<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1988ITA.0100005701.case.xml"><NO.CASE>141/86</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61986C0141</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>67</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>74</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>8</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELĽAW. LENZ — CAUSA 141/86</LEFT><RIGHT>REGINA / CUSTOMS AND EXCISE EX PARTE IMPERIAL TOBACCO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Carl Otto Lenz</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="19870922">22 settembre 1987</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Traduzione dal tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici,</HT></P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Gli antefatti</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La causi, sulla quale devo oggi pronunciarmi e che trae origine da una domanda della Queen's Bench Division della High Court of Justice verte sulla classificazione delle nervature di tabacco Virginia <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>. Questo è un tipo determinato di tabacco che è stato sottoposto ad un particolare procedimento d'essiccazione.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Si deve anzitutto sapere in proposito — ne siamo stati informati dall'ordinanza di rinvio — che dopo il raccolto il tabacco, prima della spedizione e dell'immagazzinamento, è in genere lavorato, nel paese d'origine, cioè battuto (o scostolato), il che significa che la costola (nervatura pricipale della foglia) viene separata dal parenchima. Mentre sino a circa trent'anni addietro sembra che venisse gettata via, la nervatura attualmente è usata per produrre sigarette. Si procede, a quanto sembra, al trattamento separato della nervatura e del parenchima, i quali a seconda della miscela voluta sono poi di nuovo riuniti.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Come ci è stato pure detto, oggi si procede in genere all'acquisto congiunto di nervature e parenchimi (previamente separati); le foglie di tabacco intere sono invece importate solo in esigua quantità, dato che la battitura effettuata nelle manifatture di sigarette sembra implicare una perdita non trascurabile di materiale.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Va aggiunto che la Comunità fissa ogni anno, nell'ambito del sistema di preferenze comunitarie a vantaggio di taluni paesi in via di sviluppo, contingenti doganali in particolare per i tabacchi del tipo Virginia <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. Per il 1985, questo è avvenuto col regolamento del Consiglio n. 3564/84<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="338" DATE.PUB="1984" PAGE.FIRST="183">GU L 338, 1984, pag. 183</REF.DOC.OJ> c seguenti.</P></NOTE>. Ci si deve in particolare richiamare nell'allegato I di questo regolamento, al numero d'ordine 50.00.20, che rinvia alla sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune nella versione del regolamento n. 3400/84<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="320" DATE.PUB="1984" PAGE.FIRST="1">GU L 320, 1984, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (tabacchi <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> del tipo Virginia e <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> light air-cured <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> del tipo Burley, compresi gli ibridi del Burley; tabacchi <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> light air-cured <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> del tipo Maryland e tabacchi <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/> fire-cured <QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>) e ai codici Nimexe 24.01-02 e 24.01-09 (nella versione del regolamento n. 3529/84<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="337" DATE.PUB="1984" PAGE.FIRST="1">GU L 337, 1984, pag. 1</REF.DOC.OJ> c seguenti.</P></NOTE>, da cui risulta che trattasi di tabacchi del tipo Virginia essiccati all'aria calda, non scostolati ovvero scostolati in tutto o in parte.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'attrice nella causa principale — che fa parte del gruppo Imperiai, produttore di sigarette — importava nell'aprile del 1985 nervature di tabacco essiccate all'aria calda (flue-cured) del tipo Virginia. A tal uopo, veniva presentato un certificato d'autenticità, tenuto conto della nota che figura nella sottovoce 24.01 A (<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti <QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>) e del regolamento della Commissione n. 3035/79<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="341" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="26">GU L 341, 1979, pag. 26</REF.DOC.OJ> c seguenti.</P></NOTE>, il cui art. 1 subordina l'ammissione nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune, fra l'altro, dei tabacchi<?PAGE NO="68"?