31990D0495

90/495/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 34 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 34 pag. 0174


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità

(90/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) dei salmonidi è una malattia virale molto contagiosa che può causare perdite gravissime negli allevamenti;

considerando che, in una prima fase, è necessario prevedere adeguate misure di sorveglianza che consentano di raccogliere informazioni necessarie per attuare eventuali interventi per l'eradicazione della malattia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri presentino un piano di eradicazione;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità si configurerà come un rimborso parziale delle spese sostenute dagli Stati membri per il prelievo di campioni e per le analisi di laboratorio necessari;

considerando che le misure devono essere adottate secondo una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri presentano, tre mesi dopo l'adozione della presente decisione, un piano per determinare il tasso d'infezione nella Comunità in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS), mediante un'indagine epidemiologica effettuata sul loro territorio.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui sono allevati o tenuti salmonidi destinati alla commercializzazione;

2) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro e incaricato dall'autorità competente di effettuare, sotto la responsabilità di quest'ultima, gli esami previsti dalla presente decisione.

Articolo 3

Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere:

1) l'indicazione delle autorità centrali incaricate dell'attuazione e del coordinamento del piano;

2) la registrazione delle aziende che praticano l'allevamento di salmonidi;

3) la sorveglianza dei movimenti di salmonidi;

4) un prelievo di campioni, per la ricerca virologica e/o sierologica, presso le aziende che praticano l'allevamento di salmonidi; il numero di campioni da prelevare dev'essere commisurato alla situazione zoosanitaria;

5) l'invio dei campioni ad un laboratorio riconosciuto affinché siano sottoposti ad un esame virologico e/o sierologico per la ricerca del virus dell'IHN e, eventualmente, della VHS;

6) l'indicazione, in via previsionale, del costo unitario delle campionature e degli esami di laboratorio, nonché del costo globale di tali operazioni.

Articolo 4

La Commissione esamina i piani predisposti dagli Stati membri per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'approvazione o se è invece opportuno introdurre eventuali modifiche.

I piani, integrati dalle eventuali modifiche, sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 5

L'azione prevista dalla presente decisione fruisce di un aiuto finanziario della Comunità.

Articolo 6

1. La durata della partecipazione finanziaria della Comunità è di un anno, a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nelle decisioni di approvazione dei piani di cui all'articolo 1.

2. Il contributo a carico del bilancio comunitario, da iscrivere nelle spese per il settore agricolo, è valutato in via previsionale, per la durata di cui al paragrafo 1, a due milioni di ecu.

Articolo 7

1. Beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità, entro i limiti fissati all'articolo 6, le spese sostenute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, punti 4) e 5) sempreché l'insieme dell'azione prevista sia stato realizzato e questa sia conforme al piano approvato a norma dell'articolo 4.

2. La Comunità rimborsa il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 8

1. Le domande di pagamento concernono le spese sostenute dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno seguente.

2. La Commissione decide in merito alla concessione dell'aiuto, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 10.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 9

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), si applicano mutatis mutandis.

Articolo 10

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (3) è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Esperti della Commissione possono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguire controlli in loco per accertarsi dell'applicazione dei piani di cui all'articolo 1.

Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti dai piani, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, i quali trasmettono alla Commissione una relazione unitamente alle domande di pagamento,

nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Comunità e su designazione della Commissione stessa, hanno effettuato ispezioni in loco.

Articolo 12

In base ai risultati delle indagini di cui all'articolo 1, la Commissione presenta una relazione corredata di eventuali proposte o decisioni adeguate nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 59.

(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 219.

(4) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 3.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.