ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
25 marzo 2020 (*)
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Atto preparatorio – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso strettamente connesso al ricorso di annullamento – Mancato rispetto della procedura precontenziosa – Irricevibilità»
Nella causa T‑507/19,
Arnaldo Lucaccioni, residente in San Benedetto del Tronto (Italia), rappresentato dall’avv. E. Bonanni,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 13 settembre 2018 che ha respinto la domanda di destituzione dall’incarico del dottor A, medico designato dalla Commissione nell’ambito della commissione medica insediata nel contesto di una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale, proposta dal ricorrente, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1 Il ricorrente, sig. Arnaldo Lucaccioni, è stato funzionario presso la Commissione europea dal 1962. Durante il periodo di servizio da lui svolto nell’edificio del Berlaymont, a Bruxelles (Belgio), egli è stato esposto a polveri e fibre d’amianto.
2 Il 16 luglio 1991, all’esito del procedimento previsto dall’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e si è visto assegnare una pensione di invalidità pari al 70% del suo trattamento di base.
3 Con decisione del 15 aprile 1994, la Commissione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente, in conformità dell’articolo 73 dello Statuto, ed ha constatato che «l’invalidità permanente totale [era] uguale a 100% [e che essa] risal[iva] all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)». Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei disturbi psicologici severi del ricorrente, è stata concessa a quest’ultimo «un’indennità del 30%», in conformità dell’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione antecedente al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi»).
4 Il 7 giugno 2000, il ricorrente ha proposto una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale a norma dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, e il versamento di un’indennità del 70% del capitale previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, in conformità dell’articolo 14 della citata regolamentazione.
5 Dietro parere del proprio medico di fiducia, la Commissione ha deciso di interrompere il procedimento previsto dall’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi e, dunque, di non dare seguito alla domanda del ricorrente. La Commissione ha motivato tale decisione facendo riferimento ad una delle disposizioni di interpretazione della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi pubblicate nelle Informations administratives del 7 gennaio 1985, che limitava il cumulo di indennità all’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%).
6 Il ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione della Commissione menzionata supra al punto 5, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tale reclamo ha dato luogo ad una decisione implicita di rigetto da parte della Commissione. Tale decisione implicita ha costituito l’oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, registrato con il numero T‑212/01.
7 Con sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T‑212/01, EU:T:2003:44), il Tribunale ha annullato la decisione implicita di rigetto menzionata supra al punto 6, giudicando che la limitazione propugnata dalla Commissione, secondo cui il cumulo delle indennità previste dagli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi non poteva superare l’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%), non appariva affatto come una regola implicita desumibile dalla vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi.
8 In conformità della sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T‑212/01, EU:T:2003:44), la Commissione, in data 10 marzo 2003, ha notificato al ricorrente un progetto di decisione adottata ai sensi dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, accompagnato dalle conclusioni del medico menzionato supra al punto 5.
9 Il ricorrente ha contestato il progetto di decisione della Commissione menzionato supra al punto 8 ed ha chiesto, in applicazione dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, la costituzione di una commissione medica ai sensi dell’articolo 23 della medesima regolamentazione.
10 Con decisione del 26 giugno 2014, adottata sulla base delle conclusioni della commissione medica contenute nella relazione definitiva dell’8 gennaio 2014 (in prosieguo: la «decisione del 26 giugno 2014»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha concesso al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità a titolo dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, la quale veniva ad aggiungersi all’indennità al tasso del 30% che gli era già stata concessa a tale titolo con la decisione del 15 aprile 1994, e gli ha versato di conseguenza la somma di EUR 98 372,51.
11 Dopo una fase precontenziosa, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione del 26 giugno 2014 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, registrato con il numero F‑74/15.
12 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la causa registrata con il numero F‑74/15 è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui essa si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑551/16.
13 Con sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), il Tribunale ha annullato la decisione del 26 giugno 2014, giudicando che la relazione della commissione medica dell’8 gennaio 2014 era viziata da una motivazione insufficiente e incoerente nella parte riguardante i disturbi psicologici di cui soffriva il ricorrente e i disturbi del sonno da lui lamentati.
