28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 267/36


P9_TA(2023)0027

Trasparenza e targeting della pubblicità politica

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 febbraio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021)0731 — C9-0433/2021 — 2021/0381(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 267/10)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'offerta e la domanda di pubblicità politica sono in crescita e vanno assumendo dimensioni sempre più transfrontaliere. A questa tendenza si associa un numero ingente e crescente di servizi: consulenti politici, agenzie pubblicitarie, piattaforme di tecnologia pubblicitaria, società di pubbliche relazioni, influencer, analisti di dati e data broker vari. La pubblicità politica può assumere forme svariate: contenuti a pagamento, risultati di ricerca sponsorizzati, messaggi mirati a pagamento, promozione in classifiche, promozione di qualcosa o qualcuno integrato in contenuti come un inserimento di prodotti, influencer e altri testimonial. Le attività correlate possono comprendere ad esempio la diffusione di messaggi di pubblicità politica su richiesta di uno sponsor o la pubblicazione di contenuti a titolo oneroso.

(1)

L'offerta e la domanda di pubblicità politica sono in crescita e vanno assumendo dimensioni sempre più transfrontaliere. A questa tendenza si associa un numero ingente e crescente di servizi: consulenti politici, agenzie pubblicitarie, piattaforme di tecnologia pubblicitaria, società di pubbliche relazioni, influencer, analisti di dati e data broker vari. La pubblicità politica può assumere forme svariate: contenuti a pagamento, risultati di ricerca sponsorizzati, messaggi mirati a pagamento, promozione in classifiche, promozione di qualcosa o qualcuno integrato in contenuti come un inserimento di prodotti, influencer e altri testimonial. Le attività correlate possono comprendere ad esempio la diffusione di messaggi di pubblicità politica su richiesta di uno sponsor o la pubblicazione di contenuti a titolo oneroso o che prevedano altre forme di remunerazione, comprese le prestazioni in natura .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La pubblicità politica può essere diffusa o pubblicata con vari mezzi e media a livello transfrontaliero. Può essere diffusa o pubblicata nei media tradizionali offline, come giornali, televisione e radio, ma anche sempre più spesso su piattaforme online, siti web, applicazioni mobili, videogiochi e altre interfacce digitali. Queste ultime si prestano particolarmente a un'offerta di tipo transfrontaliero, per giunta pongono sfide nuove e difficili sul fronte regolamentare ed esecutivo. La pubblicità politica online è in forte aumento e alcune forme lineari di pubblicità politica offline, come la radio e la televisione, sono offerte anche online come servizi a richiesta. Nell'organizzare campagne di pubblicità politica, la tendenza è ad avvalersi di un'ampia scelta di media e forme.

(2)

La pubblicità politica può essere diffusa o pubblicata con vari mezzi e media a livello transfrontaliero , sia online che offline . Sta aumentando rapidamente in quanto può essere diffusa o pubblicata nei media tradizionali offline, come giornali, televisione e radio, ma anche sempre più spesso su piattaforme online, siti web, applicazioni mobili, videogiochi e altre interfacce digitali. Queste ultime si prestano particolarmente a un'offerta di tipo transfrontaliero, per giunta pongono sfide nuove e difficili sul fronte regolamentare ed esecutivo. La pubblicità politica online è in forte aumento e alcune forme lineari di pubblicità politica offline, come la radio e la televisione, sono offerte anche online come servizi a richiesta. Nell'organizzare campagne di pubblicità politica, la tendenza è ad avvalersi di un'ampia scelta di media e forme.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La necessità di garantire trasparenza è un fine pubblico legittimo, conformemente ai valori condivisi dell'UE e dei suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). Non è sempre facile per i cittadini riconoscere i messaggi di pubblicità politica ed esercitare i diritti democratici con cognizione di causa. È necessario un livello elevato di trasparenza anche per sostenere un dibattito politico equo e  aperto ed elezioni o referendum liberi ed equi e per combattere la disinformazione e interferenze illecite anche dall'estero . La pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione, specie se non ne è esplicitata la natura politica e se è mirata. Una pubblicità politica trasparente aiuta l'elettore a capire meglio quando è al cospetto di un messaggio di pubblicità politica, per conto di chi è fatta quella pubblicità e come è diventato il target di un dato prestatore di servizi pubblicitari, ponendolo così in condizioni migliori per una scelta informata.

(4)

La necessità di garantire trasparenza è un fine pubblico legittimo, conformemente ai valori condivisi dell'UE e dei suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). Non è sempre facile per i cittadini riconoscere i messaggi di pubblicità politica ed esercitare i diritti democratici con cognizione di causa. Inoltre, occorre affrontare l'interferenza sempre più sofisticata e  intensa di attori stranieri maligni nei nostri processi elettorali democratici attraverso la diffusione della disinformazione . La pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione, specie se non ne è esplicitata la natura politica , se proviene da sponsor esterni all'Unione europea o se è mirata o amplificata. È necessario un livello elevato di trasparenza anche per sostenere un dibattito politico equo e aperto, campagne politiche ed elezioni o referendum liberi e regolari e per combattere la disinformazione e interferenze illecite anche da paesi terzi . Una pubblicità politica trasparente aiuta l'elettore e gli individui in generale a capire meglio quando è al cospetto di un messaggio di pubblicità politica, per conto di chi è fatta quella pubblicità nonché come e perché è diventato il target di un dato prestatore di servizi pubblicitari, ponendolo così in condizioni migliori per una scelta informata.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

I prestatori di servizi pubblicitari che sono prestatori di servizi intermediari nel significato di cui al regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] coinvolti nella presentazione dei messaggi di pubblicità politica sulla loro interfaccia o su quella di un altro prestatore di servizi dovrebbero essere incoraggiati a istituire, attuare e pubblicare misure e politiche concepite su misura per evitare la collocazione di messaggi di pubblicità politica insieme alla disinformazione, anche mediante la partecipazione a iniziative più vaste di demonetizzazione della disinformazione come il codice di buone pratiche sulla disinformazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

In ambito di pubblicità politica si fa uso frequente delle tecniche di targeting. Per tecniche di targeting o amplificazione si dovrebbero intendere le tecniche usate per rivolgere a una sola persona ovvero a un gruppo di persone specifico un messaggio di pubblicità politica concepito su misura, o per aumentarne la diffusione , la portata o la visibilità . Visto il potere e il potenziale insiti in un uso improprio dei dati personali nel targeting, compreso il microtargeting e altre tecniche avanzate, tali tecniche possono costituire una minaccia particolare per legittimi interessi pubblici quali l'equità, le pari opportunità e la trasparenza del processo elettorale e  il diritto fondamentale a un'informazione obiettiva, trasparente e pluralistica.

(5)

In ambito di pubblicità politica si fa uso frequente delle tecniche di targeting e fornitura di messaggi pubblicitari . Per tecniche di targeting si dovrebbero intendere le tecniche usate per personalizzare un messaggio di pubblicità politica solamente per una persona specifica o un gruppo specifico di persone , o per escluderle, mediante il trattamento di dati personali. Per tecniche di fornitura di messaggi pubblicitari si dovrebbero intendere le tecniche automatizzate di trattamento dei dati personali utilizzate per determinare un pubblico specifico , come una persona o un gruppo specifico di persone all'interno del pubblico potenziale, per la diffusione di messaggi pubblicitari politici. Tali tecniche sono utilizzate dagli editori di pubblicità politica e in particolare dalle piattaforme online di grandi dimensioni ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), per trasmettere messaggi di pubblicità politica a un pubblico mirato sulla base di dati personali e del contenuto dei messaggi. La trasmissione di messaggi di pubblicità politica mediante tali tecniche comporta l'uso di algoritmi opachi e può differire da quanto previsto dagli sponsor e dai prestatori di servizi di pubblicità politica , che agiscono per conto degli sponsor, rendendo meno probabile che alcuni utenti vedano determinati messaggi di pubblicità politica rispetto ad altri . Visto il potere e il potenziale insiti in un uso improprio dei dati personali nel targeting, compreso il microtargeting e altre tecniche avanzate, tali tecniche possono costituire una minaccia particolare per legittimi interessi pubblici quali l'equità, la libertà di espressione, le pari opportunità e la trasparenza del processo elettorale e  i diritti fondamentali a un'informazione obiettiva, trasparente e pluralistica , alla vita privata e alla protezione dei dati personali e all'uguaglianza e alla non discriminazione .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La pubblicità politica è attualmente disciplinata in modo eterogeneo negli Stati membri, e tende a concentrarsi sui media tradizionali. Vigono restrizioni specifiche, anche in ordine alla prestazione transfrontaliera di servizi di pubblicità politica. Alcuni Stati membri vietano ai prestatori di servizi dell'UE stabiliti in altri Stati membri di offrire servizi di natura politica o con finalità politiche nei periodi elettorali. Nel contempo le carenze e lacune che con alta probabilità accusano le legislazioni di alcuni Stati membri fan sì che talvolta siano diffusi messaggi di pubblicità politica senza che siano rispettate le norme nazionali vigenti, con il rischio di compromettere le finalità delle leggi sulla trasparenza della pubblicità politica.

(6)

La pubblicità politica è attualmente disciplinata in modo eterogeneo negli Stati membri, e tende a concentrarsi sui media tradizionali. Vigono restrizioni specifiche, anche in ordine alla prestazione transfrontaliera di servizi di pubblicità politica , che incidono direttamente sulla capacità di condurre campagne politiche transfrontaliere e paneuropee . Alcuni Stati membri vietano ai prestatori di servizi dell'UE stabiliti in altri Stati membri di offrire servizi di natura politica o con finalità politiche nei periodi elettorali. Nel contempo le carenze e lacune che con alta probabilità accusano la legislazione nazionale di alcuni Stati membri come anche la legislazione dell'Unione fan sì che talvolta siano diffusi messaggi di pubblicità politica senza che siano rispettate le norme nazionali vigenti, con il rischio di compromettere le finalità delle leggi sulla trasparenza della pubblicità politica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Conseguenza di questa situazione è un mercato interno frammentario in cui diminuisce la certezza del diritto per i prestatori di servizi di pubblicità politica che preparano, collocano, pubblicano o diffondono messaggi di pubblicità politica, in cui è ostacolata la libera circolazione dei servizi connessi, distorta la concorrenza, anche tra prestatori di servizi offline e online, e sono richiesti complessi sforzi di conformità e costi aggiuntivi ai prestatori di servizi in questione.

(8)

Conseguenza di questa situazione è un mercato interno frammentario in cui diminuisce la certezza del diritto per i prestatori di servizi di pubblicità politica che preparano, promuovono, collocano, pubblicano , forniscono o diffondono messaggi di pubblicità politica, in cui è ostacolata la libera circolazione dei servizi connessi, distorta la concorrenza, anche tra prestatori di servizi offline e online come conseguenza della disparità del livello di obblighi e conformità tra questi diversi tipi di prestatori di servizi , e sono richiesti complessi sforzi di conformità e costi aggiuntivi ai prestatori di servizi in questione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Dato il contesto, è probabile che i prestatori di servizi di pubblicità politica esitino ad offrire i loro servizi in situazioni transfrontaliere. Questo discorso vale soprattutto per le microimprese e le PMI che spesso non dispongono di risorse adeguate per assorbire o trasferire gli elevati costi di conformità connessi alla preparazione, collocazione, pubblicazione o diffusione di pubblicità politica in più Stati membri. Ne consegue una disponibilità di servizi limitata e un freno alla possibilità dei prestatori di servizi di innovare e offrire campagne multimediali e multinazionali sul mercato interno.

(9)

Dato il contesto, è probabile che i prestatori di servizi di pubblicità politica esitino ad offrire i loro servizi in situazioni transfrontaliere. Questo discorso vale soprattutto per le microimprese e le PMI che spesso non dispongono di risorse adeguate per assorbire o trasferire gli elevati costi di conformità connessi alla preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione o diffusione di pubblicità politica in più Stati membri. Ne consegue una disponibilità di servizi limitata e un freno alla possibilità dei prestatori di servizi di innovare e offrire campagne multimediali e multinazionali sul mercato interno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È pertanto opportuno garantire in tutta l'Unione un livello di trasparenza uniforme ed elevato della pubblicità politica fornita nel quadro dei servizi di pubblicità politica e prevenire nel contempo divergenze che ostacolino la libera circolazione dei servizi connessi nel mercato interno, imponendo obblighi di trasparenza uniformi ai prestatori di servizi di pubblicità politica che garantiscano la tutela uniforme dei diritti dell'individuo e il controllo in tutto il mercato interno, sulla base dell'articolo 114 TFUE.

(10)

È pertanto opportuno garantire in tutta l'Unione un livello di trasparenza uniforme ed elevato della pubblicità politica fornita nel quadro dei servizi di pubblicità politica e prevenire nel contempo divergenze che ostacolino la libera circolazione dei servizi connessi nel mercato interno, stabilendo norme armonizzate sulla fornitura di servizi di pubblicità politica e sulla trasparenza e la dovuta diligenza per gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica che garantiscano la tutela uniforme dei diritti dell'individuo e il controllo in tutto il mercato interno, sulla base dell'articolo 114 TFUE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Gli Stati membri non dovrebbero mantenere né adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dal presente regolamento, incluse disposizioni più o meno severe che generino un livello di trasparenza della pubblicità politica diverso. La piena armonizzazione degli obblighi di trasparenza connessi alla pubblicità politica aumenta la certezza del diritto e riduce la frammentazione degli obblighi cui sono soggetti i prestatori di servizi in ambito di pubblicità politica.

(11)

Gli Stati membri non dovrebbero mantenere né adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dal presente regolamento, incluse disposizioni più o meno severe che generino un livello di trasparenza della pubblicità politica diverso. La piena armonizzazione degli obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza connessi alla pubblicità politica aumenta la certezza del diritto e riduce la frammentazione degli obblighi cui sono soggetti i prestatori di servizi in ambito di pubblicità politica.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il contenuto sostanziale della pubblicità politica né le norme che ne disciplinano la visualizzazione , compresi i  cosiddetti periodi di silenzio che precedono le elezioni o i referendum .

(13)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il contenuto della pubblicità politica né le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano il contenuto dei messaggi di pubblicità politica, la presentazione dei messaggi di pubblicità politica, i periodi elettorali e la conduzione di campagne politiche , compresi i  divieti di pubblicare annunci pubblicitari. Inoltre esso non dovrebbe pregiudicare in particolare il diritto fondamentale alla libertà di opinione e alla libertà di parola .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Le specifiche esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese dovrebbero essere tenute in considerazione nell'applicazione e attuazione del presente regolamento, conformemente al principio di proporzionalità. Il concetto di microimprese e di piccole e medie imprese dovrebbe essere inteso nel significato di cui alla direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un obbligo di trasparenza armonizzato applicabile agli operatori economici che forniscono pubblicità politica e servizi connessi (ossia attività che sono normalmente fornite dietro retribuzione); questi servizi consistono in particolare nella preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di messaggi di pubblicità politica. Le norme del presente regolamento che garantiscono un livello elevato di trasparenza dei servizi di pubblicità politica sono basate sull'articolo 114 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe altresì disciplinare l'uso delle tecniche di targeting e  amplificazione nell'ambito della pubblicazione, diffusione o  promozione di pubblicità politica, che comportano il trattamento di dati personali. Le norme del presente regolamento che disciplinano l'uso delle tecniche di targeting e  amplificazione sono basate sull'articolo 16 TFUE. Nella pubblicità politica rivolta a privati in uno Stato membro dovrebbe rientrare la pubblicità politica interamente preparata, collocata o  pubblicata da prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione, ma diffusa a privati nell'Unione. Per determinare se un messaggio di pubblicità politica è rivolto a privati in uno Stato membro, occorre tener conto dei fattori che lo collegano a quello Stato membro, ossia la lingua, il contesto, l'obiettivo e i mezzi di diffusione.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza armonizzati applicabili agli operatori economici che forniscono pubblicità politica e servizi connessi (ossia attività che sono normalmente fornite dietro retribuzione); questi servizi consistono in particolare nella preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione di messaggi di pubblicità politica. Le norme del presente regolamento che garantiscono un livello elevato di trasparenza dei servizi di pubblicità politica sono basate sull'articolo 114 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe altresì disciplinare l'uso delle tecniche di targeting e  fornitura di messaggi pubblicitari nell'ambito della promozione, pubblicazione, fornitura o  diffusione di pubblicità politica, che comportano il trattamento di dati personali. Le norme del presente regolamento che disciplinano l'uso delle tecniche di targeting e  di fornitura di messaggi pubblicitari sono basate sull'articolo 16 TFUE. Nella pubblicità politica rivolta a privati in uno Stato membro dovrebbe rientrare la pubblicità politica interamente preparata, collocata , promossa, pubblicata, fornita o  diffusa da prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione, ma diffusa a privati nell'Unione. Per determinare se un messaggio di pubblicità politica è rivolto a privati in uno Stato membro, occorre tener conto dei fattori che lo collegano a quello Stato membro, ossia la lingua, il contesto, l'obiettivo e i mezzi di diffusione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Le specificità del mezzo di pubblicazione o di diffusione del messaggio di pubblicità politica dovrebbero essere prese in considerazione nell'applicazione e nell'esecuzione del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Il presente regolamento dovrebbe ricordare l'importanza del principio di non discriminazione nella prestazione transfrontaliera di servizi di pubblicità politica nell'Unione. I prestatori di servizi di pubblicità politica non dovrebbero discriminare gli sponsor legalmente stabiliti nell'Unione, anche nel caso di servizi transfrontalieri per i partiti politici europei, in quanto ciò pregiudicherebbe la possibilità di condurre campagne politiche transfrontaliere, che sono essenziali per promuovere una sfera pubblica europea. Tuttavia, il rifiuto di erogare servizi in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi di pubblicità politica non svolgono attività non costituisce una discriminazione, in quanto tali prestatori di servizi non dovrebbero essere obbligati a svolgere attività commerciali in uno Stato membro in cui non sono economicamente attivi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)

Un solido insieme di prove dimostra che attori stranieri hanno interferito attivamente nel funzionamento democratico dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare nel corso di periodi elettorali e referendari. Considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi su cui l'Unione è fondata e che, inoltre, le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione rappresentano un abuso delle libertà fondamentali di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta e minacciano tali libertà, oltre a compromettere i processi democratici nell'UE e nei suoi Stati membri, come lo svolgimento di elezioni libere ed eque, è necessario adottare misure adeguate per combattere la disinformazione e prevenire tali ingerenze mediante pubblicità sponsorizzata da attori provenienti da paesi terzi. Al fine di favorire l'applicazione delle norme nazionali in materia di interferenze esterne nelle elezioni, è necessario garantire che i messaggi di pubblicità politica sponsorizzati, preparati, collocati, promossi, pubblicati, forniti o diffusi nell'Unione, o diretti a persone fisiche in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei fornitori di servizi, possa essere fornita solo agli sponsor che sono cittadini dell'Unione e ai prestatori di servizi che agiscono per conto di tali sponsor, oltre a persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite nell'Unione. Al fine di determinare il luogo di stabilimento di uno sponsor, è necessario tenere conto del luogo di stabilimento dei soggetti che in ultima istanza lo controllano.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Non esiste una definizione di pubblicità politica o di messaggio di pubblicità politica a livello dell'Unione. Una definizione comune è necessaria per stabilire l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza armonizzati e delle norme di targeting e  amplificazione . Tale definizione dovrebbe comprendere le molteplici forme che può assumere la pubblicità politica e altri eventuali mezzi e modalità di pubblicazione o diffusione nell'Unione, che la fonte sia situata al suo interno o in un paese terzo.