> <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> del tipo Virginia, alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti in detto regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Mentre in passato l'amministrazione doganale ha sempre classificato, in analoghe circostanze, le nervature di tabacco del tipo Virginia essiccate all'aria calda nella sottovoce 24.01 A, essa si è discostata da questa prassi nella primavera del 1985 ed ha dichiarato che si doveva applicare la sottovoce 24.01 B (<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/> altri <QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>). Ciò è avvenuto a causa del regolamento della Commissione 3517/84<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="328" DATE.PUB="1984" PAGE.FIRST="9">GU L 328, 1984, pag. 9</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, adottato in forza del regolamento del Consiglio n. 97/69<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="014" DATE.PUB="1969" PAGE.FIRST="9">GU L 14, 1969, pag. 9</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/> relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune <QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> e sentito il <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/> comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune <QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 1 del regolamento n. 97/69 (GU L 14, pag. 1).</P></NOTE>. L'art. 1 di detto regolamento dispone che i piccioli, le nervature e i ritagli delle foglie di tabacco (i ritagli sono frammenti molto fini che si staccano durante la battitura) devono essere classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune 24.01 (<QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco <QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>); B (<QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/> altri <QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>). Va precisato che, a quanto pare, questo regolamento è stato adottato quando la Commissione, che si era sempre pronunciata a favore della classificazione di dette nervature nella sottovoce 24.01 B, ha saputo che nel Regno Unito le nervature dei tipi di tabacco nominati nella voce 24.01 <HT TYPE="ITALIC">A</HT> venivano classificate in questa sottovoce il che implicava l'imputazione sul summenzionato contingente comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'attrice nella causa principale sostiene che la classificazione effettuata dall'ufficio doganale nella primavera 1985 in base al succitato regolamento della Commissione è errata; essa ha quindi adito la Qeen's Bench Division della High Court onde far statuire che a torto l'ufficio doganale ha classificato le nervature di foglie di tabacco essiccate all'aria calda del tipo Virginia nella sottovoce 24.01 B.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>In seguito alla domanda dell'attrice, il giudice adito si trova di fronte al problema dell'interpretazione del regolamento della Commissione n. 3517/84 e, se del caso, a quello della validità di tale regolamento. Perciò, con ordinanza <DATE ISO="19860429">29 aprile 1986</DATE>, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/> 1)</NO.P><TXT>Se la corretta interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione n. 3517/84 implichi che le nervature di tabacco accompagnate da un certificato di autenticità attestante che le stesse sono del tipo Virginia <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="2018"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="2019"/> vanno classificate nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>In caso affermativo, se in questa parte il menzionato regolamento sia invalido in quanto in contrasto col regolamento (CEE) del Consiglio n. 3400/84 <QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Osservazioni sono state presentate dall'attrice nella causa principale, dal governo del Regno Unito, dal governo del regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee. Esse sono riassunte nella relazione d'udienza, cui mi riferisco.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><P>A mio parere, ci si dovrebbe pronunciare nel modo seguente sulle questioni sollevata dalla Queen's Bench Division della High Court:</P><?PAGE NO="69"?><NP><NO.P>10. 1.</NO.P><TXT>L'attrice intende manifestamente <HT TYPE="ITALIC">fruire del regime preferenziale</HT> istituito dal Consiglio, di cui ho testé parlato, giacché, secondo la tariffa doganale comune, non vi è dubbio che — almeno in numerosi casi — la classificazione nella sottovoce 24.01 B risulta più vantaggiosa. Ora, ciò solleva anzitutto la questione se il soprammenzionato regolamento della Commissione abbia rilievo nella causa principale, cioè se l'interpretazione e la validità dello stesso siano effettivamente importanti in detta causa.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la portata del regime preferenziale il regolamento del Consiglio n. 3564/84, nell'allegato I e al numero d'ordine 50.00.20 (che tratta dei tabacchi del tipo Virginia <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>), si richiama infatti, collocandole sullo stesso piano, non solo della tariffa doganale comune e, pertanto, al regolamento della Commissione adottato in proposito, ma anche alla nomenclatura Nimexe di cui al regolamento della Commissione n. 3529/84. Tuttavia, se si guardano i codici Nimexe da prendere in considerazione secondo l'allegato I del regolamento del Consiglio, ci si rende conto che vi sono esclusivamente compresi i tabacchi flue-cured del tipo Virginia <HT TYPE="ITALIC">non scostolati</HT> e i tabacchi di questo tipo <HT TYPE="ITALIC">in parte o del tutto scostolati.</HT> Quest'ultimi contrariamente al parere dell'attrice (la quale sostiene che nel caso dei <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/> tabacchi scostolati <QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> si possano considerare scostolate entrambe le parti ottenute: le nervature e i tessuti fogliari) possono certo consistere unicamente nei tessuti fogliari senza le nervature o in tessuti fogliari che contengano ancora nervature non staccate. Per contro, non sembra concepibile includere in questa nozione le <HT TYPE="ITALIC">nervature</HT> in quanto tali, giacché è logicamente impossibile — come ha posto in rilievo la Commissione — togliere una nervatura dalla nervatura e parlare quindi di nervatura <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/> scostolata <QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Si potrebbe quindi asserire che, secondo il regime vigente che emana dal <HT TYPE="ITALIC">Consiglio,</HT> sembra chiaro che le nervature di tabacco <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> del tipo Virginia non fruivano del regime preferenziale. (Ciò può sembrare difficile da capire sotto il profilo della politica d'aiuto allo sviluppo, giacché il contingente — come l'attrice ha mostrato — non poteva manifestamente essere esaurito unicamente con i tessuti fogliari, dei quali solo quelli poco costosi interessano il regime preferenziale. Inoltre, la spiegazione esposta può avere come conseguenza l'aumento delle importazioni di foglie di tabacco intere, in modo da far sparire una fase della lavorazione nei paesi in via di sviluppo. Di fatto, pare che ciò non avvenga perché antieconomico, come l'attrice ha dichiarato all'udienza. Ciò consentirebbe pure di concludere che effettivamente appare dubbia la <HT TYPE="ITALIC">rilevanza</HT> delle questioni sollevate a proposito del regolamento della Commissione n. 3517/84.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Se nonostante ciò non vi propongo di limitarvi a rispondere in questo senso al giudice a quo (quindi di non prendere ulteriormente in esame le questioni sollevate) è perché mi è noto lo straordinario ritegno con cui la Corte tratta siffatti problemi di rilevanza. Ciò si è manifestato ad esempio nella sentenza 83/78<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19781129">29 novembre 1978</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="83/78" YEAR="1978" PAGE.ECR="2347">83/78, Pigs Marketing Board/Raymond Redmond, Racc. 1978, pag. 2347</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, nella quale la Corte ha posto in rilievo che il giudice nazionale meglio di chiunque altro può valutare la rilevanza delle questioni di diritto sollevate. Ciò si ritrova in epoca più recente — nella sentenza 166/84<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19850926">26 settembre 1985</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="166/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="3001">166/84, Thomasdünger GmbH/Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Aleno, Racc. 1985, pag. 3001</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> —, giacché anche qui è<?PAGE NO="70"?> stato posto in rilievo che spetta al giudice nazionale accertare quale sia l'interesse perseguito dall'attrice nella causa principale e quale sia lo scopo della richiesta interpretazione del diritto comunitario; in particolare è stato rilevato che ci si deve astenere dal risolvere le questioni sollevate solo qualora sia <HT TYPE="ITALIC">manifesto</HT> che la disposizione di cui è chiesta l'interpretazione <HT TYPE="ITALIC">non si può applicare.</HT> Invero, ciò non sembra valere nel caso di specie, giacché il regolamento del Consiglio riguardante il regime preferenziale si richiama nell'allegato I anche alla tariffa doganale comune. Non è affatto escluso che la sua portata sia del pari determinata dal regolamento della Commissione relativo alla tariffa doganale comune, motivo per cui non è possibile rinunciare a chiarire le questioni sollevate in proposito.