14 In esecuzione della sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha proceduto alla costituzione di una nuova commissione medica, in conformità dell’articolo 22 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella versione successiva al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «nuova regolamentazione sulla copertura dei rischi»).
15 Nel quadro della commissione medica, il medico designato dalla Commissione, il dottor A, e il medico designato dal ricorrente, il dottor B, hanno proceduto a uno scambio di corrispondenza al fine di giungere ad un accordo in merito alla nomina del terzo medico ai sensi dell’articolo 22 della nuova regolamentazione sulla copertura dei rischi.
16 In particolare, con messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2018, il dottor A ha proposto al dottor B la candidatura di tre medici, tra cui il dottor C. Nella sua risposta del 28 febbraio 2018, il dottor B, sottolineando al contempo la «distanza eccessiva dalla residenza del sig. Lucaccioni» in rapporto ai luoghi di consultazione dei medici proposti dal dottor A, ha proposto, a sua volta, altri candidati, riguardo ai quali il dottor A non ha presentato osservazioni.
17 Con messaggio di posta elettronica del 2 maggio 2018, il dottor B ha contestato le competenze del dottor C. Tuttavia, il 9 maggio 2018, il ricorrente ha contattato il servizio competente della Commissione a nome del dottor B, da un lato, spiegando che quest’ultima era disposta a riconsiderare la candidatura del dottor C e ad accettarlo quale terzo medico e, dall’altro, chiedendo che il curriculum vitae di tale medico fosse inviato al dottor B.
18 Con lettera del 12 maggio 2018 (in prosieguo: la «lettera del 12 maggio 2018»), inviata al PMO e al dottor B, il dottor A, dopo aver accusato regolare ricevuta del messaggio di posta elettronica del dottor B del 2 maggio 2018, ha preso atto del disaccordo di quest’ultima in merito alla designazione del terzo medico. Il dottor A ha menzionato altresì la lettera del 9 maggio 2018 del ricorrente, qualificando il suo contenuto come «tout à fait surprenant, pour ne pas dire farfelu» [«assolutamente sorprendente, per non dire stravagante»]. Egli ha osservato che «[i]l [était] évident que le patient n’[avait] pas à intervenir dans la discussion, encore moins être le porte-parole de son médecin, c’[était] le monde à l’envers!» [«(era) evidente che il paziente non (doveva) entrare nella discussione, e ancor meno essere il portavoce del proprio medico, (una cosa così era) il mondo alla rovescia!»]. Poi, il dottor A ha escluso la possibilità di prendere in considerazione proposte non sottoscritte dal dottor B, ed ha indicato che, a meno che il dottor B non avesse confermato, entro un termine di due settimane, che essa aveva mutato parere, si sarebbe dovuta considerare l’esistenza di un disaccordo riguardo alla designazione del terzo medico.
19 Con lettera del 24 maggio 2018, il dottor B ha chiesto al dottor A il curriculum vitae del dottor C affinché essa potesse valutare l’idoneità di quest’ultimo ed eventualmente esprimere il proprio accordo in merito alla designazione dello stesso quale terzo medico.
20 Dopo avere, nel frattempo, contestato il comportamento e le competenze del dottor A a più riprese, il ricorrente ha proposto, il 26 giugno 2018, una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, registrata con il numero D 343/18. Nell’ambito di tale domanda, il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, che il dottor A inviasse il curriculum vitae del dottor C al dottor B. In secondo luogo, egli ha sollecitato scuse scritte da parte del dottor A per l’«oltraggio (e/o ingiuria e/o diffamazione)» asseritamente proferito da quest’ultimo nella sua lettera del 12 maggio 2018. In terzo luogo, egli ha chiesto che il dottor A dichiarasse la propria lettera del 12 maggio «nulla e non avvenuta». In subordine, il ricorrente ha chiesto la destituzione del dottor A dall’incarico.
21 Dopo un nuovo scambio di corrispondenza, nel corso del quale il dottor A ha inviato al dottor B il curriculum vitae del dottor C, il dottor B ha accettato la designazione di quest’ultimo come terzo medico. Tuttavia, il dottor C alla fine ha rifiutato l’incarico.
