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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 267/36 |
P9_TA(2023)0027
Trasparenza e targeting della pubblicità politica
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 febbraio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021)0731 — C9-0433/2021 — 2021/0381(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 267/10)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 28 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 28 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 44
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 45
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 45 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 45 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 45 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 46
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 47 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 47 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 47 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 47 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 47 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 47 octies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 47 nonies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 47 decies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 47 undecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 47 duodecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 47 terdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 48
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 49
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 50
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 51
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 52
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 53
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 54
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 55
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 56
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 57
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 58
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 59
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 60
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Considerando 61
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 62
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 63
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Considerando 63 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 65
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Considerando 67
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Considerando 70
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Considerando 71
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento stabilisce: |
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative a : |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica preparata, collocata, promossa, pubblicata o diffusa nell'Unione, o rivolta a privati in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica e dai mezzi utilizzati. |
2. Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica sponsorizzata, preparata, collocata, promossa, pubblicata , fornita o diffusa nell'Unione, o rivolta a privati in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato e dai mezzi utilizzati. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Non sono considerati pubblicità politica le opinioni e i pareri politici e altri contenuti editoriali espressi sotto la responsabilità editoriale di un prestatore di servizi di media, a meno che non sia previsto un pagamento specifico o altra remunerazione per la loro preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura o diffusione da parte di terzi. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera i
1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera i bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Le norme in materia di protezione dei dati relative al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento sono considerate norme specifiche in materia di protezione dei dati rispetto alle norme generali stabilite nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Nessuna delle disposizioni del presente regolamento può essere applicata o interpretata in modo tale da ridurre o limitare il livello di protezione offerto dal diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e dal diritto alla libertà di espressione tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, in particolare dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 ter. Il presente regolamento non pregiudica il contenuto della pubblicità politica né le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano il contenuto della pubblicità politica, i periodi elettorali e l'organizzazione e la conduzione di campagne politiche. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera g
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 4 — lettera h
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 6 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ai fini del primo comma, non configurano pubblicità politica i messaggi di cui al punto 2 emanati da fonti ufficiali e concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione a elezioni o referendum , ovvero la promozione della partecipazione a elezioni o referendum. |
Ai fini del primo comma, non configurano pubblicità politica i messaggi di cui al punto 2 emanati da fonti ufficiali che siano strettamente limitati all'annuncio di elezioni o referendum o alle modalità di partecipazione alle elezioni o ai referendum. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri non mantengono né introducono per motivi di trasparenza disposizioni o misure divergenti da quelle stabilite nel presente regolamento. |
1. Gli Stati membri non mantengono né introducono per motivi di trasparenza della pubblicità politica disposizioni o misure divergenti da quelle stabilite nel presente regolamento. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Non può essere vietata né limitata per motivi di trasparenza la prestazione di servizi di pubblicità politica conforme alle prescrizioni del presente regolamento. |
2. Non può essere vietata né limitata per motivi di trasparenza , neppure a livello geografico, la prestazione di servizi di pubblicità politica conforme alle prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 3 bis Prestazione di servizi di pubblicità politica nell'Unione 1. I fornitori di servizi di pubblicità politica non discriminano gli sponsor sulla base del loro luogo di residenza o, ove applicabile, di stabilimento, quando tali sponsor richiedono, concludono o detengono un contratto di servizi di pubblicità politica. 2. In deroga al paragrafo 1, i servizi di pubblicità politica sono forniti solo a uno sponsor o a un prestatore di servizi che agisce per conto di uno sponsor che sia cittadino dell'Unione o a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione. 3. La prestazione di servizi transfrontalieri di pubblicità politica ai partiti politici europei ai sensi del regolamento [regolamento sui partiti politici] non è soggetta a restrizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o da altri atti del diritto dell'Unione o nazionale, se del caso. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Capo II — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA |
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI DOVUTA DILIGENZA PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 4 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Trasparenza |
Obblighi di trasparenza e di dovuta diligenza per i servizi di pubblicità politica |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I servizi di pubblicità politica devono essere forniti in modo trasparente, in conformità degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. |
I servizi di pubblicità politica devono essere forniti in modo trasparente, in conformità degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché i contratti conclusi per la prestazione di servizi di pubblicità politica specifichino chiaramente in che modo è garantita l'effettiva osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, anche per quanto riguarda il dovere di diligenza e l'attribuzione della responsabilità per la fornitura, nonché la completezza e l'accuratezza delle informazioni. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I prestatori di servizi pubblicitari chiedono agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi di dichiarare se il servizio pubblicitario richiesto configura servizio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 5. Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi presentano tale dichiarazione. |
1. I prestatori di servizi pubblicitari chiedono agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi di dichiarare se il servizio pubblicitario richiesto configura servizio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 5. Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi presentano tale dichiarazione in buona fede e in termini chiari e sono responsabili della sua accuratezza . |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I prestatori di servizi pubblicitari che ricevono, da uno sponsor o da un prestatore di servizi pubblicitari che agisce per conto di uno sponsor, una dichiarazione secondo cui il messaggio costituisce un messaggio di pubblicità politica si adoperano in ogni modo per garantire che tali dichiarazioni siano rese in conformità al paragrafo 1 prima della fornitura del servizio. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica specifichi in che modo è garantita l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento . |
2. I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica imponga allo sponsor e, ove applicabile, ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto dello sponsor di fornire le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, se del caso . |
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Gli sponsor forniscono le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c bis) e d), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e b bis), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l'accuratezza. |
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Gli sponsor o, ove applicabile, i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi forniscono le informazioni necessarie per ottemperare all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), b bis), c) e d bis), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e ne garantiscono l'accuratezza. |
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Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor forniscono tali informazioni n modo tempestivo, completo e accurato. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I prestatori di servizi pubblicitari richiedono agli sponsor o ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor che presentano una dichiarazione o informazioni ai sensi del presente articolo manifestamente errate di correggere la loro dichiarazione e tali informazioni. Gli sponsor o i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi danno seguito a tale richiesta senza indebito ritardo. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. I prestatori di servizi pubblicitari progettano e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor di adempiere i loro obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Gli editori di pubblicità politica che sono anche piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi identificano, analizzano e valutano con diligenza i rischi sistemici posti dai loro servizi di pubblicità politica nell'ambito delle loro valutazioni dei rischi ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] e adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci per far fronte a tali rischi ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali]. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Individuazione di un messaggio di pubblicità politica |
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Per determinare se un messaggio costituisce un messaggio di pubblicità politica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b), si tiene conto di tutte le sue caratteristiche, in particolare le seguenti: |
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La Commissione redige orientamenti comuni intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 6 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Registri e trasmissione delle informazioni |
Registri e trasmissione delle informazioni all'editore di pubblicità politica |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I prestatori di servizi di pubblicità politica conservano le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, concernenti: |
1. I prestatori di servizi di pubblicità politica conservano le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, nella misura necessaria a conformarsi al presente regolamento, concernenti: |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono in forma scritta e possono essere in formato elettronico. Dette informazioni sono conservate per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima preparazione, collocazione, pubblicazione o diffusione, a seconda dei casi. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sia in forma scritta sia in formato elettronico. Dette informazioni sono conservate in un formato leggibile da dispositivo automatico per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultima preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione , fornitura o diffusione, a seconda dei casi. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate all'editore di pubblicità politica che diffonderà il messaggio di pubblicità politica, perché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. Tali informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l'accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore, con processo automatizzato standard se tecnicamente fattibile . |
3. I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate in modo tempestivo e accurato all'editore di pubblicità politica responsabile della collocazione, promozione, pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica, affinché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. I prestatori di servizi di pubblicità politica compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire che le informazioni conservate a norma del paragrafo 1 siano complete e accurate . |
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|
Quando l'editore di pubblicità politica è l'unico prestatore di servizi di pubblicità politica, lo sponsor comunica le pertinenti informazioni all'editore di pubblicità politica. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Quando un prestatore di servizi di pubblicità politica fornisce un servizio, trasmette altresì al pertinente editore di pubblicità politica le informazioni conservate a norma del paragrafo 1, conformemente alle migliori pratiche e alle norme del settore, mediante un processo automatizzato standardizzato, ove tecnicamente possibile. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Quando i prestatori di servizi di pubblicità politica vengono a conoscenza di un aggiornamento delle informazioni che hanno trasmesso a un editore di pubblicità politica, essi garantiscono che le informazioni aggiornate siano comunicate all'editore di pubblicità politica. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 7 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obblighi di trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica |
Obblighi di etichettatura per i messaggi di pubblicità politica |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Gli editori di pubblicità politica garantiscono la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e c), nonché l'esattezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c). |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli editori di pubblicità politica si avvalgono di tecniche di etichettatura efficienti e visibili, che permettano di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e garantiscano che l'etichettatura permanga nell'eventualità che il messaggio pubblicitario sia ulteriormente diffuso. |
soppresso |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono rese disponibili sotto forma di etichette. |
