<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑56/11</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62011CC0056</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:350">EU:C:2012:350</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>11</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. JÄÄSKINEN – CAUSA C-56/11</P><P>RAIFFEISEN-WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Niilo Jääskinen</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20120614">14 giugno 2012</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C-56/11</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">contro</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH</HT></P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)]</HT></P></STI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Privativa comunitaria per ritrovati vegetali</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 2100/94</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 14</KEYWORD><KEYWORD>Privilegio degli agricoltori</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 1768/95</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 9</KEYWORD><KEYWORD>Fornitore di servizi di trattamento</KEYWORD><KEYWORD>Obbligo di informazione gravante sul predetto fornitore nei confronti del titolare di un ritrovato vegetale</KEYWORD><KEYWORD>Portata temporale di tale obbligo</KEYWORD><KEYWORD>Richiesta di informazioni presentata dal titolare di un ritrovato vegetale</KEYWORD><KEYWORD>Presupposti</KEYWORD><KEYWORD>Elementi che fanno sorgere il diritto all’informazione del titolare</KEYWORD><KEYWORD>Assenza dell’obbligo di presentare prove giustificative dell’esistenza di siffatti elementi</KEYWORD></INDEX><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf, Germania) si interroga sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento del Consiglio del <DATE ISO="19940727">27 luglio 1994</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" PAGE.FIRST="1" NO.OJ="227" DATE.PUB="1994">GU L 227, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>regolamento di base<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1768/95<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Regolamento della Commissione del <DATE ISO="19950724">24 luglio 1995</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" PAGE.FIRST="14" NO.OJ="173" DATE.PUB="1995">GU L 173, pag. 14</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>regolamento di attuazione<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>), che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra una società cooperativa denominata Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>Raiffeisen<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), fornitore di servizi di trattamento, e un’altra società, la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>STV<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>), organismo rappresentativo degli interessi dei titolari dei ritrovati vegetali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Per ulteriori dettagli sulle attività della STV, v. sentenza dell’<DATE ISO="20040311">11 marzo 2004</DATE>, Jäger (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-182/01" PAGE.ECR="I-2263" YEAR="2004">C-182/01, Racc. pag. I-2263</REF.DOC.ECR>, punto 17).</P></NOTE>. La controversia ha ad oggetto una richiesta di informazioni presentata dalla STV alla Raiffeisen ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base, nonché dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di attuazione, al fine di ottenere informazioni su talune campagne di commercializzazione di sementi certificate.</TXT></NP><?PAGE NO="2"?><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le questioni pregiudiziali fanno emergere il rapporto trilaterale esistente tra i titolari dei ritrovati vegetali oggetto della privativa, gli agricoltori che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 14 del regolamento di base – altresì nota con la denominazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>privilegio degli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/> – e le imprese di trattamento delle sementi, alle quali i titolari, nel quadro del sistema istituito con il privilegio degli agricoltori, possono presentare richieste di informazioni relative a varietà appartenenti agli stessi titolari e soggette ad operazioni di trattamento.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Si tratta di una domanda di decisione pregiudiziale che si inserisce in una serie di domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici tedeschi in merito all’interpretazione del regolamento di base e del regolamento di attuazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>V. sentenze del <DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, Schulin (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-305/00" PAGE.ECR="I-3525" YEAR="2003">C-305/00, Racc. pag. I-3525</REF.DOC.ECR>); Jäger, cit.; del <DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE>, Brangewitz (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-336/02" PAGE.ECR="I-9801" YEAR="2004">C-336/02, Racc. pag. I-9801</REF.DOC.ECR>), nonché dell’<DATE ISO="20060608">8 giugno 2006</DATE>, Deppe e a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-7/05+C-8/05+C-9/05" PAGE.ECR="I-5045" YEAR="2006">da C-7/05 a C-9/05, Racc. pag. I-5045</REF.DOC.ECR>). V. anche le mie conclusioni nella causa Geistbeck (C-509/10), pendente dinanzi alla Corte.</P></NOTE>. La presente domanda riguarda più precisamente, da un lato, la portata temporale dell’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento nei confronti del titolare di un ritrovato vegetale e, dall’altro, le condizioni che devono essere soddisfatte da una richiesta di informazioni presentata dal titolare al fornitore di servizi di trattamento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Il regolamento di base</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al costitutore, definito come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>[la] persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero [i]l suo avente causa<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Sotto la rubrica <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, l’articolo 13 del regolamento di base dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="013.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>il titolare<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="201D" ID="QE0009"/>, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="013.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>materiali<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="201D" ID="QE0010"/>, richiedono l’autorizzazione del titolare:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>produzione o riproduzione (moltiplicazione),</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)</P><P>Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.</P><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="3"?><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Il privilegio degli agricoltori è previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nei seguenti termini:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Le condizioni che permettono di rendere effettivo il privilegio degli agricoltori e di salvaguardare gli interessi legittimi del costitutore e dell’agricoltore sono disciplinate dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento in parola. Esso dispone in particolare, al secondo e al sesto trattino, quanto segue:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione (…);</P></ITEM><ITEM><P>le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento (...)».</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Il regolamento di attuazione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 2 del regolamento di attuazione recita come segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento riguarda le informazioni che il fornitore del servizio di trattamento è tenuto a trasmettere al titolare del ritrovato vegetale, qualora tra gli stessi non sia stato concluso alcun contratto relativo a tali informazioni:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="009.002"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>(…) il servizio di trattamento è tenuto a fornire, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, al titolare che ne faccia richiesta, una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il nome del servizio di trattamento, il luogo del suo domicilio e l’indirizzo legale dell’attività;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>il fatto che il servizio di trattamento abbia trattato o meno, a fini di impianto, il prodotto del raccolto di una o più varietà del titolare, quando la varietà o le varietà sono state dichiarate o note per altre vie al servizio di trattamento;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>se il servizio ha effettuato il trattamento, la quantità del prodotto del raccolto che appartiene alla varietà o alle varietà in questione, trattato dal suddetto servizio per essere piantato, e la quantità complessiva risultante da tale trattamento;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>le date ed i luoghi del trattamento di cui al punto c), e</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>il nome e l’indirizzo della persona o delle persone alle quali il servizio di trattamento di cui al punto c) è stato fornito, e le rispettive quantità.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="009.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Le informazioni di cui al paragrafo 2, letter[e] b), c), d) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre [<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>L’aggettivo numerale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>tre<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> non compare nella versione francese del regolamento di attuazione. V. paragrafi 25 e segg. delle presenti conclusioni.</P></NOTE>] campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5; la prima campagna di commercializzazione alla quale le informazioni si riferiscono è tuttavia quella in cui è stata fatta la prima richiesta riguardo alla varietà o alle varietà e al servizio che ha effettuato il trattamento.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="009.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La controversia nel procedimento principale, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>La Raiffeisen è una cooperativa centrale agricola che propone agli agricoltori la realizzazione di operazioni di trattamento di sementi attraverso le quali essa procede al condizionamento del prodotto di un raccolto in vista del magazzinaggio e del futuro impianto.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Detti servizi sono proposti, da un lato, ai titolari di ritrovati vegetali, rappresentati in particolare dalla STV, un’organizzazione di siffatti titolari, che hanno fatto procedere, nell’ambito di colture a contratto, alla moltiplicazione di sementi certificate in vista della loro commercializzazione e, dall’altro, agli agricoltori che procedono all’impianto di sementi in virtù del privilegio previsto a loro favore dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Dalla decisione di rinvio emerge che la Raiffeisen ha provveduto, per conto di vari agricoltori, ad effettuare operazioni di trattamento per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, nell’ambito di colture a contratto eseguite per conto dei titolari di ritrovati vegetali rappresentati dalla STV.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>A seguito delle dichiarazioni di risemina a contratto che le hanno fatto pervenire gli agricoltori interessati, la STV ha presentato alla Raiffeisen due serie di richieste di informazioni riguardanti operazioni di trattamento cui quest’ultima ha proceduto. Una parte delle richieste è stata presentata dopo la scadenza della campagna di commercializzazione di riferimento.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>La Raiffeisen non ha accolto tali richieste, invocando, in proposito, tre serie di motivi a giustificazione del suo diniego. In primo luogo, ha considerato che la richiesta di informazioni doveva contenere gli elementi indicativi del fatto che essa avrebbe proceduto ad operazioni di trattamento rientranti nell’obbligo di informazione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base. In secondo luogo, ha ritenuto che fossero giuridicamente pertinenti soltanto le richieste di informazioni presentate durante la campagna alla quale tali informazioni si riferivano. In terzo luogo, non è possibile ricavare alcun elemento indicativo di un’eventuale risemina di sementi agricole da operazioni di trattamento che avvengono nell’ambito di una coltura a contratto per conto del titolare.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>La STV ha proposto ricorso contro la Raiffeisen affinché venisse dato seguito alle suddette richieste di informazioni. Il giudice di primo grado ha accolto le richieste di informazioni della STV considerando, da un lato, che alla presentazione di tali richieste non si applicava alcun termine di decadenza e, dall’altro, che le dichiarazioni di risemina a contratto costituivano elementi sufficienti a<?PAGE NO="5"?> far insorgere l’obbligo di informazione gravante sul fornitore, in quanto l’agricoltore che procede ad una coltura in base ad un contratto ha la concreta possibilità di effettuare la risemina di sementi agricole. La Raiffeisen ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>In tale contesto, con decisione pervenuta alla Corte l’<DATE ISO="20110208">8 febbraio 2011</DATE>, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>1)</NO.P><TXT>Se il fornitore di servizi di trattamento sia tenuto ad adempiere l’obbligo di informazione disciplinato dall’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento [di base] e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento [di attuazione] solo qualora la richiesta di informazioni presentata dal titolare pervenga a detto fornitore prima della scadenza della campagna di commercializzazione cui si riferisce la suddetta richiesta (o dell’ultima nel caso di più campagne).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>In caso di risposta affermativa alla prima questione:</TXT><P>Se una richiesta di informazioni sia <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>presentata entro i termini<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="201D" ID="QE0016"/>, quando il titolare sostiene, nella sua richiesta, di disporre di elementi indicativi del fatto che il fornitore abbia trattato o preveda di trattare una parte del prodotto del raccolto (sementi agricole) ottenuto da un agricoltore, indicato per nome nella richiesta, piantando materiale di moltiplicazione della varietà tutelata e dallo stesso destinato a risemina, oppure se al fornitore debba inoltre essere presentata la prova, nella richiesta di informazioni, degli elementi asseriti (ad esempio, mediante l’invio di una copia della dichiarazione di risemina da parte dell’agricoltore).</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Se gli elementi che fondano l’obbligo di informazione gravante sul fornitore possano risultare dal fatto che detto fornitore, quale soggetto incaricato dal titolare del diritto di privativa, esegue un contratto di moltiplicazione inteso alla produzione di sementi certificate della varietà tutelata, concluso da detto titolare con un agricoltore che procede alla moltiplicazione, se e in quanto l’agricoltore, nell’ambito dell’esecuzione del citato contratto, acquisisce di fatto la possibilità di impiegare una parte delle sementi di moltiplicazione a fini di risemina<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale nonché dal governo spagnolo e dalla Commissione europea. Le parti del procedimento principale e la Commissione erano rappresentati all’udienza del <DATE ISO="20120315">15 marzo 2012</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Note introduttive</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>In via preliminare, è utile evidenziare gli elementi chiave del sistema sotteso al privilegio degli agricoltori. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 14 del regolamento di base stabilisce un equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto di privativa per i ritrovati vegetali, da un lato, e gli interessi degli agricoltori, dall’altro.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il privilegio degli agricoltori, inteso come il diritto degli stessi di utilizzare, senza preventiva autorizzazione da parte del titolare, il prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di una varietà che beneficia del suddetto privilegio, si accompagna, infatti, all’obbligo di informazione gravante sui predetti agricoltori e al dovere di corrispondere un equo compenso al titolare di un ritrovato vegetale, il che consente di salvaguardare i reciproci interessi legittimi degli<?PAGE NO="6"?> agricoltori e dei titolari nei loro rapporti diretti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>V., in tal senso, sentenza Brangewitz, cit. (punto 43). V. anche paragrafo 46 delle mie conclusioni nella causa Geistbeck, cit.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, poi, il ruolo del fornitore di servizi di trattamento, l’articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento di base prevede che il prodotto del raccolto può essere preparato, per essere piantato, dall’agricoltore o da un fornitore di servizi. Il diritto del suddetto fornitore di effettuare operazioni collegate alla preparazione del prodotto del raccolto è così derivato dal privilegio degli agricoltori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punto 44).</P></NOTE>. L’obbligo di informazione gravante sui fornitori di servizi di trattamento, come la Raiffeisen nel caso di specie, nei confronti del titolare si fonda sull’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base. La portata e le modalità del suddetto obbligo sono precisate all’articolo 9 del regolamento di attuazione.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali, occorre quindi tenere a mente l’esigenza di equilibrio così sottesa al regime istituito dall’articolo 14 del regolamento di base nonché dal regolamento di attuazione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla portata temporale dell’obbligo di informazione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La Corte ha già avuto occasione di esprimersi sulla portata dell’obbligo di informazione dei fornitori di servizi di trattamento. A suo giudizio, il titolare deve essere autorizzato a presentare a un fornitore di servizi di trattamento una richiesta di informazioni relativa ad una delle sue varietà che beneficiano del privilegio degli agricoltori non appena tale titolare disponga di un elemento indicativo del fatto che il fornitore ha effettuato o prevede di effettuare operazioni di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della suddetta varietà in vista della sua risemina<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punto 53). V. anche sentenza Schulin, cit. (punto 63).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Tuttavia, la Corte non si è espressa sugli aspetti temporali dell’obbligo di informazione gravante sul fornitore previsti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di attuazione, e che formano oggetto della presente causa.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Periodo coperto dalla richiesta</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Ricorderò innanzi tutto che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di attuazione precisa il contenuto delle informazioni oggetto dell’obbligo cui è tenuto il fornitore di servizi di trattamento. Il paragrafo 3 del medesimo articolo disciplina, a sua volta, il periodo al quale si riferiscono le informazioni che devono essere fornite ai sensi del paragrafo 2, seconda frase. Il suddetto periodo corrisponde, in via di principio, alla campagna di commercializzazione in corso e ad una o più delle tre campagne precedenti, conformemente alla prima parte della frase del suddetto paragrafo 3<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la campagna di commercializzazione ha inizio il 1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio di un determinato anno e si conclude il 30 giugno dell’anno civile successivo.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>A tal riguardo, occorre rilevare che le versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento sono divergenti. Mentre la maggior parte delle versioni linguistiche, come le versioni spagnola, danese, tedesca, inglese, italiana, ungherese, finlandese e svedese, si riferisce ad una o più delle tre campagne predenti, la versione francese omette l’aggettivo numerale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>tre<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="7"?><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Il solo riferimento alla versione francese potrebbe indurre a ritenere, di conseguenza, che le possibilità di presentare una richiesta di informazioni non sarebbero limitate nel tempo. Tuttavia, poiché non è possibile trarre con certezza conclusioni basate unicamente sulla predetta divergenza, occorre esaminare la disposizione di cui trattasi nel suo contesto, tenendo conto, in particolare, del suo obiettivo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la necessità di un’interpretazione uniforme delle differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione esige, in caso di divergenza tra le medesime, che la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione dell’economia generale e dell’obiettivo della normativa di cui essa costituisce un elemento. V., in proposito, in particolare, sentenza del <DATE ISO="20111215">15 dicembre 2011</DATE>, Møller (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-585/10" PAGE.ECR="I-13407" YEAR="2011">C-585/10, Racc. pag. I-13407</REF.DOC.ECR>, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Il regolamento di attuazione mira a stabilire, come espressamente enunciato al suo articolo 2, paragrafo 2, un equilibrio tra gli interessi reciproci dei titolari e degli agricoltori. Sotto tale aspetto, considero che sarebbe parimenti contrario a un siffatto equilibrio interpretare l’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento nel senso che una richiesta di informazioni potrebbe essere riferita ad un numero illimitato di campagne precedenti. Quindi, al fine di rispettare l’equilibrio degli interessi di cui trattasi, occorre partire dal principio che la richiesta di informazioni, prevista nel suddetto articolo 9, può coprire fino a tre precedenti campagne.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Inoltre, un’interpretazione in senso opposto sarebbe contraria alle esigenze della certezza del diritto dei fornitori di servizi di trattamento, poiché imporrebbe loro di conservare indefinitamente le informazioni che potrebbero essere eventualmente richieste dai titolari.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Tale interpretazione è peraltro corroborata dalla lettura dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di attuazione. È vero che tale articolo disciplina l’obbligo di informazione gravante sull’agricoltore, ma, dal momento che il suo testo è quasi identico a quello dell’articolo 9 di tale medesimo regolamento, occorre operare un parallelo con quest’ultimo. Osservo, a tal riguardo, al pari della Commissione, che la presenza della parola <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>tre<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> nella disposizione corrispondente – anche nella versione francese – dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento può essere interpretata nel senso che essa esprime l’intento del legislatore di limitare nel tempo la portata della richiesta di informazioni in conformità con l’obiettivo volto a stabilire un equilibrio tra gli interessi tutelati dal citato regolamento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Limitazioni relative al periodo considerato dalla richiesta</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Dal testo dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di attuazione emerge che il periodo cui si riferisce l’obbligo di informazione gravante sul fornitore è tuttavia accompagnato da un duplice limite. Da un lato, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, prima parte della frase, di tale regolamento il suddetto obbligo viene meno per qualsiasi campagna di commercializzazione per la quale il titolare abbia già presentato una richiesta di informazioni.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Dall’altro, l’articolo 9, paragrafo 3, seconda parte della frase, del regolamento di attuazione precisa altresì che la prima campagna alla quale si riferiscono tali informazioni è quella <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>in cui è stata fatta la prima richiesta riguardo alla varietà o alle varietà e al servizio che ha effettuato il trattamento<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Per quanto riguarda l’obbligo di informazione gravante sull’agricoltore, occorre rilevare che nell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di attuazione è contenuta una disposizione analoga.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>L’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento è così subordinato alla presentazione di una richiesta di informazioni da parte del titolare. Inoltre, tale richiesta riguarda, in un primo tempo, solo la campagna di commercializzazione nel corso della quale il suddetto titolare fa valere il diritto di ottenere informazioni. E ancora, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, prima parte della frase, del regolamento di attuazione, possono essere richieste informazioni per un periodo che può estendersi alle tre campagne di commercializzazione precedenti, purché il titolare abbia già presentato una richiesta di informazioni al fornitore di servizi di trattamento nel corso della prima delle campagne di commercializzazione precedenti.