<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-702/20</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62020CC0702</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2022:465">EU:C:2022:465</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>22</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>22</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Rantos – Cause riunite C‑702/20 e C‑17/21</HT></P><P><HT TYPE="SC">DOBELES HES e GM</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Athanasios Rantos</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20220614">14 giugno 2022</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P>Cause riunite C‑702/20 e C‑17/21</P><P>SIA <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>DOBELES HES<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/> (C‑702/20)</P><P>Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21)</P><P>con l’intervento di</P><P>Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,</P><P>Ekonomikas ministrija,</P><P>Finanšu ministrija,</P><P>SIA <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>GM<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>,</P><P>Ekonomikas ministrija,</P><P>Finanšu ministrija</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 107, paragrafo 1, TFUE</KEYWORD><KEYWORD>Obbligo dell’operatore pubblico di approvvigionarsi presso produttori di energie rinnovabili a un prezzo superiore a quello di mercato</KEYWORD><KEYWORD>Risarcimento del danno per gli importi di aiuti non ricevuti</KEYWORD><KEYWORD>Aiuto esistente</KEYWORD><KEYWORD>Nuovo aiuto</KEYWORD><KEYWORD>Obbligo di notifica</KEYWORD><KEYWORD>Aiuto de minimis</KEYWORD><KEYWORD>Cumulo</KEYWORD><KEYWORD>Imputazione del danno al bilancio di un’autorità che deve essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’attività di regolamentazione</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le domande di pronuncia pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) vertono sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione a disposizioni del diritto lettone concernenti l’acquisto di energia elettrica da imprese che producono elettricità in centrali idroelettriche.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Tali questioni si inseriscono nel contesto di due controversie che oppongono la SIA <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>DOBELES HES<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/> (ricorrente nella causa C‑702/20) e la SIA <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>GM<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/> (ricorrente nella causa C‑17/21) (in prosieguo: le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>ricorrenti<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>) alla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolamentazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>Commissione di regolamentazione<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>) per il motivo che quest’ultima non aveva stabilito, per il periodo compreso tra il <DATE ISO="20060301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 2006</DATE> e il <DATE ISO="20100401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 2010</DATE>, la tariffa media di vendita dell’energia elettrica sulla base della quale veniva calcolato il prezzo maggiorato al quale un ente pubblico, vale a dire la società AS<?PAGE NO="2"?> Latvenergo, riacquistava l’eccedenza di energia elettrica prodotta dalle ricorrenti. Ritenendosi lese dal comportamento della Commissione di regolamentazione, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa della mancata fissazione di tale tariffa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le questioni pregiudiziali poste alla Corte dal giudice del rinvio vertono su tre problematiche <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>classiche<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> in materia di aiuti di Stato. Tale giudice si interroga, anzitutto, sulla questione se una misura nazionale consistente nell’acquistare la produzione idroelettrica al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica implichi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> e possa quindi essere qualificata come aiuto di Stato. Inoltre, detto giudice chiede se la concessione del risarcimento dei danni da parte di un giudice nazionale possa essere assimilata ad un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infine, il medesimo giudice solleva una serie di questioni relative ai criteri da prendere in considerazione per esaminare la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione nel caso in cui essa sia qualificata come aiuto di Stato.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Regolamento (UE) n. 1407/2013</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’articolo 3, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="201D" ID="QE0011"/><QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, del regolamento (UE) n. 1407/2013<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento della Commissione, del <DATE ISO="20131218">18 dicembre 2013</DATE>, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="352" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 352, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="003.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>L’importo complessivo degli aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="201D" ID="QE0014"/> concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare <FT TYPE="NUMBER">200000</FT> EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.</ALINEA><ALINEA>(...)<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>Gli aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="201D" ID="QE0016"/> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. (...)<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede, a titolo di disposizioni transitorie, quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non<?PAGE NO="3"?> rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Regolamento (UE) n. 2015/1589</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Regolamento del Consiglio, del <DATE ISO="20150713">13 luglio 2015</DATE>, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="248" PAGE.FIRST="9" DATE.PUB="2015">GU 2015, L 248, pag. 9</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:</P><P>(…)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>aiuti esistenti<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="201D" ID="QE0019"/>:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>fatti salvi (...) il punto 3 e l’appendice dell’allegato IV dell’atto di adesione [della] (...) Lettonia (...), tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 <HT TYPE="SUP">[</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Regolamento del Consiglio del <DATE ISO="19990322">22 marzo 1999</DATE> recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="083" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1999">GU 1999, L 83, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE><HT TYPE="SUP">]</HT>, o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al [regolamento n. 659/1999], ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iv)</NO.P><TXT>gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>v)</NO.P><TXT>gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>nuovi aiuti<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="201D" ID="QE0020"/>: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 2, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>Notifica di nuovi aiuti<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>, del regolamento 2015/1589, è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. (…)</ALINEA><?PAGE NO="4"?><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 3, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>Clausola di sospensione<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>, di tale regolamento prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 17, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>Prescrizione per il recupero degli aiuti<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="017.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="017.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. (...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="017.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2002/20/CE</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Il considerando 30 della direttiva 2002/20/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20020307">7 marzo 2002</DATE>, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="108" PAGE.FIRST="21" DATE.PUB="2002">GU 2002, L 108, pag. 21</REF.DOC.OJ>), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20091125">25 novembre 2009</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="337" PAGE.FIRST="37" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 337, pag. 37</REF.DOC.OJ>) (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>direttiva 2002/20<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>).</P></NOTE> è così formulato:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. (...)<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>.</P></CONSID></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 12 di tale direttiva, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>Diritti amministrativi<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>, dispone, al paragrafo 1, quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale (...).</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>.</P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto lettone</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’articolo 40, paragrafo 1, dell’Enerģētikas likums (legge sull’energia), nella versione in vigore durante il periodo compreso tra il <DATE ISO="20010601">1<HT TYPE="SUP">o</HT> giugno 2001</DATE> e il <DATE ISO="20050607">7 giugno 2005</DATE>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>L’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata acquista presso le piccole centrali idroelettriche l’eccedenza di energia elettrica prodotta dalle stesse, (...), a un prezzo pari al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica. Il prezzo di tale acquisto è successivamente determinato dall’autorità di regolamentazione<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>L’articolo 30, paragrafo 1, dell’Elektroenerģijas tirgus likums (legge sul mercato dell’energia elettrica), nella versione in vigore durante il periodo compreso tra l’<DATE ISO="20050608">8 giugno 2005</DATE> e il <DATE ISO="20141231">31 dicembre 2014</DATE>, enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>I produttori che utilizzano fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica e hanno iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore della presente legge vendono l’energia elettrica all’operatore pubblico conformemente ai (...) prezzi che erano loro applicati al momento dell’entrata in vigore della presente legge<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>L’articolo 30, paragrafo 3, di tale legge, nella versione in vigore durante il periodo compreso tra l’<DATE ISO="20050608">8 giugno 2005</DATE> e il <DATE ISO="20080514">14 maggio 2008</DATE>, prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>(...) Il prezzo di tale acquisto è sostenuto da tutti i clienti finali di energia elettrica in Lettonia in proporzione al loro consumo di energia elettrica se una parte dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili è acquistata presso l’operatore pubblico o se il costo sostenuto da quest’ultimo è oggetto di compensazione<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’articolo 29, paragrafo 1, del likums <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> (legge sulle autorità di regolamentazione dei servizi pubblici) così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>Il funzionamento dell’autorità di regolamentazione è finanziato con entrate provenienti dalla riscossione della tassa nazionale per la regolamentazione dei servizi pubblici e dai pagamenti per i servizi forniti dall’autorità di regolamentazione e previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Già prima dell’adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea, il legislatore di tale Stato membro aveva introdotto una normativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’articolo 40, paragrafo 1, della legge sull’energia conferiva alle piccole centrali idroelettriche, per un periodo di otto anni a decorrere dall’inizio del loro funzionamento, il diritto di vendere l’eccedenza della loro energia elettrica all’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad una tariffa doppia rispetto alla tariffa media di vendita dell’energia elettrica. Detta tariffa doveva essere stabilita dalla Commissione di regolamentazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Dopo l’adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione, tale vantaggio è stato mantenuto dalla legge sul mercato dell’energia elettrica, entrata in vigore l’<DATE ISO="20050608">8 giugno 2005</DATE>. Pertanto, nel periodo di cui trattasi, da marzo 2006 a settembre 2008, i produttori di energia idroelettrica (come le ricorrenti) avevano il diritto di vendere l’eccedenza della loro produzione all’operatore pubblico, ossia la società Latvenergo, detenuta al 100% dallo Stato, al prezzo maggiorato. In base al diritto nazionale, la tariffa media di vendita dell’energia elettrica era fissata dalla Commissione di regolamentazione in veste di autorità di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Nel 2010, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha dichiarato che, tra il 2005 e il 2010, il prezzo maggiorato era stato calcolato in modo erroneo dalla Commissione di regolamentazione. Di conseguenza, le ricorrenti, che avevano gestito centrali idroelettriche in tale periodo, hanno chiesto a detta autorità il risarcimento del danno<?PAGE NO="6"?> per le perdite subite a causa della mancata fissazione della tariffa di cui trattasi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>L’asserito danno corrisponderebbe alla differenza tra il prezzo pagato alle ricorrenti dall’operatore pubblico e il prezzo al quale quest’ultimo avrebbe dovuto acquistare l’energia elettrica se la tariffa media di vendita dell’energia elettrica fosse stata fissata per il periodo compreso tra il <DATE ISO="20060301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 2006</DATE> e il <DATE ISO="20071130">30 novembre 2007</DATE> per la DOBELES HES e tra il <DATE ISO="20060301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 2006</DATE> e il <DATE ISO="20080930">30 settembre 2008</DATE> per la GM.</P></NOTE> e hanno successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i dinieghi che essa ha loro opposto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Con due sentenze del 31 maggio e del <DATE ISO="20190710">10 luglio 2019</DATE>, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha condannato la Commissione di regolamentazione a versare loro, rispettivamente, EUR <FT TYPE="DECIMAL">3406,63</FT> e EUR 662,26. Tuttavia, tenuto conto del parere della Commissione europea che aveva richiesto nel corso del procedimento, detto organo giurisdizionale ha subordinato il pagamento di tali somme alla condizione sospensiva che le stesse fossero notificate, in quanto aiuti di Stato, a detta istituzione e che quest’ultima desse il suo assenso o si presumesse che l’avesse dato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>La Commissione di regolamentazione ha proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema), il giudice del rinvio, avverso tali sentenze. Detto giudice ha deciso di sospendere i due procedimenti e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>1)</NO.P><TXT>Se l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato presso i produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se il concetto di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="201D" ID="QE0037"/> debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati al sistema di trasmissione o gli utenti non civili di energia elettrica collegati al sistema di distribuzione) il diritto di cambiare distributore di elettricità. Quale sia l’impatto dell’evoluzione della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia, in particolare della situazione precedente al 2007, sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (ai fini della risposta alla prima questione).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferisca attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione implichi che il risarcimento del danno debba considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="7"?><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l’energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non ricevuta precedentemente.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento debba essere valutata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della porzione di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>7)</NO.P><TXT>Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti parziali riceva attualmente un risarcimento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>8)</NO.P><TXT>Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 1407/2013] debbano essere interpretati nel senso che, poiché l’importo dell’aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="201D" ID="QE0038"/>, occorre ritenere che l’aiuto in questione soddisfi i criteri stabiliti per gli aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="201D" ID="QE0039"/>. Se l’articolo 5, paragrafo 2, [di tale regolamento] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompensazione indicati nella decisione della Commissione SA.43140, il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subito come un aiuto <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="201D" ID="QE0040"/> possa dar luogo ad un cumulo inammissibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>9)</NO.P><TXT>Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 1, lettere b) e c), del [regolamento 2015/1589] debba essere interpretato nel senso che circostanze come quelle del caso di specie costituiscono un nuovo aiuto di Stato e non un aiuto di Stato esistente.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>10)</NO.P><TXT>In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della compatibilità della situazione della ricorrente con gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell’aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, [di tale regolamento].</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>11)</NO.P><TXT>Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa si ritenga idoneo laddove il giudice nazionale<?PAGE NO="8"?> accolga la domanda di risarcimento del danno subito a condizione che sia stata ricevuta una decisione della Commissione di approvazione dell’aiuto e ordini al Ministero dell’Economia di trasmettere alla Commissione, entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all’attività commerciale.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>12)</NO.P><TXT>Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico ([Commissione per la regolamentazione]) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai diritti statali versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, diritti che dovrebbero essere destinati esclusivamente all’attività di regolamentazione.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>13)</NO.P><TXT>Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell’Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell’articolo 12 e nel considerando 30 della [direttiva 2002/20]<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Hanno presentato osservazioni scritte l’autorità di regolamentazione, i governi lettone, tedesco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione. Tali parti hanno altresì risposto entro il termine impartito ai quesiti rivolti dalla Corte in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Le suddette parti nonché le ricorrenti e il governo spagnolo hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi dinanzi alla Grande Sezione il <DATE ISO="20220329">29 marzo 2022</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi giuridica</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla prima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un regime che impone agli operatori pubblici di acquistare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato, mediante un obbligo imposto al consumatore finale di finanziare tali pagamenti, debba essere considerato un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Va ricordato che la qualifica di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>aiuti di Stato<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> ai sensi di detta disposizione presuppone la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170913">13 settembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>ENEA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑329/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:671">EU:C:2017:671</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>La questione sottoposta alla Corte riguarda solo la prima di tali condizioni, vale a dire la sussistenza di risorse statali. A questo proposito, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso mediante risorse statali se sono soddisfatte due condizioni distinte e cumulative: 1) la misura è imputabile a uno Stato membro e 2) la misura è concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20020516">16 maggio 2002</DATE>, <NAME.CASE>Francia/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑482/99</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2002:294">EU:C:2002:294</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’imputabilità, occorre esaminare se lo Stato membro debba essere considerato implicato nell’adozione di tale misura. Si ritiene che detta condizione sia soddisfatta se la misura di cui trattasi è stata istituita per legge o per regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Sentenza del <DATE ISO="20190328">28 marzo 2019</DATE>, Germania/Commissione (C‑405/16 P; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>sentenza Germania/Commissione<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:268">EU:C:2019:268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. A tale proposito, è giocoforza constatare che il meccanismo di compensazione di cui trattasi nei procedimenti principali è stato introdotto per via legislativa e deve quindi essere considerato imputabile allo Stato, circostanza che, peraltro, non è stata contestata da nessuna delle parti interessate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso mediante risorse statali, si deve rilevare che sono riconosciuti come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20020516">16 maggio 2002</DATE>, <NAME.CASE>Francia/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑482/99</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2002:294">EU:C:2002:294</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Rilevo anzitutto che le osservazioni scritte presentate dalla Commissione riguardo a tale secondo criterio hanno indotto il governo tedesco a chiedere che le presenti cause fossero trattate dalla Grande Sezione, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo detto governo, questa trattazione sarebbe giustificata dal fatto che la problematica relativa ai criteri da prendere in considerazione per accertare la sussistenza di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> avrebbe una portata di principio per l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Più precisamente, detto governo ritiene che la natura fiscale di una misura non conferisca, di per sé, carattere statale alle risorse percepite, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione su tale punto. Sarebbe, invece, determinante il fatto che le risorse percepite siano effettivamente a disposizione degli enti pubblici o sotto controllo dello Stato. La natura fiscale costituirebbe, nel contesto di una valutazione globale, solo un indizio dell’esistenza di un controllo pubblico e di un potere di disposizione sulle risorse percepite.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Prima di prendere posizione su tale problematica, occorre accertare se la misura di cui trattasi nei procedimenti principali implichi risorse statali.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Valutazione del regime lettone di cui trattasi alla luce della giurisprudenza della Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Rilevo anzitutto che si è sviluppata un’abbondante giurisprudenza in materia di misure di sostegno alle energie rinnovabili messe in atto dalla maggior parte degli Stati membri. Tale giurisprudenza fornisce indicazioni utili per rispondere alla prima questione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Così, risulta dalla giurisprudenza della Corte che una misura consistente in un obbligo di acquisto di energia può rientrare nella nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>aiuto<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/> pur non comportando un trasferimento di risorse statali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170913">13 settembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>ENEA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑329/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:671">EU:C:2017:671</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende infatti tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono in concreto usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura di aiuto non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170913">13 settembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>ENEA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑329/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:671">EU:C:2017:671</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>La Corte ha inoltre dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da entità distinte dall’autorità pubblica<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19740702">2 luglio 1974</DATE>, <NAME.CASE>Italia/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>173/73</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1974:71">EU:C:1974:71</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131219">19 dicembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Association Vent De Colère! e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑262/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:851">EU:C:2013:851</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. L’elemento decisivo al riguardo è costituito dal fatto che tali enti siano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale e non siano semplicemente vincolati ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131219">19 dicembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Association Vent De Colère! e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑262/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:851">EU:C:2013:851</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. A questo proposito, deve esistere un nesso tra, da un lato, il vantaggio di cui trattasi e, dall’altro, una riduzione – quanto meno potenziale – del gettito statale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Sentenza Germania/Commissione, punti 60 e 84 e giurisprudenza ivi citata.</P></NOTE>. Detto nesso sussiste in ogni caso quando il legislatore impone agli utilizzatori finali di versare, secondo un criterio oggettivo (ad esempio, il consumo di energia), un contributo all’autorità pubblica. Un contributo di questo tipo è infatti assimilabile ad una tassa. Ciò vale anche laddove il contributo sia riscosso da un ente diverso dall’autorità pubblica, quale un gestore di rete<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Sentenza del <DATE ISO="20080717">17 luglio 2008</DATE>, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06; in prosieguo: la sentenza <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>Essent Netwerk Noord e a.<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:413">EU:C:2008:413</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), nonché sentenza Germania/Commissione, punti da 65 a 71.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>La Corte si è basata in particolare sugli elementi di cui sopra per giudicare che le misure oggetto di una serie di cause che presentano analogie con i procedimenti principali dovevano essere considerate come implicanti risorse statali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Sentenza Essent Netwerk Noord e a. V. anche sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131219">19 dicembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Association Vent De Colère! e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑262/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:851">EU:C:2013:851</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190515">15 maggio 2019</DATE>, <NAME.CASE>Achema e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑706/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:407">EU:C:2019:407</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Oltre ai casi nei quali la Corte ha giudicato che sussisteva un controllo statale sulle risorse in questione, occorre altresì esaminare le circostanze nelle quali la Corte ha dichiarato che un siffatto controllo non sussiste.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Così, nella sentenza PreussenElektra, la Corte ha constatato che non sono implicate risorse statali in misure con le quali lo Stato si limiti a fissare un prezzo minimo o massimo per l’acquisto o la vendita di uno specifico prodotto o servizio<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Sentenza del <DATE ISO="20010313">13 marzo 2001</DATE> (C‑379/98; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>sentenza PreussenElektra<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2001:160">EU:C:2001:160</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ne consegue che lo Stato non controlla né dispone dei fondi allorché il legislatore effettua una regolamentazione dei prezzi e stabilisce, eventualmente, le modalità di ripartizione dell’onere finanziario determinato da tale prezzo tra le entità private interessate, senza per il resto intervenire nella gestione o nella destinazione dei fondi. In tal caso, le entità private gestiscono mezzi finanziari propri, e non risorse statali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Inoltre, la presenza di risorse statali non è dimostrata quando un prelievo previsto dalla legge presso una categoria di persone predefinita (vale a dire i consumatori) non sia obbligatorio. In tal senso, la Corte ha considerato, nella sentenza Germania/Commissione, che, affinché si possa parlare di risorse statali, il prelievo deve essere obbligatorio de iure, nel senso che il suo carattere obbligatorio deve derivare dal diritto nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Sentenza Germania/Commissione (punti 70 e 71).</P></NOTE>. Di conseguenza, se la normativa nazionale se limita, semplicemente, a <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>permettere<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> la ripercussione di un prelievo su una determinata categoria di persone, non viene imposto a tale categoria di persone alcun <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>prelievo obbligatorio<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> e, pertanto, le risorse tratte da siffatto prelievo non divengono risorse statali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Occorre ora esaminare la misura lettone di cui trattasi alla luce di quanto precede.