28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2010/4/UE, Euratom che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8929]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2014/848/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è attualmente in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. Non è quindi più necessario autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno per gli esercizi finanziari successivi al 2013. L'articolo 1 dovrebbe pertanto avere una durata limitata al 31 dicembre 2013.

(2)

A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Bulgaria può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/4/UE, Euratom (3) della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/4/UE, Euratom è modificata come segue:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse proprie IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.»

2)

L'articolo 3 è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 3 del 3.1.2010, pag. 17).