsto dagli
impegni assunti dall'UE nell'ambito del GATS; l'interessato deve aver lavorato
nello stesso gruppo di imprese per almeno 12 mesi, se richiesto dallo Stato
membro; deve essere presentata una lettera di incarico che attesti il
trasferimento del cittadino di un paese terzo presso l'entità ospitante e ne
specifichi la retribuzione. Non è richiesta un’analisi del mercato del lavoro,
salvo che tale condizione sia in contrasto con il principio della preferenza ai
cittadini dell'UE enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di
adesione. È
previsto un regime specifico per i laureati in tirocinio. Al lavoratore
trasferito verrebbe rilasciato un permesso di soggiorno specifico (recante la
dicitura “lavoratore trasferito all’interno della società” che lo autorizza a
svolgere l'incarico in diverse entità appartenenti alla stessa società
transnazionale, comprese, a certe condizioni, entità situate in altri Stati
membri. Tale permesso garantirebbe loro condizioni favorevoli per il
ricongiungimento familiare nel primo Stato membro. 4) Base giuridica La proposta
riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi e
le procedure per il rilascio dei permessi necessari. Stabilisce inoltre le
condizioni alle quali il cittadino di un paese terzo può soggiornare in un
secondo Stato membro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è
l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFEU). 5) Principio di sussidiarietà Si applica il
principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze
esclusive dell'Unione. Gli Stati membri non possono conseguire in misura
sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono. - Il trattamento
concesso a livello dell'UE ai lavoratori trasferiti all’interno della società,
assieme alle condizioni e alle procedure che disciplinano tali trasferimenti,
ha un impatto sull'attrattiva dell'UE nel suo complesso e influisce sulla
misura in cui le società multinazionali decidono di esercitare la loro attività
o di investire in una determinata regione. - Le rigidità nei
trasferimenti intrasocietari di personale straniero da una sede europea a
un'altra sono di gran peso per le società multinazionali. Tali rigidità possono
essere eliminate soltanto con un intervento a livello dell'UE. - Un quadro
normativo comune che stabilisca condizioni di ammissione comuni per i
lavoratori trasferiti all’interno della società, comprese le condizioni
relative ai diritti sociali ed economici, eviterebbe il rischio di concorrenza
sleale. - Le grandi
differenze tra Stati membri quanto alle procedure di ingresso e al diritto di
soggiorno temporaneo potrebbero ostacolare l'applicazione uniforme degli
impegni internazionali che l'UE e i suoi Stati membri hanno assunto nel quadro
dei negoziati dell'OMC. La presente
proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. 6) Principio di proporzionalità La proposta
rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. Lo strumento
prescelto è la direttiva, un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine
di flessibilità in termini di attuazione. La direttiva è lo strumento più appropriato
per l’azione prevista, in quanto stabilisce norme minime vincolanti ma lascia
agli Stati membri un margine di flessibilità in merito alla forma e alle
modalità di applicazione di tali principi nell'ordinamento giuridico e nel
contesto generale nazionale. Misure non vincolanti avrebbero un effetto troppo
limitato, poiché i potenziali lavoratori trasferiti all’interno della società e
le società ospitanti nell'UE continuerebbero a essere sottoposti a una
moltitudine di norme diverse in materia di ammissione. L'azione si limita a quanto necessario per il
conseguimento dell'obiettivo di cui sopra. Le disposizioni proposte riguardano
le condizioni di ammissione, la procedura e il permesso e i diritti dei
lavoratori trasferiti all’interno della società, compresa la mobilità nell'UE,
settori che rientrano nella politica comune d'immigrazione in virtù
dell'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli oneri
amministrativi imposti agli Stati membri per modificare la legislazione
(introducendo nuove norme specifiche sui trasferimenti intrasocietari) e
cooperare sarebbero moderati, in quanto dei lavoratori trasferiti all’interno
della società già trattano strumenti di diritto commerciale e tali oneri
troverebbero compensazione nei numerosi vantaggi derivanti dalle maggiori
possibilità di procedere facilmente a tali trasferimenti da uno Stato membro a
un altro. 7) Incidenza sul bilancio Nessuna. 8) Informazioni supplementari · Riesame/revisione/clausola di caducità La proposta
contiene una clausola di riesame. · Tavola di concordanza Gli Stati membri
sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni
nazionali di attuazione della direttiva insieme a una tavola di concordanza tra
queste ultime e la direttiva. 9) Illustrazione dettagliata della proposta Articolo 1 La proposta si
inserisce nell'ambito degli sforzi dell'UE per elaborare una politica globale
dell'immigrazione, tra cui regole comuni in materia di migrazione economica. Ha
due obiettivi specifici: introdurre una procedura speciale per l'ingresso e il
soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di permessi di
soggiorno per i cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare nell'UE
nell’ambito di trasferimenti intrasocietari (articolo 79, paragrafo 2, lettera
a), del TFUE), e attuare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del TFUE
definendo i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in
uno Stato membro ai sensi della presente proposta, comprese le condizioni che
disciplinano il soggiorno negli altri Stati membri. Articolo 2 La proposta non
riguarda i cittadini dell'UE, i loro familiari né coloro il cui accesso
all’impiego in un determinato Stato membro è limitato da misure transitorie. La
direttiva si applica soltanto ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di
fuori del territorio di uno Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel
territorio di uno Stato membro nell'ambito di un trasferimento intrasocietario.
Potendosi verificare sovrapposizioni tra i
campi di applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, e il presente
strumento, l'articolo 3 esclude espressamente dal campo di applicazione della
direttiva i cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato
membro in qualità di ricercatori ai sensi della richiamata direttiva, ai fini
di un progetto di ricerca. La presente direttiva non si applica neanche ai
cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE o lavorano presso un'impresa
stabilita in un paese terzo, ovvero che sono distaccati da imprese stabilite in
uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo
56 del trattato e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi. Articoli 3 e 4 La proposta
definisce il concetto di “lavoratore trasferito all’interno della società”. La
definizione tiene conto degli specifici impegni assunti dall'UE-25 nell'ambito
del GATS e degli accordi commerciali bilaterali, e si basa sui seguenti
elementi: - esistenza di una
società transnazionale, composta da una o più entità stabilite al di fuori del
territorio di uno Stato membro e da una o più entità stabilite negli Stati
membri (“entità ospitanti”); - distacco
temporaneo di un cittadino di un paese terzo dalla società situata nel paese
terzo, cui il cittadino in questione è vincolato da un contratto di lavoro, a
un'entità dell'UE appartenente allo stesso gruppo di imprese. Tale
trasferimento non ha necessariamente luogo nel settore dei servizi o
nell'ambito di una prestazione di servizi e può avere origine in un paese terzo
che non è parte contraente di un accordo commerciale: il campo di applicazione
della proposta è pertanto più ampio di quello risultante dagli accordi
commerciali. L'articolo 2
definisce inoltre i concetti di “manager”, “specialista” e “laureato in
tirocinio”, basando le definizioni su quelle degli impegni assunti dall'UE
nell'ambito del GATS con cui gli Stati membri hanno già dimestichezza. Inoltre,
la definizione di “laureato in tirocinio” precisa che il tirocinio deve essere
diretto a formare l'interessato per posti dirigenziali. Le altre
definizioni si rifanno a strumenti vigenti a livello dell'UE quali le direttive
2003/86/CE o 2009/38/CE del Consiglio. Gli articoli in
esame autorizzano gli Stati membri a introdurre o mantenere disposizioni più
favorevoli per i cittadini di paesi terzi cui si applica la direttiva. Gli
Stati membri, ad esempio, potrebbero voler riservare procedure o disposizioni
più favorevoli ai familiari. Articolo 5 Questo articolo
stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare ai fini della
presente proposta. Deve essere
dimostrato che il trasferimento avviene tra entità di uno stesso gruppo di
imprese. Poiché
l'ammissione è funzione della domanda, è necessario presentare un documento che
descriva i compiti assegnati e specifichi la retribuzione, che deve essere
conforme alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della
direttiva 96/71/CE. In genere tale documento consiste in una lettera di
incarico. Esso deve indicare il luogo o i luoghi dell'incarico e la sua durata,
e dimostrare che il lavoratore trasferito ricoprirà nell'entità ospitante un
posto di manager, specialista o laureato in tirocinio. Il regime riguarda
membri chiave del personale, come di norma definiti negli impegni commerciali
assunti dall'UE, in quanto apportano nuove tecnologie e innovazione, diffondono
la cultura d'impresa nei vari stabilimenti e contribuiscono ad avviare le
attività nei mercati emergenti, consentendo in ultima analisi una maggiore
competitività delle imprese dell'UE. Per garantire che le competenze del
lavoratore trasferito siano specificamente necessarie all'entità ospitante, e
in conformità degli impegni commerciali assunti dall'UE, gli Stati membri
possono esigere che l'interessato abbia lavorato in precedenza nello stesso
gruppo di imprese per 12 mesi. Poiché il regime riguarda specificamente la
migrazione temporanea, il richiedente deve dimostrare che alla fine
dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità
appartenente allo stesso gruppo stabilita in un paese terzo. Il cittadino di un
paese terzo deve rispettare i requisiti prescritti dalla legge nazionale ai
cittadini dell’Unione per l’esercizio della professione regolamentata
specificata nella lettera di incarico e, per le professioni non regolamentate,
deve presentare documenti che ne indichino le qualifiche professionali (di
solito il curriculum vitae). Nel caso dei laureati in tirocinio, il richiedente
deve fornire prova di essere in possesso dei titoli di istruzione superiore
richiesti, come previsto dagli impegni commerciali dell'UE. Inoltre, i
cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di laureati
in tirocinio devono presentare un documento da cui risulti che svolgeranno un
vero e proprio tirocinio e non saranno impiegati come normali lavoratori.
Pertanto è richiesta una convenzione di tirocinio contenente una descrizione
del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione del
programma. Al fine di
agevolare i controlli, qualora il trasferimento riguardi più destinazioni in
Stati membri diversi, il richiedente deve informarne le autorità competenti
delle entità ospitanti secondarie. Non è richiesta
un’analisi del mercato del lavoro, in quanto tale criterio sarebbe in contrasto
con l'obiettivo di istituire un regime trasparente e semplificato per
l'ammissione di lavoratori qualificati trasferiti all’interno della società.
