31998R2365

Regolamento (CE) n. 2365/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazioni e di esportazioni nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 31/10/1998 pag. 0049 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 2365/98 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (4), reca, all'articolo 12 bis, disposizioni particolari per quanto riguarda i titoli richiesti per l'esportazione di taluni prodotti verso il Canada;

considerando che dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che le domande di titolo siano presentate e i titoli rilasciati con frequenza mensile; che l'esperienza ha dimostrato che una simile periodicità non è più necessaria; che il regolamento (CE) n. 1445/95 deve pertanto essere modificato a tale riguardo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 6 è soppresso.

2) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande di rilascio di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.»

3) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.»

4) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

(3) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(4) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.