<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005ITA.0300183901.case.xml"><NO.CASE>C-22/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0022</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1841</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1849</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. RUIZ-JARABO — CAUSA C-22/03</LEFT><RIGHT>OPTIVER E.A.</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">D. Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20041109">9 novembre 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originalo: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le questioni sollevate dal presente rinvio pregiudiziale sono, oltre che precise, anche ben delimitate. Il Rechtbank di Rotterdam (sezione del contenzioso amministrativo) vuole sapere se la direttiva del Consiglio <DATE ISO="19690717">17 luglio 1969</DATE>, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="249" DATE.PUB="1969" PAGE.FIRST="25">GU L 249, pag. 25</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), si applichi agli importi che, al fine di coprire le spese della sua attività di controllo, l'autorità nazionale incaricata di vigilare sul mercato dei valori mobiliari addebita annualmente alle imprese del settore, calcolati in base agli utili lordi dell'esercizio precedente.</TXT><P>In caso di soluzione affermativa, occorre stabilire se la tassa controversa sia vietata ovvero rientri in una delle eccezioni previste dalla detta direttiva.</P></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Ambito normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>La direttiva</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Tenuto conto del fatto che le imposte applicate negli Stati membri sulla raccolta di capitali, in particolare l'imposta di bollo e l'imposta sui conferimenti di capitali in società, potevano ostacolare la libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità, il Consiglio le ha soppresse nel 1969, insieme ad altre imposte di natura analoga, sostituendole con un'unica imposta armonizzata in conformità degli artt. 2-9 della direttiva (secondo quanto enunciato al secondo e nono <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="2019"/> e all'art. 1).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L'art. 4, n. 1, elenca le operazioni che costituiscono necessariamente fatti imponibili generatori d'imposta; il n. 2 dello stesso articolo indica le operazioni che gli Stati membri possono sottoporre ad imposta. Tra le prime rientrano la costituzione di una società di capitali, l'aumento del capitale sociale o del patrimonio sociale [lett. a), e) e d)], la trasformazione in una società di capitali di una società che non sia una<?PAGE NO="I-1842"?> società di capitali [lett. b)] e il trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da un paese terzo o da un altro Stato membro [lett. e) e h)].</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Il n. 2 consente di sottoporre ad imposta l'aumento del capitale sociale mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni [lett. a)], l'aumento del patrimonio mediante varie operazioni [lett. b)] e i prestiti contratti presso terzi, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società e se essi hanno la stessa funzione di un aumento del capitale sociale [lett. c) e d)]<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ai sensi della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19850619">19 giugno 1985</DATE>, 85/303/CEE, che modifica la direttiva 69/335 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="156" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="23">GU L 156, pag. 23</REF.DOC.OJ>), gli Stati membri possono continuare a sottoporre ad imposta le operazioni elencate all'art. 4, n. 2, se, alla data del <DATE ISO="19840701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 1984</DATE>, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1%.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Gli Stati membri non possono sottoporre le operazioni menzionate all'art. 4 della direttiva, né i conferimenti, i prestiti o le prestazioni effettuate nel quadro di tali operazioni ad imposte diverse da quelle previste dalla direttiva; essi inoltre non possono applicare nessuna imposizione per l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività alla quale possono essere sottoposti gli enti che perseguono scopi di lucro in ragione della loro forma giuridica (art. 10).</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Più in particolare, è loro vietato sottoporre ad imposta la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente. Del pari, non possono essere sottoposti ad imposizione i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili e tutte le formalità ad essi relative (art. 11).</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Tuttavia, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono applicare 1) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari o di altri beni e sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche; 2) l'imposta sul valore aggiunto e 3) i diritti di carattere remunerativo (art. 12, n. 1).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La normativa olandese</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>La Wet toezicht effectenverkeer 1995<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1995, 574. Detta legge, modificata il <DATE ISO="20011206">6 dicembre 2001</DATE> (Staatsblad 2001, pag. 584), traspone nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi le direttive del Consiglio <DATE ISO="19930315">15 marzo</DATE> 93/6/CEE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="141" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">GU L 141, pag. 1</REF.DOC.OJ>), e <DATE ISO="19930510">10 maggio 1993</DATE>, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="141" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="27">GU L 141, pag. 27</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (legge sul controllo del trasferimento di valori mobiliari; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Wet 1995<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) disciplina l'esercizio del potere<?PAGE NO="I-1843"?> amministrativo di controllo del mercato dei valori mobiliari che, conformemente all'art. 40 del Overdrachtsbesluit Wet 1995 (decreto sui trasferimenti mobiliari)<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1095, 624.</P></NOTE>, il ministro delle Finanze ha delegato alla Stichting Autoriteit Financiële Markten (autorità responsabile del mercato dei valori mobiliari; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>AFM<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>). La legge si applica sia agli intermediari di detto mercato che ai gestori di patrimoni, definiti rispettivamente all'art. 1, primo comma, lett. b) e c), categorie raggruppate sotto la denominazione di <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>imprese di valori mobiliari<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> [art. 1, primo comma, lett. d)].</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>A termini dell'art. 7, nn. 1 e 4, della Wet 1995, lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rilascio di un'autorizzazione previa.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'art. 42 consente di addebitare le spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo alle imprese di valori mobiliari, in base ai criteri fìssati mediante regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>La Regeling toezichtkosten Wet toezicht effectenverkeer 1995<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatscourant 2000, 137, png. 10.</P></NOTE> (decreto relativo alle spese di controllo in relazione alla Wet 1995; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Regeling<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>) autorizza la AFM ad addebitare ogni anno le spese sostenute a seguito dell'esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze, tra l'altro, a intermediari di valori mobiliari stabiliti nei Paesi Bassi e autorizzati ad operare da una licenza rilasciata ai sensi dell'art 7 della legge. Gli importi di tali spese sono fìssati ogni anno dal Ministro delle Finanze sulla base del bilancio della AFM, approvato dal Ministro, che comprende una stima ponderata delle spese di controllo e dei redditi previsti ed è stabilito in maniera tale che le spese siano coperte dalle entrate (artt. 2 e 3).</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>La AFM si finanzia con due tipi di tributi. Alcuni, specifici, sono costituiti da importi fìssi e sono destinati a remunerare determinati servizi, come il trattamento delle domande di autorizzazione (art. 4). Altri, di importo variabile, vengono calcolati in base ai redditi ottenuti dagli interessati nel corso dell'esercizio precedente (art. 5), intesi come tali gli utili lordi realizzati in occasione delle operazioni relative ai valori mobiliari (precisazione all'art, 1).</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L'art. 3 della Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtkosten Wet toezicht effectenverkeer 1995<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatscourant 2000, 137, pag. 9.</P></NOTE> (decreto che fìssa pelil 2000 gli importi previsti dalla Regeling) stabilisce gli importi di cui all'art. 5 del regolamento citato, che variano da NGL 10000, per le imprese con utili lordi annui fino a NGL <FT TYPE="NUMBER">2500000</FT>, a NGL <FT TYPE="NUMBER">2000000</FT>, per quelle i cui utili lordi annui superano NGL 1 280 000 000.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1844"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Fatti della causa principale e questione pregiudiziale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>La Optiver BV, la Robeco Obligatie DividenFunds NV, la All Options Internacional BV e altre imprese, per un totale di 39, elencate dal Rechtbank di Rotterdam nell'epigrafe dell'ordinanza di rinvio (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Optiver e altri<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>), sono intermediari di valori mobiliari stabiliti nei Paesi Bassi e regolarmente costituiti in conformità dell'art. 7 della Wet 1995.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>In data <DATE ISO="20000815">15 agosto 2000</DATE>, la AFM, all'epoca denominata Stichting Toezicht Effectenverkker, imponeva a dette imprese, in forza dell'art. 5 della Regeling, tasse calcolate in base agli utili lordi realizzati da ciascuna di esse durante l'esercizio precedente con l'attività autorizzata.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Dopo avere adito la via amministrativa con esito parziale, la Optiver e altri hanno proposto un ricorso giurisdizionale, facendo valere che la tassa controversa è contraria all'art. 11 della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Considerati i termini del dibattito, il Rechtbank di Rotterdam ha sottoposto alla Corte la seguente questione:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Se la direttiva [69/335], in particolare l'interpretazione degli artt. 11 e 12, osti alla riscossione di una tassa, come sopra descritta, a carico delle imprese di valori mobiliari calcolata sugli utili lordi da attività relative a detti valori mobiliari<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Procedimento dinanzi alla Corte</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini stabiliti dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte, le imprese ricorrenti nella causa principale, ad eccezione delle ultime 10 indicate nell'ordinanza di rinvio, l'autorità convenuta, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito e la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20040930">30 settembre 2004</DATE> si è svolta un'udienza in cui sono comparsi per esporre oralmente i loro argomenti i rappresentanti delle parti che hanno partecipato alla fase scritta, ad eccezione del governo britannico.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Analisi della questione pregiudiziale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Come si è rilevato nell'introduzione delle presenti conclusioni, il Rechtbank di<?PAGE NO="I-1845"?> Rotterdam vuole sapere se la direttiva ammetta tributi come quelli controversi nella presente causa, per cui occorre precisarne l'ambito di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Fin dalle prime pronunce in questa materia, la Corte ha chiarito che, al fine di promuovere la libera circolazione dei capitali, la direttiva mira a sostituire le varie imposte indirette applicate negli Stati membri sulla raccolta di capitali con un'imposta armonizzata per quanto riguarda sia le aliquote che la struttura<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Così la Corte si e espressa per la prima volta nella sentenza <DATE ISO="19790627">27 giugno 1979</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="161/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="2221">161/78, Conradsen (Race. pag. 2221, punto 11)</REF.DOC.ECR>. Tale enunciato ò stato successivamente riprodotto nelle sentenze <DATE ISO="19871112">12 novembre 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="112/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="4453">112/86, Amro Aandelen Fonds (Race. pag. 4453, punto 7)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19960611">11 giugno 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-2/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-2827">C-2/94, Denkavit Internationaal (Race. pag. I-2827, punti 16 e 17)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Da tale finalità discende che l'armonizzazione voluta non riguarda la fiscalità diretta, bensì quella indiretta<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella sentenza <DATE ISO="19960926">26 settembre 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-287/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4581">C-287/94, Frederiksen (Racc. pag. I-4581)</REF.DOC.ECR>, la Corte ha dichiarato che la direttiva si applica solo alle imposte indirette e non riguarda le imposte dirette, come l'imposta sui redditi delle società, per cui non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettala all'imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori (punti 20-21). Per gli stessi motivi, ha statuito che la direttiva citata non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, in quanto essa non colpisce i trasferimenti di capitali o di beni in una società di questo tipo nò l'aumento effettivo del suo capitale o del suo patrimonio sociale (sentenza <DATE ISO="19981027">27 ottobre 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-4/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6469">C-4/97, Nonwoven, Racc. pag. I-6469, punti 20,21 e 25</REF.DOC.ECR>). Questa pronuncia è stata confermata con ordinanza <DATE ISO="20010315">15 marzo 2001</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-279/99+C-293/99+C-296/99+C-330/99+C-336/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2339">C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99, Pctrolvilla &amp; Bortolotli e a. (Racc. pag. I-2339)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> Nella specie, inoltre, di quest'ultima categoria di imposte interessano unicamente quelle cui vengono sottoposte le operazioni di raccolta di capitali, in quanto contribuiscono al rafforzamento del potenziale economico delle società<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale enunciato è contenuto nella sentenza <DATE ISO="19820715">15 luglio 1982</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="270/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="2771">270/81, Felicitas Rickmers-Linie (Racc. pag. 2771)</REF.DOC.ECR> ed è stato sucessivamente riprodotto nelle sentenze <DATE ISO="19910205">5 febbraio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-15/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-241">C-15/89, Deltakabel (Racc. pag. I-241)</REF.DOC.ECR> e causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-249/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-257">C-249/89, Trave Schiffahrts-Gesellschaft (Racc. pag. I-257)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19880202">2 febbraio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="36/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="409">36/86, Dansk Sparinvest (Racc. pag. 409)</REF.DOC.ECR>. In base a questa giurisprudenza, la Corte ha escluso che la direttiva fosse applicabile ad un'imposta nazionale sull'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali (sentenza <DATE ISO="19971211">11 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-42/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7089">C-42/96, Immobiliare SIF, Racc. pag. I-7089</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ora, la delimitazione non si riduce a questo aspetto, ma presenta anche una dimensione soggettiva, in quanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i conferimenti alle società di persone<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20020516">16 