Inoltre, una siffatta condizione contrasterebbe con gli impegni assunti dall'UE
nell'ambito del GATS e di accordi commerciali bilaterali per i lavoratori
trasferiti cui quelli si applicano. Data la preminenza del diritto primario,
per gli Stati membri che applicano misure transitorie ai nuovi Stati membri
vale comunque il principio della preferenza ai cittadini dell'UE. Articoli 6, 7 e
8 La proposta non dà
luogo a un diritto di ammissione, in quanto la presente direttiva non incide
sul diritto degli Stati membri di determinare il volume d'ingresso nel loro
territorio dei cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti
intrasocietari. Tuttavia tale diritto dovrebbe essere usato in conformità degli
impegni derivanti dagli accordi internazionali che agevolano l'ingresso e il
soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al
commercio e agli investimenti. Le disposizioni
degli articoli in esame elencano i motivi obbligatori e possibili di rifiuto (e
di revoca e mancato rinnovo), in particolare l'inosservanza dei criteri,
l'esistenza di sanzioni a carico del datore di lavoro per lavoro non dichiarato
o illegale, ai sensi della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 sulle
sanzioni, e l'esistenza di quote. Ove non sussistano le condizioni di cui
all'articolo 5, gli Stati membri devono prevedere sanzioni appropriate, ad esempio
di tipo finanziario, da irrogare all'entità ospitante ritenuta responsabile. Articoli 9, 10,
11 e 12 I richiedenti che
soddisfano i criteri di ammissione riceveranno un permesso di soggiorno
specifico che li autorizzerà a lavorare in qualità di lavoratori trasferiti
all’interno della società alle condizioni stabilite dall'articolo 14. Non
possono essere richiesti permessi di lavoro aggiuntivi. Gli Stati membri sono
tenuti a designare un'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare
il permesso. Ciò non pregiudica il ruolo e le competenze di altre autorità
nazionali per quanto riguarda l'esame della domanda e la decisione in merito
alla stessa, né dovrebbe impedire agli Stati membri di nominare altre autorità
(ad esempio uffici consolari) cui i cittadini di paesi terzi o l’entità
ospitante possano presentare la domanda e che sono autorizzate a rilasciare il
permesso. La durata del
permesso di soggiorno sarà limitata a tre anni per manager e specialisti e a un
anno per laureati in tirocinio. È previsto un termine breve (30 giorni) per la
trattazione della domanda, accompagnato da varie garanzie procedurali, fra cui
la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo
per le autorità di motivare tale decisione. Devono essere rese disponibili le
informazioni sulle condizioni di ingresso, comprese le condizioni di lavoro. Può essere
istituita una procedura accelerata per i gruppi di imprese riconosciuti a tal
fine. Articoli 13 e 14 Onde garantire la
parità di trattamento con i lavoratori distaccati di cui alla direttiva
96/71/CE, i diritti riconosciuti ai lavoratori trasferiti all’interno della
società per quanto riguarda le condizioni di lavoro sono allineati a quelli di
cui godono i lavoratori distaccati. Questi articoli indicano i settori in cui
la parità di trattamento deve essere riconosciuta. Considerato che i
trasferimenti intrasocietari hanno carattere temporaneo, la parità di
trattamento in materia di istruzione e formazione professionale, edilizia
sociale e servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego
è ritenuta non pertinente. Continuano ad applicarsi gli accordi bilaterali
vigenti, in particolare nel settore della sicurezza sociale. In caso di
mobilità tra Stati membri, di norma si applica il regolamento (CE) n. 859/2003.
Il permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore trasferito all’interno della
società gli consente di lavorare, a determinate condizioni, in tutte le entità
appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Articolo 15 Questo articolo
stabilisce le deroghe alla direttiva 2003/86/CE considerate necessarie per
creare un regime vantaggioso per i lavoratori trasferiti all’interno della
società, e segue una logica diversa da quella della direttiva sul
ricongiungimento familiare, strumento destinato a favorire l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi che potrebbero verosimilmente ottenere il soggiorno
permanente. Sulla falsa riga di regimi analoghi esistenti negli Stati membri e
in altri paesi, prevede il ricongiungimento familiare immediato nel primo Stato
di soggiorno e stabilisce altresì, a questo scopo, che le eventuali misure
nazionali di integrazione possano applicarsi soltanto una volta che i familiari
abbiano raggiunto il territorio dell’UE. Articolo 16 Questo articolo
contempla la mobilità geografica dei lavoratori trasferiti all’interno della
società e consente loro di lavorare in entità della stessa società
transnazionale situate in Stati membri diversi e presso i clienti di tali
entità. Di conseguenza, il cittadino di un paese terzo che è stato ammesso come
lavoratore trasferito all’interno della società può essere autorizzato a
svolgere parte dell'incarico in un'entità dello stesso gruppo situata in un
altro Stato membro in forza del primo permesso di soggiorno e di un documento
aggiuntivo indicante le entità del gruppo di imprese in cui l'interessato è
autorizzato a lavorare. Il secondo Stato membro deve essere informato delle
principali condizioni di tale mobilità e può esigere un permesso di soggiorno
se la durata del lavoro è superiore a 12 mesi ma non può obbligare il
lavoratore trasferito ad uscire dal territorio per presentare la domanda. Articoli 17,
18, 19, 20, 21 e 22 Contengono le
consuete disposizioni relative all'attuazione, alle statistiche annuali e ai
punti di contatto nazionali. 2010/0209 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo
2, lettere a) e b), vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[5], visto il parere
del Comitato delle regioni[6], deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando
quanto segue: (1) Allo scopo di istituire
progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato
prevede l’adozione di misure nel settore dell’immigrazione che siano eque nei
confronti dei cittadini dei paesi terzi. (2) Ai sensi del trattato,
l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare,
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento
dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A
tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti
le condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati
membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, e la definizione dei
diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato
membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli altri Stati membri. (3) La comunicazione della
Commissione “EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”[7]
fissa l'obiettivo per l'Unione di diventare un'economia basata sulla conoscenza
e sull'innovazione tramite la riduzione degli oneri amministrativi per le
imprese e un maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro. Le misure
volte a facilitare l'ingresso nell'Unione di manager, specialisti o laureati in
tirocinio provenienti da paesi terzi nell'ambito di trasferimenti
intrasocietari dovrebbero collocarsi in questo contesto più ampio. (4) Il programma di Stoccolma,
adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, riconosce che
l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la
competitività e la vitalità dell'economia e che, a fronte delle sfide
demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda
di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un
contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a
lungo termine. Invita quindi la Commissione europea e il Consiglio a portare
avanti l'attuazione del Piano d’azione sull’immigrazione legale del 2005[8]. (5) La globalizzazione delle
imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l’espansione delle
multinazionali hanno intensificato negli ultimi anni gli spostamenti di manager
e personale tecnico di succursali o filiali di società multinazionali,
trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società. (6) I trasferimenti
intrasocietari di membri chiave del personale apportano alle società ospitanti
nuove competenze e conoscenze, favoriscono l'innovazione e aumentano le
opportunità economiche, facendo progredire l’economia basata sulla conoscenza
in Europa e promuovendo i flussi di investimenti nell'Unione. I trasferimenti
da paesi terzi, se gestiti efficacemente, possono anche facilitare i
trasferimenti da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare
la posizione dell'Unione nelle relazioni con i partner internazionali.
