82/653/CEE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 1982, relativa ad un aiuto del governo dei Paesi Bassi a favore di un'impresa di trasformazione del cartone (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 29/09/1982 pag. 0015 - 0017
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1982 relativa ad un aiuto del governo dei Paesi Bassi a favore di un'impresa di trasformazione del cartone (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (82/653/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo suddetto e viste le loro osservazioni, considerando che il governo dei Paesi Bassi ha deciso di intervenire a favore di un'impresa di trasformazione del cartone situata a Leeuwarden; che tale intervento ha assunto la forma di una assunzione di partecipazione nel capitale dell'impresa, per un importo di quattro milioni di fiorini olandesi, da parte di una holding pubblica ad interesse regionale, la Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM); considerando che la Commissione si è rivolta al governo dei Paesi Bassi con telex del 20 ottobre 1980 facendogli presente gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, in materia di notificazione preventiva dei progetti d'aiuto; considerando che, nella risposta inviata alla Commissione in data 5 dicembre 1980, il governo dei Paesi Bassi comunicava talune informazioni relative all'intervento in questione, sottolineando che non costituiva a suo parere un aiuto ai sensi dell'articolo 92, para- grafo 1; considerando che la Commissione non ha potuto condividere tale punto di vista e il 22 luglio 1981 decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti degli aiuti dei Paesi Bassi; che, nell'ambito di tale procedura, essa aveva intimato al governo dei Paesi Bassi di presentare le proprie osservazioni entro l'11 settembre 1981; che tale termine è stato successivamente prorogato di due settimane e cioè sino al 25 settembre 1981; che il governo dei Paesi Bassi ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione il 26 ottobre 1981, e conseguentemente dopo la scadenza del termine; considerando che, nell'ambito della consultazione degli interessati, i governi di due Stati membri hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione per quanto concerne il pregiudizio che gli aiuti erogati dal governo dei Paesi Bassi possono arrecare alla concorrenza intracomunitaria; considerando che due organizzazioni professionali del settore della trasformazione del cartone, una belga e l'altra olandese, hanno presentato una denuncia presso la Commissione; che tali denunce evidenziano le distorsioni della concorrenza correlate all'intervento del governo dei Paesi Bassi; considerando che l'aiuto del governo olandese è nel caso di specie idoneo a pregiudicare gli scambi fra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, in quanto favorisce l'impresa in questione o la sua produzione; considerando che il divieto degli aiuti enunciato all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE può trovare applicazione per i conferimenti di capitali effettuati sia dal governo centrale, sia da enti locali o altri enti pubblici che dipendono dall'autorità dello Stato; considerando che la struttura finanziaria dell'impresa, che aveva urgente bisogno di effettuare investimenti di sostituzione, e l'eccedenza di capacità produttiva nel settore della trasformazione del cartone costituivano ostacoli tali da rendere poco verosimile per l'impresa la possibilità di reperire sul mercato privato dei capitali il finanziamento indispensabile alla propria sopravvivenza; considerando che la situazione di mercato del settore non consente di sperare ragionevolmente che un'impresa che si trovi nella necessità di procedere urgentemente a una ristrutturazione di grande entità possa produrre un autofinanziamento (cash-flow) sufficiente al finanziamento dei necessari investimenti di sostituzione, neppure se tale impresa beneficia dell'aiuto in questione; considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che soddisfano ai criteri in esso enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non nell'interesse esclusivo del beneficiario dell'aiuto; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo allorché si esamini un qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o un qualsiasi singolo caso d'applicazione dei regimi d'aiuti generali e, in particolare, che esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il solo gioco delle forze di mercato non consentirebbe alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono; considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi intracomunitari e un'alterazione della concorrenza senza che ciò possa essere in alcun modo giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri; considerando che, quando la Commissione applica i principi sopracitati all'esame di casi di aiuti, essa deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo sia necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione; considerando che, nel caso specifico, l'esistenza di tale contropartita non emerge per quanto concerne l'impresa che beneficerà dell'aiuto; considerando infatti che il governo dei Paesi Bassi non ha potuto dare e che la Commissione non ha potuto individuare nessuna giustificazione che consenta di dimostrare che l'aiuto in questione ottempera alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che la zona di Leeuwarden non è una regione in cui il tenore di vita sia « anormalmente basso » oppure si registri una « grave forma di sottoccupazione » ai sensi della deroga di cui alla lettera a); che il tasso di disoccupazione nella regione di Leeuwarden è prossimo al tasso medio comunitario; che, per quanto concerne la deroga di cui alla lettera c), l'aiuto erogato dal governo dei Paesi Bassi non presenta le caratteristiche necessarie per agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, come previsto da tale disposizione; considerando che, per quando concerne le deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'aiuto in questione non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un importante progetto di « comune interesse europeo » o un progetto tale da porre rimedio ad un « grave turbamento dell'economia di uno Stato membro », la cui promozione giustifichi una deroga in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE all'incompatibilità degli aiuti previsti dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; che i Paesi Bassi appartengono alle regioni centrali della Comunità, cioè a quelle che, in un contesto comunitario, non sono fra quelle colpite dai più gravi problemi sociali ed economici, pur essendo nello stesso tempo quelle in cui è maggiormente reale il rischio che si inneschi una spirale nella concessione degli aiuti e nelle quali, più che altrove, qualsiasi aiuto potrebbe pregiudicare gli scambi fra Stati membri; che, d'altra parte, dalle informazioni socio-economiche disponibili relativamente ai Paesi Bassi non emergono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento dell'economia, come previsto nel trattato; che l'intervento del governo dei Paesi Bassi non ha la finalità di far fronte a una situazione di questo tipo; considerando da ultimo che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », l'evoluzione del settore della trasformazione del cartone porta a concludere che il mantenimento di capacità produttive per mezzo di aiuti di Stato non si rivela auspicabile nell'interesse comune; che, inoltre, le prospettive di sviluppo del settore della trasformazione del cartone non consentono di affermare che il progetto di aiuto non altererà gli scambi in misura contraria all'interesse comune; considerando pertanto che il menzionato aiuto del governo dei Paesi Bassi non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto a favore di un'impresa del settore della trasformazione del cartone, accordato dal governo dei Paesi Bassi e comunicato alla Commissione mediante telex del 5 dicembre 1980, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, del trattato CEE. Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi informa la Commissione, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure che adotta per evitare che l'aiuto concesso continui in futuro ad avere effetti distorsivi della concorrenza, in particolare nei confronti delle imprese degli altri Stati membri. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1982. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione