Bruxelles, 12.1.2018

COM(2018) 9 final

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n.762/2008 relativo alle statistiche europee sull'acquacoltura


1.Contesto

Il regolamento (CE) n. 762/2008, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri 1 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca 2 per allineare i poteri di attuazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 762/2008 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale potere può essere esercitato al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Gli atti delegati possono modificare l'allegato I per adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali nonché gli allegati da II a VI.

A norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. Questo potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie a tale obbligo.

2.Esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 762/2008

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta di dati a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 è stata stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. Di conseguenza la Commissione non ha ancora ritenuto necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

3.Conclusioni

La Commissione non ha esercitato finora il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

La Commissione ritiene che essa dovrebbe continuare a detenere tale potere, poiché è possibile che in futuro debba adottare un atto delegato per modificare gli allegati da I a IV del regolamento sopraindicato, al fine di soddisfare le esigenze degli utilizzatori di dati nell'ambito della futura politica comune della pesca o di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.

(1)      GU L 218 del 13.8.2008.
(2)      GU L 351 del 21.12.2013.