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|
Tali etichette sono ben visibili, consentono alle persone di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e permangono in caso di ulteriore diffusione del messaggio di pubblicità politica. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
1 ter. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 bis del presente articolo stabilendo tecniche standardizzate ed efficienti per l'etichettatura della pubblicità politica, tra l'altro per il settore audiovisivo, i media stampati, nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del supporto sul quale è pubblicata. |
|
|
Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto dei più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, della pertinente ricerca scientifica e delle migliori pratiche. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono etichette uniformi. |
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|
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni: |
soppresso |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli editori di pubblicità politica compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano complete e, ove ciò non fosse, si astengono dal mettere a disposizione il messaggio di pubblicità politica. |
soppresso |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli avvisi di trasparenza devono essere aggiornati, in formato facilmente fruibile e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico, chiaramente visibili e di facile uso, e formulati con linguaggio semplice. Le informazioni sono pubblicate dall'editore di pubblicità politica contestualmente al messaggio pubblicitario sin dalla prima pubblicazione fino a un anno dopo l'ultima pubblicazione. |
soppresso |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza ed eventuali modifiche per un periodo di cinque anni dalla fine del periodo di cui al paragrafo 4. |
soppresso |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] provvedono affinché i registri che devono rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 30 di detto regolamento [legge sui servizi digitali] contengano le informazioni di cui al paragrafo 2 per ogni messaggio di pubblicità politica registrato. |
soppresso |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Gli Stati membri, comprese le autorità di controllo, e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo, che tengano conto delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. |
soppresso |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I aggiungendo, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 2 se alla luce degli sviluppi tecnologici dette modifiche si rivelano necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi obiettivi. |
soppresso |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Avvisi di trasparenza |
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1. L'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è reso disponibile dagli editori di pubblicità politica e comprende le seguenti informazioni: |
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Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza sono comunicate riempiendo i campi dati specifici di cui all'allegato I. |
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2. Gli sponsor garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica. |
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Gli sponsor o, se del caso, i prestatori di servizi di pubblicità politica che agiscono per conto degli sponsor, garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica. |
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Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'esattezza delle informazioni che sono tenuti a fornire ai fini del paragrafo 1, lettere da g) a l), prima e durante il periodo di pubblicazione, fornitura o diffusione del messaggio di pubblicità politica. |
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Gli editori di pubblicità politica garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano complete. |
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Qualora lo sponsor o il prestatore di servizi di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni trasmesse all'editore di pubblicità politica o da esso pubblicate sono incomplete o inesatte, esso contatta senza indebito ritardo l'editore di pubblicità politica interessato e trasmette a quest'ultimo informazioni complete o esatte. |
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|
Qualora l'editore di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo sono incomplete o inesatte, esso si adopera in ogni modo, anche contattando lo sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica, per completare o correggere le informazioni senza indebito ritardo. |
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Se le informazioni non possono essere completate o corrette, l'editore di pubblicità politica non rende disponibile il messaggio di pubblicità politica o ne interrompe senza indebito ritardo la collocazione, la promozione, la pubblicazione, la fornitura o la diffusione. |
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L'editore di pubblicità politica informa senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati di qualsiasi decisione presa in relazione al settimo comma del presente paragrafo. |
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3. Gli avvisi di trasparenza sono facilmente reperibili in ogni momento del periodo compreso tra la loro prima pubblicazione e la loro revoca. |
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Gli avvisi di trasparenza sono mantenuti aggiornati e sono presentati in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico. Essi sono redatti nella lingua del messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica che offrono servizi nell'Unione garantiscono che gli avvisi di trasparenza rispettino i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882. |
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Gli avvisi di trasparenza sono di facile uso, anche grazie alla formulazione con un linguaggio semplice. |
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4. Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza ed eventuali loro modifiche per un periodo di dieci anni dopo l'ultima pubblicazione. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I alla luce degli sviluppi tecnologici, della pertinente ricerca scientifica, delle pratiche di mercato, delle prassi di vigilanza delle autorità competenti e dei pertinenti orientamenti emanati dagli organi competenti. |
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6. Entro … [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare i requisiti in materia di informazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilendo specifiche tecniche adeguate alle caratteristiche del settore audiovisivo, dei media stampati e della pubblicità online e offline che tengano conto in particolare delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle particolari esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 ter |
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Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online |
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1. La Commissione istituisce un registro pubblico di tutti i messaggi di pubblicità politica online e ne assicura la gestione. Tale registro garantisce: |
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Vengono utilizzate una struttura comune dei dati, norme comuni e un'interfaccia di programmazione dell'applicazione comune per lo scambio di informazioni con gli editori. Le informazioni sono disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico, consentono di effettuare ricerche basate su più criteri e sono accessibili al pubblico attraverso un portale unico. |
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2. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione in tempo reale le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, nei registri di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e le rendono accessibili al pubblico attraverso il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online, aggiornando tali informazioni ove necessario. |