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Rilevo, in primo luogo, che il regime istituito dal governo lettone comportava un prelievo obbligatorio che era imposto a tutti i consumatori finali unilateralmente dal legislatore mediante un atto giuridico vincolante e può quindi essere assimilato a una tassa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Si deve sottolineare, in secondo luogo, che gli importi riscossi presso consumatori finali e utilizzati per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta da risorse rinnovabili erano gestiti da un organismo soggetto a controllo pubblico, vale a dire la società Latvenergo, detenuta al 100% dallo Stato. Detta società gestiva i fondi ricevuti e li ripartiva tra i fornitori di energie rinnovabili secondo i criteri definiti dalla legge lettone. Il fatto che la Latvenergo non disponesse di alcun margine di discrezionalità nella destinazione dei fondi percepiti (che dovevano essere utilizzati unicamente per gli scopi previsti da detto regime) non fa venir meno il fatto che fossero le autorità pubbliche ad adottare tutte le decisioni a tale riguardo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>V., in tal senso, sentenza Essent Netwerk Noord e a. (punti 69 e 70).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>È quindi giocoforza constatare che, per l’intero ciclo di vita della distribuzione dei fondi in questione, vale a dire dal momento in cui essi erano raccolti presso i consumatori finali di energia elettrica fino alla loro ripartizione tra le imprese di cui trattasi, tali fondi si trovavano costantemente sotto controllo pubblico in un quadro rigorosamente regolamentato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Rilevo inoltre che, tenuto conto di tali caratteristiche, il regime lettone è diverso dai regimi in discussione nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze PreussenElektra e Germania/Commissione. Infatti, nel regime di cui trattasi nei procedimenti principali, gli oneri connessi all’acquisto sono coperti attraverso un atto giuridico vincolante, ossia un prelievo obbligatorio imposto per legge, diversamente dal prelievo in discussione nella causa Germania/Commissione. Inoltre, a differenza del regime oggetto della causa PreussenElektra, ai sensi del quale il finanziamento delle misure di sostegno alle energie rinnovabili proveniva esclusivamente da fonti private, i fondi utilizzati nell’ambito del regime lettone per compensare i costi collegati all’acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al prezzo superiore fissato dallo Stato erano raccolti presso i consumatori finali. Si deve altresì ricordare che l’obbligo di acquisto nel contesto del regime lettone è imposto ad uno specifico operatore, interamente pubblico, e non già ad enti privati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Alla luce degli elementi che precedono, sono dell’avviso che, nonostante l’approccio adottato riguardo alla problematica che è stata sollevata dal governo tedesco, il regime lettone implichi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, da un lato, come spiegato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il regime è finanziato mediante un prelievo obbligatorio che è assimilabile a una tassa. Dall’altro, come esposto ai paragrafi 39 e 40 delle presenti conclusioni, le risorse implicate nel finanziamento del regime sono raccolte, gestite e ripartite da una società interamente detenuta dallo Stato e si trovano pertanto sempre sotto il controllo dello Stato.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Presa di posizione sulla problematica sollevata dal governo tedesco</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>La problematica sollevata dal governo tedesco è indice della complessità posta dall’interpretazione della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. La Corte è quindi chiamata a trovare un punto di equilibrio tra, da un lato, il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>rischio di sottoinclusione<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/>, la quale comporterebbe che il diritto dell’Unione ammetta la creazione di<?PAGE NO="12"?> regimi complessi che consentano di aggirare le norme relative agli aiuti di Stato, e, dall’altro, il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>rischio di sovrainclusione<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>, la quale risulterebbe dalla qualificazione come aiuti di Stato di misure di sostegno alle energie rinnovabili che non implicano l’impiego di risorse statali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>In un contesto di questo tipo la Corte ha esaminato una serie di cause vertenti su regimi di sostegno alle energie rinnovabili istituiti dagli Stati membri. Orbene, l’elemento determinante che emerge da tale giurisprudenza è che, per dimostrare la sussistenza di risorse statali, i fondi implicati devono trovarsi costantemente sotto controllo pubblico ed essere effettivamente a disposizione dello Stato. In altri termini, la sussistenza di risorse statali dipende dal grado di controllo esercitato dallo Stato sui fondi implicati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Tale elemento consente, in primo luogo, di escludere l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato quando lo Stato non abbia alcun controllo sui fondi implicati. Ciò si verifica, ad esempio, quando un regime di sostegno alle energie rinnovabili preveda che fondi di origine privata siano ripartiti tra imprese senza che detti fondi vengano messi a disposizione dello Stato, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>In secondo luogo, dalla giurisprudenza richiamata ai paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni risulta che la condizione del controllo delle risorse statali è considerata soddisfatta in due casi, vale a dire, da un lato, quando la misura in questione riguardi fondi alimentati con una tassa o con altri prelievi obbligatori quali contributi o oneri che giovino al bilancio dello Stato e possano quindi essere assimilati ad una tassa e, dall’altro, quando la legislazione nazionale imponga il versamento di un contributo e i fondi che ne derivano siano gestiti e spesi dallo Stato stesso o da un soggetto che agisce per conto e sotto il controllo dello Stato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Si tratta di due condizioni cumulative? Tale è, in sostanza, la problematica sollevata dal governo tedesco. A mio avviso, la risposta a questa domanda deve essere negativa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Ritengo che la giurisprudenza della Corte vada interpretata nel senso che, in presenza di fondi alimentati con una tassa o altri prelievi, contributi o oneri imposti a tutti i consumatori finali unilateralmente dal legislatore attraverso un atto giuridico vincolante e che possano quindi essere assimilati ad una tassa, tali risorse presentano sempre un carattere statale – che è evidentemente implicito nella nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>tassa<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/> –, cosicché deve considerarsi soddisfatta la condizione relativa al controllo dei fondi da parte dello Stato e alla loro messa a disposizione di quest’ultimo. Tale posizione mi sembra peraltro confermata dalla giurisprudenza della Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>V. sentenza Essent Netwerk Noord e a. (punti da 69 a 75); v., anche, sentenze del <DATE ISO="20131219">19 dicembre 2013</DATE>, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:2013, punti 21, 25 e da 28 a 36); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190515">15 maggio 2019</DATE>, <NAME.CASE>Achema e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑706/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:407">EU:C:2019:407</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0067">67</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210916">16 settembre 2021</DATE>, <NAME.CASE>FVE Holýšov I e a./Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑850/19 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:740">EU:C:2021:740</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Tuttavia, detta condizione non è l’unica che consenta di qualificare una misura come implicante risorse statali. La sussistenza di risorse statali può infatti essere dimostrata anche attraverso il secondo criterio, il quale permette di attestare che le risorse raccolte in forza di un atto legislativo rientrano effettivamente nel controllo dello Stato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Affinché tale condizione sia considerata soddisfatta, occorre dimostrare che i fondi sono raccolti e gestiti da un’impresa sotto controllo dello Stato.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>A mio avviso, inoltre, il fatto che, in alcune cause, la Corte abbia deciso di procedere all’analisi di questo secondo criterio, pur avendo precedentemente concluso che si trattava di una tassa, non dovrebbe essere interpretato come un riconoscimento implicito del carattere cumulativo delle due condizioni in parola, come sostiene il governo tedesco. Ricordo, a tale proposito, che l’analisi che<?PAGE NO="13"?> la Corte è stata chiamata ad effettuare, in particolare nelle cause sopra citate, riguardava misure sensibilmente diverse sotto il profilo della loro complessità tanto giuridica quanto economica. Ne consegue che un’analisi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>dell’insieme delle circostanze<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/> di una misura specifica – per riprendere i termini utilizzati dalla Corte nella sentenza Essent Netwerk Noord e a. – può risultare necessaria nei casi in cui la natura fiscale della misura di cui trattasi non possa essere identificata in modo chiaro e inequivocabile. Inoltre, tale analisi sarà evidentemente necessaria quando la misura di cui trattasi non sia una tassa o un prelievo obbligatorio assimilabile ad una tassa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Rilevo, inoltre, che il carattere alternativo di queste due <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>condizioni<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, secondo la mia interpretazione della sentenza Germania/Commissione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>V. punti da 65 a 72 di tale sentenza. V. altresì, in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210916">16 settembre 2021</DATE>, <NAME.CASE>FVE Holýšov I e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑850/19 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:740">EU:C:2021:740</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte si è ritenuta obbligata a dover verificare gli altri elementi considerati dal Tribunale nella sentenza impugnata come indicanti l’origine statale delle risorse per il motivo che la sovrattassa EEG di cui si trattava in detta sentenza non presentava le stesse caratteristiche del supplemento del prezzo dell’energia elettrica esaminato dalla Corte nella sentenza Essent Netwerk Noord e a. (vale a dire le caratteristiche di una tassa)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Così, al punto 72 della sentenza Germania/Commissione, solo dopo avere escluso la sussistenza di un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>prelievo speciale<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/> la Corte ha considerato che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>conseguentemente<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/>, occorreva verificare se gli altri due elementi evocati (vale a dire il controllo statale sui fondi o sui gestori di rete) legittimassero <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>nondimeno<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/> la conclusione secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0061" REF.END="QE0061"/>EEG<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> costituivano risorse statali.