32004D0288

2004/288/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2004, che concede all'Australia e alla Nuova Zelanda l'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 967]

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 30/03/2004 pag. 0058 - 0059


Decisione della Commissione

del 26 marzo 2004

che concede all'Australia e alla Nuova Zelanda l'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2004) 967]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE(1), in particolare l'articolo 83, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica(2), sono state costituite scorte di antigeni ai fini della rapida formulazione di vaccini contro l'afta epizootica.

(2) In attesa di definire il rispettivo ordinamento in materia di riserve di antigeni del virus dell'afta epizootica, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno chiesto l'assistenza temporanea della Comunità qualora venisse introdotta la vaccinazione di emergenza al fine di eradicare un eventuale focolaio di afta epizootica.

(3) Le autorità competenti australiane e neozelandesi hanno trasmesso informazioni in merito alla rispettiva valutazione del rischio e le stime dei quantitativi e dei sottotipi di antigeni necessari nel quadro dei propri piani di emergenza.

(4) In esito alla valutazione della richiesta presentata dalle autorità australiane e neozelandesi e in considerazione della capacità e della disponibilità dei quantitativi e sottotipi di antigeni conservati nelle riserve comunitarie risulta che l'assistenza richiesta potrebbe essere fornita senza compromettere indebitamente il dispositivo comunitario in materia di emergenza.

(5) Occorre concedere all'Australia e alla Nuova Zelanda l'accesso temporaneo, a talune condizioni, alle riserve comunitarie di antigeni.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'Australia e alla Nuova Zelanda è accordato l'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni ai fini della formulazione di vaccini contro l'afta epizootica, alle seguenti condizioni:

1) l'accesso è accordato fino al 31 dicembre 2004, sotto forma di diritti di prelievo, per ciascun paese, di un quantitativo massimo equivalente a 500000 dosi di vaccino per bovini e comunque non superiore, per l'insieme dei due paesi, al 50 % delle scorte di ciascuno degli antigeni presenti nelle riserve comunitarie;

2) in funzione delle specifiche figuranti nella richiesta scritta delle autorità competenti australiane o neozelandesi, la Commissione provvede senza indugio all'urgente o immediata formulazione degli opportuni antigeni e alla produzione, all'infialamento, all'etichettatura e alla consegna dei vaccini conformemente ai contratti conclusi tra la Commissione stessa e il fabbricante;

3) la Commissione provvede a garantire che nel caso di cui al punto 2 i costi delle operazioni di seguito elencate siano sostenuti in proporzione adeguata dalle competenti autorità australiane o neozelandesi che hanno chiesto la formulazione di vaccini a partire da antigeni conservati nelle riserve comunitarie:

a) trasferimento degli antigeni dal luogo di magazzinaggio allo stabilimento del fabbricante;

b) formulazione e produzione dei vaccini, comprese le prove di laboratorio supplementari che si rendessero necessarie;

c) infialamento ed etichettatura dei vaccini e loro trasporto al luogo di consegna indicato;

d) sostituzione tempestiva dei quantitativi di antigene utilizzati con antigeni aventi almeno la stessa qualità e origine.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(2) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).