(15)

Non esiste una definizione di pubblicità politica o di messaggio di pubblicità politica a livello dell'Unione. Una definizione comune è necessaria per stabilire l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza armonizzati e delle norme di targeting e  di fornitura di messaggi pubblicitari . Tale definizione dovrebbe comprendere le molteplici forme che può assumere la pubblicità politica e altri eventuali mezzi e modalità di pubblicazione o diffusione nell'Unione, che la fonte sia situata al suo interno o in un paese terzo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Nella definizione di pubblicità politica dovrebbe rientrare la pubblicità pubblicata o diffusa direttamente o indirettamente da, a favore o per conto di un attore politico. Essendo il messaggio pubblicitario di, a favore o per conto di un attore politico indissociabile dalla attività di questi in quanto attore politico, si può presumere che possa influenzare il dibattito politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale.

(16)

Nella definizione di pubblicità politica dovrebbe rientrare la pubblicità preparata, collocata, promossa, pubblicata , fornita o diffusa direttamente o indirettamente da, a favore o per conto di un attore politico , in qualsiasi modo . Essendo il messaggio pubblicitario di, a favore o per conto di un attore politico indissociabile dalla attività di questi in quanto attore politico, si può presumere che possa influenzare il dibattito politico o l'esito di un'elezione o di un referendum , salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale. Al fine di determinare se un messaggio è di natura puramente privata o puramente commerciale, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti, quali il contenuto, il linguaggio utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo obiettivo e i mezzi con cui è promosso, pubblicato o diffuso. I messaggi riguardanti lo stato di famiglia o le attività imprenditoriali di un attore politico possono essere puramente privati o puramente commerciali. Inoltre, la definizione di pubblicità politica dovrebbe comprendere messaggi preparati, posizionati, promossi, pubblicati, forniti o diffusi che possono influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto. Tali messaggi non possono essere considerati puramente privati o puramente commerciali. Tali messaggi possono provenire da qualsiasi persona fisica o giuridica, anche da fonti ufficiali, quali governi, autorità pubbliche, istituzioni o organismi. Tuttavia, se i messaggi sono strettamente limitati all'annuncio di elezioni o referendum o alle modalità di partecipazione alle elezioni o ai referendum, sono esclusi dal campo di applicazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Dovrebbe altresì configurare pubblicità politica la pubblicazione o diffusione, a cura di altri attori, di un messaggio che può influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto. Al fine di determinare se la pubblicazione o diffusione di un messaggio possa influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, come il contenuto del messaggio, il linguaggio utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo obiettivo e i mezzi con cui è pubblicato o diffuso. I messaggi su questioni di società o controverse potrebbero , a seconda dei casi , influenzare l'esito di un'elezione o  referendum , un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto .

(17)

Dovrebbe altresì configurare pubblicità politica la promozione, pubblicazione , fornitura o diffusione, a cura di altri attori, di un messaggio che può influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto o l'opinione pubblica su questioni sociali o controverse, a livello dell'Unione, nazionale, regionale, locale e o di partito politico. Un processo legislativo o regolamentare dovrebbe comprendere un processo decisionale avente effetti vincolanti di applicazione generale a livello locale, regionale, nazionale o europeo . Al fine di determinare se la pubblicazione , promozione o diffusione di un messaggio possa e sia intesa a influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti nel momento in cui il messaggio è stato promosso, pubblicato, fornito o diffuso , come l'identità dello sponsor del messaggio, la forma e il contenuto del messaggio, il linguaggio scritto o orale utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo obiettivo e i mezzi con cui è promosso , pubblicato , fornito o  diffuso , il pubblico di riferimento e l'obiettivo del messaggio .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

La comunicazione di un partito politico con i suoi membri attuali o precedenti è parte integrante dell'adesione a tale partito e non costituisce pubblicità politica.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

La pubblicità commerciale e le pratiche di marketing possono legittimamente influenzare la percezione dei prodotti e dei servizi da parte dei consumatori o il loro comportamento d'acquisto, anche attraverso la differenziazione del marchio in base alle azioni dell'azienda nel campo della responsabilità sociale d'impresa, dell'impatto sociale o di qualsiasi altro tipo di impegno mirato. La pubblicità commerciale, in alcuni casi, può influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto, nel qual caso il presente regolamento dovrebbe trovare applicazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater)

Ai fini di un'efficace attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento, e in particolare al fine di aiutare gli sponsor della pubblicità e i prestatori di servizi che agiscono per conto degli sponsor a dichiarare la pubblicità politica, e aiutare i prestatori di servizi di pubblicità politica a facilitare e gestire in modo appropriato tali dichiarazioni, è necessario che la Commissione rediga orientamenti comuni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Non dovrebbero configurare pubblicità politica le informazioni pratiche emanate da fonti ufficiali e concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione a elezioni o referendum.

(18)

Non dovrebbero configurare pubblicità politica le informazioni pratiche emanate da fonti ufficiali strettamente limitate all'annuncio di elezioni o referendum o delle modalità di partecipazione a elezioni o referendum.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento le opinioni politiche espresse nei programmi di trasmissioni audiovisive lineari o  pubblicate sulla stampa scritta senza pagamento diretto o remunerazione equivalente .

(19)

I media contribuiscono al buon funzionamento dei processi democratici e svolgono un ruolo essenziale nel garantire la libertà di espressione e il diritto all'informazione, in particolare nei periodi elettorali. Essi offrono uno spazio di dibattito pubblico e contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la libertà editoriale dei media. Le opinioni e i pareri politici o altri contenuti editoriali espressi o diffusi a scopi giornalistici o sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media non dovrebbero essere considerati pubblicità politica e non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento , se nessun pagamento o altra remunerazione è fornita da terzi specificamente per l'espressione dei pareri o delle opinioni. Tali opinioni e pareri politici ulteriormente promossi, pubblicati o diffusi dal prestatore di servizi dovrebbero comunque essere considerati pubblicità politica. È opportuno applicare le pratiche giornalistiche stabilite dal diritto nazionale o dai consigli dei media e della stampa in conformità con il diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali. Qualsiasi forma di pubblicità occulta dovrebbe essere vietata.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

L'alfabetizzazione mediatica è fondamentale per consentire alle persone di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. È altresì una competenza fondamentale affinché l'opinione pubblica possa usufruire dell'accesso alle informazioni sulla pubblicità politica previsto dal presente regolamento. È pertanto importante promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica negli Stati membri e a livello dell'Unione, in tutti i settori della società, per le persone di tutte le età.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

È necessario definire il messaggio di pubblicità politica come esempio di pubblicità politica. Il termine ricomprende i mezzi con cui il messaggio di pubblicità politica è comunicato, anche a mezzo stampa, su media radiotelevisivi o su piattaforme online.

(21)

È necessario definire il messaggio di pubblicità politica come esempio di pubblicità politica. Il termine ricomprende i mezzi con cui il messaggio di pubblicità politica è comunicato, anche a mezzo stampa, su media radiotelevisivi , su portali mediatici online, su pagine web che mostrano risultati delle interrogazioni dei motori di ricerca o su piattaforme online.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Per campagna di pubblicità politica si dovrebbe intendere la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di una serie di messaggi pubblicitari collegati per la durata di un contratto di pubblicità politica, sulla base di una preparazione, sponsorizzazione o di un finanziamento comune. Nella nozione dovrebbe rientrare la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di un messaggio pubblicitario su media diversi e in diversi momenti dello stesso ciclo elettorale.

(24)

Per campagna di pubblicità politica si dovrebbe intendere la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione di una serie di messaggi pubblicitari collegati per la durata di un contratto di servizi di pubblicità politica, sulla base di una preparazione, sponsorizzazione o di un finanziamento comune. Nella nozione dovrebbe rientrare la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione di un messaggio pubblicitario su media diversi e in diversi momenti dello stesso ciclo elettorale o processo legislativo .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

La definizione di pubblicità politica non dovrebbe pregiudicare la definizione nazionale di partito politico, obiettivi politici o periodi di campagna elettorale a livello nazionale.

(25)

La definizione di pubblicità politica non dovrebbe pregiudicare la definizione nazionale di partito politico, obiettivi politici o periodi di campagna elettorale politica a livello nazionale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Al fine di coprire la vasta gamma di prestatori di servizi connessi alla pubblicità politica, nella nozione di prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rientrare i prestatori coinvolti nella preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di pubblicità politica.

(26)

Al fine di coprire la vasta gamma di prestatori di servizi connessi alla pubblicità politica, nella nozione di prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rientrare i prestatori coinvolti nella preparazione, come la definizione e pianificazione di un messaggio pubblicitario o di una campagna, o nella collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione di pubblicità politica. Ad esempio, i prestatori di servizi di pubblicità politica possono avviare servizi di pubblicità politica per conto degli sponsor. Per erogazione di tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari nel contesto della pubblicità politica si dovrebbe intendere un servizio di pubblicità politica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

I prestatori di servizi puramente accessori in relazione alla pubblicità politica, che sono forniti in aggiunta e a mero complemento della preparazione, della collocazione, della promozione, della pubblicazione e della diffusione della pubblicità politica, non dovrebbero essere intesi come prestatori di servizi di pubblicità politica ai sensi del presente regolamento. I servizi accessori sono servizi che tipicamente dipendono da un servizio di pubblicità politica e che lo integrano. Tali servizi possono comprendere i trasporti, i finanziamenti e gli investimenti, gli acquisti, le vendite, la ristorazione, il marketing, i servizi informatici, la pulizia e la manutenzione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

Per sponsor si dovrebbe intendere la persona per conto della quale la pubblicità politica è preparata, collocata, promossa, pubblicata o diffusa, ad esempio un singolo candidato a un'elezione o un partito politico o un'organizzazione politica.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater)

Per editori di pubblicità politica si dovrebbero intendere i prestatori di servizi di pubblicità politica, generalmente alla fine della catena dei prestatori di servizi, che promuovono, pubblicano, forniscono o diffondono pubblicità politica trasmettendola via radio o televisione, mettendola a disposizione attraverso un'interfaccia o rendendola pubblica con altri mezzi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Non dovrebbero configurare servizi di pubblicità politica i messaggi condivisi da singoli a titolo meramente personale. Non si dovrebbe considerare agire a titolo personale chi pubblica messaggi la cui diffusione o pubblicazione è pagata da terzi.

(27)

Non dovrebbero configurare pubblicità politica i messaggi condivisi da singoli a titolo meramente personale. Non si dovrebbe considerare agire a titolo personale chi pubblica messaggi la cui diffusione o pubblicazione comporta una remunerazione o prestazioni in natura da parte di terzi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Una volta individuata la connessione politica di un messaggio pubblicitario, lo si dovrebbe chiaramente indicare agli altri prestatori di servizi coinvolti nei servizi di pubblicità politica. Inoltre, una volta identificato un messaggio pubblicitario come messaggio di pubblicità politica , la sua ulteriore diffusione dovrebbe rispettare gli obblighi di trasparenza. Nei casi in cui i contenuti sponsorizzati sono condivisi in modo organico ad esempio, la pubblicità dovrebbe comunque essere qualificata come politica .

(28)

Una volta che lo sponsor dichiara che un messaggio pubblicitario è di natura politica , lo si dovrebbe chiaramente indicare senza indugio agli altri prestatori di servizi coinvolti nei servizi di pubblicità politica. Inoltre, una volta identificato un messaggio pubblicitario come politico , la sua ulteriore diffusione dovrebbe rispettare gli obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza . Nei casi in cui un messaggio di pubblicità politica è condiviso in modo organico ad esempio, esso dovrebbe comunque essere qualificato come politico .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Al fine di garantire l'efficacia degli obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza, gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica che agiscono per conto degli sponsor dovrebbero trasmettere in buona fede le informazioni pertinenti in modo tempestivo, chiaro, completo e accurato per consentire agli altri prestatori di servizi della catena di conformarsi al regolamento. Quando l'editore di pubblicità politica è l'unico prestatore di servizi di pubblicità politica, lo sponsor dovrebbe comunicare tali informazioni all'editore in questione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Qualora i prestatori di servizi di pubblicità politica vengano a conoscenza di un errore manifesto, di un'inesattezza o di un'incompletezza nella dichiarazione del carattere politico di una pubblicità, o nelle informazioni comunicate, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero imporre agli sponsor di garantire che tale errore manifesto, inesattezza o incompletezza sia corretto.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)

Una dichiarazione o un'informazione dovrebbe essere considerata manifestamente errata se risulta evidente dalla pubblicità, dallo sponsor o dal contesto in cui è prestato il servizio in questione, senza ulteriori verifiche o attività di accertamento dei fatti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quinquies)

Il compimento di quanto è ragionevolmente possibile dovrebbe includere misure diligenti e obiettive, ad esempio contattare lo sponsor o i prestatori di servizi interessati, al fine di completare o correggere le informazioni. È opportuno tenere conto della natura e dell'importanza delle informazioni errate o mancanti in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Il compimento di quanto è ragionevolmente possibile dovrebbe riflettersi anche negli accordi contrattuali tra i prestatori di servizi e con lo sponsor, se del caso. Il prestatore di servizi di pubblicità politica non dovrebbe essere tenuto ad impegnarsi in attività di accertamento dei fatti eccessive od onerose o in contatti complessi con lo sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Le norme sulla trasparenza dettate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi solo ai servizi di pubblicità politica, ossia la pubblicità politica normalmente fornita dietro retribuzione, il che comprende anche contributi in natura. Gli obblighi di trasparenza non dovrebbero applicarsi ai contenuti caricati da un utente di servizi intermediari online, ad esempio una piattaforma online, e diffusi da detti servizi a titolo gratuito per la collocazione, pubblicazione o diffusione del messaggio specifico, salvo se l'utente ha ricevuto un compenso da terzi per il messaggio di pubblicità politica.

(29)

Le norme sulla trasparenza , sulla dovuta diligenza e sulla protezione dei dati dettate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi solo ai servizi di pubblicità politica, ossia la pubblicità politica normalmente fornita dietro retribuzione, il che comprende anche contributi in natura. Gli obblighi non dovrebbero applicarsi ai contenuti caricati da un utente di servizi intermediari online, ad esempio una piattaforma online, e diffusi da detti servizi a titolo gratuito per la collocazione, pubblicazione , fornitura o diffusione del messaggio specifico, salvo se l'utente ha ricevuto un compenso o prestazioni in natura da terzi per il messaggio di pubblicità politica.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Gli obblighi di trasparenza non dovrebbero nemmeno applicarsi alla condivisione di informazioni tramite servizi di comunicazione elettronica come i servizi di messaggeria elettronica o le chiamate telefoniche, purché non sia coinvolto nessun servizio di pubblicità politica.

(30)

Gli obblighi di trasparenza non dovrebbero nemmeno applicarsi alla condivisione di informazioni tramite servizi di comunicazione elettronica interpersonale come i servizi di messaggeria elettronica o le chiamate telefoniche, purché non sia coinvolto nessun servizio di pubblicità politica.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

La libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali include la libertà di opinione politica e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni politiche e di condividere idee politiche. Ogni limitazione deve ottemperare all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali per cui possono essere apportate modulazioni e limitazioni laddove siano giustificate dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e rispettino i principi generali del diritto dell'Unione, quali la proporzionalità e la certezza del diritto. Ciò vale anche nelle situazioni in cui le idee politiche sono comunicate tramite prestatori di servizi di pubblicità politica.

(31)

La libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali include la libertà di opinione politica e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni politiche e di condividere idee politiche. Ogni limitazione deve ottemperare all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali per cui possono essere apportate modulazioni e limitazioni laddove siano necessarie e giustificate dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e rispettino i principi generali del diritto dell'Unione, quali la proporzionalità e la certezza del diritto. Ciò vale anche nelle situazioni in cui le idee politiche sono comunicate tramite prestatori di servizi di pubblicità politica. La libertà di espressione è uno dei pilastri di un vivace dibattito democratico.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

Data l'importanza della pubblicità politica, è essenziale che il presente regolamento assicuri un quadro normativo che garantisca l'accesso completo, paritario e senza limitazioni ai servizi di pubblicità politica e alle relative informazioni obbligatorie sulla trasparenza a tutti i destinatari, comprese le persone con disabilità. Pertanto è importante che i requisiti di accessibilità per i prestatori di servizi di pubblicità politica siano coerenti con il vigente diritto dell'Unione, tra cui l'atto europeo sull'accessibilità e la direttiva sull'accessibilità del web, e che il diritto dell'Unione sia ulteriormente sviluppato affinché nessuno sia lasciato indietro a causa dell'innovazione digitale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Per quanto riguarda gli intermediari online, ai messaggi di pubblicità politica da questi pubblicati o diffusi si applica il regolamento (UE) 2021 / XX [legge sui servizi digitali] con norme orizzontali che disciplinano tutti i tipi di pubblicità online, compresi gli annunci commerciali e i messaggi politici. In base alla definizione di pubblicità politica di cui al presente regolamento, è opportuno prevedere una maggiore granularità degli obblighi di trasparenza a carico degli editori di pubblicità rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021 / XX [legge sui servizi digitali], segnatamente le piattaforme di dimensioni molto grandi. Ciò riguarda in particolare le informazioni sul finanziamento dei messaggi di pubblicità politica. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della legge sui servizi digitali , ivi compresi gli obblighi di valutazione e attenuazione dei rischi a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in relazione ai loro sistemi pubblicitari.

(32)

Per quanto riguarda gli intermediari online, ai messaggi di pubblicità politica da questi pubblicati o diffusi si applica il regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali) con norme orizzontali che disciplinano tutti i tipi di pubblicità online, compresi gli annunci commerciali e i messaggi politici. In base alla definizione di pubblicità politica di cui al presente regolamento, è opportuno prevedere una maggiore granularità degli obblighi di trasparenza a carico degli editori di pubblicità rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali), segnatamente le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Ciò riguarda in particolare le informazioni sul finanziamento dei messaggi di pubblicità politica. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento sui servizi digitali ma dovrebbe fornire informazioni sugli obblighi di valutazione e attenuazione dei rischi a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in relazione ai loro sistemi pubblicitari , comprese le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari dei servizi di pubblicità politica utilizzati. Per assistere gli Stati membri e i prestatori di servizi, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sull'interazione tra i diversi atti giuridici dell'Unione e il presente regolamento e sulla loro natura complementare, così come sull'interpretazione di eventuali prescrizioni simili ivi contenute.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Le attività di preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di pubblicità politica possono dare adito a una complessa catena di prestatori di servizi. È quanto accade in particolare quando a controllare la selezione del contenuto pubblicitario, la selezione dei criteri di targeting, i dati utilizzati per il targeting, le tecniche di targeting, la produzione del messaggio pubblicitario e la sua diffusione sono diversi prestatori di servizi. I servizi automatizzati, ad esempio, supportano l'abbinamento tra profilo dell'utente di un'interfaccia e contenuto pubblicitario grazie ai dati personali raccolti direttamente presso l'utente stesso e in funzione del suo comportamento online, e ai dati desunti.

