<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2002ITA.0500472101.case.xml"><NO.CASE>C-376/01</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62001C0376</NO.CELEX><NO.SEQ>0021.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4722</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4724</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. MISCHO — CAUSA C-376/01</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / IRLANDA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Jean Mischo</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20020430">30 aprile 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="19980216">16 febbraio 1998</DATE>, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="123" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="1">GU L 123, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), ha ad oggetto l'introduzione, in ordine ai biocidi, di norme di protezione dell'ambiente e di sicurezza idonee a garantire che l'immissione sul mercato di tali prodotti non risulti pregiudizievole per la salute umana e per l'ambiente.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 34 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, informandone immediatamente la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L'art. 35 della direttiva stabilisce che la stessa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.</HT> Poiché tale pubblicazione è intervenuta il <DATE ISO="19980424">24 aprile 1998</DATE>, la direttiva è entrata in vigore il <DATE ISO="19980514">14 maggio 1998</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Ne consegue che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il <DATE ISO="20000514">14 maggio 2000</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione tale da poter concludere che l'Irlanda avesse adottato i provvedimenti necessari, ha presentato il ricorso per inadempimento a cui si riferiscono le presenti conclusioni.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare entro il <DATE ISO="20000514">14 maggio 2000</DATE> le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva<?PAGE NO="I-4723"?> o, comunque, avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Le autorità irlandesi ritengono di aver integralmente trasposto la direttiva a mezzo di un regolamento dal titolo <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>The European Community (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of Biocidal Products) 2001<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> (Comunità europea 2001 — Autorizzazione, immissione sul mercato, utilizzo e controllo dei biocidi), adottato il <DATE ISO="20011218">18 dicembre 2001</DATE>. Esse chiedono pertanto alla Corte di disporre la sospensione del procedimento instaurato per un periodo di tre mesi a partire dalla data del controricorso, termine che dovrebbe permettere alla Commissione di esaminare i provvedimenti adottati dall'Irlanda ed eventualmente di rinunciare agli atti.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>E giocoforza, tuttavia, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., ad esempio, sentenza <DATE ISO="20010621">21 giugno 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-119/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-4795">C-119/00, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-4795)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Nel caso in esame, il parere motivato è stato trasmesso all'Irlanda il <DATE ISO="20010131">31 gennaio 2001</DATE> ed il termine ivi indicato era di due mesi.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>La convenuta ammette di non aver assunto alcun provvedimento per la trasposizione antecedentemente alla scadenza del detto termine. Essa ammette, infatti, che il primo provvedimento assunto in tal senso, ossia la designazione del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e dello Sviluppo rurale quale autorità competente per l'Irlanda, ai sensi dell'art. 26 della direttiva, è intervenuto solamente l'<DATE ISO="20010611">11 giugno 2001</DATE> e che la disciplina di trasposizione della direttiva è stata adottata il <DATE ISO="20011218">18 dicembre 2001</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ne discende che l'inadempimento contestato dalla Commissione, la quale non manifesta l'intenzione di rinunciare agli atti nonostante l'istanza di sospensione formulata dalla convenuta, sussiste. È quindi necessario accogliere le conclusioni della Commissione.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4724"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="19980216">16 febbraio 1998</DATE>, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o comunque avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa;</P></ITEM><ITEM><P>condannare l'Irlanda alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>