22 Il 13 settembre 2018, il PMO ha respinto la domanda del ricorrente menzionata supra al punto 20 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Il PMO ha chiarito al ricorrente che egli non aveva il diritto di contestare la scelta del medico designato dall’istituzione o di chiedere la sua destituzione dall’incarico. Oltre a ciò, il PMO ha constatato che il dottor A aveva adempiuto i compiti che gli erano stati affidati e che egli aveva fatto tutto il possibile per la designazione del terzo medico.
23 Con un reclamo proposto l’11 dicembre 2018 (in prosieguo: il «reclamo») a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorrente ha chiesto la destituzione dall’incarico e/o la sostituzione del dottor A con un altro medico indipendente, e si è riservato il diritto di presentare dinanzi al Tribunale un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente sofferto per un ammontare di EUR 500 000.
24 Il 3 aprile 2019, l’APN ha respinto il reclamo perché irricevibile e infondato. Secondo l’APN, la decisione impugnata non costituiva un atto arrecante pregiudizio ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Riguardo alla fondatezza del reclamo, l’APN ha ritenuto che, in base alla nuova regolamentazione sulla copertura dei rischi, il ricorrente non aveva il diritto di chiedere la destituzione dall’incarico del medico designato dall’istituzione.
25 Inoltre, il 2 luglio 2017, il ricorrente ha presentato una domanda di autorizzazione preventiva per il rimborso di una prestazione medica, la quale è stata respinta dall’APN, dietro parere del medico di fiducia dell’istituzione, il 28 luglio 2017. A seguito di uno scambio di corrispondenza con l’APN, il ricorrente ha proposto, in data 20 ottobre 2017, una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, registrata con il numero D/462/17, affinché la Commissione gli comunicasse l’identità del medico di fiducia dell’istituzione che aveva espresso un parere negativo in merito alla sua domanda di autorizzazione preventiva.
26 Con decisione del 12 febbraio 2018, l’APN ha respinto tale domanda facendo presente al ricorrente che non era prevista la possibilità per un affiliato di conoscere l’identità del medico di fiducia dell’istituzione, al fine di rispettare il libero arbitrio di tale medico, senza subire influenze da chicchessia.
Procedimento e conclusioni delle parti
27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2019, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.
28 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2019, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il ricorrente non ha depositato osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
29 Con decisione adottata il 25 ottobre 2019, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha riattribuito la causa ad un altro giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione.
30 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– disporre «l’annullamento della decisione [impugnata] per non aver provveduto alla ricusazione del dottor [A] nel quadro della eventuale procedura della costituenda commissione medica di cui alla causa [Lucaccioni/Commissione, registrata con il numero] T‑308/19, nonché nel quadro della causa [Lucaccioni/Commissione, registrata con il numero] T‑316/19, per comportamento non conforme alle pratiche professionali e deontologiche e per l’effetto, provvedere alla nomina di altro medico indipendente nelle procedure delle due cause citate, fornendone tempestiva comunicazione;
– condannare la Commissione al pagamento di EUR 500 000 o quale altra somma il Tribunale consideri equa, per il pregiudizio arrecato al ricorrente sia per il ritardo nelle procedure, sia per il comportamento non conforme alle pratiche professionali e deontologiche di detto medico e per gli atti lesivi dell’onore e del decoro della vittima e delle omissioni illegittimamente praticate dall’Istituzione, tenendo conto che l’inizio del quadro in cui si iscrive il presente ricorso ha avuto origine con la richiesta di aggravamento della malattia professionale del ricorrente del 7 giugno 2000 e con due condanne della Commissione [nelle cause decise dalle sentenze del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751)];
– [obbligare] la Commissione ad informare il Tribunale e/o il ricorrente dell’identità del medico di fiducia che ha consultato il fascicolo completo del ricorrente, restando anonimo, che ha emesso un parere negativo ad una domanda dello stesso per il rimborso di una prestazione medica, nel quadro dell’articolo 9 della regolamentazione sulla copertura dei rischi, per il quale occorre autorizzazione preventiva, come richiesto nella domanda D/462/17;
– condannare, in ogni caso, la Commissione alle spese legali e di giudizio».
