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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1557

8.7.2026

DECISIONE (UE) 2026/1557 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»).

(2)

A norma dell’articolo 14.18 dell’accordo, il comitato per il commercio, istituito a norma dell’articolo 15.1 dell’accordo, deve compilare un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»). Con decisione n. 2/2011 del 23 dicembre 2011 (2) il comitato per il commercio ha istituito l’elenco di arbitri.

(3)

Le parti dell’accordo («parti») hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, alcuni dei cittadini degli Stati membri e alcune delle persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco di arbitri. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto di arbitri sia adottato dal comitato per il commercio.

(4)

A norma dell’articolo 13.15, paragrafo 3, dell’accordo, le parti devono compilare un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell’accordo che sono disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo («esperti»). Con decisione n. 2/2012 del 27 giugno 2012 (3) il comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile») ha stabilito un elenco di 18 esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con decisione n. 1/2019 (4) del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

(5)

Le parti hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni degli esperti che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco degli esperti. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto degli esperi sia adottato dal comitato per il commercio.

(6)

Il comitato per il commercio ha in programma di adottare l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti nella sua prossima riunione o, se anteriore, mediante procedura scritta.

(7)

La decisione del comitato per il commercio, se adottata, produrrà effetti giuridici per l’Unione.

(8)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»), per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. MOUSHOUTTAS


(1)  Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2169/oj).

(2)  Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all’articolo 14.18 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/111(1)/oj).

(3)  Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all’articolo 13.15 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 331 dell’1.12.2012, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/742/oj).

(4)  Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo (GU L 264 del 17.10.2019, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1734/oj).


ALLEGATO 1

 

DECISIONE N. [X]/2026 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO

del [giorno e mese] 2026

relativa a un elenco riveduto delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («accordo»), in particolare l'articolo 14.18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie in forza del quale le controversie sono risolte mediante ricorso a un collegio arbitrale.

(2)

In caso di controversia le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale e, in assenza di accordo, il collegio è composto mediante sorteggio tra i nominativi di un elenco.

(3)

Il 23 dicembre 2011 il comitato UE-Corea per il commercio ha adottato la decisione n. 2 (1) relativa alla compilazione di un elenco di 15 persone che possono esercitare la funzione di arbitro nelle procedure del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo.

(4)

Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli arbitri. Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto delle persone dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio. È pertanto opportuno adottare l'elenco riveduto delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo, quale specificato nell'allegato della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro ai fini dell'articolo 14.18 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.

Per il comitato per il commercio

Il copresidente del comitato per il commercio dell'Unione europea

[Nome]

Il copresidente del comitato per il commercio della Repubblica di Corea

[Nome]


(1)  Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

Arbitri proposti dalla Corea:

 

Insoo PYO

 

Seungwha CHANG

 

Sungjoon CHO

 

Joongi KIM

 

Jaemin LEE

Arbitri proposti dall'UE:

 

Mary FOOTER

 

Marcus KRAJEWSKI

 

Crenguta LEAUA

 

Joost PAUWELYN

 

Hélène RUIZ FABRI

Presidenti:

 

William DAVEY

 

Merit JANOW

 

Penelope Jane RIDINGS

 

Valerie HUGHES

 

Marco Tulio MOLINA TEJEDA


ALLEGATO 2

 

DECISIONE N. [X]/2026 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO

del [giorno e mese] 2026

relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («accordo»), in particolare gli articoli 13.15 e 15.1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo, le parti compilano un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti nei campi delle questioni oggetto del capo 13 dell'accordo e competenti nelle questioni ivi trattate, in particolare in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Almeno cinque di tali persone non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e presiederanno il gruppo di esperti.

(2)

Il 27 giugno 2012 le parti hanno concordato in sede di comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, con la decisione n. 2/2012 (1), un elenco di 18 esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con la decisione n. 1/2019 (2) dello stesso comitato.

(3)

Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcune delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza del gruppo di esperti.

(4)

È pertanto opportuno adottare l'elenco riveduto degli esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo, quale specificato nell'allegato della presente decisione.

(5)

Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto degli esperti dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco riveduto degli esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.

Fatto a [Bruxelles / Seoul], il [giorno e mese] 2026.

Per il comitato per il commercio

Il copresidente del comitato per il commercio dell'Unione europea

[Nome]

Il copresidente del comitato per il commercio della Repubblica di Corea

[Nome]


(1)  Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

(2)  Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ESPERTI

Esperti nominati dalla Repubblica di Corea:

 

Sung Wook LEE

 

Jaemin LEE

 

Chang Young KWON

 

Suh-Yong CHUNG

 

Taek-Whan HAN

 

Won-Mog CHOI

Esperti nominati dall'Unione europea:

 

Eddy LAURIJSSEN

 

Jorge CARDONA

 

Karin LUKAS

 

Hélène RUIZ FABRI

 

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

 

Geert VAN CALSTER

Presidenti:

 

Brian LANGILLE

 

Kevin BANKS

 

Le HA THANH

 

Jill MURRAY

 

Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ

 

Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1557/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)