7.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2005

che riconosce la Bulgaria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.

[notificata con il numero C(2005) 4722]

(2005/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’allegato III, parte A, punto 12,

vista la richiesta presentata dalla Bulgaria,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo») o le cui disposizioni sono riconosciute equivalenti alle norme comunitarie per la lotta contro tale organismo, non possono essere introdotti negli Stati membri.

(2)

Dalle informazioni ufficiali fornite dalla Bulgaria e da quelle raccolte dall’Ufficio alimentare e veterinario nel corso delle missioni effettuate in tale paese nel marzo 2004 e nel marzo 2005, risulta che l’organismo non è presente in Bulgaria e che tale paese ha applicato una procedura di controllo, ispezione ed esame relativa al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla produzione interna di tuberi-seme e di patate da consumo.

(3)

Si può quindi stabilire che non vi sono rischi di diffusione dell’organismo.

(4)

La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che l’organismo è presente in Bulgaria.

(5)

La Commissione provvede affinché la Bulgaria renda disponibili tutti i dati tecnici necessari per proseguire nella valutazione della situazione sopra descritta.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si riconosce la Bulgaria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).