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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/4101

19.7.2025

Avviso all'attenzione delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1469 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

(C/2025/4101)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1469 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 28 novembre 2025 le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)   GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)   GU L, 2025/1461, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1461/oj.

(3)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)   GU L, 2025/1469, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1469/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4101/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)