Regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione del 2 aprile 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto concerne le condizioni applicabili alla messa in servizio di nuove capacità per i battelli da carico secco nella navigazione interna
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 03/04/1998 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 742/98 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto concerne le condizioni applicabili alla messa in servizio di nuove capacità per i battelli da carico secco nella navigazione interna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2310/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), considerando che occorre differenziare i tipi di battelli per il calcolo del rapporto per il contributo speciale «Vecchio per nuovo» secondo i tre tipi previsti dal regolamento (CE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97 (4), al fine di adattare tale rapporto alla situazione economica nei diversi settori di mercato che corrispondono ai tipi di battelli; considerando che l'evoluzione del settore dei battelli da carico secco nell'ambito del mercato dei trasporti per via navigabile interna richiede che il rapporto «tra il nuovo e il vecchio tonnellaggio» sia modificato per facilitare l'ammodernamento in corso nel settore, in particolare nel settore dei portacontenitori, senza tuttavia annullare gli effetti dell'azione di demolizione comunitaria degli anni 1996, 1997 e 1998; che occorre quindi adattare il rapporto per i battelli da carico secco fissandolo a 1,25: 1; considerando che la misura prevista dal presente regolamento è stata oggetto di consultazione presso gli Stati membri e di un parere del gruppo di esperti «Risanamento strutturale della navigazione interna», come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1102/89, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1101/89 è aggiunto un quarto trattino: «- in deroga al primo comma, qualora si tratti di battelli a carico secco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1102/89, le parole "una volta e mezzo" sono sostituite da "una volta e venticinque" a decorrere dal 1° aprile 1998.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1998. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione (1) GU L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. (2) GU L 313 del 3. 12. 1996, pag. 8. (3) GU L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30. (4) GU L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 11.