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4.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2006
che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria
[notificata con il numero C(2006) 893]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/263/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame. |
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(2) |
La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (3), è stata adottata in seguito all’individuazione di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l’importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie. |
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(3) |
Il 23 gennaio 2006, la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Blagoevgrad in Bulgaria. |
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(4) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia, informazioni secondo le quali la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca e Blagoevgrad, è ancora soddisfacente, risulta appropriato limitare la sospensione delle importazioni a queste regioni, nonché prolungare il periodo di applicazione della decisione 2005/648/CE. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2005/648/CE. |
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(6) |
Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente a inattivare tutti i possibili virus ivi presenti, è necessario specificare il trattamento richiesto per la carne di pollame nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione 2005/432/CE della Commissione (4). |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/648/CE è modificata come segue.
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1) |
All’articolo 5, la data del «23 agosto 2006» è sostituita da quella del «23 gennaio 2007». |
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2) |
All’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, cui va aggiunta la seguente dicitura: “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”. 5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE: “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.» |
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3) |
L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Distretto amministrativo di Blagoevgrad
Distretto amministrativo di Vraca»