31 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– rigettare il ricorso perché irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese.
32 Poiché le osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità non sono state depositate dal ricorrente entro il termine impartito, la fase scritta del procedimento è stata chiusa il 27 novembre 2019.
In diritto
33 A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto di statuire sull’irricevibilità, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
Sul primo capo di conclusioni del ricorso, inteso in sostanza all’annullamento della decisione impugnata
34 Nell’ambito del primo capo di conclusioni del suo ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e, per l’effetto, la designazione, da parte del Tribunale, di un altro medico nell’ambito della commissione medica incaricata di esaminare la domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale del ricorrente stesso. Il ricorrente fa valere che il comportamento del dottor A non è conforme alle pratiche professionali e deontologiche. A suo avviso, il dottor A ha segnatamente proposto, nell’ambito della designazione del terzo medico della commissione medica, dei medici che non disponevano della necessaria competenza in materia di valutazione delle lesioni fisiche, ha dichiarato di non voler tener conto né dello Statuto, né della nuova regolamentazione sulla copertura dei rischi, invitando un altro medico a fare come lui, e si è astenuto dal presentare osservazioni in merito ai candidati proposti dal dottor B, designabili quale terzo medico.
35 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che la decisione impugnata non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. Essa sostiene, in sostanza, che la mancata sostituzione del medico designato dall’istituzione non è idonea a pregiudicare e a modificare in maniera qualificata la situazione giuridica del ricorrente. Detta istituzione fa altresì valere che la decisione impugnata costituisce manifestamente un atto preparatorio della decisione finale dell’APN, che d’altronde non è stata ancora adottata.
36 Secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto è un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso proposto dai funzionari contro l’istituzione cui essi appartengono. Orbene, costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento soltanto le misure che producono effetti giuridici vincolanti idonei a pregiudicare in modo diretto e immediato gli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica (v. ordinanza del 22 aprile 2005, Lucaccioni/Commissione, T‑399/03, non pubblicata, EU:T:2005:141, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
37 Qualora si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione viene effettuata in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili soltanto le misure che precisano definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione delle misure intermedie il cui obiettivo sia di preparare la decisione finale (v. ordinanza del 26 giugno 2018, Kerstens/Commissione, T‑757/17, non pubblicata, EU:T:2018:391, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, in materia di ricorsi proposti da funzionari, gli atti preparatori di una decisione finale non arrecano pregiudizio e possono dunque essere impugnati soltanto in via incidentale, nell’ambito di un ricorso proposto avverso gli atti annullabili. Se invero talune misure puramente preparatorie possono arrecare pregiudizio al funzionario in quanto possono influenzare il contenuto di un atto impugnabile successivo, tali misure non possono però costituire l’oggetto di un ricorso autonomo e devono essere contestate nell’ambito di un ricorso proposto contro l’atto successivo suddetto (v. ordinanza del 22 aprile 2005, Lucaccioni/Commissione, T‑399/03, non pubblicata, EU:T:2005:141, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).
39 Costituiscono segnatamente atti preparatori di una decisione finale sia la decisione di sottoporre il caso di un funzionario ad una commissione medica, sia il parere emesso da quest’ultima (v. sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, EU:T:2006:111, punti 36 e 43 e la giurisprudenza ivi citata).
40 Nel caso di specie, la decisione impugnata è, a pari titolo degli atti contemplati dalla giurisprudenza citata supra al punto 39, un atto preparatorio. Infatti, la decisione impugnata concerne unicamente la composizione della commissione medica, il che costituisce una misura intermedia il cui obiettivo è di preparare la decisione finale della Commissione in merito alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale proposta dal ricorrente.
41 Infatti, soltanto tale decisione finale, statuendo sulla domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale del ricorrente, potrà produrre effetti pregiudizievoli per la sua situazione giuridica.
42 A questo proposito, occorre ricordare che la Commissione non ha ancora adottato la decisione finale sulla domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale proposta dal ricorrente. Tuttavia, se in un dato momento il ricorrente ritenesse che la decisione impugnata è idonea ad influire sul contenuto di tale decisione finale, in conformità della giurisprudenza ricordata supra al punto 38, spetterà ad esso, nell’ambito di un eventuale ricorso di annullamento contro detta decisione finale, far valere l’illegittimità eventualmente inficiante la decisione impugnata.
43 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dichiarare che la decisione impugnata, che è un atto preparatorio, non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Di conseguenza, il primo capo di conclusioni del ricorso deve essere respinto perché irricevibile.
Sul secondo capo di conclusioni del ricorso, inteso ad ottenere il risarcimento per il danno asseritamente subito dal ricorrente
44 Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 500 000 o qualsiasi altra somma che detto giudice riterrà equa, a titolo di risarcimento del danno che gli è stato asseritamente causato. Il ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi all’origine di tale danno.
45 In primo luogo, secondo il ricorrente, il danno deriva dal comportamento non conforme alle pratiche professionali e deontologiche tenuto dal dottor A, ivi compresa l’utilizzazione, da parte di quest’ultimo, nella lettera del 12 maggio 2018, di una determinata terminologia suscettibile di offendere l’onore e il decoro del ricorrente.
46 In secondo luogo, il ricorrente menziona altresì, come cause del danno da lui sofferto, da un lato, il ritardo nelle procedure avviate dalla Commissione e, dall’altro, talune azioni e omissioni illegittime della Commissione, nel contesto della sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale del 7 giugno 2000 e delle due condanne della Commissione nelle cause decise dalle sentenze del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751).
47 La Commissione sostiene, per parte sua, che, in conformità della giurisprudenza, la domanda di risarcimento deve essere considerata irricevibile, essendo essa strettamente connessa al ricorso di annullamento. Inoltre, la Commissione fa valere che il ricorso per risarcimento deve essere dichiarato irricevibile in quanto non è stata rispettata la procedura precontenziosa applicabile.
48 In primo luogo, nel quadro del danno asserito dal ricorrente derivante dalla «condotta non conforme alle pratiche professionali e deontologiche con atti lesivi dell’onore e del decoro» del ricorrente stesso, risulta da una lettura d’insieme dell’atto introduttivo del giudizio che il ricorrente attribuisce tale condotta e tali atti al dottor A.
49 Orbene, in virtù della decisione impugnata costituente l’oggetto del presente ricorso di annullamento, la Commissione ha respinto la domanda di destituzione dall’incarico del dottor A presentata dal ricorrente sulla base, segnatamente, del comportamento non professionale imputabile a tale medico.
50 Pertanto, le conclusioni del ricorso intese ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a motivo del comportamento del dottor A e le conclusioni presentate a sostegno del presente ricorso di annullamento sono strettamente connesse.
51 A questo proposito, occorre ricordare che risulta da una consolidata giurisprudenza che, qualora il danno fatto valere da una parte ricorrente trovi la propria origine nell’adozione di una decisione costituente l’oggetto di conclusioni per annullamento, il rigetto di tali conclusioni per annullamento o perché irricevibili o perché infondate determina, per principio, il rigetto delle conclusioni per risarcimento, qualora queste siano strettamente connesse alla domanda di annullamento (v. sentenza del 7 febbraio 2019, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑487/16, non pubblicata, EU:T:2019:66, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Pertanto, essendo state dichiarate irricevibili le conclusioni per annullamento, anche le conclusioni per risarcimento relativamente al danno asseritamente subito dal ricorrente a motivo del comportamento del dottor A devono essere considerate irricevibili.
53 In secondo luogo, per quanto riguarda il danno asseritamente subito a motivo del ritardo nei procedimenti avviati dalla Commissione nonché in ragione dei comportamenti, degli atti e delle omissioni asseritamente illegittimi della Commissione, occorre interpretarlo, al pari di quanto ha fatto la Commissione, come inserito nel contesto dell’esecuzione della sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751).