maggio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-508/99" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-4455">C-508/99, Palais am Stadtpark Hotelbetricbsgcscllschaft (Racc. pag. I-4455, punto 28)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>In altre parole, una tassa che colpisce le operazioni elencate all'art. 4 della direttiva, con riguardo alle società di capitali, in quanto manifestazione di un accumulo di ricchezza e di potenziale economico, costituisce un'<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>imposta sui conferimenti<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> ai sensi della predetta disposizione di diritto comunitario<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Questo concetto è espresso nella sentenza <DATE ISO="19960213">13 febbraio 1996</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-197/94+C-252/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-505">C-197/94 e C-252/94, llautiaa e Société Française Maritime (Racc. pag. I-505, punti 31 c 32)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Pertanto, i divieti dell'art. 10 della direttiva impediscono agli Stati membri di riscuotere imposte indirette analoghe a quella sopra menzionata, compresi tutti i tributi dovuti sulla costituzione di una società del tipo descritto o sull'aumento del suo capitale sociale [art. 10, lett. a)], ovvero per la registrazione o per qualsiasi altra<?PAGE NO="I-1846"?> formalità preliminare all'esercizio di un'attività alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica [art. 10, lett. c)]<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Corte ha impiegato questa formula nella sentenza Denkavit Internationaal e a. (punto 23), citata, anche se esiste un chiaro precedente nella sentenza <DATE ISO="19930420">20 aprile 1993</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-71/91+C-178/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-1915">C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadania Costruzioni, Racc. pag. I-1915, punto 29</REF.DOC.ECR>). Detta formula si è consolidata ed è stata ripresa nelle sentenze <DATE ISO="19971202">2 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-188/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-6783">C-188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I-6783, punto 21)</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19980305">5 marzo 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-347/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-937">C-347/96, Solred (Racc. pag. I-937, punto 21)</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="20020319">19 marzo 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-426/98" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-2793">C-426/98, Comissione/Grecia (Race. pag. I-2793, punto 24)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20020910">10 settembre 2002</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-216/99+C-222/99" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6761">C-216/99 e C-222/99, Prisco e Caser (Race. pag. I-6761, punto 48)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Quest'ultimo divieto è giustificato dal fatto che, anche se i tributi di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto tali, essi sono tuttavia riscossi per le formalità connesse alla forma giuridica della società, vale a dire a motivo dello strumento usato per raccogliere capitali, per cui il loro mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tesi avanzata dall'avvocato generale Jacobs al paragrafo 44 delle conclusioni relative alla causa Denkavit Internationaal e a., pienamente accolta dalla Corte nella sentenza relativa a detta causa e nelle altre pronunce citate alla nota precedente. V. anche sentenze <DATE ISO="19981027">27 ottobre 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-152/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6553">C-152/97, AGAS (Racc. pag. I-6553, punto 21)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20020118">18 gennaio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-113/99 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-471">C-113/99, P.P. Handelsgesellschaft (Racc. pag. I-471, punto 21)</REF.DOC.ECR>, nonché la <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>saga portoghese<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, costituita dalle sentenze <DATE ISO="19990929">29 settembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-56/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-6427">C-56/98, Modelo I (Racc. pag. I-6427, punto 24)</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="20000921">21 settembre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-19/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-7213">C-19/99, Modelo II (Racc. pag. I-7213, punto 24)</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="20000926">26 settembre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-134/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-7717">C-134/99, IGI (Racc. pag. I-7717, punto 22)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20010621">21 giugno 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-206/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-4679">C-206/99, SONAE (Racc. pag. I-4679, punto 28)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Tenuto conto del quadro sopra descritto, sembra chiaro che i tributi controversi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, la quale pertanto non ne vieta la riscossione.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Tale valutazione è fondata per vari motivi, dato che le tasse oggetto della causa principale non colpiscono le transazioni né le operazioni menzionate all'art. 4 della direttiva, che costituiscono l'espressione giuridica di una raccolta di capitali e contribuiscono al rafforzamento economico del soggetto passivo. Si tratta di una tassa — impiego questo termine in senso lato — dovuta dalle imprese operanti nel mercato dei valori mobiliari per finanziare l'ente incaricato di vigilare su detto mercato; pertanto non si può parlare di imposta sui conferimenti alle società giacché, in linea di massima, i titolari di dette imprese possono essere persone fisiche e, nel caso delle persone giuridiche, possono essere società di persone<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Questa causa presenta analogie con la causa Denkavit Internationaal e a., che riguardava un tributo indipendente dalle formalità cui sono assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma giuridica, poiché poteva colpire sia le persone fìsiche che, fra le persone giuridiche, le società di persone (punti 25 e 26).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Orbene, poiché le tasse in questione vengono versate annualmente dalle società autorizzate, esse hanno un'analogia con la tassa di immatricolazione o con le tasse cui sono assoggettate le formalità necessarie per la costituzione. Tuttavia non si deve dimenticare che l'art. 10, lett. c), della direttiva, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, non riguarda tutte le imposte di questa natura che gravano sulle società di capitali, ma solo quelle che presentano un nesso con i requisiti necessari per la raccolta o l'aumento di capitale. Non è il caso del tributo riscosso dalla AFM per finanziarsi, in quanto manca il rapporto con le formalità che le società ricorrenti nel procedimento principale devono espletare per raccogliere capitali. A differenza di quanto accadeva<?PAGE NO="I-1847"?> nelle cause della cosiddetta <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>saga portoghese<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, nelle quali erano in discussione diritti percepiti per l'emissione di documenti notarili che autorizzavano operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (sentenze Modelo I e Modelo II) o per l'iscrizione dell'aumento del capitale sociale in un registro nazionale (sentenze IGI e SONAE), nel caso in esame la tassa controversa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla disposizione citata<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il caso di specie presenta analogie con la causa definita dalla sentenza <DATE ISO="19971211">11 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-8/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7055">C-8/96, Locamion (Racc. pag. I-7055)</REF.DOC.ECR>, in cui la Corte ha dichiaralo che la direttiva non vieta un tributo come l'imposta sull'immatricolazione degli autoveicoli, in quanto essa non grava sul conferimento di autoveicoli in una società di capitali, bensì, più precisamente, sulla loro messa in circolazione (punto 31).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Neanche l'art. 11 conferma la tesi delle ricorrenti nella causa principale, dato che il riferimento alle operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli negoziabili della stessa natura deve intendersi fatto, considerata l'economia della direttiva, alle operazioni che perseguono lo scopo di raccogliere capitali e non a qualunque altra operazione relativa a titoli negoziabili, che, come nel caso di specie, sia priva di qualsiasi nesso con il predetto obiettivo. Le ricorrenti sono attive sul mercato dei valori mobiliari, ma la tassa controversa non è loro imposta per il fatto di negoziare detti valori al fine di aumentare il capitale sociale, bensì per coprire le spese dall'autorità pubblica incaricata di vigilare sul settore finanziario in cui esse operano. Così, ad esempio, nella sentenza Dansk Sparinvenst, citata, con riguardo ad una società di investimenti che aveva emesso certificati rappresentativi di quote del patrimonio, la Corte ha dichiarato che tale operazione non consentiva allo Stato membro (Danimarca) di riscuotere un'imposta sui conferimenti, in quanto non rafforzava il potenziale economico della società, la cui situazione era identica prima e dopo l'emissione.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>La sentenza FECSA e ACESA<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19981027">27 ottobre 1998</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-31/97 and C-32/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="16491">C-31/97 c C-32/97 (Racc. pag. I-6491)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> ha precisato che l'art. 11, lett. b), della direttiva vieta di assoggettare ad imposta il rimborso di un prestito con emissione di obbligazioni <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>in quanto operazione globale per la raccolta di capitali<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Infine, la recente sentenza <DATE ISO="20040715">15 luglio 2004</DATE>, Commissione/Belgio<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-415/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-7215">C-415/02 (Racc. pag. I-7215)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, richiamandosi alle considerazioni svolte dall'avvocato generale Tizzano al paragrafo 14 delle conclusioni, riporta la frase sopra citata tra virgolette per rammentare il nesso che deve esistere tra l'operazione relativa ai valori mobiliari e la raccolta di capitali (punto 32). In base a tali considerazioni, al punto 40 la Corte ha dichiarato che l'art. 11, lett. a), vieta di assoggettare ad imposta le operazioni di borsa laddove la tassa venga riscossa sui titoli nuovi, <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o ancora all'atto dell'emissione di un prestito<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1848"?