Agevolando i trasferimenti intrasocietari si permette ai gruppi multinazionali
di ottimizzare l'assegnazione delle risorse umane. (7) Il complesso di norme
istituite dalla presente direttiva offre vantaggi anche ai paesi di origine dei
migranti, in quanto la migrazione temporanea favorisce il trasferimento di
competenze, conoscenze, tecnologie e know-how. (8) La presente direttiva deve
applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione
per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri,
enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione. In osservanza
di tale principio, gli Stati membri devono introdurre, in qualsiasi periodo in
cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali,
un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al
proprio mercato del lavoro. (9) La presente direttiva
stabilisce una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di
lavoratori trasferiti all’interno della società, sulla base di definizioni
comuni e di criteri armonizzati. (10) Ai fini della presente direttiva,
sono considerati lavoratori trasferiti all’interno della società i manager, gli
specialisti e i laureati in tirocinio con titolo di istruzione superiore, la
cui definizione tiene conto degli specifici impegni assunti dall'Unione
nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi[9] (GATS) e degli accordi
commerciali bilaterali. Tali impegni non riguardano le condizioni di ingresso,
soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la presente direttiva li integra e ne
facilita l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei trasferimenti intrasocietari
cui si applica la presente direttiva è più ampio di quello risultante dagli
impegni commerciali, in quanto tali trasferimenti non si limitano
necessariamente al settore dei servizi e possono avere origine in un paese terzo
che non è parte di un accordo commerciale. (11) I lavoratori trasferiti
all’interno della società dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni di
lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è
stabilito nel territorio dell'Unione europea, quali definite dalla direttiva
96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[10]. Tale
requisito intende tutelare i lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra
le imprese stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite in un paese terzo,
in quanto garantisce che queste ultime non possano beneficiare di norme meno
restrittive in materia di lavoro per ottenere vantaggi concorrenziali. (12) Per garantire che le
competenze del lavoratore trasferito all’interno della società siano specifiche
all'entità ospitante, gli Stati membri possono chiedere che l'interessato abbia
lavorato nello stesso gruppo di imprese per almeno 12 mesi prima del trasferimento.
(13) Poiché i trasferimenti
intrasocietari sono migrazioni temporanee, il richiedente deve dimostrare che
alla fine dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in
un'entità appartenente allo stesso gruppo stabilita in un paese terzo. La prova
può risultare dalle disposizioni pertinenti del contratto di lavoro. Occorrerà
una lettera di incarico attestante che il manager o lo specialista di un paese
terzo possiede le qualifiche professionali richieste nello Stato membro in cui
è ammesso per occupare il posto o esercitare la professione regolamentata. (14) I cittadini di paesi terzi che
chiedono di essere ammessi in qualità di laureati in tirocinio devono
dimostrare di essere in possesso dei titoli di istruzione superiore richiesti,
ossia di qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale
qualificazione che attesti il completamento di un programma di istruzione
superiore post-secondaria di almeno tre anni. Inoltre devono presentare una
convenzione di tirocinio, contenente una descrizione del programma di
tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione, da cui risulti che
svolgeranno un vero e proprio tirocinio e non saranno impiegati come normali
lavoratori. (15) Salvo che tale condizione sia
in contrasto con il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione
enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione, non è richiesta
un’analisi del mercato del lavoro, in quanto tale criterio sarebbe in contrasto
con l'obiettivo di istituire un regime trasparente e semplificato per
l'ammissione dei lavoratori trasferiti all’interno della società. (16) Al fine di agevolare i
controlli, qualora il trasferimento riguardi più destinazioni in Stati membri
diversi, il richiedente deve informarne le autorità competenti degli Stati
membri in cui sono situate le entità ospitanti secondarie. (17) La presente direttiva non deve
incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso
nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti
intrasocietari, né deve concedere permessi di soggiorno a fini occupazionali in
generale o per alcune professioni, per alcuni settori economici o per regioni
specifiche. (18) Gli Stati membri devono
prevedere sanzioni appropriate, ad esempio di tipo finanziario, da irrogare in
caso di inosservanza delle condizioni fissate dalla presente direttiva. Le
sanzioni potrebbero essere comminate all'entità ospitante. (19) L'istituzione di una procedura
unica volta al rilascio di un solo titolo combinato che comprenda il permesso
di soggiorno e il permesso di lavoro concorrerà alla semplificazione delle
norme che vigono attualmente negli Stati membri. (20) Può essere istituita una
procedura accelerata per i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine. Il riconoscimento
andrebbe concesso sulla base di criteri oggettivi, resi pubblici dallo Stato
membro, che assicurino la parità di trattamento tra richiedenti, e per un
massimo di tre anni, in quanto i criteri devono essere rivisti periodicamente.
