97/217/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1997 pag. 0020 - 0024
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/217/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata dalla direttiva 93/121/CEE (2), in particolare gli articoli 9, 11 e 14, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, vista la decisione 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, considerando che l'allegato I, capitolo 11 della direttiva 92/118/CEE stabilisce che le carni di selvaggina di pelo e le carni di selvaggina di penna possono essere importate soltanto se provengono da paesi terzi inseriti negli elenchi dei paesi dai quali sono consentite le importazioni di animali delle corrispondenti specie a norma della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (6) e, rispettivamente, della direttiva 91/494/CEE; considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/137/CE (8), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina; considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (9), modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE (10), ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di coniglio; considerando che la decisione 97/219/CE (11) stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; considerando che la decisione 97/218/CE (12) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di selvaggina (escluse le carni di suini selvatici); considerando che la decisione 97/220/CE (13) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di suini selvatici; considerando che i paesi terzi interessati hanno trasmesso alcune informazioni e che i servizi della Commissione hanno effettuato ispezioni nei paesi terzi; che è ora possibile definire gruppi di paesi terzi, o loro parti, che possono soddisfare i criteri stabiliti dalla Comunità per le diverse categorie di certificati; considerando che il gruppo riguardante le carni di solipedi selvatici comprende esclusivamente quei paesi terzi sul cui territorio sono presenti le zebre; considerando che, data la loro situazione sanitaria, alcuni paesi terzi interessati non presentano i requisiti previsti per le carni di selvaggina d'allevamento, per le carni di ungulati selvatici e per le carni di selvaggina di penna d'allevamento e di selvaggina di penna; che tali paesi non sono stati inseriti nei pertinenti gruppi e che da essi non possono per il momento essere autorizzate importazioni; considerando che occorre prevedere la medesima data di applicazione per la presente decisione e per le decisioni 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE; considerando che è necessario esaminare questa decisione alla luce dei risultati dei controlli sulle spedizioni di prodotti di cui sopra importati nella Comunità e dei risultati di missioni ispettive della Commissione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione per «selvaggina di penna d'allevamento» si intendono quaglie, piccioni, fagiani, pernici e qualsiasi altro volatile selvatico; sono esclusi polli, tacchini, faraone, anatre, oche e ratiti. Articolo 2 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di: a) carni di «artiodattili selvatici» d'allevamento, escluse quelle di «suini selvatici» d'allevamento, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto: - nell'allegato A della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna A dell'allegato della presente decisione, - nell'allegato B della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna B dell'allegato della presente decisione; b) carni di «suini selvatici» d'allevamento, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto nell'allegato C della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna C o nella colonna D dell'allegato della presente decisione; c) carni di conigli d'allevamento, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto nell'allegato D della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna E dell'allegato della presente decisione; d) carni di «selvaggina di penna» d'allevamento, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto: - nell'allegato E della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna F dell'allegato della presente decisione, - nell'allegato F della decisione 97/219/CE della Commissione, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna G dell'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di: a) carni di artiodattili selvatici, escluse le frattaglie, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto: - nell'allegato A della decisione 97/218/CE, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna A dell'allegato della presente decisione, - nell'allegato B della decisione 97/218/CE, a condizione che le carni stesse provengano da pa Articolo 4 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di suini selvatici, escluse le frattaglie, conformi ai requisiti indicati nel modello di certificato riprodotto: - nell'allegato A della decisione 97/220/CE, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna C dell'allegato della presente decisione, - nell'allegato B della decisione 97/220/CE, a condizione che le carni stesse provengano da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella colonna D dell'allegato della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35. (2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (4) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24. (5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. (6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (7) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33. (8) GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 31. (9) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44. (10) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28. (11) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale. (12) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. (13) Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari di cui alle decisioni 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE >SPAZIO PER TABELLA>