Regolamento (CE) n. 2365/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazioni e di esportazioni nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 31/10/1998 pag. 0049 - 0049
REGOLAMENTO (CE) N. 2365/98 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (4), reca, all'articolo 12 bis, disposizioni particolari per quanto riguarda i titoli richiesti per l'esportazione di taluni prodotti verso il Canada; considerando che dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che le domande di titolo siano presentate e i titoli rilasciati con frequenza mensile; che l'esperienza ha dimostrato che una simile periodicità non è più necessaria; che il regolamento (CE) n. 1445/95 deve pertanto essere modificato a tale riguardo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue: 1) Il paragrafo 6 è soppresso. 2) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: «7. Entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande di rilascio di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.» 3) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: «8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.» 4) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: «9. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1° novembre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17. (3) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (4) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.