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7.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2005
che riconosce la Bulgaria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.
[notificata con il numero C(2005) 4722]
(2005/870/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’allegato III, parte A, punto 12,
vista la richiesta presentata dalla Bulgaria,
considerando quanto segue:
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(1) |
In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo») o le cui disposizioni sono riconosciute equivalenti alle norme comunitarie per la lotta contro tale organismo, non possono essere introdotti negli Stati membri. |
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(2) |
Dalle informazioni ufficiali fornite dalla Bulgaria e da quelle raccolte dall’Ufficio alimentare e veterinario nel corso delle missioni effettuate in tale paese nel marzo 2004 e nel marzo 2005, risulta che l’organismo non è presente in Bulgaria e che tale paese ha applicato una procedura di controllo, ispezione ed esame relativa al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla produzione interna di tuberi-seme e di patate da consumo. |
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(3) |
Si può quindi stabilire che non vi sono rischi di diffusione dell’organismo. |
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(4) |
La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che l’organismo è presente in Bulgaria. |
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(5) |
La Commissione provvede affinché la Bulgaria renda disponibili tutti i dati tecnici necessari per proseguire nella valutazione della situazione sopra descritta. |
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(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si riconosce la Bulgaria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).