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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2011
che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica
[notificata con il numero C(2010) 9592]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/7/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito a questa malattia. |
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(2) |
Tra le suddette misure preventive rientra l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione del virus dell'afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
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(3) |
La Francia ha informato in via ufficiale la Commissione che il nome del laboratorio nazionale presente nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE situato in Francia è stato modificato. |
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(4) |
Ai fini della certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori presenti nella parte A del suddetto allegato. Risulta pertanto necessario sostituire la voce relativa alla Francia nella lista dei laboratori presenti nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE. |
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(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI, parte A, alla direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:
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«FR |
Francia |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia) |
Francia» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione