Causa C-167/02 P
Willi Rothley e altri
contro
Parlamento europeo
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Atto del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle
indagini interne in materia di lotta contro le frodi — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Indipendenza ed immunità dei
membri del Parlamento — Riservatezza legata ai lavori delle commissioni parlamentari d’inchiesta — Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) — Poteri d’indagine»
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione
contra legem del requisito relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto del
Parlamento riguardante indistintamente i suoi membri attuali o futuri — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento interno del Parlamento europeo)
3. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità
per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale
per la valutazione di validità
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
4. Diritto comunitario — Principi — Diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale — Irricevibilità del ricorso di alcuni membri
del Parlamento europeo contro un atto dell’istituzione recante modifica del suo regolamento, relativo alle indagini interne
svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Violazione del detto principio — Insussistenza
1. Una persona fisica o giuridica è legittimata a chiedere l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione di cui
è la destinataria solo se tale atto la riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente, di modo che l’interpretazione
dell’art. 230, quarto comma, CE non può condurre ad escludere tale ultimo requisito, espressamente previsto dal Trattato,
senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
(v. punto 25)
2. Un atto del Parlamento che riguardi indistintamente i membri di tale istituzione in funzione al momento della sua entrata
in vigore nonché qualsiasi altra persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni non concerne
individualmente, ai sensi dell’art. 230 CE, alcuni membri dell’istituzione stessa.
Un tale atto, infatti, si applica, senza limiti di tempo, a situazioni determinate oggettivamente e produce i suoi effetti
giuridici nei confronti di categorie di persone configurate in modo generale ed astratto, senza incidere in modo particolare
su taluni membri del Parlamento.
Questa conclusione non è inficiata dall’esperibilità, ammessa dalla Corte, di un ricorso di annullamento avverso un atto di
portata generale, da parte di persone delle quali l’autore dell’atto doveva prendere in conto la situazione particolare, in
quanto non si può ritenere che, rispetto a un atto come quello testè considerato, alcuni membri del Parlamento si trovassero,
anche sotto l’aspetto dei diritti e dei doveri che caratterizzano il loro status, in una situazione particolare che permetta
di distinguerli dagli altri membri del Parlamento interessati e, pertanto, li identifichi in modo analogo a quello di un destinatario.
(v. punti 28-30, 33, 37)
3. Con i suoi artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi
giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo
al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche o giuridiche, non potendo, a causa dei requisiti di
ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità,
a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al
giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, inducendo questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente
l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
(v. punto 46)
4. Nulla permette di ritenere che alcuni membri del Parlamento europeo sarebbero privi di tutela giurisdizionale effettiva ove
non fosse loro consentito di adire il giudice comunitario con un ricorso diretto all’annullamento di una decisione del Parlamento
recante modifiche del suo regolamento, in seguito all’adozione dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione delle comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per
la lotta antifrode (OLAF).
Infatti, da un lato, le disposizioni di questa decisione relative alla cooperazione con l’OLAF o all’informazione di questo
mirano, qualunque sia la loro esatta portata, ad imporre obblighi ai membri del Parlamento, di modo che spetta a questi ultimi,
in primo luogo, in ciascun caso concreto, dare effetto a tali obblighi oppure non sottomettervisi se sono convinti di essere
legittimati a farlo senza violare il diritto comunitario. Se, in un caso concreto, un membro del Parlamento opta per tale
ultimo comportamento, gli eventuali atti ulteriori che il Parlamento dovesse adottare nei confronti di tale membro e che dovessero
arrecargli pregiudizio potranno, in linea di principio, essere oggetto di un controllo giurisdizionale.
Per quanto riguarda, dall’altro lato, le diverse misure che l’OLAF potrebbe essere indotto ad adottare nell’esercizio dei
suoi poteri d’indagine, nulla permette di ritenere che, nel caso tali misure riguardino, in particolare, l’uno o l’altro dei
membri del Parlamento, questi ultimi siano privi di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva contro le dette misure, poiché
le norme che determinano la competenza dei giudici comunitari, che si tratti sia della presentazione di un ricorso diretto
dinanzi ad essi sia di un rinvio pregiudiziale alla Corte da parte di un giudice nazionale, vanno interpretate in particolare
alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva.
(v. punti 48-50)
-
SENTENZA DELLA CORTE (seduta plenaria)
30 marzo 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Atto del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Indipendenza ed immunità dei membri del Parlamento – Riservatezza legata ai lavori delle commissioni parlamentari d'inchiesta – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Poteri d'indagine»
Nel procedimento C-167/02 P,
Willi Rothley, residente in Rockenhausen (Germania), Marco Pannella, residente in Roma, Marco Cappato, residente in Milano, Gianfranco Dell'Alba, residente in Roma, Benedetto Della Vedova, residente in Milano, Olivier Dupuis, residente in Roma, Klaus-Heiner Lehne, residente in Düsseldorf (Germania), Johannes Voggenhuber, residente in Vienna (Austria), Christian von Boetticher, residente in Pinneberg (Germania), Emma Bonino, residente in Roma, Elmar Brok, residente in Bielefeld (Germania), Renato Brunetta, residente in Roma, Udo Bullmann, residente in Gießen (Germania), Michl Ebner, residente in Bolzano (Italia), Raina A. Mercedes Echerer, residente in Vienna,Markus Ferber, residente in Bobingen (Germania),Francesco Fiori, residente in Voghera, Evelyne Gebhardt, residente in Mulfingen (Germania), Norbert Glante, residente in Werder/Havel (Germania), Alfred Gomolka, residente in Greifswald (Germania), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, residente in Spenge (Germania), Lissy Gröner, residente in Neustadt (Germania), Ruth Hieronymi, residente in Bonn (Germania), Magdalene Hoff, residente in Hagen (Germania), Georg Jarzembowski, residente in Amburgo (Germania), Karin Jöns, residente in Brema (Germania), Karin Junker, residente in Düsseldorf, Othmar Karas, residente in Vienna, Margot Keßler, residente in Kehmstedt (Germania),Heinz Kindermann, residente in Strasburg (Germania),Karsten Knolle, residente in Quedlinburg (Germania),Dieter-Lebrecht Koch, residente in Weimar (Germania), Christoph Konrad, residente in Bochum (Germania),Constanze Krehl, residente in Lipsia (Germania),Wilfried Kuckelkorn, residente in Bergheim (Germania),Helmut Kuhne, residente in Soest (Germania),Bernd Lange, residente in Hannover (Germania),Kurt Lechner, residente in Kaiserslautern (Germania),Jo Leinen, residente in Saarbrücken (Germania),Rolf Linkohr, residente in Stoccarda (Germania),Giorgio Lisi, residente in Rimini,Erika Mann, residente in Bad Gandersheim (Germania),Thomas Mann, residente in Schwalbach/Taunus (Germania),Mario Mauro, residente in Milano, Hans-Peter Mayer, residente in Vechta (Germania),Winfried Menrad, residente in Schwäbisch Hall (Germania), Peter-Michael Mombaur, residente in Düsseldorf, Rosemarie Müller, residente in Nieder-Olm (Germania), Hartmut Nassauer, residente in Wolfhagen (Germania), Giuseppe Nistico, residente in Roma, Willi Piecyk, residente in Reinfeld (Germania), Hubert Pirker, residente in Klagenfurt (Austria), Christa Randzio-Plath, residente in Amburgo, Bernhard Rapkay, residente in Dortmund (Germania),Mechtild Rothe, residente in Bad Lippspringe (Germania), Dagmar Roth-Behrendt, residente in Berlino (Germania),Paul Rübig, residente in Wels (Austria),Umberto Scapagnini, residente in Catania,Jannis Sakellariou, residente in Monaco di Baviera (Germania),Horst Schnellhardt, residente in Langenstein (Germania), Jürgen Schröder, residente in Dresda (Germania), Martin Schulz, residente in Würselen (Germania),Renate Sommer, residente in Herne (Germania),Ulrich Stockmann, residente in Bad Kösen (Germania),Maurizio Turco, residente in Pulsano,Guido Viceconte, residente in Bari,Ralf Walter, residente in Cochem (Germania), Brigitte Wenzel-Perillo, residente in Lipsia,Rainer Wieland, residente in Stoccarda,Stefano Zappala, residente in Latina, eJürgen Zimmerling, residente in Essen (Germania), rappresentati dal sig. H.-J. Rabe, Rechtsanwalt,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità
europee (Quinta Sezione) il 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II-579),
procedimento in cui le altre parti sono:
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente, Repubblica francese,Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Bauer e I. Díez Parra, in qualità di agenti,eCommissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H.-P. Hartvig e U. Wölker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (seduta plenaria),,
composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di
sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von
Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 settembre 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 maggio 2002 il sig. Rothley e altri 70 membri del
Parlamento europeo (in prosieguo: i «ricorrenti»), ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di Giustizia, hanno
proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2002, causa T‑17/00, Rothley e a./Parlamento
(Racc. pag. II‑579; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo giudice ha dichiarato irricevibile il
loro ricorso diretto all’annullamento della decisione del Parlamento 18 novembre 1999, recante modifiche del suo regolamento
(in prosieguo: l’«atto controverso»), in seguito all’adozione dell’accordo interistituzionale 25 maggio 1999 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 15; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»).
-
- Contesto normativo
- 2
Il 28 aprile 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, che istituisce l’Ufficio europeo per
la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 20).
- 3
L’art. 1, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), dispone quanto segue:
«All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (...),
l’[OLAF] svolge le indagini amministrative volte a:
- –
- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
- –
- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento
agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi
analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli
organi e degli organismi cui non si applica lo statuto».
- 4
L’art. 4 del regolamento n. 1073/1999 così prevede:
«1. Nei settori di cui all’articolo 1, l’[OLAF] svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi
e degli organismi (...) denominate [dal presente regolamento] “le indagini interne”.
Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle
immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni
adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali
decisioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:
- –
- l’[OLAF] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o
degli organismi nonché ai locali dei medesimi. L’[OLAF] ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli
organi e degli organismi. L’[OLAF] può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi
supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all’occorrenza prendere possesso di questi
documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione,
- –
- l’[OLAF] può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché
al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.
(...).
6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello
statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti
in particolare:
- a)
- l’obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti
degli organismi, di cooperare con gli agenti dell’[OLAF] e di informarli;
- b)
- le procedure che gli agenti dell’[OLAF] devono osservare nell’esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti
delle persone interessate da un’indagine interna».
- 5
L’art. 6, n. 6, del detto regolamento dispone quanto segue:
«(…) Le istituzioni e gli organi provvedono affinché i loro membri e il loro personale (...) forniscano agli agenti dell’[OLAF]
il contributo necessario all’assolvimento dei loro compiti».
- 6
L’art. 9 dello stesso regolamento è formulato come segue:
«1. Al termine di un’indagine, l’[OLAF] redige sotto l’autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti
accertati, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore
dell’[OLAF] sui provvedimenti da prendere.
(...).
4. La relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all’istituzione,
all’organo o all’organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito
richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell’[OLAF]
entro la scadenza fissata da quest’ultimo nelle conclusioni della sua relazione».
- 7
Ai sensi dell’art. 10, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1073/1999:
«2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’[OLAF] trasmette alle autorità giudiziarie
dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’[OLAF] in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili.
Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.
3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l’[OLAF] può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo
o all’organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne».
- 8
Con l’accordo interistituzionale, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto «di adottare una disciplina
comune che comprenda i provvedimenti esecutivi necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall’[OLAF]
al loro interno», nonché «di avviare tale disciplina e di applicarla immediatamente con una decisione interna conforme al
modello allegato al presente accordo e di non discostarsi da tale modello, se non quando particolari esigenze a loro proprie
lo impongano per necessità tecniche».
- 9
L’atto controverso reca approvazione della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini
interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità
(in prosieguo: la «decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne») e modifica, conseguentemente,
il regolamento del Parlamento. La detta decisione, che figura all’allegato XI di tale regolamento, ricalca il modello di decisione
allegato all’accordo interistituzionale, apportandovi alcuni adeguamenti.
- 10
L’art. 1, secondo comma, della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne dispone
quanto segue:
«Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui
privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l’[OLAF]».
- 11
Ai sensi dell’art. 2, quarto e quinto comma, della detta decisione:
«I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma [conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere
l’esistenza di eventuali fatti di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità,
oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi
dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare
e, se del caso, penale], ne informano il Presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l’[OLAF].
Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento
europeo».
- 12
L’art. 3 della stessa decisione enuncia che, «[p]revia richiesta del direttore dell’[OLAF], il servizio responsabile della
sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell’[OLAF] nell’esecuzione materiale delle indagini».
- 13
L’art. 4 della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne prevede che «[l]e norme
relative all’immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate».
- 14
L’art. 5 è del seguente tenore:
«Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato (...), l’interessato viene prontamente informato,
se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine,
riguardante personalmente un deputato (...) senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.
Nei casi in cui ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di
competenza dell’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo di invitare il deputato (...) ad esprimersi, può
essere differita con il consenso del Presidente (...)».
Sentenza impugnata
- 15
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2000, i ricorrenti hanno presentato, ai
sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento dell’atto controverso.
- 16
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tale ricorso irricevibile in quanto l’atto controverso non riguarda
individualmente i ricorrenti ai sensi della detta disposizione del Trattato CE.
- 17
Innanzi tutto, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che l’atto controverso costituisca un provvedimento
di portata generale. A tale proposito, al punto 61 della sentenza impugnata, esso ha in particolare rilevato quanto segue:
«(…) la decisione controversa ha come oggetto generale quello di precisare le condizioni in cui il Parlamento coopera con
l’OLAF per agevolare il regolare svolgimento delle indagini all’interno di tale istituzione. Conformemente a tale oggetto,
essa prevede la situazione dei membri del Parlamento in quanto titolari di diritti e soggetti di doveri e comporta nei loro
confronti disposizioni particolari nel caso, segnatamente, in cui venissero ad essere implicati in un’indagine svolta dall’OLAF
o venissero a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali fatti di frode, di corruzione
o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività
professionali, che possono costituire un inadempimento perseguibile in sede disciplinare o penale. La decisione controversa
riguarda indistintamente i membri del Parlamento in funzione al momento della sua entrata in vigore nonché qualsiasi altra
persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni. Così, essa si applica, senza limiti di tempo,
a situazioni determinate oggettivamente e produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone configurate
in modo generale ed astratto».
- 18
In secondo luogo, ai punti 63‑74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
- «63
- Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte è stato precisato che, in determinate circostanze, una disposizione di un atto
di portata generale può riguardare individualmente taluni particolari interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa
C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio,
Racc. pag. I‑1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario può presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei
confronti di taluni particolari interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite
T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 50). Ciò avviene se l’atto
di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze
atte a distinguerla dalla generalità (sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punto 20).
- 64
- Alla luce di tale giurisprudenza, occorre accertare se siffatte circostanze sussistano nel caso di specie e consentano di
individuare i ricorrenti in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione.
- 65
- In proposito, i ricorrenti hanno eccepito la loro qualità di membri del Parlamento in funzione al momento dell’adozione della
decisione controversa per sostenere che essi appartengono ad un insieme ristretto di persone nominativamente individuabili.
Tuttavia, il solo fatto che sia possibile determinare il numero o l’identità dei destinatari di un provvedimento non implica
affatto che tali destinatari debbano considerarsi individualmente interessati da tale provvedimento, in quanto esso si applica
loro a causa di una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in questione (v., ad esempio, sentenza
della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrick Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541, in particolare pag. 550, nonché
ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 30, e CNPAAP/Consiglio,
citata, punto 34).
- 66
- Ora, come è stato in precedenza illustrato, la decisione controversa riguarda i ricorrenti solo a causa della loro appartenenza
ad una categoria di destinatari definita in modo generale ed astratto. La decisione controversa non deriva dalla volontà del
Parlamento di disciplinare una situazione specifica che sia propria dei ricorrenti. Questi ultimi non hanno d’altra parte
sostenuto né fornito elementi che consentano di ritenere che l’adozione della decisione controversa modifichi la loro situazione
giuridica e li riguardi in modo specifico rispetto agli altri membri del Parlamento.
- 67
- Analogamente, il fatto di appartenere ad una delle due categorie di destinatari cui si rivolge la decisione controversa –
e cioè, da una parte, l’insieme del personale statutario o meno del Parlamento e, dall’altra, i suoi membri – non è sufficiente
per individuare i ricorrenti, giacché queste due categorie sono definite in modo generale e astratto (...).
(...)
- 71
- Inoltre, occorre accertare se si applichi nel caso di specie la giurisprudenza in forza della quale sono ricevibili ricorsi
di annullamento proposti contro un atto di natura normativa quando esisteva una disposizione di rango superiore che imponeva
all’autore dell’atto di tener conto della situazione specifica della parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze della Corte
17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 11‑32; 26 giugno 1990, causa C‑152/88,
Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punti 11‑13; 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione,
Racc. pag. I‑769, punti 25‑30, e Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II‑2335, punto 90).
