Bruxelles, 31.3.2020

COM(2020) 124 final

2020/0048(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare, fino al 31 dicembre 2022, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una determinata soglia, come previsto all'articolo 285 della direttiva IVA, ad aumentare tale soglia da 65 000 EUR a 100 000 EUR e, parallelamente, ad applicare un regime obbligatorio di fatturazione elettronica ai soggetti passivi interessati e a innalzare la soglia per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale fino a 130 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 20 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 settembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

Successivamente, a seguito di discussioni informali con i servizi competenti della Commissione e di ulteriori valutazioni politiche a livello nazionale, l'Italia ha deciso di modificare la sua richiesta iniziale con lettera inviata il 26 novembre 2019 e protocollata dalla Commissione il 5 dicembre 2019.

Con tale lettera l'Italia ha chiesto di ritirare la richiesta di innalzare la soglia di esenzione da 65 000 EUR a 100 000 EUR, spiegando che tale richiesta era basata su una normativa nazionale in corso di abrogazione. L'Italia ha invece espresso il desiderio di mantenere l'attuale soglia di 65 000 EUR, che è in linea con il regime forfettario per i contribuenti nel settore delle imposte dirette. Inoltre, l'Italia ha chiesto di ritirare la richiesta riguardante la soglia di 130 000 EUR per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in quanto è collegata a misure fiscali dirette non ancora in vigore; l'Italia si è riservata il diritto di ripresentare tale richiesta una volta che le misure globali in questione entreranno in vigore. Inoltre, a seguito dell'accordo degli Stati membri durante il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) dell'8 novembre 2019 sulla proposta della Commissione relativa a nuove norme di semplificazione in materia di IVA per le piccole imprese 2 , che è stato adottato il 18 febbraio 2020 ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2025 3 , l'Italia ha chiesto che la proroga della misura di deroga scada il 31 dicembre 2024.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 10 dicembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della rettifica della domanda iniziale presentata dalla Italia. Con lettera dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda rivista.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l’esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l’IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l’IVA sugli acquisti.

La possibilità di applicare norme speciali in materia di IVA, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, alle piccole imprese è stata introdotta inizialmente con l'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio 4 . Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE 5 , divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, in seguito hanno potuto esentare dall'IVA soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

L'Italia non si è mai avvalsa della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Nel 2007 ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 285, primo comma, esentando dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava i 30 000 EUR. Tale richiesta è stata motivata dalla struttura economica italiana, costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti, e dalla volontà dell'Italia di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di agevolare la riscossione dell'IVA per l'amministrazione fiscale nazionale. La misura di deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010 in virtù della decisione 2008/737/CE del Consiglio 6 . La misura aveva carattere facoltativo, consentendo alle piccole imprese di optare per il regime IVA normale.

L'Italia è stata in seguito autorizzata a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2013, con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio 7 , quindi fino al 31 dicembre 2016, con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio 8 , che ha anche innalzato la soglia massima di esenzione da 30 000 EUR a 65 000 EUR, e infine fino al 31 dicembre 2019, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio 9 .

La presente richiesta (riveduta) dell'Italia di prorogare ulteriormente la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, senza aumentare l'attuale soglia di 65 000 EUR (o un valore superiore equivalente a tale soglia in termini reali), si basa sugli stessi motivi esposti nelle precedenti richieste.

L'Italia sostiene che le piccole e medie imprese, e in particolare le microimprese, svolgono un ruolo preponderante nel settore economico non finanziario del paese, in termini di valore aggiunto e di occupazione. Dati i costi sproporzionati di conformità in materia di IVA per tali imprese rispetto alle grandi imprese e il fatto che risentono ancora della crisi economica, l'Italia afferma che la misura di deroga costituisce un incentivo significativo per l'avviamento e il consolidamento della loro attività economica.

A tale proposito, si sottolinea che l'impatto della misura di deroga sul gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale sarà trascurabile, mentre il suo impatto sarà significativo in termini di semplificazione sia degli obblighi fiscali dei soggetti passivi interessati sia della procedura di riscossione dell'IVA per l'amministrazione fiscale. Si noti che la misura riguarda 1 332 000 soggetti passivi, che rappresentano il 25 % dei soggetti passivi potenzialmente ammissibili. L'Italia stima che l'importo totale della riduzione delle entrate sia pari a 385,7 milioni di EUR.

Sulla base delle informazioni comunicate dall'Italia, l'obiettivo della richiesta di prorogare la misura di deroga è chiaramente di sollevare le piccole imprese da numerosi obblighi in materia di IVA previsti dal regime ordinario nonché di ridurre gli oneri dell'amministrazione fiscale per quanto attiene alla riscossione delle imposte e alla revisione contabile delle piccole imprese, il che permetterebbe a detta amministrazione di concentrare le sue attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità. La misura di deroga è quindi coerente con gli obiettivi dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta. In questo contesto si ribadisce che la misura è e resterà facoltativa per i soggetti passivi, che possono optare per il regime IVA normale.

Come dimostrato dall'Italia, non si prevede che la misura di deroga inciderà significativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosse allo stadio del consumo finale, né che avrà ripercussioni negative sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. Pertanto la misura di deroga risulta coerente con l'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.

Alla luce di quanto precede e considerato che il quadro giuridico dell'UE e la situazione di fatto sono immutati, la richiesta di proroga della data di scadenza della misura di deroga appare giustificata. Si propone pertanto di accogliere la domanda dell'Italia.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga rimane idonea ed efficace. Inoltre, come indicato in precedenza, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese sono state recentemente riviste. La nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese 10 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova legislazione. Gli Stati membri dovranno applicare tali disposizioni nazionali a decorrere dal 1º gennaio 2025.

È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, poiché l'adozione da parte della Commissione della decisione che autorizza la misura di deroga avrà luogo dopo la scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio (ossia dopo il 31 dicembre 2019), la presente proposta non può prorogare la data di scadenza della misura di deroga autorizzata da tale decisione.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La misura di deroga è in linea con la filosofia della nuova direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, adottata il 18 febbraio 2020, scaturita dal piano d'azione sull' IVA 11 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre, la soglia di 65 000 EUR è coerente con la nuova direttiva, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto all'articolo 285 della direttiva IVA. A Malta 12 è stata concessa una soglia di 20 000 EUR; ai Paesi Bassi 13 una soglia di 25 000 EUR; al Lussemburgo una soglia di 35 000 EUR 14 ; alla Polonia 15 , all'Estonia 16 e alla Lettonia 17 è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia 18 e alla Lituania 19 una soglia di 45 000 EUR; all'Ungheria una soglia di 48 000 EUR 20 ; alla Slovenia 21 una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania 22 una soglia di 88 500 EUR.

Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. La proroga della data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024 richiesta dall'Italia è in linea con le disposizioni della nuova direttiva sulla semplificazione delle norme IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo, il programma di lavoro della Commissione per il 2020 23 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi, per quanto riguarda le norme di bilancio. In particolare, è in linea con il programma di lavoro 2017 della Commissione 24 , che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico 25 , nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013"Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" 26 , che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

Infine, la misura è conforme alle politiche dell’Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up 27 e nella comunicazione del 2008 "Pensare anzitutto in piccolo – Uno "Small Business Act" per l’Europa" 28 , che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell’elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

L'articolo 395 della direttiva IVA è l'unica base giuridica possibile.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

•Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l’amministrazione fiscale.

•Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.

•Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

•Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 65 000 EUR. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per circa 1 332 000 piccole imprese (pari al 25 % dei soggetti passivi potenzialmente ammissibili) nel 2017 e per l'amministrazione fiscale. La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'incidenza sul bilancio in termini di entrate IVA per il 2019 è stimata dall'Italia a 385,7 milioni di EUR, che è considerata trascurabile.

•Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

2020/0048 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 29 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio 30 possono esonerare dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

(2)Con decisione 2008/737/CE 31 , l'Italia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE ("misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010.

(3)Con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio 32 , l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2013.

(4)Con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio 33 , l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2016. La soglia del volume d'affari annuo è stata innalzata a 65 000 EUR.

(5)Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio 34 la validità di detta autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data è anteriore. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 35 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

(6)Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e a innalzare la soglia e la portata dell'esenzione.

(7)Con lettera del 20 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 settembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(8)L'Italia ha modificato la sua richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 5 dicembre 2019, con la quale ha chiesto soltanto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(9)Con lettera del 10 dicembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda rivista presentata dall'Italia. Con lettera dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda rivista.

(10)Dalle informazioni fornite dall'Italia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.

(11)La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(12)Secondo le informazioni fornite dall'Italia, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(13)La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 36 .

(14)Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(15)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.

L’Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale delle piccole imprese (COM(2018) 21 final).
(3)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(4)    Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(5)    Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
(6)    Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).
(7)    Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).
(8)    Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).
(9)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(10)    Cfr. nota 3.
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d’azione sull’IVA – Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
(13)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
(14)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
(15)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
(16)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
(17)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
(18)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).
(19)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 15).
(20)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
(21)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
(22)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).
(24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2017" (COM(2016) 710 final).
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015) 550 final).
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" - COM(2012) 795 final).
(27)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM(2016) 733 final).
(28)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l’Europa), (COM(2008) 394 def).
(29)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(30)    Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(31)    Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).
(32)    Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).
(33)    Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).
(34)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(35)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(36)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).