><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>In sintesi, una tassa come quella in discussione nella causa principale esula dall'ambito di applicazione della direttiva e pertanto la sua riscossione non è contraria al diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Considero lodevole lo sforzo profuso dalle ricorrenti che hanno partecipato al presente procedimento pregiudiziale nel tentare di convincere la Corte del contrario, tuttavia la loro tenacia risulta vana. Infatti, sebbene l'importo richiesto dalla AFM alla Optiver e altri costituisca indubbiamente un tributo — nessuno lo mette in discussione —, il suo fatto generatore non consiste in nessuna delle operazioni elencate all'art. 11, in quanto, come rilevato, tali negozi giuridici sono soggetti all'imposta sui conferimenti e pertanto non possono essere tassati in altro modo, giacché costituiscono lo strumento per la <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>raccolta di capitali<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> che, ai sensi della direttiva, può essere assoggettato solo ad un'imposta indiretta unica e armonizzata.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Se si mette l'art. 12 in relazione con gli artt. 10 e 11, si può osservare che le eccezioni previste da tale disposizione, che devono essere interpretate restrittivamente, sono giustificate in quanto colpiscono atti giuridici che non sono manifestazioni di una raccolta di capitali e non contribuiscono al rafforzamento del potenziale economico delle società, sebbene presentino un nesso con il perseguimento di tali obiettivi. Così ha statuito la Corte allorché, nel pronunciarsi sull'art. 12, n. 1, lett. e) (<QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>diritti di carattere remunerativo<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>), ha dichiarato che detta disposizione si riferisce alle <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>, la cui entità <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>dev'essere calcolata in base al costo<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> del servizio prestato (sentenza Ponente Carni), fatta salva la possibilità di prevedere diritti forfettari per un periodo indeterminato, purché i relativi importi non superino il costo medio della prestazione (sentenza Fantask e altri).</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Su questo punto è paradigmatica la sentenza Immobiliare SIF, da cui si deduce che il fatto generatore delle imposte sui trasferimenti di beni immobili o di aziende commerciali menzionate all'art. 12, n. 1, lett. b), non è il conferimento ad una società di capitali (punto 30), bensì che dette imposte vengono riscosse, in occasione del trasferimento, in rapporto a criteri generali ed obiettivi (punto 34). Pertanto, la disposizione consente agli Stati membri di riscuotere, oltre all'imposta armonizzata dalla direttiva, ma all'atto del conferimento stesso, imposte il cui fatto generatore dipende oggettivamente dai predetti negozi giuridici (punto 35).</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Per gli stessi motivi, nella sentenza FECSA e ACESA la Corte ha considerato incompatibile con la direttiva la riscossione dell'imposta spagnola sugli strumenti notarili relativi al rimborso di un prestito obbligazionario, operazione prevista all'art. 11, lett. b), che non può essere assoggettata all'art. 12, n. 1, lett. d) (imposte <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>sulla costituzione, iscrizione e cancellazione di privilegi e ipoteche<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>), in quanto si tratta di un'operazione finanziaria autonoma, che rafforza il potenziale economico della società, distinta dalla cancellazione di un'iscrizione<?PAGE NO="I-1849"?> ipotecaria effettuata per garantire le obbligazioni risultanti dal prestito (punto 24).</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Le operazioni relative a valori mobiliari sono soggette alla direttiva, sempreché siano state effettuate da una società di capitali per raccogliere fondi, per cui possono essere sottoposte soltanto all'imposta sulla raccolta di capitali. L'interpretazione sostenuta dalla Optiver e altri dinanzi alle altre parti che hanno presentato osservazioni condurrebbe ad esentare da qualsiasi tributo questa categoria di negozi giuridici, come se non fossero realizzati da una società di capitali oppure, in caso contrario, non avessero nulla a che vedere con la raccolta o il trasferimento di capitali. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione rileva in modo molto puntuale che, qualora fosse accolta la tesi delle ricorrenti nella causa principale, il cui oggetto sociale — a quanto consta — consiste nel negoziare titoli mobiliari, ciò determinerebbe un'esenzione generalizzata, contrastante con l'intento, più modesto, del legislatore comunitario di armonizzare le imposte indirette sulla raccolta di capitali, evitando in tal modo la doppia imposizione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Rechtbank di Rotterdam dichiarando quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>La direttiva del Consiglio <DATE ISO="19690717">17 luglio 1969</DATE>, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, non osta a che gli Stati membri impongano alle imprese autorizzate a svolgere operazioni sul mercato dei valori mobiliari una tassa annuale, calcolata in base agli utili lordi realizzali con dette operazioni, la cui finalità oggettiva sia finanziare le spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni dall'ente pubblico incaricato di vigilare su detto mercato<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>