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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1787 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0315
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2022)0707 — C9-0017/2023 — 2022/0413(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(C/2024/1787)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0707), |
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visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0017/2023), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0236/2023), |
1.
approva la proposta della Commissione quale emendata;
2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3.
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4.
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5.
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a — punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 9 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 14
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.) |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 34 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 34 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 34 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«4 bis. Se, al ricevimento delle informazioni richieste, l'autorità richiedente presenta una richiesta di seguito, l'autorità interpellata fornisce le ulteriori informazioni richieste quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di seguito.»; |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera a — punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Lo scambio automatico di informazioni è considerato rispettato per quanto attiene al paragrafo 1, comma 1, lettera e), se le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro possono accedere a tali informazioni attraverso i registri nazionali, i sistemi di recupero dei dati o i registri interconnessi come disposto dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849.»; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera b ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione. |
«3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa motiva la sua decisione e ne informa la Commissione.»; |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera b quater (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 3 bis — comma 2 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — titolo
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento |
«Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento»; |
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(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.) |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero per un individuo ad alto patrimonio netto è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2023 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21. |
L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo per un individuo ad alto patrimonio netto è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2023 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera b — punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 2 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017 e sui ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2026 . |
L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017 e sui ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2024 . |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera b — punto ii
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 , tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1o gennaio 2026. |
Nel caso in cui i ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio netto siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023 , tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1o gennaio 2026. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 2 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«L'autorità competente non negozia né conclude nuovi accordi preventivi transfrontalieri bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi che non ne consentono la comunicazione alle autorità competenti di altri Stati membri dal 1o gennaio 2026.»; |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera d — punto i bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis — paragrafo 6 — lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. |
«2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica tale rendicontazione anche ai servizi competenti della Commissione, che è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. La Commissione pubblica le statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata su base annuale per tutti gli Stati membri.»; |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter — paragrafo 5 — comma 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente. |
«5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario cui sia stata concessa un'esenzione la notifica, senza indugio, al proprio cliente dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 , se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.»; |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter — paragrafo 14 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter — paragrafo 14 — lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato VI, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V. |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure opportune per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato VI, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 3 — lettera c — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. |
Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. La Commissione, dopo aver consultato il gruppo di esperti in materia di cooperazione amministrativa nel campo dell'imposizione diretta, emana orientamenti sulla valutazione equa di mercato. |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i due mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1o gennaio 2027. |
5. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i tre mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1o gennaio 2027. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario comunicare le informazioni relative a un Utente di Cripto-attività se il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha ottenuto garanzie adeguate che un altro Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione soddisfa tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo in relazione a tale Utente di Cripto-attività. |
soppresso |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 7 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività. |
Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme opportune per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 11 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti d'esecuzione sono adottati senza indugio secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies — paragrafo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 bis. Il paragrafo 11 non si applica se la giurisdizione non-UE è attualmente elencata nell'allegato I o II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, o è individuata nell'elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o se è rientrata in uno di essi nei 12 mesi precedenti. |
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Inoltre, qualsiasi futura inclusione nell'allegato I o nell'allegato II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuazione come paese terzo con carenze strategiche nel proprio regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sospende l'effetto di qualsiasi atto di esecuzione esistente relativo a quella specifica giurisdizione. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi. |
«1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale tutte le informazioni materiali pertinenti, tra cui statistiche sul volume degli scambi automatici , nonché una valutazione dell'utilizzabilità dei dati scambiati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis, all'articolo 8 bis quater e all'articolo 8 bis quinquies, e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.»; |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Nei casi in cui sia comunicato un rifiuto motivato, l'autorità richiedente può contattare nuovamente l'autorità competente con ulteriori elementi, al fine di ottenere per il proprio funzionario l'autorizzazione a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). L'autorità competente risponde alla seconda richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.»; |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 quater — lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. L'autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati. |
«1. L'autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.»; |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 quater — lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«1 bis. Una richiesta di verifica congiunta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per una delle seguenti ragioni: |
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Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti per quale dei due motivi di cui al primo comma la richiesta è stata respinta.»; |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate per la valutazione, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo. |
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate per la valutazione, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali, all'antiriciclaggio e ai reati presupposto associati, al contrasto del finanziamento del terrorismo e a sanzioni finanziarie mirate . |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva, e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. |
Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa direttamente se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera c
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. L'autorità competente di ciascuno Stato membro attua un meccanismo efficace per garantire la valutazione dei dati acquisiti attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
