14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2005

che modifica le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi relativi all’eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2005

[notificata con il numero C(2005) 4792]

(2005/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi.

(2)

La decisione 2004/695/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa agli elenchi dei programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e ai controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (2), indica il tasso proposto e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2004/840/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), stabilisce l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative ai programmi in questione. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

È dunque opportuno adattare il contributo finanziario della Comunità per alcuni dei programmi citati. È indicato ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

(6)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2004/840/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 2, «900 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 2, «1 500 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

5)

all’articolo 8, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;

6)

all’articolo 9, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «105 000 EUR»;

7)

all’articolo 11, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 850 000 EUR»;

8)

all’articolo 12, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «3 600 000 EUR»;

9)

all’articolo 13, paragrafo 2, «3 000 000 EUR» è sostituito da «2 875 000 EUR»;

10)

all’articolo 14, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

11)

all’articolo 15, paragrafo 2, «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 740 000 EUR»;

12)

all’articolo 16, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «4 415 000 EUR»;

13)

all’articolo 19, paragrafo 2, «4 000 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR»;

14)

all’articolo 20, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «2 725 000 EUR»;

15)

all’articolo 21, paragrafo 2, «700 000 EUR» è sostituito da «770 000 EUR»;

16)

all’articolo 22, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

17)

all’articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;

18)

all’articolo 27, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «330 000 EUR»;

19)

all’articolo 28, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «150 000 EUR»;

20)

all’articolo 30, paragrafo 2, «6 500 000 EUR» è sostituito da «6 340 000 EUR»;

21)

all’articolo 31, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;

22)

all’articolo 32, paragrafo 2, «4 500 000 EUR» è sostituito da «4 470 000 EUR»;

23)

all’articolo 33, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 900 000 EUR»;

24)

all’articolo 34, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «875 000 EUR»;

25)

all’articolo 35, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «95 000 EUR»;

26)

all’articolo 36, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;

27)

all’articolo 37, paragrafo 2, «70 000 EUR» è sostituito da «117 000 EUR»;

28)

all’articolo 38, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «455 000 EUR»;

29)

all’articolo 40, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

30)

all’articolo 41, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

31)

all’articolo 42, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «170 000 EUR»;

32)

all’articolo 43, paragrafo 2, «350 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

33)

all’articolo 44, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;

34)

all’articolo 45, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «375 000 EUR»;

35)

all’articolo 46, paragrafo 2, «15 000 EUR» è sostituito da «23 000 EUR»;

36)

all’articolo 47, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

37)

all’articolo 48, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «1 075 000 EUR»;

38)

all’articolo 49, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «485 000 EUR»;

39)

all’articolo 50, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;

40)

all’articolo 51, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

41)

all’articolo 52, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «290 000 EUR»;

42)

all’articolo 53, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

43)

all’articolo 54, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

44)

all’articolo 55, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «115 000 EUR»;

45)

all’articolo 57, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)   GU L 316 del 15.10.2004, pag. 87.

(3)   GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 41.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono sostituiti dal seguente testo:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)

— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —

Malattia

Stato membro o Stato membro aderente

Aliquota

Importo proposto

(in EUR)

Malattia di Aujeszky

Belgio

50  %

370 000

Spagna

50  %

370 000

Ungheria

50  %

115 000

Irlanda

50  %

50 000

Portogallo

50  %

50 000

Slovacchia

50  %

25 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50  %

875 000

Francia

50  %

95 000

Italia

50  %

675 000

Brucellosi bovina

Cipro

50  %

105 000

Grecia

50  %

100 000

Spagna

50  %

5 850 000

Irlanda

50  %

3 600 000

Italia

50  %

2 875 000

Polonia

50  %

100 000

Portogallo

50  %

1 740 000

Regno Unito (1)

50  %

4 415 000

Tubercolosi bovina

Cipro

50  %

5 000

Grecia

50  %

100 000

Spagna

50  %

4 600 000

Irlanda

50  %

0

Italia

50  %

2 725 000

Polonia

50  %

770 000

Portogallo

50  %

300 000

Regno Unito (1)

50  %

0

Peste suina classica

Belgio

50  %

23 000

Repubblica ceca

50  %

140 000

Germania

50  %

1 075 000

Francia

50  %

485 000

Lussemburgo

50  %

40 000

Slovenia

50  %

100 000

Slovacchia

50  %

290 000

Leucosi bovina enzootica

Estonia

50  %

25 000

Italia

50  %

350 000

Lituania

50  %

200 000

Lettonia

50  %

100 000

Portogallo

50  %

330 000

Brucellosi ovina e caprina (B melitensis)

Cipro

50  %

150 000

Grecia

50  %

800 000

Spagna

50  %

6 340 000

Francia

50  %

500 000

Italia

50  %

4 470 000

Portogallo

50  %

1 900 000

Poseidom (2)

Francia (3)

50  %

150 000

Rabbia

Austria

50  %

180 000

Repubblica ceca

50  %

400 000

Germania

50  %

900 000

Finlandia

50  %

100 000

Lituania

50  %

0

Polonia

50  %

675 000

Slovenia

50  %

300 000

Slovacchia

50  %

500 000

Malattia vescicolosa dei suini

Italia

50  %

375 000

Totale

50 808 000

«ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo destinati a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)

— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —

Zoonosi

Stato membro o Stato membro aderente

Aliquota

Importo proposto

(in EUR)

Salmonella

Austria

50  %

117 000

Belgio

50  %

455 000

Danimarca

50  %

110 000

Francia

50  %

310 000

Irlanda

50  %

0

Italia

50  %

170 000

Paesi Bassi

50  %

370 000

Slovacchia

50  %

25 000

Totale

1 557 000

»

(1)  Solo Irlanda del Nord.

(2)  Idropericardite, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.

(3)  Solo Guadalupa, Martinica e Riunione.