(33)

Le attività di preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione di pubblicità politica possono dare adito a una complessa catena di prestatori di servizi. È quanto accade in particolare quando a controllare la selezione del contenuto pubblicitario, la selezione dei criteri di targeting e fornitura di messaggi pubblicitari , i dati utilizzati per il targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari , le tecniche di targeting e fornitura di messaggi pubblicitari , la produzione del messaggio pubblicitario e la sua diffusione possono essere diversi prestatori di servizi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Data l'importanza di garantire obblighi di trasparenza efficaci e di agevolarne il controllo, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero provvedere affinché le pertinenti informazioni raccolte nella prestazione dei servizi, compresa l'indicazione che un messaggio pubblicitario è di natura politica, siano trasmesse all'editore di pubblicità politica che rende pubblico il messaggio in questione. Al fine di sostenere l'adempimento efficiente di questo obbligo e la trasmissione tempestiva e accurata di queste informazioni, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero sostenere l'automazione della trasmissione di informazioni tra prestatori di servizi di pubblicità politica.

(34)

Data l'importanza di garantire in particolare obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza efficaci e di agevolarne il controllo, gli sponsor e, se del caso, i prestatori di servizi di pubblicità politica che agiscono per conto degli sponsor dovrebbero garantire l'accuratezza delle informazioni da essi fornite. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero provvedere affinché le pertinenti informazioni raccolte nella prestazione dei servizi, compresa l'indicazione che un messaggio pubblicitario è di natura politica, siano complete e siano trasmesse all'editore di pubblicità politica che diffonde il messaggio in questione. Al fine di sostenere l'adempimento efficiente di questo obbligo e la trasmissione tempestiva e accurata di queste informazioni, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero trasmettere tali informazioni contestualmente alla prestazione del servizio pertinente e prendere in considerazione e sostenere l'automazione della trasmissione di informazioni tra prestatori di servizi di pubblicità politica adeguando le loro interfacce online per facilitare la conformità. I prestatori di servizi di pubblicità politica, quando vengono a conoscenza del fatto che le informazioni da essi trasmesse sono state aggiornate, dovrebbero provvedere affinché tali informazioni aggiornate siano comunicate all'editore di pubblicità politica interessato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Potrebbero anche essere disposte misure che prevedano un meccanismo efficace con cui chiunque possa indicare che un messaggio di pubblicità politica è tale , e misure efficaci in risposta a tali indicazioni.

(36)

Potrebbero anche essere disposte misure che prevedano la fornitura di un meccanismo efficace da parte degli editori di pubblicità politica con cui chiunque possa indicare che un messaggio è di pubblicità politica, e misure efficaci in risposta a tali indicazioni.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Pur prevedendo requisiti specifici, nessuno degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che impone ai prestatori intermediari di servizi un obbligo generale di monitoraggio dei contenuti politici condivisi da persone fisiche o giuridiche, ovvero l'obbligo generale di prendere provvedimenti proattivi in relazione a contenuti connessi a attività illegali che tali prestatori trasmettono o conservano.

(37)

Pur prevedendo requisiti specifici, nessuno degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che impone ai prestatori intermediari di servizi un obbligo generale di monitoraggio dei contenuti politici condivisi in modo organico da persone fisiche o giuridiche, ovvero l'obbligo generale di prendere provvedimenti proattivi in relazione a contenuti connessi a attività illegali che tali prestatori trasmettono o conservano.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

La trasparenza della pubblicità politica dovrebbe mettere i cittadini nelle condizioni di capire quando sono al cospetto di un messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero garantire, per ciascun messaggio di pubblicità politica, che sia dichiarato chiaramente che si tratta di pubblicità politica e sia identificato lo sponsor. Se del caso, il nome dello sponsor potrebbe accompagnarsi a un logo politico. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero applicare un'etichettatura effettiva che tenga conto degli sviluppi della ricerca scientifica e delle migliori pratiche di trasparenza in materia di etichettatura pubblicitaria. Dovrebbero inoltre garantire che per ciascun messaggio di pubblicità politica siano pubblicate informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa e i suoi obiettivi, possibilmente da includere nel messaggio stesso ovvero da fornirsi a cura dell'editore sul suo sito web tramite un link o altra indicazione equivalente, chiara e di facile uso, inclusa nel messaggio .

(38)

La trasparenza della pubblicità politica dovrebbe mettere gli interessati nelle condizioni di capire quando sono al cospetto di un messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero garantire, per ciascun messaggio di pubblicità politica, che sia dichiarato chiaramente che si tratta di pubblicità politica e  che sia identificato lo sponsor e la campagna politica di cui il messaggio fa parte . Se del caso, il nome dello sponsor potrebbe accompagnarsi a un logo politico. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero garantire che i messaggi di pubblicità politica siano correttamente qualificati come tali e applicare un'etichettatura effettiva che tenga conto degli sviluppi della ricerca scientifica e delle migliori pratiche di trasparenza in materia di etichettatura pubblicitaria. Alla luce degli sviluppi tecnologici e di altro tipo nella ricerca scientifica e nelle pratiche di mercato in tale ambito, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che stabilisca tecniche di etichettatura armonizzate per la pubblicità politica.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

È opportuno che queste informazioni figurino in un avviso di trasparenza, insieme con l'identità dello sponsor, a beneficio della rendicontabilità del processo politico. Dovrebbe altresì essere chiaramente indicato il luogo di stabilimento dello sponsor e se lo sponsor è una persona fisica o giuridica. Nell'avviso di trasparenza non dovrebbero figurare i dati personali delle persone che hanno concorso alla pubblicità politica e che non hanno legami con lo sponsor né con altri attori politici coinvolti. L'avviso di trasparenza dovrebbe altresì contenere informazioni sul periodo di diffusione, sulle elezioni connesse, sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario in questione come dell'intera campagna pubblicitaria, sulla fonte dei finanziamenti utilizzati e altre informazioni che garantiscano l'equità della diffusione del messaggio pubblicitario. Sono informazioni sulla fonte dei finanziamenti utilizzati ad esempio l'origine pubblica o privata o il fatto che provengano dall'interno o dall'esterno dell'Unione europea. Tra le informazioni sulle elezioni o sui referendum connessi dovrebbe figurare, ove possibile, un link alle informazioni emanate da fonti ufficiali concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione, ovvero la promozione della partecipazione, a dette elezioni o referendum. L'avviso di trasparenza dovrebbe inoltre indicare come vanno contrassegnati i messaggi di pubblicità politica in conformità della procedura stabilita nel presente regolamento. Tale requisito non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di notifica di cui agli articoli 14, 15 e  19 del regolamento (UE) 2021 / XXX [legge sui servizi digitali].

(39)

È opportuno che queste informazioni figurino in un avviso di trasparenza, insieme con l'identità dello sponsor e , ove applicabile, l'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor a beneficio della rendicontabilità del processo politico. Dovrebbe altresì essere chiaramente indicato il luogo di stabilimento dello sponsor e se lo sponsor è una persona fisica o giuridica. Nell'avviso di trasparenza non dovrebbero figurare i dati personali delle persone che hanno concorso alla pubblicità politica e che non hanno legami con lo sponsor né con altri attori politici coinvolti. L'avviso di trasparenza dovrebbe altresì contenere informazioni sul periodo di diffusione, sulle elezioni connesse, sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario in questione come dell'intera campagna pubblicitaria, sulla fonte dei finanziamenti utilizzati e altre informazioni che garantiscano l'equità della diffusione del messaggio pubblicitario. Sono informazioni sulla fonte dei finanziamenti utilizzati ad esempio l'origine pubblica o privata o il fatto che provengano dall'interno o dall'esterno dell'Unione europea. Tra le informazioni sulle elezioni o sui referendum connessi dovrebbe figurare, ove possibile, un link alle informazioni emanate da fonti ufficiali concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione, ovvero la promozione della partecipazione, a dette elezioni o referendum. L'avviso di trasparenza dovrebbe essere disponibile al momento della pubblicazione o diffusione della pubblicità e le informazioni ivi contenute dovrebbero essere mantenute aggiornate. L'avviso di trasparenza dovrebbe inoltre indicare come vanno contrassegnati i messaggi di pubblicità politica in conformità della procedura stabilita nel presente regolamento. Tale requisito non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di notifica di cui agli articoli 16 e  17 del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali).

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza dovrebbero figurare direttamente nel messaggio pubblicitario o essere facilmente reperibili grazie a un'indicazione ivi contenuta . Il requisito per cui le informazioni sull'avviso di trasparenza debbano essere, tra altre cose, evidenti dovrebbe implicare che sia dato loro risalto nel messaggio pubblicitario o contestualmente ad esso. Il requisito per cui le informazioni pubblicate nell'avviso di trasparenza debbano essere facilmente fruibili e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico e di facile uso dovrebbe implicare che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità. L'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) declina requisiti di accessibilità per le informazioni, tra cui le informazioni digitali che sarebbe opportuno utilizzare per agevolare l'accesso delle persone con disabilità alle informazioni sulla pubblicità politica.

(40)

Gli editori di pubblicità politica dovrebbero garantire che ciascun messaggio di pubblicità politica contenga una chiara indicazione di dove sia possibile reperire facilmente l'avviso di trasparenza. La presentazione delle informazioni può variare in funzione dei mezzi utilizzati. Per reperire facilmente le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza , si potrebbe utilizzare, ad esempio, un link a una pagina web dedicata, su schermo o tramite mezzi audio, un codice di risposta rapida (QR code) o misure tecniche equivalenti di facile uso . Il requisito per cui le informazioni sull'avviso di trasparenza debbano essere, tra altre cose, evidenti dovrebbe implicare che sia dato loro risalto nel messaggio pubblicitario o contestualmente ad esso. Il requisito per cui le informazioni pubblicate nell'avviso di trasparenza debbano essere facilmente fruibili e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico e di facile uso dovrebbe implicare che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità. L'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) declina requisiti di accessibilità per le informazioni, tra cui le informazioni digitali che sarebbe opportuno utilizzare per agevolare l'accesso delle persone con disabilità alle informazioni sulla pubblicità politica.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

È opportuno predisporre avvisi di trasparenza che sensibilizzino l'utente e contribuiscano a identificare chiaramente un messaggio di pubblicità politica come tale. Dovrebbero essere concepiti in modo da non scomparire o da restare accessibili anche quando il messaggio pubblicitario è ulteriormente diffuso, ad esempio quando viene postato su un'altra piattaforma o inoltrato tra singoli individui. Le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza dovrebbero essere pubblicate quando inizia la pubblicazione del messaggio di pubblicità politica ed essere conservate per un anno dopo l'ultima pubblicazione. Le informazioni conservate dovrebbero riguardare anche i messaggi di pubblicità politica cui l'editore ha posto fine o che ha cancellato.

(41)

È opportuno predisporre avvisi di trasparenza che sensibilizzino l'utente e contribuiscano a identificare chiaramente un messaggio di pubblicità politica come tale. Dovrebbero essere concepiti in modo da non scomparire o da restare accessibili anche quando il messaggio pubblicitario è ulteriormente diffuso, ad esempio quando viene postato su un'altra piattaforma o inoltrato tra singoli individui. Le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza dovrebbero essere pubblicate quando inizia la pubblicazione del messaggio di pubblicità politica ed essere conservate per dieci anni dopo l'ultima pubblicazione. Le informazioni conservate dovrebbero riguardare anche i messaggi di pubblicità politica cui l'editore ha posto fine o che ha cancellato e il motivo della rimozione .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

In quanto mettono a disposizione del pubblico messaggi di pubblicità politica, gli editori di pubblicità politica dovrebbero pubblicare o diffondere dette informazioni contestualmente alla pubblicazione o diffusione del messaggio pubblicitario. Gli editori di pubblicità politica non dovrebbero rendere pubblici i messaggi di pubblicità politica che non osservano gli obblighi di trasparenza prescritti dal presente regolamento. Inoltre gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero mettere a disposizione le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza tramite i registri della pubblicità pubblicati a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento. Ne risulterà agevolato il lavoro degli attori interessati, tra cui i ricercatori nel loro ruolo specifico di sostegno ad elezioni o referendum liberi ed equi e a campagne elettorali eque, specie quando esaminano gli sponsor e analizzano il contesto del messaggio di pubblicità politica.

(42)

In quanto mettono a disposizione del pubblico messaggi di pubblicità politica, gli editori di pubblicità politica dovrebbero pubblicare o diffondere dette informazioni contestualmente alla pubblicazione o diffusione del messaggio pubblicitario. Qualora gli editori di pubblicità politica vengano a conoscenza che il messaggio di pubblicità politica non rispetta gli obblighi di trasparenza prescritti dal presente regolamento, dovrebbero fare il possibile per renderlo conforme ai suddetti obblighi. Qualora le informazioni non possano essere completate o corrette senza ritardi ingiustificati, gli editori di pubblicità politica non dovrebbero rendere pubblici i messaggi di pubblicità politica che non osservano gli obblighi di trasparenza prescritti dal presente regolamento o dovrebbero interromperne la collocazione, la promozione, la pubblicazione, la fornitura o la diffusione al pubblico . In tale situazione, gli editori di pubblicità politica dovrebbero informare il prestatore di servizi interessato e, se del caso, lo sponsor delle misure ragionevoli adottate per soddisfare gli obblighi di cui al presente regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Nel conformarsi a tali obblighi, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero agire nel debito rispetto dei diritti fondamentali, di altri diritti e di altri interessi legittimi. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero in particolare tenere debitamente conto della libertà di espressione e dell'accesso all'informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 ter)

Il presente regolamento dovrebbe agevolare il lavoro degli attori interessati, tra cui i ricercatori nel loro ruolo specifico di sostegno ad elezioni o referendum liberi ed equi e a campagne elettorali eque, specie quando esaminano gli sponsor e analizzano il contesto del messaggio di pubblicità politica. Pertanto, gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) dovrebbero mettere a disposizione e aggiornare le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza, in tempo reale, tramite i registri della pubblicità pubblicati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 quater)

La Commissione dovrebbe istituire un registro europeo per i messaggi online di pubblicità politica, al fine di sostenere gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) nel rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento. Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) dovrebbero garantire che le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza siano rese disponibili nel registro europeo per i messaggi online di pubblicità politica senza indebito ritardo ed entro 24 ore. Le informazioni rese disponibili sull'interfaccia degli editori di pubblicità politica dovrebbero essere fornite in un formato leggibile meccanicamente sulla base di una struttura di dati e norme comuni, sviluppata dalla Commissione in consultazione con le pertinenti parti interessate. Le informazioni contenute nei registri delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e le informazioni contenute nel registro europeo per i messaggi online di pubblicità politica dovrebbero essere collegate attraverso un'interfaccia comune di programmazione delle applicazioni ed essere accessibili al pubblico attraverso un portale unico.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Le informazioni sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di servizi di pubblicità politica possono contribuire utilmente al dibattito politico. È pertanto necessario che sia possibile desumere un quadro adeguato delle attività di pubblicità politica dalle relazioni annuali predisposte dai pertinenti editori di pubblicità politica. Nell'interesse del controllo e della rendicontabilità, queste relazioni dovrebbero contenere informazioni sui costi di targeting della pubblicità politica nel periodo interessato, aggregati alla campagna o al candidato. Onde evitare oneri sproporzionati, è opportuno che tali obblighi di trasparenza non gravino sulle imprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo  3, della direttiva 2013/34/UE.

(44)

Le informazioni sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di servizi di pubblicità politica possono contribuire utilmente al dibattito politico. È pertanto necessario che sia possibile desumere un quadro adeguato delle attività di pubblicità politica dalle relazioni annuali predisposte dai pertinenti editori di pubblicità politica. Nell'interesse del controllo e della rendicontabilità, queste relazioni dovrebbero contenere informazioni sui costi di targeting o di fornitura della pubblicità politica nel periodo interessato, aggregati alla campagna o al candidato. Onde evitare oneri sproporzionati, è opportuno che tali obblighi di trasparenza non gravino sulle imprese che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

Gli editori che prestano servizi di pubblicità politica dovrebbero mettere in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento. I meccanismi per segnalare questo tipo di messaggio dovrebbero essere di facile uso, facilmente fruibili e adattati alla forma di pubblicità distribuita dall'editore. Nella misura del possibile dovrebbero essere accessibili dal messaggio stesso, ad esempio dal sito web dell'editore. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero potersi avvalere di meccanismi esistenti, se del caso. Se gli editori di pubblicità politica sono prestatori di servizi di hosting ai sensi della legge sui servizi digitali, alle notifiche di non conformità al presente regolamento dei messaggi di pubblicità politica ospitati su richiesta dei destinatari dei loro servizi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo  14 di detta legge .

(45)

Gli editori che prestano servizi di pubblicità politica dovrebbero mettere in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento. I meccanismi per segnalare questo tipo di messaggio dovrebbero essere di facile uso, facilmente fruibili e adattati alla forma di pubblicità distribuita dall'editore. Nella misura del possibile dovrebbero essere accessibili dal messaggio stesso, ad esempio dal sito web dell'editore. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero potersi avvalere di meccanismi esistenti, se del caso. Se gli editori di pubblicità politica sono prestatori di servizi di hosting ai sensi del regolamento sui servizi digitali, alle notifiche di non conformità al presente regolamento dei messaggi di pubblicità politica ospitati su richiesta dei destinatari dei loro servizi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo  16 di detto regolamento . Se gli editori di pubblicità politica sono prestatori di servizi di hosting ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), riguardo alle segnalazioni di non conformità al presente regolamento dei messaggi di pubblicità politica ospitati su richiesta dei destinatari dei loro servizi, gli editori di pubblicità politica dovrebbero potersi avvalere del meccanismo di notifica a norma del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)

Qualora un determinato messaggio pubblicitario non sia conforme al presente regolamento, i meccanismi forniti dall'editore dovrebbero consentire ai privati di segnalare il messaggio in questione. Qualora tali meccanismi non siano disponibili, i privati dovrebbero poter segnalare tale messaggio di pubblicità politica direttamente alle autorità competenti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 ter)

Gli editori di pubblicità politica dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per dar corso in modo tempestivo, diligente e obiettivo alle segnalazioni ricevute a norma del presente regolamento contattando i pertinenti prestatori di servizi e, se del caso, lo sponsor. L'editore di pubblicità politica dovrebbe informare l'autore della segnalazione e i prestatori di servizi interessati del seguito dato alla segnalazione e fornire informazioni sulle possibilità di ricorso, anche a norma della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , in relazione al messaggio pubblicitario cui si riferisce la segnalazione. Se una segnalazione contiene informazioni sufficienti per consentire a un prestatore diligente di servizi di pubblicità politica di riconoscere chiaramente, senza un esame dettagliato e un processo di contatto complesso, che le informazioni sono mancanti o incomplete, l'editore di pubblicità politica dovrebbe agire senza indebito ritardo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 45 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 quater)

Al fine di garantire l'efficacia degli obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza durante un'elezione o un referendum, nell'ultimo mese che precede l'elezione o il referendum, gli editori di pubblicità politica dovrebbero trattare qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a un messaggio pubblicitario collegato a tale voto senza indebito ritardo ed entro 48 ore, contattando i prestatori di servizi interessati e, se del caso, lo sponsor. Gli editori di pubblicità politica che sono microimprese e piccole imprese dovrebbero trattare tale segnalazione senza indebito ritardo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 45 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 quinquies)

Qualsiasi azione intrapresa da un editore di pubblicità politica dovrebbe essere strettamente finalizzata alla correzione, al completamento o alla rimozione di specifiche informazioni non conformi al presente regolamento. A tal fine, dovrebbe tenere in debito conto la libertà di espressione e di informazione e altri diritti fondamentali.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Onde permettere a soggetti specifici di assolvere il ruolo che compete loro in democrazia, è opportuno stabilire norme sulla trasmissione delle informazioni pubblicate insieme ai messaggi di pubblicità politica o contenute nell'avviso di trasparenza ad attori interessati come ricercatori abilitati, giornalisti, organizzazioni della società civile e osservatori elettorali accreditati, così da sostenerne il ruolo rispettivo nel processo democratico. Non dovrebbe essere fatto obbligo ai prestatori di servizi di pubblicità politica di rispondere a richieste manifestamente infondate o eccessive. Dovrebbe anzi essere permesso al prestatore di servizi in questione di addebitare un contributo spese ragionevole per le richieste ripetitive e onerose, che tenga conto dei costi amministrativi connessi alla trasmissione delle informazioni.

(46)

Onde permettere a soggetti specifici di assolvere il ruolo che compete loro in democrazia, è opportuno stabilire norme sulla trasmissione delle informazioni pubblicate insieme ai messaggi di pubblicità politica o contenute nell'avviso di trasparenza ad attori interessati come ricercatori abilitati, giornalisti, organizzazioni della società civile e osservatori elettorali accreditati, così da sostenerne il ruolo rispettivo nel processo democratico. Non dovrebbe essere fatto obbligo ai prestatori di servizi di pubblicità politica di rispondere a richieste manifestamente poco chiare, eccessive o riguardanti informazioni fuori dal controllo del prestatore di servizi . Dovrebbe anzi essere permesso al prestatore di servizi in questione di addebitare un contributo spese ragionevole per le richieste ripetitive e onerose, che tenga conto dei costi amministrativi connessi alla trasmissione delle informazioni.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

Per indirizzare messaggi politici a gruppi, singoli elettori o privati cittadini e amplificarne l'impatto, nel raggruppare le persone in funzione dei loro presunti interessi, dalle loro attività online e con profilazione comportamentale e altre analisi, è sempre più diffuso l'uso di dati personali raccolti direttamente presso gli interessati o indirettamente come i dati desunti. Trattando dati personali, in particolare dati considerati sensibili ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è possibile segmentare diversi gruppi elettorali o di privati cittadini e sfruttarne le caratteristiche o vulnerabilità, ad esempio diffondendo messaggi di pubblicità politica in momenti e luoghi ad hoc per trarre vantaggio da situazioni in cui potrebbe essere più acuta la sensibilità a un certo tipo di informazione/messaggio. Tutto ciò genera un impatto specifico e negativo sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini con riguardo al trattamento dei loro dati personali e alla libertà di ricevere informazioni obiettive, farsi un'opinione, prendere decisioni politiche ed esercitare il diritto di voto , ed incide negativamente sul processo democratico. È pertanto opportuno dettare ulteriori limitazioni e condizioni rispetto al regolamento (UE) 2016/679 e  al regolamento (UE) 2018/1725. Le condizioni che il presente regolamento impone all'uso di tecniche di targeting e  amplificazione che comportano il trattamento di dati personali in ambito di pubblicità politica dovrebbero essere basate sull'articolo 16 TFUE.

(47)

Per indirizzare messaggi politici a gruppi, singoli elettori o privati cittadini e amplificarne l'impatto, nel raggruppare le persone in funzione dei loro presunti interessi, dalle loro attività online e con profilazione comportamentale e altre analisi, è sempre più diffuso l'uso di dati personali raccolti direttamente presso gli interessati o indirettamente come i dati osservati o desunti. Trattando dati personali, in particolare dati considerati sensibili ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è possibile segmentare diversi gruppi elettorali o di privati cittadini e sfruttarne le caratteristiche o vulnerabilità, ad esempio diffondendo messaggi di pubblicità politica in momenti e luoghi ad hoc per trarre vantaggio da situazioni in cui potrebbe essere più acuta la sensibilità a un certo tipo di informazione/messaggio. Tutto ciò genera un impatto specifico e negativo sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini con riguardo al trattamento dei loro dati personali e alla libertà di essere trattati in modo equo e paritario, non essere manipolati, ricevere informazioni obiettive, farsi un'opinione, prendere decisioni politiche ed esercitare il diritto di voto . Inoltre incide negativamente sul processo democratico , in quanto consente una frammentazione del dibattito pubblico su importanti questioni sociali, l'analisi predatoria degli elettori, una comunicazione selettiva e, in ultima analisi, la manipolazione dell'elettorato . Tutto ciò aumenta anche il rischio di diffusione della disinformazione ed è stato utilizzato per ingerenze elettorali straniere, in particolare da parte di entità straniere non democratiche. La pubblicità oscura o ingannevole per scopi politici costituisce un rischio in quanto influenza i meccanismi fondamentali che permettono il funzionamento della nostra società democratica. Tutto ciò avviene nonostante le condizioni già vigenti per il trattamento dei dati personali, compresi il targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari, previste nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Le condizioni che il presente regolamento impone all'uso di tecniche di targeting e  fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali in ambito di pubblicità politica dovrebbero essere basate sull'articolo 16 TFUE.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)

Le vie esistenti nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 per concepire su misura e rivolgere legalmente la pubblicità a privati sono soggette ad abusi sistemici, in particolare per quanto riguarda la raccolta del consenso libero e informato delle persone, che non possono essere risolti nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 47 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 ter)

I percorsi oscuri sulle interfacce online delle piattaforme online sono pratiche che distorcono o compromettono materialmente, di proposito o di fatto, la capacità degli utenti del servizio di compiere scelte o prendere decisioni autonome e informate in merito ai dati personali che forniscono ai fini della pubblicità politica. È pertanto opportuno vietare ai fornitori di piattaforme online di condizionare gli utenti del servizio e di distorcere o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta degli utenti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 47 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 quater)

Ciò dovrebbe inoltre includere la richiesta reiterata a un utente del servizio di effettuare una scelta qualora tale scelta sia già stata effettuata, rendendo la procedura di cancellazione di un servizio notevolmente più complessa di quella di aderirvi, o rendendo talune scelte più difficili o dispendiose in termini di tempo rispetto ad altre, o tramite impostazioni predefinite che sono molto difficili da modificare, e distorcere così in modo irragionevole il processo decisionale dell'utente del servizio, in modo tale da sovvertirne e comprometterne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Tuttavia, le norme per prevenire i percorsi oscuri non dovrebbero essere intese come un divieto per i prestatori di servizi di interagire direttamente con gli utenti del servizio e di offrire loro servizi nuovi o aggiuntivi. L'uso sistematico di percorsi oscuri, accordi di consenso poco chiari, informazioni fuorvianti e tempo insufficiente per leggere termini e condizioni sono pratiche comuni che rendono difficile per gli utenti del servizio avere informazioni chiare e il controllo nel contesto del settore della pubblicità online basato sulla sorveglianza.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 47 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 quinquies)

Al fine di proteggere le persone con riguardo alle modalità e alle finalità del trattamento dei loro dati personali, in particolare in contesti pertinenti per influenzare le loro scelte democratiche e la loro partecipazione al dibattito pubblico, e di proteggere la democrazia e l'integrità delle elezioni, è necessario integrare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 aggiungendo ulteriori restrizioni, che dovrebbero assumere la forma di rigorose limitazioni al trattamento dei dati personali per il targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari nella pubblicità politica online, sulla base dell'articolo 16 TFUE.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 47 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 sexies)

Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari basate su determinate condizioni e su una quantità rigorosamente limitata di dati personali forniti che non sono categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 possono essere utili per diffondere la pubblicità politica e le informazioni politiche e per raggiungere e informare i cittadini.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 47 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 septies)

Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali dovrebbero essere consentite solo sulla base dei dati personali che sono forniti esplicitamente dall'interessato all'editore di pubblicità al solo scopo specifico di ricevere messaggi di pubblicità politica mirati. I prestatori non dovrebbero richiedere il consenso quando l'interessato esercita il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano tecniche specifiche, in linea con l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui rifiuti il consenso o lo abbia revocato, l'interessato dovrebbe disporre di altre opzioni eque e ragionevoli per accedere ai servizi della società dell'informazione. Rifiutare il consenso non dovrebbe essere per l'interessato più difficile o dispendioso in termini di tempo che dare il consenso. Il trattamento dei dati personali osservati o desunti, in linea con le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati 8/2020 sul targeting degli utenti di social media, non dovrebbe essere consentito. Senza l'imposizione di tali restrizioni alle tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari, il targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari basati su dati personali comporterebbero probabilmente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 47 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 octies)

I dati personali messi a disposizione dovrebbero includere solo categorie di dati personali forniti esplicitamente e attivamente dall'interessato al solo scopo specifico di ricevere messaggi di pubblicità politica da parte del titolare del trattamento cui sono stati forniti. Gli interessati non dovrebbero essere i destinatari di messaggi di pubblicità politica da parte di titolari del trattamento ai quali non hanno fornito i loro dati personali. Quando si forniscono i dati all'editore, questi dovrebbero essere inseriti nell'interfaccia o nelle impostazioni dell'editore. Dovrebbe pertanto essere escluso il trattamento dei dati riguardanti gli interessati che sarebbero altrimenti trattati nel corso del normale utilizzo del servizio, quali metadati, dati sul traffico e dati sulla localizzazione o il contenuto di comunicazioni, personali o pubbliche.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 47 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 nonies)

Alcuni candidati o partiti politici dotati di risorse adeguate potrebbero eludere le restrizioni alle tecniche di targeting con servizi interni che conducono un marketing politico su larga scala. Pertanto, quando gli sponsor trattano dati personali per il marketing politico mirato diretto, come l'invio di messaggi di posta elettronica o messaggi di testo mirati, su larga scala e su base sistematica, dovrebbero applicarsi le restrizioni alle tecniche di targeting, indipendentemente dal fatto che un servizio sia coinvolto o meno. Ciò non incide sul fatto che le restrizioni alle tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari non dovrebbero applicarsi alla semplice comunicazione diretta, compresi i messaggi di posta elettronica o i messaggi di testo personalizzati che non sono oggetto di marketing diretto mirato su larga scala, e ai contenuti organici pubblicati utilizzando servizi intermediari online a titolo gratuito per la collocazione, la pubblicazione o la diffusione del messaggio specifico.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 47 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 decies)

Al fine di proteggere le elezioni e i referendum, e prevenire indebite ingerenze e manipolazioni e la disinformazione, è necessario aggiungere ulteriori restrizioni per quanto riguarda il targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari nel periodo immediatamente precedente le elezioni o i referendum. Nei 60 giorni che precedono qualsiasi elezione o referendum, le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari nel contesto della pubblicità politica che implicano dati personali forniti dovrebbero essere strettamente limitate all'uso della localizzazione dell'interessato e delle lingue da lui parlate. Anche il fatto che una persona voti per la prima volta potrebbe essere utilizzato, in quanto è importante raggiungere siffatte persone e fornire loro informazioni in merito all'elezione o al referendum. La localizzazione dell'interessato utilizzata per trasmettere messaggi di pubblicità politica mirati dovrebbe essere intesa a livello del collegio elettorale applicabile alle elezioni o ai referendum pertinenti. Tuttavia, negli Stati membri che dispongono di una sola circoscrizione elettorale a livello nazionale per le elezioni del Parlamento europeo, la localizzazione dell'interessato potrebbe essere intesa a livello regionale o equivalente, conformemente al diritto nazionale, per la pubblicità politica relativa a tali elezioni.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 47 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 undecies)

Il divieto e le restrizioni riguardanti il trattamento dei dati personali per la pubblicità politica non dovrebbero impedire agli sponsor, agli editori di pubblicità politica o ai prestatori di servizi pubblicitari, comprese le piattaforme online, di visualizzare la pubblicità politica online basata su informazioni contestuali, comprese le parole chiave. Questa limitazione è proporzionata alla luce del fatto che gli sponsor hanno accesso ad altre vie per la loro pubblicità politica, in particolare attraverso il targeting contestuale online e attraverso media alternativi offline. Questa limitazione è conforme al diritto di comunicare informazioni e idee di interesse generale che il pubblico ha il diritto di ricevere in quanto tale diritto può essere circoscritto in talune circostanze, se la delimitazione è effettuata in modo ragionevole, accurato e in buona fede, e se è proporzionata e giustificata da motivi pertinenti e sufficienti, in particolare per la tutela dei diritti altrui.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 47 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 duodecies)

Nel selezionare i parametri di targeting, gli sponsor delineano un pubblico potenziale per la loro pubblicità politica. Tuttavia, a seconda del bilancio che dedicano alla loro campagna pubblicitaria, il messaggio di pubblicità politica non raggiungerà necessariamente l'intero pubblico potenziale. L'editore dovrà scegliere chi, tra questo pubblico potenziale, riceverà effettivamente il messaggio di pubblicità politica. Al fine di prevenire la creazione di camere dell'eco e bolle di filtraggio e di evitare distorsioni demografiche in termini di razza o genere, che si traducono in forme di discriminazione, le piattaforme online non dovrebbero essere autorizzate a trasmettere in modo selettivo un messaggio di pubblicità politica all'interno del potenziale pubblico destinatario sulla base di un ulteriore trattamento di dati personali. I destinatari effettivi del messaggio di pubblicità politica dovrebbero pertanto essere selezionati solo in modo casuale dall'editore, senza alcun ulteriore trattamento dei dati personali.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 47 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 terdecies)

Gli ampi obblighi di trasparenza di cui al presente regolamento contribuiranno inoltre a rendere impossibile pronunciare messaggi che passano inosservati, contrari e polarizzanti a specifiche fasce dell'elettorato, perché i guardiani, la società civile, i giornalisti e altre parti dell'elettorato saranno in grado di svolgere il loro controllo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

È opportuno vietare le tecniche di targeting e amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. L'uso di tali tecniche dovrebbe essere autorizzato soltanto quando a ricorrervi è il titolare del trattamento, o altri per suo conto, con il consenso esplicito dell'interessato o nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, o una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato. Il tutto dovrebbe essere corredato di salvaguardie specifiche. Per consenso si dovrebbe intendere il consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Pertanto non dovrebbe essere possibile invocare le eccezioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c), e), f), g), h), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b), c), e), f), g), h), i) e j), del regolamento (UE) 2018/1725 per il ricorso a tecniche di targeting e amplificazione per pubblicare, promuovere o diffondere pubblicità politica, che comportano il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/725 (1), e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/725.

soppresso

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

A fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, quando fanno uso di tecniche di targeting e  amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, i  responsabili del trattamento dovrebbero applicare garanzie supplementari. Dovrebbero adottare e applicare un documento di strategia che descriva l'uso di tali tecniche finalizzato a prendere di mira certe persone o amplificare l'impatto , e tenere traccia delle attività pertinenti. Quando pubblicano, promuovono o diffondono un messaggio di pubblicità politica avvalendosi di tecniche di targeting e amplificazione , i  responsabili del trattamento dovrebbero trasmettere, contestualmente al messaggio di pubblicità politica, informazioni significative per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche, compreso se il targeting del messaggio sia stato ulteriormente ottimizzato nella fase di consegna.

(49)

A fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, quando fanno uso di tecniche di targeting e  fornitura di messaggi pubblicitari in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, i  titolari del trattamento dovrebbero applicare garanzie supplementari. Dovrebbero adottare e applicare un documento di strategia che descriva l'uso di tali tecniche finalizzato a prendere di mira certe persone , fornire il contenuto del loro messaggio pubblicitario, effettuare valutazioni annuali dei rischi connessi all'uso di tali tecniche in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone e della società nel suo complesso , e tenere traccia delle attività pertinenti. Quando pubblicano, promuovono , forniscono o diffondono un messaggio di pubblicità politica avvalendosi di tecniche di targeting, i  titolari del trattamento dovrebbero trasmettere, contestualmente al messaggio di pubblicità politica, informazioni significative per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche, compreso se il targeting del messaggio sia stato ulteriormente ottimizzato nella fase di consegna.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting o  amplificazione dovrebbero includere nell'avviso di trasparenza le informazioni necessarie per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche, e un link al documento di strategia del responsabile del trattamento . Se diverso dall'editore di pubblicità politica, il responsabile del trattamento dovrebbe trasmettere all'editore il documento di strategia interna o un riferimento al medesimo. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero trasmettere all'editore di pubblicità politica le informazioni per conformarsi agli obblighi prescritti dal presente regolamento, se necessario. Tali informazioni potrebbero essere trasmesse con processo automatizzato e integrato nei processi operativi ordinari sulla base di regole.

(50)

Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting o  di fornitura di messaggi pubblicitari dovrebbero includere nell'avviso di trasparenza le informazioni necessarie per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche, e un link al documento di strategia del prestatore di servizi di pubblicità politica . Se il prestatore di servizi di pubblicità politica è diverso dall'editore di pubblicità politica, il prestatore di servizi dovrebbe trasmettere all'editore il documento di strategia interna o un riferimento al medesimo. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero trasmettere all'editore di pubblicità politica le informazioni per conformarsi agli obblighi prescritti dal presente regolamento, se necessario. Tali informazioni potrebbero essere trasmesse con processo automatizzato e integrato nei processi operativi ordinari sulla base di regole.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Affinché gli interessati possano disporre di ancor più poteri di esercizio dei propri diritti di protezione dei dati, è opportuno che gli editori di pubblicità politica forniscano loro informazioni supplementari e strumenti efficaci per sostenere l'esercizio dei diritti conferiti dal quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati, anche per opporsi o revocare il proprio consenso se sono il target di un messaggio di pubblicità politica. Dovrebbe inoltre essere possibile accedere facilmente a queste informazioni direttamente dall'avviso di trasparenza. Gli strumenti messi a disposizione degli interessati per sostenerne l'esercizio dei diritti dovrebbero essere effettivi e impedire che messaggi di pubblicità politica prendano di mira una data persona e che uno o più responsabili del trattamento applichino targeting basati su criteri specifici.

(51)

Affinché gli interessati possano disporre di ancor più poteri di esercizio dei propri diritti di protezione dei dati, è opportuno che gli editori di pubblicità politica forniscano loro informazioni supplementari e strumenti efficaci per sostenere l'esercizio dei diritti conferiti dal quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati, anche per revocare il proprio consenso se sono il target di un messaggio di pubblicità politica. Dovrebbe inoltre essere possibile accedere facilmente a queste informazioni direttamente dall'avviso di trasparenza. Gli strumenti messi a disposizione degli interessati per sostenerne l'esercizio dei diritti dovrebbero essere effettivi e impedire che messaggi di pubblicità politica prendano di mira una data persona e che uno o più titolari del trattamento applichino targeting basati su criteri specifici.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

La Commissione dovrebbe incoraggiare l'elaborazione dei codici di condotta di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679 a sostegno dell'esercizio dei diritti degli interessati in questo ambito.

(52)

La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti a sostegno dell'esercizio dei diritti degli interessati in questo ambito.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Le informazioni obbligatorie a norma di tutte le disposizioni del presente regolamento applicabili alle tecniche di targeting e  amplificazione dovrebbero essere in formato facilmente fruibile, chiaramente visibili e di facile uso, e formulate con linguaggio semplice.

(53)

Le informazioni obbligatorie a norma di tutte le disposizioni del presente regolamento applicabili alle tecniche di targeting e  fornitura di messaggi pubblicitari dovrebbero essere in formato facilmente fruibile , complete , chiaramente visibili e di facile uso, e formulate con linguaggio semplice e adatto alle persone con disabilità .

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

È opportuno stabilire norme sulla trasmissione di informazioni sul targeting ad altri soggetti interessati. Il regime applicabile dovrebbe essere coerente con il regime di trasmissione delle informazioni connesso agli obblighi di trasparenza.

(54)

È opportuno stabilire norme sulla trasmissione di informazioni sul targeting e la fornitura di messaggi pubblicitari ad altri soggetti interessati. Il regime applicabile dovrebbe essere coerente con il regime di trasmissione delle informazioni connesso agli obblighi di trasparenza.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

I prestatori di servizi di pubblicità politica stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione con il mandato di assicurare il controllo efficace del presente regolamento in relazione a detti prestatori. Potrebbe fungere da rappresentante legale il rappresentante designato in virtù dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679 o il rappresentante legale designato in virtù dell'articolo  11 del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali].

(55)

I prestatori di servizi di pubblicità politica stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione , che sia registrato nel punto di contatto unico nazionale, con il mandato di assicurare il controllo efficace del presente regolamento in relazione a detti prestatori. Potrebbe fungere da rappresentante legale il rappresentante designato in virtù dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679 o il rappresentante legale designato in virtù dell'articolo  13 del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali ). Gli Stati membri dovrebbero tenere un registro accessibile al pubblico di tutti i rappresentanti legali registrati nel loro territorio a norma del presente regolamento e la Commissione dovrebbe tenere una banca dati accessibile al pubblico e facilmente fruibile dei rappresentanti legali registrati nell'Unione .

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56)

Nell'interesse di un controllo efficace del presente regolamento, è necessario affidare ad autorità di controllo l'incarico di monitorare e far rispettare le norme pertinenti. In funzione del sistema giuridico di ogni Stato membro e nel rispetto del vigente diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali], a tal fine possono essere designate autorità giudiziarie o amministrative nazionali diverse.

(56)

Nell'interesse di un controllo efficace del presente regolamento, è necessario affidare ad autorità di controllo l'incarico di monitorare e far rispettare le norme pertinenti , e dotare tali autorità di risorse commisurate a dette competenze addizionali . In funzione del sistema giuridico di ogni Stato membro e nel rispetto del vigente diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali), a tal fine possono essere designate autorità giudiziarie o amministrative nazionali diverse.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Ai fini del controllo dei servizi intermediari online a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti e assicurare che il controllo che quelle esercitano sia coerente con il controllo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) xxxx [legge sui servizi digitali]. In ogni Stato membro i coordinatori dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero essere comunque incaricati del coordinamento a livello nazionale di questi aspetti e avviare, ove necessario, la cooperazione transfrontaliera con altri coordinatori dei servizi digitali secondo i meccanismi stabiliti nel regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali]. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento questo meccanismo dovrebbe limitarsi alla cooperazione nazionale tra coordinatori dei servizi digitali, senza sconfinare a livello dell'Unione come prevede il regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali].

(57)

Ai fini del controllo dei servizi intermediari online a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti e assicurare che il controllo che quelle esercitano sia coerente con il controllo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). In ogni Stato membro i coordinatori dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) dovrebbero essere comunque incaricati del coordinamento a livello nazionale di questi aspetti e avviare, ove necessario, la cooperazione transfrontaliera con altri coordinatori dei servizi digitali secondo i meccanismi stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). Ai fini dell'applicazione del presente regolamento questo meccanismo dovrebbe limitarsi alla cooperazione nazionale tra coordinatori dei servizi digitali, senza sconfinare a livello dell'Unione come prevede il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per il controllo di quegli aspetti del presente regolamento che non rientrano tra le competenze delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/725. Per tutelare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo della pubblicità politica, è necessario che queste autorità siano strutturalmente indipendenti da interventi esterni o pressioni politiche e godano di poteri adeguati per monitorare efficacemente e prendere i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare degli obblighi di cui all'articolo 7. Gli Stati membri possono designare, in particolare, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(58)

Gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per il controllo di quegli aspetti del presente regolamento che non rientrano tra le competenze delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/725 e al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) al fine di monitorare e far rispettare le norme pertinenti . Per tutelare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo della pubblicità politica, è necessario che queste autorità siano strutturalmente indipendenti da interventi esterni o pressioni politiche e godano di poteri adeguati per monitorare efficacemente e prendere i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare degli obblighi di cui all'articolo 7. Gli Stati membri possono designare, in particolare, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(58 bis)

Ai fini dell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 15 e il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbero disporre di risorse sufficienti.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)

Se già vigono norme di diritto dell'Unione sulla comunicazione di informazioni alle autorità competenti e sulla cooperazione con e tra dette autorità, come l'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] o le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, tali norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(59)

Se già vigono norme di diritto dell'Unione sulla comunicazione di informazioni alle autorità competenti e sulla cooperazione con e tra dette autorità, come l'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) o le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, tali norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

È opportuno che le competenti autorità incaricate del controllo del presente regolamento cooperino a livello nazionale e dell'UE utilizzando al meglio le strutture esistenti, comprese le reti nazionali di cooperazione, la rete europea di cooperazione in materia elettorale di cui alla raccomandazione C(2018) 5949 final e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi istituito con direttiva 2010/13/UE. Tale cooperazione dovrebbe agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.

(60)

È opportuno che le competenti autorità incaricate del controllo del presente regolamento cooperino a livello nazionale e dell'UE utilizzando al meglio le strutture esistenti, comprese le reti nazionali di cooperazione, la rete europea di cooperazione in materia elettorale di cui alla raccomandazione C(2018) 5949 final , il comitato europeo per i servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi istituito con direttiva 2010/13/UE. Tale cooperazione dovrebbe agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(60 bis)

Nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, è opportuno istituire una rete permanente di punti di contatto nazionali che funga da piattaforma per lo scambio regolare di informazioni e per una cooperazione strutturata tra i punti di contatto nazionali e la Commissione in merito a tutti gli aspetti del presente regolamento. Essa dovrebbe operare in stretta collaborazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e con altre autorità e reti pertinenti.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Al fine di agevolare l'effettiva applicazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario che le autorità nazionali abbiano facoltà di chiedere ai prestatori di servizi informazioni sulla trasparenza della pubblicità politica. Le informazioni da trasmettere alle autorità competenti potrebbero riguardare una campagna pubblicitaria, essere aggregate per anno o vertere su messaggi pubblicitari specifici. Affinché le richieste di tali informazioni possano essere evase con efficienza ed efficacia e i prestatori di servizi di pubblicità politica non debbano sostenere oneri sproporzionati, è necessario stabilire precise condizioni cui conformare tali richieste. Ai fini del controllo tempestivo di un processo elettorale in particolare, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rispondere rapidamente alle richieste delle autorità competenti, e comunque sempre entro 10 giorni lavorativi dacché le ricevono. Nell'interesse della certezza del diritto e nel rispetto dei diritti della difesa, le richieste di informazioni emananti da un'autorità competente dovrebbero contenere un'adeguata motivazione e informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero designare punti di contatto affinché interagiscano con le autorità competenti. Tali punti di contatto potrebbero essere elettronici.

(61)

Al fine di agevolare l'effettiva applicazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario che le autorità nazionali abbiano facoltà di chiedere ai prestatori di servizi informazioni sulla trasparenza del messaggio di pubblicità politica. Le informazioni da trasmettere alle autorità competenti potrebbero riguardare una campagna pubblicitaria, essere aggregate per anno o vertere su messaggi pubblicitari specifici. Affinché le richieste di tali informazioni possano essere evase con efficienza ed efficacia e i prestatori di servizi di pubblicità politica non debbano sostenere oneri sproporzionati, è necessario stabilire precise condizioni cui conformare tali richieste. Ai fini del controllo tempestivo di un processo elettorale in particolare, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rispondere rapidamente alle richieste delle autorità competenti, e comunque sempre entro 10 giorni lavorativi dacché le ricevono. Nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, si dovrebbe ritenere che una violazione del presente regolamento incida negativamente e gravemente sui diritti delle persone e pertanto i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero fornire le informazioni richieste senza indebito ritardo e, nel caso in cui non siano microimprese o piccole imprese, entro 48 ore. Nell'interesse della certezza del diritto e nel rispetto dei diritti della difesa, le richieste di informazioni emananti da un'autorità competente dovrebbero contenere un'adeguata motivazione e informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero designare punti di contatto affinché interagiscano con le autorità competenti. Tali punti di contatto potrebbero essere elettronici.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

Gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento. Il punto di contatto dovrebbe essere, nella misura del possibile, membro della rete europea di cooperazione in materia elettorale. Dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nelle loro funzioni di controllo ed esecuzione, in particolare fungendo da intermediario tra i punti di contatto di altri Stati membri e le autorità competenti del proprio.

(62)

Gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto nazionale a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento. Il punto di contatto dovrebbe essere, nella misura del possibile, membro della rete europea di cooperazione in materia elettorale. Dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nelle loro funzioni di controllo ed esecuzione, in particolare fungendo da intermediario tra i punti di contatto di altri Stati membri e le autorità competenti del proprio.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che l'inosservanza degli obblighi dettati dal presente regolamento sia punita con sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni finanziarie. A tal fine dovrebbero tenere conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata dell'inosservanza, visto l'obiettivo di interesse generale perseguito, la portata e il tipo di attività svolte, e della capacità economica dell'autore dell'inosservanza. Dato il contesto è opportuno tenere conto del ruolo cruciale svolto dagli obblighi di cui all'articolo  7 per il perseguimento efficace degli obiettivi del presente regolamento. Dovrebbero inoltre considerare se il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato omette sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esempio ritardando la trasmissione di informazioni a soggetti interessati, e se eventualmente opera in più Stati membri. Le sanzioni finanziarie e le sanzioni amministrative pecuniarie sono in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, corredate di debite garanzie procedurali sufficienti e accessibili, in particolare per garantire che il dibattito politico rimanga aperto e accessibile.

(63)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che l'inosservanza degli obblighi dettati dal presente regolamento sia punita con sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni finanziarie. A tal fine dovrebbero tenere conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata dell'inosservanza, visto l'obiettivo di interesse generale perseguito, la portata e il tipo di attività svolte, nonché delle dimensioni e della capacità economica dell'autore dell'inosservanza. Dato il contesto è opportuno tenere conto del ruolo cruciale svolto dagli obblighi di cui agli articoli 3 bis, 5, 7, 7 bis, 7 ter e 12 per il perseguimento efficace degli obiettivi del presente regolamento ed è opportuno considerare particolarmente gravi le violazioni di tali articoli . Dovrebbero inoltre considerare se il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato omette sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esempio ritardando la trasmissione di informazioni a soggetti interessati, e se eventualmente opera in più Stati membri. Le sanzioni finanziarie e le sanzioni amministrative pecuniarie sono in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, corredate di debite garanzie procedurali sufficienti e accessibili, in particolare per garantire che il dibattito politico rimanga aperto e accessibile.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 bis)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni finanziarie, applicabili alle violazioni del presente regolamento e dovrebbero garantire che tali norme siano effettivamente applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono inoltre imporre sanzioni pecuniarie periodiche in caso di violazione grave e reiterata del presente regolamento. A livello dell'Unione, la rete dei punti di contatto nazionali dovrebbe facilitare lo sviluppo di un approccio armonizzato in materia di sanzioni applicabili a livello nazionale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65)

Gli Stati membri dovrebbero pubblicare con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del calendario elettorale la durata esatta dei periodi elettorali stabiliti in base alle loro tradizioni elettorali.

(65)

Gli Stati membri dovrebbero pubblicare con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del calendario elettorale la durata esatta dei periodi elettorali stabiliti in base alla loro legislazione e alle loro tradizioni elettorali.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)

Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo è opportuno che la Commissione presenti una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. Nel preparare la relazione la Commissione dovrebbe tener conto dell'attuazione del presente regolamento anche rispetto ad altre elezioni e referendum organizzati nell'Unione. La relazione dovrebbe riesaminare, tra l'altro, il permanere dell'adeguatezza degli allegati del presente regolamento e valutare se sia opportuna una revisione.

(67)

Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo è opportuno che la Commissione presenti una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. Nel preparare la relazione la Commissione dovrebbe tener conto dell'attuazione del presente regolamento rispetto ad altre elezioni e referendum organizzati nell'Unione. La relazione dovrebbe riesaminare, tra l'altro, il permanere dell'adeguatezza del presente regolamento e  dei suoi allegati e valutare se sia opportuna una revisione. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza dell'ambito di applicazione e delle definizioni e l'efficacia degli obblighi, della governance e delle disposizioni di applicazione, anche alla luce del progresso tecnologico, degli sviluppi del mercato e di nuovi dati scientifici.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 bis)

Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e il rafforzamento della protezione dei dati personali individuali per la pubblicità politica nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, i prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero garantire che gli obblighi relativi all'etichettatura e agli avvisi di trasparenza siano rispettati immediatamente, a prescindere dalla disponibilità di elementi supplementari che la Commissione deve fornire. Gli editori di pubblicità politica dovrebbero fare il possibile per garantire la disponibilità di avvisi di trasparenza a prescindere dalla disponibilità di un registro europeo della pubblicità politica online.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite nella direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva modificata dal regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali], nel regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui mercati digitali], nella direttiva 2002/58/CE e nel regolamento (UE) XXX [regolamento ePrivacy] , nella direttiva (UE) 2010/13, nella direttiva 2000/31/CE , nella direttiva 2002/58/CE , nella direttiva 2005/29/CE, nella direttiva 2011/83/UE, nella direttiva 2006/114/CE, nella direttiva 2006/123/CE e nel regolamento (UE) 2019/1150.

(70)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite nella direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva modificata dal regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), nel regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali), nella direttiva 2002/58/CE, nella direttiva 2010/13/UE , nella direttiva 2000/31/CE, nella direttiva 2005/29/CE, nella direttiva 2011/83/UE, nella direttiva 2006/114/CE, nella direttiva 2006/123/CE e nel regolamento (UE) 2019/1150. Il presente regolamento dovrebbe integrare l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, e prevedere norme specifiche in materia di protezione dei dati. Il presente regolamento non prevede una base giuridica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali a fini di pubblicità politica.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX XX 2022,

(71)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 gennaio 2022,

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento stabilisce:

1.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative a :

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

obblighi di trasparenza armonizzati a carico dei prestatori di servizi di pubblicità politica e servizi connessi, in materia di conservazione, divulgazione e pubblicazione delle informazioni connesse alla prestazione di tali servizi;

a)

la prestazione di servizi di pubblicità politica e sulla trasparenza e la dovuta diligenza per gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica , che impongono loro la fornitura, raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione delle informazioni connesse alla prestazione di tali servizi nel mercato interno ;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

norme armonizzate sull'uso delle tecniche di targeting e  amplificazione nell'ambito della pubblicazione, diffusione o  promozione di pubblicità politica, che comportano il trattamento di dati personali.

b)

l'uso di tecniche di targeting e  di fornitura di messaggi pubblicitari in relazione alla preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura o  diffusione di pubblicità politica, nel contesto della prestazione di servizi di pubblicità politica, che comporta il trattamento di dati personali;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

il controllo e l'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica preparata, collocata, promossa, pubblicata o diffusa nell'Unione, o rivolta a privati in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica e dai mezzi utilizzati.

2.   Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica sponsorizzata, preparata, collocata, promossa, pubblicata , fornita o diffusa nell'Unione, o rivolta a privati in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato e dai mezzi utilizzati.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Non sono considerati pubblicità politica le opinioni e i pareri politici e altri contenuti editoriali espressi sotto la responsabilità editoriale di un prestatore di servizi di media, a meno che non sia previsto un pagamento specifico o altra remunerazione per la loro preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura o diffusione da parte di terzi.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

contribuire al corretto funzionamento del mercato interno della pubblicità politica e servizi connessi;

a)

contribuire all'armonizzazione e al corretto funzionamento di un mercato interno della pubblicità politica e  dei servizi connessi trasparente, sicuro, prevedibile e affidabile ;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

b)

tutelare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione e nazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, nonché, in particolare, tutelare le persone fisiche con riguardo al diritto alla vita privata e al trattamento dei dati personali.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

direttiva 2002/58/CE e regolamento (UE) XXX [regolamento ePrivacy] ;

b)

direttiva 2002/58/CE;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

direttiva (UE) 2010/13 ;

f)

direttiva 2010/13/UE ;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera i

1

Testo della Commissione

Emendamento

i)

regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali].

i)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali ), GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le norme in materia di protezione dei dati relative al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento sono considerate norme specifiche in materia di protezione dei dati rispetto alle norme generali stabilite nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Nessuna delle disposizioni del presente regolamento può essere applicata o interpretata in modo tale da ridurre o limitare il livello di protezione offerto dal diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e dal diritto alla libertà di espressione tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, in particolare dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Il presente regolamento non pregiudica il contenuto della pubblicità politica né le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano il contenuto della pubblicità politica, i periodi elettorali e l'organizzazione e la conduzione di campagne politiche.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.

«pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio:

2.

«pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio:

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

che possa influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, di un processo legislativo o regolamentare o di un comportamento di voto ;

b)

che possa influenzare un comportamento di voto o l'esito di un'elezione, di un referendum o di un processo legislativo o regolamentare;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

un candidato a una carica elettiva a livello europeo , nazionale, regionale e locale o a una posizione di leadership all'interno di un partito politico;

d)

un candidato a una carica elettiva o un titolare di una carica elettiva a livello dell'Unione , nazionale, regionale e locale o  un candidato a una posizione di leadership all'interno di un partito politico;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

un funzionario eletto di un'istituzione pubblica a livello europeo, nazionale, regionale o locale;

soppresso

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

un membro di governo non eletto a livello europeo , nazionale, regionale o locale;

f)

un membro di governo non eletto a livello dell'Unione , nazionale, regionale o locale;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

un'organizzazione di campagne politiche dotata o meno di personalità giuridica, istituita per conseguire un preciso risultato in un'elezione o  in un referendum;

g)

un'organizzazione di campagne politiche dotata o meno di personalità giuridica, istituita al fine di influenzare il risultato di un'elezione, di un referendum o  di un processo legislativo o regolamentare ;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

la persona fisica o giuridica che rappresenta o agisce per conto di una delle persone o organizzazioni di cui alle lettere da a) a g) promuovendone gli obiettivi politici;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

«servizio di pubblicità politica»: un servizio che offre pubblicità politica, diverso da un servizio intermediario online ai sensi dell'articolo 2, lettera f ), del regolamento (UE) 2021/ XXX [ legge sui servizi digitali], fornito a titolo gratuito per la collocazione, pubblicazione o diffusione del messaggio specifico;

5.

«servizio di pubblicità politica»: un servizio che offre pubblicità politica, diverso da un servizio intermediario online ai sensi dell'articolo 2, lettera g ), del regolamento (UE) 2021/ 2065 [ regolamento sui servizi digitali], fornito a titolo gratuito per la preparazione, collocazione , promozione , pubblicazione , fornitura o diffusione del messaggio specifico;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

«prestatore di servizi di pubblicità politica»: una persona fisica o giuridica impegnata nella prestazione di servizi di pubblicità politica, fatti salvi i servizi puramente accessori;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.

«campagna di pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione o diffusione di una serie di messaggi pubblicitari collegati per la durata di un contratto di pubblicità politica, sulla base di una preparazione, sponsorizzazione o di un finanziamento comune;

6.

«campagna di pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura o diffusione di una serie di messaggi pubblicitari collegati per la durata di un contratto di pubblicità politica, sulla base di una preparazione, sponsorizzazione o di un finanziamento comune;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.

«piattaforma online di dimensioni molto grandi»: una piattaforma online designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali];

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.

«motore di ricerca online di dimensioni molto grandi»: un motore di ricerca online designato come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali];

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

«sponsor»: la persona fisica o giuridica per conto della quale è preparato, collocato, pubblicato o diffuso un messaggio di pubblicità politica;

7.

«sponsor»: la persona fisica o giuridica per conto della quale è preparato, collocato, promosso, pubblicato , fornito o diffuso un messaggio di pubblicità politica;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.

«tecniche di targeting o amplificazione »: le tecniche usate per rivolgere solo a una persona specifica o a un gruppo specifico di persone un messaggio di pubblicità politica concepito su misura, o  per aumentarne la diffusione , la portata o la visibilità ;

8.

«tecniche di targeting»: le tecniche usate da sponsor, editori di pubblicità politica o prestatori di servizi pubblicitari per rivolgere solo a una persona specifica o a un gruppo specifico di persone un messaggio di pubblicità politica concepito su misura, o  escluderle mediante il trattamento di dati personali , in particolare attraverso la raccolta dei loro dati ;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.

«tecniche di fornitura di messaggi pubblicitari»: le tecniche automatizzate di trattamento dei dati personali, tipicamente basate su algoritmi o sul trattamento automatizzato dei dati, che sono impiegate dagli editori di pubblicità politica o dai prestatori di servizi di pubblicità politica coinvolti nella promozione, pubblicazione e diffusione di messaggi di pubblicità politica per determinare un pubblico specifico all'interno del pubblico potenziale definito dagli sponsor e dai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.

«periodo elettorale»: il periodo precedente, immediatamente successivo o contestuale a un'elezione o a un referendum in uno Stato membro durante il quale le attività di campagna elettorale sono soggette a norme specifiche;

9.

«periodo elettorale»: il periodo precedente, immediatamente successivo o contestuale a un'elezione o a un referendum in uno Stato membro , conformemente al diritto nazionale, durante il quale le attività di campagna elettorale sono soggette a norme specifiche;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.

«editore di pubblicità politica»: la persona fisica o giuridica che radiodiffonde , rende disponibile da un'interfaccia o  altrimenti rende di dominio pubblico messaggi di pubblicità politica con qualsiasi mezzo;

11.

«editore di pubblicità politica»: il prestatore di servizi di pubblicità politica che colloca , promuove, pubblica, fornisce o  diffonde messaggi di pubblicità politica con qualsiasi mezzo;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, non configurano pubblicità politica i messaggi di cui al punto 2 emanati da fonti ufficiali e concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione a elezioni o referendum , ovvero la promozione della partecipazione a elezioni o referendum.

Ai fini del primo comma, non configurano pubblicità politica i messaggi di cui al punto 2 emanati da fonti ufficiali che siano strettamente limitati all'annuncio di elezioni o referendum o alle modalità di partecipazione alle elezioni o  ai referendum.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non mantengono né introducono per motivi di trasparenza disposizioni o misure divergenti da quelle stabilite nel presente regolamento.

1.   Gli Stati membri non mantengono né introducono per motivi di trasparenza della pubblicità politica disposizioni o misure divergenti da quelle stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Non può essere vietata né limitata per motivi di trasparenza la prestazione di servizi di pubblicità politica conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Non può essere vietata né limitata per motivi di trasparenza , neppure a livello geografico, la prestazione di servizi di pubblicità politica conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

Prestazione di servizi di pubblicità politica nell'Unione

1.     I fornitori di servizi di pubblicità politica non discriminano gli sponsor sulla base del loro luogo di residenza o, ove applicabile, di stabilimento, quando tali sponsor richiedono, concludono o detengono un contratto di servizi di pubblicità politica.

2.     In deroga al paragrafo 1, i servizi di pubblicità politica sono forniti solo a uno sponsor o a un prestatore di servizi che agisce per conto di uno sponsor che sia cittadino dell'Unione o a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione.

3.     La prestazione di servizi transfrontalieri di pubblicità politica ai partiti politici europei ai sensi del regolamento [regolamento sui partiti politici] non è soggetta a restrizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o da altri atti del diritto dell'Unione o nazionale, se del caso.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Capo II — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI DOVUTA DILIGENZA PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trasparenza

Obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza per i servizi di pubblicità politica

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi di pubblicità politica devono essere forniti in modo trasparente, in conformità degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento.

I servizi di pubblicità politica devono essere forniti in modo trasparente, in conformità degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché i contratti conclusi per la prestazione di servizi di pubblicità politica specifichino chiaramente in che modo è garantita l'effettiva osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, anche per quanto riguarda il dovere di diligenza e l'attribuzione della responsabilità per la fornitura, nonché la completezza e l'accuratezza delle informazioni.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prestatori di servizi pubblicitari chiedono agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi di dichiarare se il servizio pubblicitario richiesto configura servizio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 5. Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi presentano tale dichiarazione.

1.   I prestatori di servizi pubblicitari chiedono agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi di dichiarare se il servizio pubblicitario richiesto configura servizio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 5. Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi presentano tale dichiarazione in buona fede e in termini chiari e sono responsabili della sua accuratezza .

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I prestatori di servizi pubblicitari che ricevono, da uno sponsor o da un prestatore di servizi pubblicitari che agisce per conto di uno sponsor, una dichiarazione secondo cui il messaggio costituisce un messaggio di pubblicità politica si adoperano in ogni modo per garantire che tali dichiarazioni siano rese in conformità al paragrafo 1 prima della fornitura del servizio.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica specifichi in che modo è garantita l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento .

2.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica imponga allo sponsor e, ove applicabile, ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto dello sponsor di fornire le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, se del caso .

 

Gli sponsor forniscono le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c bis) e d), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e b bis), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l'accuratezza.

 

Gli sponsor o, ove applicabile, i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi forniscono le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), b bis), c) e d bis), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e ne garantiscono l'accuratezza.

 

Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor forniscono tali informazioni n modo tempestivo, completo e accurato.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I prestatori di servizi pubblicitari richiedono agli sponsor o ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor che presentano una dichiarazione o informazioni ai sensi del presente articolo manifestamente errate di correggere la loro dichiarazione e tali informazioni. Gli sponsor o i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi danno seguito a tale richiesta senza indebito ritardo.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     I prestatori di servizi pubblicitari progettano e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor di adempiere i loro obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Gli editori di pubblicità politica che sono anche piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi identificano, analizzano e valutano con diligenza i rischi sistemici posti dai loro servizi di pubblicità politica nell'ambito delle loro valutazioni dei rischi ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] e adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci per far fronte a tali rischi ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali].

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Individuazione di un messaggio di pubblicità politica

 

Per determinare se un messaggio costituisce un messaggio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b), si tiene conto di tutte le sue caratteristiche, in particolare le seguenti:

 

a)

il contenuto del messaggio;

 

b)

lo sponsor del messaggio;

 

c)

la lingua orale o scritta utilizzata per trasmettere il messaggio;

 

d)

la forma del messaggio o i mezzi con cui il messaggio è preparato, collocato, promosso, pubblicato, fornito o diffuso;

 

e)

il pubblico destinatario;

 

f)

il contesto in cui il messaggio viene trasmesso, compreso il periodo di diffusione, quali i periodi di elezioni o referendum, o la diffusione del messaggio nel corso di un processo legislativo o regolamentare;

 

g)

l'obiettivo del messaggio.

 

La Commissione redige orientamenti comuni intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registri e trasmissione delle informazioni

Registri e trasmissione delle informazioni all'editore di pubblicità politica

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prestatori di servizi di pubblicità politica conservano le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, concernenti:

1.   I prestatori di servizi di pubblicità politica conservano le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, nella misura necessaria a conformarsi al presente regolamento, concernenti:

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il servizio o i servizi specifici connessi alla pubblicità politica;

b)

il servizio o i servizi specifici che essi prestano nell'ambito della pubblicità politica;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

la data di inizio della prestazione e, se disponibile, il periodo durante il quale il servizio o i servizi sono stati forniti;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

gli importi fatturati per il servizio o i servizi forniti e il valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detto servizio o servizi; e

c)

gli importi fatturati per il servizio o i servizi forniti e il valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detto servizio o servizi;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

le informazioni circa l'origine pubblica o privata di tali importi e di altre prestazioni, nonché sulla loro provenienza, che sia dall'interno o dall'esterno dell'Unione;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'identità dello sponsor e suoi dati di contatto, se applicabile.

d)

l'identità dello sponsor del messaggio di pubblicità politica e suoi dati di contatto e , se applicabile , l'identità e i dati di contatto della persona giuridica o fisica che in ultima istanza controlla lo sponsor nonché, per le persone giuridiche, il luogo di stabilimento; e

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

l'indicazione delle elezioni o dei referendum cui è connesso il messaggio di pubblicità politica, se del caso.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono in forma scritta e possono essere in formato elettronico. Dette informazioni sono conservate per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima preparazione, collocazione, pubblicazione o diffusione, a seconda dei casi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sia in forma scritta sia in formato elettronico. Dette informazioni sono conservate in un formato leggibile da dispositivo automatico per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultima preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura o diffusione, a seconda dei casi.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate all'editore di pubblicità politica che diffonderà il messaggio di pubblicità politica, perché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. Tali informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l'accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore, con processo automatizzato standard se tecnicamente fattibile .

3.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate in modo tempestivo e accurato all'editore di pubblicità politica responsabile della collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica, affinché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. I prestatori di servizi di pubblicità politica compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire che le informazioni conservate a norma del paragrafo 1 siano complete e accurate .

 

Quando l'editore di pubblicità politica è l'unico prestatore di servizi di pubblicità politica, lo sponsor comunica le pertinenti informazioni all'editore di pubblicità politica.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Quando un prestatore di servizi di pubblicità politica fornisce un servizio, trasmette altresì al pertinente editore di pubblicità politica le informazioni conservate a norma del paragrafo 1, conformemente alle migliori pratiche e alle norme del settore, mediante un processo automatizzato standardizzato, ove tecnicamente possibile.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Quando i prestatori di servizi di pubblicità politica vengono a conoscenza di un aggiornamento delle informazioni che hanno trasmesso a un editore di pubblicità politica, essi garantiscono che le informazioni aggiornate siano comunicate all'editore di pubblicità politica.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi di trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica

Obblighi di etichettatura per i messaggi di pubblicità politica

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Ogni messaggio pubblicitario fornito nell'ambito di un servizio di pubblicità politica deve riportare in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità le informazioni seguenti:

1.

Gli editori di pubblicità politica assicurano che tutti i messaggi di pubblicità politica contengano le informazioni seguenti:

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una dichiarazione attestante che si tratta di pubblicità politica;

a)

una dichiarazione chiara attestante che si tratta di pubblicità politica;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'identità dello sponsor del messaggio pubblicitario e dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;

b)

l'identità dello sponsor del messaggio pubblicitario e , se del caso, dell'entità o della persona che in ultima istanza controlla o finanzia lo sponsor;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

se del caso, l'indicazione dell'elezione, del referendum o del processo legislativo o regolamentare cui è connesso il messaggio di pubblicità politica;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

un avviso di trasparenza che renda comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi, oppure l'indicazione chiara di dove lo si possa reperire facilmente.

c)

l'indicazione chiara di dove si possa reperire facilmente e direttamente una copia permanente dell'avviso di trasparenza contenente le informazioni di cui all'articolo 7 bis e, ove necessario e possibile, un aggiornamento di tale indicazione .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli editori di pubblicità politica garantiscono la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e c), nonché l'esattezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli editori di pubblicità politica si avvalgono di tecniche di etichettatura efficienti e visibili, che permettano di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e garantiscano che l'etichettatura permanga nell'eventualità che il messaggio pubblicitario sia ulteriormente diffuso.

soppresso

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono rese disponibili sotto forma di etichette.

 

Tali etichette sono ben visibili, consentono alle persone di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e permangono in caso di ulteriore diffusione del messaggio di pubblicità politica.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 bis del presente articolo stabilendo tecniche standardizzate ed efficienti per l'etichettatura della pubblicità politica, tra l'altro per il settore audiovisivo, i media stampati, nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del supporto sul quale è pubblicata.

 

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto dei più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, della pertinente ricerca scientifica e delle migliori pratiche.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono etichette uniformi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     L'avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni:

soppresso

a)

identità dello sponsor e dati di contatto;

 

b)

periodo durante il quale è prevista la pubblicazione e diffusione del messaggio pubblicitario;

 

c)

in base anche alle informazioni ricevute conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, informazioni sugli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione del messaggio in questione, e della campagna di pubblicità politica se del caso, e relative fonti;

 

d)

indicazione delle elezioni o dei referendum cui è connesso il messaggio pubblicitario, se del caso;

 

e)

link ai registri di pubblicità online, se del caso;

 

f)

informazioni su come avvalersi dei meccanismi di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

 

g)

Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza sono comunicate riempiendo i campi dati specifici di cui all'allegato I.

 

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Gli editori di pubblicità politica compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano complete e, ove ciò non fosse, si astengono dal mettere a disposizione il messaggio di pubblicità politica.

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Gli avvisi di trasparenza devono essere aggiornati, in formato facilmente fruibile e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico, chiaramente visibili e di facile uso, e formulati con linguaggio semplice. Le informazioni sono pubblicate dall'editore di pubblicità politica contestualmente al messaggio pubblicitario sin dalla prima pubblicazione fino a un anno dopo l'ultima pubblicazione.

soppresso

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza ed eventuali modifiche per un periodo di cinque anni dalla fine del periodo di cui al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] provvedono affinché i registri che devono rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 30 di detto regolamento [legge sui servizi digitali] contengano le informazioni di cui al paragrafo 2 per ogni messaggio di pubblicità politica registrato.

soppresso

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     Gli Stati membri, comprese le autorità di controllo, e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo, che tengano conto delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

soppresso

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I aggiungendo, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 2 se alla luce degli sviluppi tecnologici dette modifiche si rivelano necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi obiettivi.

soppresso

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Avvisi di trasparenza

 

1.     L'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è reso disponibile dagli editori di pubblicità politica e comprende le seguenti informazioni:

 

a)

l'identità, l'indirizzo o il luogo di stabilimento e i dati di contatto dello sponsor;

 

b)

se del caso, l'identità della persona o dell'entità che in ultima istanza finanzia o controlla in altro modo lo sponsor, il suo indirizzo o luogo di stabilimento e i dati di contatto;

 

c)

il periodo per il quale è prevista la pubblicazione e la diffusione del messaggio di pubblicità politica;

 

d)

gli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite dai prestatori di servizi di pubblicità politica, comprese quelle percepite dall'editore, in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura e diffusione del messaggio in questione, e se del caso della campagna di pubblicità politica, come pure l'origine di tali importi e altre prestazioni;

 

e)

se del caso, l'indicazione delle elezioni, dei referendum e dei processi legislativi o regolamentari cui è connesso il messaggio pubblicitario;

 

f)

come avvalersi dei meccanismi di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

 

g)

se è stata decisa la sospensione o l'interruzione del messaggio pubblicitario per violazione del presente regolamento;

 

h)

se del caso, una dichiarazione attestante che il targeting del messaggio di pubblicità politica si basa sull'uso di dati personali;

 

i)

se del caso, gli specifici gruppi di persone prese di mira;

 

j)

se del caso, le categorie e le fonti dei dati personali utilizzati per il targeting;

 

k)

se del caso, la portata del messaggio politico e il numero di visualizzazioni e di impegni rispetto al messaggio pubblicitario.

 

Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza sono comunicate riempiendo i campi dati specifici di cui all'allegato I.

 

2.     Gli sponsor garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica.

 

Gli sponsor o, se del caso, i prestatori di servizi di pubblicità politica che agiscono per conto degli sponsor, garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica.

 

Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere da g) a l), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica.

 

Gli editori di pubblicità politica garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano complete.

 

Qualora lo sponsor o il prestatore di servizi di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni trasmesse all'editore di pubblicità politica o da esso pubblicate sono incomplete o inesatte, esso contatta senza indebito ritardo l'editore di pubblicità politica interessato e trasmette a quest'ultimo informazioni complete o esatte.

 

Qualora l'editore di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo sono incomplete o inesatte, esso si adopera in ogni modo, anche contattando lo sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica, per completare o correggere le informazioni senza indebito ritardo.

 

Se le informazioni non possono essere completate o corrette, l'editore di pubblicità politica non rende disponibile il messaggio di pubblicità politica o ne interrompe senza indebito ritardo la collocazione, la promozione, la pubblicazione, la fornitura o la diffusione.