7. L'autorità competente di ciascuno Stato membro attua un meccanismo efficace per garantire l'uso e la valutazione della qualità e della completezza dei dati acquisiti e condivisi attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva , nonché procedure per l'analisi sistematica dei rischi di tali informazioni e per l'analisi sistematica delle informazioni non corrispondenti scambiate a norma degli articoli 5 e 8 . |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 17 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«4 bis. La possibilità di cui al paragrafo 4 di rifiutare la trasmissione di informazioni non si applica nel caso in cui l'autorità richiedente sia in grado di dimostrare che le informazioni richieste non saranno rese pubbliche e saranno utilizzate solo per la valutazione, la gestione e il controllo delle questioni fiscali pertinenti della persona o del gruppo di persone interessate dalla richiesta di informazioni.»; |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale. |
«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale ed esaminano e valutano i costi di conformità che possono risultare da un'eventuale situazione di comunicazione eccessiva . Gli Stati membri comunicano annualmente i risultati della loro valutazione al Parlamento europeo e alla Commissione. Una sintesi di tali risultati è resa pubblica, tenendo conto della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Le informazioni non sono disaggregate a un livello tale da poter essere attribuite a un singolo contribuente.»; |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis , 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio di informazioni su richiesta di cui agli articoli 5, 6 e 7, e dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli da 8 a 8 bis quinquies, il grado di cooperazione con i paesi terzi e i risultati pratici ottenuti , comprese le entrate fiscali incrementali associate e le pratiche illecite individuate tramite la cooperazione amministrativa . Le informazioni comunicate sono disaggregate dalla Commissione, almeno paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11 bis — lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva , che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva. |
«1. La riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione in conformità della presente direttiva è assicurata nella misura in cui la non divulgazione non nuoce all'interesse pubblico, le informazioni possono essere attribuite a un singolo contribuente e la loro divulgazione violerebbe i diritti dei contribuenti.»; |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11 bis — lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
"2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni attribuibili possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
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Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l'esplicito accordo della Commissione . |
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici. |
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In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione pubblica annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3 bis, e gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3 bis, e gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni siano applicate alle parti effettivamente responsabili della violazione. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Se uno Stato membro prevede sanzioni superiori a 150 000 EUR, stabilisce un regime temporaneo di riduzione delle sanzioni per 3 anni per le PMI in relazione all'articolo 8 bis quinquies. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate conformemente alle informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, lettera B , gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere applicate comprendano almeno le seguenti sanzioni pecuniarie minime: |
In caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate conformemente alle informazioni di cui agli allegati , gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere applicate comprendano almeno le seguenti sanzioni pecuniarie minime: |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le sanzioni di cui al presente paragrafo non superano l'1 % del fatturato globale del soggetto tenuto alla comunicazione. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione valuta l'adeguatezza degli importi di cui alla lettera d) del presente paragrafo nella relazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1 . |
Entro… [un anno dalla data di applicazione della presente direttiva] la Commissione valuta l'adeguatezza e la proporzionalità degli importi di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Ogni cinque anni successivamente al 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
«1. Ogni cinque anni successivamente al 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione, ove del caso, è corredata di proposte specifiche, comprese le proposte legislative, volte a migliorare la presente direttiva.»; |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri monitorano e valutano, in relazione alla loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano alla Commissione i risultati della loro valutazione con frequenza annuale. |
2. Gli Stati membri monitorano e valutano, in relazione alla loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione i risultati della loro valutazione con frequenza annuale. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione tiene conto dei risultati della valutazione degli Stati membri per procedere a ulteriori revisioni legislative volte a colmare le lacune e le carenze persistenti della presente direttiva. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«2 bis. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta un quadro comune per misurare l'impatto, nonché i costi e i benefici della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»; |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quater — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per i periodi d'imposta che iniziano il 1o gennaio 2026 o in data successiva gli Stati membri provvedono affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il NIF è fornito anche quando non è specificamente richiesto da tali articoli. |
Per i periodi d'imposta che iniziano il 1o gennaio 2027 o in data successiva gli Stati membri provvedono affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza , ove disponibile, sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il NIF è fornito anche quando non è specificamente richiesto da tali articoli. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quater — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro gennaio 2026 la Commissione valuta l'opportunità di introdurre un NIF europeo. La Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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"Articolo 27 quinquies |
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Revisione |
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Entro gennaio 2026 la Commissione valuta se sia necessario rafforzare ulteriormente l'efficienza e il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e innalzarne il livello, al fine di prevedere che: |
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026 . |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2027 . |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 1 — lettera a — punto i
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione I — parte A — punto 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 1 — lettera a — punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione I — parte A — punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 1 — lettera c bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione I — parte F bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 1 bis — lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione V — parte A
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 1 bis — lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione V — parte B
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 4 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione VIII — parte A — punto 6 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 4 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione VIII — parte A — punto 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di direttiva
Allegato I — punto 4 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I — sezione VIII — parte A — punto 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione I — parte A — punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione II — parte B bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione II — parte C
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte A — punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte A — punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte A — punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte A — punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte B — punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte B — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione IV — parte C — punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione V — parte A — punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI — sezione V — parte E
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento XXX comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati. |
Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati. |
(1 bis) Istituto economico polacco, «Tax unfairness in the European Union» (Iniquità fiscale nell'Unione europea) https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
(1 bis) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
(1 ter) Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).
(28) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
(28) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
(31) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(31) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1787/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)