18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 297/5


REGOLAMENTO (UE) 2019/1919 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (2), è entrato in vigore l’8 agosto 2008.

(2)

Il protocollo dell’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.

(3)

Il protocollo dell’accordo attualmente in vigore (3) («protocollo») giunge a scadenza il 15 novembre 2019.

(4)

L’8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di attuazione di tale accordo.

(5)

In attesa di finalizzare tali negoziati, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo («accordo in forma di scambio di lettere»). In seguito a tali negoziati l’accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 4 settembre 2019.

(6)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio (4), l’accordo in forma di scambio di lettere è stato firmato il 13 novembre 2019.

(7)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione della proroga del protocollo.

(8)

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione a norma di un protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e chiede loro di confermare che queste possibilità di pesca non sono utilizzate. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata come una conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo concesso. È opportuno fissare tale termine.

(9)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo di applicazione della proroga del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:

Spagna

4 150 tonnellate

Italia

600 tonnellate

Portogallo

250 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria;

b)

categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:

Spagna

6 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria;

c)

categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:

Spagna

3 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria;

d)

categoria 4 - tonniere con reti a circuizione (12 500 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna

17 licenze annuali

Francia

8 licenze annuali

e)

categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 500 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna

14 licenze annuali

Francia

1 licenza annuale

f)

categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania

12 560 tonnellate

Francia

2 615 tonnellate

Lettonia

53 913 tonnellate

Lituania

57 642 tonnellate

Paesi Bassi

62 592 tonnellate

Polonia

26 112 tonnellate

Regno Unito

8 531 tonnellate

Irlanda

8 535 tonnellate

Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania

4

Francia

2

Lettonia

20

Lituania

22

Paesi Bassi

16

Polonia

8

Regno Unito

2

Irlanda

2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;

g)

categoria 7 - pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:

Irlanda

15 000 tonnellate

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria;

h)

categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:

Nasello

3 500 tonnellate

Calamaro

1 450 tonnellate

Seppia

600 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria.

2.   Il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403, entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

L. ANDERSSON


(1)   GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1).

(3)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell’1.12.2015, pag. 3).

(4)  Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).