6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/648 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem e l'aliquota dei dazi istituiti era compresa tra il 6,5 % e il 23,5 % per quattro produttori e fissata a 66,7 % per tutti gli altri produttori. A seguito di un riesame in previsione della scadenza, tali misure sono state confermate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio (3) («il riesame precedente»).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5) («la domanda di riesame in previsione della scadenza» o «la domanda»).

(3)

La domanda è stata presentata il 22 ottobre 2015 dalla European Panel Federation (EPF) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di okoumé. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 gennaio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(5)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

4.3.   Campionamento

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(9)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(11)

Dal momento che soltanto due società della RPC si sono manifestate, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

4.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione, tenendo conto anche del volume delle vendite e della distribuzione geografica. Il campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.3.3.   Campionamento degli importatori indipendenti, questionari e cooperazione

(13)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(14)

Nella fase iniziale sono stati contattati circa 35 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.

(15)

Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina. Su questa base il campionamento non è stato ritenuto necessario.

4.4.   Questionari e visite di verifica

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione.

(17)

La Commissione ha inviato i questionari destinati ai produttori esportatori alle due società della RPC di cui al considerando 11, a dodici produttori noti di potenziali paesi di riferimento (Gabon, Marocco, Svizzera e Turchia) e a cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(18)

Solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario, mentre sono pervenute le risposte complete al questionario di due produttori in Gabon, un produttore in Marocco e cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(19)

La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

—

F.A. MOURIKIS SA (Grecia),

—

GARNICA PLYWOOD SA (Spagna),

—

JEAN THÉBAULT SAS (Francia),

—

JOUBERT LES ELIOTS SAS (Francia),

—

JOUBERT ST JEAN D'ANGÉLY SAS (Francia);

b)

produttori del paese a economia di mercato:

—

CEMA BOIS DE L'ATLAS (Marocco).

4.5.   Divulgazione di informazioni

(20)

Il 13 febbraio la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore e ha invitato tali parti a presentare le proprie osservazioni. Non sono state inviate osservazioni.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta originaria, che è così definito: compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010). Il prodotto in esame ha un'ampia gamma di usi finali: è impiegato nell'industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. Viene utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l'altro nei trasporti su strada (ad esempio autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell'industria dei mobili e nella fabbricazione di porte.

(22)

Esistono due tipi principali di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto costituito di un altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé») Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno e, malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono impiegati per gli stessi scopi di base.

2.   Prodotto simile

(23)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche nonché gli stessi impieghi di base:

—

il prodotto in esame,

—

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(24)

La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(25)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(26)

Come indicato al considerando 18 solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario. Questa società ha dichiarato che durante il periodo in esame non ha né prodotto né venduto legno compensato di okoumé.

(27)

In considerazione della mancanza di collaborazione da parte di altri produttori nella RPC, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. La Commissione non ha ricevuto dalle autorità cinesi osservazioni o richieste di intervento del consigliere auditore.

(28)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili, in particolare:

i)

le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza;

ii)

le statistiche di Eurostat e i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»);

iii)

le statistiche pubblicamente disponibili dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Non è stato possibile utilizzare la banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni perché la sua struttura di codifica non era sufficientemente precisa da fornire informazioni utili.

(29)

Eurostat e la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non indicavano la presenza di importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PIR; non è stato pertanto possibile stabilire il dumping nel mercato dell'Unione durante tale periodo.

(30)

I calcoli relativi al dumping sono stati effettuati nel contesto del rischio di reiterazione del dumping.

2.   Evoluzione delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(31)

Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) i possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi, ii) la produzione e la capacità produttiva in Cina e iii) l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(32)

In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte sulla base dei dati disponibili, ossia le fonti richiamate al considerando 28.

i)    Possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi

Paese di riferimento

(33)

Nell'inchiesta originaria quattro produttori esportatori hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per gli altri produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(34)

Nell'inchiesta originaria e nel riesame precedente è stata scelta la Turchia come paese di riferimento. Nell'avviso di apertura del presente riesame la Commissione ha proposto di utilizzare come paese di riferimento la Turchia.

(35)

La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di legno compensato di okoumé di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato i produttori noti di legno compensato di okoumé di Gabon, Marocco e Svizzera, invitandoli a fornire le informazioni necessarie.

(36)

Due produttori del Gabon e un produttore del Marocco si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Nessuno dei produttori turchi ha collaborato.

(37)

Il Gabon non è stato considerato un paese di riferimento adeguato perché i produttori locali di legno compensato di okoumé avevano un evidente vantaggio comparativo, beneficiando di costi della materia prima notevolmente più bassi (7), il prodotto fabbricato in Gabon per la vendita sul mercato interno appariva di qualità scarsa, il mercato interno era ridotto e privo di importazioni di compensato di okoumé ed era in vigore un dazio all'importazione del 30 %.

(38)

Il Marocco è stato considerato un paese di riferimento adeguato in quanto, nonostante gli elevati dazi all'importazione, presentava consistenti importazioni del prodotto simile che erano in concorrenza con i prodotti di fabbricazione nazionale.

(39)

Le parti interessate sono state invitate a esprimersi in proposito. Non sono pervenute osservazioni.

Valore normale

—   Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(40)

Come indicato al considerando 33, nell'inchiesta originaria è stato accordato il TEM a quattro produttori esportatori. Data la mancanza di collaborazione, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base il valore normale per questi produttori esportatori è stato determinato in base ai dati disponibili, ossia la stima presentata nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

—   Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(41)

Un produttore marocchino ha collaborato inviando una risposta al questionario. In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati nella sede di questo produttore, come indicato di seguito.

(42)

Il valore normale è stato determinato per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22.

(43)

È stato valutato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata, per il prodotto simile venduto sul mercato marocchino, la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR.

(44)

Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

(45)

Come indicato al considerando 28, data la mancanza di collaborazione dei produttori cinesi il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Nello specifico, il prezzo all'esportazione per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22 è stato determinato sulla base di oltre dieci offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi (Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Turchia, Stati del Golfo e Norvegia), pervenute per posta elettronica o disponibili come offerte commerciali pubbliche su diversi siti web cinesi durante il PIR e riportate nella domanda di riesame in previsione della scadenza. I prezzi citati nelle offerte commerciali erano compresi tra 313 EUR/m3 e 540 EUR/m3 (cif). Va notato che questi livelli di prezzo erano nella stessa fascia di quelli del legno compensato di okoumé delle importazioni dalla Cina riferiti da Eurostat e contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR (terzo trimestre 2016). Sebbene le quantità in questione fossero marginali, questo livello di prezzo conferma che le offerte commerciali sono rappresentative come indicazione dei possibili prezzi delle esportazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina.

Confronto

(46)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così stabiliti a livello franco fabbrica per ciascun tipo di prodotto di cui al considerando 22. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) sulla base dei dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

Margine di dumping

(47)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto stabilito secondo le modalità sopra esposte, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

—   Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(48)

Su questa base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 45 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

—   Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(49)

La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 100 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

ii)    Produzione e capacità produttiva in Cina

Produzione in Cina

(50)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nonché di informazioni pubblicamente disponibili, la produzione nella RPC è stata determinata in base alle stime fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza, che si fondavano sulla sua conoscenza del mercato.

(51)

Il richiedente ha stimato la produzione di legno compensato di okoumé in Cina basandosi sul numero di tronchi di okoumé importati in Cina nel 2014 e utilizzati per la produzione di legno compensato. Su questa base la produzione di legno compensato di okoumé è stata stimata in un intervallo compreso tra un minimo di 290 000 m3 e un massimo di 2,9 milioni di m3, a seconda del tipo di prodotto fabbricato, come descritto al considerando 22, ossia rispettivamente compensato intero di okoumé o compensato con rivestimento di okoumé. Questi valori corrispondevano a un quantitativo compreso tra 1,5 e 15 volte il consumo totale dell'Unione.

Capacità produttiva in Cina

(52)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi di legno compensato di okoumé nonché di informazioni pubblicamente disponibili sull'industria cinese del legno compensato di okoumé, la situazione dell'industria cinese del legno compensato è stata esaminata nel suo insieme (indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato), come era avvenuto nel riesame precedente. In linea con le inchieste precedenti, è stato confermato che il legno compensato è fabbricato dalle stesse imprese con gli stessi macchinari indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato. Il riesame precedente aveva accertato inoltre che il legno compensato di okoumé è più remunerativo di altri tipi di legno compensato. È quindi probabile che, in assenza di misure, i produttori cinesi orientino la produzione da altri tipi di legno compensato a quello di okoumé, più remunerativo.

(53)

Su questa base la notevole capacità produttiva potenzialmente disponibile in Cina è indicata dai volumi di produzione di tutti i tipi di legno compensato che, secondo le statistiche FAO, ammontavano durante il PIR a 113 milioni di m3. Di conseguenza è sufficiente un minimo riorientamento da altri tipi di legno all'okoumé per aumentare significativamente i volumi di produzione di legno compensato di okoumé utilizzabili per le esportazioni.

iii)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Il principale elemento impiegato per determinare l'attrattiva del mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure è stato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi rispetto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione. Le offerte commerciali citate al considerando 45 per il mercato dell'Unione e per altri paesi terzi hanno dimostrato che durante il PIR il mercato dell'Unione era di fatto interessante, perché i prezzi delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso il mercato dell'Unione erano più alti di quelli delle esportazioni cinesi verso i mercati di qualsiasi altro paese terzo per cui erano disponibili offerte commerciali, ad eccezione della Norvegia. Per la precisione le offerte di prezzo all'esportazione per il mercato dell'Unione superavano del 30 % circa quelle per la Bosnia-Erzegovina e del 40 % circa quelle per la Turchia e gli Stati del Golfo. Poiché non erano disponibili statistiche sul volume delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso questi paesi, non è stato possibile determinarne la rappresentatività in termini di volume. In ogni caso i potenziali prezzi all'esportazione più alti verso il mercato dell'Unione renderebbero interessante tale mercato in quanto le esportazioni verso l'Unione permetterebbero di ottenere maggiori profitti.

(55)

A ciò si aggiunge il fatto che sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni cinesi di legno compensato (8) nella Repubblica di Corea, in Marocco e in Turchia, mentre gli Stati Uniti d'America hanno deciso in via preliminare di istituire misure compensative sulle importazioni cinesi di legno compensato nel gennaio 2017. I produttori esportatori cinesi avranno quindi un accesso limitato a questi mercati e si vedranno ridurre le possibilità di esportare i prodotti o riorientare le esportazioni verso tali mercati. Il mercato dell'Unione diventa perciò ancora più interessante per le importazioni cinesi di legno compensato.

(56)

Vista la notevole capacità produttiva in Cina, che potrebbe essere facilmente incrementata, è pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni cinesi riprendano con volumi notevoli sul mercato dell'Unione. È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali nel 2004 il volume delle vendite cinesi nel mercato dell'Unione era di 83 606 m3, pari al 44 % del consumo dell'Unione del PIR attuale.

3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(57)

In conclusione, la significativa capacità produttiva disponibile in Cina, la possibilità dei produttori cinesi di aumentare facilmente i volumi di produzione disponibili per le esportazioni, i possibili prezzi di dumping elevati in altri mercati di paesi terzi e sul mercato dell'Unione e l'attrattiva del mercato dell'Unione indicano che l'abrogazione delle misure comporterebbero probabilmente il ritorno dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in quantità notevoli. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(58)

All'interno dell'Unione il prodotto simile viene notoriamente fabbricato da tredici produttori in Francia, Grecia, Ungheria, Italia e Spagna. La produzione totale dell'Unione è stimata a 162 000 m3. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(59)

Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(60)

Il consumo di legno compensato di okoumé nell'Unione è stato determinato a partire dai volumi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno presentato denuncia e di altri produttori dell'Unione sul mercato dell'UE, nonché sul volume delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione, sulla base dei dati forniti da Eurostat.

(61)

Nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Consumo totale (in m3)

181 749

176 005

175 652

188 727

Indice (2012 = 100)

100

97

97

104

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza, Eurostat e risposte verificate al questionario

(62)

Dal 2012 al 2013 il consumo dell'Unione è diminuito. Tra il 2012 e il 2014 la tendenza al ribasso si è gradualmente stabilizzata, lasciando spazio alla crescita durante il PIR, in linea con il lieve miglioramento di alcune attività industriali. Di conseguenza durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è leggermente aumentato (+ 4 %).

(63)

Nel valutare questo dato occorre però tenere conto degli sviluppi successivi al riesame precedente. Tra il PIR del riesame precedente (1o ottobre 2008 — 30 settembre 2009) e il PIR del presente riesame il consumo dell'Unione è diminuito complessivamente del 35 % (da 291 421 m3 durante il PIR del riesame precedente a 188 727 m3 durante il PIR del presente riesame), nonostante la leggera tendenza al rialzo nel corso dell'attuale periodo in esame. La generale tendenza al ribasso, che in realtà era iniziata ancora prima del riesame precedente, è stata spiegata dal fatto che il legno compensato di okoumé è stato in parte sostituito da altri tipi di legno tropicale. Anche la crisi economica e la conseguente contrazione di alcune attività industriali come l'edilizia, la nautica e i veicoli commerciali leggeri o da turismo, avevano contribuito al calo tendenziale della domanda di legno compensato di okoumé nell'Unione.

2.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle importazioni (in m3)

1 043

0

62

0

Indice (2012 = 100)

100

0

6

0

Quota di mercato in %

0,57

0,00

0,04

0,00

Fonte: Eurostat

(64)

Nel periodo in esame dell'inchiesta originaria, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era aumentata rapidamente, passando da quasi zero al 18,7 % (9). Era successivamente scesa al 4,3 % (12 620 m3) (10) durante il PIR del riesame precedente. Nel periodo in esame del presente riesame, le importazioni dalla Cina sono praticamente cessate, fuorché nel 2012, quando i volumi delle importazioni cinesi sono stati di circa 1 000 m3.

2.2.   Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo medio in EUR/m3

549

0,00

168

0,00

Indice (2012 = 100)

100

0

31

0

Fonte: Eurostat

(65)

L'unico anno in cui si sono registrati notevoli quantitativi di importazioni dalla Cina è stato il 2012. In quell'anno il prezzo medio delle importazioni cinesi era di 549 EUR/m3, molto al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione nello stesso anno (756 EUR/m3).

3.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 4

Volume delle importazioni, quote di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Gabon

40 467

43 964

41 029

42 711

Indice (2012 = 100)

100

109

101

106

Quota di mercato in %

22,3

25,0

23,4

22,6

Prezzo medio in EUR/m3

628,64

625,76

636,40

645,32

Indice (2012 = 100)

100

100

101

103

Marocco

15 431

7 298

5 182

4 492

Indice (2012 = 100)

100

47

34

29

Quota di mercato in %

8,5

4,1

3,0

2,4

Prezzo medio in EUR/m3

662,27

678,51

696,75

700,81

Indice (2012 = 100)

100

102

105

106

Altri paesi terzi  (*1)

774

549

1 550

78

Indice (2012 = 100)

100

71

200

10

Quota di mercato in %

0,4

0,3

0,9

0,0

Prezzo medio in EUR/m3

545,80

572,55

576,47

842,50

Indice (2012 = 100)

100

105

106

154

Totale degli altri paesi terzi

56 672

51 812

47 761

47 281

Indice (2012 = 100)

100

91

84

83

Quota di mercato in %

31,2

29,4

27,2

25,1

Prezzo medio in EUR/m3

636,66

632,63

641,01

650,92

Indice (2012 = 100)

100

99

101

102

Fonte: Eurostat

(66)

Durante il periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono provenute quasi esclusivamente dal Gabon e dal Marocco, mentre la quota di altri paesi terzi è stata trascurabile. Le importazioni dal Gabon e dal Marocco nell'Unione sono diminuite costantemente passando da 55 899 m3 nel 2012 a circa 47 203 m3 durante il PIR (– 16 %). Dato che il consumo dell'Unione è aumentato solo del 4 % (cfr. considerando 62 e tabella 1), la corrispondente quota di mercato del Gabon e del Marocco è diminuita ancora di più, passando dal 30,8 % nel 2012 al 25,0 % durante il PIR (– 5,7 punti percentuali).

(67)

Durante il periodo in esame della presente inchiesta i prezzi delle importazioni dal Gabon e dal Marocco erano in media del 16-17 % inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE (cfr. tabella 8). Rispetto ai prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 (l'unico anno del periodo in esame in cui la Cina ha esportato notevoli quantitativi verso l'Unione), i prezzi delle importazioni da questi paesi erano in media del 16 % superiori a quelli delle importazioni cinesi.

(68)

Più precisamente, il Gabon è il principale paese terzo per esportazioni nell'Unione. I volumi delle importazioni dal Gabon sono aumentati da 40 467 m3 nel 2012 a 42 711 m3 durante il PIR, ossia del 6 %. Tale incremento si è tradotto in un lieve aumento della quota di mercato dal 22,3 % nel 2012 al 22,6 % durante il PIR (+ 0,3 punti percentuali). I prezzi medi delle importazioni dal Gabon erano del 17-18 % più bassi di quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabella 8), mentre erano superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel 2012, l'unico anno con notevoli volumi di importazioni da questo paese nel mercato dell'Unione. Essi erano anche superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45. Essi sono leggermente aumentati da 628,64 EUR/m3 nel 2012 a 645,32 EUR/m3 durante il PIR (+ 3 %).

(69)

Per quanto riguarda il Marocco, i volumi delle importazioni sono diminuiti considerevolmente nel periodo in esame (da 15 431 m3 nel 2012 a 4 492 m3 durante il PIR). Di conseguenza la quota di mercato è scesa dall'8,5 % nel 2012 al 2,4 % durante il PIR. I prezzi delle importazioni dal Marocco sono stati più alti dei prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 e superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Considerazioni generali

(70)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(71)

Come indicato al considerando 12, è stato fatto ricorso al campionamento per la determinazione del pregiudizio.

(72)

Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza e contenute nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(73)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(74)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

(75)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in m3)

143 729

145 002

146 287

147 767

Indice (2012 = 100)

100

101

102

103

Capacità produttiva (in m3)

179 561

182 583

184 388

184 738

Indice (2012 = 100)

100

102

103

103

Utilizzo degli impianti in %

80

79

79

80

Indice (2012 = 100)

100

99

99

100

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(76)

Nel periodo in esame la produzione è leggermente aumentata, passando da 143 729 m3 nel 2012 a 147 767 m3 durante il PIR (+ 3 %). Questo aumento è stato in linea con il lieve miglioramento nel mercato dell'okoumé nell'Unione citato al considerando 62. Malgrado questo lieve incremento, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto al di sotto dei volumi constatati nel periodo dell'inchiesta originaria e durante il PIR del riesame precedente, ossia al di sotto di 267 591 m3. Tale andamento ha rispecchiato il calo del consumo sul mercato e il fatto che la produzione avviene principalmente sulla base di ordinativi.

(77)

La capacità produttiva è leggermente aumentata, in linea con il volume di produzione, passando da 179 561 m3 nel 2012 a 184 738 m3 durante il PIR (+ 3 %). Tale capacità si attesta comunque a un livello notevolmente inferiore a quello del riesame precedente, ossia al 68 % in meno rispetto ai 577 205 m3 rilevati durante il PIR del riesame precedente. Il calo è da attribuire alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori di legno compensato okoumé dell'Unione tra cui il più grande produttore dell'Unione, Plysorol, e alla riduzione della produzione dei produttori dell'Unione rimasti in attività.

(78)

Dato che la capacità produttiva si è adeguata ai livelli di consumo più bassi sostanzialmente prima del periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile e a un livello più elevato rispetto ai valori determinati durante il PIR del riesame precedente (41 %) (11).

4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(79)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle vendite (in m3)

124 033

124 193

127 829

141 446

Indice (2012 = 100)

100

100

103

114

Quota di mercato in %

68,2

70,6

72,8

74,9

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(80)

Nel periodo in esame il volume delle vendite è aumentato, passando da 124 033 m3 nel 2012 a circa 141 446 m3 durante il PIR (+ 14 %), un aumento superiore a quello del consumo (+ 4 %) descritto al considerando 62. L'aumento dei volumi di vendita, dato anche il contemporaneo calo delle importazioni da altri paesi terzi descritto al considerando 66, ha pertanto contribuito a un aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che è passata dal 68,2 % nel 2012 al 74,9 % durante il PIR. Questa quota di mercato è comunque ancora al di sotto di quella dell'80,2 % rilevata per l'industria dell'Unione durante il PIR del riesame precedente.

4.2.3.   Crescita

(81)

Mentre nel periodo in esame il consumo dell'Unione è cresciuto del 4 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento superiore (+ 14 %) che ha determinato un aumento della quota di mercato di 6,7 punti percentuali.

4.2.4.   Occupazione e produttività

(82)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

543

480

470

492

Indice (2012 = 100)

100

88

87

91

Produttività (in m3/dipendente)

265

302

311

300

Indice (2012 = 100)

100

114

118

113

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(83)

L'occupazione dell'industria dell'Unione è complessivamente diminuita del 13 % dal 2012 al 2014 e poi leggermente aumentata (+ 4 %) tra il 2014 e il PIR. Nel periodo in esame essa è complessivamente diminuita del 9 %. In seguito a cessazioni di attività e ristrutturazioni, nel periodo in esame il livello occupazionale è stato solo circa la metà del livello stabilito durante il PIR del riesame precedente (983 persone).

(84)

Come spiegato al considerando 76, il volume della produzione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. La produttività calcolata in termini di produzione annua (metri cubi) per lavoratore è di conseguenza aumentata del 13 % nel periodo in esame. Ciò riflette il fatto che la produzione è leggermente aumentata, mentre il livello di occupazione è diminuito, indice della maggiore efficienza e dei risultati della ristrutturazione da parte dei produttori dell'Unione.

4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(85)

Come già detto al considerando 29, durante il PIR non vi sono state importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Non è stato quindi possibile accertare l'esistenza di dumping nel mercato dell'Unione in tale periodo e valutare l'entità del margine di dumping. Di conseguenza non vi è stata alcuna pressione diretta sui prezzi del mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Su questa base le misure antidumping in vigore sono state nel complesso efficaci.

4.3.   Indicatori microeconomici

4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(86)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi e costi unitari

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/m3)

756

760

771

780

Indice (2012 = 100)

100

101

102

103

Costo unitario di produzione (in EUR/3)

783

762

759

778

Indice (2012 = 100)

100

97

97

99

Fonte: risposte verificate al questionario

(87)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. Questi livelli di prezzo erano comunque inferiori a quelli osservati durante la precedente inchiesta di riesame, che erano passati da 786 EUR/m3 nel 2006 a 887 EUR/m3 durante il PIR, raggiungendo un picco di 930 EUR/m3 nel 2008 (12).

(88)

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato solo una lieve diminuzione dell'1 %.

(89)

La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione si è adattata al deterioramento della situazione del mercato riducendo la capacità produttiva e i costi di produzione rispetto al PIR del riesame precedente. Come spiegato al considerando 77, ciò ha portato alla cessazione dell'attività di grandi produttori dell'Unione, a riduzioni della produzione prima del periodo in esame e a miglioramenti della produttività durante il periodo in esame, come descritto al considerando 84.

4.3.2.   Costo del lavoro

(90)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

32 266

33 259

33 516

32 638

Indice (2012 = 100)

100

103

104

101

Fonte: risposte verificate al questionario

(91)

Tra il 2012 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è rimasto stabile. Esso ha registrato soltanto un lieve aumento dell'1 %.

4.3.3.   Scorte

(92)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in m3)

10 172

10 780

12 060

7 661

Indice (2012 = 100)

100

106

119

75

Scorte finali in percentuale della produzione

9

9

10

7

Indice (2012 = 100)

100

106

117

73

Fonte: risposte verificate al questionario

(93)

Generalmente, come osservato anche durante l'inchiesta originaria, il legno compensato di okoumé è fabbricato su ordinazione e i livelli delle scorte sono quindi di norma bassi. Nel periodo in esame del riesame precedente essi sono però aumentati, per raggiungere 6 589 m3 durante il PIR del riesame precedente in conseguenza del calo dei volumi delle vendite. Nel periodo in esame del presente riesame essi sono rimasti ancora a un livello relativamente elevato, diminuendo soltanto durante il PIR attuale. Essi sono in ogni caso rimasti al di sopra del livello che poteva ragionevolmente essere considerato indicativo della quantità di merce venduta ma non ancora consegnata.

(94)

Le scorte finali sono diminuite complessivamente del 25 % nel periodo in esame. Le scorte finali in percentuale della produzione sono leggermente diminuite, passando dal 9 % nel 2012 al 7 % durante il PIR (– 2 punti percentuali).

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in percentuale del fatturato delle vendite)

– 3,5

– 0,2

1,6

0,3

Indice (2012 = 100)

100

195

247

208

Flusso di cassa (in EUR)

2 212 306

3 019 172

3 020 670

1 614 559

Indice (2012 = 100)

100

136

137

73

Investimenti (in EUR)

665 967

3 052 041

9 226 166

1 991 786

Indice (2012 = 100)

100

458

1 385

299

Utile sul capitale investito in %

– 8,2

– 0,4

3,9

0,7

Indice (2012 = 100)

100

195

247

208

Fonte: risposte verificate al questionario

(95)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante l'intero periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è stata molto bassa. È stata negativa all'inizio del periodo in esame ed è diventata solo leggermente positiva nel 2014 e durante il PIR. Durante il PIR essa è complessivamente aumentata passando da – 3,5 % nel 2012 a 0,3 %. Questo livello è notevolmente più basso di quello rilevato nel riesame precedente, in cui era variato tra il 4,3 % e il 9,8 %. Come spiegato ai considerando da 86 a 89, il miglioramento della redditività è da attribuirsi a un lieve aumento dei prezzi e dei volumi delle vendite, nonché a una lieve diminuzione del costo di produzione, in parte dovuto anche al miglioramento della produttività.

(96)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato tra il 2012 e il 2014 e diminuito durante il PIR, raggiungendo livelli inferiori a quello del 2012. Nel complesso, in termini assoluti e per tutto il periodo in esame il flusso di cassa si è attestato a un livello basso, nettamente inferiore a quello del periodo in esame del riesame precedente, in cui era oscillato tra 10,5 milioni di EUR e 15,9 milioni di EUR. Il basso livello del flusso di cassa è in linea con la scarsa redditività osservata nel periodo in esame del presente riesame.

(97)

In relazione al ridimensionamento dell'industria dell'Unione, all'inizio del periodo in esame (2012) il livello degli investimenti era molto basso, significativamente al di sotto dei livelli osservati nel corso del riesame precedente einferiore al livello necessario per compensare l'ammortamento delle immobilizzazioni. Dopo aver raggiunto livelli paragonabili a quelli del riesame precedente (tra 3,6 milioni di EUR e 8,1 milioni di EUR) nel 2013 e nel 2014, si sono poi ridotti nuovamente durante il PIR dell'inchiesta attuale.

(98)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo nel 2012 e nel 2013 e leggermente positivo nel 2014 e durante il PIR, in linea con l'andamento della redditività. L'utile sul capitale investito è complessivamente aumentato da — 8,2 % a 0,7 % nel periodo in esame.

(99)

Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il basso livello di profitto dell'industria dell'Unione e la scarsa capacità di quest'ultima di generare liquidità hanno determinato un aumento molto ridotto dei fondi generati internamente. La capacità di ottenere capitale è quindi peggiorata dal riesame precedente. In alcuni casi ciò ha avuto ripercussioni sulla capacità di effettuare investimenti.

5.   Conclusioni in materia di pregiudizio

(100)

Dall'analisi è emerso che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di fragilità. In seguito al calo del consumo del mercato dell'Unione avvenuto dopo il riesame precedente e richiamato al considerando 62, l'industria dell'Unione è stata costretta ad adattarsi al deterioramento delle condizioni di mercato, che sono migliorate solo durante il PIR. L'Unione ha risposto con ristrutturazioni e con un notevole ridimensionamento che hanno portato alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori dell'Unione, a una significativa perdita di posti di lavoro e a un notevole calo della capacità produttiva e del volume di produzione rispetto al riesame precedente. Questi sforzi stavano iniziando ad avere un influsso positivo verso la fine del periodo in esame del presente riesame, quando la produttività, le vendite, la quota di mercato e la redditività dell'industria dell'Unione sono di nuovo aumentate. Il processo di ripresa dell'industria dell'Unione è però lento e si trova ancora in una fase molto precoce, poiché i profitti raggiunti durante il PIR erano molto bassi rispetto a quelli ottenuti durante il periodo in esame del riesame precedente.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(101)

Il riesame precedente aveva concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione, dovuta alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della Cina (13).

(102)

A seguito del riesame precedente, il mercato dell'Unione di legno compensato di okoumé si è deteriorato con la diminuzione dei consumi descritta al considerando 63. Di conseguenza la ripresa osservata nel riesame precedente si è successivamente invertita e l'industria dell'Unione ha dovuto affrontare una serie di cessazioni di attività. Solo negli ultimi due anni del periodo in esame del riesame attuale l'industria dell'Unione è tornata a registrare profitti che, durante il PIR, erano ancora molto bassi e solo di poco superiori al pareggio.

(103)

La revisione attuale ha dimostrato che l'industria dell'Unione si trova in una situazione di fragilità. L'industria dell'Unione sarebbe pertanto particolarmente vulnerabile se le importazioni a prezzo basso e in dumping provenienti dalla Cina entrassero nuovamente nel mercato dell'Unione. Il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure è pertanto molto alto. Una serie di elementi avvalorano questa valutazione.

(104)

In primo luogo, come descritto ai considerando 52 e 53, date le considerevoli capacità produttive dei produttori esportatori cinesi, la notevole capacità inutilizzata stimata della Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che, in assenza di misure, le importazioni provenienti dalla Cina riprendano in quantità notevoli. Per avere un'idea di quanto rapidamente i produttori esportatori cinesi possano aumentare la produzione e le esportazioni di legno compensato di okoumé, va ricordato che nel corso dell'inchiesta originaria i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione da circa 9 500 m3 a oltre 83 500 m3 in meno di tre anni (dal 2001 a metà del 2003).

(105)

Non sono stati riscontrati elementi a dimostrazione del fatto che l'uso dell'okoumé nella produzione di legno compensato sia stato sostituito in modo stabile da altri tipi di legno. Dall'inchiesta è emerso che i produttori cinesi stanno ancora utilizzando l'okoumé per la produzione di legno compensato, come dimostrato dal notevole volume di produzione di legno compensato di okoumé disponibile in Cina (cfr. considerando 51). A causa dei dazi antidumping in vigore le importazioni dalla Cina sono quasi cessate durante il periodo in esame, sebbene l'inchiesta abbia confermato l'esistenza della domanda di legno compensato di okoumé sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

(106)

In secondo luogo, per quanto riguarda il probabile livello dei prezzi al quale i produttori esportatori cinesi esporterebbero verso il mercato dell'Unione, poiché non vi erano importazioni dalla Cina durante il PIR il suddetto livello è stato basato sulle offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 45. In base a tali offerte i prezzi andrebbero da 313 EUR/m3 a 540 EUR/m3. La rappresentatività di tali indicazioni di prezzo è stata confermata dal livello dei prezzi contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR del presente riesame, come indicato al considerando 45.

(107)

Su questa base i prezzi delle importazioni dalla Cina sarebbero di oltre il 100 % inferiori in media a quelli dell'industria dell'Unione.

(108)

Nella probabile ipotesi che le importazioni dalla Cina del prodotto in esame rientrino nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e in quantità notevoli, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi attuali livelli dei prezzi. Il probabile calo dei prezzi comprometterebbe di fatto l'attuale ripresa, ancora debole, dell'industria dell'Unione che in poco tempo si ritroverebbe in perdita.

(109)

L'industria dell'Unione perderebbe inoltre rapidamente vendite e quota di mercato sul proprio mercato e la produzione subirebbe quindi una contrazione. Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti, tornato a livelli accettabili soltanto dopo un rilevante processo di ristrutturazione, ricomincerebbe a scendere. Tale sviluppo potrebbe comportare altre cessazioni di attività dei produttori dell'Unione. Di fatto, tenuto conto della situazione ancora fragile dell'industria dell'Unione, non è escluso che l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione rischi di essere compromessa.

(110)

Sulla base di quanto precede si conclude che, in caso di scadenza delle misure, esiste il rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio notevole, poiché le importazioni in dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina riprenderebbero.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(111)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in causa, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(112)

Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina permetterebbe all'industria dell'Unione di ottenere più facilmente un margine di redditività plausibile, in quanto contribuirebbe ad aiutare l'industria dell'Unione a mantenere i prezzi a livelli ragionevoli per poter coprire i costi di produzione. Le misure impedirebbero ai produttori esportatori cinesi di aumentare in misura sostanziale il volume delle loro esportazioni a prezzi bassi e di dumping, per poi estromettere dal mercato l'industria dell'Unione. Di fatto, il forte rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole è dovuto agli ingenti volumi cui l'industria dell'Unione non potrebbe opporre resistenza, soprattutto vista la situazione vulnerabile in cui si trova a seguito del deterioramento del mercato. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di consolidare la ripresa e migliorare gli indicatori economici e finanziari per una redditività stabile e sana. D'altro canto, se le misure fossero lasciate scadere, l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione sarebbe messa a repentaglio, con conseguenti cessazioni di attività e perdite di posti di lavoro nel mercato dell'Unione.

(113)

Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori

(114)

Nella fase iniziale sono stati contattati circa 36 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.

(115)

Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina.

(116)

In mancanza di elementi di prova del fatto che le misure antidumping vigenti abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà significativamente sugli importatori dell'Unione.

(117)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, i principali operano nell'edilizia, nelle applicazioni industriali come gli usi finali nei settori marittimo e dei trasporti e in altri sbocchi quali l'arredamento. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza queste industrie rappresentano circa l'80 % del consumo di legno compensato di okoumé. Altri grandi utilizzatori sono i fabbricanti industriali di prodotti mobili impiegati nei settori del trasporto stradale, ferroviario e marittimo e nel trasporto verticale (ascensori).

(118)

Nessuno degli utilizzatori contattati nella fase iniziale ha presentato osservazioni. Inoltre non si è manifestato alcun operatore dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.

(119)

Non essendovi associazioni note di utilizzatori di legno compensato di okoumé, la Commissione ha contattato l'«Ufficio europeo delle unioni dei consumatori» e lo ha invitato ad esprimersi nel merito. Non sono pervenute osservazioni.

(120)

Inoltre nessun altro utilizzatore o associazione ha trasmesso osservazioni.

(121)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe ripercussioni negative significative sugli utilizzatori nell'Unione.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(122)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(123)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011, dovrebbero essere mantenute.

(124)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(125)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il presente regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(126)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione del dazio antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non corredate da detta fattura devono essere soggette ai dazi antidumping applicabili a «tutte le altre società».

(127)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(128)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese

9,6 %

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese

23,5 %

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese

6,5 %

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese

17 %

A529

Tutte le altre società

66,7 %

A999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di okoumé venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 1).

(4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 161 del 14.5.2015, pag. 8).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036.

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU C 34 del 29.1.2016, pag. 5).

(7)  L'okoumé è un legno tropicale che cresce prevalentemente in Gabon e in misura minore nella Guinea equatoriale e in Camerun.

(8)  Codice SA 4412 31.

(9)  Cfr. considerando 77 del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione, del 17 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5).

(10)  Cfr. considerando 42 e 43 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(*1)  Ad eccezione di Gabon e Marocco

(11)  Cfr. considerando 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(12)  Cfr. considerando 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(13)  Cfr. considerando da 64 a 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.