54 In tal caso, il danno asseritamente subito dal ricorrente non può essere considerato come risultante da un atto di cui si persegue l’annullamento, bensì come la conseguenza di colpe ed omissioni asseritamente poste in essere dall’amministrazione, il che implica, pertanto, il rispetto della procedura precontenziosa prevista dall’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto.
55 A questo proposito, occorre ricordare che, in un caso siffatto, la procedura precontenziosa deve imperativamente iniziare con una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto che inviti l’APN a riparare tale danno, e deve proseguire, se del caso, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda (v. ordinanza del 15 novembre 2006, Jiménez Martínez/Commissione, T‑115/05, EU:T:2006:346, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).
56 Nel caso di specie, il ricorrente ha indicato nel reclamo che si riservava il diritto di presentare dinanzi al Tribunale un ricorso per il risarcimento del danno fatto valere per un ammontare di EUR 500 000. Secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto europeo della funzione pubblica non ha carattere formalistico e la qualificazione di un atto è riservata alla valutazione esclusiva del giudice e non alla volontà delle parti (v. sentenza del 10 dicembre 2008, Nardone/Commissione, T‑57/99, EU:T:2008:555, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, spetta al Tribunale qualificare giuridicamente la menzione del danno effettuata dal ricorrente nel reclamo. Ad ogni modo, anche se il Tribunale qualificasse questa parte del reclamo come una domanda di risarcimento, è giocoforza constatare come tale domanda costituirebbe la prima fase della procedura precontenziosa, quale prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, e che il ricorrente non ha proposto un reclamo avverso la decisione implicita di rigetto di tale domanda di risarcimento, come prescritto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
57 Di conseguenza, per quanto riguarda il danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del ritardo nei procedimenti nonché in ragione dei comportamenti, degli atti e delle omissioni illegittimi posti in essere dalla Commissione, non è stata rispettata la procedura precontenziosa applicabile, derivando da ciò l’irricevibilità delle presenti conclusioni per risarcimento.
Sul terzo capo di conclusioni del ricorso, inteso a che alla Commissione venga ingiunto di informare il Tribunale o il ricorrente in merito all’identità del medico di fiducia che ha emesso un parere negativo su una domanda di autorizzazione preventiva per il rimborso di una prestazione medica
58 Il ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di informare il Tribunale o il ricorrente in merito all’identità del medico di fiducia che ha emesso un parere negativo su una domanda di autorizzazione preventiva per il rimborso di una prestazione medica. Il ricorrente sospetta che il medico di fiducia la cui identità viene tenuta segreta dalla Commissione sia il dottor A.
59 La Commissione sostiene che tale capo di conclusioni è irricevibile in quanto mira ad ottenere che il Tribunale rivolga un’ingiunzione all’istituzione.
60 Occorre ricordare, a questo proposito, che da una consolidata giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda il controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v. ordinanza dell’8 giugno 2018, Spychalski/Commissione, T‑590/16, non pubblicata, EU:T:2018:343, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata). Quanto all’ambito di applicazione di tale regola, essa si applica anche ai casi in cui l’ingiunzione consista nel fornire una determinata informazione alla parte ricorrente (ordinanza del 27 ottobre 1999, Meyer/Commissione, T‑106/99, EU:T:1999:272, punti 20 e 21).
61 Nel caso di specie, occorre considerare che, con il terzo capo di conclusioni del suo ricorso, il ricorrente chiede al Tribunale di rivolgere un’ingiunzione alla Commissione, nella misura in cui tale capo di conclusioni mira ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di informare il Tribunale stesso o il ricorrente in merito all’identità del medico di fiducia che ha emesso un parere negativo su una domanda di autorizzazione preventiva per il rimborso di una prestazione medica. Pertanto, il terzo capo di conclusioni è irricevibile.
62 Di conseguenza, occorre respingere il ricorso nella sua interezza perché irricevibile.
Sulle spese
63 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
64 Essendo rimasto soccombente, il ricorrente deve dunque essere condannato alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.
Lussemburgo, 25 marzo 2020
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Lingua processuale: l’italiano.