- 72
- Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto, nel merito, che la decisione controversa pregiudica l’indipendenza e l’immunità
loro conferite dal citato protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Cionondimeno, tale protocollo
riguarda i membri del Parlamento solo in modo generale e non contiene alcuna disposizione che disciplini espressamente le
indagini interne al Parlamento. (...)
- 73
- Come il giudice del procedimento sommario ha potuto rilevare al punto 107 [dell’ordinanza 2 maggio 2000, causa T‑17/00 R,]
Rothley e a./Parlamento [Racc. pag. II‑2085], non può escludersi a priori il rischio che l’OLAF compia, nell’ambito di un’indagine,
un atto che violi l’immunità di cui godono i membri del Parlamento. Cionondimeno, anche ammettendo che si verifichi una circostanza
del genere, ogni membro del Parlamento messo di fronte ad un atto di tal natura, che gli rechi pregiudizio, disporrebbe allora
della tutela giurisdizionale e dei rimedi giuridici istituiti dal Trattato.
- 74
- Comunque, l’esistenza di un siffatto rischio non può giustificare una modifica del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti
istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 235 CE e diretto ad affidare [ai giudici comunitari] il controllo sulla legittimità
degli atti delle istituzioni. Una circostanza del genere non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ricorso d’annullamento
proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall’art. 230, quarto comma, CE (ordinanze Asocarne/Consiglio,
citata, punto 26, e CNPAAP/Consiglio, citata, punto 38)».
Sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado
- 19
I ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo
grado o, in alternativa, di rinviare la causa al Tribunale e di condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.
- 20
A sostegno della loro impugnazione essi deducono due motivi. Il Tribunale avrebbe, da un lato, violato l’art. 230, quarto
comma, CE, dichiarando il loro ricorso irricevibile in quanto l’atto controverso non li avrebbe riguardati individualmente
e, dall’altro, violato il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 21
Il Parlamento, il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione chiedono il rigetto del ricorso, nonché la condanna
dei ricorrenti alle spese.
Sul primo motivo
- 22
Il primo motivo dedotto dai ricorrenti è suddiviso in tre parti.
- 23
Con la prima parte di tale motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la ricevibilità del
loro ricorso fosse subordinata al requisito che l’atto controverso li riguardasse individualmente.
- 24
Secondo loro, si deduce infatti dai punti 67‑69 dell’ordinanza del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T‑222/99 R,
Martinez e de Gaulle/Parlamento (Racc. pag. II‑3397), che, nel caso di una decisione del Parlamento la quale, così come l’atto
controverso, superi l’ambito della mera organizzazione interna di tale istituzione e produca effetti diretti nei confronti
dei suoi membri, questi ultimi sarebbero legittimati ad agire senza che occorra interrogarsi sulla questione se l’atto di
cui trattasi li riguardi individualmente.
- 25
A tale proposito basta ricordare che, come emerge dallo stesso testo dell’art. 230, quarto comma, CE, nonché da una giurisprudenza
costante, una persona fisica o giuridica è legittimata a chiedere l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione
di cui è la destinataria solo se tale atto la riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente (v., in particolare,
sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit., punto 5), di modo che l’interpretazione della detta disposizione non può
condurre ad escludere tale ultimo requisito, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite
da quest’ultimo ai giudici comunitari (v., in particolare, sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio,
Racc. pag. I‑6677, punto 44).
- 26
Con la seconda parte del loro primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando,
ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che la circostanza che essi appartengano ad un insieme ristretto ed esclusivo di
persone nominativamente identificabili nella loro qualità di membri del Parlamento in funzione al momento dell’adozione dell’atto
controverso non permette di concludere che questo li riguardi individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
- 27
A tale proposito occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, la portata generale e, di conseguenza, la
natura normativa di un atto non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il
numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione
si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo
(v., in particolare, sentenze 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 8, e Codorniu/Consiglio,
cit., punto 18).
- 28
Per poter ritenere che il detto atto riguardi tali soggetti individualmente, occorre che essi siano colpiti nella loro posizione
giuridica in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro
e pertanto li identifica in modo analogo a quello di un destinatario (v., in particolare, citate sentenze Deutz e Geldermann/Consiglio,
punto 9, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 36).