</P></NOTE>. Peraltro, nella sentenza Achema e a.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190515">15 maggio 2019</DATE> (<NO.CASE>C‑706/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:407">EU:C:2019:407</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte ha rilevato che i fondi obbligatoriamente raccolti dai gestori di reti elettriche presso operatori economici e presso i consumatori finali possono essere considerati risorse statali (punti 64 e 65 di tale sentenza) e ha poi constatato, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0062" REF.END="QE0062"/>inoltre<QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/>, che si deve considerare che detti fondi, ripartiti tra i beneficiari del regime da un organismo sotto controllo pubblico, il quale non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, restino sotto controllo pubblico (punti 66 e 67 di detta sentenza).</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Risposta alla questione pregiudiziale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, ritengo che alla prima questione pregiudiziale si debba rispondere dichiarando che l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, deve essere considerato come un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla seconda questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali fattori consentano di stabilire la data della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia e in che misura la situazione di tale mercato prima del 2007 incida sulla valutazione della sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Secondo il governo lettone, tale questione dovrebbe essere dichiarata irricevibile dalla Corte in quanto non potrebbe incidere sull’esito della controversia principale, dato che i risarcimenti richiesti dalle ricorrenti risponderebbero ai criteri di un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0063" REF.END="QE0063"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/> a prescindere dal momento della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Sebbene spetti al giudice del rinvio, l’unico competente ad accertare e a valutare i fatti di cui alla controversia principale, pronunciarsi su tale questione, ritengo che, con essa, detto giudice si interroghi sulla possibilità che sussista un aiuto di Stato in un mercato non liberalizzato. Potrebbe infatti sorgere la questione se, in assenza di liberalizzazione del mercato dell’energia, possano mancare alcune delle condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ricordo, a tale proposito, che la qualificazione come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0064" REF.END="QE0064"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/> presuppone che ricorrano quattro condizioni, tra cui quella secondo cui l’aiuto deve <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0065" REF.END="QE0065"/>falsare la concorrenza<QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> e <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0066" REF.END="QE0066"/>incidere sugli scambi tra Stati membri<QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Si deve rilevare, da un lato, che la Corte ha già dichiarato che un vantaggio accordato a talune imprese, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, può incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza anche prima della liberalizzazione completa del mercato nel settore interessato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100610">10 giugno 2010</DATE>, <NAME.CASE>Fallimento Traghetti del Mediterraneo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:335">EU:C:2010:335</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dall’altro, la Corte ha rilevato che spetta al giudice nazionale valutare se il mercato sia aperto alla concorrenza<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100610">10 giugno 2010</DATE>, <NAME.CASE>Fallimento Traghetti del Mediterraneo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:335">EU:C:2010:335</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ebbene, il giudice del rinvio sembra avere risposto in senso affermativo a tale questione, indicando che il mercato dell’energia elettrica lettone era già liberalizzato (e connesso ai mercati dell’energia elettrica di altri Stati membri) prima del <DATE ISO="20070701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2007</DATE> e, di conseguenza, prima dell’epoca dei fatti dedotti nelle controversie principali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>In tali circostanze, ritengo che la seconda questione debba essere dichiarata irricevibile dalla Corte in quanto sembra essere ipotetica e priva di incidenza sull’esito delle controversie principali. Ricordo, a questo proposito, che la Corte ha dichiarato di non essere competente a fornire una soluzione al giudice del rinvio laddove le questioni sottopostele non abbiano alcun collegamento con i fatti o con l’oggetto della causa principale e non siano quindi obiettivamente necessarie per la soluzione di detta causa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19940517">17 maggio 1994</DATE>, <NAME.CASE>Corsica Ferries</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑18/93</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1994:195">EU:C:1994:195</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0014">14</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla terza questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, ritengo che non sia necessario rispondere alla terza questione. Per il caso in cui la Corte ritenesse che occorra rispondere a tale questione, rinvio all’analisi seguente relativa alla quarta questione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">D.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulle questioni pregiudiziali quarta e nona</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora la misura di cui trattasi debba essere qualificata come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0067" REF.END="QE0067"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/>, l’accoglimento della domanda di risarcimento costituisca un nuovo aiuto oppure debba essere assimilato al pagamento di una parte dell’aiuto di Stato non ricevuta precedentemente. Con la nona questione, detto giudice si interroga sul punto se un aiuto di Stato concesso a titolo di tale risarcimento debba essere<?PAGE NO="15"?> qualificato come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0068" REF.END="QE0068"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/> oppure come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0069" REF.END="QE0069"/>aiuto esistente<QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/> ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589. Ritengo che, data la loro connessione, le due questioni debbano essere esaminate congiuntamente.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’incidenza della qualificazione delle domande di risarcimento delle ricorrenti alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Si deve rilevare, in primo luogo, che le parti dei procedimenti principali hanno sollevato la questione se la constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato possa dipendere dalla qualificazione delle domande presentate in forza del diritto nazionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>A tale proposito, le ricorrenti e il governo dei Paesi Bassi considerano che, nei procedimenti principali, il giudice del rinvio debba pronunciarsi su una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità aquiliana dell’autorità di regolamentazione. Infatti, il danno di cui viene chiesto il risarcimento deriverebbe da un errore commesso da tale autorità che è stato peraltro accertato da un giudice nazionale. Così, basandosi sulla giurisprudenza della sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19880927">27 settembre 1988</DATE>, <NAME.CASE>Asteris e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>da 106/87 a 120/87</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1988:457">EU:C:1988:457</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) descritta al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, le ricorrenti sostengono che il fatto che l’azione proposta sia un’azione di risarcimento è sufficiente, di per sé, ad escludere l’esistenza di un aiuto di Stato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>All’opposto, il governo lettone sostiene che il risarcimento chiesto dalle ricorrenti non corrisponde ad un’azione risarcitoria fondata su un danno provocato da un intervento dello Stato – e ciò nonostante la qualificazione di detta azione come tale nel diritto interno –, ma piuttosto all’ottenimento di un vantaggio previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, della legge sul mercato dell’energia elettrica<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Tale disposizione prevedeva il diritto di vendere l’eccedenza di energia elettrica all’operatore pubblico ad un prezzo pari al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica, superiore a quello fissato durante il periodo in questione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Occorre rilevare, in secondo luogo, che la Corte si è già pronunciata su una questione analoga nella sentenza Asteris e