È opportuno limitare il riconoscimento alle società transnazionali che
presentano credenziali attestanti la capacità di rispettare gli obblighi e
fornire informazioni sui trasferimenti intrasocietari previsti. Qualunque
modifica importante che incida sulla capacità della società di rispettare tali
obblighi e le informazioni complementari sui trasferimenti futuri devono essere
comunicate senza indugi all'autorità competente. È opportuno prevedere sanzioni
appropriate, ad esempio di tipo finanziario, e la possibilità di revocare il
riconoscimento e rifiutare future domande di permesso. (21) Non appena uno Stato membro
abbia deciso di ammettere un cittadino di un paese terzo che soddisfa i criteri
previsti dalla presente direttiva, quest’ultimo deve ricevere un permesso di soggiorno
specifico (permesso di trasferimento intrasocietario) che autorizza il titolare
a svolgere l'incarico, a determinate condizioni, in diverse entità appartenenti
alla stessa società transnazionale, comprese le entità situate in un altro
Stato membro. (22) La presente direttiva non deve
concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo
dell'articolo 56 del trattato. In particolare, essa non deve concernere le
condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva
96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno
Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.
La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi distaccati da
imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi
conformemente alla direttiva 96/71/CE. Di conseguenza, i cittadini di paesi
terzi titolari di permesso di trasferimento intrasocietario non possono
avvalersi delle disposizioni della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva
non deve concedere alle imprese stabilite in un paese terzo un trattamento più
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, in
conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE. (23) Deve essere assicurata la
parità di trattamento, ai sensi della legge nazionale, nei settori di sicurezza
sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale[11].
Poiché la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli accordi
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui godono i lavoratori cittadini
di paesi terzi trasferiti all’interno della società in forza di un accordo
bilaterale concluso tra lo Stato membro in cui l'interessato è ammesso e il
paese d'origine potrebbero essere rafforzati rispetto ai diritti che gli
sarebbero stati riconosciuti ai sensi della legge nazionale. La presente
direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la
legislazione vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale
per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra
Stati membri. (24) Affinché le norme specifiche introdotte
dalla presente direttiva siano più allettanti e questa generi tutti i vantaggi
attesi per la competitività delle imprese nell'Unione, è opportuno concedere ai
lavoratori cittadini di paesi terzi trasferiti all’interno della società
condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare nello Stato membro che
per primo ha rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi della presente
direttiva. Tale diritto infatti rimuove un importante ostacolo all'accettazione
dell'incarico da parte del potenziale lavoratore trasferito. A salvaguardia
dell’unità familiare, occorre che i familiari possano raggiungere il lavoratore
trasferito all’interno della società in un altro Stato membro alle condizioni
stabilite dalla legge nazionale di questo Stato membro. (25) La presente direttiva non deve
applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato
membro in qualità di ricercatori ai fini di un progetto di ricerca, in quanto
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per
l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[12]. (26) Dal momento che gli obiettivi
della presente direttiva, ossia l’introduzione di una speciale procedura di
ammissione e l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno da applicare ai
cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intrasocietari, non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono
essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in virtù
del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per il
conseguimento di tali obiettivi in virtù del principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (27) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (28) [A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano
all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono
soggetti alla sua applicazione.] (29) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO
I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1
Oggetto La presente direttiva
determina: a) le condizioni di ingresso e
di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati
membri, di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di
trasferimenti intrasocietari; b) le condizioni di ingresso e
di soggiorno per periodi superiori a tre mesi dei cittadini di paesi terzi di
cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo
ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno ai sensi
della presente direttiva. Articolo 2
Campo di applicazione 1. La presente direttiva si
applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio
di uno Stato membro e chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato
membro nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. 2. La presente direttiva non si
applica: a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono
di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della
direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca; b) ai cittadini di paesi terzi che, in virtù
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di
diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione o
lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi; c) ai cittadini di paesi terzi che svolgono
attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di
una prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa
stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai
sensi della direttiva 96/71/CE. Articolo 3
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende
per: a) “cittadino di un paese terzo”,
chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) “trasferimento intrasocietario”, il
distacco temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un'impresa stabilita
al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un
paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un'entità appartenente
all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio; c) “lavoratore trasferito all’interno
della società”, il cittadino di un paese terzo oggetto di un trasferimento
intrasocietario; d) “entità ospitante”, l'entità,
qualunque sia la forma giuridica, stabilita nel territorio di uno Stato membro,
presso la quale il cittadino di un paese terzo è trasferito; e) “manager”, la persona che occupa una
carica elevata preposta direttamente alla direzione dell’entità ospitante sotto
la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli
azionisti della società o dei loro equivalenti, che in particolare dirige
l’entità ospitante oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
controlla e coordina l’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive,
professionali o manageriali; ha facoltà di procedere personalmente
all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni,
licenziamenti e altre azioni relative al personale; f) “specialista”, la persona in
possesso di conoscenze non comuni indispensabili all'entità ospitante, tenuto conto
non solo delle conoscenze specificamente necessarie per l'entità ospitante, ma
anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o
di attività che richiede una preparazione tecnica specifica; g) “laureato in tirocinio”, il titolare
di un titolo di istruzione superiore trasferito in una società per accrescere
le proprie conoscenze ed esperienze, in vista di occuparvi un posto
dirigenziale; h) “titolo di istruzione superiore”,
qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione
rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un
programma di istruzione superiore post-secondaria di almeno tre anni, ossia di
un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come
istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato; i) “familiari”, i cittadini di paesi
terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio[13];
j) “permesso di trasferimento
intrasocietario”, l’autorizzazione recante la dicitura “lavoratore trasferito
all’interno della società” che consente al titolare di soggiornare e lavorare
nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva; k) “procedura unica di domanda”, la
procedura che conduce alla decisione in merito alla domanda di autorizzazione a
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un
cittadino di un paese terzo; l) “gruppo di imprese”, due o
più imprese che ai sensi della legge nazionale sono riconosciute collegate nei
seguenti modi: un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle
seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa: detiene la maggioranza
del capitale sottoscritto dell’impresa, controlla una maggioranza dei voti
connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa, oppure può designare più
della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell’impresa; m) “primo Stato membro”, lo Stato membro
che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno
ai sensi della presente direttiva; n) “contratto collettivo di
applicazione generale”, il contratto collettivo che dev'essere rispettato da
tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella
categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di
dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati
membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere
applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale
e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti
collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più
rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio
nazionale. Articolo 4
Disposizioni più favorevoli 1. La presente direttiva si
applica fatte salve le disposizioni più favorevoli: a) del diritto dell'Unione, inclusi gli
accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una
parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; b) di accordi bilaterali o multilaterali tra
uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2. La presente direttiva fa
salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a
cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto all'articolo 3, lettera
i), e agli articoli 12, 14 e 15. CAPO II
CONDIZIONI DI AMMISSIONE Articolo 5
Criteri di ammissione 1. Fatto salvo l’articolo 10, il
cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente
direttiva: a) dimostra che l'entità ospitante e
l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo
stesso gruppo di imprese; b) dimostra di aver lavorato nello stesso
gruppo di imprese quanto meno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data del
trasferimento intrasocietario, se richiesto dalla legge nazionale, e di poter
fare ritorno in un'entità appartenente a quel gruppo d'imprese stabilita in un
paese terzo alla fine dell'incarico; c) presenta una lettera di incarico del
datore di lavoro da cui risulti: i) la durata del trasferimento e
l’ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti dello Stato membro
interessato; ii) la prova che ricoprirà un posto di
manager, specialista o laureato in tirocinio nell'entità ospitante o nelle
entità ospitanti dello Stato membro interessato; iii) la retribuzione durante il
trasferimento; d) dimostra di possedere le qualifiche
professionali richieste nello Stato membro in cui è ammesso per il posto di
manager o specialista ovvero, nel caso di un laureato in tirocinio, dei titoli
di istruzione superiore richiesti; e) presenta la documentazione attestante il
rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale ai cittadini
dell’Unione per l’esercizio della professione regolamentata che andrà a
svolgere; f) esibisce un documento di viaggio valido
secondo quanto previsto dalla legge nazionale e la domanda di visto o il visto,
se richiesto; g) fatti salvi gli accordi bilaterali
vigenti, dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere
fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi
contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro
interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa
di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro
o in virtù di esso; h) non è considerato una minaccia per
l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica. 2. Gli Stati membri esigono che
siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in
una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei
pertinenti settori occupazionali, per quanto riguarda la retribuzione pagata
durante il trasferimento. In mancanza di un sistema di dichiarazione di
applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se
così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere
applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale
e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti
collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più
rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio
nazionale. 3. Oltre a quanto disposto dai
paragrafi 1 e 2, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in
qualità di laureato in tirocinio presenta una convenzione di tirocinio
contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le
condizioni di supervisione del programma. 4. Qualora il trasferimento
riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, il cittadino di un paese
terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva dà prova
della notifica richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). 5. Qualunque modifica che incide
sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 è notificata alle autorità
competenti dello Stato membro interessato. Articolo 6
Motivi di rifiuto 1. Gli Stati membri rifiutano la
domanda di ammissione se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se
i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati
falsificati o manomessi. 2. Gli Stati membri rifiutano la
domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di
sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o
occupazione illegale. 3. Gli Stati membri possono
rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi
terzi. 4. Qualora il trasferimento
riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, lo Stato membro in cui è
stata presentata la domanda limita l'ambito geografico di validità del permesso
agli Stati membri in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5. Articolo 7
Revoca o mancato rinnovo del permesso 1. Gli Stati membri revocano o
rifiutano di rinnovare il permesso di trasferimento intrasocietario nei
seguenti casi: a) se è stato ottenuto in maniera
fraudolenta, o è stato falsificato o manomesso,
oppure b) se il titolare soggiorna per fini diversi
da quelli per cui è stato autorizzato. 2. Gli Stati membri possono
revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di trasferimento intrasocietario
nei seguenti casi: a) se non sono o non sono più rispettate le
condizioni di cui all'articolo 5,
oppure b) per motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza o sanità pubblica. Articolo 8
Sanzioni Gli Stati membri possono considerare
responsabile l'entità ospitante e prevedere sanzioni per inosservanza delle
condizioni di ammissione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive. CAPO III
PROCEDURA E PERMESSO Articolo 9
Accesso alle informazioni Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché siano disponibili le informazioni sulle condizioni di ingresso e
soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i documenti giustificativi richiesti
per la domanda. Articolo 10
Domande di ammissione 1. Gli Stati membri stabiliscono
se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o
dall'entità ospitante. 2. La domanda è presa in
considerazione ed esaminata soltanto quando il cittadino di un paese terzo
soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui è chiesta
l'ammissione. 3. La domanda è presentata alle
autorità dello Stato membro in cui il trasferimento intrasocietario ha luogo in
via principale. 4. Gli Stati membri designano
l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso di
trasferimento intrasocietario. 5. La domanda è presentata
nell'ambito di una procedura unica. 6. Lo Stato membro interessato
agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di
ammissione è stata accettata, nell’ottenimento del visto necessario. 7. Possono essere introdotte
procedure semplificate per i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine dagli
Stati membri ai sensi della legge o delle prassi amministrative nazionali. Il riconoscimento è concesso per un massimo di tre
anni sulla base delle seguenti informazioni: a) informazioni sulla capacità finanziaria
del gruppo d'imprese che garantiscano che al lavoratore trasferito all’interno
della società sarà garantito il livello di retribuzione e i diritti prescritti
all'articolo 14; b) la prova che nei trasferimenti passati
sono state rispettate le condizioni di ammissione; c) la prova che sono rispettate le
disposizioni legislative e regolamentari in materia tributaria del paese
ospitante; d) informazioni sui trasferimenti futuri. 8. Le procedure semplificate di
cui al paragrafo 7 consistono: a) nell’esentare il richiedente dal
presentare i documenti di cui all'articolo 5 qualora siano già stati presentati
in precedenza e siano ancora validi; b) in una procedura di ammissione accelerata
che permette il rilascio di permessi di trasferimento intrasocietario in tempi
più brevi rispetto a quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
oppure c) in agevolazioni specifiche per il
rilascio di visti. 9. I gruppi di imprese
riconosciuti ai sensi del paragrafo 7 notificano all'autorità competente
qualunque modifica che incida sulle condizioni del riconoscimento. 10. Gli Stati membri prevedono
sanzioni appropriate, compresa la revoca del riconoscimento, in caso di mancata
presentazione delle prove e delle informazioni di cui al paragrafo 7. Articolo 11
Permesso di trasferimento intrasocietario 1. Al lavoratore trasferito
all’interno della società che rispetta i criteri di ammissione di cui
all’articolo 5 e per il quale l'autorità competente ha preso una decisione
favorevole è rilasciato un permesso di trasferimento intrasocietario. 2. Il periodo di validità del
permesso di trasferimento intrasocietario è quanto meno di un anno ovvero è
pari alla durata del trasferimento nel territorio dello Stato membro
interessato se inferiore, e può essere prorogato fino a un massimo di tre anni
per i manager e gli specialisti e fino a un massimo di un anno per i laureati
in tirocinio. 3. Il permesso di trasferimento
intrasocietario è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri
secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio[14].
Conformemente alla lettera a), sezione 7.5-9, dell’allegato di tale
regolamento, gli Stati membri inseriscono nel permesso di soggiorno i dati
relativi al permesso di lavoro alle condizioni stabilite all'articolo 13. 4. Nel campo “tipo di permesso” gli Stati membri inseriscono
la dicitura “lavoratore trasferito all’interno della società” e il nome del
gruppo di imprese interessato. Gli Stati membri rilasciano al titolare del
permesso di trasferimento intrasocietario un documento aggiuntivo contenente
l’elenco delle entità autorizzate ad ospitare il cittadino di un paese terzo, e
lo rivedono ogniqualvolta l'elenco sia modificato. 5. Gli Stati membri non
rilasciano permessi aggiuntivi, segnatamente permessi di lavoro di qualunque
tipo. Articolo 12
Garanzie procedurali 1. Le autorità competenti dello
Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di ammissione in
uno Stato membro in qualità di lavoratore trasferito all’interno della società
o di revisione del documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e
la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di
notifica previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, entro
30 giorni dalla presentazione della domanda completa. In casi eccezionali di
domande complesse, comprese quelle relative a entità ospitanti in più Stati
membri, il termine può essere prorogato di 60 giorni al massimo. 2. Laddove le informazioni
fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti
comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni
supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi.
3. Qualsiasi decisione che
respinga la domanda o che disponga il mancato rinnovo dei permessi di
trasferimento intrasocietario o la revoca degli stessi è notificata per
iscritto al richiedente ed è impugnabile nello Stato membro interessato,
conformemente alla legge nazionale. Nella notifica sono indicati i motivi della
decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l’interessato
nonché i termini entro cui proporli. CAPO IV
DIRITTI Articolo 13
Diritti derivanti dal permesso di trasferimento intrasocietario Durante il periodo di validità del permesso di
trasferimento intrasocietario, il titolare gode quanto meno dei seguenti
diritti: 1. diritto di ingresso e soggiorno nel
territorio dello Stato membro che rilascia il permesso; 2. libero accesso a tutto il territorio
dello Stato membro che rilascia il permesso, nei limiti previsti dalla legge
nazionale; 3. diritto di esercitare la specifica
attività lavorativa autorizzata dal permesso conformemente alla legge nazionale
in qualunque entità appartenente al gruppo di imprese elencata nel documento
aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, ai sensi dell'articolo 16; 4. diritto di svolgere l'incarico nei
siti dei clienti delle entità appartenenti al gruppo di imprese elencate nel
documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, finché perdura il
rapporto di lavoro con l'impresa stabilita in un paese terzo. Articolo 14
Diritti Qualunque sia la
legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti
all’interno della società hanno diritto: 1. alle condizioni di lavoro e di
occupazione fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti
collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati
ammessi in virtù della presente direttiva. In mancanza di un sistema di dichiarazione di
applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se
così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere
applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale
e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti
collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più
rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio
nazionale; 2. a un trattamento uguale a quello
riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, per quanto concerne: a) la libertà di associazione, adesione e
partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di
lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i
vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di
ordine pubblico e pubblica sicurezza; b) il riconoscimento di diplomi, certificati
e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; c) fatti salvi gli accordi bilaterali
esistenti, le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di
sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. In
caso di mobilità tra Stati membri e fatti salvi gli accordi bilaterali
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio[15]; d) fatti salvi il regolamento (CE) n.
859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento delle pensioni legali
basate sull'impiego precedente del lavoratore che si sposta in un paese terzo; e) l’accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico e l’erogazione degli stessi, a esclusione dell’edilizia sociale e
dei servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego. Il diritto alla parità di trattamento di cui al
paragrafo 2 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di
rinnovare il permesso a norma dell'articolo 7. Articolo 15
Familiari 1. La direttiva 2003/86/CE del
Consiglio si applica fatte salve le deroghe previste nel presente articolo. 2. In deroga all’articolo 3,
paragrafo 1, e all’articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento
familiare nel primo Stato membro non è subordinato alla condizione che il
titolare del permesso rilasciato ai sensi della presente direttiva abbia una
fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, o
che abbia un periodo minimo di soggiorno. 3. In deroga all’articolo 4,
paragrafo 1, ultimo comma, e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/86/CE, le misure di integrazione di cui agli stessi articoli possono
essere applicate dal primo Stato membro solo dopo che sia stato concesso il
ricongiungimento familiare alle persone interessate. 4. In deroga all’articolo 5,
paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno
per i familiari sono concessi dal primo Stato membro, laddove siano soddisfatte
le condizioni per il ricongiungimento familiare, al più tardi entro due mesi
dalla data della presentazione della domanda. 5. In deroga all’articolo 13,
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei
permessi di soggiorno per i familiari nel primo Stato membro è uguale a quella
del permesso di trasferimento intrasocietario, purché il periodo di validità
dei loro documenti di viaggio lo consenta. CAPO V
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI Articolo 16
Mobilità tra Stati membri 1. I cittadini di paesi terzi
cui è stato rilasciato un permesso di trasferimento intrasocietario in un primo
Stato membro, che soddisfano i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e
che presentano domanda di permesso di trasferimento intrasocietario in un altro
Stato membro, sono autorizzati a lavorare in un’altra entità appartenente allo
stesso gruppo d'imprese stabilita in quest'ultimo Stato membro e nei siti dei
clienti di tale entità se sussistono le condizioni fissate dall'articolo 13,
paragrafo 4, in forza del permesso rilasciato dal primo Stato membro e del
documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, purché: a) la durata del trasferimento nell'altro o
negli altri Stato membri non sia superiore a 12 mesi; b) il richiedente abbia presentato
all'autorità competente dell'altro Stato membro, prima di trasferirsi in
quest’ultimo, i documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, relativi
al trasferimento in detto Stato membro, e abbia dimostrato al primo Stato
membro di avervi provveduto. 2. Se la durata del
trasferimento nell'altro Stato membro è superiore a 12 mesi, l'altro Stato
membro può richiedere una nuova domanda di permesso di soggiorno in qualità di
lavoratore trasferito all’interno della società in quello Stato membro. Se la normativa applicabile subordina la mobilità
al rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente
entro un termine che non ostacoli la prosecuzione dell'incarico pur lasciando
alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda. Lo Stato membro non obbliga il lavoratore
trasferito all’interno della società ad uscire dal territorio per presentare
domanda di visto o permesso di soggiorno. 3. La durata massima del
trasferimento nell'Unione europea non è superiore a tre anni per i manager e
gli specialisti e a un anno per i laureati in tirocinio. CAPO VI
Disposizioni finali Articolo 17
Statistiche 1. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le statistiche sul numero di permessi di soggiorno rilasciati
per la prima volta o rinnovati e, ove possibile, sul numero di permessi di
soggiorno per trasferimento intrasocietario revocati a cittadini di paesi
terzi, disaggregati per cittadinanza, età e sesso, posto ricoperto (manager,
specialista e laureato in tirocinio), durata della validità del permesso e
settore economico. 2. Le statistiche di cui al
paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. 3. Le statistiche di cui al
paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono
trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
Il primo anno di riferimento è il […]. Articolo 18
Relazioni Entro [tre anni dalla data di recepimento
della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche
necessarie. Articolo 19
Punti di contatto 1. Gli
Stati membri designano punti di contatto responsabili di ricevere e trasmettere
le informazioni necessarie per attuare l'articolo 16. 2. Gli Stati membri assicurano
un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di
documentazione di cui al paragrafo 1. Articolo 20
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla sua entrata in
vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente
direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 21
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il […]
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 22
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2007)
637 e 638 del 23.10.2007. [2] GU C 274
del 19.9.1996, pag. 3. [3] Cfr.
documenti dell'OMC nn. S/L/286 e S/C/W/273 suppl. 1 del 18 dicembre 2006. [4] Proposta
di direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro a un insieme comune di diritti per
i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. [5] GU C , ,
pag. . [6] GU C , ,
pag. . [7] COM(2010)
2020. [8] COM(2005)
669. [9] Documenti
dell'OMC nn. S/L/286 e S/C/W/273 suppl. 1 del 18 dicembre 2006. [10] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. [11] GU L 166
del 30.4.2004, pag. 1. [12] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15. [13] GU L 251
del 3.10.2003, pag. 12. [14] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1. [15] GU L 124
del 20.5.2003, pag. 1. [16] GU L 199
del 31.7.2007, pag. 23.