COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.10.2024
COM(2024) 471 final
2024/0259(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte,
e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan (di seguito "ARPC" o "accordo").
Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica dell'Uzbekistan (Uzbekistan) sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito "APC") firmato a Bruxelles il 21 giugno 1996 ed entrato in vigore il 1º luglio 1999.
Il 9 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava l'avvio di negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. I negoziati dell'accordo sono iniziati nel novembre 2018. L'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan hanno concluso i negoziati dell'ARPC nel giugno 2022. Il 6 luglio 2022 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'ARPC.
L'accordo, che rappresenta un passo importante verso un maggiore impegno politico ed economico dell'UE nei confronti dell'Asia centrale, costituirà la base di un più efficace impegno bilaterale tra l'UE e l'Uzbekistan grazie al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in un'ampia gamma di settori.
L'ARPC contiene le clausole standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons - SALW) e lotta al terrorismo. Prevede inoltre una cooperazione in settori quali la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, nonché i trasporti. Altri punti dell'accordo riguardano la cooperazione giudiziaria e lo Stato di diritto, nonché la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. La parte sugli scambi commerciali dovrebbe garantire un migliore contesto normativo per gli operatori economici, con notevoli vantaggi economici per le imprese dell'UE. L'ARPC non costituisce un'iniziativa che rientra nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
L'accordo stabilisce un quadro istituzionale costituito dal Consiglio di cooperazione, dal Comitato di cooperazione e dal Comitato parlamentare di cooperazione (vedasi titolo VII "Disposizioni istituzionali, generali e finali"), prevede un sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale e consente l'istituzione di sottocomitati e di altri organi incaricati di assistere il Consiglio di cooperazione. L'accordo istituisce infine un meccanismo di adempimento degli obblighi da applicare qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti nell'ambito del medesimo.
A partire dalla sua entrata in vigore l'accordo sostituisce l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato il 21 giugno 1996.
·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'ARPC si fonda sugli obiettivi ambiziosi e sulle esigenze, rispettivamente, dell'Uzbekistan e dell'UE di portare avanti le loro relazioni bilaterali, nello spirito delle conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale del 17 giugno 2019. L'accordo contribuirà all'attuazione della nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata il 15 maggio 2019.
L'ARPC modernizza l'APC del 1999, estendendone l'ambito di applicazione a nuovi settori di cooperazione e migliorando sensibilmente il quadro normativo che disciplina le relazioni commerciali ed economiche tra le parti in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con gli accordi economici regionali.
Una volta attuato, l'accordo sarà utilmente integrato dal meccanismo del sistema di preferenze generalizzate (SPG+), di cui l'Uzbekistan beneficia dal 2021. Tale sistema offre preferenze tariffarie supplementari in cambio del rispetto di 27 convenzioni fondamentali in materia di diritti umani, governance, ambiente e lavoro.
·Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'ARPC rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Esso promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
·Base giuridica
–Base giuridica sostanziale
Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure possiede più componenti, legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti 42 e 43; dell'11 giugno 2014, Commissione/Consiglio, C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903, punto 34; del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio, C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435, punto 44, e del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan), C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662, punto 40).
In questo caso particolare, l'accordo persegue due finalità principali e possiede due componenti principali che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dagli articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Si osserva che l'accordo non comprende settori che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri e non impone pertanto a questi ultimi di diventare parte del medesimo.
–Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede l'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. Poiché le due componenti preponderanti dell'accordo sono la politica commerciale e la cooperazione allo sviluppo, la modalità di voto per questo caso specifico è quindi la maggioranza qualificata.
A seguito dell'autorizzazione della firma da parte del Consiglio, a norma dell'articolo 17 TUE è prerogativa della Commissione assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'accordo riguarda materie di competenza esclusiva dell'UE, come la politica commerciale comune, e settori in cui l'UE agisce nell'ambito di una competenza parallela, come la politica di sviluppo. Esso rafforza il dialogo politico e la cooperazione tra l'UE e la Repubblica dell'Uzbekistan. Di conseguenza, è necessaria un'azione a livello dell'UE.
·Proporzionalità
L'accordo si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici del consolidamento delle relazioni tra l'UE e la Repubblica dell'Uzbekistan, al fine di promuovere le riforme democratiche, lo Stato di diritto e lo sviluppo economico sostenibile quali mezzi per aumentare la stabilità e la sicurezza della Repubblica dell'Uzbekistan. L'accordo non obbliga l'Unione a modificare le proprie norme e i propri regolamenti o standard in alcun settore regolamentato.
3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Consultazioni
Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato in tutte le fasi dei negoziati nel gruppo di lavoro competente del Consiglio, in particolare in sede di gruppo "Europa orientale e Asia centrale" (COEST) e di comitato della politica commerciale (TPC).
Il Parlamento europeo è stato regolarmente e tempestivamente informato nel corso dei negoziati.
L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma.
·Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto l'accordo si limita per lo più ad aggiornare e migliorare l'APC in vigore e, pertanto, non introdurrà nuovi settori fondamentali di cooperazione che avrebbero un notevole impatto economico, sociale o ambientale. L'impatto previsto è prevalentemente politico: l'UE intende rafforzare l'indirizzo politico di un paese partner e potenziare il capitale politico dell'UE. L'accordo potrà avere, sotto il profilo sociale, conseguenze positive per l'Uzbekistan, legate principalmente alle disposizioni previste in materia di Stato di diritto, diritti umani e sicurezza. Grazie al miglioramento del contesto imprenditoriale si prevede altresì un aumento degli scambi, che tuttavia non presenta rischi per settori industriali specifici delle due parti, dato che l'Uzbekistan e l'UE non competono negli stessi settori. Non si ritiene probabile che l'elaborazione di una valutazione d'impatto produca risultati commisurati alle risorse impiegate.
2024/0259 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte,
e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
(2)Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione ("accordo") sono stati portati a termine con successo con la sigla dell'accordo il 6 luglio 2022.
(3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.
(4)A norma dei trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
2. Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente