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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/4033 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0273
Tariffe e oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)0721 – C9-0426/2022 – 2022/0417(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/4033)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora si applichino riduzioni delle tariffe, la remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri dovuta in conformità al presente regolamento non è ridotta. |
2. Salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora si applichino riduzioni delle tariffe inferiori al totale , la remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri dovuta in conformità al presente regolamento non è ridotta. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora vengano concesse deroghe alle tariffe la remunerazione viene ridotta, come stabilito nell'allegato V. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Su proposta debitamente motivata del direttore esecutivo dell'Agenzia, in particolare per fini di tutela della salute pubblica o della sanità animale oppure al fine di sostenere tipi specifici di medicinali o richiedenti selezionati per motivi debitamente giustificati, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può concedere, previo parere favorevole della Commissione, una riduzione totale o parziale dell'importo applicabile, conformemente all'articolo 8. |
4. Su proposta debitamente motivata del direttore esecutivo dell'Agenzia, in particolare per fini di tutela della salute pubblica o della sanità animale oppure al fine di sostenere tipi specifici di medicinali o tipologie di richiedenti selezionati per motivi debitamente giustificati, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può concedere, previo parere favorevole della Commissione, una riduzione totale o parziale dell'importo applicabile, conformemente all'articolo 8. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web le informazioni relative a tali riduzioni, illustrando i motivi della riduzione. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. In circostanze eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale, il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere, caso per caso, riduzioni totali o parziali delle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV, fatta eccezione per le tariffe di cui all'allegato I, punti 6, 15 e 16, all'allegato II, punti 7 e 10, e all'allegato III, punto 3. Ogni decisione adottata a norma del presente articolo è motivata. |
5. In circostanze eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale debitamente giustificati , il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere, caso per caso, riduzioni totali o parziali delle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV, fatta eccezione per le tariffe di cui all'allegato I, punti 6, 15 e 16, all'allegato II, punti 7 e 10, e all'allegato III, punto 3. Ogni decisione adottata a norma del presente articolo è motivata. L'Agenzia mette a disposizione del pubblico sul suo sito web le informazioni su tali decisioni del direttore esecutivo, comprese le motivazioni della riduzione. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli importi di cui agli allegati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia. |
1. Gli importi di cui agli allegati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia e vengono aggiornati al fine di riflettere le eventuali modifiche . |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'Agenzia monitora i propri costi e il direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce, nel contesto della relazione annuale sulle attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, informazioni dettagliate e documentate sui costi da coprire con tariffe e oneri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le informazioni sui risultati di cui all'allegato VI, nonché una ripartizione dei costi riguardante l'anno civile precedente e una previsione per l'anno civile successivo. L'Agenzia pubblica inoltre una rassegna di tali informazioni nella sua relazione annuale. |
2. L'Agenzia monitora i propri costi e il direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce tempestivamente , nel contesto della relazione annuale sulle attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, informazioni dettagliate e documentate sui costi da coprire con tariffe e oneri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le informazioni sui risultati di cui all'allegato VI e altre informazioni pertinenti, in particolare sugli aspetti pratici dello svolgimento delle attività per le quali l'Agenzia riscuote tariffe o oneri , nonché una ripartizione dei costi riguardante l'anno civile precedente e una previsione per l'anno civile successivo. L'Agenzia pubblica inoltre , senza indugio, una rassegna di tali informazioni nella sua relazione annuale. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Tutte le tariffe ricevute, comprese quelle per le quali sono state concesse riduzioni e deroghe, e le tariffe dovute ma non ancora ricevute dall'Agenzia sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia ed elencate nella sua relazione annuale. |
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La relazione annuale dell'Agenzia include inoltre una ripartizione dettagliata di tutti gli importi delle remunerazioni corrisposti alle autorità nazionali per il loro lavoro. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione monitora il tasso di inflazione, misurato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato da Eurostat a norma del regolamento (UE) 2016/792, in relazione agli importi delle tariffe, degli oneri e della remunerazione di cui agli allegati del presente regolamento. Tale attività di monitoraggio ha luogo non prima del [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente con cadenza annuale. Eventuali adeguamenti, in linea con l'inflazione, delle tariffe, degli oneri e della remunerazione stabiliti in conformità al presente regolamento si applicano non prima del 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si è svolta l'attività di monitoraggio. |
5. La Commissione monitora il tasso di inflazione, misurato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato da Eurostat a norma del regolamento (UE) 2016/792, in relazione agli importi delle tariffe, degli oneri e della remunerazione di cui agli allegati del presente regolamento. Tale attività di monitoraggio ha luogo non prima del [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente con cadenza annuale. Sulla base di questo esercizio, la Commissione elabora una relazione e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Eventuali adeguamenti, in linea con l'inflazione e facendo seguito alla relazione annuale di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2 , delle tariffe, degli oneri e della remunerazione stabiliti in conformità al presente regolamento si applicano non prima del 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si è svolta l'attività di monitoraggio. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Non prima del [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dalla data di applicazione] e successivamente secondo intervalli di tre anni, laddove ritenuto pertinente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia può presentare alla Commissione una relazione speciale che illustri , in modo obiettivo, basato su fatti e sufficientemente dettagliato, raccomandazioni giustificate di : |
6. Non prima del [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dalla data di applicazione] e successivamente secondo intervalli di tre anni, laddove ritenuto pertinente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia presenta alla Commissione una relazione speciale . L'Agenzia pubblica senza indugio la relazione speciale e illustra , in modo obiettivo, giustificato, basato su fatti e sufficientemente dettagliato, le seguenti raccomandazioni : |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale relazione speciale è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Al fine di sostenere l'Agenzia nel formulare le sue conclusioni in modo efficiente ed efficace, durante la preparazione di una relazione l'Agenzia organizza consultazioni con le parti interessate al fine di ricevere contributi sulla struttura e sul livello delle tariffe, degli oneri e delle remunerazioni, compresi i motivi di eventuali modifiche. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. La relazione speciale viene pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Agenzia. La relazione speciale comprende le informazioni sui portatori di interessi consultati nella sua elaborazione. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Laddove lo ritenga necessario, la Commissione può richiedere qualsiasi chiarimento o ulteriore giustificazione della relazione e delle raccomandazioni in essa contenute. A seguito di tale richiesta, l'Agenzia fornisce alla Commissione, senza indebito ritardo, una versione aggiornata della relazione che tenga conto di tutte le osservazioni e le domande formulate dalla Commissione . |
8. Laddove lo ritenga necessario, la Commissione , il Parlamento europeo o il Consiglio può richiedere qualsiasi chiarimento o ulteriore giustificazione della relazione e delle raccomandazioni in essa contenute. A seguito di tale richiesta, l'Agenzia fornisce alla Commissione, al Parlamento europeo o al Consiglio, senza indebito ritardo, una versione aggiornata della relazione che tenga conto di tutte le osservazioni e le domande formulate dalla rispettiva istituzione . |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. L'intervallo di tempo per le relazioni di cui al paragrafo 6 può essere ridotto in una delle circostanze seguenti: |
9. L'intervallo di tempo per la prima relazione speciale e l'intervallo di tempo per le relazioni di cui al paragrafo 6 possono essere ridotti in una delle circostanze seguenti: |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Entro...[quattro mesi prima della data di applicazione del presente regolamento], in deroga all'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 13 per modificare gli allegati I, II, III e IV, al fine di adeguare gli importi ivi stabiliti al tasso di inflazione pubblicato quattro mesi prima del... [la data di applicazione del presente regolamento]. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma, la Commissione può tenere conto di ulteriori fattori che possano avere un impatto sostanziale sul bilancio dell'Agenzia, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo carico di lavoro nonché i potenziali rischi relativi alle fluttuazioni delle entrate relative alle tariffe. Il livello delle tariffe è fissato a un livello atto a garantire che le entrate da esse derivanti, se combinate con altre entrate dell'Agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi erogati in base agli indicatori chiave di prestazione e ai principi di trasparenza di cui all'allegato VI. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione tiene conto di eventuali pareri formulati da esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo -1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data del primo giorno del mese successivo alla scadenza di 6 mesi dopo l'entrata in vigore]. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una tariffa pari a 55 200 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Una tariffa pari a 94 000 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La remunerazione è pari a 10 400 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
La remunerazione è pari a 23 500 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una tariffa pari a 44 700 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Una tariffa pari a 70 600 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La remunerazione è pari a 6 500 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
La remunerazione è pari a 17 650 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una tariffa pari a 37 200 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Una tariffa pari a 46 900 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti: |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La remunerazione è pari a 5 300 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
La remunerazione è pari a 11 730 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10 – punto 10.1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10 – punto 10.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 12 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A una domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 si applica una tariffa pari a 16 800 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 1 500 EUR. |
A una domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 si applica una tariffa pari a 16 800 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 750 EUR. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del paragrafo 2, lettera c), il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti: |
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Quando riceve una richiesta di consulenza scientifica, l'Agenzia verifica la dichiarazione di ammissibilità del richiedente e l'accettabilità della dichiarazione in base al modello stabilito, come pure i documenti che la corredano. |
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L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare controlli ex-post e di richiedere prove a conferma del fatto che sono rispettati i criteri per l'esenzione della tariffa in qualsiasi momento prima dell'adozione della lettera di consulenza definitiva. |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 8 –parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una riduzione delle tariffe del 20 % si applica alla tariffa annuale per attività di farmacovigilanza di cui all'allegato III, sezione 3, per i medicinali seguenti: |
Una riduzione delle tariffe del 30 % si applica alla tariffa annuale per attività di farmacovigilanza di cui all'allegato III, sezione 3, per i medicinali seguenti: |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni seguenti devono riferirsi a ciascun anno civile: |
Le informazioni seguenti devono riferirsi a ciascun anno civile e devono essere pubblicate sul sito web dell'Agenzia : |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0224/2023).
(1 bis) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(21) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(22) Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(22) Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(24) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(25) Regolamento (CE) n 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
(25) Regolamento (CE) n 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
(26) Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
(26) Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
(27) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(28) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(28) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(29) Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5).
(29) Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5).
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 15).
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 15).
(31) Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
(31) Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
(32) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(32) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(40) Decisione n. 1082 / 2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119 / 98 / CE (GU L 293 del 5 . 11 . 2013 , pag. 1 ).
(40) Regolamento (UE) 2022 / 2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022 , relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082 / 2013 / UE (GU L 314 del 6 . 12 . 2022 , pag. 26 ).
(43) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(43) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4033/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)