 

L'editore di pubblicità politica informa senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati di qualsiasi decisione presa in relazione al settimo comma del presente paragrafo.

 

3.     Gli avvisi di trasparenza sono facilmente reperibili in ogni momento del periodo compreso tra la loro prima pubblicazione e la loro revoca.

 

Gli avvisi di trasparenza sono mantenuti aggiornati e sono presentati in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico. Essi sono redatti nella lingua del messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica che offrono servizi nell'Unione garantiscono che gli avvisi di trasparenza rispettino i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882.

 

Gli avvisi di trasparenza sono di facile uso, anche grazie alla formulazione con un linguaggio semplice.

 

4.     Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza ed eventuali loro modifiche per un periodo di dieci anni dopo l'ultima pubblicazione.

 

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I alla luce degli sviluppi tecnologici, della pertinente ricerca scientifica, delle pratiche di mercato, delle prassi di vigilanza delle autorità competenti e dei pertinenti orientamenti emanati dagli organi competenti.

 

6.     Entro … [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare i requisiti in materia di informazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilendo specifiche tecniche adeguate alle caratteristiche del settore audiovisivo, dei media stampati e della pubblicità online e offline che tengano conto in particolare delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle particolari esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 ter

 

Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online

 

1.     La Commissione istituisce un registro pubblico di tutti i messaggi di pubblicità politica online e ne assicura la gestione. Tale registro garantisce:

 

a)

l'hosting di una banca dati contenente ciascun messaggio di pubblicità politica online, unitamente alle informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, per ogni messaggio di pubblicità politica online, per gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e che rendono disponibile pubblicità politica attraverso un servizio online;

 

b)

l'accesso pubblico di tutti i messaggi di pubblicità politica online, unitamente alle informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, per ogni messaggio di pubblicità politica online.

 

Vengono utilizzate una struttura comune dei dati, norme comuni e un'interfaccia di programmazione dell'applicazione comune per lo scambio di informazioni con gli editori. Le informazioni sono disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico, consentono di effettuare ricerche basate su più criteri e sono accessibili al pubblico attraverso un portale unico.

 

2.     Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione in tempo reale le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, nei registri di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e le rendono accessibili al pubblico attraverso il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online, aggiornando tali informazioni ove necessario.

 

3.     Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con i suoi termini e condizioni, oltre ai requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) il registro include, per lo specifico messaggio pubblicitario in questione, le informazioni richieste dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

4.     Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e che mettono a disposizione pubblicità politica attraverso un servizio online mettono a disposizione le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, unitamente a una copia di ciascun messaggio di pubblicità politica online, nel registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online, senza indugio ed entro 24 ore dalla prima pubblicazione.

 

5.     Qualora gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e che mettono a disposizione pubblicità politica attraverso un servizio online abbiano rimosso o disabilitato l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con i loro termini e condizioni, il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online include, per lo specifico messaggio in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), a seconda dei casi, nonché le informazioni richieste dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

6.     Entro … [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, in consultazione con le parti interessate e alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di mercato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo le modalità dettagliate per fornire una struttura comune dei dati, norme comuni, un'interfaccia di programmazione dell'applicazione comune e un portale unico.

 

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione mira a conseguire gli obiettivi seguenti:

 

a)

consentire l'accesso pubblico alle informazioni fornite dagli editori di pubblicità politica a norma dei paragrafi da 1 a 3 attraverso un registro europeo unico dei messaggi di pubblicità politica online;

 

b)

consentire agli sponsor e ai prestatori di servizi di pubblicità politica di comunicare all'editore di pubblicità politica, con mezzi automatizzati, le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, per ogni messaggio di pubblicità politica online;

 

c)

consentire agli editori di pubblicità politica di rendere disponibili online, attraverso una struttura comune dei dati e norme comuni, le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, in quanto avviso di trasparenza;

 

d)

consentire un facile accesso pubblico agli avvisi di trasparenza online attraverso l'uso di un'interfaccia di programmazione dell'applicazione comune che permetta di accedere agli avvisi e di effettuare ricerche nelle banche dati pertinenti;

 

e)

sostenere l'accesso dei terzi e del pubblico agli avvisi di trasparenza, tra l'altro consentendo l'analisi degli avvisi di trasparenza online e la loro presentazione attraverso un portale unico e servizi di ricerca di facile uso.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Nel fornire servizi di pubblicità politica , gli editori includono nel bilancio di esercizio informazioni sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi, compreso l'uso di tecniche di targeting e  amplificazione , aggregati per campagna, nell'ambito della loro relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE.

1.    Gli editori di pubblicità politica includono le informazioni fornite loro direttamente dagli sponsor o dai prestatori di servizi di pubblicità politica sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi, compreso l'uso di tecniche di targeting e  di fornitura di messaggi pubblicitari , aggregati per campagna, nell'ambito di una nota distinta alla loro relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nei criteri di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi dell' articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I prestatori di servizi di pubblicità politica riferiscono periodicamente, conformemente alla normativa nazionale, alle autorità nazionali competenti responsabili degli audit o del controllo degli attori politici in merito agli importi fatturati o al valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare , senza spese, che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento.

1.   Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui le persone fisiche o giuridiche possano avvalersi per segnalare che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Tali meccanismi sono gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza. Ove tecnicamente possibile, tali meccanismi consentono di effettuare le segnalazioni con mezzi elettronici.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Le informazioni su come segnalare un messaggio di pubblicità politica di cui al paragrafo 1 devono essere di facile suo e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza.

soppresso

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I meccanismi di cui al paragrafo 1 facilitano la presentazione di segnalazioni precise e motivate, in modo che gli editori di pubblicità politica siano in grado di rilevare l'illiceità dei messaggi pubblicitari in questione. A tal fine gli editori di pubblicità adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:

 

a)

una spiegazione circostanziata dei motivi per cui la persona o entità che presenta la segnalazione ritiene che il messaggio pubblicitario in questione non sia conforme al presente regolamento;

 

b)

informazioni che consentano l'individuazione del messaggio di pubblicità politica;

 

c)

il nome e l'indirizzo e-mail della persona o dell'entità che presenta la segnalazione;

 

d)

una dichiarazione con cui la persona o l'entità che presenta la segnalazione conferma di ritenere in buona fede che le informazioni ivi contenute sono esatte e complete.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli editori di pubblicità politica acconsentono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate con mezzi elettronici . Gli editori di pubblicità politica informano gli interessati del seguito dato alla segnalazione di cui al paragrafo 1 .

3.   Gli editori di pubblicità politica inviano senza indebito ritardo una conferma di ricezione della segnalazione alle persone che l'hanno presentata .

 

Gli editori di pubblicità politica provvedono all'esame e al trattamento della segnalazione in modo tempestivo, diligente e obiettivo.

 

Gli editori di pubblicità politica informano senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati del seguito dato alla segnalazione.

 

Gli editori di pubblicità politica forniscono informazioni chiare e di facile uso sulle possibilità di ricorso in relazione al messaggio pubblicitario cui si riferisce la segnalazione e, se del caso, sull'uso di mezzi automatizzati per il trattamento delle segnalazioni.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Nel mese che precede un'elezione o un referendum, gli editori di pubblicità politica trattano senza indebito ritardo ed entro 48 ore ogni segnalazione ricevuta in merito a un messaggio pubblicitario collegato a tale elezione o referendum. Gli editori di pubblicità politica che sono microimprese e piccole imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE trattano senza indebito ritardo ogni segnalazione ricevuta in merito a un messaggio pubblicitario collegato a tale elezione o referendum.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva, anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell'editore di pubblicità politica interessato.

4.   Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva con l'ausilio di strumenti automatizzati , anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell'editore di pubblicità politica interessato.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo specifiche tecniche per il meccanismo di cui a tale paragrafo, adeguate per il settore audiovisivo, i media stampati e la pubblicità online e offline.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere a un prestatore di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Le informazioni trasmesse devono essere complete, accurate e affidabili e predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.

Le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere a un prestatore di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 6, 7 , 7 bis e 8. Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e  sono predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato standardizzato e leggibile da dispositivo automatico.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una motivazione dell'obiettivo per cui sono richieste le informazioni e delle ragioni per cui la richiesta è necessaria e proporzionata , salvo se l'obiettivo della richiesta è prevenire, indagare, accertare e perseguire reati e le ragioni della richiesta rischiano di compromettere tale obiettivo;

a)

una breve motivazione dell'obiettivo per cui sono richieste le informazioni, salvo se l'obiettivo della richiesta è prevenire, indagare, accertare e perseguire reati e le ragioni della richiesta rischiano di compromettere tale obiettivo;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi interessato trasmette le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi.

2.   Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi interessato trasmette le informazioni richieste entro 8 giorni lavorativi.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Nel mese che precede un'elezione o un referendum, i prestatori di servizi di pubblicità politica forniscono senza indebito ritardo ed entro 48 ore le informazioni richieste di cui agli articoli 6, 7 e 8 che sono sotto il loro controllo. I prestatori di servizi di pubblicità politica che sono microimprese e piccole imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE forniscono le informazioni richieste senza indebito ritardo.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I prestatori di servizi di pubblicità politica prendono provvedimenti adeguati per trasmettere a soggetti interessati le informazioni di cui all'articolo  6, se richiesto e senza spese.

I prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono prontamente a soggetti interessati le informazioni di cui agli articoli 6 , 7 e 7 bis , se richiesto, senza spese e se tecnicamente fattibile in un formato leggibile da dispositivo automatico .

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il prestatore di servizi di pubblicità politica che sia editore di pubblicità politica prende provvedimenti adeguati anche per trasmettere a soggetti interessati le informazioni di cui all'articolo 7, se richiesto e senza spese.

soppresso

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ricercatori abilitati ai sensi dell'articolo  31 del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali];

a)

ricercatori abilitati ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali);

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

giornalisti.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali soggetti interessati comprendono anche giornalisti accreditati in uno Stato membro da organismi nazionali, europei o internazionali.

soppresso

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi si adopera in ogni modo per trasmettere, entro un mese, le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5.

3.   Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi si adopera in ogni modo per trasmettere, quanto prima possibile e al più tardi entro un mese, le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente infondate o eccessive , in particolare per mancanza di chiarezza, il prestatore di servizi può rifiutarsi di rispondere . In tal caso invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto richiesta d'informazioni .

5.   Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente poco chiare o eccessive o riguardano informazioni al di fuori del controllo del prestatore di servizi , quest'ultimo può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste . In tali casi il prestatore di servizi in questione invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto la richiesta , includendo informazioni sulle possibilità di ricorso, comprese quelle previste dalla direttiva (UE) 2020/1828 .

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Incombe ai prestatori di servizi dimostrare il carattere manifestamente infondato, poco chiaro o eccessivo della richiesta ovvero la sua ripetitività e  onerosità in termini di trattamento.

7.   Incombe ai prestatori di servizi dimostrare che la richiesta è manifestamente poco chiara o eccessiva o riguarda informazioni al di fuori del controllo del prestatore di servizi, oppure è ripetitiva e  onerosa in termini di trattamento.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Capo III — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

TARGETING E  AMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICITÀ POLITICA

TARGETING E  FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo - 12 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo - 12

 

Divieto di ricorrere a tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di categorie particolari di dati personali

 

Sono vietate le tecniche di targeting o di fornitura di messaggi pubblicitari nell'ambito di servizi di pubblicità politica che comportano il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi specifici in materia di targeting e  amplificazione

Obblighi specifici in materia di trattamento dei dati personali per le tecniche di targeting online e  di fornitura di messaggi pubblicitari.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo  10 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

1.   Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari nell'ambito dei servizi di pubblicità politica le quali comportano il trattamento di dati personali che non costituiscono categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo  10 del regolamento (UE) 2018/1725 sono strettamente limitate alle situazioni previste nel presente articolo .

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le tecniche di fornitura di messaggi pubblicitari di cui al presente articolo determinano il pubblico all'interno del pubblico destinatario senza ulteriore trattamento di dati personali, unicamente mediante selezione casuale.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Sono vietate le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali di persone a proposito delle quali il titolare del trattamento è consapevole, con ragionevole certezza, che siano almeno un anno al di sotto dell'età di voto prestabilita dalle norme nazionali. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non impone ai fornitori di piattaforme online di trattare dati personali ulteriori per valutare se l'utente del servizio sia un minore.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali sono limitate ai dati personali forniti esplicitamente dall'interessato con il suo consenso, quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679, e unicamente ai fini della pubblicità politica online.

 

I dati personali forniti dall'interessato in virtù dell'utilizzo di un servizio o dispositivo, compresi i contenuti forniti, non sono considerati dati personali forniti e pertanto non sono utilizzati dal prestatore ai fini del targeting e della fornitura di pubblicità politica.

 

Il titolare del trattamento comunica all'interessato, nel momento in cui ne chiede il consenso, che i dati personali forniti possono essere trattati al solo scopo di presentargli pubblicità politica. Rifiutare di dare il consenso non può comportare per l'interessato più difficoltà o dispendio di tempo che dare il consenso. I prestatori non richiedono il consenso se l'interessato esercita il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche, in linea con l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui rifiuti di dare il consenso o lo abbia revocato, l'interessato dispone di altre opzioni eque e ragionevoli per accedere ai servizi della società dell'informazione.

 

Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari di cui al presente paragrafo non combinano più di quattro categorie di dati personali, compresa l'ubicazione dell'interessato.

 

Se il messaggio di pubblicità politica è connesso a un'elezione o a un referendum, l'ubicazione dell'interessato si intende a livello della circoscrizione elettorale applicabile per tale elezione o referendum, come indicato al paragrafo 1 quinquies, lettera b).

 

Se il messaggio di pubblicità politica non è connesso a un'elezione o a un referendum, l'ubicazione utilizzata per le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari non è a un livello inferiore a quello comunale.

 

Se il messaggio di pubblicità politica non è connesso a un'elezione o a un referendum e in caso di combinazione di due o più categorie di dati, il gruppo destinatario comprende almeno lo 0,4  % della popolazione dello Stato membro e un minimo di 50 000 cittadini.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Fatto salvo il paragrafo 1 quater, nei 60 giorni immediatamente precedenti un'elezione o un referendum, le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento dei dati personali forniti sono limitate ai seguenti dati personali esplicitamente forniti dall'interessato all'editore di pubblicità con il suo consenso, quale definito all'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/679, espresso esclusivamente ai fini della pubblicità politica online:

 

a)

le lingue parlate dall'interessato.

 

b)

l'ubicazione dell'interessato a livello della circoscrizione elettorale applicabile all'elezione o al referendum in questione.

 

c)

l'informazione che l'interessato è un neo-elettore.

 

Il secondo e terzo comma del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     Il presente articolo non si applica alle comunicazioni interne di partiti politici, fondazioni politiche, associazioni o altri organismi senza scopo di lucro, ai loro membri ed ex membri e alle comunicazioni, come bollettini d'informazione, connesse alle loro attività politiche, purché tali comunicazioni si basino esclusivamente sui dati di abbonamento e siano pertanto strettamente limitate ai loro membri, ex membri o abbonati, siano basate sui dati personali da essi forniti e non comportino un ulteriore trattamento dei dati personali per segmentare o selezionare ulteriormente i destinatari e i messaggi che ricevono. Queste forme di commercializzazione diretta rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle situazioni contemplate all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2018/1725.

soppresso

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti:

3.   Quando si avvalgono di tecniche di targeting in ambito di servizi di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) , a seconda del caso, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti:

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

adottano e applicano un documento di strategia interna che in particolare descriva chiaramente e con linguaggio semplice l'uso di tali tecniche finalizzato a prendere di mira certi destinatari o amplificare l'impatto , e mantengono tale strategia per un periodo di cinque anni;

a)

adottano, applicano e rendono disponibile al pubblico un documento di strategia interna che in particolare descriva chiaramente e con linguaggio semplice l'uso di tali tecniche finalizzato a prendere di mira certi destinatari, e mantengono tale strategia per un periodo di dieci anni;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

conservano registri sull'uso del targeting o dell'amplificazione , sui meccanismi, le tecniche e i parametri applicati e sulle fonti dei dati personali utilizzati;

b)

conservano registri sull'uso del targeting, sui meccanismi, le tecniche e i parametri applicati e sulle fonti dei dati personali utilizzati;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

trasmettono, contestualmente al messaggio di pubblicità politica, informazioni supplementari per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche. Queste informazioni devono contenere gli elementi di cui all'allegato II.

c)

trasmettono, contestualmente all'indicazione che si tratta di un messaggio di pubblicità politica, informazioni supplementari per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

effettuano una valutazione interna annuale dei rischi dell'uso di tali tecniche sui diritti e le libertà fondamentali delle persone e della società nel suo complesso; i risultati di tali valutazioni dei rischi sono resi pubblici.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione includono nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 le informazioni di cui al paragrafo 3 , lettera c) , e un link al documento di strategia di cui al paragrafo 3, lettera a). Il responsabile del trattamento che non sia anche l'editore di pubblicità trasmette all'editore di pubblicità politica il documento di strategia interna o un riferimento al medesimo .

4.   Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting che comportano il trattamento di dati personali includono nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 1 , le informazioni supplementari necessarie per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche .

 

Esso include in particolare le seguenti informazioni:

 

a)

gli obiettivi, i meccanismi e la logica di targeting, compresi i parametri di inclusione ed esclusione e le ragioni della scelta di tali parametri;

 

b)

il periodo di diffusione e il numero di persone destinatarie del messaggio pubblicitario;

 

c)

un link al documento di strategia di cui al paragrafo 3, lettera a) , o una chiara indicazione di dove lo si possa reperire facilmente .

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Se il titolare del trattamento è diverso dall'editore di pubblicità, il titolare del trattamento trasmette il documento di strategia interna di cui al paragrafo 3, lettera a), all'editore di pubblicità politica e garantisce che le informazioni di cui al presente paragrafo, o un riferimento ad esse, siano comunicate all'editore di pubblicità politica per consentire a questo di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l'accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore mediante processo automatizzato standard, se tecnicamente fattibile.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono delle tecniche di targeting o  amplificazione di cui al paragrafo 3 includono nel messaggio pubblicitario, o allegano al medesimo, e nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l'interessato per l'esercizio dei propri diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono delle tecniche di targeting o  fornitura di messaggi pubblicitari cui al paragrafo 3 includono nel messaggio pubblicitario, o allegano al medesimo, e nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1,  un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l'interessato per l'esercizio dei propri diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679. L'avviso di trasparenza rinvia in modo visibile a un'interfaccia facilmente accessibile in cui gli utenti possono revocare il proprio consenso o modificare i dati personali che hanno fornito unicamente a fini di pubblicità politica online di cui ai paragrafi 1 quater e 1 quinquies.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I prestatori di servizi pubblicitari trasmettono al responsabile del trattamento le informazioni per conformarsi al paragrafo 3, se necessario .

7.   I prestatori di servizi pubblicitari trasmettono al responsabile del trattamento le informazioni per conformarsi ai paragrafi 3, 4 e 4 bis .

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato II, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3, lettera c), alla luce degli sviluppi tecnologici nella ricerca scientifica, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti emanati da organi competenti.

soppresso

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 13 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trasmissione di informazioni sul targeting e l'amplificazione ad altri soggetti interessati

Trasmissione di informazioni sul targeting o sulla fornitura di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prestatori di servizi che offrono servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non sono stabiliti nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica come loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono servizi.

1.   I prestatori di servizi che offrono servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non sono stabiliti nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica come loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono servizi e la registrano presso il punto di contatto unico nazionale .

 

I prestatori di servizi notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo mail e il numero telefonico del loro rappresentante legale al punto di contatto unico nazionale nello Stato membro in cui risiede o è stabilito tale rappresentante legale.

 

Gli Stati membri tengono registri accessibili al pubblico di tutti i rappresentanti legali registrati nel loro territorio a norma del presente regolamento e garantiscono che tali informazioni siano facilmente accessibili nonché precise e aggiornate.

 

La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente dei rappresentanti legali registrati nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi che discendono dal presente regolamento in capo al prestatore di servizi che rappresentano ed è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato.

2.   Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi che discendono dal presente regolamento , e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi . Il rappresentante legale è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I prestatori di servizi dotano il loro rappresentante legale dei poteri necessari e delle risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficace e tempestiva con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, con la Commissione, e ad assicurare il rispetto delle loro decisioni.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Qualora l'editore di pubblicità politica sia una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, il comitato europeo per la protezione dei dati può avviare un'indagine, su richiesta delle autorità nazionali, della Commissione o di propria iniziativa, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, se sospetta la violazione dell'articolo - 12 o dell'articolo 12 del presente regolamento.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     L'avvio di un'indagine ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo da parte del comitato europeo per la protezione dei dati esonera l'autorità o le autorità nazionali per la protezione dei dati, o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai poteri di cui dispone in relazione alla violazione in questione per controllare e far rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Le autorità nazionali per la protezione dei dati trasmettono al comitato europeo per la protezione dei dati, entro 15 giorni da quando sono state informate dell'avvio dell'indagine o entro sette giorni se l'elezione o il referendum ha luogo a meno di 60 giorni come indicato all'articolo 12, paragrafo 1 quinquies, tutte le informazioni in loro possesso sulla violazione in questione.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Nell'esercizio delle sue facoltà di indagine ai sensi del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati chiede il sostegno individuale o congiunto delle autorità nazionali per la protezione dei dati interessate dalla presunta violazione, compresa l'autorità per la protezione dei dati dello Stato membro di stabilimento.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a monitorare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali], degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali] possono essere anche le autorità competenti designate per monitorare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo  38 del regolamento (UE) 2021 / xxx di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di servizi intermediari quali definiti dal regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali]. Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 45 , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo  46 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali].

2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di vigilare e monitorare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali), degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali) possono essere anche le autorità competenti designate per monitorare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022 / 2065 di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di servizi intermediari quali definiti dal regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali). Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 58 , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo  60 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali).

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nella misura in cui la Commissione ha competenza esclusiva per controllare la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) con gli obblighi stabiliti in detto regolamento, essa è competente per il controllo della loro conformità con l'articolo 5, paragrafo 2 quinquies, e all'articolo 7 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 2. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. In piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire il rispetto del presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione uniformi degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 2. Le autorità nazionali competenti possono essere le stesse di quelle previste dall'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Agendo in piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire un controllo coerente, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo in relazione al presente regolamento, hanno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica l'accesso a dati, documenti o altra informazione necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo.

4.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo in relazione al presente regolamento, hanno almeno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica l'accesso a dati, documenti o altra informazione necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo. Le autorità competenti utilizzano tali dati solo al fine di monitorare e valutare il rispetto del presente regolamento, a norma della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e di protezione delle informazioni riservate e con l'obiettivo di mantenere la sicurezza dei servizi.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

richiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica l'accesso a dati, documenti o qualsiasi altra informazione necessaria;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

ordinare la cessazione delle violazioni e, se del caso, imporre rimedi che siano proporzionati alla violazione e necessari per porvi effettivamente fine;

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni finanziarie.

c)

infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni finanziarie , comprese penalità di mora;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

effettuare o, se necessario a norma del diritto nazionale, chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali prestatori di servizi di pubblicità politica per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     I paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis al comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti nazionali dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per controllare adeguatamente gli sponsor e i prestatori di servizi di servizi di pubblicità politica di loro competenza.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra le autorità competenti, in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.

6.   Gli Stati membri assicurano una cooperazione efficace e strutturata tra tutte le autorità competenti pertinenti e le autorità di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 , in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento.

7.    Lo Stato membro che designa una o più autorità competenti provvede a che i rispettivi compiti di tali autorità siano stabiliti chiaramente e che le autorità cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto nazionale a livello dell'Unione ai fini di tutti gli aspetti del presente regolamento. I punti di contatto nazionali garantiscono una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e gli altri punti di contatto nazionali nonché le autorità a livello di Unione. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i dati di contatto dei loro punti di contatto nazionali. Gli Stati membri interessati comunicano il nome delle altre autorità competenti nonché i rispettivi compiti alla rete dei punti di contatto nazionali.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 8 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le autorità competenti che applicano misure di controllo o esecuzione in uno Stato membro informano e consultano, tramite il punto di contatto di cui al paragrafo 7, le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri interessati in merito alle misure di controllo ed esecuzione prese e al seguito dato;

a)

le autorità competenti che applicano misure di controllo o esecuzione in uno Stato membro informano e consultano, tramite il punto di contatto di cui al paragrafo 7, e senza indebito ritardo, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta di cooperazione, le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri interessati in merito alle misure di controllo ed esecuzione prese e al seguito dato;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 8 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'autorità competente che abbia ricevuto da un'altra autorità competente una richiesta giustificata presta a detta altra autorità l'assistenza necessaria per un'esecuzione efficace, efficiente e coerente delle misure di controllo o esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 5. L'autorità competente interessata che riceve la richiesta trasmette, tramite il punto di contatto di cui al paragrafo 7 ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta , una risposta in cui comunica le informazioni richieste ovvero informa di non ritenere che sussistano le condizioni per chiedere assistenza a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

c)

l'autorità competente che abbia ricevuto da un'altra autorità competente una richiesta giustificata presta a detta altra autorità l'assistenza necessaria per un'esecuzione efficace, efficiente e coerente delle misure di controllo o esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 5. L'autorità competente interessata che riceve la richiesta trasmette, tramite il punto di contatto di cui al paragrafo 7 , senza indebito ritardo, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta di cooperazione , una risposta in cui comunica le informazioni richieste ovvero informa di non ritenere che sussistano le condizioni per chiedere assistenza a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 15 — comma 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Il rispetto del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pubblicità politica è soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Se il prestatore è stabilito in più di uno Stato membro, è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'autorità o le autorità competenti di tutti gli Stati membri cooperano e si prestano assistenza reciproca ove necessario.

 

Se un'autorità nazionale competente ha motivo di sospettare che uno sponsor, prestatore o editore di servizi di pubblicità politica abbia violato il presente regolamento con modalità che incidono su persone dello Stato membro di tale autorità competente, essa può chiedere al punto di contatto di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure investigative e di esecuzione necessarie di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. La richiesta è motivata, giustificata e proporzionata e indica almeno:

 

a)

il punto di contatto o rappresentante legale del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato, ai sensi dell'articolo 14;

 

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, le disposizioni interessate del presente regolamento e i motivi per cui l'autorità competente che ha inviato la richiesta sospetta che il prestatore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

 

c)

qualsiasi altra informazione che l'autorità competente che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure investigative o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

 

Il punto di contatto di stabilimento tiene nella massima considerazione quanto indicato al paragrafo 5 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che l'autorità competente che ha inviato la richiesta possa fornire informazioni supplementari, può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.

 

Il punto di contatto di stabilimento comunica, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 4, all'autorità competente che ha inviato la richiesta e alla rete dei punti di contatto nazionali, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione di qualsiasi misura investigativa o di esecuzione adottata o prevista in merito al fine di garantire la conformità al presente regolamento.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.    I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell'Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento.

9.    Nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale , è istituita una rete permanente di punti di contatto nazionali. La rete di punti di contatto nazionali funge da piattaforma per lo scambio periodico di informazioni e per una cooperazione strutturata tra i punti di contatto nazionali e la Commissione in merito a tutti gli aspetti del presente regolamento.

 

In particolare, la rete di punti di contatto nazionali agevola:

 

a)

lo scambio rapido e sicuro di informazioni e migliori pratiche tra i punti di contatto nazionali e le altre autorità pertinenti;

 

b)

l'elaborazione, in collaborazione con le parti interessate pertinenti, di linee d'azione comuni per aiutare gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica a osservare gli obblighi di cui al presente regolamento in modo armonizzato;

 

c)

lo sviluppo di un approccio armonizzato sulle sanzioni applicabili a livello nazionale per le violazioni del presente regolamento;

 

d)

la cooperazione a livello dell'Unione per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento.

 

La rete dei punti di contatto nazionali si riunisce almeno due volte all'anno e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. Essa opera in stretta collaborazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e con altre autorità e reti pertinenti. La Commissione partecipa alle riunioni della rete dei punti di contatto nazionali e fornisce supporto amministrativo.

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Diritto di presentare un reclamo

 

Qualsiasi persona o entità ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente che è il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui tale entità o persona è ubicata o stabilita nei confronti di sponsor e prestatori di servizi di pubblicità politica, adducendo una violazione del presente regolamento.

 

Il punto di contatto dello Stato membro può respingere qualsiasi reclamo che ritenga manifestamente infondato e notifica la sua decisione al reclamante.

 

Il punto di contatto dello Stato membro trasmette senza indebito ritardo i reclami che rientrano tra le competenze di un'altra autorità competente dello stesso Stato membro a tale autorità competente. Il punto di contatto dello Stato membro trasmette entro 10 giorni lavorativi i reclami che rientrano fra le competenze di un'altra autorità competente di un altro Stato membro al punto di contatto di tale Stato membro.

 

L'autorità competente che riceve il reclamo valuta e, se del caso, agisce entro 15 giorni lavorativi. Durante i periodi elettorali, la valutazione ha luogo entro cinque giorni lavorativi.

 

Nel corso del procedimento, tutte le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al pertinente diritto nazionale.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 ter

Relazioni di attività

I punti di contatto nazionali, designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, elaborano una relazione annuale standardizzata sulle attività previste dal presente regolamento di tutte le autorità competenti designate a norma dell'articolo 15, compresi i dettagli sul numero di reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 15 bis e un quadro d'insieme del seguito dato loro.

I punti di contatto nazionali mettono le relazioni annuali a disposizione del pubblico in un formato leggibile meccanicamente e le trasmettono alla rete europea di cooperazione in materia elettorale e, in caso di elezioni del Parlamento europeo, al Parlamento europeo.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In relazione agli articoli da 5 a 11, 13 e 14, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche amministrative pecuniarie e finanziarie, applicabili ai prestatori di servizi di pubblicità politica soggetti alla loro giurisdizione in caso di violazione del presente regolamento , che devono essere in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

1.   In relazione agli articoli da 3 bis a 11, 13 e 14, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche amministrative pecuniarie e finanziarie, applicabili ai prestatori di servizi di pubblicità politica soggetti alla loro giurisdizione in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere in ogni singolo caso tempestive, effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la natura, la gravità e la durata della violazione;

a)

la natura, la gravità , la reiterazione e la durata della violazione;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

eventuali precedenti violazioni pertinenti ed eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso; e

d)

eventuali precedenti violazioni pertinenti ed eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il grado di cooperazione con l'autorità competente.

e)

il grado di cooperazione con l'autorità competente ; e

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

le dimensioni e la capacità economica del prestatore di servizi di pubblicità politica.

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le violazioni dell'articolo  7 sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione.

4.   Le violazioni degli articoli 3 bis, 5, 7, 7 bis e 7 ter sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione o il referendum .

 

Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli sponsor, i prestatori di servizi di pubblicità politica e gli editori di pubblicità politica a porre fine a una violazione grave e reiterata del presente regolamento.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I punti di contatto nazionali segnalano alla Commissione il tipo e l'importo delle sanzioni imposte. Gli Stati membri riferiscono annualmente in merito al tipo e sull'importo delle sanzioni imposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione elabora inoltre periodicamente una relazione ai fini dell'articolo 18 del presente regolamento.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo  12, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

6.   Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e il comitato europeo per la protezione dei dati possono avvalersi dei propri poteri di indagine e correttivi stabiliti in detto regolamento e , nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     In caso di violazioni particolarmente gravi e sistemiche degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12 da parte dello sponsor, se l'editore di pubblicità politica è una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, il comitato europeo per la protezione dei dati può ordinare, per un periodo di tempo strettamente limitato e non superiore a 15 giorni, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi o al motore di ricerca di dimensioni molto grandi di non fornire a tale specifico sponsor servizi di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 bis. Tale sospensione può essere imposta in aggiunta o in sostituzione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo  12, l'autorità di controllo di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

7.   Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e  12, l'autorità di controllo di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può avvalersi dei propri poteri di indagine e correttivi stabiliti in detto regolamento e infliggere nei limiti delle proprie competenze sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni imposte per far rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare sul tipo di sanzioni applicate e sull'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni finanziarie. La Commissione riassume e valuta tali relazioni con cadenza annuale e le utilizza per il processo di riesame a norma dell'articolo 18.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di introdurre sanzioni minime nell'Unione per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12, paragrafi da 1 a 1 sexies, previa consultazione delle autorità competenti e di altri portatori di interessi pertinenti.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenta una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione valuta la necessità di modificare il presente regolamento. La relazione è resa pubblica.

Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio . La relazione valuta la necessità di modificare il presente regolamento , in particolare relativamente ai seguenti aspetti:

 

a)

l'ambito di applicazione del regolamento e la definizione di pubblicità politica di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

 

b)

l'efficacia delle misure di trasparenza, in particolare la dichiarazione e i meccanismi di identificazione della natura politica di una pubblicità di cui agli articoli 5 e 5 bis;

 

c)

l'efficacia della struttura di controllo ed esecuzione e la necessità di introdurre sanzioni armonizzate in tutta l'Unione per le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, in particolare le violazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4;

 

d)

l'efficacia del presente regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di altro tipo;

 

e)

l'interazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

 

La relazione è resa pubblica.

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 8 , e all'articolo 12 , paragrafo 8 , è conferito alla Commissione per un periodo di [fino a quando non sarà valutata l'applicazione del presente regolamento, due anni dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 bis , paragrafi 5 e  6, all'articolo 7 ter , paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4 bis , è conferito alla Commissione per un periodo di [fino a quando non sarà valutata l'applicazione del presente regolamento, due anni dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo].

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 8 , e all'articolo 12 , paragrafo 8 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 bis , paragrafi 5 e  6, all'articolo 7 ter , paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4 bis , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8 , e dell'articolo 12 , paragrafo 8 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 ter, dell'articolo 7 bis , paragrafi 5 e  6, dell'articolo 7 ter , paragrafo 6, e dell'articolo 9, paragrafo 4 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2023 .

2.   Esso si applica a decorrere da [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] .

 

Tuttavia, l'articolo 7 ter, paragrafi 1, 4 e 5, si applica a decorrere da [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato I — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 7 bis , paragrafo 1

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

Se l'avviso non è incluso nel messaggio pubblicitario, un esempio/rappresentazione del messaggio o un link di rimando allo stesso.

a)

Se l'avviso non è incluso nel messaggio pubblicitario o allegato allo stesso , un esempio/rappresentazione del messaggio o un link di rimando allo stesso.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

L'identità e il luogo di stabilimento dello sponsor per conto del quale è diffusa la pubblicità, specificando nome e cognome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e se è una persona fisica o giuridica.

b)

L'identità e il luogo di stabilimento dello sponsor per conto del quale è preparata, collocata, promossa, pubblicata, fornita o diffusa la pubblicità, specificando nome e cognome, indirizzo, numero telefonico o indirizzo mail e se è una persona fisica o giuridica.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

Il periodo durante il quale è diffuso il messaggio di pubblicità politica e, se applicabile e fatto noto all'editore, se lo stesso messaggio è stato diffuso in passato.

c)

Il periodo durante il quale è fornito o diffuso il messaggio di pubblicità politica e, se applicabile e fatto noto all'editore, se lo stesso messaggio è stato diffuso in passato.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

Tutte le elezioni cui è connesso il messaggio, se del caso.

d)

Tutte le elezioni , il referendum, il processo legislativo o regolamentare cui è connesso il messaggio, se del caso.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

L'importo aggregato provvisorio speso e il valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario e della campagna pubblicitaria in questione, se del caso, compresa la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione dei messaggi di pubblicità politica, oltre all'importo aggregato effettivo speso e al valore di altre prestazioni percepite, una volta noti.

e)

L'importo aggregato speso e il valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario e della campagna pubblicitaria in questione, se del caso, compresa la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione dei messaggi di pubblicità politica, oltre all'importo aggregato effettivo speso e al valore di altre prestazioni percepite, una volta noti.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

Le fonti dei finanziamenti utilizzati per la campagna di pubblicità politica in questione e per la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione dei messaggi pubblicitari.

f)

Le origini degli importi e di altre prestazioni utilizzati per la campagna di pubblicità politica in questione e per la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura e diffusione dei messaggi pubblicitari.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

Se l'editore è una piattaforma online di dimensioni molto grandi, un link alla posizione del messaggio nel registro della pubblicità dell'editore .

h)

Un link alla posizione del messaggio nel registro europeo della pubblicità politica online .

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 12, paragrafo 3

soppresso

a)

Gli specifici gruppi di destinatari presi di mira, compresi i parametri applicati per determinare i destinatari del messaggio con lo stesso livello di dettaglio utilizzato per il targeting, le categorie di dati personali usati per il targeting e l'amplificazione, gli obiettivi, i meccanismi e la logica di targeting e amplificazione, compresi i parametri di inclusione ed esclusione e i motivi della scelta di questi parametri.

 

b)

Il periodo di diffusione del messaggio, il numero di persone cui è diffuso e le dimensioni del pubblico preso di mira all'interno dell'elettorato rilevante.

 

c)

La fonte dei dati personali di cui alla lettera a), se del caso specificando se siano stati derivati, desunti o ottenuti da terzi e la relativa identità, oltre a un link all'informativa sulla privacy di detti terzi per il trattamento in questione.

 

d)

Un link ai mezzi effettivi di cui dispone l'interessato per l'esercizio dei propri diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi, nel contesto del targeting o amplificazione di messaggi di pubblicità politica basato sui loro dati personali.

 


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0009/2023).

(1 bis)   Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

(13)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(13)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).