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3. Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con i suoi termini e condizioni, oltre ai requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) il registro include, per lo specifico messaggio pubblicitario in questione, le informazioni richieste dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. |
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4. Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e che mettono a disposizione pubblicità politica attraverso un servizio online mettono a disposizione le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, unitamente a una copia di ciascun messaggio di pubblicità politica online, nel registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online, senza indugio ed entro 24 ore dalla prima pubblicazione. |
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5. Qualora gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e che mettono a disposizione pubblicità politica attraverso un servizio online abbiano rimosso o disabilitato l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con i loro termini e condizioni, il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online include, per lo specifico messaggio in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), a seconda dei casi, nonché le informazioni richieste dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. |
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6. Entro … [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, in consultazione con le parti interessate e alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di mercato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo le modalità dettagliate per fornire una struttura comune dei dati, norme comuni, un'interfaccia di programmazione dell'applicazione comune e un portale unico. |
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Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione mira a conseguire gli obiettivi seguenti: |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel fornire servizi di pubblicità politica , gli editori includono nel bilancio di esercizio informazioni sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi, compreso l'uso di tecniche di targeting e amplificazione , aggregati per campagna, nell'ambito della loro relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE. |
1. Gli editori di pubblicità politica includono le informazioni fornite loro direttamente dagli sponsor o dai prestatori di servizi di pubblicità politica sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi, compreso l'uso di tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari , aggregati per campagna, nell'ambito di una nota distinta alla loro relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nei criteri di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE. |
2. Il paragrafo 1 non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi dell' articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I prestatori di servizi di pubblicità politica riferiscono periodicamente, conformemente alla normativa nazionale, alle autorità nazionali competenti responsabili degli audit o del controllo degli attori politici in merito agli importi fatturati o al valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detti servizi. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare , senza spese, che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento. |
1. Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui le persone fisiche o giuridiche possano avvalersi per segnalare che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Tali meccanismi sono gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza. Ove tecnicamente possibile, tali meccanismi consentono di effettuare le segnalazioni con mezzi elettronici. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le informazioni su come segnalare un messaggio di pubblicità politica di cui al paragrafo 1 devono essere di facile suo e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza. |
soppresso |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I meccanismi di cui al paragrafo 1 facilitano la presentazione di segnalazioni precise e motivate, in modo che gli editori di pubblicità politica siano in grado di rilevare l'illiceità dei messaggi pubblicitari in questione. A tal fine gli editori di pubblicità adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti: |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli editori di pubblicità politica acconsentono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate con mezzi elettronici . Gli editori di pubblicità politica informano gli interessati del seguito dato alla segnalazione di cui al paragrafo 1 . |
3. Gli editori di pubblicità politica inviano senza indebito ritardo una conferma di ricezione della segnalazione alle persone che l'hanno presentata . |
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Gli editori di pubblicità politica provvedono all'esame e al trattamento della segnalazione in modo tempestivo, diligente e obiettivo. |
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Gli editori di pubblicità politica informano senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati del seguito dato alla segnalazione. |
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Gli editori di pubblicità politica forniscono informazioni chiare e di facile uso sulle possibilità di ricorso in relazione al messaggio pubblicitario cui si riferisce la segnalazione e, se del caso, sull'uso di mezzi automatizzati per il trattamento delle segnalazioni. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel mese che precede un'elezione o un referendum, gli editori di pubblicità politica trattano senza indebito ritardo ed entro 48 ore ogni segnalazione ricevuta in merito a un messaggio pubblicitario collegato a tale elezione o referendum. Gli editori di pubblicità politica che sono microimprese e piccole imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE trattano senza indebito ritardo ogni segnalazione ricevuta in merito a un messaggio pubblicitario collegato a tale elezione o referendum. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva, anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell'editore di pubblicità politica interessato. |
4. Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva con l'ausilio di strumenti automatizzati , anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell'editore di pubblicità politica interessato. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo specifiche tecniche per il meccanismo di cui a tale paragrafo, adeguate per il settore audiovisivo, i media stampati e la pubblicità online e offline. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere a un prestatore di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Le informazioni trasmesse devono essere complete, accurate e affidabili e predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico. |
Le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere a un prestatore di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 6, 7 , 7 bis e 8. Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e sono predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato standardizzato e leggibile da dispositivo automatico. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi interessato trasmette le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. |
2. Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi interessato trasmette le informazioni richieste entro 8 giorni lavorativi. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel mese che precede un'elezione o un referendum, i prestatori di servizi di pubblicità politica forniscono senza indebito ritardo ed entro 48 ore le informazioni richieste di cui agli articoli 6, 7 e 8 che sono sotto il loro controllo. I prestatori di servizi di pubblicità politica che sono microimprese e piccole imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE forniscono le informazioni richieste senza indebito ritardo. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I prestatori di servizi di pubblicità politica prendono provvedimenti adeguati per trasmettere a soggetti interessati le informazioni di cui all'articolo 6, se richiesto e senza spese. |
I prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono prontamente a soggetti interessati le informazioni di cui agli articoli 6 , 7 e 7 bis , se richiesto, senza spese e se tecnicamente fattibile in un formato leggibile da dispositivo automatico . |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il prestatore di servizi di pubblicità politica che sia editore di pubblicità politica prende provvedimenti adeguati anche per trasmettere a soggetti interessati le informazioni di cui all'articolo 7, se richiesto e senza spese. |
soppresso |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali soggetti interessati comprendono anche giornalisti accreditati in uno Stato membro da organismi nazionali, europei o internazionali. |
soppresso |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi si adopera in ogni modo per trasmettere, entro un mese, le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5. |
3. Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi si adopera in ogni modo per trasmettere, quanto prima possibile e al più tardi entro un mese, le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente infondate o eccessive , in particolare per mancanza di chiarezza, il prestatore di servizi può rifiutarsi di rispondere . In tal caso invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto richiesta d'informazioni . |
5. Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente poco chiare o eccessive o riguardano informazioni al di fuori del controllo del prestatore di servizi , quest'ultimo può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste . In tali casi il prestatore di servizi in questione invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto la richiesta , includendo informazioni sulle possibilità di ricorso, comprese quelle previste dalla direttiva (UE) 2020/1828 . |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Incombe ai prestatori di servizi dimostrare il carattere manifestamente infondato, poco chiaro o eccessivo della richiesta ovvero la sua ripetitività e onerosità in termini di trattamento. |
7. Incombe ai prestatori di servizi dimostrare che la richiesta è manifestamente poco chiara o eccessiva o riguarda informazioni al di fuori del controllo del prestatore di servizi, oppure è ripetitiva e onerosa in termini di trattamento. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Capo III — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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TARGETING E AMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICITÀ POLITICA |
TARGETING E FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICITÀ POLITICA |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo - 12 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 12 |
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Divieto di ricorrere a tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di categorie particolari di dati personali |
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Sono vietate le tecniche di targeting o di fornitura di messaggi pubblicitari nell'ambito di servizi di pubblicità politica che comportano il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 12 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obblighi specifici in materia di targeting e amplificazione |
Obblighi specifici in materia di trattamento dei dati personali per le tecniche di targeting online e di fornitura di messaggi pubblicitari. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. |
1. Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari nell'ambito dei servizi di pubblicità politica le quali comportano il trattamento di dati personali che non costituiscono categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 sono strettamente limitate alle situazioni previste nel presente articolo . |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le tecniche di fornitura di messaggi pubblicitari di cui al presente articolo determinano il pubblico all'interno del pubblico destinatario senza ulteriore trattamento di dati personali, unicamente mediante selezione casuale. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Sono vietate le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali di persone a proposito delle quali il titolare del trattamento è consapevole, con ragionevole certezza, che siano almeno un anno al di sotto dell'età di voto prestabilita dalle norme nazionali. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non impone ai fornitori di piattaforme online di trattare dati personali ulteriori per valutare se l'utente del servizio sia un minore. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento di dati personali sono limitate ai dati personali forniti esplicitamente dall'interessato con il suo consenso, quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679, e unicamente ai fini della pubblicità politica online. |
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I dati personali forniti dall'interessato in virtù dell'utilizzo di un servizio o dispositivo, compresi i contenuti forniti, non sono considerati dati personali forniti e pertanto non sono utilizzati dal prestatore ai fini del targeting e della fornitura di pubblicità politica. |
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|
Il titolare del trattamento comunica all'interessato, nel momento in cui ne chiede il consenso, che i dati personali forniti possono essere trattati al solo scopo di presentargli pubblicità politica. Rifiutare di dare il consenso non può comportare per l'interessato più difficoltà o dispendio di tempo che dare il consenso. I prestatori non richiedono il consenso se l'interessato esercita il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche, in linea con l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui rifiuti di dare il consenso o lo abbia revocato, l'interessato dispone di altre opzioni eque e ragionevoli per accedere ai servizi della società dell'informazione. |
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Le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari di cui al presente paragrafo non combinano più di quattro categorie di dati personali, compresa l'ubicazione dell'interessato. |
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Se il messaggio di pubblicità politica è connesso a un'elezione o a un referendum, l'ubicazione dell'interessato si intende a livello della circoscrizione elettorale applicabile per tale elezione o referendum, come indicato al paragrafo 1 quinquies, lettera b). |
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Se il messaggio di pubblicità politica non è connesso a un'elezione o a un referendum, l'ubicazione utilizzata per le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari non è a un livello inferiore a quello comunale. |
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Se il messaggio di pubblicità politica non è connesso a un'elezione o a un referendum e in caso di combinazione di due o più categorie di dati, il gruppo destinatario comprende almeno lo 0,4 % della popolazione dello Stato membro e un minimo di 50 000 cittadini. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater, nei 60 giorni immediatamente precedenti un'elezione o un referendum, le tecniche di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari che comportano il trattamento dei dati personali forniti sono limitate ai seguenti dati personali esplicitamente forniti dall'interessato all'editore di pubblicità con il suo consenso, quale definito all'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/679, espresso esclusivamente ai fini della pubblicità politica online: |
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Il secondo e terzo comma del presente articolo si applicano mutatis mutandis. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 sexies. Il presente articolo non si applica alle comunicazioni interne di partiti politici, fondazioni politiche, associazioni o altri organismi senza scopo di lucro, ai loro membri ed ex membri e alle comunicazioni, come bollettini d'informazione, connesse alle loro attività politiche, purché tali comunicazioni si basino esclusivamente sui dati di abbonamento e siano pertanto strettamente limitate ai loro membri, ex membri o abbonati, siano basate sui dati personali da essi forniti e non comportino un ulteriore trattamento dei dati personali per segmentare o selezionare ulteriormente i destinatari e i messaggi che ricevono. Queste forme di commercializzazione diretta rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle situazioni contemplate all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2018/1725. |
soppresso |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Quando si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti: |
3. Quando si avvalgono di tecniche di targeting in ambito di servizi di pubblicità politica che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) , a seconda del caso, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti: |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione includono nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 le informazioni di cui al paragrafo 3 , lettera c) , e un link al documento di strategia di cui al paragrafo 3, lettera a). Il responsabile del trattamento che non sia anche l'editore di pubblicità trasmette all'editore di pubblicità politica il documento di strategia interna o un riferimento al medesimo . |
4. Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono di tecniche di targeting che comportano il trattamento di dati personali includono nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 1 , le informazioni supplementari necessarie per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche . |
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Esso include in particolare le seguenti informazioni: |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Se il titolare del trattamento è diverso dall'editore di pubblicità, il titolare del trattamento trasmette il documento di strategia interna di cui al paragrafo 3, lettera a), all'editore di pubblicità politica e garantisce che le informazioni di cui al presente paragrafo, o un riferimento ad esse, siano comunicate all'editore di pubblicità politica per consentire a questo di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l'accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore mediante processo automatizzato standard, se tecnicamente fattibile. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono delle tecniche di targeting o amplificazione di cui al paragrafo 3 includono nel messaggio pubblicitario, o allegano al medesimo, e nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l'interessato per l'esercizio dei propri diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
5. Gli editori di pubblicità politica che si avvalgono delle tecniche di targeting o fornitura di messaggi pubblicitari cui al paragrafo 3 includono nel messaggio pubblicitario, o allegano al medesimo, e nell'avviso di trasparenza di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l'interessato per l'esercizio dei propri diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679. L'avviso di trasparenza rinvia in modo visibile a un'interfaccia facilmente accessibile in cui gli utenti possono revocare il proprio consenso o modificare i dati personali che hanno fornito unicamente a fini di pubblicità politica online di cui ai paragrafi 1 quater e 1 quinquies. |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I prestatori di servizi pubblicitari trasmettono al responsabile del trattamento le informazioni per conformarsi al paragrafo 3, se necessario . |
7. I prestatori di servizi pubblicitari trasmettono al responsabile del trattamento le informazioni per conformarsi ai paragrafi 3, 4 e 4 bis . |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato II, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3, lettera c), alla luce degli sviluppi tecnologici nella ricerca scientifica, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti emanati da organi competenti. |
soppresso |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Trasmissione di informazioni sul targeting e l'amplificazione ad altri soggetti interessati |
Trasmissione di informazioni sul targeting o sulla fornitura di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. I prestatori di servizi che offrono servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non sono stabiliti nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica come loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono servizi. |
1. I prestatori di servizi che offrono servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non sono stabiliti nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica come loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono servizi e la registrano presso il punto di contatto unico nazionale . |
|
|
I prestatori di servizi notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo mail e il numero telefonico del loro rappresentante legale al punto di contatto unico nazionale nello Stato membro in cui risiede o è stabilito tale rappresentante legale. |
|
|
Gli Stati membri tengono registri accessibili al pubblico di tutti i rappresentanti legali registrati nel loro territorio a norma del presente regolamento e garantiscono che tali informazioni siano facilmente accessibili nonché precise e aggiornate. |
|
|
La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente dei rappresentanti legali registrati nell'Unione ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi che discendono dal presente regolamento in capo al prestatore di servizi che rappresentano ed è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato. |
2. Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi che discendono dal presente regolamento , e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi . Il rappresentante legale è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. I prestatori di servizi dotano il loro rappresentante legale dei poteri necessari e delle risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficace e tempestiva con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, con la Commissione, e ad assicurare il rispetto delle loro decisioni. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Qualora l'editore di pubblicità politica sia una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, il comitato europeo per la protezione dei dati può avviare un'indagine, su richiesta delle autorità nazionali, della Commissione o di propria iniziativa, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, se sospetta la violazione dell'articolo - 12 o dell'articolo 12 del presente regolamento. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. L'avvio di un'indagine ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo da parte del comitato europeo per la protezione dei dati esonera l'autorità o le autorità nazionali per la protezione dei dati, o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai poteri di cui dispone in relazione alla violazione in questione per controllare e far rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento. |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Le autorità nazionali per la protezione dei dati trasmettono al comitato europeo per la protezione dei dati, entro 15 giorni da quando sono state informate dell'avvio dell'indagine o entro sette giorni se l'elezione o il referendum ha luogo a meno di 60 giorni come indicato all'articolo 12, paragrafo 1 quinquies, tutte le informazioni in loro possesso sulla violazione in questione. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. Nell'esercizio delle sue facoltà di indagine ai sensi del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati chiede il sostegno individuale o congiunto delle autorità nazionali per la protezione dei dati interessate dalla presunta violazione, compresa l'autorità per la protezione dei dati dello Stato membro di stabilimento. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri designano le autorità competenti a monitorare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali], degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali] possono essere anche le autorità competenti designate per monitorare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021 / xxx di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di servizi intermediari quali definiti dal regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali]. Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 45 , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 46 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021 / xxx [legge sui servizi digitali]. |
2. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di vigilare e monitorare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali), degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali) possono essere anche le autorità competenti designate per monitorare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 14 del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022 / 2065 di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di servizi intermediari quali definiti dal regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali). Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 58 , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 60 , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022 / 2065 (regolamento sui servizi digitali). |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nella misura in cui la Commissione ha competenza esclusiva per controllare la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) con gli obblighi stabiliti in detto regolamento, essa è competente per il controllo della loro conformità con l'articolo 5, paragrafo 2 quinquies, e all'articolo 7 ter, paragrafo 2, del presente regolamento. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 2. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. In piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire il rispetto del presente regolamento. |
3. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione uniformi degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 2. Le autorità nazionali competenti possono essere le stesse di quelle previste dall'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Agendo in piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire un controllo coerente, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo in relazione al presente regolamento, hanno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica l'accesso a dati, documenti o altra informazione necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo. |
4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo in relazione al presente regolamento, hanno almeno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica l'accesso a dati, documenti o altra informazione necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo. Le autorità competenti utilizzano tali dati solo al fine di monitorare e valutare il rispetto del presente regolamento, a norma della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e di protezione delle informazioni riservate e con l'obiettivo di mantenere la sicurezza dei servizi. |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. I paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis al comitato europeo per la protezione dei dati. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti nazionali dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per controllare adeguatamente gli sponsor e i prestatori di servizi di servizi di pubblicità politica di loro competenza. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra le autorità competenti, in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti. |
6. Gli Stati membri assicurano una cooperazione efficace e strutturata tra tutte le autorità competenti pertinenti e le autorità di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 , in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti. |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento. |
7. Lo Stato membro che designa una o più autorità competenti provvede a che i rispettivi compiti di tali autorità siano stabiliti chiaramente e che le autorità cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto nazionale a livello dell'Unione ai fini di tutti gli aspetti del presente regolamento. I punti di contatto nazionali garantiscono una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e gli altri punti di contatto nazionali nonché le autorità a livello di Unione. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i dati di contatto dei loro punti di contatto nazionali. Gli Stati membri interessati comunicano il nome delle altre autorità competenti nonché i rispettivi compiti alla rete dei punti di contatto nazionali. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 8 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 8 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 15 — comma 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Il rispetto del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pubblicità politica è soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Se il prestatore è stabilito in più di uno Stato membro, è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'autorità o le autorità competenti di tutti gli Stati membri cooperano e si prestano assistenza reciproca ove necessario. |
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Se un'autorità nazionale competente ha motivo di sospettare che uno sponsor, prestatore o editore di servizi di pubblicità politica abbia violato il presente regolamento con modalità che incidono su persone dello Stato membro di tale autorità competente, essa può chiedere al punto di contatto di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure investigative e di esecuzione necessarie di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. La richiesta è motivata, giustificata e proporzionata e indica almeno: |
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Il punto di contatto di stabilimento tiene nella massima considerazione quanto indicato al paragrafo 5 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che l'autorità competente che ha inviato la richiesta possa fornire informazioni supplementari, può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari. |
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Il punto di contatto di stabilimento comunica, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 4, all'autorità competente che ha inviato la richiesta e alla rete dei punti di contatto nazionali, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione di qualsiasi misura investigativa o di esecuzione adottata o prevista in merito al fine di garantire la conformità al presente regolamento. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell'Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento. |
9. Nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale , è istituita una rete permanente di punti di contatto nazionali. La rete di punti di contatto nazionali funge da piattaforma per lo scambio periodico di informazioni e per una cooperazione strutturata tra i punti di contatto nazionali e la Commissione in merito a tutti gli aspetti del presente regolamento. |
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In particolare, la rete di punti di contatto nazionali agevola: |
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La rete dei punti di contatto nazionali si riunisce almeno due volte all'anno e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. Essa opera in stretta collaborazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e con altre autorità e reti pertinenti. La Commissione partecipa alle riunioni della rete dei punti di contatto nazionali e fornisce supporto amministrativo. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Diritto di presentare un reclamo |
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Qualsiasi persona o entità ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente che è il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui tale entità o persona è ubicata o stabilita nei confronti di sponsor e prestatori di servizi di pubblicità politica, adducendo una violazione del presente regolamento. |
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Il punto di contatto dello Stato membro può respingere qualsiasi reclamo che ritenga manifestamente infondato e notifica la sua decisione al reclamante. |
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Il punto di contatto dello Stato membro trasmette senza indebito ritardo i reclami che rientrano tra le competenze di un'altra autorità competente dello stesso Stato membro a tale autorità competente. Il punto di contatto dello Stato membro trasmette entro 10 giorni lavorativi i reclami che rientrano fra le competenze di un'altra autorità competente di un altro Stato membro al punto di contatto di tale Stato membro. |
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L'autorità competente che riceve il reclamo valuta e, se del caso, agisce entro 15 giorni lavorativi. Durante i periodi elettorali, la valutazione ha luogo entro cinque giorni lavorativi. |
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Nel corso del procedimento, tutte le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al pertinente diritto nazionale. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 ter Relazioni di attività I punti di contatto nazionali, designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, elaborano una relazione annuale standardizzata sulle attività previste dal presente regolamento di tutte le autorità competenti designate a norma dell'articolo 15, compresi i dettagli sul numero di reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 15 bis e un quadro d'insieme del seguito dato loro. I punti di contatto nazionali mettono le relazioni annuali a disposizione del pubblico in un formato leggibile meccanicamente e le trasmettono alla rete europea di cooperazione in materia elettorale e, in caso di elezioni del Parlamento europeo, al Parlamento europeo. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In relazione agli articoli da 5 a 11, 13 e 14, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche amministrative pecuniarie e finanziarie, applicabili ai prestatori di servizi di pubblicità politica soggetti alla loro giurisdizione in caso di violazione del presente regolamento , che devono essere in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. In relazione agli articoli da 3 bis a 11, 13 e 14, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche amministrative pecuniarie e finanziarie, applicabili ai prestatori di servizi di pubblicità politica soggetti alla loro giurisdizione in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere in ogni singolo caso tempestive, effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le violazioni dell'articolo 7 sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione. |
4. Le violazioni degli articoli 3 bis, 5, 7, 7 bis e 7 ter sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione o il referendum . |
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Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli sponsor, i prestatori di servizi di pubblicità politica e gli editori di pubblicità politica a porre fine a una violazione grave e reiterata del presente regolamento. |
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I punti di contatto nazionali segnalano alla Commissione il tipo e l'importo delle sanzioni imposte. Gli Stati membri riferiscono annualmente in merito al tipo e sull'importo delle sanzioni imposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione elabora inoltre periodicamente una relazione ai fini dell'articolo 18 del presente regolamento. |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 12, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. |
6. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e il comitato europeo per la protezione dei dati possono avvalersi dei propri poteri di indagine e correttivi stabiliti in detto regolamento e , nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. In caso di violazioni particolarmente gravi e sistemiche degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12 da parte dello sponsor, se l'editore di pubblicità politica è una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, il comitato europeo per la protezione dei dati può ordinare, per un periodo di tempo strettamente limitato e non superiore a 15 giorni, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi o al motore di ricerca di dimensioni molto grandi di non fornire a tale specifico sponsor servizi di targeting e di fornitura di messaggi pubblicitari, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 bis. Tale sospensione può essere imposta in aggiunta o in sostituzione di una sanzione amministrativa pecuniaria. |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 12, l'autorità di controllo di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. |
7. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12, l'autorità di controllo di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può avvalersi dei propri poteri di indagine e correttivi stabiliti in detto regolamento e infliggere nei limiti delle proprie competenze sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni imposte per far rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare sul tipo di sanzioni applicate e sull'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni finanziarie. La Commissione riassume e valuta tali relazioni con cadenza annuale e le utilizza per il processo di riesame a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di introdurre sanzioni minime nell'Unione per l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli - 12 e 12, paragrafi da 1 a 1 sexies, previa consultazione delle autorità competenti e di altri portatori di interessi pertinenti. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 18 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenta una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione valuta la necessità di modificare il presente regolamento. La relazione è resa pubblica. |
Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio . La relazione valuta la necessità di modificare il presente regolamento , in particolare relativamente ai seguenti aspetti: |
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La relazione è resa pubblica. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 8 , e all'articolo 12 , paragrafo 8 , è conferito alla Commissione per un periodo di [fino a quando non sarà valutata l'applicazione del presente regolamento, due anni dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 bis , paragrafi 5 e 6, all'articolo 7 ter , paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4 bis , è conferito alla Commissione per un periodo di [fino a quando non sarà valutata l'applicazione del presente regolamento, due anni dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo]. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 8 , e all'articolo 12 , paragrafo 8 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 bis , paragrafi 5 e 6, all'articolo 7 ter , paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4 bis , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8 , e dell'articolo 12 , paragrafo 8 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 ter, dell'articolo 7 bis , paragrafi 5 e 6, dell'articolo 7 ter , paragrafo 6, e dell'articolo 9, paragrafo 4 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2023 . |
2. Esso si applica a decorrere da [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] . |
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Tuttavia, l'articolo 7 ter, paragrafi 1, 4 e 5, si applica a decorrere da [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato I — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 |
Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 7 bis , paragrafo 1 |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 273
Proposta di regolamento
Allegato I — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 274
Proposta di regolamento
Allegato II
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 |
soppresso |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0009/2023).
(1 bis) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
(13) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(13) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).