83/486/CEE: Decisione della Commissione del 20 luglio 1983 relativa a due regimi di aiuti a favore del settore tessile/abbigliamento in Francia mediante imposte parafiscali (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 30/09/1983 pag. 0048 - 0050
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1983 relativa a due regimi di aiuti a favore del settore tessile/abbigliamento in Francia mediante imposte parafiscali (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (83/486/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, a presentare le loro osservazioni e viste dette osservazioni, I considerando che il 13 gennaio 1983 il governo francese ha notificato alla Commissione due decreti che modificano e prorogano per il periodo 1983-1985 due regimi di aiuti esistenti in Francia, il primo a favore dell'industria tessile e l'altro dell'industria dell'abbigliamento, finanziati mediante due imposte parafiscali prelevate secondo le stesse modalità dell'imposta sul valore aggiunto sulle vendite in Francia dei prodotti tessili e di abbigliamento; considerando che, mediante i decreti n. 82/1242 e n. 82/1243 pubblicati nel Journal officiel de la République française n. 10 del 13 gennaio 1983, detti regimi di aiuti sono entrati in vigore il 1o gennaio 1983; che così agendo il governo francese ha mancato agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3; considerando che detti decreti comportano la proroga fino al 31 dicembre 1985 di regimi di aiuti che permettono di destinare all'industria tessile e dell'abbigliamento una somma annuale pari a circa 240 milioni di FF; che una parte di tale somma, dell'ordine del 40 %, è riservata ad azioni collettive di ricerca effettuate essenzialmente da istituti tecnici settoriali; che i rimanenti introiti delle imposte parafiscali sono destinati ad aiuti individuali alle imprese del settore tessile e dell'abbigliamento; che tali aiuti comportano l'erogazione di sovvenzioni pari al 10-15 % degli investimenti di modernizzazione e rinnovamento; che detti regimi, successivamente prorogati e modificati, sono in vigore rispettivamente dal 1965 e 1969; considerando che, per quanto riguarda le azioni collettive di ricerca, la Commissione non solleva obiezioni nei confronti degli aiuti accordati a dette azioni, dal momento che esse si inseriscono nel quadro delle azioni condotte sul piano comunitario; considerando, per contro, che, in base ad un primo esame, la Commissione ha ritenuto i regimi in questione, quanto al resto, incompatibili con il mercato comune ed ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE; che a tale scopo essa ha intimato al governo francese con lettera del 18 marzo 1983 di presentare le proprie osservazioni; II considerando che nella sua risposta del 31 maggio 1983 il governo francese fa presente che una notevole parte degli aiuti è destinata ad azioni collettive di ricerca e che la Commissione ha già precisato nella sua lettera del 18 marzo 1983 che essa non intende opporsi a dette azioni purché riguardino effettivamente la ricerca settoriale; considerando inoltre che il governo francese sostiene nella sua risposta che gli aiuti agli investimenti di modernizzazione, esistenti rispettivamente dal 1965 e 1969, riguardano programmi eccezionali ma non precisa tuttavia in che consista tale carattere eccezionale, mentre i testi dei decreti menzionano unicamente l'obiettivo generale di rinnovamento delle strutture industriali e commerciali; considerando che, come inoltre risulta dalla sua risposta, il governo francese ritiene che l'applicazione del criterio della selettività, addotto dalla Commissione, dovrebbe costituire l'oggetto di una « analisi più particolareggiata della politica industriale nel settore tessile/abbigliamento »; che il governo francese assume inoltre che, in considerazione della esigua entità degli aiuti in questione, il problema del cumulo con gli altri regimi esistenti in Francia ha scarsa rilevanza; considerando che due Stati membri ed una federazione del settore si sono dichiarati d'accordo con il punto di vista della Commissione ed hanno sottolineato la loro preoccupazione per i regimi di aiuti in questione; III considerando che l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese individuali che procedono ad investimenti di modernizzazione e di rinnovamento costituisce un aiuto settoriale che riduce in proporzione gli oneri normalmente a loro carico; che è notorio che trattandosi del settore tessile/abbigliamento, settore caratterizzato da una situazione difficile in tutta la Comunità e nel quale esiste una forte concorrenza fra gli Stati membri, tali aiuti sono atti a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e possono falsare o rischiano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo le imprese francesi o la loro produzione; considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri da esso enunciati; che le deroghe al riguardo previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE - le uniche pertinenti nel caso in questione - precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo nell'interesse di singoli settori dell'economia nazionale; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale o di qualunque caso singolo di applicazione dei regimi di aiuti generali e, in particolare, che esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, in loro assenza, il gioco delle leggi del mercato non consentirebbe di ottenere, di per sé, dalle imprese beneficiarie un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dalle predette disposizioni; considerando che, qualora si accordasse il beneficio delle citate deroghe ad aiuti che non implicano una tale contropartita, si concederebbero indebiti vantaggi a taluni Stati membri pregiudicando gli scambi e falsando la concorrenza fra gli Stati membri senza che ciò sia comunque giustificato dall'interesse