98/63/CE: Decisione della Commissione del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Spagna nel 1997 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0043 - 0044
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Spagna nel 1997 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (98/63/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica in Spagna; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può indennizzare le perdite subite; considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza della peste suina classica, le autorità spagnole hanno adottato i provvedimenti opportuni, tra cui le misure elencate nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; considerando che, in attesa che la Commissione completi la verifica del rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario nonché delle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità, è opportuno autorizzare il versamento di una prima quota di 4 milioni di ECU; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Spagna può ottenere una prima quota di 4 milioni di ECU quale contributo finanziario della Comunità per i focolai di peste suina classica insorti nel suo territorio. Possono essere concesse quote supplementari, purché sia provato alla Commissione che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE. Articolo 2 1. La prima quota del contributo finanziario della Comunità viene versata previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono: a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si sono abbattuti suini. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti: i) per le aziende infette: - ubicazione e indirizzo, - data del sospetto della malattia e data della conferma, - numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione, - metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione, - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti, - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'azienda suinicola infetta; risultati degli esami eseguiti, - presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita; ii) per le aziende che hanno avuto contatti: - dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino, - azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti; b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto. Articolo 3 La Spagna trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 4 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.