- 29
Orbene, il Tribunale ha rilevato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’atto controverso ha come oggetto generale quello
di precisare le condizioni in cui il Parlamento coopera con l’OLAF e che, conformemente a tale oggetto, esso fa riferimento
alla situazione dei membri del Parlamento in quanto titolari di diritti e soggetti di doveri, riguardando a tale proposito
indistintamente i membri del Parlamento in funzione al momento dell’entrata in vigore di tale atto, nonché qualsiasi altra
persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni. Esso ne ha dedotto a ragione che il detto atto
si applica, senza limiti di tempo, a situazioni determinate oggettivamente e che produce i suoi effetti giuridici nei confronti
di categorie di persone configurate in modo generale ed astratto.
- 30
Da quanto precede risulta che il Tribunale, giudicando, al punto 66 della sentenza impugnata – da leggersi in particolare
alla luce del punto 61 della stessa –, che l’atto controverso riguarda i ricorrenti solo a causa della loro appartenenza ad
una categoria di destinatari definita in modo generale ed astratto, senza incidere su di loro in modo specifico rispetto agli
altri membri del Parlamento, non ha commesso alcun errore di diritto.
- 31
Con la terza parte del loro primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando,
ai punti 72‑74 della sentenza impugnata, che non occorreva, nel caso specifico, applicare la giurisprudenza, menzionata al
punto 71 della detta sentenza, secondo cui un ricorso avverso un atto di natura generale sarebbe ricevibile qualora una disposizione
di rango superiore imponga al suo autore di tenere conto della situazione specifica di un ricorrente.
- 32
Secondo i ricorrenti, l’indipendenza dei membri del Parlamento nell’esercizio del loro mandato, l’immunità e l’obbligo del
segreto d’ufficio che si impongono a questi ultimi nella loro qualità di membri di una commissione d’inchiesta costituirebbero
altrettanti diritti di cui essi si trovano investiti in forza di disposizioni di rango costituzionale. Orbene, nei limiti
in cui tali diritti di rango superiore siano violati sotto diversi aspetti dall’atto impugnato, i ricorrenti ritengono che
essi sarebbero legittimati a contestare la legittimità di tale atto.
- 33
A tale proposito occorre sottolineare, innanzi tutto, che le sentenze dalla Corte menzionate al punto 71 della sentenza impugnata,
di cui, secondo i ricorrenti, il Tribunale non ha tenuto conto, non erano assolutamente dirette a rimettere in discussione
l’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE richiamata al punto 28 della presente sentenza.
- 34
In tal senso, ai punti 5, 11 e 19 della citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, la Corte ha ammesso la ricevibilità
del ricorso ad essa proposto solo dopo aver richiamato la detta interpretazione ed aver constatato, in particolare, che il
fatto che i ricorrenti avessero stipulato, prima dell’adozione della decisione controversa, contratti il cui adempimento era
previsto per i mesi nei quali questa è stata poi applicata, costituiva una situazione di fatto che li contraddistingueva rispetto
a qualunque altra persona interessata da tale decisione, in quanto l’adempimento dei loro contratti era stato impedito, in
tutto o in parte, dall’adozione di tale decisione.
- 35
Parimenti, avendo accertato che la legislazione comunitaria imponeva alla Commissione di tener conto, al momento dell’adozione
del provvedimento controverso, della situazione specifica dei prodotti in corso di spedizione verso la Comunità, la Corte,
al punto 11 della citata sentenza Sofrimport/Commissione, ha sottolineato che in tale situazione si trovavano esclusivamente
taluni importatori di mele provenienti dal Cile, che costituivano pertanto un gruppo ristretto, sufficientemente individuato
rispetto a tutti gli altri importatori di tali mele e che non poteva essere ampliato dopo l’entrata in vigore delle controverse
misure di sospensione.
- 36
Infine, al punto 28 della citata sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, la Corte ha in particolare ricordato che
la tutela giurisdizionale di cui beneficia un soggetto in forza dell’art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 230,
quarto comma, CE) dev’essere determinata sulla base della specificità della situazione di tale soggetto rispetto a qualsiasi
altra persona interessata.
- 37
Orbene, a tale proposito, è giocoforza rilevare che, alla luce in particolare delle considerazioni svolte ai punti 29 e 30
della presente sentenza, i ricorrenti, anche sotto l’aspetto dei diritti e dei doveri che caratterizzano il loro status e
cui essi si richiamano, non si trovano in una situazione particolare che permetta di distinguerli dalle altre persone interessate
dall’atto controverso, in quanto questo li riguarda e li colpisce solo in ragione della loro appartenenza ad una categoria
di persone definita in modo generale ed astratto, ossia i membri, attuali o futuri, del Parlamento. Inoltre, contrariamente
a quanto sostenuto dai detti ricorrenti e come correttamente affermato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata,
una tale conclusione non è in alcun modo inficiata dalla circostanza che, nella fattispecie, l’atto contestato si applichi
anche ad altre categorie di persone definite in modo generale ed astratto, quale l’insieme del personale statutario o meno
del Parlamento.
- 38
Ne consegue che, dichiarando che non occorreva, nella fattispecie, applicare la giurisprudenza menzionata al punto 71 della
sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
- 39
Non essendo fondato in alcuna delle sue tre parti, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo Argomenti delle parti
- 40
Con il loro secondo motivo, i ricorrenti sostengono che, dichiarando il loro ricorso irricevibile, il Tribunale ha violato
il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto,
al punto 73 della sentenza impugnata, che, in caso di pregiudizio arrecato da un atto dell’OLAF all’immunità individuale di
un membro del Parlamento, questi disporrebbe della tutela giurisdizionale e dei rimedi giuridici istituiti dal Trattato.
- 41
A tale proposito essi fanno valere, innanzi tutto, che gli obblighi dei membri del Parlamento di informare l’OLAF e di cooperare
con questo, nonché l’obbligo che impone loro di tollerare l’intervento dell’OLAF, obblighi derivanti dall’atto controverso,
sarebbero direttamente vincolanti nei loro confronti, senza bisogno di un atto di esecuzione, impugnabile.
- 42
In secondo luogo, i poteri di indagine dell’OLAF verrebbero esercitati direttamente in forza dell’art. 4, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999, senza che sia richiesta l’adozione di atti idonei a formare oggetto di un ricorso. La trasmissione dei risultati
delle indagini realizzate dall’OLAF sarebbe parimenti effettuata direttamente, ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento
n. 1073/1999, senza che esista alcuna possibilità di ricorso. Inoltre, essendo l’OLAF totalmente indipendente dalla Commissione,
quest’ultima, secondo i ricorrenti, non potrebbe adottare un atto relativo all’attività di tale ufficio di natura tale da
formare l’oggetto di un ricorso di annullamento.
- 43
In terzo luogo, i vizi che dovessero eventualmente inficiare le misure adottate dall’OLAF non potrebbero essere messi successivamente
in discussione nemmeno nell’ambito di un procedimento nazionale facente seguito ad un’indagine di quest’ultimo, in quanto
le autorità giudiziarie nazionali sarebbero sprovviste di qualsiasi competenza a sindacare tali misure, seppure in occasione
del controllo delle decisioni prese dalle autorità nazionali. Del resto, queste ultime non sarebbero competenti ad adottare
atti relativi all’attività dell’OLAF e non sarebbero nemmeno chiamate ad adottare misure fondate su norme comunitarie relative
a tale attività.
- 44
Secondo i ricorrenti, la circostanza che essi si trovino così sprovvisti di qualsiasi possibilità di far valere l’invalidità
dell’atto controverso, vuoi in via incidentale dinanzi al giudice comunitario, in forza dell’art. 241 CE, vuoi dinanzi ai
giudici nazionali, inducendo questi ultimi a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale, avrebbe dovuto condurre
il Tribunale a dichiarare il loro ricorso ricevibile. Facendo ciò, quest’ultimo, contrariamente a quanto affermato al punto 74
della sentenza impugnata, non avrebbe operato una modifica dei rimedi giuridisdizionali previsti dal Trattato, ma avrebbe
semplicemente interpretato correttamente l’art. 230, quarto comma, CE, alla luce del principio della tutela giurisdizionale
effettiva (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 40 e 44).
- 45
Precisamente, i ricorrenti sostengono che, al fine di tener conto delle implicazioni del detto principio, il Tribunale avrebbe
dovuto estendere l’interpretazione vigente del requisito prescritto dall’art. 230, quarto comma, CE, e dichiarare che una
misura comunitaria generale riguarda individualmente un soggetto, vuoi allorché, in ragione della sua situazione, tale misura
lede o è suscettibile di ledere i suoi interessi in maniera sostanziale, vuoi allorché tale misura lo pregiudica incontestabilmente
ed attualmente, limitando i suoi diritti o imponendogli obblighi.
Giudizio della Corte
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Occorre ricordare, in via preliminare, che, con i suoi artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e con il suo art. 234 CE, dall’altro,
il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il controllo della
legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche
o giuridiche, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente
atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi
in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, inducendo
questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla
Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 40, e giurisprudenza ivi cit.).
- 47
Come ricordato al punto 25 della presente sentenza, la Corte ha inoltre dichiarato che, in base al sistema di controllo della
legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora
essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest’ultimo requisito dev’essere
interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte
a contraddistinguere un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente
previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari (sentenza Unión de Pequeños
Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e giurisprudenza ivi cit.).
- 48
Nella fattispecie, occorre rilevare che nulla permette di ritenere che i ricorrenti sarebbero privi di tutela giurisdizionale
effettiva ove non fosse loro consentito di adire il giudice comunitario con un ricorso diretto all’annullamento dell’atto
impugnato.
- 49
Infatti, da un lato, occorre rilevare che, come hanno fatto valere il Parlamento e la Commissione, nonché l’avvocato generale
al paragrafo 56 delle sue conclusioni, le disposizioni dell’atto controverso relative alla cooperazione con l’OLAF o all’informazione
di questo mirano, qualunque sia la loro esatta portata, ad imporre obblighi ai membri del Parlamento, di modo che spetta a
questi ultimi, in primo luogo, in ciascun caso concreto, dare effetto a tali obblighi oppure non sottomettervisi se sono convinti
di essere legittimati a farlo senza violare il diritto comunitario. Se, in un caso concreto, un membro del Parlamento opta
per tale ultimo comportamento, gli eventuali atti ulteriori, di natura disciplinare, che il Parlamento dovesse adottare nei
confronti di tale membro e che dovessero arrecargli pregiudizio potranno, in linea di principio, essere oggetto di un controllo
giurisdizionale.
- 50
Per quanto riguarda, dall’altro lato, le diverse misure che l’OLAF potrebbe essere indotto ad adottare nell’esercizio dei
suoi poteri d’indagine, nulla permette di ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che, nel caso tali misure
riguardino, in particolare, l’uno o l’altro dei membri del Parlamento, questi ultimi siano privi di qualsiasi tutela giurisdizionale
effettiva contro le dette misure. A tale proposito non appare né possibile né necessario, nell’ambito della presente causa,
procedere all’esame di tutti i casi che potrebbero verificarsi. Tuttavia, occorre ricordare che, come giustamente rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, le norme che determinano la competenza dei giudici comunitari,
sia che si tratti della presentazione di un ricorso diretto dinanzi ad essi o di un rinvio pregiudiziale alla Corte da parte
di un giudice nazionale, vanno interpretate in particolare alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva
(sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 41, 42 e 44).
- 51
Ad ogni modo, la circostanza che un tale controllo giurisdizionale intervenga a posteriori non è tale da rimettere in discussione
le constatazioni svolte dal Tribunale ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata. Infatti, come constatato da quest’ultimo,
il rischio che l’OLAF compia, nell’ambito di un’indagine, un atto che violi l’immunità di cui godono tutti i membri del Parlamento,
non può giustificare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e delle procedure istituito dal Trattato e diretto
ad affidare ai giudici comunitari il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni.
- 52
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che legittimamente il Tribunale, senza violare il principio della
tutela giurisdizionale effettiva, ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché l’atto impugnato non riguarda i ricorrenti
individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
- 53
Ne consegue che il secondo motivo non può essere accolto.
- 54
Poiché i due motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso non sono fondati, quest’ultimo dev’essere integralmente
respinto.
Sulle spese
- 55
L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118
dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 4, primo comma, del detto art. 69
dispone che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
- 56
Poiché il ricorso è stato respinto, occorre condannare i ricorrenti a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute
dal Parlamento, conformemente alle conclusioni in tal senso di quest’ultimo. Occorre d’altronde disporre che il Regno dei
Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione sopportano le proprie spese.
Per questi motivi
-
LA CORTE (in seduta plenaria)
dichiara e statuisce:
- 1)
- Il ricorso è respinto.
- 2)
- I ricorrenti sopportano le proprie spese, nonché quelle esposte dal Parlamento europeo.
- 3)
- Il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
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Skouris
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Jann
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Gulmann
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Cunha Rodrigues
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Rosas
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La Pergola
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Puissochet
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Schintgen
|
Macken
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Colneric
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von Bahr
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2004.
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Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.