</TXT></NP><?PAGE NO="8"?><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>In altri termini, quando si tratta della prima richiesta relativa ad una o più varietà, la richiesta può riguardare soltanto la campagna durante la quale la medesima sia stata presentata al citato fornitore. Tenuto conto della necessità di garantire l’equilibrio tra gli interessi considerati, il fornitore di servizi di trattamento che non abbia mai ricevuto richieste di informazione per una varietà deve essere così tutelato contro l’obbligo di informazione retroattivo.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Non altrettanto può dirsi quando al fornitore di servizi di trattamento sia già stata presentata in precedenza una richiesta di informazioni relativa ad una specifica varietà. In tale caso di specie, il periodo per il quale devono essere fornite le informazioni utili è definito dal paragrafo 3, prima parte della frase, del suddetto articolo. In altri termini, la data della richiesta di informazioni e la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>campagna di commercializzazione in corso<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> costituiscono il punto di partenza del computo delle tre campagne precedenti considerate da una richiesta di informazioni.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sugli elementi che devono essere forniti dal titolare</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Oltre agli aspetti temporali dell’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento che sono stati appena menzionati, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in subordine, sulla natura degli elementi che devono essere forniti dal titolare a sostegno della sua richiesta di informazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di attuazione.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Occorre, innanzi tutto, rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisa, nel caso di specie, se si tratti o meno di una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>prima<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> richiesta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, seconda parte della frase, di tale regolamento. Di conseguenza, occorre anche rispondere alla seconda questione, mediante la quale il giudice del rinvio si chiede se gli elementi indicativi di una risemina o di un’operazione di trattamento a fini di risemina debbano essere altresì giustificati da prove contenute nella richiesta di informazioni affinché quest’ultima possa far sorgere l’obbligo di informazione gravante sul fornitore, e quindi sia presentata entro i termini di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda parte della frase, del regolamento di attuazione.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Obbligo del titolare di disporre di un elemento indicativo del fatto che il fornitore ha effettuato o prevede di effettuare operazioni di trattamento.</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Intendo subito rilevare che il regolamento di attuazione non richiede espressamente che il titolare menzioni nella sua richiesta di informazioni gli elementi di cui dispone relativi alla risemina. Resta comunque il fatto che la sussistenza degli elementi fatti valere costituisce una condizione non scritta prevista dalla Corte nelle citate sentenze Schulin e Brangewitz, che deve essere in ogni caso rispettata.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Osservo al riguardo che nelle sue conclusioni, presentate nella citata causa Brangewitz, l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha operato una distinzione convincente tra le esigenze che fanno sorgere l’obbligo di informazione degli agricoltori, da un lato, e dei fornitori di servizi di trattamento, dall’altro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V. paragrafi 34 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella citata causa Brangewitz.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Innanzi tutto, facendo riferimento alla citata sentenza Schulin, l’avvocato generale ha constatato che il titolare non può presentare una richiesta di informazioni ad un agricoltore per il semplice fatto della sua appartenenza alla suddetta professione. Per contro, il titolare deve disporre di un elemento indicativo del fatto che l’agricoltore ha utilizzato o utilizzerà la deroga prevista all’articolo 14 del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Sentenza Schulin, cit. (punto 57).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="9"?><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Inoltre, egli ha considerato che, per quanto riguarda i fornitori di servizi di trattamento, la situazione è diversa. Infatti, vi è una forte probabilità che le imprese di lavorazione delle sementi, nell’esercizio di tale professione, trattino materiale di moltiplicazione di una varietà tutelata. Dato che, se non hanno firmato alcun contratto, esse non sono vincolate al titolare da alcun rapporto giuridico e dato che gli agricoltori fanno ricorso a tale categoria di imprese quando utilizzano la deroga, pare logico che i titolari possano rivolgersi agli uni o agli altri alla ricerca di informazioni per esercitare il proprio diritto di percepire un equo compenso. L’avvocato generale ne ha concluso che, alla luce del ruolo dei fornitori di servizi di trattamento nel contesto del privilegio degli agricoltori, i titolari devono poter chiedere informazioni ai citati fornitori senza disporre di indizi che questi ultimi hanno trattato materiale protetto nelle loro aziende<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>V. paragrafi 37 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella citata causa Brangewitz. L’avvocato generale ha anche osservato, al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>quando i costitutori si rivolgono ai servizi di trattamento (…) essi devono anzitutto verificare se hanno trattato sementi di una delle loro varietà per determinare poi, in caso affermativo, le quantità, le date, i luoghi e i beneficiari del servizio. Se il legislatore avesse voluto che il titolare, per contattare un prestatore di servizi di trattamento, disponesse di un indizio del fatto che questi ha trattato materiale protetto nei suoi impianti [per esempio mediante informazioni che l’agricoltore è tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1768/95], l’articolo 9 sarebbe stato redatto in modo che l’impresa si limitasse a confermare i dettagli noti al titolare. Tuttavia, come dimostrato palesemente dal suo paragrafo 2, lettere b) ed e), tale caso non sussiste<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Secondo tale ragionamento, gli elementi da apportare ai fini della presentazione di una richiesta di informazioni ad un agricoltore sarebbero quindi più numerosi che in caso di richiesta rivolta ai fornitori di servizi di trattamento. Tuttavia, la Corte non sembra aver seguito la proposta dell’avvocato generale esposta supra, osservando che il titolare deve essere autorizzato a presentare una richiesta di informazioni al fornitore di servizi di trattamento riguardo ad una delle sue varietà che beneficiano del privilegio degli agricoltori a condizione che <HT TYPE="ITALIC">egli disponga di un elemento indicativo del fatto che il fornitore ha effettuato o prevede di effettuare</HT> operazioni di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della suddetta varietà a fini di risemina<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punto 53).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Di conseguenza, sembra che la Corte non operi alcuna distinzione tra i diversi destinatari delle richieste di informazioni presentate dal titolare. Per questo motivo svolgerò la mia analisi fondandomi su tale premessa.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Assenza dell’obbligo del titolare di apportare la prova dell’esistenza di elementi indicativi</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Secondo il ragionamento della Corte summenzionato, è quindi sufficiente che il titolare, affinché possa presentare una richiesta di informazioni, disponga di un elemento indicativo del fatto che sono state effettuate o sono previste operazioni di trattamento da parte del fornitore. Per contro, essa non ha imposto al titolare di apportare la prova dell’esistenza di siffatto elemento.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la natura degli elementi che fanno sorgere, da un lato, il diritto del titolare di presentare una richiesta di informazioni e, dall’altro, l’obbligo del fornitore di servizi di trattamento di fornirgli informazioni, occorre anzitutto rilevare quale particolare importanza rivesta la necessità di salvaguardare i reciproci interessi legittimi del titolare e dell’agricoltore, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e all’articolo 2 del regolamento di attuazione.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>A tal riguardo, occorre precisare che l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento, benché dipenda dall’uso da parte di un agricoltore della deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dalla sua decisione di ricorrere ai servizi del fornitore, è collegato alle varietà vegetali che egli ha preparato e non al suo cliente che è l’agricoltore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punto 62).</P></NOTE>. Di conseguenza, quando il titolare presenta una richiesta di informazioni al fornitore, quest’ultimo è tenuto a fornire le informazioni utili relative non solo agli agricoltori per i quali il titolare dispone di<?PAGE NO="10"?> un elemento indicativo del fatto che il medesimo fornitore ha effettuato o prevede di effettuare le suddette operazioni, ma anche riguardo a tutti gli altri agricoltori per i quali ha effettuato o prevede di effettuare operazioni di trattamento, purché la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al fornitore o fosse a lui nota<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punto 65).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Per rispondere all’esigenza di equilibrio che è sottesa al privilegio degli agricoltori, in particolare nel regolamento di attuazione che dà applicazione a tale privilegio, il titolare deve essere autorizzato a chiedere informazioni al fornitore di servizi di trattamento non appena disponga di un elemento indicativo del fatto che il fornitore ha effettuato o prevede di effettuare operazioni di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della suddetta varietà in vista della sua risemina.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Infatti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di attuazione, il fornitore di servizi di trattamento è tenuto a comunicare al titolare una dichiarazione relativa alle informazioni utili il cui contenuto è precisato dalla suddetta disposizione. Siffatta comunicazione è necessaria quando il titolare dispone solo di un elemento indicativo del fatto che il fornitore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto dagli agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare in vista della sua risemina<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Sentenza Brangewitz, cit. (punti 61 e 63). Per quanto attiene all’obbligo di informazione gravante sull’agricoltore, v. anche sentenza Schulin, cit. (punti 63 e 64).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, l’acquisto del materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale tutelata, che appartiene al titolare, deve essere considerata un siffatto elemento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Sentenza Schulin, cit. (punto 65).</P></NOTE>. Parimenti, sono propenso a ritenere che le informazioni fornite dagli agricoltori ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di attuazione possano costituire elementi indicativi che fanno sorgere l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento nei confronti del titolare.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Al pari della Commissione, considero che spetta ai giudici degli Stati membri stabilire caso per caso se siffatti elementi, ai sensi della citata giurisprudenza, sussistano o meno. Essi devono tener conto nella loro valutazione dell’insieme dei fattori e delle circostanze propri del caso di specie. A tal riguardo, elementi richiesti dalla giurisprudenza possono, ad esempio, risultare dalla coltura a contratto di una varietà tutelata volta a produrre sementi certificate in base ad una licenza concessa dal titolare.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Infine, occorre rilevare che sono poche le condizioni relative agli elementi che fanno sorgere il diritto all’informazione del titolare sia nei confronti dell’agricoltore che nei confronti del fornitore di servizi di trattamento. Di conseguenza, la circostanza che la risemina o l’operazione di trattamento sia stata effettuata, o che quest’ultima sia stata almeno prevista, ai fini di siffatta risemina, può costituire un elemento pertinente, dato che sono proprio elementi di tal genere a far sorgere i diritti del titolare previsti dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali presentate dall’Oberlandesgericht Düsseldorf nel modo seguente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>1)</NO.P><TXT>Il fornitore di servizi di trattamento deve adempiere l’obbligo di informazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del <DATE ISO="19940727">27 luglio 1994</DATE>, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e all’articolo 9,<?PAGE NO="11"?> paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del <DATE ISO="19950724">24 luglio 1995</DATE>, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, a condizione che la richiesta di informazioni presentata dal titolare gli pervenga prima della scadenza della campagna di commercializzazione considerata dalla richiesta oppure dell’ultima campagna di commercializzazione qualora siano considerate più campagne. Tuttavia, quando si tratta di una <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>prima richiesta<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="201D" ID="QE0024"/> ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, seconda parte della frase, del regolamento n. 1768/95, siffatta richiesta deve essere presentata durante la campagna di commercializzazione in corso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Non è necessario che una richiesta di informazioni, presentata conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, seconda parte della frase, del regolamento n. 1768/95, sia accompagnata da prove relative alla sussistenza degli elementi menzionati nella richiesta di informazioni. Pertanto, è sufficiente che il titolare affermi nella sua richiesta di disporre di un elemento indicativo del fatto che il fornitore ha effettuato o prevede di effettuare operazioni di trattamento concernenti il prodotto del raccolto che un determinato agricoltore ha ottenuto piantando il materiale di moltiplicazione della varietà tutelata e che intende riseminare.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Spetta al giudice nazionale valutare i fatti della controversia per la quale è stato adito tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie per stabilire se esistano elementi indicativi del fatto che il fornitore di servizi di trattamento ha effettuato o prevede di effettuare operazioni siffatte<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>