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16.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/19 |
DECISIONE 2010/619/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2010
che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2). |
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(2) |
Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC. |
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(3) |
L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (4), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012, fissando un importo finanziario di riferimento pari a 265 000 000 EUR fino al 14 ottobre 2010. |
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(4) |
L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato. |
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(5) |
L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario fino al 14 ottobre 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 16, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2011 è di 165 000 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCHOUPPE
(1) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.