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>2. Per quanto riguarda <HT TYPE="ITALIC">l'interpretazione di detto regolamento,</HT> chiesta in primo luogo, cioè il problema se, secondo il regolamento, anche ¡e nervature di tabacco comprovatamente provenienti da tabacchi flue-cured del tipo Virginia vadano classificate nella sottovoce 24.01 B, non vedo alcuna difficoltà per proporre la soluzione affermativa.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Questa deriva già necessariamente dalla lettera dell'art. 1 del regolamento, giacché secondo essa, i piccioli, le nervature ed i ritagli delle foglie di tabacco senza altra precisazione, quindi <HT TYPE="ITALIC">tutte</HT> le foglie di tabacco, vanno classificate nella sottovoce B. Si può aggiungere che solo una siffatta interpretazione ha senso. Sarebbe infatti poco comprensibile che il regolamento si limitasse a dire che le suddette parti dei tipi di tabacco che rientrano nella sottovoce B vanno pure classificate in detta sottovoce. Ciò è lampante e non ha bisogno di essere precisato. Qualora poi fosse stato necessario precisare che le suddette parti debbono essere classificate nella lettera B solo qualora provengano da tabacchi che rientrano in detta sottovoce, si sarebbe certo scelta a tal uopo una formulazione diversa da quella che è stata adottata.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Infine, la motivazione del regolamento della Commissione combinata, se del caso, col regolamento Nimexe già menzionato (da cui risulta chiaramente che i cascami di tabacco vanno classificati, non già nella sottovoce 24.01 A, bensì nella sottovoce 24.01 B), milita pure chiaramente a favore di questa tesi. Nella motivazione del regolamento è detto che le suddette parti devono essere considerate nel loro complesso — qualunque sia il tipo di tabacco da cui provengono — come cascami di tabacco. Ora, dato che, secondo il titolo della voce 24.01, i tabacchi greggi o non fabbricati e i <HT TYPE="ITALIC">cascami</HT> di tabacco devono essere ivi classificati e che nella lettera A si tratta solo di <HT TYPE="ITALIC">tabacchi,</HT> si deve ben ammettere che secondo la struttura della tariffa doganale comune, i cascami di tabacco rientrano nella lettera B.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Non vi può quindi essere dubbio sul fatto che la Commissione ha voluto precisare, col suo regolamento, che tutte le nervature di tabacco rientrano nella sottovoce 24.01 B. Va aggiunto che, anche se si supponesse che la tariffa doganale comune dev'essere interpretata in altro modo, non si potrebbe certo pervenire ad una conclusione diversa (ritornerò su questo punto). Infatti l'esigenza d'interpretare un regolamento esplicativo — nell'interesse della sua validità — nello stesso modo della tariffa doganale comune ha naturalmente dei limiti e, nel presente caso, essa dovrebbe cedere di fronte agli elementi che sono stati sopra addotti per l'interpretazione del regolamento della Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>18. 3.</NO.P><TXT> Risolta la prima questione, <HT TYPE="ITALIC">resta da stabilire se la validità del regolamento della Commissione n. 3517/84</HT> possa essere messa in discussione in quanto esso non sarebbe<?PAGE NO="71"?> conforme alla tariffa doganale comune, contenuta nel regolamento del Consiglio n. 3400/84.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il regolamento della Commisssione è stato adottato — come ci è stato detto — col consenso del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, in seno al quale solo il rappresentante del Regno Unito ha votato contro, e in forza del regolamento del Consiglio n. 97/69, cioè di un atto il quale stabilisce che nell'interesse dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune, siano adottate sul piano comunitario delle disposizioni miranti a precisare il contenuto delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune, senza tuttavia modificarla. In proposito, la giurisprudenza ha già più volte posto in rilievo che la Commissione dispone di un <HT TYPE="ITALIC">ampio margine discrezionale</HT> circa la scelta fra due o più voci che potrebbero prestarsi alla classificazione di una determinata merce<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19790328">28 marzo 1979</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="158/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="1117">158/78, P. Biegi/ Hauptzollamt Bochum, Racc. 1979, pag. 1117</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> il che va pure inteso nel senso che detto margine riguarda del pari la delimitazione di due sottovoci della tariffa doganale. Ne risulta comunque che non è esatto — e anche ciò si desume chiaramente dall'ampia formula del regolamento n. 97/69 (<QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/> qualsiasi questione relativa alla nomenclatura della tariffa doganale comune <QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>) — che siffatti regolamenti esplicativi possano essere adottati — come sostiene la Imperiai Tobacco — solo nei casi in cui la tariffa si limita ad addurre esempi per una definizione generale e non contiene un elenco esauriente delle merci. Alla Commissione è vietato solo (come del pari dice la giurisprudenza) l'andare oltre i limiti fissati dalla <HT TYPE="ITALIC">lettera</HT> della tariffa doganale comune; essa non può quindi entrare in conflitto con la lettera della tariffa doganale comune,<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19751023">23 ottobre 1975</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="37/75" YEAR="1975" PAGE.ECR="1339">37/75, Bagusat KG/ Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1975, pag. 1339</REF.DOC.ECR>; sentenza <DATE ISO="19790328">28 marzo 1979</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="158/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="1117">158/78, Biegi/Hauptzollamt Bochum, Racc. 1979, pag. 1117</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> né esprimere una valutazione la quale — come è detto nella sentenza 87, 112 e 113/79<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19800320">20 marzo 1980</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="87/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1171">87/79, Gebrüder Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1980, pag. 1171</REF.DOC.ECR> sentenza <DATE ISO="19800320">20 marzo 1980</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="112/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1171">112/79, Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof c Hauptzollamt Bad Reichenhall, Racc. 1980, pag. 1171</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> — sia <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/> manifestamente inesatta <QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Tutto si riduce quindi alla questione se la Commissione abbia superato tali limiti adottando il regolamento n. 3517/84, e in particolare se — giacché, fra le merci nominate nel titolo della voce 24.01, sotto la lett. A si parla solo di taluni tipi di tabacco quindi non dei cascami — classificando i piccioli, le nervature e i ritagli di qualsiasi tabacco, in quanto cascami, nella sottovoce 24.01 B, sia partita da una nozione inesatta di <HT TYPE="ITALIC">cascame.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>a) Ci si potrebbe sentire autorizzati a risolvere in senso negativo tale questione da quanto si trova nelle <HT TYPE="ITALIC">note esplicative</HT> della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale (le quali, secondo la giurisprudenza, costituiscono un valido strumento d'interpretazione). Infatti, si parla di <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/> cascami di tabacco come piccioli, nervature, ritagli, polveri, ecc., provenienti dal trattamento delle foglie o dalla fabbricazione dei prodotti finiti <QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> cioè le <HT TYPE="ITALIC">nervature</HT> (costole) provenienti dal trattamento delle foglie sono chiamate espressamente <HT TYPE="ITALIC">cascami.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>È stato cionondimeno giustamente obiettato che le note esplicative, le quali non hanno natura vincolante, risalgono ad un'epoca in cui le nervature venivano gettate in<?PAGE NO="72"?> quanto prive di valore ed era quindi logico chiamarle cascami. Le note esplicative non terrebbero quindi conto del progresso tecnico che si è avuto nel frattempo (di cui si tratta effettivamente nella sentenza 122/80<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19811119">19 novembre 1981</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="122/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="2781">122/80, Analog Devices GmbH/Hauptzollamt München-Mitte e Hauptzollamt MUnchen-West, Racc. 1981, pag. 2781</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>), cioè del fatto che da trent'anni le nervature di tabacco sono usate nella fabbricazione del prodotto finito (il che può certo avere rilevanza per la valutazione rispetto al termine <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/> cascame <QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>, anche se, ai sensi della tariffa doganale comune, i cascami non sono unicamente oggetti <HT TYPE="ITALIC">privi di valore).</HT></TXT></NP><NP><NO.P>23. b)</NO.P><TXT>Tuttavia, talune altre considerazioni, che si ricavano dalla giurisprudenza, militano chiaramente a favore della tesi secondo cui il regolamento della Commissione di cui è causa non ha superato i limiti fissati dalla tariffa doganale comune (che non contiene definizioni).