16.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/19


DECISIONE 2010/619/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)

Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC.

(3)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (4), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012, fissando un importo finanziario di riferimento pari a 265 000 000 EUR fino al 14 ottobre 2010.

(4)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato.

(5)

L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario fino al 14 ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 16, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHOUPPE


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)   GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 33.

(4)   GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.