a. dichiarando che gli aiuti di Stato hanno una natura giuridica del tutto diversa dal risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a corrispondere ai singoli per un danno che abbiano loro causato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19880927">27 settembre 1988</DATE> (<NO.CASE>da 106/87 a 120/87</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1988:457">EU:C:1988:457</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Infatti, versando un risarcimento, lo Stato mira a ripristinare la situazione finanziaria che sarebbe esistita se esso non l’avesse peggiorata con il proprio intervento. Non vi è dubbio che alcune forme di risarcimento concesse alle imprese non costituiscano aiuti di Stato. Per contro, l’obiettivo di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, consiste nel conferire a determinate imprese un vantaggio che migliori la loro attuale situazione finanziaria e la loro posizione sul mercato rispetto ad altri concorrenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Tuttavia, simili azioni risarcitorie non possono condurre ad eludere l’applicazione effettiva delle norme in materia di aiuti di Stato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151111">11 novembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Klausner Holz Niedersachsen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑505/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:742">EU:C:2015:742</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Soggetti che non hanno potuto beneficiare di un aiuto non notificato alla Commissione e da essa non autorizzato non possono reclamare a titolo di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0070" REF.END="QE0070"/>risarcimento<QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/> l’equivalente dell’importo dell’aiuto non ricevuto, in quanto ciò equivarrebbe a concedere indirettamente un aiuto illegale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nelle cause riunite <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Atzeni e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑346/03 e C‑529/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2005:256">EU:C:2005:256</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0198">198</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Rilevo, in terzo luogo, che il fatto che il pagamento di una somma sia il risultato di una decisione giudiziaria non esclude, di per sé, che esso possa essere qualificato come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0071" REF.END="QE0071"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/>. Così, nella sentenza Buonotourist/Commissione, la Corte ha dichiarato che l’Italia aveva concesso un aiuto di Stato per mezzo di una sentenza del Consiglio di Stato (Italia) che aveva attribuito a un fornitore di servizi di trasporto con autobus una compensazione per obblighi di servizio pubblico<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200304">4 marzo 2020</DATE> (<NO.CASE>C‑586/18 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:152">EU:C:2020:152</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0088">88</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0097">97</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> Analogamente, nella sentenza DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, la Corte ha dichiarato che la Grecia aveva accordato un aiuto di Stato mediante un’ordinanza del Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene, Grecia) emessa in sede di procedimento sommario che aveva ristabilito per vari mesi una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore di un produttore di alluminio<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161026">26 ottobre 2016</DATE> (<NO.CASE>C‑590/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:797">EU:C:2016:797</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>È vero che, sotto il profilo puramente teorico, considerare che un aiuto di Stato possa essere concesso da un giudice nazionale contrasta con il principio della separazione dei poteri. Infatti, una decisione giudiziaria non crea (di per sé) nuovi diritti che non esistevano in precedenza, ma si limita ad interpretare e ad applicare norme giuridiche esistenti. Tuttavia, tale posizione di principio non può essere applicata pienamente nel settore degli aiuti di Stato, in particolare alla luce del fatto che in quest’ultimo è indifferente quale organismo statale conceda un aiuto di Stato (anche quando si tratti di un giudice).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Per le ragioni di seguito illustrate, ritengo che una decisione giudiziaria che accolga le domande proposte dalle ricorrenti possa costituire un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0072" REF.END="QE0072"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/>, a prescindere dalla classificazione di tali domande come azioni di risarcimento ai sensi del diritto nazionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>A mio avviso, ciò discende, anzitutto, sia dalla citata sentenza Buonotourist/Commissione, citata al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, sia da una costante giurisprudenza della Corte secondo cui le misure di aiuto di Stato sono definite oggettivamente dai loro effetti e non dalla loro causa o dal loro scopo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111208">8 dicembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>France Télécom/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑81/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:811">EU:C:2011:811</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Orbene, escludere automaticamente la sussistenza di un aiuto di Stato quando una decisione verta <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0073" REF.END="QE0073"/>formalmente<QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> su una domanda di risarcimento comporterebbe che la nozione di aiuto di Stato non sia definita oggettivamente in funzione degli effetti di detta decisione, bensì soggettivamente a seconda dell’autorità pubblica che l’abbia adottata.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Inoltre, l’adozione di un criterio formale sulla sola base del diritto nazionale per stabilire quali azioni possano dare diritto alla concessione di un aiuto di Stato comporterebbe, a mio avviso, un rischio reale di elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Sarebbe infatti sufficiente formulare come domanda di risarcimento una richiesta di aiuto di Stato illegale per sfuggire alle norme sugli aiuti di Stato e al controllo sia della Commissione che dei giudici nazionali. Orbene, è evidente che una soluzione siffatta comprometterebbe l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Infine, le presenti cause illustrano, a mio parere, molto chiaramente tale rischio, in quanto sembra che – sulla base delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare – le azioni di risarcimento porteranno allo stesso risultato dell’applicazione della legge che prevede l’acquisto dell’energia elettrica ad un prezzo maggiorato, che costituisce un aiuto di Stato (come si è constatato in risposta alla prima questione pregiudiziale). Infatti, attraverso le azioni di risarcimento intentate, le ricorrenti chiedono a un giudice nazionale di concedere loro un aiuto di Stato di cui esse non hanno potuto precedentemente beneficiare in base alla legge. Il fatto che<?PAGE NO="17"?> le domande delle ricorrenti siano qualificate come domande di risarcimento ai sensi del diritto nazionale non cambia in alcun modo tale constatazione. Di conseguenza, il risarcimento reclamato dalle ricorrenti può essere considerato un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0074" REF.END="QE0074"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla qualificazione delle domande di risarcimento come aiuti <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0075" REF.END="QE0075"/>nuovi<QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/> o <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0076" REF.END="QE0076"/>esistenti<QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Ritengo che la risposta alla questione se, nel caso di specie, si tratti di un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0077" REF.END="QE0077"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/> o di un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0078" REF.END="QE0078"/>aiuto esistente<QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/> possa essere dedotta senza grande difficoltà dalla lettura del regolamento 2015/1589.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Rammento, a tale proposito, che l’articolo 1, lettera c), del citato regolamento stabilisce che per <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0079" REF.END="QE0079"/>nuovi aiuti<QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="00BB" ID="QE0079"/> si intendono tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Pertanto, dal momento che i risarcimenti accordati alle ricorrenti non rientrano in alcuna categoria di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0080" REF.END="QE0080"/>aiuti esistenti<QUOT.END REF.START="QS0080" CODE="00BB" ID="QE0080"/> menzionati al punto b) di tale articolo, essi costituiscono <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0081" REF.END="QE0081"/>nuovi aiuti<QUOT.END REF.START="QS0081" CODE="00BB" ID="QE0081"/>. In particolare, l’aiuto di Stato richiesto dalle ricorrenti non rientra manifestamente nell’ambito di applicazione dei punti ii) e iii) di detta disposizione, poiché non è stato approvato dalla Commissione o dal Consiglio e non è stato notificato alla Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali quarta e nona dichiarando che una decisione con la quale il giudice nazionale conceda un risarcimento alle ricorrenti può costituire un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0082" REF.END="QE0082"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0082" CODE="00BB" ID="QE0082"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e deve essere qualificata come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0083" REF.END="QE0083"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0083" CODE="00BB" ID="QE0083"/> ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 in quanto non rientra in alcuna delle categorie di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0084" REF.END="QE0084"/>aiuti esistenti<QUOT.END REF.START="QS0084" CODE="00BB" ID="QE0084"/> di cui all’articolo 1, lettera b), di tale regolamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">E.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla quinta questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora le domande di risarcimento di cui trattasi nei procedimenti principali debbano essere considerate come richieste di pagamento dell’aiuto di Stato non ricevuto in precedenza, tale pagamento debba dipendere dalla situazione attuale del mercato dell’energia elettrica e dalla normativa nazionale vigente, comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Tenuto conto della risposta che propongo di dare alla quarta questione, ritengo che non sia necessario rispondere alla quinta questione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>In ogni caso, sono dell’avviso che tale questione sia irricevibile, in quanto sembra riguardare la valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’energia elettrica del versamento dei risarcimenti di cui trattasi, ove li si consideri come aiuti di Stato concessi sul fondamento del regime di aiuti di Stato in vigore tra il 2005 e il 2008. Ricordo a tale proposito che, secondo costante giurisprudenza, la valutazione della compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060323">23 marzo 2006</DATE>, <NAME.CASE>Enirisorse</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:197">EU:C:2006:197</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="18"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">F.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulle questioni pregiudiziali sesta e settima</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Con le questioni sesta e settima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, siano rilevanti, da un lato, il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale e, dall’altro, il fatto che solo una parte dei produttori di energia idroelettrica riceva un risarcimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Al pari della Commissione e del governo lettone, ritengo che tali circostanze siano irrilevanti per la risoluzione delle controversie principali. Invero, tali fatti costituiscono eventualmente elementi di valutazione della compatibilità con il mercato interno del regime di aiuti in vigore tra il 2005 e il 2008, la quale rientra nella competenza esclusiva della Commissione, come rilevato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni. Pertanto, a mio avviso, tali questioni devono essere respinte in quanto irricevibili.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">G.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sull’ottava questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Con l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i criteri previsti per gli aiuti de minimis siano applicabili agli aiuti in discussione nelle presenti cause, in quanto l’importo di tali aiuti non supera la soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Tale questione sembra essere motivata dal fatto che ciascuno degli importi ottenuti dalle ricorrenti è effettivamente inferiore alla soglia de minimis.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Occorre rammentare che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento, il massimale degli aiuti de minimis deve essere valutato tenendo conto degli aiuti già ricevuti dalle ricorrenti sul medesimo fondamento della medesima normativa durante lo stesso periodo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Rilevo inoltre che, se pure i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, possono tuttavia essere loro sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161026">26 ottobre 2016</DATE>, <NAME.CASE>DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑590/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:797">EU:C:2016:797</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>Pertanto, il giudice del rinvio può essere indotto a valutare se un aiuto di Stato rientri nel regime derogatorio degli aiuti de minimis. Spetta quindi a detto giudice verificare, in ciascuno dei procedimenti principali, se gli aiuti in questione non si cumulino con altri aiuti di Stato già ricevuti dalle ricorrenti in applicazione della legge sul mercato dell’energia elettrica o a titolo di altri regimi di aiuti autorizzati dalla Commissione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Rilevo, a tale proposito, che sia il giudice del rinvio che alcune delle parti del procedimento fanno riferimento al regime di aiuti di Stato che era in vigore parallelamente alla misura oggetto dei procedimenti principali e che è stato approvato con decisione SA.43140 (2015/NN) della Commissione del <DATE ISO="20170424">24 aprile 2017</DATE> – Sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, occorre rispondere all’ottava questione pregiudiziale dichiarando che spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, se il cumulo degli aiuti di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali con altri aiuti ricevuti dalle stesse ricorrenti comporti il superamento della soglia fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">H.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla decima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede quale sia la decorrenza del termine di prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Al pari del governo lettone, ritengo che non occorra rispondere a tale questione, in quanto si basa sull’ipotesi che la concessione dei risarcimenti di cui trattasi sia assimilata ad un aiuto esistente, mentre detti risarcimenti devono essere considerati un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0085" REF.END="QE0085"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0085" CODE="00BB" ID="QE0085"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Ad ogni modo, si deve osservare che la Corte ha già dichiarato che la data alla quale l’aiuto illegale viene effettivamente concesso al suo beneficiario costituisce l’inizio del termine di prescrizione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180426">26 aprile 2018</DATE>, <NAME.CASE>ANGED</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑233/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:280">EU:C:2018:280</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0079">79</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0082">82</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, precisando al contempo che la data di concessione dell’aiuto non corrisponde alla data di adozione del regime di aiuti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111208">8 dicembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>France Télécom/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑81/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:811">EU:C:2011:811</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0081">81</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ricordo inoltre, a tale proposito, che, nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20220125">25 gennaio 2022</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/European Food</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑638/19 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2022:50">EU:C:2022:50</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) (nella causa nota come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0086" REF.END="QE0086"/>Micula<QUOT.END REF.START="QS0086" CODE="00BB" ID="QE0086"/>), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato che il momento della concessione di un eventuale aiuto non era quello in cui il ricorrente otteneva il diritto materiale di chiedere un risarcimento alla Stato per un’asserita violazione, bensì quello in cui tale diritto veniva riconosciuto e quantificato in un’ordinanza del tribunale arbitrale. Infatti, è solo in quel preciso momento che un richiedente può ottenere il pagamento effettivo del risarcimento richiesto, acquisendo un diritto definitivo a ricevere tale aiuto, e che lo Stato è obbligato a concederlo. È inoltre a tale data che la misura poteva falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20220125">25 gennaio 2022</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/European Food e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑638/19 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2022:50">EU:C:2022:50</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0123">123</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0125">125</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Occorre tuttavia precisare che, nel caso di specie, le sentenze dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) hanno disposto la sospensione della loro esecuzione in attesa della notifica degli aiuti da loro accordati e della susseguente decisione della Commissione al riguardo. Pertanto, l’effettiva concessione degli aiuti, vale a dire il pagamento dei risarcimenti, non è ancora intervenuta e il termine di prescrizione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non ha iniziato a decorrere.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Alla luce della risposta fornita alle questioni pregiudiziali quarta e nona, alla decima questione pregiudiziale occorre rispondere dichiarando che, tenuto conto della qualificazione dell’azione di risarcimento come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0087" REF.END="QE0087"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0087" CODE="00BB" ID="QE0087"/>, non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, in quanto non è ancora scaduto il termine decennale di prescrizione dalla concessione dell’aiuto. Detto termine inizia a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento e tale data è il giorno in cui l’aiuto viene concesso al beneficiario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="20"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">I.