</TXT></NP><NP><NO.P>24. aa)</NO.P><TXT>Nel dire ciò, penso anzitutto alla sentenza 69 e 70/76<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19770215">15 febbraio 1977</DATE> nelle cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="69/76+70/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="231">69 e 70/76, Rolf H. Dittmeyer/Hauptzoliamt Hamburg-Waltershof, Racc. 1977, pag. 231</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, in cui si trattava di una merce ottenuta dalla produzione del succo di frutta e composta di pezzi di frutta. Per questa merce, è stata dichiarata corretta la classificazione nel capitolo 23 (residui e scarti) e d'altra parte — per quanto riguarda la nozione di <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/> frutta <QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> (dei capitoli 8 e 20 della tariffa doganale comune) — è stato rilevato non solo che le merci di tali capitoli sono note come parti di frutta e sono richieste come tali, ma anche e in particolare che non si può estendere la nozione di <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/> frutta <QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/> fino a farvi rientrare merci cui mancano gli <HT TYPE="ITALIC">elementi costitutivi fondamentali</HT> della merce al naturale e che non constano di <HT TYPE="ITALIC">parti essenziali</HT> del frutto (punto 5 della motivazione).</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Se si applica questo ragionamento al settore del tabacco, non si può affatto dire delle sole <HT TYPE="ITALIC">nervature</HT> di tabacco che esse contengono elementi costitutivi fondamentali della merce al naturale. Quindi, non possono essere considerate come tabacco (il che viene confermato dal fatto che non possono servire da sole per la produzione di sigarette, nella quale entrano solo per un 15-20%). Non resta quindi che classificarle nell'altra categoria nominata nella voce 24.01, gli <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/> scarti <QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>26. bb)</NO.P><TXT>La sentenza 90/83<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19840322">22 marzo 1984</DATE> nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="90/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="1567">90/83, Michael Paterson e altri/W. Weddel &amp; Company Ltd e altri, Race. 1984, pag. 1567</REF.DOC.ECR> e seguenti.</P></NOTE>, che verte sulla nozione di <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/> scarti di macellazione non destinati al consumo umano <QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>, è anch'essa interessante. In essa la Corte ha considerato essenziale quello che va ritenuto il <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/> prodotto primario <QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> della macellazione (cioè lo scopo principale del processo produttivo) ed ha trattato del rapporto fra il valore di tale <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/> prodotto primario <QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> e quello di altri prodotti pure ottenuti, i quali possono essere usati in altre industrie.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Se non si perde di vista, nel presente caso, che il processo di battitura del tabacco mira anzitutto ad ottenere i parenchimi, infinitamente più importanti per la produzione delle sigarette delle nervature di tabacco, e ci si rende conto del fatto che il rapporto tra il valore dei parenchimi e quello delle nervature è in generale di 5 a 1 (all'udienza la Commissione ha parlato addirittura di 12 a<?PAGE NO="73"?> 1), ciò unitamente alla massima contenuta nelle sentenze relative alle cause riunite 69 e 70/76 (cioè che anche merci di un certo valore possono del pari essere degli scarti), può solo indurci a concludere che la valutazione effettuata dalla Commissione nel regolamento non è manifestamente errata, bensì perfettamente corretta.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>e) Due altre considerazioni militano del resto pure a favore di questa tesi, mentre, al contrario, non si può dire che la tesi svolta dalla Imperiai Tobacco sia particolarmente convincente.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>aa) Mi pare significativo che in tutti gli altri Stati membri sia corrente una classificazione come quella caldeggiata dalla Commissione (il che quadra col fatto che i rappresentanti di tutti gli Stati membri nel comitato per la nomenclatura — salvo quelli della Danimarca e dell'Irlanda, che si sono astenuti — si sono pronunciati a favore del progetto di regolamento della Commissione). Non ci si può limitare a ribattere che le imprese degli altri Stati membri non hanno lo stesso interesse delle imprese britanniche alle importazioni dai paesi cui si applica il regime preferenziale.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>È inoltre importante che, a partire dall'anno prossimo la tariffa doganale comune sarà concepita in modo che la voce 24.01 sarà divisa in tre sottovoci (tabacchi non scostolati, tabacchi in parte o del tutto scostolati e cascami di tabacco), il che — come ho detto — obbliga a concludere che le nervature di tabacco possono considerarsi solo come cascami.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>bb) Quando l'Imperiai Tobacco si rifà, d'altra parte, alle <HT TYPE="ITALIC">note esplicative comunitarie</HT> della tariffa doganale comune, che risalgono al 1983, e richiama la nostra attenzione sugli esempi di.scarti che vi sono dati (dai quali le nervature di tabacco sarebbero piuttosto distanti) si può obiettare non solo che le note esplicative contengono naturalmente solo un elenco non esauriente di esempi, ma anche in particolare che tali note esplicative rinviano in modo del tutto generale, per quanto riguarda la nozione di cascami di tabacco, alle note esplicative di Bruxelles già menzionate (al punto 21), le quali sono perfettamente chiare su questo punto.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Quando poi la Imperiai Tobacco si richiama alla <HT TYPE="ITALIC">regola generale di classificazione A, punto 3, sub a)</HT> (<QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/> La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale <QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>), si può ribattere che ciò non quadra col caso in esame giacché la sottovoce 24.01 A che — secondo la Imperiai Tobacco — è la voce più specifica, e comprende per l'appunto solo i tabacchi e non i <HT TYPE="ITALIC">cascami</HT> di tabacco. La suddetta regola generale non consente quindi certo di classificare le nervature dei tipi particolari di tabacco nominati nella sottovoce 24.01 A, del pari in detta sottovoce, prescindendo dalla portata del termine <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/> cascami <QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>La Imperiai Tobacco ha assunto ancora che può esser chiamato cascame esclusivamente ciò che resta dopo l'uso congiunto dei parenchimi e delle nervature nella <HT TYPE="ITALIC">produzione dei manufatti di tabacco,</HT> ma che non si può considerare cascame ciò che viene usato — come le nervature del tabacco — per detta produzione, al che si può obiettare non solo che, nella tariffa doganale comune, non si trova alcun argomento decisivo a favore di questa tesi, ma anche che le note esplicative comunitarie della tariffa doganale militano contro quest'assunto (giacché ivi si parla dei cascami provenienti dalla <HT TYPE="ITALIC">manipolazione delle foglie di tabacco,</HT> il che si riferisee<?PAGE NO="74"?> al processo di battitura e non alla manifattura del prodotto finito). A parte ciò va osservato in proposito che non è certo opportuno trarre un argomento a contrario dalla formula usata nella sentenza 90/83 (uso in <HT TYPE="ITALIC">altre</HT> industrie) per quanto riguarda la nozione di cascami. Gli esempi che illustrano, nelle note esplicative comunitarie, la nozione di cascami di tabacco e che riguardano proprio — come nell'esempio dei ritagli — dei prodotti che possono essere usati nella stessa industria del tabacco, mostrano che un argomento del genere è del tutto infondato.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Anche se si può ammettere che — in particolare con riguardo al regime preferenziale — può sembrare strano che le nervature subiscano una sorte diversa a seconda che siano importate come parti delle foglie intere di tabacco oppure ne siano previamente separate, non resta tuttavia che concludere che ciò appare inevitabile tenuto conto della struttura della tariffa doganale comune e non sembra costituire un fenomeno unico nel settore del tabacco. Non si può correggere la situazione interpretando in un certo senso la tariffa doganale comune; se la correzione appare necessaria, non resta che modificare il regime preferenziale.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>d) Si deve quindi tenere per fermo, per quanto riguarda la seconda questione sottopostaci, che la validità del regolamento della Commissione n. 3517/84 non può essere messa in dubbio per il motivo ch'esso avrebbe manifestamente superato i limiti del potere discrezionale di cui la Commissione dispone in questo campo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>Conclusioni finali</TXT></NP></TI></TITLE><P>Dopo tutto quanto precede, proporrei che siano risolte come segue le questioni sollevate dalla Queen's Bench Division della High Court of Justice :</P><NP><NO.P>36. <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>a)</NO.P><TXT>A norma del regolamento n. 3517/84 le nervature di tabacco, anche se per esse è stato rilasciato un certificato di autenticità attestante che trattasi di tabacco <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/> flue-cured <QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/> del tipo Virginia, vanno classificate nella sottovoce 24.01 B.</TXT></NP><NP><NO.P>37. b)</NO.P><TXT>Non è emerso alcun motivo che consenta di mettere in discussione la validità di detto regolamento della Commissione per inosservanza della lettera della tariffa doganale comune <QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>