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2.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 772/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2), stabilisce che il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione sui mercati dei paesi terzi non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo. |
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(2) |
Alla luce dell’esperienza maturata durante l’attuazione degli interventi di sostegno, occorre prevedere il rinnovo delle attività per altri due anni al massimo, posto che la specificità delle azioni di promozione e di informazione nei paesi terzi, ad esempio, richiede formalità amministrative più lunghe a livello di Stato membro e di paesi terzi. |
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(3) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede che siano gli Stati membri a stabilire la procedura di applicazione e, in particolare, a istituire precise norme in ordine alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. È necessario prevedere, inoltre, l’obbligo degli Stati membri di fissare la procedura per l’eventuale rinnovo del sostegno e per una valutazione preliminare delle azioni sovvenzionate. |
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(4) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene la descrizione della gestione finanziaria riguardante la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, senza tuttavia fissare specifiche disposizioni in merito al controllo di tali operazioni. In taluni casi, le operazioni di ristrutturazione e di riconversione di vigneti sono sottoposte a numerosi controlli in loco senza che ciò comporti un miglioramento in merito ai costi amministrativi e finanziari che tali operazioni comportano. |
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(5) |
L’articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le disposizioni relative al monitoraggio del solo potenziale produttivo. Nonostante la stretta connessione esistente tra le operazioni riguardanti il potenziale produttivo e le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, queste ultime non rientrano attualmente nell’applicazione di detto articolo. Al fine di semplificare il sistema di controllo, occorre fissare norme riguardanti la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti simili alle norme attualmente in vigore in materia di verifica delle operazioni relative al potenziale produttivo. |
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(6) |
Per semplificare la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, è necessario fissare disposizioni volte a consentire l’utilizzo, in aggiunta agli strumenti grafici, di strumenti equivalenti che permettono anche l’identificazione, la misurazione e la localizzazione della particella. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4, primo comma, lettera d), è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:
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3) |
l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 81 del presente regolamento.»; |
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4) |
l’articolo 81 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 81 Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti 1. Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresi il divieto transitorio di nuovo impianto di cui all’articolo 85 octies, paragrafo 1, di detto regolamento e le disposizioni previste all’articolo 103 octodecies del medesimo regolamento in merito alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo. 2. In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 85 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto. Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto. Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo. 3. Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto. Il controllo prima dell’estirpazione include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata. Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso. 4. La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento. 5. Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, almeno una delle due verifiche indicate al paragrafo 3, primo comma, è effettuata con un controllo in loco. 6. Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto. Il controllo prima delle operazioni include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’esclusione del caso di rinnovo normale dei vigneti a norma dell’articolo 6. Il controllo di cui al secondo comma è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette la misurazione della superficie vitata in applicazione dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di uve da vino piantate, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO