31998D0415

98/415/CE: Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 03/07/1998 pag. 0042 - 0043


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 4 e l'articolo 4 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato e dell'articolo 42 del suddetto protocollo,

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo comitato esecutivo;

(2) considerando che il trattato prevede che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le condizioni di tale consultazione;

(3) considerando che l'obbligo di consultare la BCE imposto alle autorità degli Stati membri deve lasciare impregiudicate le responsabilità di dette autorità nelle materie oggetto di tali progetti; che la BCE dev'essere consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, come previsto dall'articolo 105, paragrafo 4 del trattato; che l'elenco delle materie inserite nell'articolo 2 della presente decisione non è esaustivo; che il sesto trattino dell'articolo 2 della presente decisione lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario;

(4) considerando che le funzioni e le operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono definite nello statuto del SEBC e della BCE; che le Banche centrali degli Stati membri partecipanti costituiscono parte integrante del SEBC e devono operare secondo gli orientamenti e le istruzioni della BCE; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) le autorità degli Stati membri non partecipanti devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria;

(5) considerando che, fintantoché gli Stati membri non partecipano alla politica monetaria del SEBC, la presente decisione non si applica alle decisioni adottate dalle autorità nazionali nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria;

(6) considerando che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri; che i termini entro cui la BCE è tenuta a esprimere il suo parere devono tuttavia consentire di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, per i quali saranno indicate le ragioni, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine che sia inferiore ad un mese e che rispetti l'urgenza della situazione; che particolarmente in tali casi un dialogo tra le autorità nazionali e la BCE dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno;

(7) considerando che, a norma dei paragrafi 5 e 8 del protocollo n. 11 allegato al trattato, la presente decisione non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord se e finché detto Stato membro non passa alla terza fase dell'UEM;

(8) considerando che, dalla data di istituzione della BCE fino all'inizio della terza fase dell'UEM, le autorità nazionali devono consultare la BCE ai sensi della decisione 93/717/CE (4), e dell'articolo 109 L, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica a norma del trattato;

per «progetto di disposizioni legislative» si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

Articolo 2

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

- le questioni monetarie,

- i mezzi di pagamento,

- le banche centrali nazionali,

- la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,

- i sistemi di pagamento e di regolamento,

- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.

2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.

3. Non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, la BCE comunica alle autorità nazionali che la consultano se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze.

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.

2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.

3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.

4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

Articolo 5

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. La decisione 93/717/CE è abrogata il 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 11.

(2) GU C 195 del 22. 6. 1998.

(3) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 14.