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sull’undicesima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Con l’undicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589, esso possa accogliere la domanda di risarcimento del danno solo alla condizione sospensiva che essa sia previamente notificata alla Commissione e che quest’ultima la approvi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Ricordo, in primo luogo, che il compito assegnato dal diritto dell’Unione ai giudici nazionali nell’attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161026">26 ottobre 2016</DATE>, <NAME.CASE>DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados</NAME.CASE> (<NO.CASE>C-590/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:797">EU:C:2016:797</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0095">95</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE> comporta in particolare l’obbligo, qualora detti giudici accertino che la misura di cui trattasi avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di verificare se lo Stato membro interessato abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima detta misura<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150319">19 marzo 2015</DATE>, <NAME.CASE>OTP Bank</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑672/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:185">EU:C:2015:185</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0068">68</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ne consegue che un giudice nazionale è tenuto a trarre tutte le conseguenze, secondo il suo diritto nazionale, da una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato e, più in particolare, da una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Risulta quindi dalla succitata giurisprudenza che il giudice del rinvio non può accogliere le domande di risarcimento dei produttori, in quanto tali domande si basano su un aiuto illegale. Come precisato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, il diritto al risarcimento avrebbe de facto lo stesso effetto dell’applicazione di una normativa contraria al diritto dell’Unione che comporti una distorsione della concorrenza. I produttori riceverebbero, infatti, una somma equivalente a quella che avrebbero ricevuto in applicazione del regime di aiuti illegale, cosa che il giudice nazionale deve, in linea di principio, impedire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Ricordo inoltre che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali, questi ultimi valutano l’esistenza di un aiuto, ma non la sua compatibilità con il mercato interno, poiché quest’ultima valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione ed è soggetta al sindacato della Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190502">2 maggio 2019</DATE>, <NAME.CASE>A‑Fonds</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑598/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:352">EU:C:2019:352</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Orbene, nel caso di specie, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha subordinato la concessione del risarcimento dei danni a una clausola sospensiva, secondo la quale le autorità lettoni non devono versare alcun aiuto prima di averlo notificato e avere ottenuto l’approvazione preventiva della Commissione. Prevedendo, nelle sue sentenze del 31 maggio e del <DATE ISO="20190710">10 luglio 2019</DATE>, che i risarcimenti che essa ha condannato le autorità nazionali a pagare alle ricorrenti potessero essere versati solo dopo che la Commissione avesse dato il suo assenso o si ritenesse che l’avesse dato, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha quindi rispettato i requisiti di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Ritengo pertanto che all’undicesima questione occorra rispondere dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché gli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di concedere un aiuto di Stato quando un giudice nazionale accolga una domanda di risarcimento dei danni a condizione che lo Stato membro interessato notifichi l’aiuto di cui trattasi alla Commissione e riceva da quest’ultima una decisione di autorizzazione di tale misura di aiuto.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="21"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">J.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla dodicesima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Con la dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia rilevante, ai fini della valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico diverso da quello che è tenuto, in linea di principio, ad acquistare l’energia elettrica <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0088" REF.END="QE0088"/>verde<QUOT.END REF.START="QS0088" CODE="00BB" ID="QE0088"/> dai produttori e il cui bilancio è destinato unicamente ad assicurare il suo stesso funzionamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>In altri termini, tale questione equivale a chiedere se lo status giuridico e i compiti assegnati alla persona giuridica cui spetta corrispondere un vantaggio finanziario siano rilevanti per valutare se tale vantaggio sia concesso mediante <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0089" REF.END="QE0089"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0089" CODE="00BB" ID="QE0089"/>. Detta questione sembra derivare dalle caratteristiche particolari delle presenti cause e, segnatamente, dalla specificità del diritto nazionale che, nel caso di specie, ha affidato la fissazione della tariffa maggiorata dell’energia elettrica a una persona diversa da quella competente ad acquistare l’energia elettrica <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0090" REF.END="QE0090"/>verde<QUOT.END REF.START="QS0090" CODE="00BB" ID="QE0090"/> a tale tariffa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Ricordo a tale proposito che, secondo il diritto nazionale, la società Latvenergo aveva il compito di acquistare l’eccedenza di energia elettrica prodotta al prezzo maggiorato, mentre la tariffa media di vendita dell’energia elettrica era fissata dalla Commissione di regolamentazione in veste di autorità di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica.</P></NOTE>. Orbene, conformemente al diritto nazionale, l’autorità di regolamentazione non poteva, in linea di principio, utilizzare il proprio bilancio per versare aiuti di Stato, tenuto conto delle limitazioni imposte dal diritto nazionale, che le consente di utilizzare i suoi fondi solo per assicurare il suo stesso funzionamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE risulta che il legislatore dell’Unione ha attribuito rilevanza, ai fini della valutazione di un aiuto, non già a quale sia l’organismo incaricato del pagamento di un aiuto di Stato, bensì all’origine dei fondi con i quali sarà pagato l’aiuto di cui trattasi. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta chiaramente che per pronunciarsi su tale punto non rilevano né lo status pubblico o privato, né l’autonomia della persona incaricata di assegnare il vantaggio di cui trattasi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/TV2/Danmark</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑656/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:836">EU:C:2017:836</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla dodicesima questione pregiudiziale dichiarando che lo status giuridico e i compiti assegnati a una persona giuridica dal diritto nazionale non sono rilevanti per valutare se un vantaggio sia concesso mediante <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0091" REF.END="QE0091"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0091" CODE="00BB" ID="QE0091"/>, dato che la fonte specifica delle risorse statali non incide sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">K.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla tredicesima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>Con la tredicesima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2002/20 possa precludere l’eventuale risarcimento delle ricorrenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>Orbene, si deve rilevare che le presenti cause non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva, in quanto essa non si applica al settore dell’energia elettrica. Inoltre, nessuna disposizione della suddetta direttiva sembra indicare che essa trovi applicazione in settori diversi dal mercato delle comunicazioni elettroniche. Tale questione deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="22"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia):</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, deve essere considerato come un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Una decisione con la quale il giudice nazionale conceda un risarcimento può costituire un <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0092" REF.END="QE0092"/>aiuto di Stato<QUOT.END REF.START="QS0092" CODE="201D" ID="QE0092"/> ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e deve essere qualificata come <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0093" REF.END="QE0093"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0093" CODE="201D" ID="QE0093"/> ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del <DATE ISO="20150713">13 luglio 2015</DATE>, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto essa non rientra in alcuna delle categorie di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0094" REF.END="QE0094"/>aiuti esistenti<QUOT.END REF.START="QS0094" CODE="201D" ID="QE0094"/> di cui all’articolo 1, lettera b), di tale regolamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del <DATE ISO="20131218">18 dicembre 2013</DATE>, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0095" REF.END="QE0095"/>de minimis<QUOT.END REF.START="QS0095" CODE="201D" ID="QE0095"/>, se il cumulo degli aiuti di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali con altri aiuti ricevuti comporti il superamento della soglia fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Tenuto conto della qualificazione dell’azione di risarcimento come <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0096" REF.END="QE0096"/>nuovo aiuto<QUOT.END REF.START="QS0096" CODE="201D" ID="QE0096"/>, non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, in quanto non è ancora scaduto il termine decennale di prescrizione dalla concessione dell’aiuto. Detto termine inizia a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento e tale data è il giorno in cui l’aiuto viene concesso al beneficiario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché gli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589 devono essere interpretati nel senso che consentono di concedere un aiuto di Stato quando un giudice nazionale accolga una domanda di risarcimento a condizione che lo Stato membro interessato notifichi l’aiuto di cui trattasi alla Commissione europea e riceva una decisione di quest’ultima che approva tale misura di aiuto.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>Lo status giuridico e i compiti assegnati a una persona giuridica dal diritto nazionale non sono rilevanti per valutare se un vantaggio sia concesso mediante <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0097" REF.END="QE0097"/>risorse statali<QUOT.END REF.START="QS0097" CODE="201D" ID="QE0097"/>, dato che la fonte specifica delle risorse statali non incide sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>