31997R0766

Regolamento(CE) n. 766/97 della Commissione del 28 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2251/92 concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 29/04/1997 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 766/97 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2251/92 concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7 e l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94 (3), devono essere notificati alla Commissione i casi di non conformità alle norme comuni di qualità riscontrati sui prodotti provenienti dai paesi terzi; che attualmente tali comunicazioni sono trasmesse alla Commissione per telefax; che tale tipo di trasmissione non è più conforme ai requisiti del sistema di controllo della qualità commerciale; che è quindi necessario utilizzare il sistema IDES come solo sistema di notifica, allo scopo di garantire la trasmissione rapida dei documenti e permettere la valutazione statistica dei dati notificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2251/92 è modificato come segue:

All'articolo 11, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La notifica alla Commissione è effettuata attraverso il sistema Interactive Data Entry System, detto "IDES"»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

(3) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.