52001AE1313

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato"

Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0027 - 0028


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato"

(2002/C 36/05)

Il Consiglio, in data 12 luglio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kielman, in data 25 settembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, con 128 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il 7 dicembre 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare uno o più accordi relativi al transito su strada con l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria al fine di risolvere il problema del trasporto di merci su strada tra la Grecia e gli altri Stati membri, in particolare grazie al reciproco scambio di autorizzazioni di trasporto su strada.

1.2. Le decisioni sulla conclusione degli accordi con l'Ungheria e la Bulgaria sono state adottate dal Consiglio il 19 marzo 2001.

1.3. Il 4 aprile 2001 è stato approvato il Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

1.4. Nella proposta di decisione del Consiglio per concludere l'accordo con la Romania si prevede che la Comunità riceverà 14000 autorizzazioni all'anno dalla Romania da ripartire tra gli Stati membri mediante regolamento.

1.5. Lo scopo della proposta in esame è dunque quello di regolamentare la ripartizione delle autorizzazioni per il transito su strada fra gli Stati membri attraverso una modifica del Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001(1).

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Per calcolare la ripartizione delle autorizzazioni per il transito su strada fra gli Stati membri la Commissione si è basata sulle statistiche riguardanti i transiti in Ungheria.

2.2. Poiché l'obiettivo dell'Unione nelle trattative è quello di facilitare il transito su strada fra la Grecia e gli altri Stati membri attraverso un corridoio che attraversa la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria, le statistiche riguardanti i transiti in Ungheria sono le più interessanti. Da queste statistiche dovrebbe comunque risultare che i trasporti con destinazione "gli altri Stati membri" hanno compiuto l'intero tragitto attraverso la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria.

2.3. Le statistiche ungheresi disponibili offrono la possibilità di distinguere:

- fra il paese di partenza e

- il paese in cui il veicolo è registrato.

In base a questi dati è possibile selezionare i tragitti che:

- iniziano in Grecia e

- vengono effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro.

2.3.1. Poiché le statistiche riguardanti i transiti attraverso l'Ungheria sono disponibili per i primi tre trimestri del 1998, e sono utilizzabili per lo scopo in questione, la Commissione propone di utilizzarle come base per la ripartizione fra Stati membri.

2.3.2. Il Comitato ritiene che, data la mancanza di dati statistici affidabili in relazione ai transiti su strada, la scelta di far uso delle statistiche ungheresi disponibili riguardanti i primi tre trimestri dell'anno 1998 sia la più appropriata.

2.3.3. Le succitate statistiche vengono utilizzate dalla Commissione anche come base per la ripartizione delle autorizzazioni ricevute in virtù degli accordi con Bulgaria e Ungheria.

2.3.4. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che è auspicabile utilizzare le stesse basi statistiche per la ripartizione delle autorizzazioni ricevute dalla Romania, in quanto tali statistiche riflettono già il numero di transiti riconducibili a veicoli commerciali immatricolati nei vari Stati membri attraverso il corridoio completo, vale a dire comprendente la Romania.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. In base alle statistiche ungheresi riguardanti i transiti, la Commissione conclude che il numero totale di transiti attraverso l'Ungheria di veicoli provenienti dalla Grecia e immatricolati in uno degli Stati membri nei primi tre trimestri del 1998 è stato pari a 6723. I veicoli immatricolati in Grecia hanno effettuato 6646 transiti, vale a dire quasi il 99 %.

3.1.1. Per quattro Stati membri, ovvero Spagna, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo non è stato registrato alcun transito.

3.2. In base a questi dati la Commissione ritiene di dover constatare che non è auspicabile concedere alla Grecia il 99 % delle autorizzazioni.

3.2.1. Il Comitato ritiene che, qualora vengano utilizzati criteri obiettivi per descrivere la realtà, la Commissione non deve arrecare svantaggio a uno Stato membro sulla base di un giudizio assolutamente arbitrario e soggettivo. Chiede dunque che la Grecia venga trattata alla stessa stregua di qualunque altro Stato membro.

3.3. Inoltre la Commissione propone quanto segue: ciascuno Stato membro riceverà 100 autorizzazioni a titolo forfettario (poco meno dell'1 % di tutte le autorizzazioni disponibili); le restanti autorizzazioni saranno ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente al numero di transiti effettuati attraverso l'Ungheria nei primi tre trimestri del 1998.

3.3.1. Il Comitato ritiene che, poiché quattro Stati membri non hanno effettuato alcun transito nei primi tre trimestri del 1998, e poiché oltre a ciò sei Stati membri hanno effettuato meno di cinque transiti, l'ammontare di 100 autorizzazioni per ogni Stato membro proposte dalla Commissione a titolo forfettario risulta eccessivamente elevato. Propone dunque di ridurre tale numero a 50. In avvenire questo numero potrà essere eventualmente adeguato alla luce dell'esperienza. Rimangono dunque 750 autorizzazioni da ripartire in proporzione al numero di transiti effettuati nei primi tre trimestri del 1998.

3.4. Secondo il Comitato tale ripartizione è più equa e rispecchia maggiormente la realtà. Essa implica che il numero di autorizzazioni ammonti a 750 invece che a 1500, come proposto dalla Commissione, e che per la Romania la Grecia inoltre riceva 13098 autorizzazioni anziché 12357. A parere del Comitato questo calcolo rispetta inoltre maggiormente la considerazione formulata dalla Commissione stessa nei considerando del Regolamento (CE) n. 685/2001 del 4 aprile 2001: "occorre basare la ripartizione delle autorizzazioni su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri".

3.5. Se la Commissione accoglie l'idea del Comitato di attuare una migliore ripartizione, l'allegato in cui essa figura dovrà essere adeguato di conseguenza.

4. Riassunto e conclusioni

4.1. Il Comitato ritiene che scegliendo le statistiche di transito ungheresi, così come stabilito dal Regolamento (CE) n. 685/2001 del 4 aprile 2001, la Commissione abbia selezionato le basi statistiche migliori per poter definire una proposta di ripartizione delle autorizzazioni.

4.2. Rispetto alla proposta di ripartizione il Comitato ritiene che, qualora risulti dalle statistiche che uno Stato membro abbia diritto ad un'ampia percentuale di autorizzazioni, queste vadano effettivamente attribuite a quello Stato membro.

4.3. Inoltre il Comitato giudica inopportuno, anche tenuto conto del numero limitato di autorizzazioni, attribuire una quota fissa di 100 a ciascuno Stato membro. Dai dati disponibili risulta infatti che molti Stati membri effettuano pochi transiti su strada, ovvero nessuno, fra la Grecia e gli altri Stati membri. Il Comitato giudica sufficiente una quantità fissa di 50 autorizzazioni per ogni Stato membro.

Bruxelles, 17 ottobre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1.