comunitario; considerando che la Commissione, nell'esaminare i regimi di aiuti alla luce dei summenzionati principi, deve assicurarsi che le imprese beneficiarie offrano effettivamente una contropartita che giustifichi l'erogazione dell'aiuto, nel senso che l'aiuto deve essere necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, ove ciò non possa essere dimostrato, è evidente che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali deroghe, bensì serve a migliorare la situazione finanziaria delle imprese in questione; considerando che, nella fattispecie, non si riscontra l'esistenza di tale contropartita da parte delle imprese beneficiarie; considerando infatti che il governo francese non ha potuto fornire, né la Commissione ha potuto individuare alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE per gli aiuti destinati a favorire o facilitare lo sviluppo di talune regioni, va constatato che in Francia il livello di vita non è anormalmente basso e non esiste una grave sottoccupazione ai sensi della lettera a); che a causa del loro campo di applicazione, ossia tutte le imprese di un settore economico particolare, qualunque sia la loro localizzazione, i regimi di aiuto in questione non hanno come obiettivo lo sviluppo di talune regioni ai sensi della lettera c); considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, è evidente che i regimi in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese; che a questo riguardo, sulla base delle informazioni socio-economiche disponibili per la Francia, non esiste del resto alcun elemento dal quale si possa dedurre che esiste un grave turbamento dell'economia francese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b); considerando che, d'altronde, aiuti che coprono una parte delle spese di modernizzazione e di rinnovamento potrebbero beneficiare di una deroga all'incompatibilità di principio degli aiuti con il mercato comune soltanto se, tenuto conto delle modalità e dei criteri presi in considerazione ai fini dell'erogazione degli aiuti, la Commissione fosse in grado di individuare un elemento di contropartita da parte delle imprese beneficiarie, ossia se l'erogazione degli aiuti fosse subordinata ad uno sforzo speciale da parte dell'impresa che rispondesse all'interesse comunitario; considerando che, per quanto riguarda il settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, la Commissione ha precisato negli orientamenti comunitari in materia di aiuti a tale settore, definiti con gli Stati membri nel 1971 e nel 1977, gli obiettivi da perseguire nell'interesse comunitario; che tali linee direttrici mirano in particolare ad un risanamento su basi selettive delle imprese del settore, ad evitare l'aumento delle capacità produttive nei subsettori già caratterizzati da sovraccapacità strutturali, a promuovere le riconversioni esterne o interne al settore e a ridurre progressivamente gli interventi; che esse escludono qualsiasi tipo di sostegno a carattere unicamente conservativo il cui unico risultato sarebbe di trasferire le difficoltà da uno Stato membro all'altro; considerando che i regimi di aiuti francesi a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, che prevedono sovvenzioni agli investimenti di modernizzazione e di rinnovamento, si applicano a tutte le imprese del settore che procedono ad investimenti di questo tipo; che alle imprese non viene chiesta alcuna contropartita, né in termini di ristrutturazione né in termini di riduzione della capacità nei subsettori già caratterizzati da sovraccapacità a livello comunitario o nei quali l'industria francese è particolarmente efficiente; che non è prevista alcuna selettività per quanto concerne la natura degli investimenti, che possono quindi consistere nella semplice sostituzione degli impianti e delle attrezzature esistenti, né per quanto concerne la scelta dei beneficiari tenuto conto della loro capacità finanziaria nel medio e lungo periodo; che, da ultimo, non è previsto alcuna degressività nel periodo durante il quale vengono concessi gli aiuti e che questi, del resto, possono cumularsi con gli aiuti esistenti, siano essi settoriali o generali; che è quindi evidente che gli aiuti a favore di azioni individuali non rispondono agli obiettivi definiti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti al settore tessile e dell'abbigliamento; considerando pertanto che, vista la forma degli aiuti e tenuto conto dell'assenza di una contropartita nell'interesse comunitario, gli aiuti in questione, che sono per di più concessi in un settore in cui la concorrenza intracomunitaria è molto attiva, sono tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; che quindi non esiste alcun elemento in base al quale la Commissione possa considerare compatibili con il mercato comune i regimi di aiuti in questione, applicando a tali regimi la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE; considerando che, tenuto conto di quanto sopra, i regimi di aiuti a favore degli investimenti individuali di modernizzazione e di rinnovamento nel settore tessile e dell'abbigliamento, istituiti con i decreti n. 82/1242 e n. 82/1243, pubblicati nel Journal officiel de la République française n. 10 del 13 gennaio 1983, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e devono di conseguenza essere soppressi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli aiuti a favore di azioni individuali, istituiti con i decreti n. 82/1242 e n. 82/1243 pubblicati nel Journal officiel de la République française n. 10 del 13 gennaio 1983, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non devono di conseguenza essere più concessi. Articolo 2 La Repubblica francese comunica alla Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le disposizioni da essa adottate per conformarsi alla presente decisione. Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione